Norme tecniche di attuazione del Piano Operativo


Sezione 1 Ambiti ad elevato grado di naturalità

Art. 106 Ambiti ad elevato grado di naturalità. Generalità

1. Comprendono gli ambiti del territorio rurale coperto da boschi, con prevalente funzione di connessione ecosistemica che hanno una connotazione sia paesaggistica e naturalistica, sia insediativa ed economica legata sopratutto alla coltivazione forestale. Tale attività economica ha una funzione fondamentale sia a livello produttivo sia in termini di presidio del territorio e di salvaguardia e caratterizzazione del paesaggio e viene in alcuni casi affiancata e integrata da attività turistica ricreativa. Assumono un importante valore paesaggistico le aree agricole inserite all'interno del sistema forestale che conservano una struttura agricola poderale tradizionale, anche se presentano delle criticità legate a fenomeni di abbandono.

2. Le aree a elevato grado naturalistico, individuate nelle Tavole serie QP02 "Il territorio Rurale" in scala 1:5000, si articolano nei seguenti ambiti territoriali:

  • - Ambito A1 - Area dei Faggi di Javello
  • - Ambito A2 - Monteferrato
  • - Ambito A3 - Collina boscata

La disciplina di cui al presente articolo è integrata dalle specificazioni e limitazioni di cui agli articoli seguenti che disciplinano i singoli ambiti sopra elencati .

3. Componenti identitarie

  • - Emergenze storiche architettoniche di cui all'art.53
  • - parchi e giardini storici di cui all'art. 61
  • - viabilità storica di cui all'art.63
  • - le aree con sistemazioni agrarie storiche di cui all'art.65
  • - invasi e bacini artificiali di cui all'art. 68
  • - vegetazione ripariale di cui all'art. 69
  • - le aree boscate di cui all'art. 70;
  • - alberi monumentali di cui all'art. 71;
  • - aree con altri elementi vegetali di pregio di cui all'art. 72;
  • - percorsi e punti di vista panoramici di cui all'art. 74
  • - le cave dismesse di cui all'art.77;

Altre discipline:

  • - aree di trasformazione AT4_01 Casa Cave e AT4_02 Campo Solare.
  • - aree speciali nel territorio rurale di cui al Capo IV del Titolo VI;
  • - aree agricole soggette a misure di riqualificazione di cui all'art. 76
  • - aree soggette a norme di salvaguardia ambientale di cui all'art. 79

4. attività consentite

Fatte salve le disposizioni limitazioni e/o prescrizioni contenute nei vari ambiti, nelle aree a elevato grado naturalistico sono ammessi gli interventi connessi con le seguenti attività come definite, articolate e dettagliate dalla disciplina delle funzioni di cui al Titolo II capo IV delle presenti NTA:

  • - attività agricole, orientate alla salvaguardia delle varietà colturali e delle forme di coltivazione tradizionale, con esclusione dell'attività cinotecnica;
  • - interventi di riforestazione che non interessino ex aree di pascolo ed ex coltivi;
  • - attività di studio, didattica e ricerca;
  • - spazi scoperti di uso pubblico;
  • - le attività sportive (equitazione, escursionismo, cicloturismo, trekking) che si svolgono prevalentemente all'aperto in stretta relazione con l'ambiente naturale nel quale trovano la loro sede e con questo sono compatibili. Non sono ritenute compatibili quelle che producono inquinamento, anche sonoro, o la manomissione dell'ambiente con opere rilevanti.

5. Salvo diversa specifica prescrizione, sono consentiti, negli edifici esistenti, nel rispetto delle prescrizioni contenute nel Capo III del presente titolo e nel Capo I del Titolo IV , le seguenti destinazioni d'uso:

  • - servizi ed attrezzature di uso pubblico limitatamente ai servizi culturali, sociali, sociosanitarie e ricreativi;
  • - residenza;
  • - attività agrituristiche, è ammesso l'uso di spazi di pertinenza per la sosta di ospiti campeggiatori con la limitazioni previste dalla L.R. 30/2003 ad esclusione del Glam-Camping;
  • - esercizi commerciali di vicinato, esercizi di somministrazione di alimenti e bevande al pubblico (enoteche, trattorie , bar , locali con degustazione e vendita di prodotti tipici)
  • - ospitalità extralberghiera (bed & breakfast, affittacamere, alberghi e locande di campagna)

L'utilizzazione degli edifici esistenti per attività connesse con il turismo (attività ricettive, ricreative, sportive, di tempo libero, agriturismo o turismo rurale) è ammessa solo se vengono rispettate le norme previste per l'intorno ambientale degli edifici di cui al capo I del Titolo IV e Capo III del presente titolo.

Sono altres&igrave consentiti:

  • - eventuali usi specialistici indicati nella disciplina dei singoli ambiti territoriali;
  • - la realizzazione di spazi a parcheggio a servizio delle attività ammesse;
  • - la realizzazione di reti ed impianti tecnologici per la distribuzione di acqua, energia e gas. Tali impianti dovranno essere realizzati con il criterio del minore impatto ambientale e comunque dovranno essere sottoposti a valutazione degli effetti ambientali.

Solo per evidenti motivi di interesse pubblico, e ove si tratti di strutture non altrimenti ubicabili ed a condizione che siano esplicitamente previste e garantite tutte le misure necessarie al contenimento degli impatti ambientali e visuali, è ammessa la realizzazione di:

  • - installazioni di impianti per telefonia mobile e/o telecomunicazione, puntuali ed episodiche;
  • - linee elettriche aeree ad alta e media tensione, nel rispetto delle procedure previste dalle vigenti norme statali e regionali in materia. I relativi progetti devono essere comunque accompagnati da specifici studi di mitigazione degli impatti sul paesaggio.

Tali strutture devono in ogni caso essere collocate nelle posizioni di minore esposizione alle visuali panoramiche ed essere inserite in modo coerente nel sistema dei segni naturali e antropici caratterizzanti la tessitura territoriale (corsi d'acqua, viabilità vicinale e/o poderale, siepi, aree boscate, etc.).

Non è consentita la realizzazione di qualsiasi impianto per il trattamento di residui e rifiuti di qualunque natura e specie ed in particolare:

  • - impianti industriali per la gassificazione e l'incenerimento dei rifiuti urbani,assimilati, speciali e tossici e nocivi;
  • - impianti di selezione ed aree di compostaggio;
  • - impianti per lo stoccaggio definitivo dei rifiuti e residui, quali discariche di prima, di seconda (di tipo A,B,C) e terza categoria.
  • - l'abbandono e la discarica di rifiuti di qualsiasi tipo,la formazione di depositi o l'immagazzinamento all'aperto di stracci, rottami, auto in demolizione, materiali industriali di rifiuto e simili.
  • - il deposito di mezzi meccanici di qualsiasi tipo, salvo quanto necessario per i mezzi agricoli strettamente collegati alla conduzione agricola/forestale del fondo

Non è consentito altres&igrave lo svolgimento di attività sportive impattanti come ciclocross e motocross. Resta il divieto generalizzato di percorrere le aree collinari e boscate con mezzi motorizzati al di fuori delle strade pubbliche, ad eccezione di quelli adibiti alla sorveglianza, alla gestione del patrimonio boschivo, di quelli impiegati per lo svolgimento delle attività lavorative e per i residenti.

Gli interventi suscettibili di produrre effetti sull'area ZSC, ivi comprese le trasformazioni colturali, sono subordinati alla redazione della relazione di incidenza (ai sensi dell'art. 5 del DPR 357/97 e dell'art. 15 della L.R. 56/2000, la quale dimostri che gli interventi previsti non pregiudicano l'integrità del sito interessato.

6. interventi sugli edifici esistenti

Fatte salve le limitazioni e prescrizioni previste per gli edifici classificati di cui al Titolo IV Capo I, si applicano le norme di cui all'art. 138 e al capo III del presente titolo.

7. interventi di nuova edificazione

Nelle aree di elevato grado naturalistico non è consentita la costruzione di nuovi edifici per abitazioni rurali, anche mediante recupero di volumi dismessi.

La realizzazione di nuovi annessi agricoli di qualsiasi natura è regolata dai successivi articoli che disciplinano i singoli ambiti territoriali e dall'art. 124 delle presenti NTA.

8. disciplina beni paesaggistici

Le regole e le azioni per la tutela, la riqualificazione e la valorizzazione del patrimonio insediativo, territoriale e paesaggistico dettate dal presente articolo e dagli articoli successivi che disciplinano i singoli ambiti territoriali sono integrati dalle disposizioni contenute nel Titolo IV e dalle disposizioni dettate dal PIT/PPR, volte alla tutela e valorizzazione dei beni paesaggistici (ivi comprese le specifiche prescrizioni d'uso, il cui repertorio completo è espressamente recepito nel titolo IV Capo IV delle presenti NTA. In caso di contrasto tali disposizioni e prescrizioni prevalgono.

Art. 107 Ambito A1 - Faggi di Javello

1. Sono aree che assumono particolare interesse naturalistico e paesaggistico, caratterizzate dalla prevalenza assoluta del bosco e dalla forte rarefazione degli insediamenti per le quali il Piano Operativo promuove obiettivi e azioni di tutela delle caratteristiche ambientali anche mediante particolari e limitate modalità di fruizione. Tali aree sono da considerarsi di tutela assoluta e comprendono anche le aree ricadenti nel Sito di Interesse Comunitario n. 41 "Monteferrato e Monte Javello.

