Norme tecniche di attuazione del Piano Operativo


Art. 131 Interventi sul patrimonio edilizio esistente con destinazione d'uso agricola in assenza di piano aziendale

1. Sugli edifici con destinazione d'uso agricola esistenti, fatte salve le limitazioni previste per gli edifici classificati di cui al Capo I del Titolo IV, se ammessi dalle norme relative ai singoli ambiti territoriali, sono consentiti, in assenza di programma aziendale, gli interventi previsti all'art. 71 comma 1 e 1.bis della LR 65/2014, a condizione che siano salvaguardati i caratteri dell'edilizia storico - testimoniale, non comportino il mutamento della destinazione d'uso e siano rispettate le seguenti disposizioni:

  • a) gli interventi pertinenziali sono ammessi solo per favorire il riordino delle aree di pertinenza dei singoli edifici: a tal fine è ammessa la demolizione dei volumi secondari ivi esistenti e il loro accorpamento, se compatibile con le norme del capo I titolo IV , all'edificio principale fino al raggiungimento della SE preesistente. Resta fermo che i volumi secondari legittimi in muratura costituenti componenti di interesse storico testimoniale degli assetti insediativi di origine rurale - quali stalletti, porcilaie, pollai, piccole tettoie, forni, etc. devono essere mantenuti nelle loro caratteristiche architettoniche e costruttive.
  • b) Le addizioni volumetriche sono ammesse solo una tantum e per gli imprenditori agricoli professionali nei seguenti limiti:
    • - mc 100 per le abitazioni rurali;
    • - 10% del volume esistente e comunque non oltre 300 mc di volume per gli annessi agricoli;
  • c) gli interventi edilizi devono rispettare le prescrizioni, i criteri e gli indirizzi indicati all'art. 124.

2. Sono inoltre ammessi per gli imprenditori agricoli professionali (IAP),ove previsto dalla disciplina delle singole aree rurali e sempreché non comportino il mutamento della destinazione d'uso agricola e siano salvaguardati i caratteri dell'edilizia storico-testimoniale, i trasferimenti di volumetrie che non eccedono per singolo edificio aziendale il 20% del volume legittimamente esistente. I volumi trasferiti non si cumulano con quelli risultanti da interventi di addizione volumetrica una tantum di cui al precedente comma, lett. b. Nel caso di trasferimento di volume dall'annesso agricolo all'abitazione rurale deve essere dimostrato che tale volume non è più necessario alla conduzione dell'azienda

3. Fatte salve diverse disposizioni della disciplina dei singoli ambiti rurali, gli interventi di cui ai precedenti commi 1 e 2, possono comportare l'aumento al massimo di una unità residenziale abitativa, ove siano presenti nell'edificio unità residenziali, alle seguenti condizioni:

  • - che non sia modificata la destinazione d'uso agricola;
  • - che la nuova unità residenziale non abbia una Superficie utile abitabile (Sua) inferiore a mq. 70.

4. Nel caso di interventi di ristrutturazione edilizia conservativa, di ripristino di edifici, di sostituzione edilizia, finalizzati allo svolgimento delle attività agrituristiche, l'imprenditore agricolo si deve impegnare a non modificare la destinazione d'uso agricola degli edifici per 15 anni dalla realizzazione degli interventi. Nel caso in cui vengano destinate ad attività agrituristica porzioni di annessi agricoli, senza piano di miglioramento agricolo, deve essere dimostrato che gli stessi non sono più necessari alla conduzione dell'azienda

5. Gli interventi di sostituzione edilizia e di trasferimento di volumetrie su edifici con destinazione d' uso agricola ricadenti negli ambiti A1, A2, A3 e A4, sono subordinati ad uno specifico approfondimento progettuale di carattere paesaggistico che dimostri come la trasformazione non comporti alcun pregiudizio per il paesaggio e l'ambiente.

Art. 132 Interventi sul patrimonio edilizio esistente con destinazione d'uso agricola mediante programma aziendale

1. Fatte salve le specifiche disposizioni della disciplina dei singoli ambiti rurali, e le norme contenute al capo I Titolo IV, sul patrimonio edilizio esistente a destinazione d'uso agricola, previa approvazione del programma aziendale, sono consentiti i seguenti interventi:

  • - addizioni volumetriche e trasferimenti di volumetrie di cui al precedente art.131, rispettivamente al comma 1, lett.b al comma 2, anche per gli imprenditori agricoli non professionali ;
  • - addizioni volumetriche e trasferimenti di volumetrie che eccedono i limiti di cui al precedente art.131 comma 1, lett. b)
  • - la trasformazione di annessi agricoli in unità abitative, in alternativa alla costruzione di nuovi edifici abitativi, da parte dei soli imprenditori agricoli professionali (IAP).

