Norme tecniche di attuazione del Piano Operativo


Art. 128 Serre

1. Le serre sono manufatti finalizzati alla produzione agricola o florovivaistica, costituiti da componenti in tutto o in parte trasparenti, atte a consentire il passaggio della luce ed a garantire la protezione delle colture dagli agenti atmosferici, attraverso una separazione, totale o parziale, dall'ambiente esterno.

La loro installazione è consentita alle aziende agricole, di cui all'art. 121 delle presenti norme, previa approvazione di un Piano Programma delle installazioni (se trattasi di serre fisse) ovvero previa comunicazione (se trattasi di serre con copertura stagionale o pluristagionale) esclusivamente nelle sottozone agricole ove detti interventi sono espressamente previsti.

Le serre si distinguono in:

  • - serre temporanee ( ivi comprese quelle con copertura stagionale);
  • - serre fisse.

La realizzazione di serre è soggetta alle limitazioni e/o prescrizioni dettate dalle norme di cui al Titolo III .

2. Parametri dimensionali

  • - altezza massima al culmine: ml 5.00
  • - altezza massima in gronda: ml 3.00
  • - superficie max delle serre temporanee: di 70 mq negli ambiti collinari, ove ammesse, e 100 mq negli ambiti di pianura.

Tutte la suddette tipologie di serre sono soggette al rispetto delle seguenti distanze minime:

  • - metri 5 dalle abitazioni presenti sul fondo;
  • - metri 10 da tutte le altre abitazioni; questa distanza può essere ridotta a 5 metri qualora la serra non abbia alcuna apertura nel lato prospiciente l'abitazione;
  • - metri 5 dal confine
  • - le distanze minime dalle strade pubbliche previste dal codice della strada

Ai sensi delle vigenti norme regionali le serre temporanee e le serre fisse di cui ai paragrafi successivi, sono soggette ad obbligo di rimozione al termine del periodo massimo di utilizzo consentito dalla disciplina comunale del territorio rurale. L'imprenditore agricolo dovrà presentare atto d'obbligo unilaterale, registrato, con il quale si impegna, per se, e per i suoi aventi causa e successori, alla rimozione e alla rimessa in pristino dello stato dei luoghi una volta cessata la necessità di utilizzo o una volta scaduto il periodo massimo di permanenza consentito.

Le serre che alla scadenza del limite temporale massimo sopra specificato non siano state integralmente rimosse sono soggette alle sanzioni previste dalle vigenti norme statali e regionali per le violazioni in materia urbanistico-edilizia.

5. Serre temporanee

Si definiscono "serre temporanee" quelle con tipologia a tunnel o a capanna realizzate con materiali leggeri e semplicemente appoggiate al suolo, senza opere murarie e alcuna modificazione morfologica dello stato dei luoghi.

Le serre sono classificate, in base al periodo di permanenza, in :

  • a) serre temporanee la cui installazione è consentita solo per un periodo max di due anni .
  • b) serre temporanee (comprese quelle a copertura stagionale) la cui installazione è consentita per un periodo superiore a due anni.
  • a) serre temporanee con permanenza non superiore a due anni

L'installazione della serre è consentita previa comunicazione al Comune.

La comunicazione presentata dall'imprenditore agricolo dovrà avere i contenuti previsti dal regolamento di Attuazione n. 63/R/2016 oltre a riportare l'indicazione planimetrica su cartografia catastale, sull'estratto di Piano strutturale e del Piano Operativo, debitamente integrata da documentazione fotografica.

  • b) serre temporanee con permanenza superiore a due anni

La loro installazione è consentita previa presentazione di SCIA, solo nelle aree espressamente previste dalla presenti norme.

La SCIA deve contenere quanto previsto dal regolamento di attuazione n. 63/R/2014 oltre a :

  • - indicazione del periodo di utilizzazione e mantenimento del manufatto, con la specificazione della data di installazione e il termine della rimozione in relazione a specifiche e motivate esigenze produttive. Tale periodo non può superare la durata di anni cinque; tale periodo può essere prorogato solo a fronte della dimostrazione del mantenimento in essere dell'attività agricola.
  • -l'indicazione planimetrica su cartografia catastale, sull'estratto di Piano strutturale e del Piano Operativo, debitamente integrata da documentazione fotografica e sezioni ambientali.