2. Obiettivi :

  • - mantenere e migliorare la qualità degli ecosistemi forestali attraverso la tutela dei nuclei forestali a maggiore maturità e complessità strutturale;
  • - ridurre e mitigare gli impatti legati alla diffusione di fitopatologie e degli incendi;
  • - promuovere il recupero dei castagneti da frutto;
  • - ridurre e mitigare gli impatti/disturbi sui margini dei nodi e mantenere e/o migliorare il grado di connessione con gli altri nodi (primari e secondari);
  • - migliorare la gestione selvicolturale dei boschi suscettibili alla invasione di specie aliene (robinia);
  • - mantenere e/o migliorare la qualità ecosistemica complessiva degli ecosistemi arborei ripariali, dei loro livelli di maturità, complessità strutturale e continuità longitudinale e trasversale ai corsi d'acqua.
  • - Tutela degli habitat arbustivi, di macchia e di gariga di interesse comunitario/regionale o quali habitat elettivi per specie animali o vegetali di elevato interesse conservazionistico.
  • - Tutela e valorizzazione attiva degli habitat forestali di interesse comunitario.

3. Interventi ammessi sugli spazi aperti

Sono consentiti gli interventi che riguardano esclusivamente opere rivolte a mantenere i caratteri naturalistici specifici dell'area, costituiti da:

  • - opere per la difesa idrogeologica e antincendio;
  • - opere necessarie alla tutela dell'ecosistema e al mantenimento degli habitat;
  • - opere di manutenzione della viabilità esistente;
  • - recupero dei castagneti da frutto;
  • - uso produttivo del bosco ceduo attraverso le normali attività agroforestali e le conseguenti opere di esbosco con le limitazioni imposte dalla normativa forestale vigente;
  • - mantenimento e ripristino delle radure di montagna;
  • - recupero ad uso produttivo dei paesaggi agrari e pastorali di interesse storico coinvolti da processi di forestazione e rinaturalizzazione secondo quanto previsto dall'art. 80.bis del regolamento forestale.

non sono invece ammessi i seguenti interventi:

  • - interventi che possano interferire con gli attuali assetti e/o processi evolutivi in atto nelle aree interessate dalle coltivazioni ad alto fusto delle "Faggete di Javello";
  • - l'abbruciamento della vegetazione arborea e arbustiva ad eccezione dei residui di lavorazione, nei tempi e nei modi stabiliti dal regolamento forestale;
  • - l'introduzione di specie esotiche vegetali e animali;
  • - interventi che comportano processi di inquinamento o incompatibili con le finalità di conservazione degli ecosistemi.
  • - I parcheggi, tranne che in limitate aree per il tempo libero e, in particolare, per l'accesso agli itinerari escursionistici;
  • - La circolazione di veicoli a motore per lo svolgimento di attività agonistiche.
  • - L'allevamento estensivo ed il pascolo brado nelle aree boscate.

4. Criteri per gli interventi

  • a) Interventi selvicolturali:

Eventuali conversioni di boschi a conifere in boschi a latifoglie, eventuali interventi di salvaguardia sulle praterie esistenti, eventuali opere di salvaguardia ovvero di sostituzione delle formazioni ad uliceto presenti, devono essere in primo luogo sperimentate scientificamente su porzioni limitate del territorio. Le opere potranno poi essere eseguite solo se la sperimentazione avrà dato risultati ritenuti validi ai fini della salvaguardia ambientale del territorio;

  • b) interventi sulla viabilità:

Non è ammessa la realizzazione di nuova viabilità ad esclusione di quella necessaria alle opere antincendio. I sentieri esistenti devono essere mantenuti; E' ammessa l'individuazione di percorsi trekking ed ippovie anche su strade bianche ed il riallacciamento con analoghi tracciati nei territori confinanti;

  • c) interventi di fruizione turistica ricreativa:

Non sono ammessi interventi che modifichino lo stato dei luoghi, le opere necessarie dovranno limitarsi al recupero dei percorsi esistenti e alla sistemazione di aree di sosta, con materiali e tecnologie naturali che rendano possibile in ogni tempo la rimozione dei manufatti;

5. Interventi sul patrimonio edilizio esistente

Non è ammessa la realizzazione di strutture sportive come i campi da tennis e le piscine nella pertinenza edilizia degli edifici esistenti;

6. Interventi di nuova edificazione

E' ammessa la realizzazione di:

  • - manufatti aziendali temporanei, di cui all'art. 129 comma 6 delle presenti nta
  • - manufatti per esigenze venatorie

Art. 108 Ambito A2 - Monteferrato

1. Sono le aree interessate dai tre poggi ofiolitici del Monteferrato che costituiscono una emergenza geologica e una rarità naturale da salvaguardare, per le quali il Piano Operativo promuove obiettivi e azioni di tutela delle caratteristiche ambientali anche mediante particolari e limitate modalità di fruizione. Alle pendici di questo ambito si distinguono le aree agricole, caratterizzate dalla presenza di oliveto e vigneto lungo il torrente Bagnolo (A2.1) e la presenza di un insediamento contemporaneo risalente agli anni 70 denominato villaggio Focanti (A2.2).

L'ambito A2 pertanto si articola nei seguenti sottoambiti:

  • - l'ambito A2.1: Area agricola di versante;
  • - l'ambito A2.2: Villaggio Focanti

2. Obiettivi

  • - mantenimento dell'integrità fisica ed ecosistemica del complesso rupestre e del relativo habitat roccioso di interesse regionale e comunitario
  • - riqualificazione naturalistica e paesaggistica delle cave abbandonate
  • - tutela dell'integrità dei paesaggi carsici superficiali e profondi.

3. Interventi ammessi sugli spazi aperti

Sono consentiti gli interventi che riguardano esclusivamente opere rivolte a mantenere i caratteri naturalistici specifici dell'area senza interferire con gli attuali assetti e/o processi evolutivi in atto, costituiti da:

  • - opere per la difesa idrogeologica e antincendio;
  • - opere necessarie alla tutela dell'ecosistema e del SIC - n. 41;
  • - opere di manutenzione della viabilità esistente;
  • - recupero ad uso produttivo dei paesaggi agrari e pastorali di interesse storico coinvolti da processi di forestazione e rinaturalizzazione secondo quanto previsto dall'art.80.bis del regolamento forestale.

Non sono ammessi:

  • - disboscamenti, trasformazioni morfologiche, vegetazionali, e dell'assetto faunistico;
  • - l'accensione di fuochi nelle aree boscate;
  • - l'abbruciamento della vegetazione arborea e arbustiva, ad eccezione dei residui di lavorazione, nei tempi e nei modi stabiliti dal regolamento forestale;
  • - l'introduzione di specie esotiche vegetali e animali;
  • - l'allevamento estensivo ed il pascolo brado nelle aree boscate e arbustate.

4. Criteri per gli interventi

  • a) interventi selvicolturali:

Non sono ammessi interventi che possano interferire con gli attuali assetti e/o processi evolutivi in atto nelle aree interessate dalle pinete del Monteferrato, mentre nelle rimanenti aree sono comunque ammessi gli interventi di ordinaria coltivazione forestale, con le limitazioni imposte dalla normativa forestale vigente, e gli interventi fitosanitari.

Eventuali conversioni di boschi a conifere in boschi a latifoglie, devono essere in primo luogo sperimentate scientificamente su porzioni limitate del territorio. Le opere potranno poi essere eseguite solo se la sperimentazione avrà dato risultati ritenuti validi ai fini della salvaguardia ambientale del territorio.

  • b) interventi di viabilità:

Non è ammessa la realizzazione di nuova viabilità ad esclusione di quella necessaria alle opere antincendio o espressamente prevista nel PO. I sentieri esistenti devono essere mantenuti. E' ammessa l'individuazione di ippovie, che non interessino l'area ofiolitica e percorsi trekking, anche su strade bianche ed il riallacciamento con analoghi tracciati nei territori confinanti, a condizione che siano utilizzate viabilità comunali o vicinali o sia ottenuto l'assenso della proprietà. Non è consentita l'asfaltatura di strade bianche.

  • c) interventi di fruizione turistica ricreativa:

non sono ammessi interventi che modifichino lo stato dei luoghi, le opere necessarie dovranno limitarsi al recupero dei percorsi esistenti e alla sistemazione di aree di sosta, con materiali e tecnologie naturali che rendano possibile in ogni tempo la rimozione dei manufatti;

5. Interventi sul patrimonio edilizio esistente

In considerazione della sua localizzazione, nell'edificio denominato Casa Lopi, nel rispetto di quanto previsto all'art. 56 delle presenti NTA, oltre alle attività previste al comma 5 dell'art. 106, è ammesso l'insediamento di attività turistiche ricettive limitatamente a un piccolo punto di ristoro, foresteria o punto tappa, mediante i riuso dei volumi esistenti. L'intervento è subordinato alla stipula di una convenzione con l'amministrazione Comunale che regoli l'uso pubblico dei percorsi insistenti sull'area.

6. Interventi di nuova edificazione

E' ammessa la realizzazione di:

  • - manufatti aziendali temporanei annessi temporanei di cui all'art.129, c. 6 delle presenti NTA.
  • - manufatti per esigenze venatorie;

Art. 109 Ambito A2.1 - Area agricola di versante

1. Sono le aree agricole poste sulle prime pendici collinari del Monteferrato caratterizzate dall'associazione di oliveti, seminativi e vigneti per cui il Piano Operativo promuove il mantenimento della diversificazione colturale, fermo restando lo sviluppo di un'agricoltura innovativa che coniughi vitalità economica con ambiente e paesaggio.

