Disciplina del Piano Strutturale 2019


Capo 1 Territorio urbanizzato, centri e nuclei storici

Art.14 Perimetrazione del territorio urbanizzato

1. Il PS ai sensi di quanto disposto dall'articolo 92, comma 3, lett. b) della LR 65/2014, individua il Perimetro del territorio urbanizzato secondo quanto disposto dall'Art. 4 della medesima Legge.

2. Il territorio urbanizzato, ai sensi dell'Art. 4 della stessa LR 65/2014, è costituito dai centri e dai nuclei storici, dalle aree edificate con continuità dei lotti a destinazione residenziale, industriale e artigianale, commerciale, direzionale, di servizio,turistico-ricettiva, le attrezzature ed i servizi, i parchi urbani, gli impianti tecnologici, i lotti e gli spazi inedificati interclusi dotati di opere di urbanizzazione primaria.

3. L'individuazione del perimetro del territorio urbanizzato tiene conto delle strategie di riqualificazione e rigenerazione urbana, ivi inclusi gli obiettivi di soddisfacimento del fabbisogno di edilizia residenziale pubblica, laddove ciò contribuisca a qualificare il disegno dei margini urbani.

4. Il Perimetro del territorio urbanizzato è altresì individuato in conformazione e adeguamento al PIT/PPR tenendo conto delle specifiche "Indicazioni metodologiche per l'applicazione della carta alla perimetrazione del territorio urbanizzato alla scala comunale" di cui all'Abaco dell'invariante strutturale "Il carattere policentrico e reticolare dei sistemi insediativi urbani e infrastrutturali".

5. Il Perimetro del territorio urbanizzato trova identificazione e corrispondenza cartografica negli elaborati di Quadro Progettuale, tavv. QP03 e QP05.

6. In tale Perimetro sono incluse le aree interessate da interventi di trasformazione in corso di attuazione o previsti sulla base di piani ed altri strumenti attuativi convenzionati e tuttora in vigore. Il perimetro del territorio urbanizzato può essere meglio precisato nei successivi atti di governo del territorio, ed in primo luogo nel Piano Operativo, a seguito degli aggiornamenti cartografici conseguenti all'attuazione degli interventi di trasformazione urbanistica ed edilizia o quando lo scarto tra elemento fisico reale e linea di perimetro del PS è trascurabile ed attribuibile alle diverse scale di rappresentazione grafica.

7. La perimetrazione del territorio urbanizzato non determina l'identificazione di aree potenzialmente edificabili e/o trasformabili. Fermo restando quanto indicato all'articolo 25 comma 2 della LR 65/2014, il perimetro del territorio urbanizzato risulta il limite entro cui si possono eventualmente e generalmente individuare e localizzare, in sede di PO, le principali previsioni e i conseguenti interventi di nuova edificazione e/o di trasformazione urbanistica ed edilizia comportanti impegno di suolo non edificato.

8. Il Piano Operativo, al fine di garantire le necessarie dotazioni di standard urbanistici, può localizzare all'esterno del perimetro del territorio urbanizzato previsioni di spazi ed attrezzature pubblici di limitata estensione, con particolare riferimento ai parcheggi pubblici e di uso pubblico, previa verifica della necessità di convocazione della Conferenza di copianificazione di cui all'Art.25 della LR 65/2014.

Art.15 Perimetrazione de i centri e nuclei storici e dei relativi ambiti di pertinenza

1. Il Piano strutturale individua nell'ambito dello statuto del territorio, il Perimetro dei centri e dei nuclei storici, in conformità alle indicazioni della LR 65/2014 e dell'Art. 10 della disciplina del Piano del PIT/PPR e i relativi ambiti di pertinenza, al fine di:

  • - tutelare e valorizzare l'identità materiale e multifunzionale di detti insediamenti disciplinandone le trasformazioni ritenute compatibili;
  • - assicurare, anche attraverso iniziative di valorizzazione, la permanenza dei valori storico-testimoniali e dei caratteri architettonici degli insiemi territoriali definiti dalla presenza di beni ritenuti Patrimonio Territoriale.

2. La perimetrazione dei centri e nuclei storici trova identificazione e corrispondenza nella tavola QP03 Statuto del territorio. Il Territorio urbanizzato.

3. Tenendo conto della perimetrazione di cui al precedente comma, il PS identifica e definisce, nell'ambito dell'invariante strutturale "Il carattere policentrico e reticolare dei sistemi insediativi urbani e infrastrutturali", i seguenti insediamenti di impianto storico (centri e nuclei) corrispondenti a specifici Ambiti del territorio Urbanizzato delle UTOE disciplinati nella Strategia dello sviluppo sostenibile:

  • - il Nucleo storico di Fornacelle;
  • - il Nucleo storico di Borgo Pieratti;
  • - il Nucleo storico di Bagnolo;
  • - gli agglomerati di antica formazione.

nonché i seguenti ulteriori insediamenti di impianto storico (centri e nuclei) corrispondenti a specifici Ambiti del territorio rurale delle UTOE disciplinati nella Strategia dello sviluppo sostenibile:

  • - il Nucleo storico della Rocca
  • - il Nucleo storico di Bagnolo di Sopra
  • - emergenze di valore storico artistico e architettonico.

