Norme tecniche di attuazione del Piano Operativo


Titolo VII DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 143 Articolazione degli interventi di trasformazione

1. In ragione delle complessità insediative, paesaggistiche e funzionali, nonché sulla base degli obiettivi e delle strategie fissate dal Piano strutturale per ciascuna UTOE, il Piano operativo individua con apposite sigle le aree AT di trasformazione degli assetti insediativi. Tali interventi di trasformazione sono previsti in funzione della realizzazione o del concorso alla realizzazione delle trasformazioni di interesse pubblico necessarie per la qualità degli insediamenti e per la prevenzione dei rischi ambientali, in primo luogo attraverso la cessione gratuita delle aree necessarie per le opere pubbliche o le opere ad esse assimilate.

2. Al fine di dare attuazione alla riqualificazione/rigenerazione di importanti parti del territorio, il PO individua specifici ambiti di intervento denominati Schemi direttori (SD), descritti negli articoli successivi.

Gli SD sono i seguenti:

SD 1 - Centro di Montemurlo

SD 2 - Centro di Oste

SD 3 - Polo commerciale di Bagnolo

3. Gli interventi di trasformazione, a seconda della loro rilevanza e complessità, si attuano mediane i seguenti strumenti:

  • - I PA - Piani attuativi, cosi come definiti all'art. 17 delle presenti Nta, per gli interventi strategici per i processi di sviluppo sostenibile del territorio, per la valorizzazione e/o riqualificazione del patrimonio insediativo nonché per la realizzazione della "Rete delle connessioni verdi e degli spazi pubblici" prevista dal Piano strutturale.
  • - I PUC - Progetti unitari convenzionati, cos&igrave come definiti all'art. 18 delle presenti NTA, per gli interventi di di minore entità rispetto ai precedenti, realizzati in contesti già urbanizzati, ma che richiedono comunque un adeguato coordinamento della progettazione e la sottoscrizione di una convenzione.
  • - Gli IDC - Interventi diretti convenzionati, cosi come definiti all'art. 19 delle presenti NTA, che sono previsti negli interventi diversi dai precedenti, ma che sono comunque soggetti a convenzione o alla sottoscrizione di Atto d'obbligo.

Art. 144 Elementi prescrittivi e variabili di progetto

1. Le regole per l'attuazione degli interventi di trasformazione sono rappresentate nelle schede normative AT attraverso indicazioni grafiche che riguardano prioritariamente la definizione degli spazi pubblici.

2. Tali indicazioni hanno carattere di indirizzo e, fermo restando l'obbligo di rispetto del dimensionamento, degli obiettivi, delle prescrizioni, dei condizionamenti, dei requisiti e delle prestazioni richiesti dal Piano Operativo, possono essere oggetto di rettifiche e parziali modifiche in sede di approvazione dei relativi strumenti attuativi al fine di meglio coordinarsi con i luoghi e con le aree contermini, entro i limiti stabiliti dal presente articolo. Nella definizione dei servizi e degli spazi di uso pubblico si dovranno in ogni caso rispettare le regole ed i criteri per la progettazione degli spazi per le attività di servizio individuati al capo I e II del TITOLO IX delle presenti NTA.

3. Per la corretta lettura degli elaborati e delle schede normative si deve tener conto delle seguenti precisazioni:

  • a) I tracciati stradali ammettono aggiustamenti geometrici in relazione a specifici rilievi degli assetti locali o a esigenze particolari nella redazione dei progetti esecutivi, ma sempre nel rispetto dell'impostazione generale; la giacitura delle rotonde e la loro conformazione geometrica ammettono aggiustamenti in relazione a specifici rilievi degli assetti locali o a esigenze particolari nella redazione dei progetti esecutivi, nel rispetto dell'impostazione generale; i tracciati dei percorsi pedonali sono indicativi, mentre sono prescrittivi i loro recapiti.
  • b) Ove nella scheda di trasformazione sia prescritta la realizzazione di standard afferenti a più di una categoria, in sede di proposizione del piano attuativo o di istanza di permesso a costruire potranno essere proposti scostamenti riferiti alle categorie entro una percentuale massima di +/- 5% fermo restando la quantità minima complessiva dovuta.
  • c) I perimetri delle Aree di trasformazione, in sede di attuazione, ammettono adattamenti che tengano conto della maggiore precisione del rilievo dell'effettivo stato dei luoghi. La proposta di rettifica o modifica non sostanziale dovrà essere adeguatamente motivata attraverso obiettivi e concordanti riferimenti allo stato dei luoghi (segni naturali o antropici). La proposta di rettifica o modifica è comunque soggetta a valutazione da parte dei competenti Uffici dell'Amministrazione.
  • d) La quantità di SE (superficie edificabile) e la quantità di Dotazioni territoriali (DT) indicate nelle schede hanno valore vincolante e possono essere modificate solo mediante variante urbanistica.
  • e) Salvo diversa specifica indicazione, per le destinazioni d'uso saranno ammissibili senza variante urbanistica, le variazioni della quantità per ogni destinazioni d'uso tra quelle consentite, a condizione che la modifica non ecceda la percentuale massima del +/- 10%. e rimanga invariata la quantità della SE complessiva prevista.
  • f) Ai fini della determinazione dell'altezza massima consentita non rilevano gli incrementi eventualmente necessari per la messa in sicurezza idraulica .

Titolo VIII GLI INTERVENTI DI TRASFORMAZIONE URBANA

CAPO 1 Ambiti di riqualificazione e rigenerazione urbana. Gli Schemi direttori

Art. 145 Contenuti e finalità degli Schemi direttori

1. Gli Schemi Direttori rappresentano ambiti nei quali viene riconosciuto un ruolo strategico per la definizione degli obiettivi generali per il governo del territorio e che richiedono, pertanto, un coordinamento progettuale per l'attuazione dei progetti prioritari di riqualificazione/rigenerazione urbana indicati dal PS.

2. Il perimetro di ogni SD, individuato con apposito segno grafico dal PO include la viabilità, l'edificato e l'insieme delle attrezzature e degli spazi di interesse pubblico, esistenti e di progetto, che qualificano le aree individuate. All'interno del perimetro possono ricadere, oltre a tessuti consolidati della città esistente, anche aree assoggettate ad interventi di riqualificazione insediativa o di trasformazione urbana.

3. All'interno degli SD si applica la disciplina delle singole zone in cui esso è articolato.

4. La finalità dello Schema direttore è di coordinare e di agevolare l'attuazione delle previsioni del PO attraverso la definizione degli spazi e delle funzioni, ovvero:

  • - l'organizzazione e la destinazione degli spazi e delle attrezzature pubbliche;
  • - i percorsi carrabili, ciclabili e pedonali, con l'obiettivo di ridurre l'intensità del traffico veicolare e di favorire forme di mobilità alternative;
  • - la distribuzione dei parcheggi e delle aree di sosta;
  • - l'organizzazione degli spazi a verde;
  • - l'utilizzazione delle eventuali aree preordinate alla edificazione al fine di rafforzare il carattere di centralità del luogo e di favorire, attraverso meccanismi compensativi, l'acquisizione e la realizzazione di spazi ed attrezzature pubblici;
  • - la specificazione, ove necessario, degli interventi ammessi sul patrimonio edilizio esistente e nelle aree di riqualificazione insediativa e di trasformazione urbana al fine di assicurare un coordinamento degli interventi e di metterli in relazione con il riordino e la riqualificazione dei luoghi e delle attrezzature pubblici.

5. Gli schemi direttori sono definiti ed attuati mediante piani attuativi di iniziativa pubblica o privata, masterplan e/o progetti di opere pubbliche redatti dall'Amministrazione Comunale. Essi sono di norma estesi a tutte le aree comprese nel perimetro indicato dal PO. E' facoltà del Comune redigere progetti estesi solo ad una parte dell'area perimetrata quando siano riconosciuti comunque funzionali a conseguire gli obiettivi indicati. In sede di redazione dello schema direttore è consentito apportare limitate rettifiche alle perimetrazioni delle zone urbanistiche interne all'area di progetto senza che questo costituisca variante al PO, alle seguenti condizioni:

  • - che ciò sia funzionale ad un migliore perseguimento degli obiettivi di riqualificazione

dell'area e sopratutto dei suoi spazi e servizi pubblici,

  • - che non siano superate le eventuali potenzialità edificatorie assegnate dal PO,
  • - che non siano complessivamente ridotte le dotazioni di spazi ed attrezzature pubbliche

6. fino alla redazione dei piani attuativi o dei masterplan si applicano le norme previste dai singoli ambiti o tessuti di appartenenza.

7. Sulle aree degradate, di cui all'art.99, ricadenti all'interno del perimetro degli schemi direttori, considerato il valore strategico degli interventi, è sempre possibile, nel periodo di validità del Piano Operativo, attivare da parte dei soggetti interessati interventi di rigenerazione urbana con le modalità e le procedure previste dagli artt. 125 e seguenti della LR 65/2014. L'Amministrazione Comunale, anche su proposta di soggetti privati, può altres&igrave predisporre, in qualsiasi momento, gli atti di ricognizione ai sensi dell'art.125 della LR 65/2014 per l'individuazione e la disciplina di ambiti di rigenerazione urbana ai sensi delle presenti norme.

8. La disciplina degli ambiti di rigenerazione urbana dovrà in ogni caso rispettare le seguenti condizioni generali:

  • - gli incrementi di SE ed eventuali ulteriori premialità da collegare agli interventi non potranno in ogni caso superare il 35% della SE esistente o in alternativa la densità massima esistente nelle aree contigue,
  • - destinazioni d'uso diverse da quelle quelle previste dalla disciplina di zona sono ammesse solo previa variante al Piano Operativo,
  • - gli interventi devono prevedere un significativo incremento, quantitativo e qualitativo, degli spazi e delle attrezzature pubblici o di interesse pubblico,
  • - agli interventi devono essere associati organici progetti di riordino delle aree pertinenziali e di riqualificazione dei margini urbani.

Art. 146 SD 1 - Centro di Montemurlo

1. Il perimetro dello SD1 comprende sia le aree interessate dal Progetto di innovazione Urbana denominato "m+m", che riguarda anche il comune di Montale e che è stato finanziato dalla Regione Toscana, con DGR 824 del 31/07/2017, nell'ambito dell'asse 6 Urbano del POR-FESR 2014-2020, sia una serie di interventi di iniziativa privata e pubblica considerati strategici per l'amministrazione comunale.

Il perimetro individua lungo l'asse di via Rosselli una serie di interventi volti a definire una nuova centralità Montemurlo Capoluogo che vanno dal potenziamento del polo scolastico di Morecci, al potenziamento del centro commerciale naturale sulla via Montalese e lungo la via Rosselli, alla realizzazione della nuova centralità urbana nell'area dell'ex campo sportivo con annesso l'adeguamento della viabilità e degli spazi a parcheggio, all'attuazione degli interventi di trasformazione previsti ritenuti strategici per il potenziamento della dotazione degli standard e per la realizzazione della viabilità di collegamento tra via Rosselli e via Scarpettini.

2. Obiettivo principale degli interventi è la realizzazione del nuovo centro civico, e il potenziamento delle strutture di interesse pubblico dell'abitato. Il progetto di Innovazione urbana inoltre si pone l'obiettivo di collegare fra loro i due nuovi centri civici di Montemurlo e Montale attraverso la creazione e il potenziamento dei percorsi pedonali esistenti nell'ottica di creare anche sinergie nella fruizione delle attrezzature di interesse pubblico. Strategica diventa infatti la realizzazione del collegamento con Montale con la realizzazione di una passerella pedonale in loc. Bicchieraia dove viene prevista la realizzazione di un complesso attrezzato destinato a strutture sociosanitarie.

3. Lo schema direttore si attua sia mediante interventi pubblici che privati sulla base del Masterplan approvato dall'amministrazione comunale.

