Disciplina del Piano Strutturale 2019


Art.47 Gli strumenti di pianificazione urbanistica e gli altri atti di governo del territorio

1. La pianificazione e la gestione urbanistica del territorio comunale di Montemurlo è affidata agli strumenti di pianificazione urbanistica (il Piano operativo comunale ed i piani attuativi) ed agli altri atti di governo del territorio (piani, programmi di settore ed accordi di programma) previsti dalla legislazione vigente.

2. Concorrono alla corretta attuazione del PS i piani di settore comunale e gli atti comunali che possono esservi collegati e che producono effetti sul territorio, nonché il programma delle opere pubbliche.

3. Il PS, individua il Masterplan come strumento progettuale, che il Piano Operativo potrà utilizzare, per specificare le indicazioni del PS, per i progetti di area vasta o per la rappresentazione dei progetti dei servizi diffusi. Il masterplan consiste in una rappresentazione di massima che individua le zone da sottoporre a progettazione unitaria ed integrata, con indicazione degli usi e delle attrezzature che possono essere realizzate e specificazione degli strumenti attuativi da utilizzare per la definizione degli interventi diretti;

4. Gli strumenti di pianificazione urbanistica e gli altri atti comunali di governo del territorio devono essere coerenti con la disciplina statutaria e le strategie dello sviluppo sostenibile del Piano Strutturale

Art.48 Disposizioni per la sostenibilità delle trasformazioni e monitoraggio

1. Il PS è assoggettato a Valutazione Ambientale Strategica (VAS), predisposta ai sensi della LR 10/2010 e finalizzata a valutarne preventivamente gli effetti sull'ambiente, sul patrimonio culturale e paesaggistico e sulla salute, e a promuovere uno sviluppo locale sostenibile. Al Rapporto ambientale è associato lo Studio di Incidenza, finalizzato a valutare gli effetti delle previsioni del PS sul ZSC n.41 Monte Ferrato e Monte Iavello.

2. Il Rapporto ambientale contiene i criteri di compatibilità ambientale, le misure previste per impedire, ridurre e compensare gli eventuali impatti negativi sull'ambiente, le eventuali alternative, gli indicatori ambientali di riferimento e le modalità per il monitoraggio. Il Rapporto ambientale e lo Studio di incidenza costituiscono elemento condizionante e di riferimento per i contenuti del PS, del PO e degli altri strumenti della pianificazione urbanistica comunale, da declinare anche attraverso i successivi processi di VAS e di VI dei futuri singoli strumenti urbanistici.

3. Il PO deve in ogni caso prevedere che i piani attuativi ed i progetti unitari convenzionati che includono interventi di nuova edificazione e di ristrutturazione urbanistica tengano conto dei fattori climatici e dei parametri metereologici (con particolare riferimento all'esposizione ai venti, all'irraggiamento solare, alle specifiche condizioni microclimatiche del sito), al fine di ottimizzare gli assetti planivolumetrici e le soluzioni progettuali in un'ottica di sostenibilità ambientale (massimizzazione del risparmio energetico e di risorse naturali in generale, minimizzazione dell'esposizione ad emissioni di inquinanti in atmosfera, etc.).

4. Il PO deve inoltre prevedere che gli interventi di nuova edificazione e di ristrutturazione urbanistica, assoggettati a piani attuativi ed a progetti unitari convenzionati, o che comunque comportino significativi incrementi dei consumi idrici e/o energetici siano preventivamente sottoposti alla verifica della disponibilità delle risorse idriche ed energetiche e mettano in atto idonee misure di razionalizzazione e contenimento dei consumi idrici ed energetici, di uso integrato di fonti rinnovabili e di ulteriori misure finalizzate all'autosostenibilità energetica.

