Art. 77 Disposizioni sui metodi di coltivazione e sui trasporti del materiale estratto
1. Per ogni sito destinato ad attività estrattiva, le modalità di coltivazione sono stabilite tenendo conto dei seguenti criteri e finalità:
- - la migliore predisposizione alla risistemazione ambientale;
- - la massima mitigazione degli impatti visivi;
- - l'assenza di trasformazioni irreversibili dell'assetto idrogeologico e delle falde idriche;
- - la tutela delle acque superficiali e sotterranee dall'inquinamento;
- - la tutela della salute, nel caso in cui nell'attività di coltivazione emerga la presenza di amianto;
- - la tutela della sicurezza dei lavoratori e della popolazione interessata, eliminando i rischi legati alla gestione delle cave attraverso specifiche procedure estrattive;
- - la limitazione dei rumori e delle vibrazioni, anche mediante l'impiego di sistemi alternativi agli esplosivi;
- - l'abbattimento delle polveri sia in cava, sia nel trasporto di materiali;
- - gli interventi necessari per la definitiva messa in sicurezza dell'area;
- - il rimodellamento del terreno e gli interventi funzionali alla riutilizzazione finale prevista;
- - gli interventi di regimazione idraulica superficiale e le opere di drenaggio al fine di evitare fenomeni di erosione, di garantire l'eliminazione di ristagni d'acqua nelle cave in fossa in presenza di falda, nonché di consentire efficaci interventi di sistemazione vegetazionale mediante piantumazione di idonee essenze arbustive o arboree tipiche dei luoghi, con l'indicazione delle metodologie e dei tempi di risistemazione;
- - le indicazioni per le fasi di risistemazione ambientale, da attuarsi contestualmente alla coltivazione nelle aree non più soggette alla attività estrattiva.
2. I metodi di coltivazione, da prevedere in base alle localizzazione delle aree di scavo, sono i seguenti:
- - nelle aree collinari e montane la coltivazione è prevista per fette orizzontali o gradoni discendenti, iniziando dal limite superiore dell'area autorizzata;
- - nelle aree di pianura la coltivazione è prevista a fossa, vietando la messa a giorno della falda nei casi in cui si tratti di "acquiferi strategici", di "acquiferi di particolare interesse anche per usi idropotabili, industriale ed irriguo", di "corpi idrici significativi sotterranei di cui al Piano di Tutela delle Acque della Toscana" e "corpi idrici sotterranei riconosciuti a criticità" con Decisione n.1/2006 del Comitato Tecnico del Bacino Toscana Costa, o, infine, di livelli acquiferi comunicanti con gli acquiferi anzidetti. Negli altri casi l'eventuale messa a giorno della falda è condizionata, oltre all'esecuzione di indagini specifiche eseguite nella fase progettuale, ai limiti temporali definiti per l'esercizio dell'attività estrattiva e comunque prevedendo il tombamento della stessa durante la fase di esercizio; nello specifico il tombamento deve avvenire prima della coltivazione di un nuovo lotto avuto o, per comprovate esigenze tecnico-operative, aver avuto inizio ed essere completato per almeno il 50% prima della coltivazione del lotto successivo. È possibile il recupero ed il reinserimento ambientale dell'area interessata dall'attività mediante la conservazione delle aree di invaso (specchi d'acqua) prodotte dagli scavi, da dimostrare, progettualmente, con motivazioni di carattere irriguo-produttivo o naturalistico. Con il tombamento le cave a fossa sono riempite sino al piano di campagna originario o almeno fino alla quota che garantisca lo smaltimento naturale delle acque piovane nella rete idrica circostante.
3. Qualora i mezzi di trasporto del materiale escavato percorrano strade interne ai centri urbani, è cura del titolare dell'autorizzazione fare in modo che non avvenga lo spargimento di materiali o polveri che possano causare pericolo per il pubblico transito o recare disturbo alla popolazione ivi residente. Nell'inerzia di risoluzione di tale inconveniente, il titolare è soggetto alla sospensione dell'attività di cava; il titolare è altresì tenuto al ripristino delle sedi stradali eventualmente danneggiate dal trasporto dei materiali di cava.
4. Le strade a servizio delle cave devono essere costantemente tenute in uno stato manutentivo che consenta il transito in sicurezza dei mezzi che sono autorizzati a percorrerle; gli accessi alla viabilità pubblica devono essere tenuti sgombri da detriti e opportunamente segnalati.
5. Ove la normativa dei singoli siti di cava preveda lo stoccaggio temporaneo dei rifiuti di estrazione o la realizzazione e l'utilizzo di strutture di deposito di tali materiali, è fatto obbligo per dette previsioni di conformarsi a disposto in merito dal D.Lgs.n.117/2008 mediante l'approvazione di specifici Piani di gestione e/o Piani di emergenza.