Norme tecniche di attuazione del Piano Operativo


Art. 150 Perequazione

1. Il Piano Operativo applica la perequazione urbanistica come strumento di equa distribuzione delle facoltà edificatorie e degli oneri tra le diverse proprietà immobiliari ricomprese in ambiti, anche discontinui purché all'interno della stessa UTOE, oggetto di trasformazione degli assetti insediativi ed infrastrutturali del territorio, diretta al superamento della diversità di condizione giuridico-economica che si determina tra le proprietà immobiliari per effetto delle previsioni della pianificazione urbanistica. Gli ambiti interessati dalla perequazione urbanistica possono essere anche relativi ad UTOE diverse, a condizione che le previsioni oggetto di perequazione siano contestuali e risultino reciprocamente vincolate.

2. Sono soggetti alla disciplina della perequazione urbanistica gli interventi di trasformazione degli assetti insediativi di cui al presente Titolo delle NTA. In queste aree sono ripartiti secondo criterio proporzionale sia le facoltà edificatorie che gli oneri economici e gli obblighi convenzionali connessi alla realizzazione dell'intervento.

Art. 151 Compensazione

1. La compensazione urbanistica è un istituto che prevede l'attribuzione, nel rispetto delle previsioni del Piano Operativo, di facoltà edificatorie o di aree in permuta ai proprietari degli immobili sui quali, a seguito di accordo convenzionale tra il comune e l'avente titolo, sono realizzati interventi pubblici o di interesse pubblico. La compensazione urbanistica trova una pluralità di applicazioni nelle previsioni individuate dal Piano Operativo, ed in particolare negli interventi di trasformazione urbana di cui al Titolo I delle presenti norme. La disciplina di zona e le schede degli interventi contenute nell'Allegato "B" delle presenti NTA dettagliano, ove necessario, le procedure e le modalità di applicazione dei meccanismi compensativi.

2. Costituisce una specifica fattispecie della compensazione urbanistica il credito edilizio a cui corrisponde l'acquisizione di una facoltà edificatoria che può anche essere esercitata in un ambito diverso da quello individuato per la cessione delle aree destinate ad opere pubbliche di interesse pubblico o per la realizzazione delle stesse opere pubbliche. Il credito edilizio è acquisibile anche con la demolizione di fabbricati, di manufatti od opere incongrui rispetto al contesto e/o contrastanti con le previsioni degli strumenti urbanistici.

3. Le facoltà edificatorie attribuite dal presente PO attraverso compensazione urbanistica e credito edilizio sono assoggettate alle seguenti condizioni:

  • - sono esercitabili solo all'interno del perimetro del territorio urbanizzato e sono ricomprese negli ambiti soggetti a piano attuativo, a progetto unitario convenzionato e ad interventi di rigenerazione urbana,
  • - sono soggette a decadenza quinquennale ai sensi dell'art.95 comma 9 della LR 65/2014.

Art. 152 Perequazione territoriale

1. La perequazione territoriale è finalizzata a redistribuire e compensare i vantaggi e gli oneri sia di natura territoriale che ambientale derivanti dalle scelte effettuate con gli strumenti della pianificazione territoriale ed urbanistica.

2. Essa si applica in conformità alle disposizioni dell'art.102 della LR 65/2014.

Art. 153 Trasferimento di volumi

1. Il trasferimento dei volumi è una delle procedure individuate dal Piano Operativo per favorire la demolizione e/o delocalizzazione di immobili collocati in contesti impropri nonché per perseguire ed attuare l'obiettivo di riqualificazione dei contesti degradati, posti all'interno del territorio urbanizzato.

2. Le modalità e le condizioni per il trasferimento dei volumi sono definite o nelle singole schede di trasformazione o nella disciplina delle aree degradate di cui all'art.99. Nei commi seguenti sono definite alcune disposizioni di carattere generale in merito al trasferimento dei volumi.

3. Sono volumi ammessi al trasferimento, i volumi demoliti e non ricostruiti in interventi di riqualificazione insediativa e di trasformazione urbana disciplinati nelle schede AT di cui All'art.149, quelli ricadenti nelle aree degradate di cui all'art. 99 e quelli previsti all'art. 100 comma 4.

4. Tali volumi, ammessi al trasferimento, potranno trovare collocazione nelle aree destinate a tale scopo incluse nelle aree di trasformazione AT.

Ulteriori aree destinate ad accogliere tali volumi potranno essere individuate nelle aree inedificate interne al territorio urbanizzato e individuate con la sigla VC; Suddette aree sono suscettibili di diventare edificabili solo a seguito di variante urbanistica, previa presentazione di piano attuativo.

5. Il Comune può con apposite Linee Guida, da approvare in Consiglio Comunale, disciplinare nel dettaglio i criteri e modalità connesse al trasferimento dei volumi.

Art. 153.bis Definizione dei criteri per la determinazione del contributo straordinario di cui all'articolo 16, comma 4, lett. d-ter DPR 380/2001

1. In ottemperanza a quanto previsto all'art. 16, comma 4, lettera d)ter, del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia”, dovrà essere predisposto un apposito regolamento comunale per la determinazione del contributo straordinario, da applicare a tutte le varianti urbanistiche che incrementino le attuali capacità edificatorie, o comportino l'occupazione di nuovo suolo o prevedano un cambio di destinazione delle attuali funzioni previste dal Piano Operativo.

2. Fino alla approvazione del suddetto regolamento, e in conformità con quanto stabilito dalla Direttiva comunale sugli extra oneri approvata con DCC n. 77 del 30/11/2020 viene disposto che:

  • a) le aree ancora libere all'interno del dei tessuti produttivi del Territorio Urbanizzato, individuate con la sigla VC- verde complementare:
    • - potranno essere trasformate solo a seguito della approvazione di una apposita variante urbanistica, qualora la proposta risulti coerente con gli obiettivi di riqualificazione del presente Piano.
    • - il loro utilizzo potrà avvenire sulla base delle effettive esigenze dell’impresa che si insedia, previa approvazione di un piano di investimento industriale.
    • - lo standard urbanistico previsto nel 30 % dell'area di intervento è da considerare un massimo.
  • b) nelle aree oggetto di variante urbanistica con destinazione residenziale, che riguardano aree già urbanizzate, in conformità a quanto previsto dal PS, si dovranno ritrovare ove possibile 30 mq per abitante da destinare a standard, con un minimo di 18 mq per abitante come da DM 1444/68 ;
  • c) viene prevista la determinazione di un contributo straordinario a fronte del maggior valore generato da interventi su aree o immobili soggetti ad una specifica variante urbanistica. Tale maggior valore, che si genera sul bene, deve essere diviso almeno per metà tra il Comune e il privato che attua l’intervento, e versato da quest’ultimo al comune stesso sotto forma di contributo straordinario.
Ultimo aggiornamento 27 Settembre 2021