Norme tecniche di attuazione del Piano Operativo


Art. 102 Verde privato - Vpr

1. ll Piano Operativo promuove la creazione di un diffuso e qualificato sistema di aree verdi all'interno del territorio urbano, al fine di costituire un efficace connettivo di aree più ampie quale parte della rete ecologica e al generale miglioramento del comfort ambientale e della salute umana. Tali aree costituiscono talora margini incompiuti, in cui non risulta qualitativamente definito il rapporto tra insediamenti urbani e territorio rurale, ed includono parti interstiziali e residuali.

2. Le aree a verde privato possono avere diversa estensione e sistemazione, connotate dalla presenza di vegetazione e prevalenza di suoli permeabili, che non risultano idonee all'edificazione e che devono essere mantenute a verde di uso privato. Dette aree sono rappresentate con apposita campitura nelle tavole del PO serie QP_03 "Usi del suolo e modalità di intervento in scala 1:2000 .

3. Il Piano Operativo persegue il riordino e la riqualificazione delle aree a verde privato orientandone l'assetto verso ordinamenti morfologici coerenti e riconoscibili che ne rafforzino il ruolo di complementarità paesaggistica e funzionale agli insediamenti. Nelle aree a verde privato ogni attività, uso o intervento, oltre a garantire la tutela e/o la valorizzazione degli elementi qualificativi delle componenti identitarie del patrimonio territoriale eventualmente presenti, deve favorire per quanto possibile il raggiungimento dei seguenti obiettivi:

  • - ridefinizione dei margini urbani, garantendo la qualità degli adiacenti spazi non edificati quale elemento di mediazione, anche visiva, fra aree urbanizzate e territorio rurale;
  • - riqualificazione paesaggistica e funzionale, mediante configurazione degli spazi non edificati in coerenza con gli assetti insediativi consolidati e con gli elementi caratterizzanti della trama fondiaria;
  • - manutenzione dell'assetto morfologico e della copertura vegetale dei suoli, favorendo, ove possibile, l'eliminazione di specie infestanti aliene , tra le quali l'Ailanthus Altissima, in accordo con la normativa regionale;
  • - conservazione, recupero e/o integrazione degli impianti arborei e arbustivi, anche al fine di definire margini e filtri vegetali di protezione e/o riqualificazione degli insediamenti, garantendo in particolare il mantenimento di eventuali elementi vegetazionali tipici, quali siepi e filari alberati, e favorendo la permanenza di relittuali attività agricole volte a prevenire l'insorgenza di usi incongrui o situazioni di degrado;
  • - riordino degli assetti insediativi, anche mediante eliminazione di consistenze edilizie di origine abusiva.

4. In tali aree sono ammesse, non ai fini commerciali, le seguenti forme di utilizzazione: verde privato, verde sportivo, attività agricole e attività all'aperto complementari alla residenza.

Per consentirne lo svolgimento sono ammessi:

  • a) manufatti per l'attività agricola amatoriale di cui al regolamento comunale per la conduzione dei fondi agricoli minori;
  • b) recinzioni prive di rilevanza edilizia;
  • c) spazi di parcheggio ad uso privato con fondo permeabile ai soli fini del raggiungimento della dotazione dei parcheggi privati o di relazione richiesti per l'attuazione di interventi edilizi diretti;
  • d) impianti sportivi ad uso privato all'aperto non comportanti impermeabilizzazione dei suoli.

5. Non sono ammessi:

  • a) il taglio di alberi ad alto fusto o vegetazione ornamentale presente;
  • b) opere di impermeabilizzazione dei suoli;
  • c) alterazione del sistema della rete scolante;
  • d) realizzazione di manufatti di qualsivoglia natura ad esclusione di quelli previsti al comma precedente;
  • e) il deposito, l'esposizione e la vendita di merci, compresi i veicoli.

5. Sulle consistenze edilizie, legittimamente realizzate eventualmente esistenti, sono ammessi interventi fino alla ristrutturazione R1.

6. Sono fatte salve le specifiche prescrizioni per le pertinenze dell'edificato storico testimoniale di cui al capo i del Titolo IV.

Art. 103 Verde e altre aree private prevalentemente non edificate integrative degli insediamenti - Vc

1. Sono denominate "Aree verdi complementari" le parti totalmente o prevalentemente inedificate degli insediamenti, in genere adibite ad usi complementari alle attività insediate nei tessuti contigui. Le aree di cui al presente articolo sono individuate con apposito segno grafico negli elaborati cartografici tavole del PO serie QP03 "Usi del suolo e modalità di intervento in scala 1:2000.