2. Obiettivi

  • - mantenimento o la creazione di una maglia agraria di dimensione media, idonea alle esigenze della meccanizzazione, adeguatamente strutturata dal punto di vista morfologico e percettivo e ben equipaggiata sul piano dell'infrastrutturazione ecologica, compatibilmente con le esigenze di sviluppo delle attività agricole;
  • - promuovere il mantenimento della diversificazione colturale data dalla compresenza di oliveti, vigneti e colture erbacee;

3. Interventi ammessi sugli spazi aperti

  • - opere necessarie alla tutela dell'ecosistema e dell'area ZSC;
  • - opere di manutenzione della viabilità esistente;
  • - le sistemazioni idraulico agrarie, connesse a nuove coltivazioni, debbono garantire una corretta regimazione delle acque superficiali, devono essere orientate a favorire l''infiltrazione del terreno e l'aumento dei tempi di corrivazione e debbono mirare al mantenimento ed al recupero delle sistemazioni agrarie tradizionali, esistenti e/o documentate;
  • - opere di conservazione o integrazione del corredo vegetale che costituisce infrastrutturazione ecologica e paesaggistica della maglia agraria;
  • - interventi di ricostituzione di fasce o aree di rinaturalizzazione lungo il Bagnolo con la finalità di aumentare il grado di connettività ecologica;

4. Criteri per gli interventi

  • a) interventi colturali:

Nella realizzazione di nuovi vigneti o reimpianti, nell'orientamento dei filari preferire soluzioni che rispettino la morfologia dei terreni o minimizzano la pendenza;

  • b) interventi di viabilità:

Non è ammessa la realizzazione di nuova viabilità ad esclusione di quella necessaria alle opere antincendio o espressamente prevista nel RU, i sentieri esistenti devono essere mantenuti.

  • c) interventi di fruizione turistica ricreativa:

non sono ammessi interventi che modifichino lo stato dei luoghi, le opere necessarie dovranno limitarsi al recupero dei percorsi esistenti e alla sistemazione di aree di sosta, con materiali e tecnologie naturali che rendano possibile in ogni tempo la rimozione dei manufatti.

5. Interventi di nuova edificazione

Salvo diversa prescrizione contenuta al Titolo III delle presenti norme, è ammessa la realizzazione di:

  • - Nuovi annessi agricoli e manufatti aziendali di cui all'art. 126;
  • - Manufatti per l'agricoltura amatoriale di cui all'art. 130, secondo le modalità previste nel Regolamento Comunale per la conduzione dei fondi agricoli minori;
  • - Serre temporanee di cui all'art. 128 ;
  • - manufatti temporanei (art.129)

I progetti devono perseguire la migliore integrazione paesaggistica, valutando la loro compatibilità con la morfologia dei luoghi e con gli assetti idrogeologici, evitando soluzioni che interferiscano visivamente con gli elementi del sistema insediativo storico e preferendo dove possibile costruzioni ipogee.

Art. 110 Ambito A2.2 - Villaggio Focanti

1. Si tratta di un insieme di edifici noti come Villaggio Focanti, edificati negli anni 60 in assenza di strumento Urbanistico. La posizione e la morfologia dell'insediamento sono incongrui rispetto al territorio interessato.

2. Obiettivi

  • - impedire l'ampliamento dell'insediamento;
  • - limitare il consumo di nuovo suolo agricolo;

3. Destinazione d'uso

E' ammessa per gli edifici esistenti unicamente la destinazione residenziale.

4. Interventi ammessi sugli spazi aperti

Sono ammessi unicamente gli interventi relativi a:

  • - opere per la difesa idrogeologica e antincendio;
  • - sostituzione della pineta esistente con latifoglie o altre conifere, quando la conformazione e composizione del suolo consente una adeguata copertura vegetale tale da annullare fenomeni di dissesto;
  • - avviamento ad alto fusto del ceduo esistente

5 .Interventi sul patrimonio edilizio esistente

Sugli edifici esistenti sono ammessi gli interventi edilizi previsti all'art. 135 delle presenti norme .

Per quanto riguarda gli interventi pertinenziali degli edifici esistenti si fa riferimento a quanto previsto al Capo III del presente titolo. La eventuale sostituzione della pineta esistente è ammessa nelle modalità previste al precedente comma.

6. Interventi di nuova edificazione

Non è ammessa nuova edificazione.

Art. 111 Ambito A3 - Collina boscata

1. Comprende le aree collinari comprese tra quota 300 m slm e quota 500 m. slm, caratterizzate dalla prevalente presenza di aree boscate di tipo produttivo. Nella parte Ovest, sull'area collinare prospiciente l'Agna, suddette aree svolgono una importante funzione di connettività ecologica e si configurano come nodi forestali secondari.

L'Ambito A3 si articola nei seguenti sottoambiti:

  • - Ambito A3.1: Aree agricole di Iavello e Guzzano;
  • - Ambito A3.2: Aree agricole di Albiano, Reticaia e Terenzana;

2. Interventi ammessi sugli spazi aperti

Sono ammessi gli interventi che riguardano:

  • - opere di difesa idrogeologica e antincendio;
  • - opere necessarie al governo dei soprassuoli;
  • - opere di risanamento e recupero delle aree degradate;
  • - opere mirate alla ricostituzione di equilibri ambientali precari;
  • - opere di manutenzione e adeguamento della viabilità esistente (carrabile e pedonale);
  • - formazione di nuova viabilità forestale e/o di servizio;
  • - realizzazione di sentieri;
  • - recupero ad uso produttivo dei paesaggi agrari e pastorali di interesse storico coinvolti da processi di forestazione e rinaturalizzazione secondo quanto previsto dall'art.80.bis del regolamento forestale.
  • - il pascolamento nelle aree boscate e arbustate nel rispetto delle condizioni previste all'art.70.

Non sono ammessi:

  • - disboscamenti, trasformazioni morfologiche, vegetazionali e dell'assetto faunistico ad eccezione di quelli necessari per motivi eccezionali di ordine ambientale, idrogeologico od economico produttivo. Qualora, per documentate esigenze e previo parere favorevole degli Enti preposti, si dovesse procedere alla trasformazione di una parte di bosco in altre qualità di coltura ovvero in altre forme di uso del suolo, si dovrà provvedere ad un rimboschimento compensativo che assicuri il reimpianto di una superficie boscata di superficie almeno pari a quella interessata dall'espianto. Nella dimostrata impossibilità di reperire terreni da destinare al rimboschimento l'intervento si potrà realizzare nei modi previsti dalla LR 39/2000;
  • - l'accensione di fuochi nelle aree boscate;
  • - l'abbruciamento della vegetazione arborea e arbustiva, ad esclusione dei residui di lavorazione;
  • - l'introduzione di specie esotiche vegetali e animali.

3. Criteri per gli interventi

  • a) Interventi selvicolturali:

In particolare per gli interventi che presuppongono trasformazione sono prescritti:

  • - l'utilizzo di tecniche di impianto e specie arboree e arbustive coerenti con il carattere dei luoghi;
  • - il rispetto di quanto prescritto per la salvaguardia dei geotipi e biotopi e per le specie vegetali rare.
  • - la realizzazione di interventi preliminari di regimazione idraulica di consolidamento dei terreni;
  • - il mantenimento o il ripristino degli elementi strutturanti il territorio agricolo (reticolo delle acque, manufatti, terrazzamenti e ciglionamenti, percorsi e viabilità, nuovi impianti vegetazionali);
  • - la definizione delle modalità di smaltimento dei reflui e dell'approvvigionamento idrico per usi civili o produttivo-agricoli;
    • b) Interventi di viabilità:

    E' ammessa unicamente la realizzazione di nuova viabilità di servizio strettamente necessaria per le attività di governo del bosco e/o difesa dei boschi da incendi.

Sulla viabilità esistente sono ammessi:

  • - interventi di manutenzione e adeguamento dei tracciati esistenti;
  • - l'individuazione di percorsi trekking ed ippovie anche su strade bianche ed il riallacciamento con analoghi tracciati nei territori confinanti, a condizione che siano utilizzate viabilità comunali o vicinali o sia ottenuto l'assenso della proprietà, senza la nuova istituzione di servitù di passaggio.

Non è consentita l'asfaltatura di strade bianche, se non per la rete principale dei percorsi carrabili ed in corrispondenza dei nuclei abitati dove si dovranno attuare tutti gli accorgimenti utili a ridurre l'impatto ambientale dello strato superficiale, attraverso l'utilizzo di idonee miscele colorate.