2. Gli interventi sopraindicati devono essere realizzati nel rispetto delle seguenti condizioni:

  • - salvaguardia dei caratteri dell'edilizia storico -testimoniale;
  • - mantenimento in produzione delle superfici fondiarie minime di cui all'art.121;
  • - rispetto delle prescrizioni, dei criteri e degli indirizzi fissati dall'art.124 per gli interventi di trasformazione urbanistica ed edilizia.

Art. 133 Utilizzo degli immobili a destinazione industriale o commerciale per lo svolgimento dell'attività agricola.

1. Fatte salve diverse disposizioni e/o limitazioni contenuta nella disciplina dei singoli tessuti del territorio urbanizzato, è sempre consentita all'imprenditore agricolo l'utilizzazione di immobili a destinazione d'uso industriale o commerciale, ricadenti all'interno del territorio urbanizzato, per adibirli ad usi connessi all'attività agricola alle condizioni e con le modalità indicate all'art. 75 della LR 65/2014.

2. Gli immobili di cui al comma 1, se di proprietà dell'imprenditore agricolo , costituiscono parte della dotazione aziendale ma la loro consistenza non può essere trasferita all'interno del fondo.

Art. 134 Mutamento della destinazione d'uso agricola

1. Il mutamento della destinazione d'uso agricola è consentito, previa approvazione di programma aziendale, per edifici che fanno parte di aziende agricole che mantengono in produzione superfici fondiarie minime superiori a quelle previste nel PTC vigente, esclusivamente con le modalità e le procedure previste dagli articoli 82 e 83 della legge Regionale 65/2014 e se l' immobile in questione non è più necessario all'azienda agricola o comunque non sussistono alternative che ne consentano il recupero ad uso agricolo.

La prova dell'inutilità dell'immobile, e del mantenimento in produzione delle superfici agrarie minime previste, è fornita dall'approvazione del Programma aziendale di miglioramento agricolo-ambientale, redatto ai sensi della LR 65/2014, o di un piano di recupero riferito all'estensione della proprietà agricola alla data di entrata in vigore della LR 10/1979, che preveda espressamente la deruralizzazione dell'immobile in questione.

L'effettuazione dell'intervento di cambio di destinazione d'uso comporta il divieto, per l'azienda originaria, di costruire nuovi annessi od edifici rurali e dovrà rispettare le seguenti limitazioni:

  • - non è ammesso il mutamento della destinazione d'uso di manufatti a carattere precario ancorché condonati (tipo tettoie,box e ricoveri aperti o semiaperti per veicoli) o dei rustici minori (tipo piccole capanne, forni, pozzi, stalletti, porcilaie, pollai e simili): tali manufatti dovranno mantenere il carattere di locali accessori o di servizio anche nel caso di sostituzione e adeguamento delle strutture e delle finiture
  • - la perdita della destinazione d'uso è consentita esclusivamente verso le destinazioni d'uso ammesse nei singoli ambiti e/o aree rurali in cui ricade l'edificio
  • - l'uso richiesto deve essere compatibile con le principali caratteristiche architettoniche e tipologiche originarie, e gli interventi di trasformazione edilizia, incluso il frazionamento in più unità immobiliari, siano coerenti con la classificazione di valore dell'edificio e del suo intorno ambientale

2. Gli interventi che comportano la perdita della destinazione d'uso agricola degli edifici rurali,con inizio lavori antecedente al 15/4/2007, non attuati da aziende agricole, sono consentiti previa sottoscrizione di convenzione o atto d'obbligo unilaterale, ai sensi dell'art. 83 della L.R. 65/2014. A seguito dell'individuazione delle aree di pertinenza degli edifici, in attuazione dei disposti di cui al comma dell'art. 83 della L.R. 65/2014, per le aree di pertinenza di dimensioni superiori ad 1 ettaro, con la convenzione di cui sopra, i proprietari si impegnano alla realizzazione di interventi di sistemazione ambientale; Per quelle di dimensione inferiore ad 1 ettaro in luogo della convenzione sono corrisposti specifici oneri connessi al miglioramento ambientale del sistema insediativo.