Art. 147 SD 2 - Centro di Oste

1. Il perimetro dello SD2, include la viabilità, l'edificato e l'insieme delle attrezzature e degli spazi di interesse pubblico, esistenti e di progetto, che qualificano le aree individuate. Vi ricadono inoltre i tessuti consolidati della città esistente, ed anche aree assoggettate ad interventi di riqualificazione insediativa o di trasformazione urbana posti lungo la via Oste .

2. Lo schema direttore intercetta una serie di interventi finalizzati a qualificare l'identità della frazione e ad accrescere la polarità del centro di Oste, valorizzando il carattere degli spazi e dei servizi presenti, nonché rafforzando e qualificando le connessioni fra le diverse parti in cui si articola il sistema insediativo urbano. In queste aree, obiettivo principale dell'amministrazione è incentivare la riqualificazione delle aree degradate promuovendo sia progetti di rigenerazione urbana che programmi di riqualificazione insediativa.

3. Lo schema direttore si attua mediante piani attuativi o progetti unitari di iniziativa privata e/o pubblica, sulla base di un apposito masterplan redatto dall'Amministrazione comunale.

Art. 148 SD 3 - Polo commerciale di Bagnolo

1. Il perimetro dello SD3, include una porzione di tessuto produttivo posto lungo la strada provinciale Montalese, che nel periodo di attuazione del Regolamento urbanistico previgente, si è gradualmente trasformato, attraverso interventi puntuali di ristrutturazione e cambio di destinazione, in un vero polo commerciale.

2. Trattandosi di un polo commerciale nato spontaneamente, senza un progetto urbanistico organico, lo scopo dello schema direttore è quello di incentivare le funzioni commerciali sull'asse costituito dalla strada provinciale, creare i percorsi pedonali e ciclabili di collegamento tra il polo di commerciale e l'abitato di Bagnolo e gli isolati residenziali presenti nel tessuto produttivo di via Brescia, qualificare e potenziare gli spazi per la sosta e i parcheggi di relazione.

Lo schema si attua mediante redazione di apposito masterplan da parte dell'amministrazione comunale per la definizione dei percorsi e degli spazi pubblici.

CAPO 2 Gli interventi di trasformazione

Art. 149 AT Aree di Trasformazione

1. Le aree di trasformazione, individuate dal nome della viabilità che ne individua la localizzazione, sono identificate da un numero progressivo preceduto dalla sigla AT e suddivise per le UTOE (Unità territoriali organiche elementari) di appartenenza.

Le U.T.O.E sono cos&igrave distinte:

U.T.O.E. 1 - Montemurlo

U.T.O.E. 2 - Bagnolo

U.T.O.E. 3 - Oste

U.T.O.E. 4 - Monteferrato

Le aree AT/Trasformazione degli assetti insediativi sono individuate con apposito segno grafico negli elaborati cartografici in scala 1:2000 e 1:5000 serie QP02 e QP03 "Usi del suolo e modalità di intervento".

2. La disciplina riferita alle aree di cui al punto 1 è definita, da apposite schede normative e di indirizzo progettuale il cui repertorio completo è contenuto nell'allegato "B" alle presenti norme. In ciascuna scheda sono tra l'altro indicati:

  • - gli obiettivi dell'azione di trasformazione;
  • - i dimensionamenti e le destinazioni d'uso previste;
  • - le disciplina urbanistica di dettaglio riferita agli interventi di trasformazione nell'area di cui trattasi;
  • - lo strumento previsto per l'attuazione degli interventi di trasformazione;
  • - gli eventuali contenuti prescrittivi e/o le forme di garanzia obbligatorie della convenzione destinata a regolamentare la realizzazione dell'intervento ed i rapporti, anche economici, tra le parti;
  • - la disciplina della perequazione urbanistica, ove prevista;
  • - gli interventi e/o le attrezzature pubbliche e/o di interesse pubblico da realizzarsi contestualmente all'intervento di trasformazione;
  • - le dotazioni aggiuntive per l'edilizia residenziale sociale, ove previste;
  • - la classificazione del patrimonio edilizio eventualmente esistente nell'area di intervento;
  • - le prescrizioni per l'inserimento paesaggistico dell'intervento, ove previsto
  • - prescrizioni e mitigazioni ambientali
  • - la fattibilità geologica idraulica e sismica dell'intervento

3. Nelle schede di trasformazione è indicata, a soli fini conoscitivi e di monitoraggio, una stima delle consistenze presenti: l'esatta indicazione delle quantità e destinazioni d'uso esistenti e legittime dovrà essere comprovata a cura del proponente in sede di proposizione del piano attuativo ovvero, quando prescritto il permesso di costruire convenzionato, al momento della proposizione dell'istanza.

4. Nelle more di approvazione del piano attuativo o di adozione del permesso di costruire convenzionato, sulle consistenze legittime presenti all'interno degli ambiti AT sono consentiti interventi fino alla ristrutturazione Rs1. Il frazionamento non è ammesso.

5. Ad avvenuta realizzazione e ultimazione degli interventi previsti nelle aree di trasformazione, agli immobili e alle aree comprese nelle aree di trasformazione, si applicano le norme dei tessuti di appartenenza, limitatamente a quanto attiene alle destinazioni d'uso e le categorie di intervento ammesse, mentre per quanto riguarda la capacità massima edificabile e i parametri urbanistici si fa riferimento a quelli indicati nella scheda o nel piano attuativo approvato.

6. La sigla PV. n riportata nelle tavole serie "Usi del suolo e modalità di intervento" in scala 1:2000 si riferisce a Piani Attuativi o progetti già approvati, con interventi già realizzati o in corso di realizzazione alla data di adozione del Piano Operativo, che sono elencati all'art. 185 delle presenti NTA; Nel suddetti casi, i parametri indicati nella scheda sono indicativi, poiché in ogni caso valgono le quantità e le prescrizioni degli elaborati dei piani attuativi di riferimento.

CAPO 3 Strumenti specifici per l'attuazione delle trasformazioni

Art. 150 Perequazione

1. Il Piano Operativo applica la perequazione urbanistica come strumento di equa distribuzione delle facoltà edificatorie e degli oneri tra le diverse proprietà immobiliari ricomprese in ambiti, anche discontinui purché all'interno della stessa UTOE, oggetto di trasformazione degli assetti insediativi ed infrastrutturali del territorio, diretta al superamento della diversità di condizione giuridico-economica che si determina tra le proprietà immobiliari per effetto delle previsioni della pianificazione urbanistica. Gli ambiti interessati dalla perequazione urbanistica possono essere anche relativi ad UTOE diverse, a condizione che le previsioni oggetto di perequazione siano contestuali e risultino reciprocamente vincolate.

2. Sono soggetti alla disciplina della perequazione urbanistica gli interventi di trasformazione degli assetti insediativi di cui al presente Titolo delle NTA. In queste aree sono ripartiti secondo criterio proporzionale sia le facoltà edificatorie che gli oneri economici e gli obblighi convenzionali connessi alla realizzazione dell'intervento.

Art. 151 Compensazione

1. La compensazione urbanistica è un istituto che prevede l'attribuzione, nel rispetto delle previsioni del Piano Operativo, di facoltà edificatorie o di aree in permuta ai proprietari degli immobili sui quali, a seguito di accordo convenzionale tra il comune e l'avente titolo, sono realizzati interventi pubblici o di interesse pubblico. La compensazione urbanistica trova una pluralità di applicazioni nelle previsioni individuate dal Piano Operativo, ed in particolare negli interventi di trasformazione urbana di cui al Titolo I delle presenti norme. La disciplina di zona e le schede degli interventi contenute nell'Allegato "B" delle presenti NTA dettagliano, ove necessario, le procedure e le modalità di applicazione dei meccanismi compensativi.

2. Costituisce una specifica fattispecie della compensazione urbanistica il credito edilizio a cui corrisponde l'acquisizione di una facoltà edificatoria che può anche essere esercitata in un ambito diverso da quello individuato per la cessione delle aree destinate ad opere pubbliche di interesse pubblico o per la realizzazione delle stesse opere pubbliche. Il credito edilizio è acquisibile anche con la demolizione di fabbricati, di manufatti od opere incongrui rispetto al contesto e/o contrastanti con le previsioni degli strumenti urbanistici.

3. Le facoltà edificatorie attribuite dal presente PO attraverso compensazione urbanistica e credito edilizio sono assoggettate alle seguenti condizioni:

  • - sono esercitabili solo all'interno del perimetro del territorio urbanizzato e sono ricomprese negli ambiti soggetti a piano attuativo, a progetto unitario convenzionato e ad interventi di rigenerazione urbana,
  • - sono soggette a decadenza quinquennale ai sensi dell'art.95 comma 9 della LR 65/2014.

Art. 152 Perequazione territoriale

1. La perequazione territoriale è finalizzata a redistribuire e compensare i vantaggi e gli oneri sia di natura territoriale che ambientale derivanti dalle scelte effettuate con gli strumenti della pianificazione territoriale ed urbanistica.

2. Essa si applica in conformità alle disposizioni dell'art.102 della LR 65/2014.

Art. 153 Trasferimento di volumi

1. Il trasferimento dei volumi è una delle procedure individuate dal Piano Operativo per favorire la demolizione e/o delocalizzazione di immobili collocati in contesti impropri nonché per perseguire ed attuare l'obiettivo di riqualificazione dei contesti degradati, posti all'interno del territorio urbanizzato.

2. Le modalità e le condizioni per il trasferimento dei volumi sono definite o nelle singole schede di trasformazione o nella disciplina delle aree degradate di cui all'art.99. Nei commi seguenti sono definite alcune disposizioni di carattere generale in merito al trasferimento dei volumi.

3. Sono volumi ammessi al trasferimento, i volumi demoliti e non ricostruiti in interventi di riqualificazione insediativa e di trasformazione urbana disciplinati nelle schede AT di cui All'art.149, quelli ricadenti nelle aree degradate di cui all'art. 99 e quelli previsti all'art. 100 comma 4.

4. Tali volumi, ammessi al trasferimento, potranno trovare collocazione nelle aree destinate a tale scopo incluse nelle aree di trasformazione AT.

Ulteriori aree destinate ad accogliere tali volumi potranno essere individuate nelle aree inedificate interne al territorio urbanizzato e individuate con la sigla VC; Suddette aree sono suscettibili di diventare edificabili solo a seguito di variante urbanistica, previa presentazione di piano attuativo.

5. Il Comune può con apposite Linee Guida, da approvare in Consiglio Comunale, disciplinare nel dettaglio i criteri e modalità connesse al trasferimento dei volumi.

Art. 153.bis Definizione dei criteri per la determinazione del contributo straordinario di cui all'articolo 16, comma 4, lett. d-ter DPR 380/2001

1. In ottemperanza a quanto previsto all'art. 16, comma 4, lettera d)ter, del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia”, dovrà essere predisposto un apposito regolamento comunale per la determinazione del contributo straordinario, da applicare a tutte le varianti urbanistiche che incrementino le attuali capacità edificatorie, o comportino l'occupazione di nuovo suolo o prevedano un cambio di destinazione delle attuali funzioni previste dal Piano Operativo.

2. Fino alla approvazione del suddetto regolamento, e in conformità con quanto stabilito dalla Direttiva comunale sugli extra oneri approvata con DCC n. 77 del 30/11/2020 viene disposto che:

  • a) le aree ancora libere all'interno del dei tessuti produttivi del Territorio Urbanizzato, individuate con la sigla VC- verde complementare:
    • - potranno essere trasformate solo a seguito della approvazione di una apposita variante urbanistica, qualora la proposta risulti coerente con gli obiettivi di riqualificazione del presente Piano.
    • - il loro utilizzo potrà avvenire sulla base delle effettive esigenze dell’impresa che si insedia, previa approvazione di un piano di investimento industriale.
    • - lo standard urbanistico previsto nel 30 % dell'area di intervento è da considerare un massimo.
  • b) nelle aree oggetto di variante urbanistica con destinazione residenziale, che riguardano aree già urbanizzate, in conformità a quanto previsto dal PS, si dovranno ritrovare ove possibile 30 mq per abitante da destinare a standard, con un minimo di 18 mq per abitante come da DM 1444/68 ;
  • c) viene prevista la determinazione di un contributo straordinario a fronte del maggior valore generato da interventi su aree o immobili soggetti ad una specifica variante urbanistica. Tale maggior valore, che si genera sul bene, deve essere diviso almeno per metà tra il Comune e il privato che attua l’intervento, e versato da quest’ultimo al comune stesso sotto forma di contributo straordinario.