  • c) Interventi per la fruizione turistica:

L'utilizzazione degli edifici esistenti per attività connesse con il turismo (attività ricettive, ricreative, sportive, di tempo libero, agriturismo o turismo rurale) è ammessa solo se vengono rispettate le norme previste per l'intorno ambientale degli edifici di cui al capo I del Titolo IV

  • d) Interventi di nuova edificazione:

Ad esclusione delle aree boscate per cui si fa riferimento a quanto previsto all'art. 70, è ammessa la realizzazione di:

  • - Nuovi annessi agricoli e manufatti aziendali di cui all'art. 126;
  • - Annessi agricoli per produzioni agricole minori e quelli non collegabili alla superficie fondiaria minima di cui all'art. 127;
  • - Manufatti aziendali temporanei art. 129;
  • - Serre temporanee art. 128;
  • - Annessi per agricoltura amatoriale e ricovero degli animali domestici art. 130

Art. 112 Ambito A3.1 - Aree agricole di Javello e Guzzano

1. Comprende le aree agricole caratterizzate dalla presenza di molte delle più belle architetture rurali di Montemurlo, e dalla buona conservazione del sistema dei percorsi che le collegavano. Il paesaggio è caratterizzato dalla predominanza di seminativo semplice e dei prati da foraggio e da una maglia ampia di tipo tradizionale.

2. Obiettivi

Relativamente all'area di Javello:

  • - il recupero e la manutenzione degli edifici e dei loro intorni ambientali, assicurando la continuità del complesso della Fattoria di Javello
  • - Il libero accesso alle aree aperte da mantenere a fruizione pubblica.

Relativamente all'area di Guzzano:

  • - il recupero degli edifici esistenti assicurando le sistemazioni di pregio dei terreni ancora rilevabili;
  • - la valorizzazione delle risorse esistenti che assicuri una maggiore fruizione degli immobili e degli spazi aperti e la sopravvivenza delle attività agricole e forestali, per la necessaria cura dei boschi e degli intorni ambientali degli edifici;
  • - disincentivare le operazioni di frazionamento dei terreni;
  • - incentivare la ricostituzione nei territori che ne risultano scarsamente equipaggiati e nei contesti più marginali, contrastare fenomeni di abbandono colturale con conseguente espansione della vegetazione arbustiva e della boscaglia.

3. Interventi ammessi sugli spazi aperti

  • - gli interventi di recupero e di ripristino delle condizioni di efficienza degli impianti colturali e degli impianti arborei. E' prescritta la conservazione e il ripristino della rete scolante, della viabilità campestre e dei terrazzamenti.
  • - Interventi di recupero delle siepi, alberature, lingue e macchie boscate che costituiscono la rete di infrastrutturazione ecologica e paesaggistica

4. Interventi sul patrimonio edilizio esistente

Il complesso di edifici facenti parte della fattoria di Javello che sono stati oggetto di piano di recupero approvato con dcc n. 47/2008 si fa riferimento a quanto previsto nelle NTA del suddetto piano attuativo.

Gli interventi sono comunque subordinati alle stipula di una convenzione che regoli, i rapporti tra amministrazione comunale e soggetti attuatori in merito agli spazi e ai percorsi da destinare ad una fruizione pubblica, in modo da elevare l'uso pubblico delle risorse presenti, e che garantisca il recupero dell'intorno ambientale degli edifici.

Per gli altri edifici esistenti vale quanto previsto al capo I del Titolo IV e al capo III del presente titolo.

5. Interventi di nuova edificazione

E' ammessa la realizzazione di:

  • - Nuovi annessi e manufatti aziendali di cui all'art. 126;
  • - Annessi agricoli per le produzioni agricole minori e quelli non collegabili alle superfici fondiarie minime di cui all'art. 127;
  • - Manufatti aziendali temporanei di cui all'art. 129.
  • - Manufatti agricoli per l'agricoltura amatoriale di cui all'art. 130 potranno essere realizzati esclusivamente tramite demolizione e ricostruzione di manufatti condonati o superfetazioni nel rispetto delle modalità costruttive e volumetriche del Regolamento Comunale per la conduzione dei fondi agricoli minori.

Art. 113 Ambito A3.2 - Aree agricole di Albiano, Reticaia e Terenzana

1. L'ambito comprende le aree agricole collinari caratterizzate dall'alternanza di oliveti e seminativi sia semplici che punteggiati di alberi sparsi. La maglia agraria è medio fitta, con campi di dimensione contenuta e confini tra gli appezzamenti piuttosto morbidi. Sono caratterizzate dalla presenza di architetture rurali di valore testimoniale e dall'insediamento di Albiano. L'area di Albiano risulta in avanzato stato di degrado, sia per l'interruzione delle viabilità preesistenti, sia per l'avvio di un processo di parcellizzazione dei terreni che sta intaccando l'assetto territoriale precedente.

2. Obiettivi

  • - Recupero edifici esistenti e l'introduzione di attività ricettive preservando la leggibilità della relazione morfologica, dimensionale, percettiva e - quando possibile funzionale tra insediamento storico e tessuto dei coltivi.
  • - Recupero della viabilità esistente;
  • - Disincentivare operazioni di frazionamento dei terreni.

3. Interventi ammessi sugli spazi esterni

Gli interventi di cui sopra dovranno tendere a:

  • - preservare, ove possibile, i caratteri di complessità e articolazione tipici della maglia agrambiente e paesaggio, attraverso nuove riorganizzazioni del tessuto dei coltivi, il mantenimento di una trama colturale media, la conservazione degli elementi dell'infrastruttura rurale storica (con particolare riferimento alle sistemazioni idraulico-agrarie e alla viabilità poderale e interpoderale) o la realizzazione di nuovi percorsi o manufatti che preservino la continuità e l'integrità della rete;
  • - mantenimento della funzionalità e dell'efficienza del sistema di regimazione idraulico-agraria e della stabilità dei versanti, da conseguire sia mediante la conservazione e manutenzione delle opere esistenti, sia mediante la realizzazione di nuovi manufatti di pari efficienza, coerenti con il contesto paesaggistico quanto a dimensioni, materiali, finiture impiegate;
  • - tutela e integrazione se necessaria, delle siepi, filari, lingue e macchie di vegetazione non colturale che corredano i confini dei campi e compongono la rete di infrastrutturazione morfologica ed ecologica del paesaggio agrario.
  • - la manutenzione della viabilità secondaria poderale e interpoderale e della sua vegetazione di corredo per finalità sia di tipo funzionale che paesaggistico.

4. Interventi di nuova edificazione

E' ammessa la realizzazione di:

  • - Nuovi annessi agricoli e manufatti aziendali di cui all'art. 126;
  • - gli Annessi agricoli per produzioni agricole minori di cui all'art 127 comma 1 lett.a sono ammessi solo a fronte del recupero della maglia dei campi e delle sistemazioni agrarie storiche e non devono modificare la morfologia dei percorsi esistenti, dei terrazzamenti e dei drenaggi.
  • - Annessi agricoli per agricoltura amatoriale e per il ricovero degli animali, di cui all'art.130, sono ammessi con le limitazioni previste dal Regolamento Comunale per la conduzione dei fondi agricoli minori.

I Programmi Aziendali e gli interventi di sistemazione ambientale di cui agli articoli 122 e 123 delle presenti norme devono prevedere espressamente interventi di sistemazione della viabilità esistente e una corretta regimazione idraulica delle acque.

Sezione 2 Ambiti a prevalente carattere rurale

Art. 114 Ambiti a prevalente carattere rurale. Generalità

1. Comprendono gli ambiti del territorio rurale nei quali la struttura fondiaria, le caratteristiche pedologiche, climatiche e giacitura dei suoli, l'estensione e la densità delle colture e la presenza di significative strutture aziendali configurano attività produttive agricole consistenti e consolidate.

2. Le aree a prevalente funzione agricola, individuate nella cartografia QP_03 "Usi del suolo e modalità di intervento" in scala 1:5000, si articolano nei seguenti ambiti territoriali :

  • - Ambito A4 - Ambito della collina urbana
  • - Ambito A5 - Ambito della Piana agricola
  • - Ambito A6 - Ambito dell'Agna e dell'ortoflorovivaismo

La disciplina di cui al presente articolo è integrata dalle specificazioni e limitazioni e/o limitazioni di cui ai successivi articoli, che disciplinano i singoli ambiti sopra elencati.

3. componenti identitarie:

  • - Nuclei storici di cui all'art. 52
  • - Emergenze storiche architettoniche di cui all'art.53
  • - viabilità storica di cui all'art.63
  • - le aree con sistemazioni agrarie storiche di cui all'art.65
  • - le aree di pertinenza dei Nuclei rurali di cui all'art. 66
  • - invasi e bacini artificiali di cui all'art. 68
  • - vegetazione ripariale di cui all'art. 69
  • - le aree boscate di cui all'art. 70;
  • - alberi monumentali di cui all'art. 71;
  • - altri elementi vegetali di pregio di cui all'art. 72;
  • - I varchi territoriali di cui all'art. 73;
  • - percorsi panoramici di cui all'art. 74.

Altre discipline:

  • - aree di trasformazione AT1_18 La Querce, AT2_02 Podere Vivaio, AT3_01 - Cafaggio;
  • - aree speciali nel territorio rurale di cui al Capo IV del Titolo VI;
  • - aree agricole soggette a misure di riqualificazione di cui all'art. 76
  • - aree soggette a norme di salvaguardia ambientale di cui all'art. 79

4. attività consentite

Fatte salve le disposizioni limitazioni e/o prescrizioni contenute nelle norme di cui al titolo III e IV delle presenti NTA, nelle aree a prevalente funzione agricola sono ammessi gli interventi connessi con le seguenti attività come definite, articolate e dettagliate dalla disciplina delle funzioni di cui al Titolo II capo IV delle presenti NTA:

  • - attività agricole, orientate alla salvaguardia delle varietà colturali e delle forme di coltivazione tradizionale, con esclusione dell'attività cinotecnica, ammessa solo nell'ambito A5;
  • - attività agro-forestali
  • - attività zootecniche
  • - attività faunistico- venatorie;
  • - attività di agriturismo e altre attività connesse alla produzione agricola aziendale;
  • - stoccaggio e trasformazione dei prodotti agricoli;
  • - spazi scoperti di uso pubblico.
  • - le attività sportive (equitazione, escursionismo, cicloturismo, trekking) che si svolgono prevalentemente all'aperto in stretta relazione con l'ambiente naturale nel quale trovano la loro sede e con questo sono compatibili. Non sono ritenute compatibili quelle che producono inquinamento, anche sonoro, o la manomissione dell'ambiente con opere rilevanti.