3. Nel caso di mutamento di destinazione d'uso verso la residenza devono essere rispettate le seguenti condizioni :

  • - non possono essere realizzate unita abitative di SE inferiore a 100 mq, salvo minori dimensioni dell'intero edificio interessato o per oggettivi limiti strutturali
  • - deve essere mantenuta la destinazione d‘uso agricola per i volumi necessari alla gestione della pertinenza edilizia ed agricola. I rimessaggi per ricovero attrezzi e mezzi devono essere riferiti a ciascuna unità immobiliare, ricavati, dai volumi esistenti e essere accessibili dall'esterno. Tali rimessaggi devono essere dimensionati secondo le indicazioni del Regolamento Annessi Agricoli Minori per pertinenze agricole inferiori alle 05 Unità Colturali o di dimensioni pari a quelle commisurate alla capacità produttiva del fondo per pertinenze agricole superiori alle 05 UC. Solo ed esclusivamente quando sia impossibile, per dimostrate ragioni strutturali, dimensionali o relative al necessario accesso esterno, ricavare tali rimesse dalle volumetrie esistenti o costituirne un numero pari alle unità abitative da realizzare, potrà esserne valutata la realizzazione secondo quanto prescritto dal precedente art.124, anche in forma di utilizzo a comune.
  • - devono essere individuate le pertinenze edilizie ed agricole dell'edificio nonché di ogni unità immobiliare. La superficie di pertinenza edilizia minima da collegare agli edifici che cambiano la destinazione d'uso agricola è fissata in mq 600 di terreno.

Il mutamento di destinazione d'uso è ammesso solo in aree già dotate o che vengono contestualmente dotate dei servizi necessari. Per l'accesso non è consentita la realizzazione di nuova viabilità, ma solo l'adeguamento di quella esistente, con caratteristiche analoghe a quelle della viabilità poderale.

4. Gli interventi sulle "Aree di pertinenza edilizia" sono soggetti alle disposizioni di cui agli articoli 124, 138 e 139 , ferme restando le limitazioni e/o prescrizioni di cui al Titolo IV - Capo I per le aree di pertinenza degli edifici classificati.

Art. 135 Interventi sul patrimonio edilizio esistente con destinazione d'uso non agricola

1. Sugli edifici con destinazione d'uso non agricola esistenti nelle zone con esclusiva o prevalente funzione agricola, sono sempre consentiti interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, di restauro e di risanamento conservativo.

2. Fatte salve le limitazioni previste per gli edifici classificati, di cui al Capo I del titolo IV delle presenti NTA, nonché le restrizioni disposte dalle norme relative ai singoli ambiti rurali, sugli edifici ad uso abitativo sono ammessi:

  • - Interventi di ristrutturazione edilizia ricostruttiva Rs5;
  • - Interventi pertinenziali alle condizioni indicate all'art. 138;
  • - il ripristino di edifici, o parti di essi, crollati o demoliti;
  • - la realizzazione di le piscine, nonché deggli impianti sportivi di uso privato, nei limiti e condizioni indicate all'art. 138;
  • - per gli alloggi di dimensione pari o inferiori ai 50 mq di SE , che non siano il risultato di frazionamenti di edifici avvenuti nei 10 anni precedenti l'adozione del presente Piano Operativo, è consentito un ampliamento una tantum pari a 30 mq di SE per ciascun alloggio, senza che l'intervento comporti l'incremento del numero delle Unità immobiliari ad uso abitativo.

3. Le destinazioni ammesse sono quelle indicate per i singoli ambiti rurali.

4. Gli interventi relativi al riutilizzo dei manufatti agricoli dismessi, sono attuati mediante sostituzione edilizia, se il manufatto non ha le caratteristiche tipologiche e morfologiche conformi con il contesto paesaggistico di riferimento, o tramite interventi di recupero dei volumi esistenti. Tali interventi sono consentiti solo se riferiti a edifici e/o manufatti non più utilizzati per le attività produttive delle aziende agricole, costruiti con inizio lavori antecedente al 15 aprile 2007 e se sono inseriti in contesti dove siano già presenti edifici e strutture ad uso residenziale o ricettivo. Gli interventi di cui al presente comma si attuano all'interno degli ambiti di pertinenza delle architetture di rilevante interesse rurale, solo se l'intervento è conforme con le limitazioni e prescrizioni previste dal Titolo IV - Capo I delle presenti NTA.

5. E' ammesso il recupero di edifici isolati (realizzati antecedentemente alla data del 15/04/2007) che non fanno parte degli ambiti di pertinenza di edifici ad uso abitativo o ricettivo solo alle seguenti condizioni:

  • - Il riutilizzo per scopi non agricoli di annessi isolati (fienili, frantoi, rimesse in muratura) con volume inferiore a 400 mc può comportare la realizzazione di una sola unità immobiliare per edificio. Al di sopra di tale soglia volumetrica si applicano i limiti minimi di superficie per unità immobiliari indicati al comma successivo
  • - l'intervento non deve comportare la realizzazione di nuove strade

6. Le nuove unità immobiliari ad uso abitativo che vengono a formarsi in conseguenza di mutamenti di destinazione d'uso e/o di frazionamenti degli edifici esistenti non possono avere SE inferiore a mq. 100.

