Norme tecniche di attuazione del Piano Operativo


Sezione I Tessuti storici

Art. 85 TR1 - Tessuto residenziale storico

1. Sono ricomprese nel tessuto storico le parti del territorio urbanizzato in cui prevale una edificazione precedente al 1954. Il tessuto residenziale storico è costituito in prevalenza da edifici e complessi edilizi classificati dal presente PO.

2. Obiettivi

Tutti gli interventi edilizi nel tessuto TR1 devono:

  • - mirare al mantenimento e, ove necessario ed opportuno, e al ripristino degli originari caratteri del tessuto o complesso storico.
  • - garantire il rispetto delle regole insediative consolidate nel contesto storicizzato di riferimento (allineamenti, profili, scansioni dei prospetti sugli spazi pubblici etc.)
  • - eliminare gli elementi di incoerenza o disarmonia eventualmente presenti;
  • - migliorare la permeabilità del lotto di pertinenza;
  • - riqualificare spazi di pertinenza posti ai margini del territorio urbanizzato.

3. Destinazione d'uso

Sono ammesse le destinazioni previste al comma 3 del precedente articolo.

Negli edifici prospettanti gli assi viari, individuati nella tavola QP05 – "Le strategie a livello comunale del Piano Strutturale", come assi commerciali naturali, è da privilegiare l'insediamento, nei piani terra, delle seguenti attività:

  • - attività direzionali e di servizio (D);
  • - attività commerciali, limitatamente a quelle comprese nell'articolazione C.3 e C4.

4. Parametri Urbanistici (da rispettare solo per interventi Rs5)

Indice di copertura max 50% e altezza pari all'esistente o all'altezza prevalente negli edifici limitrofi.

5. Interventi ammessi

5.1. Sugli edifici classificati gli interventi devono rispettare quanto previsto al Titolo IV capo I delle presenti norme.

5.2 Sugli edifici non classificati, realizzati prima del 1954, sono ammessi tutti gli interventi fino alla ristrutturazione edilizia conservativa Rs1 con le seguenti limitazioni:

  • - Le modifiche alla quota dei solai, con esclusione del solaio di copertura, è ammessa al solo fine di migliorare l'abitabilità dei vani e senza alterare la posizione e la funzionalità delle aperture presenti nelle facciate. Qualora le facciate siano state manomesse in modo incongruo, i progetti di ristrutturazione ne devono prevedere il ripristino della redazione originaria;
  • - non è ammesso l'adeguamento sismico di trenta cm se edificio fa parte di una schiera e comporta disallineamento;

5.3 Sugli edifici residenziali realizzati dopo il 1954, sono ammessi gli interventi fino alla ristrutturazione ricostruttiva Rs5.

5.4 Sono ammessi inoltre interventi di addizione volumetrica, da realizzare mediante riordino di manufatti pertinenziali e il loro accorpamento all'edificio principale, con cambio di destinazione. Tale ampliamento può essere realizzato fino alla concorrenza massima del 20% della SE dell'edificio con un massimo di 45 mq. Sugli edifici residenziali realizzati dopo il 1954, tale addizione può essere realizzata anche con interventi si sostituzione edilizia.

5.5 Negli edifici non residenziali esistenti è ammessa la sostituzione edilizia a parità di volume virtuale cosi come definito dal DPGR 39/R/2018.

Gli interventi di cui ai commi 5.3, 5.4 e 5.5 sono realizzati a condizione che gli edifici da ricostruire siano progettati e realizzati con regole formali e con materiali che garantiscono un organico e coerente inserimento nel tessuto storico. A tal fine i progetti dovranno essere corredati da uno specifico studio del tessuto nel quale si andrà ad inserire la costruzione nonché dalla dimostrazione della coerenza ed organicità della soluzione progettuale, che in nessun caso potrà alterare o pregiudicare la percezione dei caratteri fondativi del tessuto storico.

Gli interventi di restauro, risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia degli edifici e degli spazi aperti effettuati nel tessuto storico TR1 dovranno conformarsi alle indicazioni contenute nella Parte terza, titolo XI del Regolamento Edilizio.

6. Prescrizioni comuni:

Non è ammessa sulle facciate prospicienti la pubblica via:

  • - la realizzazione di terrazze o balconi di qualsivoglia tipologia
  • - la realizzazione di scale esterne, come previsto all'art. 156 del RE
  • - la chiusura di porticati

Devono essere rispettati gli allineamenti esistenti.

7. Interventi pertinenziali

E' ammessa la realizzazione di volumi tecnici e cantine interrati, preferibilmente con accesso unicamente dall'interno dell'edificio, all'interno della sagoma dell'edificio principale di riferimento.

E' ammessa la demolizione di manufatti pertinenziali e loro ricostruzione anche in diversa collocazione, a condizione che il manufatto pertinenziale ricostruito all'interno del lotto urbanistico di riferimento presenti parità di superficie coperta o di volume e altezza media netta pari a ml 2,40, con esclusione delle autorimesse. In caso nel lotto urbanistico di riferimento sia superato l'indice di copertura previsto, il riordino delle pertinenze deve dimostrare il raggiungimento del 25% di superfici permeabile nel lotto anche mediante sistemi di auto contenimento come previsti all'art. 27 del RE.

Gli interventi pertinenziali sono ammessi unicamente se garantiscono - per caratteri morfotipologici, assetto della pertinenza e trattamento del verde esistente, tecniche costruttive e materiali usati - un corretto inserimento nel contesto storicizzato di riferimento.

Art. 84 Disposizioni generali

1. Gli insediamenti a prevalente destinazione residenziale sono costituiti dai seguenti tessuti insediativi:

  • - TR1: tessuto residenziale storico
  • - TR2: tessuto consolidato non ordinato
  • - TR3: tessuto consolidato a blocchi
  • - TR4: tessuto residenziale pianificato
  • - TR5: Tessuto puntiforme
  • - TF1: Tessuto sfrangiato di margine
  • - TM: Tessuto Misto

I suddetti tessuti sono individuati da perimetrazione e rispettive sigle nelle Tavole del P.O. in scala 1:2.000 serie QP_03 "Usi del suolo e modalità di intervento"

2. La disciplina di ciascun tessuto è articolata nel seguente modo:

  • - obiettivi
  • - destinazioni d'uso
  • - interventi ammessi
  • - le prescrizioni comuni
  • - interventi consentiti sui manufatti pertinenziali

3. Destinazioni d'uso:

Le funzioni insediabili in tutti i tessuti a prevalente funzione residenziale:

  • - la residenza.