4. La individuazione dei centri e dei nuclei storici costituisce il riferimento per la individuazione dei tessuti di valore storico: i successivi atti di governo del territorio, ed in primo luogo il Piano Operativo, provvedono ad effettuare una dettagliata perimetrazione dei tessuti storici estendendola, ove necessario ad aree aventi analoghe caratteristiche ed a definire una disciplina di tutela e valorizzazione, coerente con le indicazioni dell'Art. 10 della disciplina del PIT.

5. Il Piano Operativo dettaglia, tenuto conto della differenza di scala, gli ambiti di pertinenza dei nuclei storici ricadenti nel territorio rurale - prevalentemente costituiti da aree agricole, aree e spazi aperti inedificati, altri spazi aperti e permanenze di antiche sistemazioni - al fine di valorizzare e salvaguardare l'integrità degli assetti paesaggistici e percettivi, il mantenimento e la corretta utilizzazione degli assetti e delle sistemazioni aventi valore storico-testimoniale e ambientale, nonché le relazioni (ecologiche, storico-culturali, funzionali, paesistico - percettive, fruitive, ecc.) con gli ambiti del territorio rurale.

6. Il Piano Operativo individua inoltre gli ambiti di pertinenza dei complessi storici artistici e architettonici individuati nella tavola QP03 al fine di salvaguardare l'insieme delle sistemazioni monumentali, pertinenziali e agrarie ad essi connessi; 7. Fino all'approvazione del Piano Operativo agli ambiti di pertinenza dei centri e nuclei storici collinari e dei complessi storici isolati si applicano le misure di salvaguardia indicate all'Art. 52 della presente Disciplina.

8. Per i nuclei storici presenti all'interno del territorio urbanizzato e privi di un'intorno di interesse paesaggistico ed ambientale, il Piano Strutturale non individua uno specifico ambito di pertinenza: Per detti nuclei il Piano Operativo prevede un assetto urbano coerente con le regole insediative storiche e detta specifiche disposizioni per le aree di contatto fra gli insediamenti storici e le urbanizzazioni recenti al fine di tutelare l'identità e la visibilità delle permanenze storiche.

Capo 2 Ricognizione delle prescrizioni del PIT e del PTC, disciplina paesaggistica ed ambiti di paesaggio locali, riferimenti statutari per le UTOE

Art.16 La ricognizione delle prescrizioni del PIT

1. Il Piano Strutturale, secondo le indicazioni dell'Art. 4 comma 3 della Disciplina di Piano del PIT, fa riferimento agli indirizzi per le politiche, applica le Direttive e rispetta le prescrizioni e le prescrizioni d'uso contenute nella disciplina statutaria del PIT.

2. Nel Doc.08" Relazione di Coerenza e conformità con PIT e PTC" viene dato conto della conformità del Piano strutturale ai contenuti del PIT. Di seguito si riportano le prescrizioni d'uso contenute nella disciplina statutaria del PIT per il nostro territorio.

Disciplina dei Beni Paesaggistici di cui all'allegato 8B del PIT:

  • - prescrizioni d'uso relative alle "aree tutelate per legge" ai sensi dell'Art. 134, comma 1, lett.b) e dell'Art. 142, comma 1, del Codice:
    • - i territori contermini ai laghi compresi in una fascia della profondità di 300 m dalla linea di battigia, anche con riferimento ai territori elevati sui laghi (articolo 142, comma 1, lett. b, D.Lgs. 42/2004);
    • - i fiumi, i torrenti, i corsi d'acqua iscritti negli elenchi previsti dal R.D. 11 dicembre 1933, n.1775, e le relative sponde o piedi degli argini per una fascia di 150 metri ciascuna (articolo 142, comma 1, lett. c, D.Lgs. 42/2004);
    • - i territori coperti da foreste e da boschi, ancorché percorsi o danneggiati dal fuoco, e quelli sottoposti a vincolo di rimboschimento, come definiti dall'articolo 2, commi 2 e 6, del D.Lgs.18 maggio 2001, n. 227 (articolo 142, comma 1, lettera g, D.Lgs. 42/2004).