7. Il cambiamento di destinazione d'uso effettuato nell'ambito degli interventi di cui al presente articolo è comunque attuabile solo nel caso in cui l'area di intervento sia dotata o venga contestualmente dotata dei servizi necessari per il nuovo uso previsto.

Art. 136 Disposizioni per le residenze rurali abbandonate e caratterizzate da condizioni di degrado

1. Per residenze rurali abbandonate si intendono gli edifici abitativi con destinazione d'uso agricola che risultano non utilizzati da almeno cinque anni alla data di entrata in vigore della medesima L.R. n. 3/2017 (2 marzo 2017).

2. Per edifici in condizioni di degrado fisico o igienico-sanitario si intendono quelli connotati dalla sussistenza di una o più delle seguenti condizioni:

  • - precarie condizioni di staticità, dovute all'usura del tempo o ad inadeguate tecniche costruttive;
  • - diffusa fatiscenza delle strutture e delle finiture degli edifici, oppure inadeguatezza tipologica degli edifici rispetto alle esigenze funzionali anche per carenza o insufficienza degli impianti tecnologici;
  • - mancanza o insufficienza degli impianti igienico-sanitari, sia come dotazione, sia come organizzazione funzionale;
  • - ridotte condizioni di abitabilità e di utilizzazione in relazione alla presenza di condizioni generali di insalubrità.

3. Alle residenze rurali abbandonate e caratterizzate da condizioni di degrado, ricadenti nel territorio rurale, si applicano, ferme restando le limitazioni di cui al successivo punto 4 - le disposizioni di cui al presente articolo.

4. Per favorire il recupero funzionale dei suddetti edifici sono ammessi una tantum , e ferme restando le limitazioni di cui ai Titoli III e IV delle presenti norme - interventi di addizione volumetrica pari al 20% della superficie utile (SU) legittima esistente alla data di entrata in vigore della L.R. n. 3/2017 (2 marzo 2017), fino ad un massimo complessivo di 100 mq.

Tali addizioni volumetriche sono ammesse, solo ove non ricorrano le condizioni di esclusione di cui all’art.1 comma 4 della LR n.3/2017, alle seguenti condizioni:

  • - sono realizzate in coerenza con i caratteri morfo-tipologici, architettonici e decorativi che qualificano l'edificio ed i relativi spazi di pertinenza;
  • - non si cumulano con altri incrementi volumetrici consentiti dalle presenti norme
  • - sono ammesse anche su gli edifici in classe 3 e 4, previa approvazione di apposito progetto unitario, redatto nel rispetto di quanto previsto agli articoli 57 e 58 delle presenti NTA.

5. Ai fini della realizzazione degli interventi di cui al punto 4, i proprietari degli immobili allegano alla richiesta di permesso di costruire le dichiarazioni necessarie alla verifica:

  • a) dello stato di abbandono dell'immobile, mediante dichiarazione sostitutiva di atto notorio a cura del richiedente che attesti l'assenza di fornitura di energia elettrica per uso domestico nei cinque anni precedenti la data di entrata in vigore della presente legge o l’esistenza di altre condizioni in grado di dimostrare lo stato di abbandono dell’immobile nel medesimo periodo;
  • b) della presenza delle condizioni di degrado definite al punto 2, nell'ambito della relazione tecnica di asseverazione.

6. Gli interventi di cui al punto 4 possono comportare il contestuale mutamento della destinazione d’uso agricola verso altre destinazioni, con la sola esclusione delle seguenti categorie funzionali:

  • - industriale e artigianale;
  • - commerciale al dettaglio, limitatamente alle medie e grandi strutture di vendita;
  • - commerciale all’ingrosso e depositi.

7. Per gli interventi di cui al presente articolo, gli specifici “oneri verdi” di cui all’art. 83, comma 5, della L.R. 65/2014 potranno essere ridotti secondo le modalità previste dalla Legge regionale n. 3/2017.

8. Alla scadenza di ogni quinquennio il quadro conoscitivo del Piano Operativo è integrato con i dati disponibili o reperibili sulla presenza nel territorio rurale di edifici abitativi con destinazione d'uso agricola abbandonati e caratterizzati da condizioni di degrado.

