Norme tecniche di attuazione del Piano Operativo


Art. 80 Aspetti generali

1. I beni paesaggistici vincolati ai sensi del D.Lgs 42/2004 (Codice dei beni culturali e del Paesaggio) sono assoggettati alla disciplina del PIT/PPR e sono sottoposti ad autorizzazione paesaggistica.

2. Nel Territorio del comune di Montemurlo sono presenti le seguenti aree Tutelate per legge ai sensi dell'art. 142 del Codice, come individuate nella Tavola QVS01 "Vincoli e tutele" in scala 1:10000 del Piano strutturale e sono:

  • - Territori contermini ai laghi compresi in una fascia di profondità di 300 m dalla linea di Battigia, anche con riferimento ai territori elevati sui laghi.
  • - I fiumi, i torrenti, i corsi d'acqua iscritti negli elenchi previsti dal R.D. 11 dicembre 1933 n. 1775, e le relative sponde o piedi degli argini per una fascia di 150 metri ciascuna.
  • - I territori coperti da foreste e da boschi, ancorché percorsi o danneggiati dal fuoco e quelli sottoposti a vincolo di rimboschimento, come definiti all'art. 2, commi 2 e 6 del decreto legislativo 18 Maggio 2001, n. 227.

3. Si fa presente, in relazione all'individuazione dei sopraddetti Beni paesaggistici, che la rappresentazione contenuta nel PIT - PPR è stata aggiornata a seguito delle verifiche effettuate in sede di approvazione del Piano Strutturale comunale e a seguito delle conferenze paesaggistiche del 03/10/2018 e del 16/01/2019;

Art. 81 Laghi vincolati di cui all'art. 142, comma 1 lett. b) del D.lgs 42/04.

1. Sono soggette a tutela paesaggistica, ai sensi dell'art. 142, comma 1 lett. b) del Codice i territori contermini ai laghi. Per laghi si intendono i corpi idrici superficiali interni fermi a carattere permanente, naturali o modificati e/o artificiali , compresi gli invasi artificiali. Sono esclusi i laghi con lunghezza della linea di Battigia inferiore a 500 m, ad eccezione di quelli ricompresi nei SIR e gli invasi realizzati per finalità produttive aziendali e agricole.

Per linea di battigia si intende, per gli invasi artificiali, la linea che individua i confini del lago alla quota raggiunta dal volume di massimo invaso. La tutela paesaggistica si estende in una fascia di 300 m dalla linea di battigia come sopra definita e comprende anche l'intero invaso.

2. Le aree soggette a tutela si cui al punto 1 sono individuate con apposito segno grafico nella tav. QVS 01 Vincoli e Tutele del Piano Strutturale, elaborata su base C.T.R. in scala 1:10.000, e riguarda la fascia di territorio comprendente e circostante l'invaso sito in loc. Bagnolo .

3. Per la tutela e valorizzazione delle aree di cui al presente articolo il P.I.T. / Piano Paesaggistico Regionale individua i seguenti obiettivi con valore di indirizzo:

  • a) tutelare la permanenza e la riconoscibilità dei caratteri naturalistici, storico-identitari ed estetico percettivi dei territori contermini ai laghi salvaguardando la varietà e la tipicità dei paesaggi lacustri;
  • b) salvaguardare la continuità ecologica, le relazioni ecosistemiche, funzionali e percettive dei territori contermini ai laghi;
  • c) evitare i processi di artificializzazione dei territori contermini ai laghi e garantire che gli interventi di trasformazione non compromettano gli ecosistemi, e non alterino i rapporti figurativi consolidati dei paesaggi lacustri;
  • d) garantire l'accessibilità e la fruibilità sostenibile dei territori perilacuali anche attraverso la creazione o il mantenimento di adeguati accessi pubblici e varchi visuali verso il lago;
  • e) favorire la ricostituzione della conformazione naturale dei territori perilacuali interessati da processi di antropizzazione ed il recupero e la riqualificazione delle aree compromesse o degradate.