3. Il PS da atto che da verifica effettuata il territorio di Montemurlo non risulta gravato da usi civici.

4. I beni paesaggistici assoggettati a specifiche prescrizioni e prescrizioni d'uso sono individuati nella Tav.QVS01.

5. Il PIT non contiene, nel territorio del Comune di Montemurlo, previsioni e prescrizioni di ambiti per la localizzazione di interventi di competenza regionale ai sensi dell'Art. 88 comma 7.c della LR 65/2014.

Art.17 La ricognizione delle prescrizioni del PTC

1. Il vigente Piano di Coordinamento territoriale della Provincia di Pistoia (PTC) è stato approvato con D.C.P. n.116 del 03.12.2003 ed integralmente rinnovato con Variante generale approvata con D.C.P. n.07 del 04.02.2009.

2. Il Piano Strutturale è coerente con le disposizioni del vigente PTC conformi al PIT. In particolare sono stati assunti come riferimenti per l'elaborazione del PS i seguenti contenuti del PTC:

  • - l'inquadramento territoriale del Comune di Montemurlo seguendo territoriali del PTC con alcune correzioni dovute ad una analisi piu dettagliata delle quattro invarianti del Pit;
  • - le permanenze storiche e l'evoluzione del sistema insediativo;
  • - la tutela attiva del sistema della Natura e biodiversità
  • - le infrastrutture viarie e le strategie per la mobilità, con particolare attenzione ai tracciati ed ai progetti per la mobilità lenta;
  • - il sistema funzionale dello sviluppo relativamente alle aree produttive la qualificazione del sistema commerciale e turistico ricettivo;

3. Nel Doc. 08 "Relazione di Coerenza e conformità con PIT e PTC" viene dato conto della conformità del Piano Strutturale ai contenuti del PTC.

4. Il PTC non contiene, nel territorio del Comune di Montemurlo, previsioni e prescrizioni di ambiti per la localizzazione di interventi di competenza provinciale ai sensi dell'Art. 90 comma 7.b della LR 65/2014.

Art.18 Sistema idrografico e aree di pertinenza fluviale

1. Il PS, il PO e gli altri atti di governo del territorio individuano e disciplinano il sistema idrografico del territorio comunale sulla base delle disposizioni dell'Art. 16 della Disciplina del PIT. Nella Tavola QP01 il sistema idrografico del Comune è rappresentato distinguendo il reticolo principale, costituito dai torrenti Agna e Bagnolo, ed i corsi d'acqua minori.

2. Il PS persegue un riassetto del contesto fluviale volto a favorire forme di sviluppo sostenibile e durevole del territorio, garantendo al sistema idrografico la capacità di espletare le proprie funzioni idrauliche, ecosistemiche, ordinatrici degli assetti urbani e territoriali. Tale riassetto, perseguibile sopratutto attraverso una politica di salvaguardia e di qualificazione nel territorio rurale, richiede nel territorio urbanizzato, una gestione unitaria degli interventi di trasformazione, ancorchè circoscritti e differiti nel tempo, finalizzata a favorire il recupero delle suddette funzioni del sistema idrografico.

3. Per i suddetti fini, ferme restando le disposizioni sovraordinate, con particolare riferimento a quelle derivanti dalla pianificazione di bacino, dalle norme in materia di difesa del rischio idraulico e dalle norme di tutela dei corsi d'acqua, il PS persegue gli obiettivi indicati al comma 2 dell'Art. 16 del PIT.

4. Il Piano Operativo sulla base degli obiettivi e delle azioni sovraindicati individua, come indicato dall'Art. 16 del PIT, i contesti fluviali quali fasce di territorio che costituiscono una continuità fisica, morfologica, biologica e percettiva con il corpo idrico e vi disciplinano gli interventi ammissibili tenuto conto anche delle necessarie opere di mitigazione del rischio idraulico.

Art.19 Disciplina delle attività estrattive

1. Sul territorio comunale non sono attualmente in corso attività estrattive, e nemmeno sono previste nuove attività. Il PS, nella Tav.QP01, rappresenta le aree individuate dal PRAER come "Risorse" ai soli fini descrittivi e conoscitivi.

2. Sulla Tav.QP01 sono individuate anche le cave dismesse per le quali lo stesso PS, al precedente Art. 8 comma 4, affida al PO il compito di definire le modalità della messa in sicurezza e del recupero ambientale e funzionale.

3. Il reperimento di materiali ornamentali storici è consentito, limitatamente alle quantità risultanti da specifici progetti di recupero e di restauro di manufatti di interesse storico - testimoniale.

Art.20 Disciplina dei Beni Paesaggistici

Disciplina dei beni paesaggistici

1. Lo Statuto del Territorio del PS individua nella Tav.QVS01 i beni paesaggistici e li disciplina come indicato di seguito sulla base dei contenuti dell'elaborato 8B del PIT: "Disciplina dei beni paesaggistici ai sensi degli artt.134 e 157 del Codice ".