Art. 137 Aree di pertinenza edilizia e agricola

1. Ai fini delle norme di cui al presente Titolo le aree di pertinenza degli edifici ricadenti nel territorio rurale si distinguono in "aree di pertinenza edilizia" e "aree di pertinenza agricola".

2. Si definiscono "aree di pertinenza edilizia" le aree strettamente connesse all'edificio, che mantengono con questo rapporti di contiguità fisica, di complementarietà funzionale, di relazione evidente negli assetti e negli arredi. Tali aree, pur fisicamente distinguibili, condividono la destinazione d'uso dell'edificio di riferimento e di norma, rispetto a questo, non sono suscettibili di utilizzo commerciale disgiunto. Comprendono le aie, i cortili, i giardini, gli spazi per la sosta veicolare e, più in generale, gli spazi che assolvono ad un ruolo di corredo e/o di integrazione funzionale dell'edificio principale, valorizzandolo e rendendone più agevole l' uso.

3. Si definiscono "aree di pertinenza agricola" le aree che, ai sensi delle vigenti norme regionali per la tutela e valorizzazione del territorio rurale, sono legate all'edificio ex- agricolo da rapporti convenzionali per la realizzazione di interventi di sistemazione e manutenzione ambientale, e che comunque si configurano, fisicamente e funzionalmente, distinte e separabili dall'edificio principale di riferimento.

4. I progetti edilizi che comportino mutamento della destinazione d'uso degli edifici agricoli, nonché, in generale, i progetti di restauro e risanamento conservativo, di ristrutturazione edilizia, di sostituzione edilizia e di trasferimento delle volumetrie, riferiti ad immobili con destinazione d'uso non agricola ricadenti negli ambiti territoriali di cui al Capo I del presente Titolo, devono:

  • - collegare all'edificio una superficie di pertinenza minima pari a 600 mq; pertinenze minime inferiori devono essere adeguatamente motivate ed approvate dalla Commissione per il Paesaggio.
  • - definire il perimetro, la dimensione e la tipologia delle suddette pertinenze di cui ai punti 2 e 3, che devono essere individuate in modo coerente con il sistema dei segni naturali e antropici caratterizzanti la tessitura territoriale (corsi d'acqua, viabilità vicinale e/o poderale, siepi, aree boscate, etc.);
  • - attribuire ciascuna pertinenza ad un edificio o unità immobiliare;
  • - provvedere alle conseguenti variazioni catastali.

5. Negli edifici classificati le pertinenze edilizie, sono individuate nelle tavole "Uso del Suolo e modalità di intervento": eventuali modifiche devono essere motivate sulla base di un rilievo dettagliato dell'intorno dell'edificio e qualora manufatti o elementi di paesaggio consigliassero una migliore individuazione del perimetro. Esse potranno essere definite nell'ambito del rilascio del titolo abilitativo o del procedimento di approvazione del piano di recupero.

La sommatoria delle aree di pertinenza cos&igrave individuate - "agricole" ed "edilizie" - deve coprire l'intera area di proprietà.

6. Nelle "aree di pertinenza edilizia" - ferme restando le disposizioni dettate dal presente Capo e dal CAPO I del Titolo IV, - sono consentite le sistemazioni a verde di carattere estensivo, la creazione o la modifica di giardini, di aie e di spazi per la sosta veicolare, sulla base di progetti estesi unitariamente all'intera area.

Al loro interno è altres&igrave consentita la realizzazione di piscine e altre opere di corredo agli edifici, nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 138. Qualora, per motivate esigenze di carattere paesaggistico e/o funzionale, la piscina debba essere collocata all'esterno del'"area di pertinenza edilizia" preesistente, l'efficacia del titolo abilitativo è subordinata alla necessaria variazione catastale.

7. Ferme restando le limitazioni e/o prescrizioni di cui all'art. 139, la recinzione delle "aree di pertinenza edilizia" è consentita solo per esigenze di sicurezza e protezione degli edifici, nel rispetto dei criteri di compatibilità paesaggistica e ambientale.

8. Il frazionamento delle "aree di pertinenza edilizia", ove non inibito dalle norme di cui al Titolo IV Capo I, deve avvenire sulla base di uno studio che definisca le linee dividenti in coerenza con il sistema dei segni naturali e antropici caratterizzanti la tessitura territoriale.

9. Nelle "aree di pertinenza agricola" è consentita la realizzazione di manufatti reversibili per l'agricoltura amatoriale, fermo restando il rispetto delle limitazioni e/o prescrizioni contenute nel Regolamento comunale degli annessi agricoli.