Titolo IX DISCIPLINA PER LA REALIZZAZIONE DI SERVIZI ED INFRASTRUTTURE

Art. 154 Disciplina delle infrastrutture, attrezzature e servizi pubblici e/o di interesse pubblico o generale. Contenuti e finalità.

1. La disciplina di cui al presente Titolo contiene specifiche disposizioni per le aree interessate da infrastrutture, attrezzature e servizi pubblici o di interesse pubblico, esistenti o di progetto, e interessa l'intero territorio comunale; è finalizzata alla definizione di azioni coerenti e coordinate per il mantenimento o il miglioramento dei livelli di qualità degli insediamenti, delle infrastrutture e dei servizi.

2. La disciplina di cui al presente Titolo è articolata come segue:

  • a) Capo I - Aree, attrezzature e servizi di interesse comune
  • b) Capo II - Spazi aperti di uso pubblico
  • c) Capo III - Infrastrutture per la mobilità
  • d) Capo IV - Reti e infrastrutture tecnologiche

Le aree ed infrastrutture di cui al presente Titolo (comprese le relative fasce di rispetto, ove previste) sono individuate con apposito segno grafico negli elaborati cartografici su base C.T.R. in scala 1:5.000 e 1:2.000 serie QP_02 e QP_03 "Usi del suolo e modalità di intervento"

3. Ogni attività, uso o intervento previsto dal Piano Operativo deve perseguire la realizzazione, il mantenimento o il miglioramento delle prestazioni delle infrastrutture, attrezzature e servizi di cui al presente Titolo.

4. Le disposizioni di cui al presente Titolo perseguono il miglioramento dei livelli di qualità urbana, ambientale ed edilizia e dei requisiti di accessibilità degli insediamenti. Concorrono altres&igrave alla tutela e valorizzazione delle risorse naturali, storico-culturali, paesaggistiche del territorio, costituendo integrazione e complemento della disciplina delle Tutele di cui al Titolo IV.

5. I progetti riguardanti la realizzazione di nuove strutture viarie devono essere corredati da uno studio di inserimento paesaggistico (con raffronto tra lo stato di fatto e quello di progetto).

CAPO I Aree, attrezzature e servizi di interesse comune

Art. 155 Disposizioni generali

1. Le attrezzature e gli impianti di interesse generale esistenti e di progetto, di livello territoriale o locale, sono distinte ed individuate con specifiche campiture e sigle nella tavola "Disciplina dei suoli e modalità di intervento".

2. Le attrezzature e gli impianti di cui al presente Capo concorrono ai fini del calcolo degli standard urbanistici di cui al DM 1444/1968, e sono articolate nelle seguenti categorie e sotto categorie:

  • - Servizi Per Il Culto (Sd)

. Servizi Ricreativi, Sociali E Culturali (Sr)

  • - Servizi Per L'istruzione Di Base (Sb)
  • - Servizi Per L'istruzione Superiore (Si)
  • - Servizi Socio Sanitari (Sh)
  • - Servizi Sportivi Coperti (Ss)
  • - Servizi Tecnici (St)
  • - Servizi Amministrativi (Sa)
  • - Servizi Cimiteriali (Sc) e relative fasce di rispetto
  • - Aree per interventi di edilizia residenziale sociale

Il mutamento d'uso tra le sottocategorie, purché all'interno della medesima categoria, non costituisce variante al Piano Operativo.

3. Oltre che sulle tavole del Piano Operativo "Usi del suolo e modalità d'intervento", queste aree sono indicate per ciascuna trasformazione rilevante sulle schede pertinenti, quando esse sono complementari ad un intervento, significativo per le aree circostanti, che necessita di una direttiva di localizzazione coerente con il sistema degli spazi pubblici.

4. Nelle aree ‘di progetto' l'intervento è riservato in via primaria all'Amm./ne Comunale. Qualora fosse indispensabile la realizzazione di un'opera pubblica su un'area la cui cessione gratuita è legata ad intervento privato, e non fosse raggiunto un accordo preventivo riguardante la cessione del terreno, per tale intervento, l'Amministrazione Comunale dovrà procedere tramite variante urbanistica all'apposizione del vincolo espropriativo ed alla contemporanea riconsiderazione dell'intervento collegato.

5. Quando l'intervento riguardi la realizzazione di edifici da parte di Enti pubblici, Associazioni pubbliche od organizzazioni del privato sociale, necessari per servizi che rientrano nelle finalità di questi soggetti e che rivestono un effettivo interesse pubblico, è possibile l'intervento diretto del soggetto gestore del servizio su aree che possiede o di cui ha la disponibilità.

6. Quando l'area di progetto riguarda servizi che non siano istituzionalmente riservati ad Enti Pubblici, è ammesso l'intervento di soggetti privati che abbiano la disponibilità delle aree e siano in possesso di adeguato titolo per la gestione di attività di interesse pubblico. Tali interventi sono subordinati alla stipula di una convenzione con l'Amm./ne Comunale, con la quale sono disciplinati il regime giuridico del suolo, le modalità attuative dell'intervento, nonché le forme di utilizzazione e le competenze sulla manutenzione delle opere realizzate, con adeguate garanzie a tutela dell'interesse pubblico.

7. E' ammesso l'intervento diretto quando il soggetto attuatore opera su mandato di Ente od Istituzione pubblica che l'abbia scelto sulla base di una procedura concorsuale. L'intervento è comunque subordinato alla stipula di una convenzione con l'Amm./ne Comunale, con la quale sono disciplinati il regime giuridico del suolo e le modalità attuative dell'intervento: tale convenzione non potrà essere stipulata in mancanza di un contratto con l'Ente o l'Istituzione pubblica per la quale si agisce.

8. Non sono compresi nelle attrezzature e impianti, di cui al presente Capo, i servizi realizzati da privati, se non previa stipula di convenzione che ne disciplini l'uso pubblico e le relative condizioni.

9. Per la progettazione degli spazi e attrezzature di interesse generale devono essere rispettate le disposizioni qualitative di cui ai successivi articoli del presente Capo. Deve in ogni caso essere assicurata l'accessibilità di ogni tipologia di utente.

10. Nelle aree per servizi di uso pubblico ‘esistenti', fermo restando il rispetto delle disposizioni di cui ai Titoli III, IV e V e VI delle presenti norme, possono essere ammessi interventi di nuova edificazione, demolizioni, ampliamenti e ristrutturazioni edilizie, nella misura necessaria a garantire:

  • - la rispondenza alle esigenze di pubblica utilità, per i nuovi edifici, impianti e/o servizi;
  • - il mantenimento o il miglioramento dei livelli prestazionali, per gli edifici, impianti e/o servizi
  • - il mantenimento di un'area permeabile minima pari al 30% della SF del lotto urbanistico di riferimento.

11. Nelle more della realizzazione delle previsioni del Piano Operativo, gli aventi titolo su aree ad edificazione speciale per standard ‘di progetto' possono disporre delle stesse per uso privato, purché tali forme di utilizzazione non comportino:

  • - alterazioni significative alla morfologia dei terreni;
  • - realizzazione di consistenze edilizie;
  • - installazione di manufatti di qualsivoglia tipologia;
  • - depositi di merci e materiali a cielo libero;
  • - realizzazione di muri di cinta o recinzioni con parti in muratura;
  • - opere eccedenti la manutenzione straordinaria su edifici o manufatti legittimi esistenti;
  • - l'impianto di vivai.

Nelle more della realizzazione delle previsioni del Piano operativo ogni intervento privato nelle aree di cui trattasi è inoltre subordinato alla produzione di un atto unilaterale d'obbligo con esplicita rinuncia al plus-valore derivante dalle opere realizzate.

Art. 156 Servizi per il Culto (Sd)

1. Con la sigla Sd sono individuate le aree per le chiese ed i centri parrocchiali, e comunque tutte quelle utilizzate od utilizzabili per i culti religiosi e le attività che sono ritenute loro complementari per uso o consuetudine.

2. Sono sempre ammessi interventi di adeguamento funzionale dei servizi esistenti, comprese addizioni funzionali per attività complementari, anche fuori sagoma nel rispetto dei caratteri storico-architettonici e tipologici degli edifici esistenti. Suddetti ampliamenti dovranno essere approvati dall'amministrazione comunale con apposito atto.

Prescrizioni particolari

Sd.1 - Nell'area del Chiesino di Bagnolo potrà essere realizzato un ampliamento, anche parzialmente interrato, allo scopo di realizzare attrezzature parrocchiali, distaccate dalla Chiesa, ad un solo piano e di superficie massima pari a mq 300. La realizzazione dell'ampliamento è condizionata alla eliminazione delle superfetazioni attuali ed al ristabilimento della simmetria originaria. L'ampliamento potrà essere realizzato solo in caso di approvazione del progetto da parte della Sovrintendenza. In attesa della realizzazione del suddetto ampliamento, possono essere ammesse strutture provvisorie, da adibire a locali per lo svolgimento delle attività parrocchiali, realizzabili mediante permesso a costruire convenzionato. Tali strutture dovranno rispettare il dimensionamento previsto e dovranno essere comunque demolite al momento dell'effettiva realizzazione dell'ampliamento.

Art. 157 Servizi Ricreativi, Sociali E Culturali (Sr)

1. Con la sigla Sr sono individuate le aree e gli edifici per centri sociali, culturali e ricreativi, ludoteche, teatri, auditori, cinema, biblioteche, mostre ed esposizioni.

2. E' ammessa la presenza, o la contemporanea realizzazione, di strutture complementari per la promozione di prodotti locali, attività turistiche e culturali o assimilabili ad esercizi pubblici (bar, distribuzione bevande, ristoranti a servizio dell'attività).

Art. 158 Servizi per l'Istruzione di Base (Sb)

1. Con la sigla Sb sono indicate le aree e gli edifici destinati ai servizi per l'istruzione di base riferiti ad asili, scuole per l'infanzia, scuole elementari e medie inferiori.

2. L'Amministrazione Comunale predispone un apposito piano-quadro per l'individuazione delle specifiche attività da svolgere negli edifici esistenti e per l'ampliamento del patrimonio scolastico disponibile, sulla base dell'organizzazione concordata con le istituzioni scolastiche. Per ogni frazione dovrà comunque essere garantita la presenza di asilo, scuola dell'infanzia e scuola elementare.

3. Modalità di attuazione: intervento edilizio diretto da parte di Enti pubblici o parificati.

4. Prescrizioni particolari

Sb1 Ampliamento della scuola di via Morecci

La sistemazione degli spazi di pertinenza della scuola dovrà prevedere un'adeguata cintura

arborea per la corretta definizione del margine urbano.

Art. 159 Servizi per l'Istruzione Superiore (Si)

1. Con la sigla Si è individuata l'area destinata a servizi per l'istruzione superiore.

2. In caso di estensione dell'età per l'obbligo scolastico, o di necessità di ampliamento della presenza della scuola secondaria di secondo grado, le aree individuate con la sigla Sib possono essere destinate alla realizzazione di scuole secondarie di secondo grado con semplice deliberazione consiliare.

Art. 160 Servizi Socio Sanitari (Sh)

1. Con la sigla Sh sono individuate le aree e gli edifici necessari per i servizi per l'assistenza socio sanitaria riferiti a ospedali, centri di assistenza, cliniche, poliambulatori, servizi per gli anziani, per i portatori di handicap, day hospital, case di riposo, laboratori per analisi cliniche, cliniche veterinarie, centri di riabilitazione, centri sanitari specializzati, residenze protette.