6. Serre fisse

Si definiscono "serre fisse" quelle realizzate con strutture durevoli, di tipo prefabbricato o eseguite in opera - senza elementi in elevazione in muratura - e stabilmente infisse al suolo. Sono destinate ad ospitare colture prodotte in condizioni climatiche artificiali.

L'installazione di serre fisse è consentita esclusivamente alle aziende identificabili come di ‘elevata' o di ‘media capacità produttiva' ai sensi dell'art. 121 delle presenti norme, esclusivamente nei seguenti ambiti territoriali:

  • - ambito A5 - Piana agricola (art. 116), con esclusione degli ambiti A5.1 e A5.2
  • - ambito A6 - Ambito dell'Agna e dell'ortoflorovivaismo ( art. 119) ivi compreso l'ambito A6.1

L'installazione di serre fisse è consentita solo a fronte di comprovate esigenze produttive, risultanti dal ‘Piano-programma delle installazioni, mediante richiesta di permesso a costruire Il Piano programma delle installazioni deve contenere:

  • - l'anagrafica aziendale;
  • - la descrizione della situazione attuale dell'azienda (superficie fondiaria aziendale; superficie agraria utilizzata; impianti, infrastrutture e dotazioni aziendali; stato di manutenzione, effettiva utilizzazione e legittimità urbanistico-edilizia degli eventuali edifici esistenti; eventuali risorse paesaggistiche e ambientali oggetto di trasformazione con l'intervento);
  • - la finalità dell'intervento, specificando gli effetti attesi sugli assetti produttivi aziendali, ed evidenziando la rispondenza delle caratteristiche tipologiche, costruttive e dimensionali della serra in progetto alle esigenze aziendali dichiarate;
  • - la descrizione della situazione aziendale a regime una volta realizzato l'intervento;
  • - gli effetti potenzialmente prodotti sulle risorse ambientali e le modalità previste per l'inserimento dell'intervento nel contesto paesaggistico di riferimento;
  • - la verifica di conformità dell'intervento al presente Piano Operativo;
  • - l'indicazione di massima dei tempi di utilizzo;
  • - gli aspetti relativi alla valutazione della convenienza economica dell'intervento attraverso un piano finanziario di investimento;
  • - indicazione delle opere di mitigazione previste ove necessarie;
  • - schema di recupero ed accumulo delle acque meteoriche da destinare all'irrigazione estiva delle colture o altro uso aziendale, opportunamente dimensionato in funzione delle superfici impermeabili di raccolta

Per le serre fisse ad uso ortoflorovivaistico è prescritto il rispetto delle apposite disposizioni emanate dall'Autorità di Bacino per il contenimento degli effetti di impermeabilizzazione dei suoli e il mantenimento dell'assetto idrogeologico del territorio. Al riguardo le disposizioni di cui al presente articolo possono essere adeguate con singola deliberazione del Consiglio Comunale, senza che ciò costituisca variante al Piano Operativo.

7. Al fine di assicurare la tutela di immobili ed aree di rilevante interesse paesaggistico o ambientale, ivi comprese le porzioni di territorio rurale caratterizzate da assetti figurativi propri del paesaggio agrario tradizionale - non è comunque consentito installare serre di qualsiasi tipologia all'interno delle aree e/o ambiti sotto elencati:

  • - Aree a pericolosità geomorfologica molto elevata (art. 47);
  • - emergenze storiche architettoniche ES(art. 53);
  • - parchi storici (art. 61);
  • - nella fascia di 10 ml dalla viabilità storica (art. 63);
  • - ambiti di pertinenza dei nuclei storici/rurali (art. 66)
  • - Aree boscate (art. 70);
  • - ambito A1 - Faggi di Javello (art. 107) ;
  • - ambito A2 - Monteferrato (art. 108) con esclusione dell'area agricola di versante A2.1 (art.109) ;
  • - ambito A3.1- Javello e Guzzano (art. 112)
  • - ambito A3.2- Albiano, Reticaia e Terenzana (art. 113)
  • - fasce di rispetto stradale (art. 176);

Il divieto di realizzazione vige anche in adiacenza o prossimità di:

  • - sistemazioni agrarie storiche (art. 65);
  • - alberi monumentali (art.71).
  • - altri elementi vegetali di pregio (art. 72