Art. 138 Interventi pertinenziali, piscine e altre opere autonome a corredo degli edifici

1. La realizzazione di autorimesse pertinenziali, all’interno del territorio rurale, è consentita solo all’interno della pertinenza edilizia, così come definita al precedente articolo e a condizione che:

  • - i manufatti risultino completamente interrati, con esclusione della sola apertura di accesso; negli ambiti A5 e A6 sono ammesse anche fuori terra;
  • - la superficie di calpestio dell’autorimessa non superi i mq 18 per ogni unità immobiliare abitativa di riferimento, fermo restando il limite massimo di mq 120 complessivi per ogni edificio o complesso edilizio interessato;
  • - l’intervento non presupponga la realizzazione di rampe di accesso o l’alterazione del profilo morfologico dei terreni;
  • - l’intervento non sia incompatibile con eventuali limitazioni e/o prescrizioni dettate dalle norme di cui ai Titoli III e IV delle presenti norme;

Eventuali nuovi innesti, viali di accesso o collegamenti tra insediamenti e annessi, accessi alle aree poderali devono essere realizzati esclusivamente in terra battuta, stabilizzato o comunque con soluzioni tecniche equivalenti compatibili con il contesto rurale, ed inseriti rispettando l’orientamento e la disposizione del mosaico agrario, nonché il sistema di impianto ed essere organicamente inseriti nel sistema di impianto degli insediamenti di valore storico testimoniale e loro ambiti di tutela di cui al Titolo IV Capo I .

Nel caso in cui l’accesso all’area di pertinenza edilizia, avvenga da una viabilità principale esistente, il cancello può essere realizzato in fregio a tale viabilità anche se non corrisponde alla pertinenza edilizia dell'edificio. In caso di frazionamento eventuali nuovi accessi alle singole UI devono essere realizzati mediante diramazioni dell’accesso principale.

Le aree private per la sosta dei veicoli devono essere realizzate in terra battuta, o comunque con soluzioni tecniche equivalenti, compatibili con il contesto rurale, devono essere ombreggiate con l’uso di vegetazione arborea o di specie rampicante sostenute da idonea struttura. La loro collocazione non deve compromettere la percezione dell’unitarietà e ruralità degli spazi pertinenziali esistenti e non assumere caratteri tipici del sistema insediativo urbano sia per quanto riguarda i materiali, le recinzioni, l’uso dell’illuminazione.

A servizio degli edifici esistenti possono essere inoltre realizzati:

  • - locali interrati o seminterrati destinati a cantine, purché localizzati entro la proiezione dell’edificio soprastante e solamente con accesso interno;
  • - volumi tecnici preferibilmente interrati, delle dimensioni strettamente necessarie all’alloggiamento di apparecchiature tecnologiche. Tali volumi devono essere localizzati entro la proiezione dell’edificio soprastante, salvo eccezionali e comprovate ipotesi motivate dal rispetto delle vigenti norme di sicurezza. E’ fatto salvo quanto disposto al successivo art. 138 punto 4 riguardo ai vani tecnici relativi alle piscine.
  • - volumi tecnici fuori terra, della dimensione strettamente necessaria all’installazione di impianti. Nelle aree all’interno dei sistemi A1 e A2 deve essere dimostrato che tali manufatti non sono ricavabili all’interno dei volumi già esistenti.
  • - tettoie o porticati per una superficie coperta non superiore al 15% di quella dell’edificio principale, fermo restando il limite massimo di 120 mq . Devono essere realizzati in posizione e con materiali consoni al contesto edilizio. Non è comunque ammessa la realizzazione di porticati e tettoie perimetrali su tutti i lati degli edifici esistenti o di progetto.
  • - le eventuali cisterne per la raccolta dell’acqua piovana devono essere localizzate in modo tale da non interferire con l’intorno ambientale dell’edificio ed avere una superficie massima di mq 9.

2. Gli interventi di demolizione e ricostruzione di volumi pertinenziali di edifici, sia a destinazione agricola che non agricola, debbono portare alla realizzazione di manufatti aventi le seguenti caratteristiche:

  • - altezza di norma non superiore a mt 3,50 (all'intradosso del colmo di copertura)
  • - accorpamento dei volumi edilizi e loro ubicazione in prossimità dei fabbricati esistenti e preferibilmente in aderenza al fabbricato principale
  • - tipologie, forme e materiali tipici dell'edilizia rurale con coperture inclinate e manti in cotto.

I manufatti di servizio ricostruiti a destinazione non agricola devono essere vincolati come pertinenze all’edificio principale con atto pubblico registrato e trascritto.

3. In tutto il territorio rurale è ammessa la realizzazione di opere autonome a corredo degli edifici, quali le attrezzature sportive ad uso privato di seguito elencate:

  • - piscine;
  • - campi da tennis;
  • - campi da calcetto;
  • - maneggi

con le limitazioni previste ai commi successivi.