2. Nelle aree di cui trattasi ogni attività, uso o intervento, oltre a garantire la tutela e/o la valorizzazione degli elementi di pregio eventualmente presenti, deve favorire per quanto possibile il raggiungimento dei seguenti obiettivi:

  • - configurazione degli spazi non edificati in coerenza con gli assetti insediativi consolidati delle aree urbane e con gli elementi caratterizzanti della trama fondiaria;
  • - conservazione, recupero e/o integrazione degli impianti arborei e arbustivi, anche al fine di arricchire la dotazione di verde urbano;
  • - mantenimento dell'assetto morfologico esistente e conservazione della copertura vegetale dei suoli, ove presente;
  • - riqualificazione ambientale, funzionale e paesaggistica delle parti in condizioni di degrado;
  • - riqualificazione e definizione dei margini urbani.

3. Nelle aree disciplinate dal presente articolo sono ammesse le forme di utilizzazione previste al comma 4 dell'art. 102.

4. Oltre a quanto previsto nel precedente comma, nelle aree verdi complementari ricadenti nei tessuti produttivi, con esclusione delle aree confinanti con le pertinenze di edifici classificati, sono ammesse, anche ai fini commerciali, le seguenti forme di utilizzazione:

  • a) esposizione e vendita di arredi e attrezzature da giardino e consimili, materiali edili;
  • b) esposizione e vendita di autoveicoli, motoveicoli, caravan, ecc.;
  • c) aree per deposito e stoccaggio di materiale edile;

5. A supporto delle attività di cui al punto 4 lett.b) sono utilizzate le eventuali consistenze legittime esistenti adatte allo scopo.

In assenza di consistenze, possono essere installate, nelle aree di cui trattasi, strutture in materiali leggeri, facilmente asportabili in caso di cessazione dell'attività, purchè sia rispettato un indice di copertura non superiore al 3% dell'area di insediamento, e comunque non eccedenti i 40 mq complessivi di superficie coperta (Sc). Nel calcolo dell'indice di copertura IC e della Superficie coperta massima consentita devono essere comprese le eventuali consistenze edilizie legittime esistenti di cui si preveda il mantenimento.

6. A supporto delle attività di cui al punto 4 lett. a) e c) è ammessa l'installazione di impianti tettoie e/o manufatti facilmente rimovibili, ad uso deposito , ufficio e/o vendita, con altezza massima di mt 3,50. Comprendendo nel calcolo le eventuali consistenze edilizie legittime esistenti, l'installazione di tali manufatti deve rispettare un Indice di copertura (Ic) complessivamente non superiore al 10% dell'area dell'insediamento, e comunque una superficie coperta (Sc) non eccedente i 80 mq complessivi.

7. Sulla base di progetti estesi unitariamente all'intera area è consentita la realizzazione di recinzioni e spazi pavimentati, nella misura strettamente necessaria per le forme di utilizzazione consentite e fino ad un massimo del 30% del lotto, a condizione che l'intervento contribuisca al raggiungimento degli obiettivi di cui al precedente punto 2.

8. Le aree impermeabili devono essere comunque dotate di idonei sistemi di raccolta e trattamento delle acque di prima pioggia, che devono comunque essere recapitate in pubblica fognatura, salvo presenza di impedimenti tecnici adeguatamente motivati.

9. L'efficacia dei titoli abilitativi per la sistemazione delle aree e l'esercizio dell'attività, di cui al comma 4, è in ogni caso condizionata:

  • - all'eliminazione di eventuali condizioni di degrado e/o di consistenze edilizie incongrue;
  • - alla contestuale realizzazione di sistemazioni a verde che si rendano eventualmente necessarie per garantire un adeguato inserimento nel contesto di riferimento, facendo ricorso alle specie arboree e arbustive indicate dal regolamento edilizio.
  • - alla sottoscrizione di un apposito atto d'obbligo, registrato e trascritto, a garanzia della completa esecuzione degli interventi di cui sopra. L'atto d'obbligo garantisce inoltre, in caso di cessazione dell'attività la rimessa in pristino dello stato dei luoghi compresa la rimozione delle strutture reversibili eventualmente installate.

10. Sono fatte salve le limitazioni e prescrizioni previste al Capo I del Titolo IV relativamente alle pertinenze degli edifici classificati.

Art. 104 Verde di arredo stradale - Vs

1. Il verde di arredo stradale costituisce elemento di completamento delle sedi viarie e delle infrastrutture per la mobilità. Esso corrisponde a scarpate, rotatorie, fasce alberate ed aree a verde di pertinenza della viabilità ed è rappresentato con apposita campitura sulle tavole del Piano Operativo.

2. Le aree a verde di arredo stradale non concorrono alla determinazione degli standard di verde di cui al D.M. 1444/68, ad eccezione delle zone per insediamenti produttivi ove esse svolgono comunque una importante funzione ecologica e paesaggistico ambientale.

3. Sulle aree a verde di arredo stradale deve essere prevista un'accurata sistemazione, ove possibile anche con piante ed arbusti: il progetto dell'opera stradale dovrà precisare il tipo di piantumazione da realizzare nel rispetto delle esigenze di sicurezza della viabilità ed incoerenza con i contesti insediativi e paesaggistici in cui sono collocate.

Ultimo aggiornamento 27 Settembre 2021