2. Il PS, il PO e gli altri atti di governo del territorio di competenza comunale individuano e disciplinano le aree tutelate per legge ai sensi dell'Art.142 del Codice ed in conformità alle specifiche disposizioni dell'elaborato 8B, Capo III del PIT, articolate in obiettivi da perseguire, direttive da applicare e prescrizioni da rispettare. Nel territorio del Comune di Montemurlo sono presenti le seguenti tipologie di aree:

  1. b - Fasce di rispetto per i territori contermini ai laghi
  2. c - Fasce di rispetto sui corsi d'acqua tutelati
  3. g - Territori coperti da foreste e da boschi

3. Il PS, sulla base dei criteri indicati nell'elaborato 7B del PIT, ha provveduto ad effettuare una ricognizione dei suddetti beni ed a perimetrarli conseguentemente nella Tav.QVS01. Le procedure e gli esiti della ricognizione e perimetrazione delle aree tutelate per legge sono illustrati nel Doc. 5 - "Ricognizione dei Beni Paesaggistici" del PS.

4. Per tali beni si applica la disciplina di cui all'allegato 07.1 - "Disciplina dei Beni paesaggistici" alle presenti NTA

Art.21 Ambiti di paesaggio locali

1. Ad integrazione e specificazione del PIT e del PTC, a partire dalle strutture costitutive del del patrimonio territoriale e delle invarianti strutturali, il PS articola il territorio comunale nei seguenti ambiti locali di paesaggio, individuati dalla Tavola QP03:

  • Ambiti di paesaggio della collina
    • - Ambito dei Faggi di Javello (A1)
    • - Ambito del Monteferrato (A2)
    • - Ambito della collina boscata (A3)
    • - Ambito della collina urbana (A4)
  • Ambiti di paesaggio della pianura
    • - Ambito della piana agricola (A5)
    • - Ambito dell'Agna e dell'ortoflorovivaismo (A6)
    • - Ambito del sistema insediativo (A7)

2. Descrizione degli ambiti

2.1 Ambiti di paesaggio della collina

Ambito dei Faggi di Javello (A1)

La conformazione geo morfologica dell'area è tale da escludere qualsiasi uso che non sia la coltivazione dei boschi esistenti e la fruizione a fini sociali e ricreativi, in diretta connessione con la Riserva Naturale di Cantagallo. L'area è per gran parte di proprietà pubblica: l'Amministrazione comunale possiede circa 100 ettari, che fanno parte del complesso immobiliare di "Casa cave".

Ambito del Monteferrato (A2)

Si tratta dei tre poggi di ofioliti che costituiscono una emergenza geologica ed una rarità naturale da salvaguardare. La particolare conformazione dei poggi e la messa a dimora della pineta ne fanno un fatto straordinario e rilevante per l'identità del territorio. La conservazione e la tutela del sottosistema nella sua interezza costituiscono l'obiettivo precipuo dell'azione amministrativa. Negli anni Sessanta sono state aperte tre cave di materiali lapidei, attualmente inattive.

In questo ambito si evidenziano come fattori di differenziazione della regola generale di tutela e salvaguardia degli ecosistemi del Monteferrato, la cava delle Volpaie, dove un tempo l'Amministrazione ricavò una discarica di rifiuti solidi urbani, all'attualità risanata, e il Villaggio Focanti, insediamento residenziale sorto alla fine degli anni sessanta.

All'interno dell'ambito ricade anche il nucleo di Bagnolo di Sopra, che costituisce un insieme di manufatti di alto valore per la qualità della disposizione urbanistica ed i caratteri dei singoli edifici.

Ambito della collina boscata (A3)

Si tratta della collina compresa tra quota 300 m. slm e quota 500 m. slm, caratterizzata dalla massiccia presenza dell'Alberese e dalla netta prevalenza del bosco su ogni altra formazione. Il confronto tra il catasto, le foto aeree del volo GAI e quelle più recenti mette in evidenza come quest'area sia quella che ha subito le più forti trasformazioni agrarie, passando da un territorio fortemente frazionato e coltivato secondo le classiche forme mezzadrili della montagna, con associazioni colturali assai differenziate e la presenza di pascoli ed allevamenti, all'accorpamento di aree ed impoverimento delle colture, con la sostituzione di oliveti, o pascoli, o seminativi alle precedenti coltivazioni.

Si tratta di aree non facilmente accessibili dalla piana, di difficile manutenzione con la sola attività agricola, ma di grande valore ambientale e paesaggistico.

Ambito della collina urbana (A4)

Si tratta dei rilievi pedecollinari compresi tra l'ambito della collina boscata, posto a nord, e l'ambito del Monteferrato, posto ad est.