Sono inoltre consentite le seguenti destinazioni d'uso, in quanto complementari a quella residenziale, salvo quanto specificato e/o precisato in riferimento ai singoli tessuti:

  • - attività direzionali e di servizio (D)
  • - attività commerciali (C), con esclusione delle categorie C.1 e C.5;
  • - servizi e le attrezzature di uso pubblico, con esclusione di Sc e St
  • - attività turistiche ricettive, con esclusione dei TR2
  • - spazi scoperti di uso pubblico.
  • -infrastrutture e attrezzature della mobilità

Gli edifici e/o manufatti nei quali alla data di adozione del Piano Operativo risultino legittimamente insediate attività diverse da quelle sopra elencate possono essere oggetto esclusivamente di interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria e ristrutturazione edilizia Rs1. Non è ammesso il frazionamento se non finalizzato all'introduzione, nelle nuove UI, di attività compatibili con la residenza.

In caso di cambio di destinazione verso le funzioni consentite sono ammessi tutti gli interventi previsti dal tessuto di appartenenza.

Non è consentito l'insediamento o lo sviluppo di nuove attività insalubri di prima classe, ai sensi dell'art. 216 del testo Unico delle leggi sanitarie. Le attività esistenti, in caso di intervento sull'edificio, devono presentare un piano di risanamento o prevenzione del rischio e possono rimanere solo a condizione che vengano adottate efficaci misure di protezione dall'inquinamento per i residenti nelle loro vicinanze.

4. Categorie di Intervento

La disciplina degli interventi ammessi, in relazione a ciascun tessuto, è articolata con riferimento alle categorie di intervento individuate agli articoli 134 e 135 della LR 65/2014 ed è definita nel Regolamento edilizio Comunale.

Ai fini della individuazione degli interventi consentiti il presente Piano operativo individua due tipologie di addizioni volumetriche da applicare negli ambiti residenziali.

AV1: rialzamento di un piano dell'intero edificio, per gli edifici esistenti di tipologia residenziale ad un solo piano o anche parti di edificio ad un solo piano. L'intervento può avvenire o mediante sopraelevazione nel rispetto del sedime dell'edificio, o mediante sostituzione edilizia nel rispetto dei parametri urbanistici previsti nei vari tessuti.

AV2: addizione anche fuori sagoma del manufatto preesistente, da realizzare anche mediante intervento di sostituzione edilizia. In caso l'eventuale addizione volumetrica vada oltre l'indice di copertura o superi l'altezza massima previsti nei singoli tessuti tale addizione si applica solo mediante intervento di sostituzione edilizia.

In caso di interventi di sopraelevazione, ai fini dell'aumento delle superfici permeabili, del miglioramento della qualità dell'aria e del risparmio energetico, sono da privilegiare soluzioni progettuali che prevedano coperture piane con tetto verde.

Suddette addizioni volumetriche sono da intendersi una tantum, non sono cumulabili fra di loro, e non sono cumulabili con le addizioni conseguenti all'eventuale applicazione della LR 24/2009 Piano Casa anche nel caso di interventi successivi.

Le presenti addizioni volumetriche non si applicano agli edifici che hanno già usufruito di ampliamenti in deroga previste da normative nazionali, regionali o comunali.

E' inoltre ammesso il trasferimento delle suddette capacità edificatorie da un lotto ad un altro se ricorrono le seguenti condizioni:

  • - i lotti devono ricadere all'interno del perimetro del territorio urbanizzato;
  • - i lotti devono avere la stessa destinazione di zona;
  • - i lotti sono limitrofi;
  • - i lotti devono avere identico indice di fabbricabilità originario;
  • - il lotto che cede deve dimostrare l'effettiva e legittima possibilità di sfruttamento dell'indice nel proprio lotto;
  • - sul lotto che acquisisce la capacità edificatoria, si deve dimostrare il rispetto degli indici e parametri urbanistici e di tutti gli altri standard prescritti (altezza, sup. permeabile, parcheggi, verde) dal tessuto di appartenenza;
  • - il trasferimento deve risultare da atto trascritto e registrato;
  • - è esclusa la possibilità che un lotto acquisisca potenzialità edificatoria da più di una pertinenza adiacente.

Degli interventi di cui sopra dovrà essere tenuto idoneo registro.

Interventi di nuova edificazione: è ammessa l'utilizzazione di lotti indedificati e mai utilizzati a scopi edificatori, non derivanti da frazionamenti realizzati successivamente alla data di adozione del PO, aventi superficie minima non inferiore a 200 mq e massima 400.

La nuova edificazione è ammessa in tutti i tessuti residenziali, ad esclusione dei tessuti TR1, TR4 e TF, alle seguenti condizioni e nel rispetto dei seguenti parametri urbanistici:

indice di edificabilità fondiaria IF (SE/SF)= 0,70 con un limite massimo di SE pari a 180 mq .

altezza massima non superiore a quella degli edifici latistanti

Indice di copertura 50%

Tali volumetrie non possono essere trasferite e non possono essere cumulate agli interventi di cui sopra.

Il lotto deve essere già urbanizzato dal punto di vista dei servizi tecnologici e deve prospettare su una viabilità pubblica.

Il Piano operativo stabilisce un dimensionamento massimo ammissibile per UTOE che dovrà essere monitorato dai competenti Uffici comunali in sede di rilascio dei titoli abilitativi e che, una volta esaurito, comporterà l'impossibilità di adozione di ulteriori atti di assenso per interventi di nuova edificazione nei lotti di completamento.