2. Fatte salve le specifiche previsioni di nuovi edifici per questo tipo di servizi, contenute nelle tavole del Piano Operativo e sulle schede, gli edifici esistenti all'interno del tessuto residenziale e quelli all'interno degli ambiti rurali, possono essere destinati a questo genere di servizi, purché l'intervento necessario sia compatibile con le esigenze di tutela del fabbricato, quando quest'ultimo sia stato classificato ai sensi del Capo I del Titolo IV delle NTA.

3. In considerazione della pubblica utilità degli interventi, in caso di riuso degli edifici esistenti finalizzati alla realizzazione di servizi per gli anziani o residenze protette sono ammessi tutti gli interventi di ristrutturazione edilizia, ivi compreso l'ampliamento una tantum pari al 20% della SE esistente.

Art. 161 Servizi Sportivi Coperti (Ss)

1. Con la sigla Ss sono individuate palestre, piscine, palazzi dello sport, campi da gioco coperti.

2. Le aree non coperte dovranno essere sistemate a verde e piantumate con essenze ad alto fusto.

Art. 162 Servizi Tecnici (St)

1. Con la sigla St sono indicati tutti quegli edifici necessari allo svolgimento di specifici servizi, quali: servizi tecnici riferiti a stazioni dei trasporti, impianti tecnici per la distribuzione di acqua, energia elettrica e gas, centrali termiche, stazioni telefoniche, impianti per il trattamento dei rifiuti, depuratori, canili, mattatoi, edifici annonari, servizi di soccorso pubblico.

2. I perimetri delle aree di pertinenza delle attrezzature e degli impianti tecnologici sono individuati nelle tavole del Piano Operativo sulla base della loro attuale consistenza e dei prevedibili ampliamenti futuri.

3. Modalità di attuazione: interventi edilizio diretto da parte dell'ente competente.

Art. 163 Servizi Amministrativi (Sa)

1. Con la sigla Sa sono individuati gli edifici e le aree per servizi amministrativi, protezione civile, tribunali, attrezzature per la pubblica sicurezza e militari, archivi, servizi postelegrafonici e telefonici ed opere complementari quali le residenze per militari.

2. Modalità di attuazione: interventi edilizio diretto da parte dell'ente competente.

Art. 164 Servizi Cimiteriali (Sc) e relative fasce di rispetto

1. Con la sigla Sc sono individuate le aree cimiteriali comprendenti sia i cimiteri esistenti, sia il sito destinato alla realizzazione del nuovo cimitero in loc. Cafaggio.

2. Le aree ricomprese nella fascia di rispetto cimiteriale come individuate nella tavola QVS_02 "Salvaguardie e ambiti di tutela" del Piano Strutturale, sono soggette al vincolo di cui all'art. 338 del T.U.L.S.. in tali aree, previo parere favorevole della competente azienda sanitaria locale e deliberazione del Consiglio sono consentiti esclusivamente interventi pubblici e/o di interesse pubblico quali, a titolo esemplificativo:

  • - parcheggi, parchi e giardini
  • - interventi per la riduzione del rischio idraulico
  • - opere di adeguamento stradale
  • - reti infrastrutturali e/o impianti tecnologici
  • - manufatti a servizio di attività commerciali complementari al servizio cimiteriale, aventi una SU massima di 20 mq

3. All'interno della zona di rispetto per gli edifici esistenti sono consentiti interventi di recupero ovvero interventi funzionali all'utilizzo dell'edificio stesso, tra cui l'ampliamento nella percentuale massima del 10 per cento e i cambi di destinazione d'uso, oltre a quelli previsti dalle lettere a), b), c) e d) dell'art. 3 del D.P.R. 380/2001.

4. Prescrizioni particolari

Sc 1- Realizzazione del nuovo cimitero in località Cafaggio

Nell'area di rispetto cimiteriale è consentita la permanenza del cantiere edile e del distributore di carburante, a condizione che sia resa possibile la costruzione delle urbanizzazioni primarie complementari del cimitero ed il cantiere sia a diretto servizio di imprese edili, senza l'esercizio di vendita di materiali edili.

Per dare esecuzione ad un'opera pubblica o all'attuazione di un intervento urbanistico, purché non vi ostino ragioni igienico-sanitarie, il Consiglio Comunale può consentire, previo parere favorevole della azienda sanitaria locale, la riduzione della zona di rispetto tenendo conto degli elementi ambientali di pregio dell'area, autorizzando l'ampliamento di edifici preesistenti o la costruzione di nuovi edifici. La riduzione di cui al periodo precedente si applica con identica procedura anche per la realizzazione di parchi, giardini e annessi, parcheggi pubblici e privati, attrezzature sportive, locali tecnici e serre.

Modalità di attuazione: intervento edilizio diretto da parte dell'Amministrazione Comunale o tramite affidamento di costruzione e gestione sulla base di apposita convenzione che garantisca l'uso pubblico dell'area e delle attrezzature.

Art. 165 Aree per interventi di edilizia residenziale sociale

1. Le aree identificate con la sigla "ERS" nella Tavola "Disciplina dei suoli e modalità di intervento" identificano sia le aree esistenti che di progetto, destinate al soddisfacimento del fabbisogno di alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica (ERP).

2. Le aree e gli edifici esistenti di Edilizia Residenziale Pubblica possono essere oggetto di riqualificazione. A tal fine, sono ammesse addizioni volumetriche fino al massimo del 30 % della SE esistente, per l'efficientamento energetico, l'inserimento di servizi privati e collettivi, e più in generale per il miglioramento delle condizioni abitative.

3. Le aree destinate al soddisfacimento del fabbisogno di Edilizia Residenziale Sociale (ERS) sono localizzate, dimensionate e disciplinate nelle schede di cui all'elaborato "B" Aree di trasformazione";

4. Ai sensi dell'art. 63 della LR 65/2014, l'alloggio sociale costituisce standard aggiuntivo rispetto a quelli di cui al DM 1444/68, da assicurare mediante cessione gratuita di aree, unità immobiliari o corresponsione di oneri aggiuntivi a destinazione vincolata , secondo le modalità di cui ai commi b) e c) del comma 3 dell'art. 63.

CAPO II Spazi aperti di uso pubblico

Art. 166 Disposizioni generali

1. Gli spazi e attrezzature di interesse generale esistenti e di progetto, di livello territoriale o locale, sono distinte ed individuate con specifiche campiture e sigle nelle tavole serie QP_02 e QP_03 "Disciplina dei suoli e modalità di intervento" scala 1:5000 e 1: 2000.

2. Le aree e le attrezzature di cui al presente Capo concorrono ai fini del calcolo degli standard urbanistici di cui al DM 1444/1968, e sono articolate nelle seguenti categorie e sotto categorie:

  • - Pz: piazze e aree pavimentate
  • - Vg: aree verdi a giardino
  • - Vo: orti urbani
  • - Vp: parchi
  • - Vpa: parchi agricoli
  • - Ps: campi sportivi scoperti
  • - Pp : parcheggi scoperti e coperti

Il mutamento d'uso tra le sottocategorie, purché all'interno della medesima categoria, non costituisce variante al Piano Operativo.

3. Oltre che sulle tavole del Piano Operativo "Usi del suolo e modalità d'intervento", queste aree sono indicate per ciascuna trasformazione rilevante sulle schede pertinenti, quando esse sono complementari ad un intervento, significativo per le aree circostanti, che necessita di una direttiva di localizzazione coerente con il sistema degli spazi pubblici.

4. Non sono comprese nelle attrezzature di cui al presente Capo gli spazi, attrezzature ed impianti privati, se non previa stipula di convenzione che ne disciplini l'uso pubblico e le relative condizioni.

5. Nelle aree ed immobili destinati a spazi e attrezzature e impianti di interesse generale di progetto, la realizzazione dello standard può attuarsi:

  • a) mediante espropriazione del bene;
  • b) in alternativa all'esproprio, mediante convenzionamento con i privati titolari al fine di assicurare il perseguimento degli interessi generali. Nella convenzione possono essere disciplinate le modalità compatibili con lo standard, quali a titolo esemplificativo chioschi ed edicole, esercizi commerciali, strutture per attività sportive. L'intervento edilizio e attuato mediante permesso di costruire convenzionato.

6. Per la progettazione degli spazi e attrezzature di interesse generale devono essere rispettate le disposizioni qualitative di cui ai successivi articoli del presente Capo. Deve in ogni caso essere assicurata l'accessibilità di ogni tipologia di utente.

7. In tali aree - con esclusione degli spazi già integralmente dedicati a parcheggio Pp e delle piazze Pz - possono essere inclusi i parcheggi di pertinenza a servizio delle attività svolte, senza una specifica individuazione dell'uso per la sosta.

8. Nelle aree, di cui al presente Capo, di titolarità privata, già esistenti, sono ammessi interventi fino alla sostituzione edilizia, previo adeguamento della convenzione che ne assicuri l'uso pubblico e le relative condizioni.

9. Nelle aree di proprietà pubblica sono ammessi tutti gli interventi edilizi previa approvazione di progetto di opera pubblica .

Art. 167 Piazze e aree pavimentate (Pz)

1. Sono gli spazi pubblici aperti che costituiscono specifici punti di interesse urbano sia dal punto di vista sociale che da quello della qualità dello spazio non costruito. Essi hanno la valenza di elementi ordinatori dello spazio pubblico.

2. Nelle tavole del PO sono individuate con apposita campitura e sigla le piazze esistenti e di progetto. La realizzazione di queste ultime è subordinata alla preventiva approvazione di un progetto di massima che analizzi il contesto urbano con particolare riferimento ai fronti perimetrali e alle principali visuali e che ne definisca il disegno generale, il tipo di pavimentazione, le eventuali assenze arboree e l'arredo urbano.

3. Il disegno delle nuove piazze dovrà garantire in primo luogo il comfort del pedone e curare in particolare:

  • - la realizzazione di filari e/o gruppi di alberature e aree verdi;
  • - sistemi di seduta, in adeguato numero, da prevedere sia in aree assolate che ombreggiate al fine di consentirne l'uso nelle diverse stagioni;
  • - l'eventuale disposizione di spazi a parcheggio e di ingresso degli automezzi agli edifici, quali gli spazi destinati al carico ed allo scarico delle merci, senza che questi ostacolino i percorsi pedonali né condizionino in modo forte il disegno e l'immagine della piazza;
  • - lo studio di una adeguata illuminazione.

4. Nelle piazze possono essere ammesse nuove costruzioni a carattere precario e destinate a funzioni connesse con la loro natura di pubblico punto di incontro e di sosta (edicole, piccoli chioschi e simili): la posizione ed i caratteri architettonici di tali manufatti devono essere definiti in uno specifico progetto che deve essere approvato dalla Giunta Comunale.

Art. 168 Aree verde attrezzato (Vg)

1. Le aree a verde pubblico possono avere diversa estensione e sistemazione, e sono connotate dalla presenza importante di vegetazione e dalla prevalenza di suoli permeabili.

2. Possono essere dotate di:

  • - infrastrutture per le attività sportive legate al tempo libero
  • - allestimenti fissi per spettacoli all'aperto ovvero predisposizioni per l'allestimento di spettacoli temporanei all'aperto
  • - infrastrutture per l'intrattenimento e il gioco
  • - attrezzature per gli animali domestici

3. All'interno delle aree destinate a verde pubblico e possibile realizzare chioschi e locali/manufatti per attività complementari di servizio, che siano con essi compatibili. Sono considerate tali anche le attività complementari strettamente necessarie alla fruizione confortevole dello spazio aperto quali chioschi di commercio alimentare su area pubblica, locali/manufatti per la somministrazione di alimenti e bevande.

4. I chioschi devono essere realizzati con tecniche e materiali che ne garantiscano la removibilità al cessare dell'attività e non devono avere dimensione superiore a 50 mq di superficie coperta su unico piano oltre a ulteriori 20 mq di dehor. Chioschi di dimensioni superiori potranno essere autorizzati solo previa approvazione di un progetto unitario convenzionato.