4. Agli obiettivi di cui alle lettere a), b) c), d), ed e) - correlati agli invasi assoggettati a tutela paesaggistica dal P.I.T. / Piano Paesaggistico Regionale per una fascia di 300 metri dalla linea di battigia - sono riferite le seguenti prescrizioni:

A) Gli interventi di trasformazione, compresi quelli urbanistici ed edilizi, ove consentiti, fatti comunque salvi quelli necessari alla sicurezza idraulica, sono ammessi a condizione che:

  • - non alterino l'assetto idrogeologico e garantiscano la conservazione dei valori ecosistemici paesaggistici, la salvaguardia delle opere di sistemazione idraulico agraria con particolare riferimento a quelle di interesse storico e/o paesaggistico testimoniale;
  • - si inseriscano nel contesto perilacuale secondo principi di coerenza paesaggistica, ne rispettino le caratteristiche morfologiche e le regole insediative storiche preservandone il valore, anche attraverso l'uso di materiali e tecnologie con esso compatibili;
  • - non compromettano le visuali connotate da elevato valore estetico percettivo;
  • - non modifichino i caratteri tipologici e architettonici del patrimonio insediativo di valore storico ed identitario;
  • - non occludano i varchi e le visuali panoramiche, che si aprono lungo le rive e dai tracciati accessibili al pubblico verso i laghi e non concorrano alla formazione di fronti urbani continui;
  • - non riducano l'accessibilità alle rive dei laghi.

B) Le opere e gli interventi relativi alle infrastrutture viarie, ferroviarie ed a rete (pubbliche o di interesse pubblico) sono ammesse a condizione che il tracciato dell'infrastruttura non comprometta i caratteri morfologici, ecosistemici dell'area perilacuale e garantisca, attraverso la qualità progettuale e le più moderne tecnologie di realizzazione, il minor impatto visivo possibile.

C) La realizzazione di nuove strutture a carattere temporaneo e rimovibile, ivi incluse quelle connesse all'attività agricola e turistico-ricreativa, è ammessa a condizione che gli interventi non alterino negativamente la qualità percettiva dei luoghi, l'accessibilità e la fruibilità delle rive e prevedano altres&igrave il ricorso a tecniche e materiali ecocompatibili, garantendo il ripristino dei luoghi e la riciclabilità o il recupero delle componenti utilizzate.

D) Gli interventi che interessano l'assetto geomorfologico ed idraulico devono garantire il migliore inserimento paesaggistico privilegiando, ove possibile, l'utilizzo di tecniche di ingegneria naturalistica.

E) Fatti salvi gli adeguamenti e gli ampliamenti di edifici o infrastrutture esistenti alle condizioni di cui alla lettera a) del presente comma , non sono ammesse nuove previsioni, fuori dal territorio urbanizzato, di:

  • - attività produttive industriali/artigianali;
  • - medie e grandi strutture di vendita;
  • - depositi a cielo aperto di qualunque natura che non adottino soluzioni atte a minimizzare l'impatto visivo e di quelli riconducibili ad attività di cantiere;
  • - discariche e impianti di incenerimento dei rifiuti autorizzati come impianti di smaltimento (All.B parte IV del D.Lgs. 152/06);

F) Non sono ammessi interventi che possano compromettere la conservazione degli ecosistemi lacustri di rilevante valore paesaggistico e naturalistico (con particolare riferimento alle aree interessate dalla presenza di habitat di interesse comunitario e/o regionale e di specie vegetali e animali di interesse conservazionistico). All'interno di tali formazioni non sono ammessi nuovi interventi che possano comportare l'impermeabilizzazione del suolo e l'aumento dei livelli di artificializzazione.

5. Le prescrizioni di cui al precedente punto 4:

  • a) costituiscono disciplina di riferimento per le autorizzazioni paesaggistiche e per i correlati atti abilitativi di natura edilizia relativi alle opere e interventi da realizzarsi nelle aree di cui al presente articolo, e prevalgono altres&igrave su ogni eventuale disposizione pianificatoria o regolamentare comunale che risulti in tutto o in parte in contrasto con esse
  • b) integrano, con riferimento ai beni paesaggistici di cui al presente articolo:
    • - nelle porzioni coperte da foreste e da boschi, le prescrizioni di cui all'articolo 83 della presente disciplina.
    • - nelle porzioni ricadenti nella fascia di 150 metri dai fiumi vincolati, le prescrizioni riportate nel successivo articolo 82.

6. Gli interventi pubblici e privati che interessano le fasce di cui al presente articolo garantiscono la tutela e la valorizzazione delle componenti identitarie del patrimonio territoriale in esse ricadenti. Le disposizioni di cui al precedente punto 4, in particolare, integrano la disciplina contenuta all'art. 68 invasi e bacini artificiali.