7 La realizzazione di serre è altres&igrave soggetta a specifiche limitazioni e/o prescrizioni nelle seguenti aree:

  • - fasce di rispetto dei punti di captazione ad uso acquedottistico (art. 44);
  • - nelle adiacenze dei percorsi panoramici (art.74) ;
  • - aree a rischio archeologico (art. 62).
  • - varchi territoriali (art. 73)

Art. 129 Manufatti aziendali temporanei

1. I manufatti temporanei sono strutture leggere necessarie per utilizzazioni di breve durata strettamente legate all'attività agricola aziendale, e che soddisfano contemporaneamente i seguenti requisiti:

  • - non alterano in modo permanente il terreno su cui vengono installati, né i suoi caratteri storicizzati (non presuppongono cioè alterazioni morfologiche dei terreni, modifiche agli assetti vegetazionali, manomissioni delle sistemazioni idraulico-agrarie storiche o tradizionali, alterazioni al sistema drenante superficiale, etc.);
  • - non alterino negativamente la qualità percettiva dei luoghi;
  • - risultano semplicemente appoggiati al suolo o, eventualmente, ancorati ad esso, senza opere di fondazione, piattaforme artificiali e/o opere permanenti in muratura;
  • - sono privi di dotazioni idonee ad utilizzo, tassativamente vietato, abitativo, artigianale e /o ricreativo, ancorché saltuario e temporaneo;
  • - sono adibiti a deposito, protezione o ricovero temporaneo di cose e/o animali, ovvero alla vendita diretta di prodotti aziendali;
  • - risultano realizzati con materiali leggeri;

2. I suddetti manufatti si classificano, in base al periodo di permanenza, in:

  • a) manufatti temporanei la cui installazione è consentita solo per un periodo max di due anni .
  • b) Manufatti semi - temporanei la cui installazione è consentita per un periodo superiore a due anni.

3. Parametri dimensionali

La consistenza del manufatto deve essere giustificata da motivate esigenze produttive e comunque non può superare gli 80 mq di SE e con altezza netta in colmo di 5 ml

4. I manufatti temporanei possono essere installati esclusivamente dalle aziende agricole di cui all'art. 121 delle presenti norme. I Manufatti non possono essere trasformati o riutilizzati per usi diversi da quelli dichiarati.

5. Ai sensi delle vigenti norme regionali i manufatti temporanei, sono soggetti ad obbligo di rimozione al termine del periodo massimo di utilizzo consentito dalla disciplina comunale del territorio rurale. L'imprenditore agricolo dovrà presentare atto d'obbligo unilaterale, registrato, con il quale si impegna, per se, suoi aventi causa e successori, alla rimozione e alla rimessa in pristino dello stato dei luoghi una volta cessata la necessità di utilizzo o una volta scaduto il periodo massimo di permanenza consentito.

I manufatti che alla scadenza del limite temporale massimo sopra specificato non siano stati integralmente rimossi sono soggetti alle sanzioni previste dalle vigenti norme statali e regionali per le violazioni in materia urbanistico-edilizia.

6. manufatti temporanei con permanenza non superiore a due anni

L'installazione è consentita previa comunicazione al Comune. La comunicazione presentata dall'imprenditore agricolo dovrà avere i contenuti previsti dal regolamento di Attuazione n. 63/R/2016 all'art. 1 comma 4 e 5 oltre:

  • - l'indicazione planimetrica su cartografia catastale, sull'estratto di Piano strutturale e del Piano Operativo, debitamente integrata da documentazione fotografica;
  • - indicazione di adeguati sistemi di ancoraggio idonei a garantire, fermo restando le caratteristiche del manufatto, la resistenza del collegamento al suolo;

Al fine di assicurare la tutela di immobili ed aree di rilevante interesse paesaggistico o ambientale, ivi comprese le porzioni di territorio rurale caratterizzate da assetti figurativi propri del paesaggio agrario tradizionale - non è comunque consentito installare manufatti temporanei all'interno delle aree e/o ambiti sotto elencati:

  • - Aree a pericolosità geomorfologica molto elevata (art. 47);
  • - emergenze storiche architettoniche ES(art. 53);
  • - parchi storici e giardini storici (art. 61);
  • - nella fascia di 10 ml dalla viabilità storica (art. 63);
  • - ambiti di pertinenza dei nuclei storici/rurali (art. 66)
  • - ambito A3.2- Albiano Reticaia e Terenzana (art. 113)
  • - fasce di rispetto cimiteriale (art.165 );
  • - fasce di rispetto stradale (art. 176);