L'area è caratterizzata dalla presenza e diffusione delle consociazioni più tipiche del paesaggio collinare toscano (vite e olivo), seminativo vitato e/o olivato) e delle sistemazioni idraulico-agrarie storiche (terrazzamenti, ciglionamenti, ecc.) nonché da una particolare concentrazione di architetture rurali di rilevante interesse.

È un'area collinare ben accessibile dagli insediamenti di Montemurlo, Mulino e Bagnolo, e svolge importanti funzioni per la qualità della vita in questi abitati, sia come riserva di aree di libera fruizione ben esposte e salubri, sia per la localizzazione di attività di rilevante interesse pubblico.

L'ambito è dominato dal colle del borgo di Rocca, di eccezionale valore storico ed ambientale, che ne occupa il centro e costituisce elemento di forte identità urbana e territoriale.

Il promontorio del colle divide le pendici collinari che digradano verso il Bagnolo dalle pendici che degradano verso l'Agna.

I versanti del Bagnolo sono caratterizzati dalla presenza della Villa del Barone, edificio di rilevante valore architettonico, mentre la collina verso l'Agna è caratterizzata da una serie di dolci e sottili promontori, ciascuno sottolineato da una strada di crinale che consente l'accesso ad una corona di case coloniche, raccordate tra loro circa a quota 170 m. slm, e da un secondo controcrinale, all'altezza di Cicignano, a quota 300 m. slm, che definisce il limite tra la zona boscata e l'area collinare coltivata ad olivi.

2.2 Ambiti di paesaggio della pianura

Ambito della piana agricola (A5)

L'ambito è caratterizzato da seminativi a maglia semplificata, che assumono grande valore per il ruolo di discontinuità morfologica, rispetto ai tessuti costruiti, e di connessione ecologica, per le potenziali funzioni di spazio pubblico e fornitura di servizi ambientali legati soprattutto all'agricoltura periurbana.

È costituito dalle aree agricole che non sono state interessate dalla espansione edilizia del decennio 1965-1975 conseguente al processo di industrializzazione del territorio; è interessato dai corsi d'acqua Funandola, Stregale e Merdancione, che presentano ancora una consistenza tale da costituire sistemi stabili in grado di rappresentare una risorsa per la salvaguardia ambientale della piana. Sono ancora riconoscibili le strutture dell'insediamento storico; in particolare,se si eccettua la nuova strada provinciale e l'insediamento del Mulino, la Valle del Bagnolo conserva quasi intatta la conformazione del territorio agricolo ottocentesco, sia verso la piana che nei primi territori della collina, consentendo così la tutela di un paesaggio ancora significativo e stabile.

Ambito dell'Agna e dell'ortoflorovivaismo (A6)

L'ambito è attraversato dal torrente Agna, che viene individuato dal PIT come "Corridoio ecologico fluviale da riqualificare"; presenta una elevata potenzialità di valore naturalistico e paesaggistico e costituisce un elemento importante della rete ecologica in grado di ospitare alti valori di biodiversità e di svolgere un importante ruolo di elemento di connessione ecologica.

Proprio questa sua caratteristica di elemento di connessione ecologica, ma anche strutturale e di valore paesaggistico, lo configura come ambito interessato da uno dei progetti strategici principali della nuova strumentazione urbanistica comunale, identificato come "Parco dell'Agna", e disciplinato nel Titolo V capo II delle presenti NTA.

L'ambito nella parte nord verso il monte, ha preminenti caratteristiche di area fluviale, sia per le sistemazioni dei luoghi che per la presenza di opifici ed antichi mulini: questa parte ha forti interrelazioni con l'ambito fluviale ed il sistema di insediamenti che ricade nel territorio del Comune di Montale.

Nella parte sud invece è caratterizzato dalla presenza di una vasta area utilizzata per attività florovivaistiche, che viene identificato dal PIT come agroecosistema intensivo. Con i lavori di realizzazione del vivaio tuttavia l'Amministrazione ha ottenuto la risistemazione dell'argine dell'Agna e la cessione delle aree di sedime.

Ambito del sistema insediativo (A7)

L'ambito che comprende il sistema insediativo, residenziale e produttivo, è stato interessato da un rapido processo di trasformazione, per la gran parte al di fuori di una pianificazione adeguata ed in assenza di una disciplina urbanistica, che ha determinato insediamenti costruiti senza un disegno urbanistico coerente, per la gran parte caratterizzati dalla specializzazione funzionale delle aree.