Art. 82 fiumi, torrenti, corsi d'acqua di cui all'art. 142 comma 1 lettera c) del D.lgs 42/04.

1. Sono soggette a tutela paesaggistica per legge, ai sensi dell'art. 142, comma 1, lett. c), del Codice dei beni culturali e del paesaggio, e alla disciplina del RD 523/1904 e norme correlate dei corpi idrici censiti nel reticolo idrografico di cui alla LR 79/2012, i fiumi, torrenti e corsi d'acqua del territorio comunale iscritti negli elenchi previsti dal Testo Unico sulle acque ed impianti elettrici (R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775) e relative sponde o piedi degli argini per una fascia di 150 metri ciascuna. Sono esclusi i tratti dei corsi d'acqua individuati nella Deliberazione del Consiglio Regionale 11.03.1986, n. 95 (Determinazione dei fiumi, torrenti e corsi d'acqua classificati pubblici da escludere, in tutto o in parte, dal vincolo paesaggistico per la loro irrilevanza a tali fini / legge 8 agosto 1985 n. 342, art. 1/quater; approvazione elenco regionale dei tratti esclusi).

2, La tutela paesaggistica delle fasce circostanti ai fiumi, torrenti e corsi d'acqua si estende per una profondità di 150 metri, da misurarsi in proiezione orizzontale a partire dal ciglio di sponda o dal piede esterno degli argini, quando esistenti, sulla base del'"Abaco grafico-tipologico per l'individuazione della linea generatrice del buffer relativo ai corpi idrici" (Allegato D all'elaborato 8B del P.I.T. / Piano Paesaggistico Regionale), precisando che:

  • - per "ciglio di sponda" si intende il limite esterno delle sponde fluviali, individuato al di sopra del livello di piena ordinaria, dalla rottura di pendenza generata dall'intersezione fra la sponda fluviale - intesa come forma geomorfologica attiva - ed il piano campagna, secondo la definizione riportata all'art. 2 del DPGR 42/R/2018. Il ciglio di sponda viene individuato anche tramite la verifica di presenze vegetazionali ed arboree più o meno stabili;
  • - per "argine" si intende l'opera idraulica, a diversa tipologia costruttiva, che svolge funzioni di difesa dalle esondazioni impedendo che le acque inondino il territorio circostante. Gli argini possono essere in froldo o remoti, ovvero posti a diretto contatto con il flusso idrico, oppure ad una certa distanza da esso. In quest'ultimo caso la fascia di terreno compresa tra l'alveo attivo e l'argine prende il nome di "golena".

La tutela paesaggistica comprende non solo le fasce laterali, bens&igrave l'intero corso d'acqua.

2. Le aree soggette a tutela si cui al punto 1 sono individuate con apposito segno grafico nella tav. QVS_01 "Vincoli e Tutele" del Piano Strutturale, elaborata su base C.T.R. in scala 1:10.000, e riguardano in sintesi le fasce di territorio comprendenti e circostanti:

  • - il torrente Agna;
  • - il torrente Bagnolo;
  • - il torrente Meldancione.

3. L'individuazione e perimetrazione di dettaglio delle aree di cui al presente articolo ha carattere ricognitivo ed assume pertanto valenza indicativa. Qualora i perimetri, cos&igrave come individuati nell'elaborato cartografico di cui sopra, si dimostrassero inesatti o non aggiornati alla situazione reale, i soggetti interessati possono produrre idonea documentazione atta a dimostrare il reale stato dei luoghi e la sussistenza o meno dei presupposti di legge per la tutela paesaggistica, sulla base dei criteri di cui al precedente punto 1.