Gli interventi pertinenziali, previsti dal presente Piano Operativo, si distinguono in:

IP1: demolizione di manufatti pertinenziali e loro ricostruzione anche in diversa collocazione, a condizione che il manufatto pertinenziale ricostruito all'interno del lotto urbanistico di riferimento presenti altezza netta pari a ml 2,40. In caso nel lotto urbanistico di riferimento sia superato l'indice di copertura previsto dal tessuto di appartenenza il riordino delle pertinenze deve dimostrare il raggiungimento del 25% di superficie permeabile nel lotto anche mediante utilizzo di adeguati sistemi di auto contenimento.

IP2: realizzazione di manufatti pertinenziali nei limiti del 20% del volume dell'edificio principale e nel rispetto dell'indice di copertura. Nel computo devono essere detratte le eventuali pertinenze già esistenti.

5. Criteri comuni per gli interventi

Gli interventi previsti sugli edifici e sugli spazi aperti devono essere finalizzati alla riqualificazione degli assetti insediativi e degli spazi pubblici, anche mediante miglioramento dei valori estetici e funzionali degli edifici e delle rispettive pertinenze.

Gli interventi ammessi sugli edifici classificati sono stabiliti dall'apposita disciplina di cui al Titolo IV Capo I delle presenti norme.

Gli interventi di ristrutturazione ricostruttiva e sostituzione edilizia, in cui sia prevista la realizzazione di SE maggiore di 500 mq sono subordinati alla approvazione di un progetto unitario o, nel caso venga modificato il disegno dei lotti, dell'isolato e della rete stradale, di un piano attuativo, e dovranno garantire la dotazione integrale degli standard previsti.

Tutti gli interventi dovranno rispettare le prescrizioni normative relative alla sicurezza ed alla prevenzione del rischio sismico, e quelle contenute nel Titolo III del presente Piano Operativo.

Ai fini della determinazione dell'altezza massima consentita non rilevano gli incrementi necessari per la messa in sicurezza idraulica.

6. Condizioni per interventi di incremento del carico urbanistico

Salvo diverse specifiche disposizioni contenute nei singoli tessuti o nelle schede normative dei Nuclei storici, il frazionamento delle unità immobiliari è ammesso in tutto i tessuti alle seguenti condizioni:

  • - non possono essere realizzate unità immobiliari residenziali con superficie utile ( superficie di pavimento effettivamente abitabile escluso accessori) inferiore a 50 mq;
  • - deve essere garantito il ritrovamento, nel resede di pertinenza, di un posto auto per ogni Unità Immobiliare;

Il recupero a fini abitativi dei manufatti non residenziali posti in seconda schiera, all'interno dell'isolato, è ammesso solo se:

  • -esiste un accesso carrabile e pedonale che rispetti i requisiti di sicurezza e funzionalità previsti dall'art. 197 del RE;
  • - siano rispettate le distanze fra pareti finestrate, con riferimento allo stato di progetto.

7. Spazi di pertinenza

All'interno delle aree pertinenziali deve essere garantita una superficie permeabile non inferiore al 25% della superficie fondiaria. Gli interventi attuati sugli edifici e sulle aree di pertinenza non debbono ridurre la superficie permeabile di pertinenza qualora la stessa, ancorché legittimata, sia inferiore al 25% della superficie fondiaria: il raggiungimento di tale percentuale potrà essere ottenuta con l'utilizzo di appositi sistemi di auto contenimento o di ritenzione temporanea cos&igrave come previsti all'art. 27 del RE; La superficie piantumabile del lotto urbanistico di riferimento deve garantire le quantità previste alla tabella allegata all'art.26 delle presenti NTA.

Negli interventi che comportano la realizzazione di nuovi edifici o incrementi di superficie coperta per quantità pari o superiore a 500 mq, dovrà essere previsto idoneo impianto per l'accumulo per il riutilizzo delle acque meteoriche dilavanti.

Lo smaltimento delle acque meteoriche provenienti dalle coperture degli edifici e dalle altre superfici totalmente impermeabilizzate o semipermeabili deve avvenire nel reticolo idrografico superficiale o, in seconda istanza, nella pubblica fognatura, comunque limitando l'entità della portata d'acqua a quella scaricata prima dell'intervento, se del caso con la realizzazione di vasche volano o di altri idonei accorgimenti atti a trattenere temporaneamente gli eccessi di portata meteorica (aree a verde ribassate, fosse e collettori fognari), cos&igrave da ripristinare gli stessi livelli di sicurezza nel sistema di scolo esistente. Le acque meteoriche, trattenute temporaneamente con le modalità suddette dovranno essere immesse nel reticolo idrografico superficiale o in pubblica fognatura tramite una bocca tarata dimensionata in maniera tale che la massima portata che da essa può defluire sia minore od uguale a 50 l/sec per ettaro di superficie scolante, salvo il caso di piani particolareggiati o progetti unitari per i quali sia stato condotto uno specifico studio idraulico ed idrologico che preveda quantità da stoccare e dimensioni della bocca tarata diverse.

Gli interventi pertinenziali qualora interessino aree od edifici sottoposti a tutela potranno essere realizzate unicamente se coerenti con le disposizioni di tutela.

Non sarà possibile la realizzazione degli interventi pertinenziali quando l'intervento non rispetta le limitazioni e/o prescrizioni derivanti dalla disciplina di cui al Titoli III.

8. Opere autonome di corredo agli edifici

Salvo diversa specifica prescrizione contenuta nelle norme di tutela dei singoli tessuti e degli edifici classificati, è consentita la realizzazione di opere autonome a corredo degli edifici residenziali e turistico ricettivi, quali attrezzature sportive ad uso privato di seguito elencate:

  • - piscine
  • - campi da tennis
  • - campi da calcetto.