Per comprendere lo sviluppo del sistema insediativo di Montemurlo occorre distinguere tre fasi: una prima, fino alla metà degli anni Sessanta, nella quale si conservano gli elementi strutturali dell'insediamento agricolo, e l'abitato si sviluppa lungo la Montalese vecchia; questi tessuti residenziali consentono ancora di recuperare il rapporto tra la pianura e la collina, nell'abitato di Montemurlo, mentre a Bagnolo sono situati significativamente lungo il fiume; una seconda fase, tra la metà degli anni Sessanta e la metà degli anni Settanta, nella quale si registra una crescita impetuosa e prevalgono le lottizzazioni di aree mono funzionali, non raccordate tra loro, prive di servizi e che considerano il territorio agricolo una tabula rasa; e infine una terza, caratterizzata dalla presenza di strumenti urbanistici di programmazione, dall'arresto dello sviluppo edilizio industriale, dalla formazione di quartieri residenziali e dalla dotazione di zone verdi e servizi in aree limitrofe agli insediamenti già costruiti, per la mancanza di spazio al loro interno.

3. Gli ambiti di paesaggio locali, in ragione delle specificità e delle caratteristiche che li contraddistinguono, costituiscono un riferimento per la parte strategica del PS ed in particolare per l'individuazione degli ambiti territoriali rispetto ai quali, ai sensi dell'Art. 64 comma 4 della LR 65/2014, è possibile articolare l'applicazione della disciplina del territorio rurale di cui al Capo III del Titolo IV della stessa LR 65/2014.

3. A tal fine il PO e gli altri atti di governo del territorio precisano, ad una scala di maggior dettaglio, i confini degli ambiti di paesaggio locali rappresentati nella Tav.QP03 e, ove necessario, individuano al loro interno subambiti aventi specifiche ed omogenee caratteristiche, tali da richiedere una peculiare normativa sulla base della disciplina statutaria e delle scelte strategiche del PS.

4. Nell'individuazione degli ambiti e dei subambiti il PO dovrà attenersi ai seguenti indirizzi:

  • - individuare le aree ad elevato grado di naturalità,
  • - distinguere gli specifici caratteri delle aree forestali e boscate, degli elementi vegetali di pregio, delle emergenze vegetazionali,
  • - distinguere, nell'ambito della collina arborata, le aree a prevalenza di oliveto dalle aree della prevalente associazione di vigneto e oliveto,
  • - individuare i contesti fluviali di cui all'Art. 18 della presente Disciplina, avendo a riferimento indirizzi e prescrizioni del piano paesaggistico per questa tipologia d'area;
  • - individuare gli ambiti periurbani aventi le caratteristiche indicate all'Art.67 della LR 65/2014;
  • - precisare gli ambiti di pertinenza dei centri e dei nuclei storici di cui all'Art. 15 della presente Disciplina;
  • - individuare, all'interno dell'ambito del sistema insediativo, le articolazioni dei tessuti edilizi, al fine di definire la disciplina della gestione degli insediamenti esistenti e quella delle trasformazioni;
  • - individuare gli intorni pertinenziali delle emergenze insediative storiche del territorio rurale, quali chiese e complessi edilizi isolati, ville -fattorie;
  • - individuare i nuclei rurali di cui all'Art.65 della LR 65/2014;
  • - individuare aree ed insediamenti, diversi da quelli elencati in precedenza, che non ospitano funzioni agricole pur non essendo compresi nel territorio urbanizzato.

4. Il PO e gli altri atti di governo del territorio disciplinano le trasformazioni ammissibili nel territorio comunale in conformità alle disposizioni dello Statuto del Territorio e sulla base dei indirizzi indicati per ciascuna UTOE nella parte strategica del PS.

Art.22 Riferimenti statutari per l'individuazione delle UTOE e per le relative strategie

1. Costituiscono riferimento per la individuazione delle UTOE e per la definizione delle strategie i seguenti caratteri statutari del territorio comunale:

  • - la prevalenza, nei caratteri della struttura idro-geomorfologica del territorio evidenziati nella invariante I, dei due sistemi morfogenetici della Collina che individuano i territori dell'Area di salvaguardia naturale del Monteferrato, le aree di pianura e dell'alta pianura;
  • - la chiara distinzione fra i caratteri, le problematiche e le dinamiche di trasformazione degli ecosistemi del territorio collinare e quelli degli ecosistemi di pianura fortemente alterati dai processi di urbanizzazione e di trasformazione del suolo agricolo, come evidenziato nella Invariante II;
  • - la evidente tripolarità della Piana, con la presenza dei tre centri abitati distinti di Montemurlo, Bagnolo e Oste, evidenziata nella invariante III, caratterizzati da dinamiche evolutive e di trasformazione diverse;
  • - la presenza della nuova strada provinciale che si pone come una barriera fra i tre centri abitati e segna un confine di separazione tra di loro.

Capo 3 Prevenzione dei rischi geologico idraulico e sismico

Art.23 Finalità ed ambito di applicazione

1. Obiettivo fondamentale del Piano Strutturale è garantire l'integrità fisica del territorio e mitigare i rischi geologico, idraulico e sismico con particolare riguardo al rischio di alluvioni in considerazione delle specifiche caratteristiche del territorio comunale. A tal fine, attraverso gli studi elencati all'Art. 2 comma 5, definisce le dinamiche idrogeologiche in essere e le relative condizioni di equilibrio rispetto alle quali valutare gli effetti delle trasformazioni previsti.