4. Per la tutela e valorizzazione delle aree di cui al presente articolo il P.I.T./Piano Paesaggistico Regionale individua i seguenti obiettivi con valore di indirizzo:

  • a) tutelare la permanenza e la riconoscibilità dei caratteri naturalistici, storico-identitari ed estetico-percettivi delle sponde e delle relative fasce di tutela salvaguardando la varietà e la tipicità dei paesaggi fluviali, le visuali panoramiche che si aprono dalle sponde ed in particolare dai ponti quali luoghi privilegiati per l'ampia percezione che offrono verso il paesaggio fluviale;
  • b) evitare i processi di artificializzazione degli alvei e delle fasce fluviali e garantire che gli interventi di trasformazione non compromettano i rapporti figurativi consolidati dei paesaggi fluviali, la qualità delle acque e degli ecosistemi;
  • c) limitare i processi di antropizzazione e favorire il ripristino della morfologia naturale dei corsi d'acqua e delle relative sponde, con particolare riferimento alla vegetazione ripariale;
  • d) migliorare la qualità ecosistemica dell'ambiente fluviale con particolare riferimento ai corridoi ecologici indicati come "direttrici di connessione fluviali da riqualificare" nelle elaborazioni del P.I.T. / Piano Paesaggistico Regionale;
  • e) riqualificare e recuperare i paesaggi fluviali degradati;
  • f) promuovere forme di fruizione sostenibile del fiume e delle fasce fluviali.

5. Agli obiettivi di cui alle lettere a), b) c), d), e) ed f) - correlati in termini generali ai fiumi, torrenti e corsi d'acqua assoggettati a tutela paesaggistica dal P.I.T./Piano Paesaggistico Regionale e alle relative sponde o piedi degli argini per una fascia di 150 metri ciascuna - sono riferite le seguenti prescrizioni:

5.1. Fermo restando il rispetto dei requisiti tecnici derivanti da obblighi di legge relativi alla sicurezza idraulica, gli interventi di trasformazione dello stato dei luoghi sono ammessi a condizione che:

  • - non compromettano la vegetazione ripariale, i caratteri ecosistemici caratterizzanti il paesaggio fluviale e i loro livelli di continuità ecologica;
  • - non impediscano l'accessibilità al corso d'acqua, la sua manutenzione e la possibilità di fruire delle fasce fluviali;
  • - non impediscano la possibilità di divagazione dell'alveo, al fine di consentire il perseguimento di condizioni di equilibrio dinamico e di configurazioni morfologiche meno vincolate e più stabili;
  • - non compromettano la permanenza e la riconoscibilità dei caratteri e dei valori paesaggistici e storico-identitari dei luoghi, anche con riferimento a quelli riconosciuti dal P.I.T. / Piano Paesaggistico Regionale.

5.2. Le trasformazioni sul sistema idrografico, conseguenti alla realizzazione di interventi per la mitigazione del rischio idraulico, necessari per la sicurezza degli insediamenti e delle infrastrutture e non diversamente localizzabili, sono ammesse a condizione che sia garantito, compatibilmente con le esigenze di funzionalità idraulica, il mantenimento dei caratteri e dei valori paesaggistici, anche con riferimento a quelli riconosciuti dal P.I.T./Piano Paesaggistico Regionale.

5.3. Gli interventi di trasformazione, compresi gli adeguamenti e gli ampliamenti di edifici o infrastrutture esistenti, ove consentiti, e fatti salvi gli interventi necessari alla sicurezza idraulica, sono ammessi a condizione che:

  • - mantengano la relazione funzionale e quindi le dinamiche naturali tra il corpo idrico e il territorio di pertinenza fluviale;
  • - siano coerenti con le caratteristiche morfologiche proprie del contesto e garantiscano l'integrazione paesaggistica, il mantenimento dei caratteri e dei valori paesaggistici, anche con riferimento a quelli riconosciuti dal P.I.T. / Piano Paesaggistico Regionale;
  • - non compromettano le visuali connotate da elevato valore estetico percettivo;
  • - non modifichino i caratteri tipologici e architettonici del patrimonio insediativo di valore storico ed identitario;
  • - non occludano i varchi e le visuali panoramiche, da e verso il corso d'acqua, che si aprono lungo le rive e dai tracciati accessibili al pubblico e non concorrano alla formazione di fronti urbani continui.

5.4. Le opere e gli interventi relativi alle infrastrutture viarie, ferroviarie ed a rete (pubbliche e di interesse pubblico), anche finalizzate all'attraversamento del corpo idrico, sono ammesse a condizione che il tracciato dell'infrastruttura non comprometta i caratteri morfologici, idrodinamici ed ecosistemici del corpo idrico e garantiscano l'integrazione paesaggistica, il mantenimento dei valori identificati dal P.I.T. / Piano Paesaggistico Regionale e il minor impatto visivo possibile.