5. Nella progettazione di suddette aree, devono essere rispettate le seguenti condizioni:

  • - devono essere adottati criteri di progettazione tali che la vegetazione sia parte integrante del progetto, con scelta delle specie vegetali adatte allo scopo, compatibili con la fruizione e la manutenzione, e disporre la stessa in base alle caratteristiche botaniche e alle potenzialità di crescita
  • - articolare e distribuire adeguatamente gli spazi, distinguendo quelli adatti alla sosta tranquilla, quelli destinata all'aggregazione, al gioco o alle pratiche sportive, quelli con specifica funzione ecologica o a uso esclusivo degli animali
  • - garantire la la presenza di masse arboree che consentano adeguata ombreggiatura, fornitura di acqua,distribuzione di sedute, servizi igienici e raccolta dei rifiuti
  • - prevedere la presenza di illuminazione artificiale lungo i principali percorsi e nelle aree attrezzate;

Art. 169 Aree per parchi urbani (Vp)

1. Le aree di parco pubblico urbano sono costituite da ambiti di estesa dimensione all'interno posti all'interno degli abitati, riservati ad attività di tempo libero, ricreative, culturali, sociali. Esse costituiscono dei sistemi di verde, moderatamente attrezzati per il tempo libero.

2. In esse è vietata la costruzione di edifici non facenti parte dei servizi del parco e di nuova viabilità che non sia a carattere ciclopedonale.

3. In suddette aree vale quanto previsto ai commi due e tre del precedente articolo.

4. E' esclusa qualunque piantumazione che sia in contrasto con i caratteri ambientali

Art. 170 Aree per parchi agricoli (Vpa)

1. Sono porzioni di territorio agricolo adiacenti all'abitato, dove sono ancora riconoscibili le regole degli appoderamenti, le trame delle acque e dei coltivi.

2. Gli interventi devono favorire il mantenimento ed il miglioramento delle attività agricole presenti e la creazione di un sistema di fruizione per il tempo libero strutturato su percorsi esistenti.

3. Gli indirizzi colturali devono essere orientati al mantenimento e al miglioramento degli assetti tradizionali esistenti;

4. L'amministrazione comunale può affidare la conduzione del fondo mediante apposita convenzione che assicuri:

  • - il mantenimento dei fossi, della rete minore di drenaggio delle acque, delle alberature di sponda ed il ripristino di quelle mancanti;
  • - la regolamentazione del transito pedonale sulle strade poderali.

5. E' ammessa, previa autorizzazione dell'amministrazione comunale, la costruzione di annessi della tipologia stabilita nel regolamento comunale per la conduzione dei fondi agricoli minori.

Art. 171 Orti urbani (Vo)

1. Sono aree nelle quali sono ammissibili interventi di trasformazione degli assetti attuali allo scopo di ottenere lotti di limitata dimensione atti ad essere individualmente coltivati come orti urbani, ovvero per l'impianto di attività agricole o di servizio all'agricoltura che necessitano di nulli o scarsi volumi di servizio.

2. Le trasformazioni sono soggette a piano preventivo di iniziativa comunale, nell'ambito del quale dovrà essere elaborato il regolamento inerente i volumi di supporto alle attività svolte, le sistemazioni esterne, l'esecuzione delle infrastrutture e la tipologia delle recinzioni. Tale regolamento dovrà comunque tendere:

  • - alla regolarizzazione degli annessi agricoli per dimensione, finiture, materiali e tecnologie costruttive;
  • - all'accorpamento dei volumi per lotti confinanti e degli eventuali servizi comuni;
  • - alla regolarizzazione delle sistemazioni esterne e delle recinzioni;
  • - ad un disegno d'insieme che tramite le alberature e le sistemazioni a verde determini un corretto inserimento nel contesto ambientale con particolare cura per la sistemazione degli accessi e dei percorsi di distribuzione.

Art. 172 Campi sportivi scoperti (Ps)

1. Sono le aree destinate ad impianti sportivi all'aperto. Devono essere attrezzate con spazi per la sosta, le piazzole, panchine alberature, aree a prato, percorsi pedonali, elementi di arredo in strutture leggere, ecc.

2. I campi dovranno attenersi a quanto previsto in termini dimensionali dei regolamenti specifici di settore e delle federazioni sportive.

3. Nella progettazione di suddette aree e nella riqualificazione di quelle esistenti, occorre garantire:

  • - una corretta accessibilità dalla viabilità principale;
  • - la realizzazione dei parcheggi adeguati secondo quanto previsto nella tabella riportata all'articolo 25;
  • - separazione dalla viabilità con impianti vegetazionali densi.

4. Sono ammesse, previa stipula di convenzione che disciplini la stagionalità, coperture sportive per esigenze temporanee.

5. All'interno delle aree per campi sportivi sono previste solo costruzioni atte ad ospitare gli spogliatoi, i servizi di ristoro e l'accettazione. La scelta localizzativa e le caratteristiche di locali/chioschi deve essere adeguata al contesto ambientale e paesaggistico di riferimento.

6. Prescrizioni particolari

Ps1 Ampliamento campo sportivo a Oste: l'intervento prevede la realizzazione di un nuovo campo da calcio con relative attrezzature per il pubblico.

Art. 173 Parcheggi scoperti e coperti (Pp)

1. I parcheggi scoperti devono essere dotati di alberature di specie tipiche locali nella misura minima di un albero ogni 80 mq. di parcheggio se di alto fusto e ogni 50 mq. di parcheggio se di medio fusto; nel caso in cui sotto tali parcheggi siano presenti parcheggi interrati potranno essere utilizzate alberature, arbusti o siepi ornamentali; sono concesse deroghe, in sede di approvazione dei progetti, solo per motivi di tutela storica ed ambientale.

2. La realizzazione dei parcheggi scoperti dovrà avvenire nel rispetto dei seguenti requisiti minimi:

  • - sistemi di drenaggio rapido delle acque superficiali;
  • - pavimentazione con materiali antisdrucciolevoli;
  • - pavimentazione con materiali rispondenti a requisiti prefissati di resistenza e durata;
  • - le superfici carrabili devono essere impermeabili e dotate di sistemi di raccolta e trattamento delle acque di prima pioggia;
  • - delimitazione dei posti macchina con apposita segnalazione orizzontale;
  • - illuminazione ad ampio spettro;
  • - percorsi pedonali protetti;
  • - eliminazione delle barriere architettoniche;
  • - posti riservati ai portatori di handicap nella misura prevista dalle normative vigenti;
  • - Devono essere previsti appositi spazi per la sosta delle biciclette, attrezzate con rastrelliere, nella misura di almeno 1 posto bicicletta ogni 5 posti auto, con un minimo di posti.
  • - Devono essere dotati di colonnine a consumo di ricarica elettrica in misura adeguata al fabbisogno.

3. E' consentita, previa verifica di compatibilità al Codice della Strada, la realizzazione di attrezzature accessorie per il commercio su area pubblica, con una superficie coperta di progetto non superiore a 30 mq.

4. I nuovi spazi pubblici destinati a parcheggi devono essere realizzati con modalità costruttive che consentano l'infiltrazione o la ritenzione anche temporanea delle acque.

4. Prescrizioni particolari

Pp.1 Nuovo parcheggio in via Scarpettini

Realizzazione di un nuovo parcheggio della capienza di circa 20 posti macchina.

Dovrà essere fatta particolare attenzione all'inserimento ambientale dell'intervento prevedendo idonea alberatura, preferendo uso di materiali ecocompatibili.

CAPO III Infrastrutture per la mobilità

Art. 174 Aree per sedi stradali e spazi pubblici ad esse accessori

1. Sono le aree - pubbliche, di uso pubblico, o a destinazione pubblica - che comprendono, oltre alla rete di viabilità comunale e sovracomunale, esistente e di previsione, i relativi spazi accessori, nonché quelli necessari per consentire e organizzare interscambi e interrelazioni fra i diversi mezzi di trasporto pubblici e privati. Sono individuate con apposito segno grafico negli elaborati cartografici in scala 1:5.000 e 1:2.000 serie QP_02 e QP_03 "Usi del suolo e modalità di intervento":

  • - le sedi stradali esistenti
  • - le sedi stradali di progetto (nuovi tracciati e/o interventi di adeguamento della rete esistente)
  • - gli spazi pubblici ad essi accessori (esistenti e di progetto)

2. Sulle aree per sedi stradali, oltre alle carreggiate viarie, è ammessa la realizzazione di:

  • - parcheggi pubblici sul lato stradale, in aggiunta agli standard previsti dal Piano Operativo
  • - spazi di sosta e parcheggio riservati ai mezzi di trasporto pubblico
  • - canalizzazioni per infrastrutture tecnologiche

3. Sugli spazi pubblici accessori, e più in generale sulle aree scoperte non utilizzate per la viabilità e ad essa immediatamente adiacenti, è ammessa la realizzazione di servizi e/o attrezzature pubbliche o di uso pubblico (percorsi pedonali, piste ciclabili, fermate dei mezzi di trasporto, arredo urbano, sistemazioni a verde, ecc). Qualora l'area non fosse di proprietà comunale, o non fosse stato concluso un accordo per la sua cessione bonaria, la realizzazione di tali servizi e/o attrezzature pubbliche dovrà avvenire tramite variante finalizzata all'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio.

4. Sugli spazi pubblici accessori sono altres&igrave ammessi, solo ove non arrechino intralcio o pericolo per la circolazione e previo specifico atto di assenso dell'Amministrazione comunale:

  • - chioschi e/o strutture in materiali leggeri per rivendite dei giornali e biglietti, o per la somministrazione di alimenti e bevande;
  • - installazioni di strutture in materiali leggeri, a carattere stagionale o comunque non permanente, afferenti a pubblici esercizi;
  • - impianti per la distribuzione carburanti, nel rispetto da quanto previsto all'art. 176 delle presenti NTA.;
  • - ogni altro servizio connesso al trasporto pubblico e/o alla viabilità, con particolare riferimento a quella di lunga percorrenza.

4. Gli interventi di manutenzione, di modificazione e/o di integrazione dei tracciati stradali sono riservati all'Amm./ne Comunale e/o agli Enti istituzionalmente competenti. E' tuttavia consentita l'esecuzione di opere viarie (e relativi sottoservizi) da parte di soggetti privati, previo specifico atto di assenso dell'Amm./ne Comunale e stipula di una convenzione a garanzia della corretta e completa esecuzione delle opere.

Ferme restando le aree per sedi stradali e spazi pubblici accessori individuate nelle tavole grafiche del Piano Operativo, la definizione di dettaglio dei singoli interventi di modificazione e/o di integrazione dei tracciati stradali è demandata alla fase di progettazione esecutiva, con la quale devono essere precisati i caratteri planoaltimetrici delle nuove infrastrutture viarie e tutte le sistemazioni di corredo, tenuto conto delle caratteristiche del sedime interessato e del contesto di riferimento.

Ai fini della caratterizzazione e/o della riqualificazione dello spazio pubblico, nonché dell'integrazione della rete comunale dei percorsi ciclabili, la progettazione esecutiva tiene conto delle indicazioni eventualmente contenute nelle ‘schede normative" di cui all'Allegato "B" alle presenti norme, riferite ad una serie di interventi particolarmente significativi e/o strategici.

5. Gli interventi di manutenzione, di modificazione e/o di integrazione dei tracciati stradali ove interessino tracciati viari storici, strade vicinali, elementi ordinatori dello spazio pubblico, o itinerari di interesse panoramico o naturalistico, è prescritto il rispetto delle specifiche disposizioni contenute nel capo I e capo II del Titolo IV delle presenti norme.

6. La progettazione deve essere generalmente improntata al criterio della riduzione dell'inquinamento acustico (tenendo conto delle indicazioni del vigente "Piano comunale di classificazione acustica") e al contenimento dell'impatto paesaggistico dei tracciati.

7. Sulle tavole di piano sono riportate anche le previsioni dei Comuni confinanti, vigenti al momento dell'adozione del Piano Operativo; rappresentazioni prive di effetti in ordine alla pianificazione del territorio ma necessarie per la piena comprensione della struttura della viabilità comunale.