2. Lo studio geologico di supporto al Piano Strutturale definisce, ai sensi dell'Art.104 comma 2 della LR 65/2014 e del DPGR.n.53/R/11, le caratteristiche di pericolosità del territorio di Montemurlo. In particolare definisce la pericolosità geologica, idraulica e sismica sulla base degli aggiornamenti delle cartografie geologiche del Quadro Conoscitivo del Piano Strutturale, dello studio di Microzonazione Sismica di primo livello e degli studi idrologico-idraulici di dettaglio condotti specificatamente sul reticolo idrografico principale e secondario.

2. Per la determinazione della fattibilità degli interventi ammessi dal Piano Operativo, si dovrà fare riferimento alla carta della pericolosità geologica (Tav.G5), alla carta della pericolosità idraulica (Tav.G8), alla carta della pericolosità sismica (Tav.G6), alla carta delle problematiche idrogeologiche (Tav.G7) ed alla cartografia del Piano di Gestione Rischio Alluvioni dell'Autorità di Bacino del Fiume Arno.

3. I suddetti elaborati individuano le problematiche fisiche rispetto alle quali ciascun nuovo intervento dovrà soddisfare le necessarie condizioni di stabilità e funzionalità nel tempo, senza creare condizioni di aggravio della pericolosità nelle aree limitrofe e/o sulle strutture esistenti. Il Piano Operativo definisce le condizioni di fattibilità degli interventi secondo le indicazioni contenute nei successivi articoli del presente Capo.

Art.24 Prevenzione del rischio dovuto alle problematiche geologiche

1. La Carta della pericolosità geologica (TAV.G5) individua zone omogenee del territorio all'interno delle quali si evidenziano i fattori geologici e geomorfologici, strutturali e dinamici, che si configurano come condizioni predisponenti il dissesto idrogeologico. Qualsiasi azione di trasformazione dei caratteri geomorfologici del suolo e del suo uso dovrà tenere in debita considerazione le problematiche geologiche individuate all'interno di ciascuna area secondo la seguente classificazione:

  • - Pericolosità geologica bassa (G.1): aree in cui i processi geomorfologici e le caratteristiche litologiche, giaciturali non costituiscono fattori predisponenti il verificarsi di processi morfoevolutivi;
  • - Pericolosità geologica media (G.2): aree in cui sono presenti fenomeni franosi inattivi e stabilizzati (naturalmente o artificialmente); aree con elementi geomorfologici, litologici e giaciturali dalla cui valutazione risulta una bassa propensione al dissesto; corpi detritici su versanti con pendenze inferiori al 25%;
  • - Pericolosità geologica elevata (G.3): aree in cui sono presenti fenomeni quiescenti; aree con potenziale instabilità connessa alla giacitura, all'acclività, alla litologia, alla presenza di acque superficiali e sotterranee, nonché a processi di degrado di carattere antropico; aree interessate da intensi fenomeni erosivi e da subsidenza; aree caratterizzate da terreni con scadenti caratteristiche geotecniche; corpi detritici su versanti con pendenze superiori al 25%;
  • - Pericolosità geologica molto elevata (G.4): aree in cui sono presenti fenomeni geomorfologici attivi e relative aree di influenza,aree interessate da soliflussi.

2. Il Piano Operativo dovrà definire:

  • - una classificazione di fattibilità per tutti gli interventi ammessi dal PO sulla base del rapporto tra grado di pericolosità dell'area di intervento e la vulnerabilità delle realizzazioni previste;
  • - le necessarie prescrizioni da associare ad ogni classe di fattibilità tenendo conto degli indirizzi previsti nel Regolamento 53R al punto 3.2.

3. In relazione alle possibili criticità legate al fenomeno della subsidenza, in fase di redazione del Piano Operativo dovrà essere proseguito il monitoraggio mediante i dati interferometrici forniti dagli uffici regionali; qualora venissero rilevati nuove anomalie correlabili a fenomeni di subsidenza, si procederà alla programmazione e messa a punto di idonei sistemi di rilevazione in situ. Dei risultati delle misurazioni si dovrà tener conto in fase di definizione della fattibilità delle previsione urbanistiche.