5.5. Le nuove aree destinate a parcheggio fuori dalle aree urbanizzate sono ammesse a condizione che gli interventi non comportino aumento dell'impermeabilizzazione del suolo e siano realizzati con tecniche e materiali ecocompatibili evitando l'utilizzo di nuove strutture in muratura.

5.6. La realizzazione di nuove strutture a carattere temporaneo e rimovibili, ivi incluse quelle connesse alle attività turistico-ricreative e agricole, è ammessa a condizione che gli interventi non alterino negativamente la qualità percettiva dei luoghi, l'accessibilità e la fruibilità delle rive, e prevedano altres&igrave il ricorso a tecniche e materiali ecocompatibili, garantendo il ripristino dei luoghi e la riciclabilità o il recupero delle componenti utilizzate.

5.7. Non sono ammesse nuove previsioni, fuori dal territorio urbanizzato, di:

  • - edifici di carattere permanente ad eccezione degli annessi rurali;
  • - depositi a cielo aperto di qualunque natura che non adottino soluzioni atte a minimizzare l'impatto visivo o che non siano riconducibili ad attività di cantiere;
  • - discariche e impianti di incenerimento dei rifiuti autorizzati come impianti di smaltimento (Allegato B parte IV del D.Lgs. 152/06).

Sono ammessi alle condizioni di cui al precedente punto 6.3:

  • - gli impianti per la depurazione delle acque reflue;
  • - impianti per la produzione di energia;
  • - gli interventi di rilocalizzazione di strutture esistenti funzionali al loro allontanamento dalle aree di pertinenza fluviale e alla riqualificazione di queste ultime, come individuati e disciplinati dagli atti di pianificazione.

5.8. Non è ammesso l'inserimento di manufatti (ivi incluse le strutture per la cartellonistica e la segnaletica non indispensabili per la sicurezza stradale) che possano interferire negativamente o limitare le visuali panoramiche.

6. Le prescrizioni di cui al precedente punto 5:

  • a) costituiscono disciplina di riferimento per le autorizzazioni paesaggistiche e per i correlati atti abilitativi di natura edilizia relativi alle opere e interventi da realizzarsi nelle aree di cui al presente articolo, e prevalgono altres&igrave su ogni eventuale disposizione pianificatoria o regolamentare comunale che risulti in tutto o in parte in contrasto con esse;

b ) integrano, con riferimento ai beni paesaggistici di cui al presente articolo:

  • - nelle porzioni coperte da foreste e da boschi, le prescrizioni di cui al successivo articolo.
  • - nelle porzioni che interessano la fascia di 300 metri dall'invaso vincolato, le prescrizioni di cui al precedente articolo.

7. Gli interventi pubblici e privati che interessano i corsi d'acqua e le fasce di cui al presente articolo garantiscono la tutela e la valorizzazione delle componenti identitarie del patrimonio territoriale in esse ricadenti. Le disposizioni di cui al precedente punto 5 integrano la disciplina contenuta nei seguenti articoli delle NTA:

  • - art. 67 - Ambiti di pertinenza fluviale
  • - art. 69 - Vegetazione ripariale

Art. 83 Territori coperti da foreste e boschi di cui all'art. 142 comma 1 lettera g) del D.lgs 42/04

1. Sono soggette a tutela paesaggistica per legge, ai sensi dell'art. 142, comma 1, lett. g), del Codice dei beni culturali e del paesaggio, le porzioni del territorio comunale coperte da foreste e da boschi, ancorché percorse o danneggiate dal fuoco, e quelle sottoposte a vincolo di rimboschimento, come definite dalle vigenti norme regionali in materia forestale.

Ai fini della tutela paesaggistica per legge si identifica come bosco qualsiasi area, di estensione non inferiore a 2.000 mq e di larghezza maggiore di 20 ml, misurata al piede delle piante di confine, coperta da vegetazione arborea forestale spontanea o d'origine artificiale, in qualsiasi stadio di sviluppo, che abbia una densità non inferiore a 500 piante per ettaro, oppure tale da determinare, con la proiezione delle chiome sul piano orizzontale, una copertura del suolo pari ad almeno il 20%.