5. Il PS è sottoposto ad attività di monitoraggio che confluiscono nel "Rapporto di monitoraggio del Piano strutturale", predisposto dalla Amministrazione Comunale alla scadenza di ogni quinquennio di validità programmatica del PO. Attraverso il suddetto rapporto, che costituisce riferimento per il successivo quinquennio di validità programmatico del PO, l'Amministrazione Comunale:

  • - verifica eventuali modifiche del patrimonio territoriale, di cui all'Art. 6.
  • - verifica lo stato di attuazione del PS, con particolare riferimento all'efficacia e al rispetto delle disposizioni statutarie, all'efficacia della strategia per lo sviluppo sostenibile, alla coerenza statutaria delle azioni operative della strategia, ai prelievi sul dimensionamento del PS;
  • - verifica gli effetti delle previsioni del PS sulla qualità dell'ambiente, del territorio e del paesaggio, nonché sull'economia, sulla società e sulla salute umana, utilizzando gli indicatori e le modalità individuate dalla VAS attraverso il Rapporto ambientale;
  • - valuta l'efficacia delle politiche e delle azioni per il perseguimento degli obiettivi di qualità negli ambiti locali di paesaggio di cui all'articolo 21 delle presenti norme.

6.Il Rapporto di monitoraggio del PS è sottoposto all'esame del Consiglio Comunale, che valuta l'opportunità di procedere all'adeguamento del PS.

Art.49 Criteri per l’attuazione del piano

1. Al fine di assicurare un'equilibrata e sostenibile attuazione delle previsioni del piano, di accrescere le dotazioni urbane, la coesione sociale e la qualità dell'ambiente e degli insediamenti, i successivi atti di governo del territorio, ed in primo luogo il PO, dovranno assumere i seguenti criteri operativi:

  • - la ricerca di un'equa distribuzione degli oneri e dei vantaggi di natura ambientale e territoriale, fra gli enti locali interessati da scelte previste dagli strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistica;
  • - la ricerca di un'equa distribuzione degli oneri e dei benefici fra i proprietari degli immobili interessati dalle previsioni del piano;
  • - la partecipazione dei soggetti privati alla realizzazione della "città pubblica", mediante la costruzione di un rapporto sinergico e trasparente fra decisioni ed iniziative pubbliche ed azioni private;
  • - la collocazione delle potenzialità edificatorie stabilite dal piano secondo criteri di equilibrata distribuzione delle densità edilizie, di restituzione di aree libere nelle parti più dense e degradate degli insediamenti urbani, di realizzazione di opere, infrastrutture e servizi di interesse pubblico, di utilizzazione di progetti di trasformazione urbanistica come interventi connessi e finalizzati alla riqualificazione urbana, alla delocalizzazione di volumi impropri, alla realizzazione di interventi pubblici o di interesse pubblico;

2. Sono strumenti per una coerente messa in opera del piano secondo i criteri di cui al comma 1, gli accordi e gli istituti innovativi definiti nei successivi articoli.

Art.50 Accordi tra i comuni e soggetti pubblici e privati

1. Secondo quanto previsto dalla L. 241/90, il Comune può concludere accordi con soggetti pubblici e/o privati per assumere nella pianificazione proposte di progetti di iniziative di interesse pubblico e/o per dare attuazione a specifiche previsioni del piano.

2. L'accordo fra Comune e soggetti pubblici può avvenire tramite protocollo di intesa, convenzione, accordo di programma, accordo di pianificazione.

3. L'accordo fra Comune e soggetti privati può avvenire tramite atto unilaterale d'obbligo o convenzione.

Art.51 Istituti innovativi per l'attuazione del piano

1. Ai fini di una efficace pianificazione territoriale ed urbanistica e di una equilibrata distribuzione degli oneri e dei benefici delle previsioni degli strumenti di pianificazione fra gli enti ed i soggetti interessati da tali previsioni, i successivi atti possono avvalersi dei seguenti istituti individuati e definiti nel Titolo V Capo 1, della LR 65/2014:

  • - la perequazione territoriale
  • - la perequazione urbanistica
  • - la compensazione urbanistica
  • - il credito edilizio

2. L'Amministrazione Comunale, d'intesa con gli enti locali interessati, definisce obiettivi, criteri e modalità di applicazione della perequazione territoriale alle scelte ed alle previsioni degli strumenti di pianificazione urbanistica e territoriale con particolare attenzione agli interventi relativi alle strategie di sviluppo di livello sovracomunale di cui al Titolo IV costituite da: le strategie per la mobilità, la valorizzazione e riqualificazione delle aree industriali, lo sviluppo turistico e la valorizzazione del patrimonio territoriale, la mitigazione del rischio idraulico, le strategie per un sistema integrato di servizi.