Art. 175 Fasce di rispetto stradale

1. Le fasce di rispetto stradale sono indicate nella tavola dei vincoli del piano Strutturale serie QVS-02 - "Salvaguardie e ambiti di rispetto" in scala 1:10000, e nelle tavole serie QP_02 e QP_03 "Usi del suolo e modalità di intervento", sia per quanto riguarda le strade esterne alla perimetrazione dei centri abitati, che per quelle ricadenti all'interno di tale perimetrazione. Esse sono le aree esterne al confine stradale, sulle quali, a tutela della viabilità esistente e di progetto, sussistono vincoli alla realizzazione di costruzioni, recinzioni, piantagioni, depositi e simili.

2. La profondità della fascia di rispetto stradale all'esterno e all'interno del centro abitato, è stabilita in conformità al Codice della strada ed al relativo Regolamento di attuazione, cui si rimanda per quanto attiene le limitazioni alle opere di carattere non edilizio.

3. Eventuali variazioni al perimetro del centro abitato, cos&igrave come definito dal codice della strada, da approvare con apposita delibera del consiglio comunale, non determinano variante del Piano Operativo: la nuova delimitazione e il conseguente aggiornamento delle fasce di rispetto stradale saranno recepiti nel PO con le procedure indicate all'art. 21 della LR 65/2014 per gli aggiornamenti del quadro conoscitivo.

4. Nelle fasce di rispetto stradale è ammessa la realizzazione di parcheggi e sistemazioni a verde oltre che le ordinarie opere connesse alla utilizzazione delle aree contermini (accessi, reti tecnologiche e simili) Potranno essere ammesse costruzioni soltanto per la realizzazione di attrezzature a servizio delle strade e di impianti di distribuzione carburanti di cui all'art. 176;

5. I vincoli di cui al presente articolo non precludono la possibilità di computare la superficie delle fasce di rispetto ai fini della verifica degli indici previsti dal Piano Operativo o delle altre verifiche comunque necessarie ad accertare la conformità dell'intervento progettato alle norme ad esso applicabili.

6. Per gli edifici esistenti nelle fasce di rispetto stradale, sono ammessi gli interventi sul patrimonio edilizio esistente fino alla ristrutturazione edilizia conservativa con la limitazione che eventuali addizioni funzionali non dovranno fronteggiare la strada.

Art. 176 Impianti di distribuzione carburanti

1. Sulle tavole del Piano Operativo sono individuati esclusivamente gli impianti di distribuzione carburante esistenti.

2. Ai fini della realizzazione di nuovi impianti di distribuzione carburante devono essere rispettati i seguenti criteri localizzativi:

  • - Non è consentita la realizzazione di nuovi impianti nelle aree appartenenti ai Nuclei storici NS, ai tessuti storici TR1 e ai tessuti consolidati residenziali
  • - Nei tessuti produttivi è ammessa la realizzazione di nuovi impianti di distribuzione ad esclusione delle strade locali secondarie
  • - Nel territorio rurale sono ammessi nuovi impianti di distribuzione carburanti, esclusivamente nelle aree agricole al di sotto della nuova Montalese
  • - In nessuna zona sono ammessi nuovi impianti che dovessero ricadere nelle condizioni indicate all'art. 53. bis e 53.ter della L.R. 28/2005 e s.m.i.
  • - La localizzazione dei nuovi impianti di distribuzione carburante deve essere tale da non impedire la visuale anche parziale dei beni di interesse storico, artistico, architettonico e dei contesti di valore ambientale; tali impianti non devono inoltre costituire elemento di sovrapposizione e/o di interferenza con particolari aggregati urbani di pregio architettonico-ambientale
  • - E' vietata l'installazione di nuovi impianti di distribuzione carburanti sia pubblici che privati nelle aree di pertinenza o limitrofe ad edifici tutelati ai sensi del D. Lgs 42/2004

3. Per l'insediamento di nuovi impianti, o per la rilocalizzazione di quelli esistenti, debbono osservarsi i seguenti parametri urbanistici:

  • - Superficie coperta non superiore al 15% dell'intera area interessata, escluse le pensiline;
  • - pensiline per una dimensione max di mq 400;
  • - altezza massima non superiore a ml. 4,50;
  • - distanza minima dai confini mt. 5.00;
  • - distanza minima del bordo stradale ml. 20.00;
  • - distanza minima dalle costruzioni limitrofe ml. 20.00;
  • - spazi verdi in misura non inferiore al 25% dell'intera area, con alberi di alto fusto su almeno il 75% di detta area .

4. Nelle fasce di rispetto della viabilità possono essere installati esclusivamente gli impianti e le pertinenze necessari all'erogazione dei carburanti (colonnine, serbatoi, pensiline et.) ed i relativi manufatti. Sono consentiti anche la realizzazione del ricovero per il gestore con annessi i servizi nonché gli impianti per il lavaggio degli autoveicoli che comunque non potranno essere collocati ad una distanza inferiore a ml 20.00 dalla carreggiata stradale. Tutte le altre strutture (bar, officina, ecc.) dovranno essere edificate al di fuori delle fasce di rispetto.

5. Nei nuovi impianti o in caso di eventuali modifiche di quelli esistenti dovrà essere garantita la continuità ed integrità delle opere di raccolta, canalizzazione e smaltimento delle acque stradali; le acque di qualsiasi genere, provenienti dagli impianti di distribuzione carburanti e dai servizi annessi, non potranno essere convogliate nelle opere idrauliche a servizio della strada pubblica.

6. Gli edifici residenziali ricadenti in questi ambiti possono essere oggetto esclusivamente di interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria e ristrutturazione edilizia Rs1, Non è ammesso il frazionamento.

7. Gli edifici produttivi, ricadenti in questi ambiti, non direttamente connessi all'attività principale, possono essere oggetto esclusivamente di interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria e ristrutturazione edilizia Rs1, Il cambio di destinazione è ammesso verso gli usi consentiti dall'ambito di appartenenza a condizione che non vengano realizzate nuove U.I. residenziali.

Art. 177 Percorsi ciclopedonali

1. I percorsi ciclopedonali sono destinati alla fruizione da parte di pedoni e ciclisti, per il collegamento tra località e luoghi di interesse collettivo - anche come alternativa alla mobilità veicolare - e per il tempo libero o lo sport. Essi privilegeranno l'uso pedonale negli ambiti urbani mentre nel territorio extra-urbano saranno di norma dedicati ad uso sia ciclabile che pedonale.

2. Gli elementi di ingombro (alberi isolati, impianti per l'illuminazione, sedute, cabine telefoniche, impianti tecnologici, pubblicità e informazione, punti di raccolta dei rifiuti) ove possibile dovranno essere allineati e collocati in una fascia di larghezza costante.

3. Tutti i percorsi e le eventuali rampe inclinate dovranno essere realizzate nel rispetto delle norme per il superamento delle barriere architettoniche.

4. I nuovi percorsi pedonali dovranno garantire il passaggio e la sosta di persone e carrozzine; in ambito urbano dovranno inoltre consentire, ove possibile, anche il transito lento di automezzi di emergenza.

5. La larghezza delle piste ciclabili non può essere inferiore a 1,50 ml. se a senso unico, a 2,50 ml. se a doppio senso;

6. I tracciati individuati dal Piano Operativo hanno carattere meramente indicativo: il percorso effettivo sarà definito in sede di progettazione dell'opera pubblica.

7. A fronte della realizzazione del tratto di pista ciclabile tra via Loi e via La Torre a Bagnolo potrà essere realizzata un area di sosta attrezzata con un chiosco a servizio della fruizione. Tale chiosco potrà essere realizzato nelle modalità previste all'art. 168 comma 4 delle presenti NTA.

CAPO IV Reti e infrastrutture tecnologiche

Art. 178 Linee di metanodotto

1. La linea di metanodotto presenti sul territorio comunale e segnalata con apposito segno grafico nell'elaborato QVS_02 "Salvaguardie e ambiti di rispetto" del Piano Strutturale in scala 1:10.000

2. Le aree interessate dalle linee di cui al punto 1 sono soggette alle vigenti norme statali e regionali in materia di sicurezza delle reti ed impianti per il trasporto e la distribuzione dell'energia. Nei permessi, nulla-osta e atti abilitativi comunque denominati relativi ad opere e interventi di qualsiasi genere da eseguirsi in dette aree (fabbricati, strade, fognature, tubazioni, cavi di energia e telefonici, sostegni di linee elettriche, recinzioni, etc.) è espressamente prescritto il rispetto della specifica normativa tecnica di sicurezza. L'esecuzione degli interventi comporta in ogni caso la supervisione delle strutture tecniche degli Enti e/o soggetti preposti alla gestione delle linee, al fine di individuare preventivamente eventuali interferenze e definire le soluzioni più idonee a garantire la necessaria sicurezza e continuità del trasporto della fonte di energia mediante condotta.

3. Fatte salve le specifiche competenze degli Enti e/o soggetti preposti alla gestione delle linee, è comunque facoltà dei competenti uffici comunali di dettare eventuali prescrizioni e/o limitazioni per gli interventi urbanistico-edilizi e/o di trasformazione territoriale da eseguirsi nelle aree interessate dalle linee di metanodotto e/o di oleodotto.

Art. 179 Reti e impianti per il trasporto e la distribuzione dell'energia elettrica

1. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo si assumono le seguenti definizioni:

  • - Elettrodotto: insieme delle linee elettriche (in ogni loro componente: conduttori o cavi, sostegni, isolatori e ogni altro accessorio), delle sottostazioni e delle cabine di trasformazione;
  • - Alta tensione: tensione superiore a 30 kV;
  • - Media tensione: tensione compresa tra 1 e 30 kV;
  • - Bassa tensione: tensione inferiore a 1 kV.
  • - Fasce di rispetto degli elettrodotti: spazio circostante l'elettrodotto, che comprende tutti i punti caratterizzati da un'induzione magnetica maggiore o uguale all'obiettivo di qualità stabilito dalle vigenti normative in materia di tutela dall'inquinamento magnetico.
  • - Fasce di attenzione degli elettrodotti: ambiti di riferimento, relativi ad elettrodotti ad alta tensione esistenti, la cui ampiezza è stabilita con criterio puramente geometrico, individuati ai fini della progressiva riduzione dei livelli di esposizione della popolazione ai campi magnetici.

2. Nell'ottica di garantire la sostenibilità dello sviluppo e la tutela dell'ambiente e della salute, la progettazione di nuovi elettrodotti, o di modifiche agli elettrodotti esistenti, deve assicurare il rispetto dei limiti di esposizione e degli obiettivi di qualità fissati dalle vigenti normative per i campi magnetici indotti, nonché dei valori estetici del paesaggio su tutto il territorio comunale.

3. Per le medesime finalità di cui al precedente punto 2, la progettazione di interventi urbanistico edilizi in prossimità di elettrodotti esistenti deve essere subordinata alla verifica della compatibilità elettromagnetica, con riferimento ai limiti di esposizione ed agli obiettivi di qualità fissati dalla normativa vigente per il campo magnetico.

4 All'interno delle "fasce di rispetto" degli elettrodotti esistenti, cos&igrave come definite al precedente punto 1, è vietata la realizzazione di nuovi edifici ad uso residenziale, scolastico, sanitario, ovvero ad uso che comporti una permanenza umana uguale o superiore a 4 ore giornaliere. E' altres&igrave vietato l'ampliamento volumetrico di edifici esistenti, laddove siano previste destinazioni d'uso comportanti permanenze umane uguali o superiori a 4 ore giornaliere. All'interno delle suddette fasce la modifica delle forme di utilizzazione e/o della destinazione d'uso degli edifici esistenti è ammessa solo a condizione che non comporti permanenze umane uguali o superiori a 4 ore giornaliere.