La realizzazione di opere autonome a corredo degli edifici è consentita alle seguenti condizioni:

  • - E' consentita la realizzazione di una sola opera autonoma di corredo per ogni complesso edilizio unitario, ovvero per ogni edificio isolato se non facente parte di un complesso edilizio unitario, a prescindere dal numero delle unità immobiliari esistenti o derivanti da eventuali frazionamenti: In ipotesi di pluralità di proprietari occorre un atto di assenso esplicito da parte di tutti gli aventi titolo.
  • - la realizzazione dell'intervento non deve comportare sensibili trasformazioni planoaltimetriche alla giacitura dei terreni, e non devono essere previste volumetrie che fuoriescono dal profilo originario del terreno.
  • - deve essere garantito un corretto inserimento paesaggistico mediante soluzioni morfologiche, localizzazioni e sistemazioni a verde delle aree circostanti e con gli assetti vegetazionali esistenti.
  • - deve essere garantito l'approvvigionamento idrico autonomo, senza gravare sulla rete acquedottistica pubblica.
  • - devono essere previsti sistemi di raccolta congiunta delle acque di scarico e delle acque meteoriche , con riutilizzo ai fini irrigui.

Le piscine ad uso privato devono avere le seguenti caratteristiche:

  • - dimensioni non superiori a 70 mq di superficie netta della vasca;
  • - la vasca deve essere completamente interrata, di forma rettangolare, la forma dell'invaso potrà adeguarsi alle caratteristiche del sito allo scopo di minimizzare i movimenti terra;
  • - il rivestimento della vasca deve avere tonalità neutre congrue all'ambiente;
  • - i volumi tecnici devono essere preferibilmente ricavati in manufatti preesistenti; se di nuova realizzazione devono essere integralmente interrati, con altezza massima di 2,42 ml e superficie strettamente necessaria a contenere gli impianti necessari.

I campi da tennis e da calcetto possono essere realizzati esclusivamente in terra battuta o in erba.

Le piscine di pertinenza di edifici destinati ad attività turistico ricettive possono avere le dimensioni e le caratteristiche previste all'art. 138 comma 8 delle presenti NTA.

9. Verde e Parcheggi

Per quanto riguarda la dotazione di verde e di parcheggi pubblici o privati da rispettare in conseguenza della categoria dell'intervento che si intende eseguire, si deve fare riferimento a quanto previsto al Titolo II Capo II delle presenti NTA.

In merito alle formazioni arboree esistenti valgono le disposizioni dell'art. 71 delle presenti NTA.

10. Prescrizioni particolari

Gli interventi riguardanti gli edifici o manufatti posti nella fascia di 10 ml dai fiumi devono rispettare le seguenti condizioni :

  • - sugli edifici legittimamente realizzati nella fascia dei dieci metri sono ammessi gli interventi previsti all'art. 41 comma 5 delle presenti NTA.
  • - sugli edifici esistenti realizzati dopo l'istituzione del vincolo è ammessa solo la manutenzione ordinaria. Gli interventi eccedenti la manutenzione ordinaria possono essere realizzati nel rispetto delle seguenti limitazioni:
    • a) In caso di demolizione degli edifici o di parte di essi e conseguente adeguamento della distanza dai corsi d'acqua, sono consentiti tutti gli interventi previsti nei vari tessuti di appartenenza, ivi compreso il recupero integrale della SE (superficie edificata) demolita mediante interventi di sopraelevazione, nel caso in cui non possa essere aumentata la superficie coperta del lotto. In caso di attuazione dell'intervento deve essere ceduta all'amministrazione comunale una fascia di terreno di profondità pari a 4 ml dal fiume;
    • b) In caso di interventi, su edifici che insistano anche in parte nella fascia di rispetto del corso d'acqua, vengono consentiti ampliamenti, sostituzione edilizia, ristrutturazione urbanistica, solo se subordinati alla presentazione e attuazione dei Piani di risanamento idraulico cos&igrave come disciplinati all'art.42 delle presenti NTA. Il rilascio dei permessi a costruire è subordinato alla cessione delle aree necessarie alla realizzazione degli interventi di risanamento idraulico e delle successive manutenzioni. I margini dei lotti saranno sistemati a verde e piantumati secondo indicazioni da riportare nel permesso a costruire;

11. Interventi di riqualificazione paesaggistica

Nei tessuti che confinano con il territorio rurale, in cui Il Piano Operativo prevede interventi di riqualificazione dei margini, per gli interventi eccedenti la ristrutturazione conservativa e/o che prevedono l'aumento del carico urbanistico, e prescritta la realizzazione dei seguenti interventi:

  • a) riordino delle aree pertinenziali, prevedendo la demolizione di manufatti incongrui o precari, e per quelli urbanisticamente legittimi, una ricostruzione coerente con le qualità paesaggistiche del contesto;
  • b) un'accurata sistemazione degli spazi aperti e la piantumazione di essenze arboree ed arbustive sul confine dei lotti in modo da assicurare l'integrazione paesaggistica fra gli insediamenti urbani ed il contesto rurale;
  • c) i progetti devono contenere specifico elaborato con indicazione e localizzazione le delle alberature, da scegliere secondo quanto previsto nel regolamento comunale sul verde ;

Allo scopo di ottenere ordine e uniformità sui fronti stradali urbani dovrà essere rispettato quanto previsto nella Parte III, Titoli X e XI del Regolamento Edilizio.

Al fine di eliminare situazioni di degrado edilizio e di disordine insediativo, gli interventi di ristrutturazione edilizia ricostruttiva e gli interventi di sostituzione edilizia, ove ammessi dalla disciplina di zona, sono subordinati all'eliminazione delle superfetazioni esistenti ed al conseguente riordino dei fabbricati e delle aree di pertinenza.

Sezione II Tessuti insediativi di recente formazione

Art. 86 TR2.1 - Tessuto consolidato non ordinato - alta densità

1. Sono i tessuti a destinazione prevalentemente residenziale generati dalla crescita delle frazioni a partire dalla seconda metà del secolo scorso che possono includere anche porzioni di tessuto storico.