3. I successivi atti di governo del territorio, ed in primo luogo il Piano Operativo, definiscono i criteri e le modalità di applicazione della perequazione urbanistica e della compensazione urbanistica per le finalità indicate al precedente Art.50 - Criteri per l'attuazione del Piano, e secondo le disposizioni degli artt. 100 e 101 della LR 65/2014.

4.I crediti edilizi, intesi come facoltà edificatorie attribuite per compensazione urbanistica, sono finalizzati a compensare la cessione di aree o di edifici a destinazione pubblica, la realizzazione di opere pubbliche o di interesse pubblico, la demolizione di fabbricati, di manufatti od opere incongrui rispetto al contesto e/o contrastanti con le previsioni degli strumenti urbanistici. Il PO può definire ulteriori fattispecie di formazione dei crediti edilizi ed individua gli ambiti, all'interno del territorio urbanizzato, in cui possono essere esercitati.

Art.52 Salvaguardie

1. Sono ammesse la Varianti semplificate al vigente Regolamento Urbanistico, solo se coerenti e conformi alla disciplina del PS.

2. È ammessa l'adozione e approvazione di Piani attuativi qualora concorrano a perseguire obiettivi generali e specifici contenuti nella disciplina del PS, nonché a declinare e attuare le corrispondenti disposizioni applicative.

3. Al presente Piano Strutturale si applicano le misure di salvaguardia di cui all'Art. 92 ,comma 5 lett. e) e comma 6, della LR 65/2014 come di seguito specificate.

4. Fino all'approvazione del Piano Operativo e comunque per un periodo massimo di tre anni dalla pubblicazione dell'avviso di approvazione del Piano Strutturale non sono ammessi:

  • - nel territorio rurale, all'esterno del perimetro del territorio urbanizzato, gli interventi di nuova edificazione e di ristrutturazione urbanistica, ad esclusione degli interventi degli imprenditori agricoli;
  • - interventi di nuova edificazione in corrispondenza dei varchi territoriali e delle visuali indicati nella Tav.03, di Quadro Progettuale.
  • - interventi di nuova edificazione, o di ristrutturazione che comportano incrementi di volume e/o significative alterazioni della morfologia dei luoghi negli ambiti di pertinenza dei centri e nuclei storici del territorio rurale come individuati nella Tav.03, di Quadro Progettuale.

5. Fino all'approvazione del Piano Operativo, l'Amministrazione sospende ogni determinazione sugli atti abilitativi, di qualsiasi natura, che risultino in contrasto con il PS adottato.

Sono fatti salvi:

  • - gli interventi previsti da piani attuativi e da altri strumenti attuativi convenzionati ancora in vigore, o adottati e non in contrasto con il Piano Strutturale;
  • - gli interventi già consentiti con il rilascio di permessi di costruire o presentazione di comunicazioni o segnalazioni in data antecedente la pubblicazione dell'Atto di Adozione del Piano Strutturale.

6. Fino all'adozione del Piano Operativo le condizioni di fattibilità geomorfologica, idraulica e sismica relative a tutti gli interventi edilizi e urbanistici dovranno essere definite sulla base dei criteri di cui ai punti 3.2.1, 3.2.2 e 3.5 della DPGR 25/10/11 n. 53/R.

7. Dal momento della pubblicazione della Delibera consiliare comunale, relativa all'approvazione dell'aggiornamento del Quadro conoscitivo del PS riguardante la pericolosità idraulica determinata a livello comprensoriale, il Comune sospende ogni determinazione sulle domande di permesso a costruire, quando queste abbiano una classe di fattibilità incompatibile con la nuova pericolosità idraulica.

Ultimo aggiornamento 25 Gennaio 2021