Norme tecniche di attuazione del Piano Operativo


Art. 140 Aree speciali nel territorio rurale: articolazione

1. Nel territorio rurale il Piano Operativo individua e classifica, in conformità alle disposizioni della LR 65/2014, le seguenti aree speciali :

  • - AS: le aree destinate ad attrezzature sportive e ricreative all'aperto disciplinati all'art.141
  • - CI.3 : aree per deposito di materiali all'aperto, disciplinati all'art.142
  • - le aree destinate ad impianti tecnologici, a servizi ed a standard (parcheggi, verde ed altri spazi ed attrezzature pubblici e di interesse pubblico) identificate e disciplinate come indicato al titolo IX Capo I

Art. 141 Aree per attrezzature sportive e ricreative all'aperto

1. Il Piano Operativo individua nel territorio rurale alcune aree destinate ad attrezzature ricreative e per impianti sportivi privati che richiedono una specifica disciplina in quanto, pur non avendo una funzione agricola e risultando in genere compatibili con il contesto paesaggistico ed ambientale, non costituiscono territorio urbanizzato.

2. Tali aree sono indicate con il simbolo AS, perimetro e campitura nelle tavole del PO serie QP02 e corrispondono a:

  • - Area per impianti sportivi privati in loalità Gualchiera (AS.1)
  • - Lago per la pesca sportiva a Bagnolo (AS.2)
  • - Area ricreativa ex cava le Volpaie (AS.3)

3. Area per impianti sportivi privati AS.1 Località La Gualchiera

Sull'edificio esistente sono ammessi interventi fino alla ristrutturazione Rs1.

Potranno essere realizzati volumi seminterrati di servizio al complesso, mentre non è ammesso l'ampliamento dei volumi esistenti fuori terra realizzati.

4. Lago per la pesca sportiva a Bagnolo AS.2

Si tratta dell'invaso artificiale di Bagnolo rappresentato nelle tavole del Piano Operativo in scala 1:5000, nel quale si è consolidata un'attività legata al tempo libero ed in particolare funzioni sportive ricreative legate all'esercizio della pesca.

E' ammessa la realizzazione di piccoli annessi temporanei da realizzare in legno senza opere di ancoraggio al suolo per il rimessaggio attrezzi e per la somministrazione di alimenti e bevande, della consistenza max di 50 mq .

Sull'edificio esistente sono ammessi gli interventi previsti al titolo V capo I relative agli edifici classificati.

5. Area ricreativa dell'ex cava delle Volpaie AS.3

Si tratta della pertinenza della "Cava Le Volpaie", utilizzata in passato, dall'Amministrazione comunale come discarica di rifiuti solidi urbani e sottoposta ad intervento di risanamento ambientale, nella quale è ammessa la conduzione di attività culturali, di ricerca scientifica, ricreative ed/o socio educative all'aperto.

A supporto dell'attività, può essere utilizzato l'edificio esistente. Possono essere inoltre realizzate installazioni in materiale leggero, prive di opere di fondazione non eccedenti la consistenza di 40 mq di Superficie coperta complessiva.

Art. 142 Aree per depositi di materiali edili

1. Nelle aree individuate con la sigla "CI.3" negli elaborati cartografici serie QP02 "Usi del suolo e modalità di intervento" su base C.T.R. in scala 1:5.000, sono ammessi esclusivamente:

  • - il deposito e lo stoccaggio a cielo libero di inerti e materiali edili, non a fini di esposizione o di commercializzazione;
  • - la messa in riserva di rifiuti inerti non pericolosi derivanti da demolizione

E' tassativamente escluso il deposito o lo stoccaggio di tutto ciò che deve essere obbligatoriamente conferito nelle discariche autorizzate allo scopo, nonché di ogni altro tipo di merci, materiali o mezzi.

2. Fermo restando quanto disposto dal successivo punto 3, a servizio delle attività di cui trattasi è ammessa l'installazione di tettoie temporanee e facilmente amovibili, solo se strettamente necessarie al corretto stoccaggio delle merci e al ricovero dei macchinari, previa presentazione di un piano di utilizzo della superficie fondiaria. E' ammessa inoltre l'installazione di box da destinare a uffici a stretto servizio delle attività insediate con una superficie max di 50 mq. L'installazione di tali manufatti deve comunque rispettare un indice di copertura (Rc) complessivamente non superiore al 20% dell'area dell'insediamento. L'area dell'insediamento deve in ogni caso risultare permeabile, ed essere mantenuta priva di pavimentazioni, nella misura minima del 75%. L'insediamento dovrà rispettare la trama agricola esistente.

3. Nelle aree, o porzioni di esse, ricadenti nelle fasce di rispetto previste dal vigente Codice della Strada sono vietati l'installazione dei box e/o delle tettoie di cui al punto 2, nonché qualsiasi intervento comportante incremento di volume (V) o di superficie coperta (Sc). Sono comunque fatte salve le competenze degli Enti ed organismi preposti.

4. Il rilascio e/o l'efficacia dei titoli abilitativi per la realizzazione dell'insediamento e l'esercizio dell'attività è in ogni caso condizionata:

  • - alla presentazione di un piano di utilizzo della superficie fondiaria;
  • - al rispetto delle disposizioni di cui al Titolo IV delle presenti norme;
  • - all'esistenza di viabilità di accesso al lotto idonea per il transito di automezzi pesanti ovvero, in difetto, alla sua realizzazione o adeguamento. Tale viabilità deve essere realizzata con tecniche e materiali atti ad evitare il sollevamento delle polveri da parte degli automezzi in transito; le pavimentazioni carrabili dovranno presentare caratteristiche di permeabilità, escludendo elementi che trasformino in modo irreversibile le caratteristiche agricole dei suoli.
  • - alla dimostrazione della piena accessibilità agli eventuali fondi agricoli retrostanti l'area dell'insediamento;
  • - al mantenimento delle alberature ad alto fusto eventualmente esistenti sul lotto.
  • - all'esecuzione di adeguati interventi di mitigazione degli impatti ambientali all'interno dell'area dell'insediamento o nelle aree immediatamente circostanti. Tali interventi comprendono l'installazione di una barriera esterna sempreverde di altezza a regime di almeno m 3,00 e di profondità non inferiore a 5 ml, tale da precludere la vista delle recinzione e dei i materiali depositati.
  • - alla stipula di un'apposita convenzione a garanzia della completa esecuzione degli interventi di mitigazione di cui sopra nonché della corretta conduzione dell'attività da parte di soggetti in possesso di idonei requisiti. La convenzione garantisce inoltre, in caso di cessazione dell'attività, l'integrale rimessa in pristino dello stato dei luoghi (compresa la rimozione delle strutture reversibili eventualmente installate) e l'esecuzione di operazioni di recupero ambientale.

5. E' facoltà dei competenti uffici comunali di dettare specifiche prescrizioni atte a garantire che la realizzazione dell'insediamento non rechi alterazioni all'ecosistema e che l'attività sia condotta nel rispetto dell'ambiente, in ottemperanza alle vigenti norme in materia.

6. I progetti delle opere di cui al presente articolo devono essere corredati da uno studio di inserimento paesaggistico (con raffronto tra lo stato di fatto e quello di progetto);

7. Una volta intervenuta la cessazione dell'attività di deposito in aree a pericolosità idraulica molto elevata, non sono ulteriormente applicabili le disposizioni del presente articolo.

Ultimo aggiornamento 27 Settembre 2021