Il divieto di realizzazione vige anche in adiacenza o prossimità di:

  • - sistemazioni agrarie storiche (art. 65);
  • - alberi monumentali (art.71).
  • - altri elementi vegetali di pregio (art. 72)

è altres&igrave soggetta a specifiche limitazioni e/o prescrizioni nelle seguenti aree:

  • - fasce di rispetto dei punti di captazione ad uso acquedottistico (art. 44);
  • - nelle adiacenze dei percorsi panoramici (art.74) ;
  • - aree a rischio archeologico (art. 62);
  • - varchi territoriali (art. 73)

7. manufatti semi - temporanei (con permanenza superiore a due anni)

La loro installazione è consentita previa presentazione di Permesso a Costruire o SCIA alternativa, solo nelle aree espressamente previste dalla presenti norme.

IL Permesso a Costruire o SCIA alternativa deve contenere quanto previsto ai commi 3 e 4 dell'art. 2 del regolamento di attuazione n. 63/R/2014 oltre a:

  • - indicazione del periodo di utilizzazione e mantenimento del manufatto, con la specificazione della data di installazione e il termine della rimozione in relazione a specifiche e motivate esigenze produttive. Tale periodo non può superare la durata di anni cinque;
  • - l'indicazione planimetrica su cartografia catastale, sull'estratto di Piano strutturale e del Piano Operativo, debitamente integrata da documentazione fotografica e sezioni ambientali.

Al fine di assicurare la tutela di immobili ed aree di rilevante interesse paesaggistico o ambientale, ivi comprese le porzioni di territorio rurale caratterizzate da assetti figurativi propri del paesaggio agrario tradizionale - non è comunque consentito installare manufatti aziendali temporanei con durata superiore a due anni all'interno delle aree e/o ambiti sotto elencati:

  • - Aree a pericolosità geomorfologica molto elevata (art. 47);
  • - emergenze storiche architettoniche ES(art. 53);
  • - parchi storici e giardini formali (art. 61);
  • - nella fascia di 10 ml dalla viabilità storica (art. 63);
  • - ambiti di pertinenza dei nuclei storici/rurali (art. 66)
  • - ambito A1 - Faggi di Javello (art. 107) ;
  • - ambito A2 - Monteferrato (art. 108) ad esclusione dell'ambito A2.1;

Il divieto di realizzazione vige anche in adiacenza o prossimità di:

  • - sistemazioni agrarie storiche (art. 65);
  • - alberi monumentali (art.71).
  • - altri elementi vegetali di pregio (art. 72)

La realizzazione di manufatti aziendali semi- temporanei è altres&igrave soggetta a specifiche limitazioni e/o prescrizioni nelle seguenti aree:

  • - fasce di rispetto dei punti di captazione ad uso acquedottistico (art. 44);
  • - nelle adiacenze dei percorsi panoramici (art.74) ;
  • - aree a rischio archeologico (art. 62).
  • - varchi territoriali (art. 73)

Art. 130 Manufatti agricoli per agricoltura amatoriale e per il ricovero degli animali domestici

1. La disciplina per l'installazione degli annessi agricoli di cui all'art. 78, comma 3, della L.R. 65/2014 e s.m.i. e art 12 e 13 del Reg. 63R, destinati all'agricoltura esercitata da soggetti diversi dagli imprenditori agricoli è contenuta nel Regolamento comunale sulla conduzione dei fondi agricoli (approvato con DCC n. 40 del 28/06/2018) che individua:

  • - le tipologie di annesso consentite e le modalità di realizzazione ;
  • - le superfici fondiarie contigue necessarie per l'istallazione dei manufatti;
  • - eventuali interventi di sistemazione ambientale da realizzare per la costruzione dell'annesso;

2. Tali annessi sono consentiti nel territorio comunale esclusivamente sotto forma di ‘manufatti agricoli reversibili, da intendersi come strutture in legno, prive di opere di fondazione e di servizi igenico sanitari, con utilizzo limitato al rimessaggio di prodotti, attrezzi e macchinari agricoli e ricovero di animali domestici.