4. E' consentita di norma la realizzazione di una sola opera autonoma di corredo (piscina, o campo da tennis, o maneggio, o altra attrezzatura sportiva consimile ad uso privato) per ogni complesso edilizio unitario, ovvero per ogni edificio isolato non facente parte di un complesso edilizio unitario, a prescindere dal numero di unità immobiliari esistenti o derivanti da eventuali frazionamenti. Una seconda opera autonoma di corredo è consentita solo nel caso di complessi edilizi unitari il cui volume (V) totale risulti superiore a mc 3.000

5. Sono da considerarsi ‘complessi edilizi unitari':

  • - i nuclei costituiti da due o più edifici tra loro contigui legati tra loro da nessi funzionali storicizzati e consolidati;
  • - i nuclei costituiti da due o più edifici tra loro contigui, con evidenti relazioni sotto il profilo insediativo e/o paesaggistico.

Nell'ipotesi di pluralità di proprietari, è richiesto esplicito atto di assenso da parte di tutti gli aventi titolo.

6. La realizzazione di opere autonome a corredo degli edifici è consentita a condizione che gli interventi:

  • - non comportino sensibili trasformazioni planoaltimetriche alla giacitura dei terreni interessando solo quelli con pendenza non superiore al 20% (certificata dal rilievo quotato da allegare al progetto);
  • - non presuppongano la demolizione di sistemazioni agrarie storiche o tradizionali (muri a secco, muri di contenimento in pietra, terrazzamenti, ciglioni, acquidocci, viabilità campestre, rete drenante superficiale);
  • - non prevedano volumetrie che fuoriescano dal profilo originario del terreno;
  • - garantiscano un corretto inserimento paesaggistico mediante soluzioni morfologiche, localizzazioni e sistemazioni a verde delle aree circostanti coerenti con la semiologia dei luoghi, rispettando in particolare i segni della tessitura territoriale (allineamenti con muri a retta, balzi, filari, siepi, etc.) e gli assetti vegetazionali esistenti;
  • - possano usufruire di un approvvigionamento idrico autonomo, senza gravare sull'acquedotto pubblico;
  • - prevedano sistemi di raccolta congiunta delle acque di scarico e delle acque meteoriche, con loro riutilizzo ai fini irrigui.
  • - il vano tecnico deve essere interrato ed avere una superficie Edificabile (SE) massima di mq 6,00, con una altezza tra pavimento e intradosso del solaio di copertura non superiore a ml 2,20. Il ciclo idraulico deve essere a circuito chiuso, con apposito sistema di smaltimento per la svuotatura e per la pulizia stagionale

7. Le piscine possono essere realizzate solo nelle "aree di pertinenza edilizia" degli edifici non agricoli nel rispetto di quanto disposto dall'art. 137 e ferme restando le limitazioni e/o prescrizioni di cui ai Titoli III, IV e VI, ovvero all'interno delle superfici fondiarie di aziende che svolgano attività agrituristica.

8. Le piscine ad uso privato non possono avere dimensioni superiori a mq 70 (superficie netta della vasca) per ogni U.I di riferimento e comunque fino ad un massimo di 200 mq nei complessi edilizi con più U.I.

9. A corredo dei complessi agrituristici, salvo diversa specifica disposizione, è ammessa la realizzazione di maneggi con strutture smontabili, preferibilmente eseguite in legno e tali da garantire alla cessazione dell'attività il ripristino della situazione originaria dei luoghi. E' ammessa inoltre la realizzazione di impianti sportivi ad esclusivo uso e in numero adeguato alla dimensione e categoria di esercizio. Le piscine non possono avere dimensioni superiori a mq 120.

10. A corredo delle strutture turistico-ricettive o extralberghiere, è consentita la realizzazione di piscine fino alla dimensione massima di mq 200 (superficie netta della vasca) e la realizzazione di manufatto di servizio, delle dimensioni di 120 mq da adibire a servizi di ristoro e locali spogliatoio.

11. I campi da tennis o da calcetto ad uso privato possono essere realizzati solo nelle "aree di pertinenza agricola" degli edifici non agricoli, ferme restando le limitazioni e/o prescrizioni di cui ai Titoli III, IV e VI ovvero all'interno delle superfici fondiarie di aziende che svolgano attività agrituristica. Il fondo dei campi deve essere realizzato in terra battuta o in erba. La recinzione, ove necessaria, deve essere realizzata con rete a maglia sciolta di altezza non superiore a 4,00 ml.