Art.25 Prevenzione del rischio dovuto alle problematiche idrauliche

1. La Carta della pericolosità idraulica (Tav.G8) individua zone omogenee del territorio soggette ad allagamenti per eventi di piena con diversi tempi di ritorno sulla base degli esiti degli studi idraulici di dettaglio specificatamente condotti per la definizione del rischio idraulico. Qualsiasi intervento ammesso dal Piano Operativo che possa prevedere un nuovo impegno di suolo e/o la significativa trasformazione dello stesso dovrà tenere in debita considerazione le problematiche idrauliche individuate all'interno di ciascuna area, secondo la seguente classificazione:

  • - Pericolosità idraulica bassa (I.1): aree collinari o montane prossime ai corsi d'acqua per le quali ricorrono le seguenti condizioni: non vi sono notizie storiche di inondazioni; sono in situazioni favorevoli di alto morfologico, di norma a quote altimetriche superiori a metri 2 rispetto al piede esterno dell'argine o al ciglio di sponda;
  • - Pericolosità idraulica media (I.2): aree interessate da allagamenti per eventi di piena con tempi di ritorno compresi fra 200 e 500 anni;
  • - Pericolosità idraulica elevata (I.3): aree interessate da allagamenti per eventi di piena con tempi di ritorno compresi tra 30 e 200 anni;
  • - Pericolosità molto elevata (classe I.4): in questa classe sono comprese le aree interessate da allagamenti, sia dalle acque di transito che di accumulo, per eventi di piena i cui tempi di ritorno sono inferiori o uguali a 30 anni.

2. Il Piano Operativo dovrà definire:

  • - una classificazione di fattibilità per tutti gli interventi ammessi dal Po sulla base del rapporto tra grado di pericolosità dell'area di intervento e la vulnerabilità delle realizzazioni previste;
  • - le necessarie prescrizioni da associare ad ogni classe di fattibilità tenendo conto degli indirizzi previsti nel regolamento 53/R al Punto 3,2 e nella disciplina del PGRA agli articoli 7 e 9;
  • - i criteri progettuali per limitare gli effetti dell'impermeabilizzazione dei suoli;
  • - i criteri applicativi per le procedure di compensazione dei maggiori volumi di acque meteoriche prodotti dalla impermeabilizzazione dei suoli e dalle trasformazioni morfologiche attuate per la messa in sicurezza delle nuove realizzazioni.

Art.27 Prevenzione del rischio idrogeologico

1. La Carta delle problematiche idrogeologiche (Tav.G7) individua differenti areali di vulnerabilità delle acque sotterranee rispetto ai quali è necessario attuare azioni di tutela e di salvaguardia rispetto alla possibilità di inquinamento.

2. Il Piano operativo dovrà prevedere specifiche normative per la salvaguardia della risorsa idrica mediante valutazione dell'impatto di attività particolarmente inquinanti.

Art.26 Prevenzione del rischio dovuto alle problematiche sismiche

1. La carta della pericolosità sismica (Tav.G6) elaborata sulla base delle carte delle MOPS derivata dallo studio di microzonazione sismica di primo livello, riporta l'articolazione delle classi di pericolosità sismica per i principali centri abitati del territorio comunale:

  • - Pericolosità sismica locale molto elevata (S.4): zone suscettibili di instabilità di versante attiva che pertanto potrebbero subire una accentuazione dovuta ad effetti dinamici quali possono verificarsi in occasione di eventi sismici;
  • - Pericolosità sismica locale elevata (S.3): zone suscettibili di instabilità di versante quiescente che pertanto potrebbero subire una riattivazione dovuta ad effetti dinamici quali possono verificarsi in occasione di eventi sismici; terreni suscettibili di liquefazione dinamica; zone di contatto tra litotipi con caratteristiche fisico-meccaniche significativamente diverse; zone stabili suscettibili di amplificazioni locali caratterizzati da un alto contrasto di impedenza sismica atteso tra copertura e substrato rigido entro alcune decine di metri;
  • - Pericolosità sismica locale elevata (S.2): zone suscettibili di instabilità di versante inattiva e che pertanto potrebbero subire una riattivazione dovuta ad effetti dinamici quali possono verificarsi in occasione di eventi sismici; zone stabili suscettibili di amplificazioni locali (che non rientrano tra quelli previsti per la classe di pericolosità sismica S.3);
  • - Pericolosità sismica locale elevata (S.1): zone stabili caratterizzate dalla presenza di litotipi assimilabili al substrato rigido in affioramento con morfologia pianeggiante o poco inclinata e dove non si ritengono probabili fenomeni di amplificazione o instabilità indotta dalla sollecitazione sismica.

2. Il Piano Operativo dovrà definire:

  • - una classificazione di fattibilità per tutti gli interventi ammessi dal Po sulla base del rapporto tra grado di pericolosità dell'area di intervento e la vulnerabilità delle realizzazioni previste;
  • - le necessarie prescrizioni da associare ad ogni classe di fattibilità tenendo conto degli indirizzi previsti nel Regolamento 53R al punto 3.2.
Ultimo aggiornamento 25 Gennaio 2021