2. Obiettivi

Tutti gli interventi edilizi nel tessuto TR2,1 devono tendere a:

  • - ricostruire un ordinato assetto urbanistico e edilizio dei tessuti, rispettando con i nuovi volumi gli allineamenti prevalenti, realizzando ove possibile giardini ed aree a verde sui fronti stradali, promuovendo il riordino dei volumi e delle aree pertinenziali
  • - promuovere la qualità architettonica degli edifici
  • - qualificare i fronti urbani verso l'esterno definendo altres&igrave un margine urbano-rurale capace di dare luogo a nuove relazioni con il territorio aperto

3. Destinazione d'uso

Sono ammesse le destinazioni previste al comma 3 dell'articolo 84.

Negli edifici prospettanti gli assi viari, individuati nella tavola QP05 - "Le strategie a livello comunale del Piano Strutturale", come assi commerciali naturali, è da privilegiare l'insediamento, nei piani terra, delle seguenti attività:

  • - attività direzionali e di servizio D;
  • - attività commerciali, limitatamente alle articolazioni C.3 e C.4.

4. Parametri Urbanistici

Indice di copertura max 50 % Ros 60%

H max = 10 ml

5. Interventi ammessi

5.1 Sugli edifici residenziali sono ammessi tutti gli interventi sul patrimonio edilizio esistente fino alla ristrutturazione edilizia ricostruttiva Rs5.

5.2 E' inoltre ammessa la sostituzione edilizia nel rispetto dei parametri urbanistici previsti e con l'applicazione degli incrementi volumetrici consentiti ai successivi commi 5.3 e 5.4;

5.3 Per gli edifici residenziali ad un piano fuori terra esistenti, con esclusione dei volumi accessori, è consentita una tantum, la sopraelevazione di un piano. Per gli edifici costituiti da parti di diversa altezza è consentito, una tantum, la sopraelevazione di un piano della parte a un solo piano terreno. Le integrazioni devono essere realizzate secondo modalità architettoniche congruenti con l'edificio esistente, devono mantenere gli allineamenti e non modificare l'area di sedime dell'edificio. In caso l'intervento sia attuato mediante sostituzione edilizia, deve essere realizzato nel rispetto dei parametri urbanistici indicati al comma 3.

5.4 E' ammesso l'incremento volumetrico una tantum, comprensivo di eventuali interventi di trasformazione di superfici accessorie in superfici abitabili, fino al limite del 20% della SE esistente dell'edificio e comunque non superiore a 70 mq

5.5 Gli edifici ad uso produttivo, che cambiano destinazione verso usi consentiti con il tessuto, possono essere recuperati mediante interventi di ristrutturazione o sostituzione. Al fine di favorire il riordino funzionale della zona, in caso di ristrutturazione edilizia, può essere ridotto l'indice di copertura esistente, in misura tale da ritrovare almeno il 25% di superficie permeabile nel lotto fondiario di riferimento. La SE demolita può essere recuperata all'interno del volume rimanente.

In caso di sostituzione edilizia, la consistenza della nuova costruzione non potrà superare il valore che si ottiene rettificando la superficie edificabile o edificata SE come segue:

  • - per i primi 1000 mq è ammessa l'integrale riutilizzazione
  • - per la parte eccedente applicando il coefficiente 0,50

6. Prescrizioni comuni

Non è ammessa sulle facciate prospicienti la pubblica via:

  • - la realizzazione di terrazze a tasca
  • - la realizzazione di scale esterne
  • - la chiusura porticati

Devono essere rispettati gli allineamenti prevalenti

7. Interventi pertinenziali

E' ammessa la demolizione di manufatti pertinenziali e loro ricostruzione anche in diversa collocazione, a condizione che il manufatto pertinenziale ricostruito all'interno del lotto urbanistico di riferimento presenti parità di superficie coperta o di volume e altezza media netta pari a ml 2,40, con esclusione delle autorimesse. In caso nel lotto urbanistico di riferimento sia superato l'indice di copertura previsto, il riordino delle pertinenze deve dimostrare il raggiungimento del 25% di superfici permeabile nel lotto anche mediante sistemi di auto contenimento come previsti all'art. 27 del RE.

Ai fini della realizzazione di nuova pertinenza fino al 20 % del volume dell'edificio principale, sono comprese nel computo eventuali edifici accessori esistenti. Resta fermo il rispetto dei parametri previsti al comma 4.

Art. 87 TR2.2 - Tessuto consolidato non ordinato - bassa densità

1. Sono i tessuti a destinazione prevalentemente residenziale, in massima parte risalenti agli anni 60 - 70, organizzati in isolati irregolari per forme e dimensioni, caratterizzati da edifici di diverse forme e volumetrie, collocati su lotti con geometrie e dimensioni diversificate, con più ampi spazi di pertinenza.

2. Obiettivi

Tutti gli interventi edilizi nel tessuto TR2.2 devono tendere a:

  • - ricostruire un ordinato assetto urbanistico e edilizio dei tessuti, rispettando con i nuovi volumi gli allineamenti prevalenti, realizzando ove possibile giardini ed aree a verde sui fronti stradali, promuovendo il riordino dei volumi e delle aree pertinenziali
  • - promuovere la qualità architettonica degli edifici
  • - ricostruire le relazioni con la città e con lo spazio aperto periurbano (agricolo o naturale)
  • - riqualificare i fronti urbani verso l'esterno definendo altres&igrave un margine urbano-rurale capace di dare luogo a nuove relazioni con il territorio aperto

3. Destinazione d'uso

Sono ammesse le destinazioni previste al comma 3 dell'art. 84.

4. Parametri Urbanistici

Indice di copertura max 45 % Ros 50%

H max 10 ml

5. Interventi ammessi:

Sugli edifici residenziali sono ammessi tutti gli interventi previsti al precedente articolo, ai commi 5, 6 e 7, con la seguente precisazione:

  • - è ammesso l'incremento volumetrico una tantum, comprensivo di eventuali interventi di trasformazione di superfici accessorie in superfici abitabili, fino al limite del 20% della SE esistente dell'edificio e comunque non superiore a 100 mq.

Art. 88 TR3 - Tessuto consolidato a blocchi

1. Sono i tessuti a destinazione prevalentemente residenziale, organizzati in isolati irregolari realizzati per aggregazioni successive in periodo differenti, con geometrie e forme diversificate. Sono presenti talvolta edifici specialistici.