Salvo diversa specifica prescrizione, sono consentiti, negli edifici esistenti, nel rispetto delle prescrizioni contenute nel Capo III del presente titolo e nel Capo I del Titolo IV , le seguenti destinazioni d'uso:

  • - servizi ed attrezzature di uso pubblico limitatamente ai servizi culturali, sociali, sociosanitari e ricreativi;
  • - residenza;
  • - attività agrituristiche, è ammesso l'uso di spazi di pertinenza per la sosta di ospiti campeggiatori con la limitazioni previste dalla L.R. 30/2003, ad esclusione del Glam-Camping;
  • - esercizi commerciali di vicinato, esercizi di somministrazione di alimenti e bevande al pubblico (enoteche, trattorie, ristoranti, bar, locali con degustazione e vendita di prodotti tipici)
  • - ospitalità alberghiera e extralberghiera (bed & breakfast, affittacamere, alberghi e locande di campagna)

L'utilizzazione degli edifici esistenti per attività connesse con il turismo (attività ricettive, ricreative, sportive, di tempo libero, agriturismo o turismo rurale) è ammessa solo se vengono rispettate le norme previste per l'intorno ambientale degli edifici di cui al capo I del Titolo V e al capo III del presente titolo. Sono altresì consentiti:

  • - eventuali usi specialistici indicati nella disciplina dei singoli ambiti territoriali;
  • - la realizzazione di spazi a parcheggio a servizio delle attività ammesse;
  • - la realizzazione di reti ed impianti tecnologici per la distribuzione di acqua, energia e gas. Tali impianti dovranno essere realizzati con il criterio del minore impatto ambientale e comunque dovranno essere sottoposti a valutazione degli effetti ambientali.

Solo per evidenti motivi di interesse pubblico, e ove si tratti di strutture non altrimenti ubicabili ed a condizione che siano esplicitamente previste e garantite tutte le misure necessarie al contenimento degli impatti ambientali e visuali, è ammessa la realizzazione di:

  • - installazioni di impianti per telefonia mobile e/o telecomunicazione, puntuali ed episodiche;
  • - linee elettriche aeree ad alta e media tensione, nel rispetto delle procedure previste dalle vigenti norme statali e regionali in materia. I relativi progetti devono essere comunque accompagnati da specifici studi di mitigazione degli impatti sul paesaggio.

Tali strutture devono in ogni caso essere collocate nelle posizioni di minore esposizione alle visuali panoramiche ed essere inserite in modo coerente nel sistema dei segni naturali e antropici caratterizzanti la tessitura territoriale (corsi d'acqua, viabilità vicinale e/o poderale, siepi, aree boscate, etc.).

Attività non consentite:

  • - la realizzazione di qualsiasi impianto per il trattamento di residui e rifiuti di qualunque natura e specie ed in particolare:
  • - impianti industriali per la gassificazione e l'incenerimento dei rifiuti urbani,assimilati, speciali e tossici e nocivi;
  • - impianti di selezione ed aree di compostaggio;
  • - impianti per lo stoccaggio definitivo dei rifiuti e residui, quali discariche di prima, di seconda (di tipo A,B,C) e terza categoria.
  • - l'abbandono e la discarica di rifiuti di qualsiasi tipo,la formazione di depositi o l'immagazzinamento all'aperto di stracci, rottami, auto in demolizione, materiali industriali di rifiuto e simili.
  • - il deposito di mezzi meccanici di qualsiasi tipo, salvo quanto necessario per i mezzi agricoli strettamente collegati alla conduzione agricola/forestale del fondo.

Non è altresì consentito, nell'ambito A4 - Collina Urbana, lo svolgimento di attività sportive impattanti come il ciclocross e il motocross.

6. interventi sugli edifici esistenti

Fatte salve le limitazioni e prescrizioni previste per gli edifici classificati di cui al Titolo V Capo I, si applicano le norme di cui all'art.124 e al capo III del presente titolo.

7. interventi di nuova edificazione

Nelle aree a prevalente funzione agricola non è consentita la costruzione di nuovi edifici per abitazioni rurali ad eccezione di quelli realizzati mediante interventi di riconversione o trasferimento di volumetrie agricole dismesse, e nel rispetto di quanto previsto dalla normativa regionale

La realizzazione di nuovi annessi agricoli di qualsiasi natura è regolata dagli articoli che disciplinano i singoli ambiti territoriali e dall'art. 124 delle presenti NTA.

8. disciplina beni paesaggistici

Le regole e le azioni per la tutela, la riqualificazione e la valorizzazione del patrimonio insediativo, territoriale e paesaggistico dettate dal presente articolo e dagli articoli che disciplinano i singoli ambiti territoriali sono integrati dalle disposizioni contenute nel titolo IV e dalle disposizioni dettate dal PIT/PPR , volte alla tutela e valorizzazione dei beni paesaggistici (ivi comprese le specifiche prescrizioni d'uso, il cui repertorio completo è espressamente recepito nel titolo IV capo IV delle presenti NTA. In caso di contrasto tali disposizioni e prescrizioni prevalgono sulle presenti NTA.

Art. 115 Ambito A4 - Collina urbana

1. L'ambito A4 è costituito prevalentemente da aree agricole pedecollinari, caratterizzate dalla presenza e diffusione delle consociazioni tipiche del paesaggio collinare toscano e delle sistemazioni idraulico - agrarie storiche terrazzamenti, ciglionamenti, ecc.) nonché da una particolare concentrazione di architetture rurali di rilevante interesse. Sono aree collinari, ben accessibili dagli ambiti antropizzati, che svolgono un importante funzione per la qualità della vita degli abitati, sia come riserva di aree di libera fruizione e sia per la localizzazione di attività di rilevante interesse pubblico.

2. Obiettivi

  • - sviluppo della produzione agricola polifunzionale integrata, con attività connesse capaci di integrare il reddito agricolo e di introdurre innovazioni nel territorio rurale
  • - sviluppo dell'agricoltura semiprofessionale e amatoriale quale fonte di prodotti destinati prevalentemente ai mercati locali
  • - sostegno al mantenimento degli ordinamenti colturali tipici locali e all'arricchimento del mosaico colturale
  • - integrazione delle attività agricole con idonee pratiche di difesa del suolo, al fine di ridurre i fenomeni erosivi e migliorare le condizioni di stabilità dei versanti
  • - tutela dei caratteri morfotipologici del patrimonio edilizio storicizzato costituente componente identitaria del patrimonio territoriale
  • - tutela e valorizzazione della maglia stradale storica, anche per favorire l'organizzazione di una rete di percorsi pedonali, ciclabili ed equestri in grado di collegare i siti di pregio ambientale e storico e per la promozione della valenza panoramica e paesaggistica dei tracciati viari
  • - realizzazione di percorsi enogastronomici, sostenuti da un'offerta ricettiva diffusa
  • - la riqualificazione delle aree degradate;

3. Interventi ammessi sugli spazi aperti

Sono ammessi gli interventi che riguardano:

  • - opere di difesa idrogeologica e antincendio
  • - opere necessarie al governo dei soprassuoli;
  • - opere di risanamento e recupero delle aree degradate;
  • - opere mirate alla ricostituzione di equilibri ambientali precari;
  • - opere di manutenzione, adeguamento e integrazione della viabilità esistente (carrabile e pedonale);
  • - realizzazione di sentieri
  • - recupero ad uso produttivo dei paesaggi agrari e pastorali di interesse storico coinvolti da processi di forestazione e rinaturalizzazione secondo quanto previsto dall'art. 80.bis del regolamento forestale.

Non sono ammessi:

  • - disboscamenti, trasformazioni morfologiche, vegetazionali e dell'assetto faunistico, ad eccezione di quelli necessari per motivi eccezionali di ordine ambientale, idrogeologico od economico produttivo. Qualora, per documentate esigenze e previo parere favorevole degli Enti preposti, si dovesse procedere alla trasformazione di una parte di bosco in altre qualità di coltura ovvero in altre forme di uso del suolo, si dovrà provvedere ad un rimboschimento compensativo che assicuri il reimpianto di una superficie boscata di superficie almeno pari a quella interessata dall'espianto. Nella dimostrata impossibilità di reperire terreni da destinare al rimboschimento l'intervento si potrà realizzare nei modi previsti dalla LR 39/2000;
  • - accensione di fuochi nelle aree boscate;
  • - abbruciamento della vegetazione arborea e arbustiva ad eccezione dei residui di lavorazione, nei tempi e nei modi stabiliti dal regolamento forestale;
  • - introduzione di specie esotiche vegetali e animali.