5. Al fine di ridurre progressivamente l'esposizione umana ai campi elettromagnetici a bassa frequenza, nelle aree ed edifici - o porzioni di essi - posti in ambiti che subiscono gli effetti di elettrodotti a media tensione, le forme di utilizzazione e/o le destinazioni d'uso comportanti la permanenza prolungata di persone (superiore a 4 ore giornaliere) sono subordinate alla preventiva valutazione dell'intensità del campo magnetico. Sulla base dell'esito della valutazione effettuata possono essere prescritte idonee misure di mitigazione.

6. Sono in ogni caso fatte salve le distanze minime tra edifici ed elettrodotti previste dalle vigenti norme in materia di sicurezza elettrica.

7. Elettrodotti ad alta tensione

La progettazione di nuovi elettrodotti ad alta tensione - o di modifiche sostanziali agli elettrodotti esistenti - è sottoposta, nei casi previsti dalle vigenti norme statali e regionali, a Valutazione di Impatto Ambientale (VIA).

Per le linee elettriche aeree ad alta tensione che interessino le aree di seguito elencate si rinvia alle limitazioni e/o prescrizioni contenute nei rispettivi articoli dei Titoli VI delle presenti norme:

  • - ambito rurali A1, A2 e A3;
  • - aree boscate (art. 70).

Nei centri abitati e nei nuclei rurali ricadenti nelle fasce pedecollinari e nelle aree collinari, nonché nella porzione di territorio compresa in un raggio di ml 100 misurati a partire dal relativo perimetro, la realizzazione di linee elettriche aeree ad alta tensione è consentita solo per comprovati motivi di interesse pubblico, ove si tratti di strutture e tracciati non altrimenti ubicabili ed a condizione che siano esplicitamente previste e garantite tutte le misure necessarie al contenimento degli impatti ambientali e visuali.

Non è consentita la realizzazione di linee elettriche aeree ad alta tensione all'interno delle seguenti aree, ed in un raggio di ml 100 misurati a partire dal relativo perimetro:

  • - parchi e giardini storici (art. 61);

Lo stesso divieto vige anche in adiacenza o in prossimità di:

  • - sistemazioni agrarie storiche (art. 65)
  • - altri elementi vegetali di pregio (art. 72)
  • - alberi monumentali ( art. 71)

In caso di dismissione di elettrodotti ad alta tensione è prescritta la rimozione completa di tutte le componenti e il ripristino dello stato dei luoghi.

7. Elettrodotti a media e bassa tensione

La progettazione di nuovi elettrodotti a media tensione, o di modifiche sostanziali agli elettrodotti esistenti, deve essere accompagnata da specifica valutazione della compatibilità elettromagnetica con gli insediamenti e le destinazioni d'uso esistenti, con riferimento ai limiti di esposizione ed agli obiettivi di qualità fissati dalla vigente normativa.

Nel territorio rurale di cui al Titolo VI delle presenti norme i nuovi tracciati delle linee elettriche aeree a media e bassa tensione devono risultare coerenti con il sistema dei segni naturali e antropici caratterizzanti la tessitura territoriale (corsi d'acqua, viabilità vicinale e/o poderale, siepi, aree boscate, etc.).

Negli ambiti A1 - Faggi di Javello, A2 - Monteferrato, A3 - Collina boscata, A4 - Collina Urbana, i progetti delle linee elettriche aeree a media tensione devono essere accompagnati da specifici studi di mitigazione degli impatti sul paesaggio.

Si rinvia alle limitazioni e/o prescrizioni contenute nei rispettivi articoli per le linee elettriche a media e bassa tensione che interessino le seguenti aree:

  • - emergenze storiche e architettoniche (art.53);
  • - pertinenze dei nuclei storici (art. 58);
  • - aree boscate (art. 70);

Nei centri abitati ricadenti nelle fasce pedecollinari e nelle aree collinari, nonché nella porzione di territorio compresa in un raggio di ml 100 misurati a partire dal relativo perimetro, la realizzazione di linee elettriche aeree a media e bassa tensione è consentita solo per comprovati motivi di interesse pubblico, ove si tratti di strutture e tracciati non altrimenti ubicabili ed a condizione che siano esplicitamente previste e garantite tutte le misure necessarie al contenimento degli impatti ambientali e visuali. Le linee a bassa tensione devono essere di norma interrate.

Non è consentita la realizzazione di linee elettriche aeree a media e bassa tensione all'interno delle seguenti aree, ed in un raggio di ml 100 misurati a partire dal relativo perimetro:

  • - parchi e giardini storici (art. 61);
  • - emergenze storiche architettoniche (art.53);

Lo stesso divieto vige anche in adiacenza o in prossimità di:

  • - pertinenze dei nuclei storici (art. 58);
  • - alberi monumentali (art. 71)
  • - altri elementi vegetali di pregio (art. 72)

In caso di dismissione di elettrodotti a media o bassa tensione è prescritta la rimozione completa di tutte le componenti e il ripristino dello stato dei luoghi.

8. Disposizioni specifiche per la realizzazione di cabine elettriche

Nelle seguenti aree, nonché entro un raggio di ml 100 dai rispettivi perimetri - cos&igrave come risultanti dalle tavole serie QP _02 e QP_03 "Usi del suolo e modalità di intervento" su base C.T.R. in scala 1:5.000 e 1:2.000 - le nuove cabine elettriche, ivi comprese quelle previste in sostituzione di cabine esistenti, devono essere obbligatoriamente interrate - ovvero seminterrate, e comunque di altezza contenuta - nonché prive di palo di sostegno delle linee aeree:

  • - Nuclei storici ricadenti nel territorio rurale
  • - ambiti di pertinenza dei nuclei storici
  • - ambiti di pertinenza delle emergenze storiche
  • - pertinenze degli edifici classificati
  • - parchi giardini storici (art. 61);

Le stesse prescrizioni vigono anche in adiacenza o in prossimità di :

  • - sistemazioni agrarie storiche (art. 65)
  • - alberi monumentali(art. 71)
  • - altrI elementi vegetali di pregio (art.72)

Art. 180 Impianti e/o installazioni per telefonia mobile e/o telecomunicazione

1. La realizzazione di impianti e installazioni per telefonia mobile e/o telecomunicazione è finalizzata a garantire la copertura e l'efficienza del servizio di pubblica utilità sul territorio comunale, tenendo conto prioritariamente della necessità di assicurare il rispetto dei limiti di esposizione ai campi elettromagnetici delle popolazioni, e di salvaguardare i valori estetici del paesaggio su tutto il territorio comunale.

2. Fatto salvo quanto specificamente stabilito dalle vigenti norme statali e regionali, la realizzazione sul territorio comunale di impianti e/o installazioni per telefonia mobile e/o telecomunicazione, pubblici o di pubblico interesse, è regolata dallo specifico strumento di settore denominato "Piano comunale per la telefonia mobile e le telecomunicazioni". Tale piano di settore garantisce la copertura del servizio di pubblica utilità sul territorio comunale.

3. Non è consentita la realizzazione di impianti e/o installazioni per telefonia mobile e/o telecomunicazione all'interno delle seguenti aree:

  • - parchi e giardini storici (art. 61);
  • - nuclei storici ricadenti nel territorio rurale
  • - emergenze storiche e architettoniche
  • - sui tetti e le aree di pertinenza degli edifici vincolati.
  • - Nelle aree di pertinenza degli edifici classificati

Lo stesso divieto vige anche in adiacenza o in prossimità

  • - alberi monumentali (art. 71)
  • - altri elementi vegetali di pregio (art. 72)

4. Si rinvia alle limitazioni e/o prescrizioni contenute del Titolo VI relativamente agli impianti e/o installazioni per telefonia mobile e/o telecomunicazione che interessano il territorio rurale.

5. Al fine di assicurare il rispetto dei limiti di esposizione ai campi elettromagnetici delle popolazioni, in ottemperanza a quanto disposto dal precedente punto 1, la progettazione di interventi urbanistico-edilizi in prossimità di impianti e/o installazioni per telefonia mobile e/o telecomunicazione esistenti è subordinata alla verifica della compatibilità elettromagnetica, con riferimento ai valori limite e agli obiettivi di qualità fissati dalla normativa vigente per il campo elettromagnetico.

Art. 181 Impianti per la produzione di energia

1. Le presenti norme disciplinano l'inserimento degli impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili nelle zone e negli ambiti individuati dal Piano Operativo, al fine di conservare l'integrità degli elementi caratterizzanti l'ambiente e il paesaggio nei contesti di maggior pregio ed in quelli di interesse storico-artistico.

2. Impianti fotovoltaici e solari termici

Gli impianti di produzione di energia, con sistemi fotovoltaici e/o energia termica con pannelli solari, si distinguono, ai fini della presente normativa:

  • a) in base alla collocazione:
    • - sugli edifici: per edifici, ai fini della presente normativa, si intendono anche le tettoie, i porticati, i volumi tecnici, i pergolati e le casette per il giardino realizzate in conformità alla normativa urbanistica-edilizia
    • - sul terreno
  • b) in base alle finalità produttive:
    • - per autoconsumo, quando il soggetto che realizza l’impianto consuma per sé l’energia che produce e comunque la potenza dell’impianto è dimensionata in base al fabbisogno energetico della unità immobiliare
    • - per la cessione di energia (fotovoltaico), quando il soggetto che realizza l’impianto produce energia prevalentemente per cederla alla rete elettrica nazionale

L’installazione di impianti di produzione di energia con sistemi fotovoltaici e/o energia termica con pannelli solari è ammessa nel rispetto delle limitazioni e prescrizioni riportate nei successivi commi 2 e 3 del presente articolo e di quanto disposto dalla L. R. 39/2005 e s.m.i..

3. Impianti sugli edifici: localizzazione e condizioni per la realizzazione

Gli impianti ad energia solare fotovoltaici e/o termici, necessari sia per l’autoconsumo che per la cessione (Punti 1.b1 e 1.b2), sugli edifici sono ammessi ovunque, ferme restando le condizioni e i limiti previsti ai successivi commi 3.1 e 3.2

3.1 La realizzazione di impianti ad energia solare fotovoltaici e/o termici non è ammessa sugli edifici che il Piano Operativo classifica in classe 1, con esclusione degli edifici pubblici. Sugli edifici di classe 2 è ammessa unicamente la realizzazione di impianti solari termici, nel rispetto delle condizioni riportate alle lett. a,b,c del presente comma.

Nei Nuclei storici (NS), sugli edifici di classe 3 e 4, nel Tessuto storico TR1 e negli ambiti rurali della collina (A1, A2, A3, A4), gli impianti ad energia solare sono ammessi, sulle falde dei tetti degli edifici, al verificarsi di tutte le seguenti condizioni:

  • a. al fine di ridurre l’effetto di inquinamento visivo e conservare il più possibile l’integrità delle falde, nonché di minimizzarne l’impatto cromatico e visivo, gli elementi degli impianti ad energia solare dovranno essere perfettamente integrati nella copertura, complanari ad essa e sostitutivi del manto: per tali fini si dovrà ricorrere alla migliore tecnologia disponibile.
  • b. la realizzazione degli impianti ad energia solare deve essere accompagnata dalla riqualificazione dell’intera copertura dell’edificio, con l’eliminazione degli elementi incongrui (eternit, lucernai atipici o non più necessari, manti di copertura non tradizionali, camini ed altri elementi prefabbricati o di natura precaria, ecc.) che potranno essere sostituiti con materiali ed elementi tradizionali.
  • c. gli eventuali serbatoi devono essere posizionati all’interno degli edifici stessi.

3.2 In tutte le altre zone ed ambiti del Piano Operativo, le condizioni di cui alle lettere a) e c ) del punto 3.1 hanno valore di indirizzo, mentre la condizione alla lettera b) è sempre prescrittiva nel caso di manti di copertura in eternit.