2. Obiettivi

Tutti gli interventi edilizi nel tessuto TR3 devono tendere a:

  • - promuovere la qualità architettonica degli edifici
  • - riqualificare il rapporto tra spazi privati e strada
  • - recuperare la qualità degli spazi pubblici, in particolare delle aree verdi e parcheggi

3. Destinazione d'uso

Sono ammesse le destinazioni previste al comma 3 dell'art. 84

4. Parametri Urbanistici

Indice di copertura max 40% ROS 60%

H max pari a quella preesistente.

5. Interventi ammessi

Per gli interventi che interessino interi edifici ad uso residenziale sono ammessi gli interventi fino alla ristrutturazione edilizia Rs5.

Quando l'intervento attenga a singole unità immobiliari, e comunque non all'edificio nella sua interezza, sono ammessi gli interventi fino alla ristrutturazione edilizia Rs1, nel rispetto delle seguenti precisazioni:

  • - ogni intervento di modifica all'aspetto esteriore sarà ammesso solo quando pienamente compatibile e coerente con la composizione architettonica, il tipo edilizio, i materiali, i colori e le finiture dell'edificio;
  • - la realizzazione di terrazze a tasca non prospettanti la pubblica via, è ammessa limitatamente agli edifici aggregati con tipologia a schiera;
  • - è ammesso il frazionamento, nei limiti fissati al precedente articolo 84, a condizioni che non comporti modifiche ai prospetti e la realizzazione di scale esterne (ammesse solo sul fronte tergale e nelle tipologie edilizie a schiera).

Tali interventi non devono comportare l'introduzione di elementi disarmonici nei prospetti dell'edificio o nella sua area di pertinenza.

Sono inoltre consentiti, a condizione che siano proposti nell'ambito di un progetto unitario che prenda in considerazione l'intero edificio:

  • - modifiche sostanziali all'aspetto esteriore degli edifici, ivi compresa la realizzazione di pareti ventilate, strutture esterne di rivestimento, ed altri elementi tecnologici consimili con funzioni di contenimento energetico e/o riqualificazione architettonica;
  • - la realizzazione, modifica o tamponamento di logge;
  • - tamponamento parziale o totale di porticati e spazi a pilotis comunque denominati, attuabili solo con riferimento ad interi corpi di fabbrica. Non è consentito il tamponamento di porticati ad uso pubblico;
  • - realizzazione o modifiche sostanziali di balconi e terrazze;

6. Prescrizioni comuni

Non è ammessa sulle facciate prospicienti la pubblica via:

  • - la realizzazione di terrazze a tasca
  • - la realizzazione di scale esterne
  • - la chiusura porticati, se non sono frutto di un intervento unitario che coinvolga l'intero corpo di fabbrica.

Devono essere rispettati gli allineamenti prevalenti.

7. Interventi pertinenziali

Nei limiti indicati al comma 3 è ammessa:

  • - la riorganizzazione dei volumi accessori e pertinenziali esistenti, senza accorpamento all'edificio principale e cambio di destinazione;
  • - la realizzazione di volumi e/o manufatti accessori di pertinenza fuori terra nel limite del 20 del volume principale e nel rispetto dei parametri indicati al comma 3, la superficie coperta dei volumi accessori non deve comunque superare il 50% di quella dell'edificio principale;
  • - la realizzazione di cantine e volumi interrati anche fuori dalla proiezione dell'edificio principale nei limiti indicati al comma 3.

8. Interventi di riqualificazione paesaggistica

Deve essere prevista una accurata sistemazione degli spazi aperti sia pavimentati che piantumati. I progetti per la realizzazione dei verdi privati e condominiali prospicienti viabilità pubblica devono contenere specifico elaborato con indicazione e localizzazione delle delle alberature, da scegliere secondo quanto previsto nel Regolamento comunale sul verde pubblico e privato.

Art. 89 TR4 - Tessuto residenziale pianificato

1. Sono i tessuti costituiti da insediamenti realizzati o in corso di realizzazione, in forza di piani attuativi di iniziativa sia pubblica che privata o, comunque, da interventi convenzionati, nei quali l'assetto ordinato ed il rapporto tra gli edifici e gli spazi pubblici od aperti è da preservare.

2. Obiettivi

Tutti gli interventi edilizi nel tessuto TR4 devono tendere a:

  • - mantenere la qualità architettonica degli edifici
  • - preservare il rapporto tra edificio e spazio pubblico.

3. Destinazione d'uso

Nei tessuti residenziali a carattere unitario è prevista tendenzialmente la destinazione esclusiva a residenza e comunque il rispetto delle destinazioni previste dalle NTA dei singoli piani attuativi di riferimento.

4. Interventi ammessi

Per gli interventi che interessino interi edifici ad uso residenziale sono ammessi gli interventi fino alla ristrutturazione edilizia Rs5.

Quando l'intervento attenga a singole unità immobiliari, e comunque non all'edificio nella sua interezza, sono ammessi gli interventi fino alla ristrutturazione edilizia Rs1, nel rispetto delle seguenti precisazioni:

  • - ogni intervento di modifica all'aspetto esteriore sarà ammesso solo quando pienamente compatibile e coerente con la composizione architettonica, il tipo edilizio, i materiali, i colori e le finiture, del complesso edilizio realizzato in forza dello stesso piano attuativo.
  • - è ammesso il frazionamento, nei limiti fissati al precedente articolo 84, a condizioni che non comporti modifiche ai prospetti e la realizzazione di scale esterne (ammesse solo sul fronte tergale e nelle tipologie edilizie a schiera).