4. Criteri per gli interventi

  • a) Interventi selvicolturali:

Per gli interventi che presuppongono una trasformazione dei suoli sono prescritti:

  • - l'utilizzo di tecniche di impianto e specie arboree e arbustive coerenti con il carattere dei luoghi;
  • - la realizzazione di interventi preliminari di regimazione idraulica di consolidamento dei terreni;
  • - il mantenimento o il ripristino degli elementi strutturanti il territorio agricolo (reticolo delle acque, manufatti, terrazzamenti e ciglionamenti, percorsi e viabilità, nuovi impianti vegetazionali);
  • - la definizione delle modalità di smaltimento dei reflui e dell'approvvigionamento idrico per usi civili o produttivo-agricoli;
  • - la limitazione delle aree impermeabilizzate;
  • - la definizione delle modalità di smaltimento dei prodotti utilizzati per usi agricoli
  • b) Viabilità esistente

E' ammessa unicamente la realizzazione di nuova viabilità di servizio strettamente necessaria per le attività di governo del bosco e/o difesa dei boschi da incendi.

Sulla viabilità esistente sono ammessi:

  • - interventi di manutenzione e adeguamento dei tracciati esistenti;
  • - l'individuazione di percorsi trekking ed ippovie anche su strade bianche ed il riallacciamento con analoghi tracciati nei territori confinanti, a condizione che siano utilizzate viabilità comunali o vicinali o sia ottenuto l'assenso della proprietà.

Non è consentita l'asfaltatura di strade bianche, se non per la rete principale dei percorsi carrabili ed in corrispondenza dei nuclei abitati dove si dovranno attuare tutti gli accorgimenti utili a ridurre l'impatto ambientale dello strato superficiale, attraverso l'utilizzo di idonee miscele colorate.

5. Interventi di nuova edificazione:

Salvo limitazioni dettate al capo III del Titolo III, e ammessa la realizzazione di :

  • - Nuovi annessi agricoli e manufatti aziendali di cui all'art. 126;
  • - Annessi agricoli per produzioni agricole minori e quelli non collegabili alle superfici fondiarie minime di cui all'art. 127;
  • - Serre temporanee di cui all'art. 128;
  • - Manufatti aziendali temporanei di cui all'art. 129;
  • - Manufatti agricoli per agricoltura amatoriale e per il ricovero degli animali domestici di cui all'art. 130.

Art. 116 Ambito A5 - Piana agricola

1. L' Ambito della piana è costituito dalle aree agricole che non sono state interessate dalla espansione edilizia del decennio 1965 - 1975 conseguente al processo di industrializzazione del territorio. In queste aree si conservano i manufatti e le sistemazioni dell'appoderamento ottocentesco in modo quasi integrale. L'ambito è caratterizzato da una maglia agraria di dimensione medio-ampia e presenta caratteri di semplificazione sia ecologica che paesaggistica. Il livello di infrastrutturazione ecologica è generalmente basso, con poche siepi e altri elementi vegetazionali di corredo.

All'interno dell'Ambito A5 sono stati individuati i seguenti ambiti:

  • - Ambito A5.1: Area periurbana di Montemurlo
  • - Ambito A5.2: Area periurbana di Bagnolo

2. Obiettivi

  • - la conservazione degli elementi e delle parti dell'infrastruttura rurale storica ancora presenti (siepi, filari arborei e arbustivi, alberi isolati e altri elementi di corredo della maglia agraria; viabilità poderale e interpoderale; sistemazioni idraulico-agrarie di piano);
  • - la realizzazione di appezzamenti morfologicamente coerenti con il contesto paesaggistico (in termini di forma, dimensione, orientamento) ed efficienti sul piano della funzionalità idraulica dei coltivi e della rete scolante;
  • - il miglioramento del livello di infrastrutturazione paesaggistica ed ecologica della maglia dei coltivi attraverso l'introduzione di siepi, filari di alberi, a corredo dei confini dei campi, della viabilità poderale, delle sistemazioni idraulico-agrarie di piano;
  • - la ricostituzione di fasce o aree di rinaturalizzazione lungo i corsi d'acqua (per es. di vegetazione riparia) con funzioni di strutturazione morfologico-percettiva del paesaggio agrario e di miglioramento del livello di connettività ecologica;
  • - la formazione di un sistema di servizi e connessioni verdi che assicurino un miglioramento della qualità e funzionalità degli insediamenti circostanti;
  • - la difesa e lo sviluppo delle attività agricole e la tutela della permeabilità dei suoli;
  • - la riqualificazione ambientale del paesaggio del territorio aperto, con il mantenimento delle aree libere tra gli insediamenti di Oste, Montemurlo e Bagnolo;
  • - la realizzazione delle opere di prevenzione del rischio idraulico.

3. Interventi sugli spazi aperti:

Sono ammessi, previo parere dell'autorità idraulica competente, se dovuto, i seguenti interventi:

  • - la delocalizzazione di attività ed usi non compatibili con la continuità del reticolo idrografico;
  • - il ripristino dell'ecosistema fluviale negli assetti vegetazionale e faunistici;
  • - la riconversione ed il potenziamento di pratiche agricole coerenti con i caratteri dell'ecosistema fluviale.
  • - di norma sono ammessi sbancamenti o rialzamenti dei terreni che non superino i 30 centimetri rispetto alle quote esistenti. I movimenti eccedenti sono subordinati all'approvazione di un programma aziendale supportato da studio morfologico e idraulico che ne dimostri la compatibilità.
  • - la rinaturalizzazione delle aree di pertinenza dei corsi d'acqua, la riqualificazione idrogeologica ed il riassetto idraulico, il mantenimento e ripristino ed il potenziamento della vegetazione ripariale, la creazione di percorsi pedonali e piccole aree di sosta per le attività di tempo libero.
  • - il ripristino della continuità del sistema dei fossi attraverso interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria;
  • - la realizzazione di nuovi tratti di corsi d'acqua dove il tracciato esistente ha perso la funzionalità idraulica;
  • - l'impianto di vivai nelle aree agricole poste al di sopra della nuova strada provinciale montalese;

Non sono ammessi:

  • - la conduzione di attività inquinanti e/o pregiudizievoli ai fin della regimazione idraulica;
  • - il tombamento anche parziale dei corsi d'acqua, se non per creare attraversamenti pedonali e carrabili da attuare solo previo parere dell'Autorità Idraulica competente;
  • - alterazioni o artificializzazioni dell'alveo e delle sponde ad eccezione degli interventi di regimazione idraulica, che comunque dovranno mirare a costituirsi come interventi di rinaturalizzazione degli argini con associazioni vegetali tipiche degli ambienti planiziali;
  • - interventi di impermeabilizzazione integrale del suolo ed ogni modifica della superficie permeabile esistente deve essere sottoposta a valutazione del relativo rischio idraulico, previo relazione tecnico idraulica e progetto di mitigazione degli effetti attesi;

Ad eccezione delle opere a rete, non sono consentiti interventi, anche di iniziativa pubblica, che interrompano la continuità delle aree agricole.

Ogni intervento dovrà tendere ad allargare la sezione dei corsi d'acqua, al fine di valorizzare le condizioni di habitat naturale: è obbligatorio mantenere i manufatti idraulici di pregio presenti e, nel caso di documentata impossibilità, è consentito l'uso di tecniche d'intervento a basso impatto ambientale.

4. Criteri per gli interventi

  • a) Interventi selvicolturali:

Tutti gli interventi devono tendere alla conservazione degli elementi tipici del paesaggio agrario ancora integri (viabilità poderale, sistema dei fossi irrigui, singolarità arboree, formazioni arboree di ripa, ecc.) e privilegiare tecniche a basso impatto ambientale (strade bianche, opere di ingegneria naturalistica, uso di materiali naturali e di tecniche tradizionali).

Gli interventi che interessano aree prossime ai corsi d'acqua devono conservare a qualificare la vegetazione ripariale esistente, rimuovendo quella morta o esogena e favorendo il graduale sopravvento di quella naturale potenziale. Sono comunque consentiti i tagli delle piante che ostruiscono l'alveo e i diradamenti di quelle che potrebbero generare sbarramento al regolare deflusso delle acque.

Nelle aree poste al di sopra della nuova Montalese è consentito l'impianto di vivai a pieno campo, con essenze che non precludano la visuale delle aree sovrastanti, a condizione che venga garantita la conservazione della maglia poderale e l'orditura dei campi esistente, nonché il mantenimento della viabilità storica e il carattere di ruralità dei sentieri poderali sia in termini morfologici che dimensionali. Il rispetto della compatibilità delle caratteristiche richieste per la salvaguardia degli assetti paesaggistici dovrà essere verificato in sede di rilascio dell'autorizzazione prevista dal comma successivo.

Al fine del corretto svolgimento delle pratiche agricole vivaistiche, valgono le seguenti prescrizioni:

  • - sono vietati interventi di impermeabilizzazione integrale del suolo ed ogni modifica della superficie permeabile esistente deve essere sottoposta a valutazione del relativo rischio idraulico, previo relazione tecnico idraulica e progetto di mitigazione degli effetti attesi;
  • - devono essere previste specifiche misure finalizzate alla tutela della risorsa acqua, anche sotterranea, incentivando il recupero delle acque reflue e privilegiando le opere idrauliche di risparmio idrico e stoccaggio temporaneo (laghetti);
  • - sono vietati interventi che prevedano la trasformazione irreversibile del terreno vegetale, riguardo alla sua composizione granulometrica-mineralogica e alle caratteristiche chimico biologiche;
  • - sono vietati interventi di impermeabilizzazione del suolo nelle zone dei vivai dedicate ad attività complementari come piazzali, parcheggi e viabilità d'accesso, che dovranno essere trattati a stabilizzato o comunque come strade bianche.