4. Impianti sul terreno: localizzazione e condizioni per la realizzazione

Gli impianti ad energia solare realizzati per la cessione di energia (fotovoltaico), sono ammessi all’interno delle aree urbanizzate destinate ad insediamenti produttivi, commerciali e servizi e nelle casse di espansione realizzate, con esclusione delle seguenti aree:

  • a) i nuclei storici (Ns) e nel tessuto TR1;
  • b) negli ambiti di pertinenza dei nuclei storici di collina;
  • c) negli ambiti di pertinenza delle emergenze storiche e architettoniche;

Nel resto del territorio comunale tali impianti sono ammessi, fatta eccezione per le aree non idonee all’installazione elencate al successivo punto.

Salvo diverse e ulteriori individuazioni contenute nei provvedimenti statali o regionali emanati successivamente all’entrata in vigore del presente articolo, sono da considerarsi “non idonee” all’installazione di specifiche tipologie di impianti fotovoltaici a terra per la produzione di energia elettrica, ai sensi delle vigenti disposizioni regionali, le seguenti aree, così come individuate dalla Regione Toscana con DCR del 26 ottobre 2011 n. 68 :

Aree e beni immobili di notevole
interesse culturale art. 10 e 11 D.Lgs. 42/2004
Impianto con potenza 5 KW e < o = 20KW (senza eccezioni)
Impianti con potenza > 20 KW e < o = 200 KW(senza eccezioni)
Impianti con potenza > 200 KW (senza eccezioni)
Aree vincolate ex art 142 D.Lgs 42/
2004 (ex Galasso)
Impianti con potenza > 20 KW e < o = 200KW
(fatte salve le eccezioni alla non idoneità di cui al punto 5)
impianti con potenza > 200 KW
(fatte salve le eccezioni alla non idoneità di cui al punto 5 lett. b)i)
Aree interne a coni visivi e panoramiciImpianti con potenza > 20 KW e < o = 200KW
(fatte salve le eccezioni alla non idoneità di cui al punto 5)
impianti con potenza > 200 KW (senza eccezioni)
SiCImpianti con potenza > 20 KW e > o = 200 KW
(fatte salve le eccezioni alla non idoneità di cui al punto 3.4)
impianti con potenza > 200 KW
(fatte salve le eccezioni di cui al punto 5 )
Aree IGT – Indicazione Geografica TipicaImpianti con potenza > 20 KW e > o = 200 KW
(fatte salve le eccezioni alla non idoneità di cui al punto 5)
impianti con potenza > 200 KW
(fatte salve le eccezioni di cui al punto 3.4 lett. b e c

5. Costituiscono eccezione alla non idoneità delle aree di cui al punto 4:

  • a) le aree già urbanizzate prive di valore culturale - paesaggistico e le aree di pertinenza dell’edificato privo di valore storico – architettonico, come specificate al successivo punto 6;
  • b) le aree degradate, intendendosi per tali le cave dismesse e non ripristinate, nonché le aree ove è stata condotta l’attività di discarica o di deposito di materiali inerti – fatto salvo quanto previsto dalle normativa di settore in materia di bonifica dei siti inquinati e ripristino ambientale dei siti di cava dismessi – purché l’impianto sia inserito con modalità tali da assicurare il minor impatto paesaggistico e privo di platee in cemento a terra;
  • c) le attività connesse all’agricoltura come specificate al successivo punto 6, purché l’impianto sia inserito con modalità tali da assicurare il minor impatto paesaggistico e, privo di platee in cemento a terra, e comunque entro il limite massimo di 1MW;

6. Con riferimento alle eccezioni alla non idoneità di cui al punto 5 lett. a) e c) – salvo diverse disposizioni o indicazioni dettate dal legislatore regionale – si applicano i seguenti indirizzi interpretativi:

  • - per “aree urbanizzate prive di valore culturale-paesaggistico” si intendono le parti ricadenti all’interno del perimetro del territorio urbanizzato, disciplinate dal Titolo V delle presenti norme, fatta eccezione per le porzioni identificate dal Piano Operativo come ‘tessuto storici TR1, Nuclei storici, gli edifici classificati e relative pertinenze , parchi e giardini storici;
  • - per “edificato privo di valore storico architettonico” si intendono gli edifici esistenti non classificati. Come “aree di pertinenza” dell’edificato si considerano i lotti urbanistici di riferimento per gli edifici ricadenti nelle aree urbane e le “pertinenze edilizie” degli edifici ricadenti nel territorio rurale.
  • - Costituiscono attività connesse all’agricoltura le attività svolte da imprenditori agricoli ai sensi dell’art. 2135 del Codice Civile, nei limiti indicati dalla circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 32/E del 06 Luglio 2009.

7. Gli impianti ad energia solare realizzati per la cessione di energia possono essere autorizzati nelle aree classificate Vi – aree per opere di regimazione idraulica ove sono state già realizzate ed in esercizio , fatto salvo il rispetto di quanto stabilito dalla normativa di settore e, in particolare , da quella in materia di difesa del suolo.

8. Al fine di prevenire ogni pregiudizio a carico dell’ambiente e del paesaggio, in relazione all’effetto cumulativo derivante dalla realizzazione di più impianti fotovoltaici a terra tra loro vicini, la distanza minima tra gli impianti di potenza superiore a 20KW è di 200 metri. La stessa distanza si applica agli impianti ricadenti nelle aree agricole di particolare pregio e nelle aree interne a coni panoramici e visivi. Per gli altri impianti la distanza da rispettare è pari a 100 m.

Le disposizioni suddette non si applicano:

  • - agli impianti con potenza inferiore a 20 KW;
  • - agli impianti localizzati in aree degradate, come descritte al comma 5;
  • - agli impianti localizzati nelle aree urbanizzate;
  • - agli impianti realizzati nelle casse di espansione;

9. Nelle zone agricole ove è consentito installare impianti ad energia solare, per la cessione di energia, la realizzazione degli impianti sul terreno deve comunque perseguire il minimo impatto sul territorio, ricorrendo alle migliori tecnologie disponibili. Ogni intervento deve prevedere le opere di mitigazione necessarie ad attutirne l’interferenza visiva con efficaci barriere arboree o arbustive, tenendo conto delle visuali panoramiche, paesaggistiche e della visibilità da strade e da ogni altro spazio pubblico, nonché della vicinanza ad edifici di interesse documentario o artistico. A tal fine occorre utilizzare elementi impiantistici di modesta altezza, compatibilmente con le tecnologie disponibili. Costituiscono elemento per la valutazione positiva dei progetti i criteri e le modalità di installazione delle diverse tipologie di impianti fotovoltaici a terra definiti dal Consiglio Regionale della Toscana ( D.C.R. n. 18 del 06/02/2012) , nel rispetto della normativa statale di riferimento.

10. Nel territorio rurale, gli interventi per l’installazione di nuovi impianti per la produzione di energia, sia finalizzati all’autoconsumo che alla cessione di energia,non devono alterare la naturale pendenza dei terreni e l’assetto idrogeologico dei suoli e non devono in alcun modo comportare la costruzione di nuove palificate per il trasporto dell’energia elettrica: eventuali nuove linee dovranno essere realizzate in cavi sotterranei.

11. Ogni adeguamento della presente disciplina a disposizioni statali o regionali emanate successivamente all’entrata in vigore del presente articolo è effettuato con singola deliberazione del Consiglio Comunale, senza che ciò costituisca variante.

12. Impianti eolici

L’ installazione degli impianti eolici è ammessa nel rispetto delle seguenti limitazioni e prescrizioni:

Aree e beni immobili di notevole interesse culturale art. 10 e 11 D.Lgs. 42/2004Non ammessi
Nuclei storici NS art. 52
ambiti dei nuclei storici art.66
ambiti delle emergenze storico architettoniche art.65
edifici classificati in classe 1 e 2
Non ammessi
Aree interne a coni visivi e panoramiciAmmessi solo singoli generatori eolici con altezza complessiva
non superiore a 1,5 m e diametro non superiore a 1 m, posti ad
una distanza dall’impianto più vicino già autorizzato pari ad
almeno otto volte la media delle altezze, comprensive della pala,
dell’aerogeneratore in progetto ed dell’aerogeneratore più
vicino autorizzato
SICAmmessi solo impianti per autoproduzione con potenza
complessiva non superiore a 20 KW
Tessuti residenzialiAmmessi solo singoli generatori eolici con altezza complessiva
non superiore a 1,5 m e diametro non superiore a 1 m, posti ad
una distanza dall’impianto più vicino già autorizzato pari ad almeno
otto volte la media delle altezze , comprensive della pala
, dell’aerogeneratore in progetto ed dell’aerogeneratore più
vicino autorizzato
Tessuti a destinazione commerciale e terziaria
TT1 art. 119
Sono ammessi:
- singoli generatori eolici con altezza complessiva
non superiore a 1,5 m e diametro non superiore a 1 m, posti ad
una distanza dall’impianto più vicino già autorizzato pari ad
almeno otto volte la media delle altezze , comprensive della pala,
dell’aerogeneratore in progetto ed dell’aerogeneratore più vicino
autorizzato
- Singoli generatori eolici con altezza rotore inferiore
a 15 metri a condizione che l’aerogeneratore più vicino
ad un edificio mantiene dallo stesso edificio una distanza minima
pari all’altezza dell’aerogeneratore compresa la pala.
Aree a destinazione industriale
tessuti TP1, TP2 e TP3
Sono ammessi Singoli generatori eolici con altezza rotore
inferiore a 15 metri a condizione che l’aerogeneratore più vicino ad
un edificio mantiene dallo stesso edificio una distanza minima pari all’altezza
dell’aerogeneratore compresa la pala
Aree agricoleSono Ammessi:
- impianti per autoproduzione con potenza complessiva
non superiore a 20 KW
- singoli generatori eolici con altezza complessiva non superiore a 1,5 m
e diametro non superiore a 1 m, posti ad una distanza dall’impianto
più vicino già autorizzato pari ad almeno otto volte
la media delle altezze , comprensive della pala, dell’aerogeneratore in progetto
ed dell’aerogeneratore più vicino autorizzato

In tutto il territorio rurale devono essere rispettate le seguenti condizioni:

  • - La localizzazione deve essere tale da non impedire la visuale anche parziale dei beni di interesse storico, artistico, architettonico e contesti di valore ambientale; non devono inoltre costituire elemento di sovrapposizione e/o di interferenza con particolari aggregati urbani di pregio architettonico-ambientale. E’ comunque vietata l’installazione nelle aree di pertinenza o limitrofe ad edifici tutelati ai sensi del D. Lgs 42/2004.
  • - L’impianto deve essere finalizzato all’autoproduzione ed autoconsumo energetico, per gli insediamenti di case sparse e per le aziende agricole lontane dalle reti elettriche.
  • - Non comportino la costruzione di nuove palificate per il trasporto dell’energia elettrica (eventuali nuove linee dovranno essere realizzate in cavi sotterranei).

CAPO V Beni sottoposti a vincolo ai fini espropriativi

Art. 182 Aree soggette a vincolo espropriativo

1. Le aree per la realizzazione di opere pubbliche o la dotazione di standard la cui cessione costituisce obbligo per l'esecuzione degli interventi previsti dal Piano Operativo sono individuate all'interno delle aree di intervento relative alle nuove costruzioni od alle ristrutturazioni urbanistiche degli insediamenti esistenti, o sono elencate nelle apposite schede normative.

2. Le aree necessarie per la realizzazione di nuove opere pubbliche previste dal Piano Operativo che non sono collegate ad altri interventi tramite le aree unitarie e/o le schede normative e non sono già in possesso dell'Amministrazione Comunale o di altri Enti Pubblici, sono evidenziate nell'allegato "D"- Elenco aree soggette a vincolo espropriativo. Per esse, l'approvazione del Piano Operativo ha valore di apposizione del vincolo preordinato all'esproprio, qualora tale vincolo non fosse già stato istituito con apposite varianti urbanistiche.

3. Le previsioni di opere pubbliche o piani attuativi che hanno reso necessario l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio perdono efficacia nel caso in cui, alla scadenza dei cinque anni dalla loro approvazione, non siano stati approvati i conseguenti piani attuativi o progetti esecutivi.

Ultimo aggiornamento 27 Settembre 2021