Sono ammessi, anche con modifiche puntuali non riguardanti l'intero corpo di fabbrica :

  • - gli interventi necessari al superamento delle barriere architettoniche e all'adeguamento degli immobili per esigenze dei disabili anche con modifiche alla sagoma;
  • - gli interventi di trasformazione di SA (superficie accessoria) in SU (superficie utile),che non eccedano il 20% della SE dell' U. I di riferimento e che non determinino variazione della sagoma dell'edificio.
  • - gli interventi edilizi che comportano la modifica della sagoma della costruzione con esclusiva limitazione alla creazione di nuova SA, mediante realizzazione di portici, tettoie e loggiati, che devono comunque rispettare le seguenti prescrizioni:
  • - devono essere rispettate le disposizioni dell'originario piano attuativo in relazione ad indice fondiario, allineamenti prescrittivi, altezze massime, rapporti di copertura, distanza dai confini ed edifici, tipologie edilizie e comunque devono essere qualificabili come interventi di ristrutturazione edilizia
  • - deve essere assicurata la coerenza architettonica dell'edificio interessato dall'intervento ed il suo corretto rapporto con le altre costruzioni realizzate in forza dello stesso piano attuativo.

Sono consentiti, a condizione che siano proposti nell'ambito di un progetto unitario che prenda in considerazione l'intero edificio :

  • - modifiche sostanziali all'aspetto esteriore degli edifici, ivi compresa la realizzazione di pareti ventilate, strutture esterne di rivestimento, ed altri elementi tecnologici consimili con funzioni di contenimento energetico e/o riqualificazione architettonica;
  • - la realizzazione di logge
  • - realizzazione o modifiche sostanziali di balconi e terrazze

Gli interventi di cui sopra devono comunque risultare coerenti con gli elementi tipologici, formali e costruttivi caratterizzanti l'edificio, nonché contribuire alla maggior qualificazione architettonica e funzionale del medesimo e delle sue aree pertinenziali. Il relativo progetto deve essere sottoscritto da tutti i soggetti interessati, ovvero assentito dal condominio, costituendo riferimento vincolante per la realizzazione dei singoli interventi.

Art. 90 TR5 - Tessuto residenziale puntiforme

1. Sono tessuti a bassa densità, caratterizzati da edifici mono e bifamiliari, o comunque edifici pluripiano di modeste altezze, isolati su lotto e circondati da pertinenze private liberamente sistemate a verde o pavimentate e separate da recinzioni di vario genere.

2. Obiettivi

Tutti gli interventi edilizi nel tessuto TR5 devono tendere a:

  • - Progettare il margine urbano con azioni di mitigazione paesaggistica, mantenimento e valorizzazione dei varchi visivi e ridefinizione dei retri urbani;
  • - promuovere progetti di potenziamento degli spazi aperti pubblici in particolare parcheggi e verde;
  • - promuovere insediamento di funzioni accessorie alla residenza sopratutto sulle viabilità principali;

3. Destinazione d'uso

Sono ammesse le destinazioni previste al comma 3 dell'art. 84.

4. Parametri urbanistici

Indice di copertura 40% ROS 50 %

h max 7.50 ml

5. Interventi ammessi

Sugli edifici sono ammessi gli interventi fino alla ristrutturazioni Rs5.

E' ammessa inoltre per gli edifici residenziali, la sostituzione edilizia, nel rispetto dei parametri sopra previsti al comma 3 e con l'applicazione degli incrementi volumetrici consentiti ai commi successivi.

Per gli edifici residenziali ad un piano fuori terra esistenti, con esclusione dei volumi accessori, è consentita, una tantum, la sopraelevazione di un piano. Per gli edifici costituiti da parti di diversa altezza è consentito, una tantum, la sopraelevazione di un piano della parte a solo piano terreno. Le integrazioni devono essere realizzate secondo modalità architettoniche congruenti con l'edificio esistente, devono mantenere gli allineamenti e non modificare l'area di sedime dell'edificio. In caso l'intervento sia attuato mediante sostituzione edilizia, deve essere realizzato nel rispetto dei parametri urbanistici indicati al comma 3.

Per gli edifici residenziali è ammesso l'incremento volumetrico una tantum, comprensivo di eventuali interventi di trasformazione di superfici accessorie in superfici abitabili, fino al limite del 20% della SE esistente dell'edificio e comunque non superiore a 70 mq.

6. Prescrizioni comuni

Non è ammessa sulle facciate prospicienti la pubblica via:

  • - la realizzazione di terrazze a tasca
  • - la realizzazione di scale esterne
  • - la chiusura di porticati

Devono essere rispettati gli allineamenti prevalenti

7. Interventi pertinenziali

E' ammessa la demolizione di manufatti pertinenziali e loro ricostruzione anche in diversa collocazione, a condizione che il manufatto pertinenziale ricostruito all'interno del lotto urbanistico di riferimento presenti parità di superficie coperta o di volume e altezza media netta pari a ml 2,40, con esclusione delle autorimesse. In caso nel lotto urbanistico di riferimento sia superato l'indice di copertura previsto, il riordino delle pertinenze deve dimostrare il raggiungimento del 25% di superfici permeabile nel lotto anche mediante sistemi di auto contenimento come previsti all'art. 27 del RE.

Ai fini della realizzazione di nuova pertinenza fino al 20 % del volume dell'edificio principale, sono comprese nel computo del volume aggiungibile gli eventuali edifici accessori esistenti. Resta fermo il rispetto dell'indice di copertura previsto al comma 3.

Art. 91 TM - Tessuto residenziale misto

1. Tessuti a densità variabile, localizzati in aree urbane o periurbane, caratterizzati dalla compresenza di residenze e attività produttive o commerciali. Il tessuto risulta frammentario e disomogeneo, con lotti di forma e dimensione disparata.

2. Obiettivi

Tutti gli interventi edilizi nel tessuto TM devono tendere a:

  • - Prevedere interventi di dismissione e sostituzione di edifici produttivi
  • - Eliminare i fenomeni di degrado urbanistico ed architettonico
  • - Riprogettare il margine urbano con interventi di mitigazione paesaggistica

3. Destinazione d'uso

Sono ammesse le destinazioni previste al comma 3 dell'art. 84.

4. Parametri Urbanistici

Indice di copertura 50 % ROS 60%

H max 10 ml

5. Interventi ammessi

Sugli edifici residenziali sono ammessi gli interventi fino alla ristrutturazione Rs5.

