Disciplina del Piano Strutturale 2019


Art.40 Criteri per il dimensionamento dei nuovi insediamenti e delle nuove funzioni

1. In attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 92 comma 4 lettera c) della LR 65/2014, il dimensionamento complessivo dei nuovi insediamenti e delle nuove funzioni previste all'interno del Perimetro del territorio urbanizzato indicato dal PS, ossia le dimensioni massime sostenibili degli insediamenti tali da garantire la compatibilità complessiva delle trasformazioni territoriali - da attuarsi con più PO e strumenti della pianificazione urbanistica - è verificato nell'ambito del procedimento di Valutazione Ambientale Strategica (VAS) in riferimento al grado di vulnerabilità e riproducibilità delle risorse, delle strutture e delle componenti costitutive del Patrimonio territoriale.

2. Il dimensionamento non comprende le previsioni, comunque denominate, esterne al Perimetro del territorio urbanizzato e quelle concernenti la localizzazione di nuovi impegni di suolo oggetto di Conferenza di copianificazione di cui al precedente articolo 39.

3. Il dimensionamento è espresso dal P.S. in metri quadrati (mq) di SE - Superficie edificabile, ed ai sensi dell'Art. 6 del DPGR n. 32 del 5/7/2017, è articolato secondo le seguenti categorie funzionali:

  1. a) residenziale (pubblica e privata);
  2. b) industriale e artigianale;
  3. c) commerciale al dettaglio;
  4. d) turistico- ricettiva;
  5. e) direzionale e di servizio;
  6. f) commerciale all'ingrosso e depositi

4. Il dimensionamento dell'edilizia residenziale sociale di cui all'articolo 63 della LR 65/2014 è ricompreso nel dimensionamento della funzione residenziale.

Il dimensionamento della funzione turistica-ricettiva può essere calcolato anche in posti letto sulla base del rapporto 1 posto letto /30 mq SE.

5. Secondo le categorie funzionali sopra indicate, il dimensionamento del PS è altresì articolato separatamente con riferimento a:

  • - Nuovi Insediamenti, ovvero alle previsioni comprendenti interventi di nuova edificazione da attuare attraverso le trasformazioni degli assetti insediativi, infrastrutturali ed edilizi di cui all'articolo 95, comma 3, lett. a), c), d), e) della LR 65/2014;
  • - Nuove Funzioni, ovvero alle previsioni comprendenti interventi sul patrimonio edilizio esistente da attuare attraverso le trasformazioni degli assetti insediativi, infrastrutturali ed edilizi cui all'articolo 95, comma 3, lett. a), b), c), e) della LR 65/2014.

6. Nel dimensionamento del PS, definito secondo quanto indicato ai precedenti commi, sono inoltre computati i dimensionamenti dei Piani attuativi di iniziativa privata, convenzionati e i Piani attuativi di iniziativa pubblica approvati ancora efficaci alla data di adozione dello stesso PS.

7. Nel dimensionamento del PS, non sono computati (e, conseguentemente, non sono comunque da computare nel PO e negli altri strumenti della pianificazione urbanistica comunale ai fini delle verifiche della loro coerenza, conformità e compatibilità al PS), le previsioni e gli interventi sul patrimonio edilizio esistente, ovvero concernenti la "Disciplina per la gestione degli insediamenti esistenti" di cui all'articolo 95, comma 2, della LR 65/2014.

Tali interventi, anche laddove comportino il cambio di destinazione d'uso, il frazionamento delle unità immobiliari e/o l'ampliamento degli edifici esistenti (comprese le addizioni degli edifici esistenti e gli interventi pertinenziali), sono da attribuire alle dinamiche evolutive della popolazione residente e delle imprese presenti, come verificato dal monitoraggio 1971-2016 effettuato con i dati SIT- Sistema Informativo territoriale e censuari, e non influiscono sul dimensionamento del Piano, fino a che esso sarà basato sulla nuova popolazione residente, per la quale hanno carattere strategico e strutturale i numeri previsti per le nuove trasformazioni.

8. Non concorrono al dimensionamento gli interventi di deruralizzazione in zona agricola o ad essa assimilata: essi tuttavia dovranno essere conteggiati nel monitoraggio di cui al successivo Art.48.

9. I limiti dimensionali fissati dal PS sono valutati in relazione alla sostenibilità degli interventi di trasformazione per un orizzonte temporale di 20 anni, e costituiscono un riferimento vincolante per il Piano Operativo, per i programmi, i progetti e i piani di settore e sulla base dei criteri e delle condizioni indicati nel presente articolo.

10. Il dimensionamento del primo Piano Operativo e di quelli successivi dovrà essere valutato, per le aree di trasformazione insediativa, in relazione al fabbisogno quinquennale, allo stato delle risorse e dei servizi disponibili, nonché alle opere da esso previste e programmate da realizzare. Per questo dovrà essere effettuato un monitoraggio che verifichi l'effettiva attuazione di ciascun PO alla fine dei cinque anni di applicazione.

11. I Piani Operativi danno attuazione alle previsioni di dimensionamento del PS sulla base dei seguenti criteri:

  • - il primo PO non potrà superare il 65% delle dimensioni massime ammissibili previste dal PS, al netto degli interventi di cui al comma 6, per la funzione residenziale;
  • - il consumo di nuovo suolo è legato alla realizzazione di opere di urbanizzazione utili al contesto circostante e/o all'implementazione delle aree pubbliche;
  • - le aree di trasformazione saranno selezionate sulla base dell'utilità ai fini della formazione degli spazi pubblici, previsti dai progetti prioritari del territorio urbano e rurale, indicati agli artt 36 e 37 e che saranno rappresentati ed elaborati in appositi masterplan inseriti nel PO;
  • - sono sempre ammessi, con varianti semplificate del PS, i trasferimenti di dimensionamenti fra UTOE di cui all'Art.30 della LR 65/2014.
Ultimo aggiornamento 25 Gennaio 2021