Ogni trasformazione morfologica del suolo che interessi superfici maggiori di mq. 2.000 o che preveda adeguamenti della viabilità esistente, è assoggettata a preventivo rilascio di permesso di costruire.

Sono consentite, ad esclusione delle aree poste al di sopra della Nuova Provinciale Montalese, limitate coltivazioni vivaistiche in vasetteria, che non dovranno avere un'estensione superiore a 1/5 dell'intera area destinabile a vivaio, nel solo caso in cui l'intervento preveda:

  • - la ristrutturazione e l'adeguamento dei fossi d'acqua pubblica alle dimensioni necessarie ad evitare il permanere del rischio idraulico generato dai medesimi fossi
  • - la cessione di un'area di profondità pari a 10 mt dall'argine del fosso Meldancione, e la realizzazione e cessione di un percorso pedonale e ciclabile lungo il fosso
  • - il recupero delle aree da bonificare
  • b) Interventi di viabilità:

Deve essere assicurata la continuità dei tracciati della viabilità, anche poderale, di matrice storica e la sua valorizzazione nel sistema dei percorsi turistico-escursionistici, anche in funzione della costituzione di una rete ciclo-pedonale.

5. Interventi di nuova edificazione:

Salvo limitazioni dettate al capo III del Titolo III, è ammessa la realizzazione dei seguenti interventi:

  • - Nuovi annessi agricoli e manufatti aziendali di cui all'art. 126;
  • - Annessi agricoli per produzioni agricole minori e quelli non collegabili alle superfici fondiarie minime di cui all'art. 127;
  • - Serre di cui all'art. 128;
  • - Manufatti aziendali temporanei di cui all'art. 129;
  • - Manufatti agricoli per agricoltura amatoriale e per il ricovero degli animali domestici di cui all'art. 130.

Art. 117 Ambito A5.1 - Area periurbana di Montemurlo

1.Sono le aree agricole, individuate dal Piano operativo, in coerenza con il PS, limitrofe al territorio urbanizzato di Montemurlo e ad esso complementari per funzioni ed attività esistenti, a cui il Piano operativo affida la funzione di connessione ecologica e fruitiva e di collegamento tra le aree agricole di pianura e quelle collinari. Si tratta di aree agricole caratterizzate da una maglia agraria semplice destinata a seminativo, interessate dalla presenza di funzioni complementari al territorio urbanizzato sia pubbliche che private.

2. Obiettivi

In queste aree il Piano Operativo persegue il raggiungimento dei seguenti obiettivi:

  • - ridefinizione dei margini urbani, garantendo la qualità degli adiacenti spazi non edificati quale elemento di mediazione, anche visiva, fra aree urbanizzate e territorio rurale
  • - configurazione coerente degli spazi non edificati e valorizzazione degli elementi caratterizzanti della trama fondiaria
  • - il completamento delle opere di prevenzione del rischio idraulico
  • - la realizzazione di una serie di connessioni verdi mediante il completamento dell'asse del parco della piana incentrato sulla via Selvavecchia come percorso di connessione tra Oste , Montemurlo ed il colle di Rocca e la realizzazione di percorsi lungo gli argini delle casse di espansione esistenti
  • - la riqualificazione paesaggistica, ambientale e funzionale, mediante manutenzione dell'assetto morfologico e della copertura vegetale dei suoli, conservazione e/o recupero degli impianti arborei (garantendo in particolare il mantenimento di eventuali elementi vegetazionali tipici, quali siepi e filari alberati);
  • - il riordino degli assetti insediativi, anche mediante eliminazione di consistenze edilizie di origine abusiva
  • - il consolidamento delle funzioni sportive ricreative esistenti e la realizzazione delle funzioni pubbliche previste con la realizzazione del nuovo cimitero

3. interventi ammessi

Fatte salve eventuali disposizioni di dettaglio contenute nella "Disciplina della distribuzione e localizzazione delle funzioni" di cui al titolo II delle presenti norme, nelle aree disciplinate dal presente articolo sono ammessi gli interventi connessi con le seguenti attività:

  • - usi agricoli aziendali;
  • - usi agricoli amatoriali;
  • - usi pubblici;
  • - verde privato (sistemazioni a verde di carattere estensivo, giardini, orti, etc.);
  • - spazi di parcheggio con fondo permeabile, nella misura strettamente necessaria alla conduzione delle attività consentite ed in forme compatibili con il contesto di riferimento.

Ad esclusione delle aree riconosciute dal PO, contrassegnate da apposito segno grafico negli elaborati in scala 1:5.000 destinate a deposito di materiali edili di cui all'art.142, il deposito di materiali all'aperto è ammesso solo se connesso ad operazioni di carattere transitorio.

Gli interventi connessi con le attività di cui sopra non devono comunque comportare modifiche sostanziali alla morfologia dei terreni ed agli assetti fondiari caratterizzanti la tessitura territoriale.

4. Nuova edificazione

Nelle aree di cui al presente articolo è consentita, ad eccezione delle aree poste a sud delle casse di espansione esistenti sul Funandola, nel rispetto delle limitazioni e/o prescrizioni di cui al Titolo III:

  • - l'installazione delle serre temporanee e stagionali di cui art.128;
  • - l'installazione dei manufatti agricoli per l'agricoltura amatoriale, di cui all'art. 130;
  • - l'installazione dei manufatti aziendali temporanei di cui all'art.129.

Sono consentite solo recinzioni in rete a maglia sciolta, senza parti in muratura fuori terra. Sono consentite deroghe per comprovate esigenze di sicurezza solo nelle parti soggette ad usi specialistici.

5. Prescrizioni

La realizzazione di nuovi manufatti dovrà garantire:

  • - la tutela della tessitura agraria ;
  • - il restauro degli elementi del paesaggio agrario tradizionale in stato di abbandono;
  • - il riordino e l'unificazione delle recinzioni da realizzare con siepi vive;
  • - il riordino della viabilità di servizio da equipaggiare mediante filari arborei e/o arbustivi che comunque si collegano al disegno d'insieme del paesaggio.

Art. 118 Ambito A5.2 - Area periurbana di Bagnolo

1 .Sono le aree agricole, individuate dal Piano operativo, in coerenza con il PS, limitrofe al territorio urbanizzato di Bagnolo a cui Il Piano operativo affida una funzione di connessione ecologica e fruitiva collegata al potenziamento della ricettività del Comune. Si tratta di aree agricole caratterizzate da una maglia agraria semplice destinata a seminativo, interessate dalla presenza di strutture sportive ricreative all'aperto che il Piano operativo intende potenziare (impianti sportivi e pesca sportiva) e da un edificato storico di elevato valore architettonico da valorizzare prediligendo la funzione turistico ricettiva.

2. Obiettivi

In queste aree il Piano operativo persegue il raggiungimento dei seguenti obiettivi:

  • - la ridefinizione dei margini urbani, garantendo la qualità degli adiacenti spazi non edificati quale elemento di mediazione, anche visiva, fra aree urbanizzate e territorio rurale
  • - la configurazione coerente degli spazi non edificati e valorizzazione degli elementi caratterizzanti della trama fondiaria
  • - la promozione di forme di fruizione sostenibile del fiume e dei contesti fluviali, anche attraverso la creazione di punti di sosta attrezzati, itinerari, percorsi di mobilità dolce
  • - la valorizzazione gli strumenti di partecipazione delle comunità locali, quali i contratti di fiume, finalizzati a promuovere politiche di gestione delle risorse paesaggistiche, ecosistemiche e naturali dei contesti fluviali volti al superamento del degrado eco-paesaggistico e alla riqualificazione dei contesti fluviali
  • - la realizzazione di nuove strutture turistico ricettive mediante il riutilizzo degli edifici esistenti
  • - la bonifica delle aree degradate

3. Interventi ammessi

Nelle aree disciplinate dal presente articolo sono ammessi gli interventi connessi con le seguenti attività:

  • - usi agricoli aziendali;
  • - usi agricoli amatoriali;
  • - usi pubblici;
  • - verde privato (sistemazioni a verde di carattere estensivo, giardini, orti, etc.);
  • - spazi di parcheggio con fondo permeabile, nella misura strettamente necessaria alla conduzione delle attività consentite ed in forme compatibili con il contesto di riferimento.

Ad esclusione delle aree riconosciute dal PO, contrassegnate da apposito segno grafico negli elaborati in scala 1:5.000 destinate a deposito di materiali edili di cui all'art. 142. Il deposito di materiali all'aperto è ammesso solo se connesso ad operazioni di carattere transitorio.

Gli interventi connessi con le attività di cui sopra non devono comunque comportare modifiche sostanziali alla morfologia dei terreni ed agli assetti fondiari caratterizzanti la tessitura territoriale.

4. Nuova edificazione

Nelle aree di cui al presente articolo è consentita, nel rispetto delle limitazioni e/o prescrizioni di cui al Titoli III:

  • - l'installazione delle serre temporanee e stagionali di cui art.128;
  • - l'installazione dei manufatti agricoli per l'agricoltura amatoriale, di cui all'art. 130;
  • - l'installazione dei manufatti aziendali temporanei di cui all'art.129.