3. L'installazione di manufatti agricoli reversibili di cui al presente articolo è consentita esclusivamente agli operatori dell'agricoltura amatoriale (art. 121) e alle aziende agricole minime che mantengono in coltura una superficie aziendale compresa tra 0,2 e 0,5 unità colturali (UC);

4. La destinazione d'uso agricola dei manufatti di cui al presente articolo è permanente e non può essere mutata. E' tassativamente vietato in particolare l'utilizzo abitativo, ricreativo, artigianale o commerciale, ancorché temporaneo o saltuario dei manufatti.

5. L'installazione dei manufatti agricoli reversibili da parte dei soggetti di cui al punto 2 è ammessa solo ove nel fondo agricolo non esistano già costruzioni stabili o precarie utilizzabili allo stesso scopo ed a condizione che le eventuali consistenze abusive esistenti vengano rimosse;

6. I manufatti agricoli reversibili non possono essere alienati separatamente dal fondo sui cui insistono e devono essere rimossi al cessare dell'attività agricola.

L'installazione dei manufatti di cui trattasi è soggetta a SCIA, contenente gli elementi prescritti dalle vigenti norme regionali e con efficacia subordinata ad esplicito impegno dell'avente titolo a:

  • - non alienare il manufatto separatamente dal fondo su cui insiste;
  • - rimuovere il manufatto al cessare dell'attività agricola.

In caso di separata alienazione, mancata rimozione, o abusivo mutamento della destinazione d'uso agricola dei manufatti - configurandosi quest'ultimo come mancato rispetto dell'impegno alla rimozione dell'annesso al cessare della sua relazione funzionale con la conduzione del fondo, in violazione della disciplina regionale e comunale del territorio rurale - si applicano le sanzioni previste dalle vigenti norme statali e regionali per le violazioni urbanistico-edilizie.

7. Gli operatori dell'agricoltura amatoriale hanno l'obbligo di provvedere all'integrale rimozione dei manufatti agricoli reversibili al cessare dell'attività agricola. L'istanza volta al conseguimento del titolo abilitativo è corredata da esplicito impegno in tal senso. In caso di mancata rimozione si applicano le sanzioni previste dalle vigenti norme regionali per opere eseguite in assenza di titolo abilitativo, in totale difformità o con variazioni essenziali.

8. Al fine di assicurare la tutela di immobili ed aree di rilevante interesse paesaggistico o ambientale, ivi comprese le porzioni di territorio rurale caratterizzate da assetti figurativi propri del paesaggio agrario tradizionale - non è comunque consentito installare annessi agricoli per agricoltura amatoriale all'interno delle aree e/o ambiti sotto elencati:

  • - Aree a pericolosità geomorfologica molto elevata;
  • - parchi storici e giardini formali (art. 61);
  • - nella fascia di 10 ml dalla viabilità storica (art. 63) ;
  • - ambiti di pertinenza dei nuclei storici (art. 66)
  • - emergenze storiche architettoniche(art. 65);
  • - aree boscate (art. 70).
  • - ambito A1 Faggi di Javello (art. 106)
  • - ambito A2 Monteferrato (art. 107), ad esclusione dell'ambito A2. 1 area agricola di versante (art. 108);
  • - fasce di rispetto cimiteriale (art.165 );
  • - fasce di rispetto stradale (art. 176);

Il divieto di realizzazione vige anche in adiacenza o prossimità di:

  • - sistemazioni agrarie storiche (art. 65);
  • - altri elementi vegetali di pregio (art. 72)
  • - alberi monumentali (art.71).

8. La realizzazione di "Annessi agricoli per agricoltura amatoriale " è altres&igrave soggetta a specifiche limitazioni e/o prescrizioni nelle seguenti aree:

  • - ambito A2.1 Area agricola di versante (art. 109)
  • - Ambito A3.1 Javello e Guzzano (art. 112)
  • - Ambito A3.2 Albiano, Reticaia e Terenzana (art. 113)
  • - Fasce di rispetto dei punti di captazione ad uso acquedottistico (art. 44);
  • - nelle adiacenze dei percorsi panoramici (art.74);
  • - area a rischio archeologico (art. 62)
  • - varchi territoriali (art. 73)
Ultimo aggiornamento 27 Settembre 2021