Costituiscono altres&igrave bosco (o sono ad esso assimilati):

  • - i castagneti da frutto e le sugherete;
  • - le aree già boscate, nelle quali l'assenza del soprassuolo arboreo o una sua copertura inferiore al 20% abbiano carattere temporaneo e siano ascrivibili ad interventi selvicolturali o d'utilizzazione oppure a danni per eventi naturali, accidentali o per incendio;
  • - le formazioni costituite da vegetazione forestale arbustiva esercitanti una copertura del suolo pari ad almeno il 40%, fermo restando il rispetto degli altri requisiti sopra specificati.

La continuità della vegetazione forestale non è considerata interrotta dalla presenza di infrastrutture o aree di qualsiasi uso e natura che ricadano all'interno del bosco o che lo attraversino e che abbiano ampiezza inferiore a 2.000 mq e larghezza mediamente inferiore a 20 ml. Restano comunque esclusi:

  • - i parchi urbani, i giardini, gli orti botanici e i vivai;
  • - gli impianti per arboricoltura da legno, i noceti, i noccioleti specializzati e le altre colture specializzate realizzate con alberi ed arbusti forestali e soggette a pratiche agronomiche;
  • - le formazioni arbustive ed arboree insediatesi nei terreni già destinati a colture agrarie e a pascolo, abbandonate per un periodo inferiore a 15 anni.

Per le ulteriori condizioni e specificazioni cui è soggetta l'individuazione delle aree assimilabili a bosco si fa diretto rinvio al Regolamento Forestale della Toscana .

2. Le aree soggette a tutela si cui al punto 1 sono individuate con apposito segno grafico nella tav. QVS_01 "Vincoli e Tutele" del Piano Strutturale, elaborata su base C.T.R. in scala 1:10.000, e riguardano prevalentemente gli ambiti rurali A1, A2 e A3 ad elevato grado di naturalità.

L'individuazione e perimetrazione di dettaglio delle aree di cui al presente articolo ha carattere ricognitivo ed assume pertanto valenza indicativa. Qualora i perimetri, cos&igrave come individuati nell'elaborato cartografico di cui sopra, si dimostrassero inesatti o non aggiornati alla situazione reale, i soggetti interessati possono produrre idonea documentazione, consistente in una relazione redatta da un tecnico abilitato secondo gli ordinamenti professionali vigenti, atta a dimostrare il reale stato dei luoghi e la sussistenza o meno dei presupposti di legge per la tutela paesaggistica.

Fermo restando il rispetto delle eventuali indicazioni e/o prescrizioni delle autorità preposte, le norme di cui al presente articolo si applicano comunque a tutte le parti di territorio identificabili come bosco ai sensi delle vigenti norme regionali in materia forestale, indipendentemente dalle individuazioni contenute nella tav. QVS_01 "Vincoli e Tutele" e/o nelle altre tavole grafiche del Piano Strutturale.

Ferme restando le disposizioni regionali riferite all'aggiornamento degli elementi del quadro conoscitivo del P.I.T./Piano Paesaggistico Regionale, l'aggiornamento cartografico dei perimetri delle aree di cui al presente articolo, avendo ad oggetto riferimenti di natura documentale e descrittiva, può essere eseguito con singola Deliberazione del Consiglio Comunale, senza che ciò costituisca variante al Piano Strutturale.

3. In tutte le aree boscate presenti sul territorio comunale si riscontra diffusamente la sussistenza dei valori paesaggistici che la tutela per legge intende salvaguardare. Le formazioni forestali e boschive di cui trattasi presentano infatti rilevante valore ambientale e paesaggistico per la consistenza e rilevanza formale delle formazioni, per il governo a fustaia, nonché per la diversificazione ed articolazione delle specie arboree e arbustive presenti.

4. Per la tutela e valorizzazione delle aree boscate di cui al presente articolo il P.I.T./Piano Paesaggistico Regionale individua i seguenti obiettivi con valore di indirizzo:

  • a) migliorare l'efficacia dei sistemi forestali ai fini della tutela degli equilibri idrogeologici del territorio e della protezione dei rischi derivanti da caduta massi;
  • b) tutelare la permanenza e la riconoscibilità dei caratteri e dei valori paesaggistici e storico-identitari dei territori coperti da boschi salvaguardando la varietà e la tipicità degli ambienti forestali;
  • c) tutelare e conservare gli elementi forestali periurbani e planiziali per le loro funzioni di continuità paesaggistica tra questi e le matrici forestali collinari e montane;
  • d) salvaguardare la varietà e la qualità degli ecosistemi forestali, con particolare riferimento alle specie e agli habitat forestali di interesse comunitario e regionale e ai nodi primari e secondari della rete ecologica forestale riconosciuti tali dalle elaborazioni del P.I.T./Piano Paesaggistico Regionale;
  • e) garantire che gli interventi di trasformazione non alterino i rapporti figurativi consolidati dei paesaggi forestali e non ne compromettano i valori ecosistemici, storico-culturali ed estetico-percettivi;
  • f) recuperare i paesaggi agrari e pastorali di interesse storico, soggetti a ricolonizzazione forestale;
  • g) contrastare la perdita delle aree agricole ad alto valore naturale e preservare le radure identificabili come pratipascoli, ancorché arborati, mediante la salvaguardia delle tradizionali attività agro-silvo-pastorali;
  • h) promuovere la valorizzazione e la fruizione delle risorse del patrimonio storico-artistico, ambientale e paesaggistico rappresentato dal bosco, con particolare riferimento alle zone a rischio di abbandono;
  • i) valorizzare le produzioni locali legate alla presenza del bosco e promuoverne forme di fruizione sostenibile, anche al fine di ricostituire le relazioni tra il bosco e le comunità.

5. Agli obiettivi di cui alle lettere a), b) c), d), e), f), g), h) ed i) - correlati in termini generali ai territori coperti da foreste e da boschi - sono riferite le seguenti prescrizioni:

5.1. Gli interventi di trasformazione, compresi quelli urbanistici ed edilizi, ove consentiti, sono ammessi a condizione che:

  • - non comportino l'alterazione significativa permanente, in termini qualitativi e quantitativi, dei valori ecosistemici e paesaggistici e culturali e del rapporto storico e percettivo tra ecosistemi forestali, agroecosistemi e insediamenti storici. Sono comunque fatti salvi i manufatti funzionali alla manutenzione e coltivazione del patrimonio boschivo o alle attività antincendio, nonché gli interventi di recupero degli edifici esistenti e le strutture rimovibili funzionali alla fruizione pubblica dei boschi;
  • - non modifichino i caratteri tipologici-architettonici del patrimonio insediativo di valore storico ed identitario, mantenendo la gerarchia tra gli edifici (quali ville, fattorie, cascine, fienili, stalle);
  • - garantiscano il mantenimento, il recupero e il ripristino dei valori paesaggistici dei luoghi, anche tramite l'utilizzo di soluzioni formali, finiture esterne e cromie compatibili con i caratteri del contesto paesaggistico.

5.2. Non sono ammessi:

  • - nuove previsioni edificatorie che comportino consumo di suolo all'interno delle formazioni boschive planiziarie, cos&igrave come riconosciute dal P.I.T. / Piano Paesaggistico Regionale nella "Carta dei boschi planiziari e costieri" di cui all'Abaco regionale della Invariante "I caratteri ecosistemici dei paesaggi", ad eccezione delle infrastrutture per la mobilità non diversamente localizzabili e di strutture a carattere temporaneo e rimovibile. La prescrizione di cui trattasi non è riferibile al territorio Montemurlo, nel quale non sono presenti formazioni boschive planiziarie;
  • - l'inserimento di manufatti (ivi incluse le strutture per la cartellonistica e la segnaletica non indispensabili per la sicurezza stradale) che possano interferire o limitare negativamente le visuali panoramiche.

6. Le prescrizioni di cui al precedente punto 5:

  • - costituiscono disciplina di riferimento per le autorizzazioni paesaggistiche e per i correlati atti abilitativi di natura edilizia relativi alle opere e interventi da realizzarsi nelle aree di cui al presente articolo, e prevalgono altres&igrave su ogni eventuale disposizione pianificatoria o regolamentare comunale che risulti in tutto o in parte in contrasto con esse;
  • - integrano, con riferimento ai beni paesaggistici di cui al presente articolo:
  • - nelle porzioni ricadenti nelle fasce circostanti l'invaso di Bagnolo per una profondità di 300 metri, le prescrizioni di cui al precedente articolo 81;
  • - nelle porzioni ricadenti in fasce circostanti a fiumi, torrenti e corsi d'acqua per una profondità di 150 metri, le prescrizioni di cui al precedente l'art. 82
Ultimo aggiornamento 27 Settembre 2021