Nelle presenti aree sono consentite solo recinzioni in rete a maglia sciolta, senza parti in muratura fuori terra. Sono consentite deroghe per comprovate esigenze di sicurezza solo nelle parti soggette ad usi specialistici.

5. Prescrizioni

La realizzazione di nuovi manufatti dovrà garantire:

  • - la tutela della tessitura agraria ;
  • - il restauro degli elementi del paesaggio agrario tradizionale in stato di abbandono;
  • - il riordino e l'unificazione delle recinzioni da realizzare con siepi vive;
  • - il riordino della viabilità di servizio da equipaggiare mediante filari arborei e/o arbustivi che comunque si collegano al disegno d'insieme del paesaggio.

Art. 119 Ambito A6 - Ambito dell'Agna e dell'ortoflorovivaismo

1. Si tratta delle aree agricole adiacenti l'Agna caratterizzate, nella parte sopra la vecchia Montalese, da una tessitura di piccola e media dimensione, e dalla compresenza di colture arboree (vite e oliveto) ed erbacee (seminativi) e nella parte a sud della vecchia Montalese dalla presenza di una vasta area destinata all'ortoflorovivaismo.

All'interno del Ambito A6 è stato individuato il sotto Ambito A6.1: Area ortoflorovivaistica.

2. Obiettivi

  • - la riduzione del rischio idraulico
  • - la conservazione degli spazi agricoli residui come varchi inedificati ed il contenimento della dispersione insediativa
  • - il recupero degli edifici e la riqualificazione ambientale delle pertinenze degli insediamenti sparsi
  • - la salvaguardia delle emergenze architettoniche e delle testimonianze di valore storico documentale presenti sul territorio
  • - la ricostituzione o riqualificazione del corridoio ecologico dell'Agna attraverso il ripristino dell'ecosistema fluviale negli assetti vegetazionale e faunistici
  • - la preservazione delle aree di naturalità presenti (vegetazione riparia) e dell'equipaggiamento vegetale della maglia agraria (siepi e filari alberati) incrementandone, dove possibile, la consistenza
  • - la delocalizzazione di attività ed usi non compatibili con la continuità del reticolo idrografico
  • - il raccordo tra i percorsi storici d'accesso ai versanti Pistoiese e Pratese delle colline che delimitano la Val d'Agna e la realizzazione di collegamenti ciclopedonali lungo l'Agna
  • - la riconversione ed il potenziamento di pratiche agricole coerenti con i caratteri dell'ecosistema fluviale
  • - la promozione di forme di fruizione sostenibile del fiume e dei contesti fluviali, anche attraverso la creazione di punti di sosta, itinerari, percorsi di mobilità dolce
  • - la valorizzazione gli strumenti di partecipazione delle comunità locali, quali i contratti di fiume, finalizzati a promuovere politiche di gestione delle risorse paesaggistiche, ecosistemiche e naturali dei contesti fluviali volti al superamento del degrado eco-paesaggistico e alla riqualificazione dei contesti fluviali

3. Interventi sugli spazi aperti

Sono ammessi gli interventi che riguardano:

  • - il recupero di aree abbandonate e/o edificate al fine di creare servizi ricreativi, aree di sosta e di uso pubblico;
  • - tutti gli interventi di conservazione, manutenzione e ripristino della rete scolante e dei muretti a secco purché sia rispettato l'uso dei materiali esistenti e le tecniche costruttive tradizionali (pietra, muratura a secco etc.).
  • - opere di difesa idrogeologica;
  • - opere necessarie al governo dei soprassuoli;
  • - opere mirate alla ricostituzione di equilibri ambientali precari;
  • - opere di manutenzione, adeguamento e integrazione della viabilità esistente (carrabile e pedonale);

Negli spazi adiacenti agli edifici esistenti la realizzazione di attrezzature pertinenziali (quali piscine, impianti sportivi ed altri manufatti) è ammessa solo se compatibile con le caratteristiche ed i valori del paesaggio agrario tradizionale.

Gli interventi che comportino sbancamenti, modifiche ai sistemi di drenaggio ed alle sistemazioni agrarie preesistenti, la costruzione di strade e piazzali privati e, in genere, significative alterazioni alla morfologia dei luoghi, sono ammessi solo previa verifica, con apposita relazione, del loro corretto inserimento nel contesto ambientale di riferimento.

La realizzazione di strutture per attività di interesse sociale, di aree pubbliche attrezzate, di parcheggi, ecc., in ambiti esterni ai sistemi insediativi, è ammessa solo previa verifica della compatibilità degli interventi con le finalità di conservazione dei valori ambientali del territorio di riferimento.

4. Interventi di nuova edificazione

E' ammessa, con le limitazioni previste nel Titolo III, l'istallazione di:

  • - annessi e manufatti aziendali di cui all'art. 126;
  • - annessi per produzioni agricole minori di cui all'art.127;
  • - serre, ad esclusione delle serre stabili, di cui all'art. 128;
  • - manufatti temporanei di cui all'art.129;
  • - annessi per l'agricoltura amatoriale di cui all'art. 130

Art. 120 Ambito A6.1 - Area ortoflorovivaistica

1. Si tratta dell'area agricola compresa tra l'argine dell'Agna ed il limite urbano di Montemurlo ed Oste.

2. Obiettivi

  • - la sistemazione ambientale dell'Argine dell'Agna
  • - la tutela e conservazione degli spazi non costruiti e non impermeabilizzati agricoli e naturali per il loro valore paesaggistico e ambientale
  • - la tutela degli elementi di valore della rete di infrastrutturazione rurale storica ancora presenti(viabilità secondaria, rete scolante storica, vegetazione di corredo) e promozione di forme di incentivo finalizzate alla ricomposizione della sua continuità
  • - la messa a rete degli spazi aperti e non impermeabilizzati presenti, mediante la realizzazione di fasce di vegetazione non colturale con finalità ecologiche e paesaggistiche e di percorsi di fruizione lenta (pedonali, ciclabili) che ne potenzino l'accessibilità
  • - la realizzazione di aree o fasce di rinaturalizzazione, soprattutto nei contesti più altamente artificializzati o a corredo dei corsi d'acqua, che possono rappresentare elementi strategici per la ricostituzione della rete ecologica
  • - la riqualificazione morfologica delle aree contigue ai vivai anche con finalità di miglioramento delle attività logistiche
  • - l'ordinato e sostenibile sviluppo delle attività vivaistiche, con particolare riguardo alla compatibilità con le condizioni di rischio idraulico, con il contenimento delle impermeabilizzazioni del suolo e dei consumi idrici, con la tutela delle acque superficiali e sotterranee

3. Interventi sugli spazi aperti

Al fine del corretto svolgimento delle pratiche agricole vivaistiche, valgono le seguenti prescrizioni:

  • - sono vietati interventi di impermeabilizzazione integrale del suolo ed ogni modifica della superficie permeabile esistente deve essere sottoposta a valutazione del relativo rischio idraulico, previo relazione tecnico idraulica e progetto di mitigazione degli effetti attesi;
  • - devono essere previste specifiche misure finalizzate alla tutela della risorsa acqua, anche sotterranea, incentivando il recupero delle acque reflue e privilegiando le opere idrauliche di risparmio idrico e stoccaggio temporaneo (laghetti);
  • - sono vietati interventi che prevedano la trasformazione irreversibile del terreno vegetale, riguardo alla sua composizione granulometrica-mineralogica e alle caratteristiche chimico biologiche;
  • - sono vietati interventi di impermeabilizzazione del suolo nelle zone dei vivai dedicate ad attività complementari come piazzali, parcheggi e viabilità d'accesso, che dovranno essere trattati a stabilizzato o comunque come strade bianche.

Ogni trasformazione morfologica del suolo che interessi superfici maggiori di mq. 2.000 o che preveda adeguamenti della viabilità esistente, è assoggettata a preventivo rilascio di permesso di costruire.

Sono consentite limitate coltivazioni vivaistiche in vasetteria, che non dovranno avere un'estensione superiore a 1/5 dell'intera area destinata a vivaio, nel solo caso in cui l'intervento preveda:

  • - la ristrutturazione e l'adeguamento dei fossi d'acqua pubblica alle dimensioni necessarie ad evitare il permanere del rischio idraulico generato dai medesimi fossi;
  • - la realizzazione di un percorso pedonale e ciclabile ai piedi dell'Argine dell'Agna;
  • - la cessione di un'area di profondità pari a 15 m dall'argine dell'Agna.

E' contenuto obbligatorio del Permesso a costruire una relazione con la quale, mediante opportuni elaborati, si dimostri che l'opera, rispetto alla situazione preesistente, non comporta aggravio di rischio idraulico al contorno, non determina interruzioni del reticolo idrografico, non ostacola il corretto deflusso delle acque meteoriche, e che la sua realizzazione prevede, ove necessarie, adeguate opere di compensazione e mitigazione del rischio idraulico;

4. Interventi di nuova edificazione

E' ammessa la realizzazione di serre fisse anche con destinazione commerciale oltre che produttiva. In caso di attività commerciale dovrà essere realizzata adeguata superficie a parcheggio cos&igrave come previsto nella tabella contenuta all'art. 23,24 e 25.

Ultimo aggiornamento 27 Settembre 2021