12. I maneggi ad uso privato possono essere realizzati solo nelle "aree di pertinenza agricola" degli edifici non agricoli ovvero all'interno delle superfici fondiarie di aziende che svolgano attività agrituristica, e possono essere recintati esclusivamente con staccionate di legno di altezza adeguata.

13. I progetti delle opere di cui al presente articolo devono essere corredati:

  • - da uno studio di inserimento paesaggistico (con raffronto tra lo stato di fatto e quello di progetto);
  • - dalla indicazione dettagliata dei movimenti di terra;
  • - da una relazione geologica - tecnica atta a dimostrare la fattibilità dell'intervento.

Art. 139 Recinzioni e muretti di contenimento

1. Nel territorio rurale appartenente agli ambiti A1, A2, A3 e A4, per la recinzione dei terreni agricoli o forestali, dei terreni utilizzati per finalità produttive, e comunque di tutti i terreni che non costituiscono la pertinenza edilizia definita all'art. 137 comma 2, dovranno essere rispettate le disposizioni contenute nel Regolamento edilizio. In tutto il territorio rurale le recinzioni dovranno comunque garantire il mantenimento dei percorsi di uso pubblico esistenti.

2. Per quanto riguarda le recinzioni relative alle aree di pertinenza edilizia degli edifici, è prescritta la valorizzazione delle recinzioni murarie originali tradizionali e dei muri di sostegno di antica origine, per i quali sono obbligatori interventi di consolidamento e recupero ed è vietato l'abbattimento o la sostituzione con recinzioni di altra tipologia, materiale o finitura.

3. Per gli edifici classificati dovranno essere recuperate le recinzioni o gli elementi di separazione esistenti, utilizzando materiali di recupero o comunque confacenti con l'edificio di riferimento. Per gli altri edifici sono consentiti nuove recinzioni limitate all'area di pertinenza degli edifici, secondo tipologia, forma, dimensioni, materiali, disegni e tecnologie compatibili con i caratteri edilizi e costruttivi tradizionali, con le caratteristiche delle recinzioni limitrofe e con le rifiniture esterne dell'edificio di cui costituiscono sistemazione.

4. Le recinzioni del precedente comma, dovranno conformarsi alle seguenti tipologie:

  • - muretto basso intonacato;
  • - muro alto intonacato;
  • - siepe di essenze autoctone con o senza muretto, con e senza rete;
  • - staccionate di legno;
  • - altra tipologia documentata come tradizionale e caratteristica dei luoghi e preesistente.

Sarà consentita l'installazione di cancelli metallici purché gli stessi siano di dimensioni limitate in altezza e larghezza, di disegno lineare e con le caratteristiche tipologiche rapportate a quelle dell'edifico principale.

5. Qualora la recinzione sia realizzata su pertinenze di edifici rurali od ex rurali, queste dovranno essere improntate alle tipologie adottate tradizionalmente per quel tipo di edifici e dovranno essere generalmente costituite da muretti in materiali a faccia vista o in muratura intonacata di altezza contenuta, che non impediscano la percezione dell'edificio e delle visuali panoramiche del paesaggio e che si assimilino alle vecchie murature perimetrali delle aie coloniche ovvero con altra tipologia di cui sia dimostrato il carattere originario nel contesto di riferimento (pianura, collina, ecc.) Eventuali divisioni interne, legate all'articolazione delle proprietà, vanno realizzate esclusivamente mediante siepi, che non impediscano la percezione dell'edificio e delle visuali panoramiche del paesaggio. Per tutti gli edifici dovranno essere recuperati gli accessi esistenti.

6. I muri di sostegno dei terrapieni, qualora, per cause di forza maggiore, debbano venire sostituiti, vanno ripristinati, nel loro aspetto originario, raccordandoli, nel caso di sostituzioni di parti, a quelli interessati da lavori. Qualsiasi modifica dell'originario piano di campagna deve essere chiaramente descritta nei grafici di progetto; gli scavi di sbancamento devono essere limitati ed il terreno di riporto sistemato in modo da ripristinare l'originaria fisionomia del terreno.

7. Eventuali nuovi muri di sostegno dei terrapieni, salvo il caso di rampe di accesso a locali interrati o scannafossi, non devono superare, di norma l'altezza di ml. 1,50; devono essere intervallati da terrazzamenti della profondità non inferiore a m. 2 e dovranno essere realizzati con materiali tipici o compatibili con l'ambiente circostante ed in modo da mascherare le parti in calcestruzzo, mediante opportuni accorgimenti, quali il rivestimento in pietra.

Ultimo aggiornamento 27 Settembre 2021