E' ammessa inoltre per gli edifici residenziali, la sostituzione edilizia, nel rispetto dei parametri sopra previsti al comma 3 e con l'applicazione degli incrementi volumetrici consentiti ai commi successivi.

Per gli edifici residenziali ad un piano fuori terra esistenti, con esclusione dei volumi accessori, è consentita, una tantum, la sopraelevazione di un piano. Per gli edifici costituiti da parti di diversa altezza è consentito, una tantum, la sopraelevazione di un piano della parte a solo piano terreno. Le integrazioni devono essere realizzate secondo modalità architettoniche congruenti con l'edificio esistente, devono mantenere gli allineamenti e non modificare l'area di sedime dell'edificio.

Per gli edifici residenziali è ammesso l'incremento volumetrico una tantum, da realizzarsi , comprensivo di eventuali interventi di trasformazione di superfici accessorie in superfici abitabili, fino al limite del 20% della SE esistente dell'edificio e comunque non superiore a 100 mq.

Gli edifici ad uso produttivo, che cambiano destinazione verso usi consentiti con il tessuto, possono essere recuperati mediante interventi di ristrutturazione o sostituzione. Al fine di favorire il riordino funzionale della zona, in caso di ristrutturazione edilizia, può essere ridotto l'indice di copertura esistente, in misura tale da ritrovare almeno il 25% di superficie permeabile nel lotto fondiario di riferimento. La SE demolita può essere recuperata all'interno del volume rimanente. Rimane ferma la necessità di reperire i parcheggi nella quantità e tipologia prevista nella tabella di cui all'art. 25 delle presenti norme.

In caso di sostituzione edilizia, la consistenza della nuova costruzione non potrà superare il valore che si ottiene rettificando la SE esistente come segue :

  • - per i primi 1000 mq è ammessa l'integrale riutilizzazione
  • - per la parte eccedente applicando il coefficiente 0,50

In caso l'intervento di sostituzione comporti la realizzazione di parcheggi pubblici in misura superiore a quella prevista dalla tab. di cui all'art. 25 di almeno il 30%, può essere applicato il coefficiente pari a 0,60 per la parte eccedente i 1000 mq.

6. Prescrizioni comuni

Non è ammessa sulle facciate prospicienti la pubblica via:

  • - la realizzazione di terrazze a tasca
  • - la realizzazione di scale esterne
  • - la chiusura di logge e porticati

Devono essere rispettati gli allineamenti prevalenti

7. Interventi pertinenziali

E' ammessa la demolizione di manufatti pertinenziali e loro ricostruzione anche in diversa collocazione, a condizione che il manufatto pertinenziale ricostruito all'interno del lotto urbanistico di riferimento presenti parità di superficie coperta o di volume e altezza media netta pari a ml 2,40, con esclusione delle autorimesse. In caso nel lotto urbanistico di riferimento sia superato l'indice di copertura previsto, il riordino delle pertinenze deve dimostrare il raggiungimento del 25% di superfici permeabile nel lotto anche mediante sistemi di auto contenimento come previsti all'art. 27 del RE.

Ai fini della realizzazione di nuova pertinenza fino al 20 % del volume dell'edificio principale, sono comprese nel computo come nuova pertinenza gli eventuali edifici accessori esistenti.

Art. 92 TF - Tessuto sfrangiato di margine

1. Sono tessuti insediativi a bassa densità, caratterizzati da una crescita urbanistica avvenuta per singoli lotti, in cui gli insediamenti si innescano nel territorio rurale a volte senza una margine urbano ben definito.

2. Obiettivi

Tutti gli interventi edilizi nel tessuto TF devono tendere a:

  • - Bloccare i processi di dispersione insediativa
  • - Migliorare i fronti urbani verso lo spazio agricolo, completando e rendendo continue alcune maglie frammentate per dare unitarietà all'edificato
  • - Riprogettare e valorizzare le aree intercluse o libere

3. Destinazione d'uso

Sono ammesse le destinazioni previste al comma 3 dell'art. 84.

4. Parametri Urbanistici

Indice di copertura 40 % ROS 50%

H max 7,50

5. Interventi ammessi

Sugli edifici sono ammessi gli interventi fino alla ristrutturazioni Rs5.

E' ammessa inoltre per gli edifici residenziali, la sostituzione edilizia, nel rispetto dei parametri sopra previsti al comma 3 e con l'applicazione degli incrementi volumetrici consentiti ai commi successivi.

Per gli edifici residenziali ad un piano fuori terra esistenti, con esclusione dei volumi accessori, è consentita, una tantum, la sopraelevazione di un piano. Per gli edifici costituiti da parti di diversa altezza è consentito, una tantum, la sopraelevazione di un piano della parte a solo piano terreno. Le integrazioni devono essere realizzate secondo modalità architettoniche congruenti con l'edificio esistente, devono mantenere gli allineamenti e non modificare l'area di sedime dell'edificio.

Per gli edifici residenziali è ammesso l'incremento volumetrico una tantum, comprensivo di eventuali interventi di trasformazione di superfici accessorie in superfici abitabili, fino al limite del 20% della SE esistente dell'edificio e comunque non superiore a 70 mq

6. Prescrizioni comuni

Non è ammessa sulle facciate prospicienti la pubblica via:

  • - la realizzazione di terrazze a tasca
  • - la realizzazione di scale esterne
  • - la chiusura di porticati

Devono essere rispettati gli allineamenti prevalenti

7. Interventi pertinenziali

E' ammessa la demolizione manufatti pertinenziali e loro ricostruzione anche in diversa collocazione, a condizione che il manufatto pertinenziale ricostruito all'interno del lotto urbanistico di riferimento presenti parità di superficie coperta o di volume e altezza media netta pari a ml 2,40, con esclusione delle autorimesse.

Ai fini della realizzazione di nuova pertinenza fino al 20 % del volume dell'edificio principale, sono comprese nel computo come nuova pertinenza gli eventuali edifici accessori esistenti. Resta fermo il rispetto dell'indice di copertura previsto al comma 3.

Ultimo aggiornamento 27 Settembre 2021