Norme tecniche di attuazione del Piano Operativo


Art. 75 Contesti fluviali

1. Il Piano Operativo, fatta salva la competenza dell'Autorità idraulica al rilascio di atti di autorizzazione o concessione idraulica, promuove la redazione di progetti di recupero e valorizzazione dei contesti fluviali dei torrenti Agna e Bagnolo, rappresentati sulla tav.QP_01 "Mappa di inquadramento - territorio urbanizzato" in scala 1:5000. Tali progetti sono assimilabili per finalità e contenuti ai progetti di paesaggio dell'art.34 della Disciplina del PIT-PPR ed assumono il compito di coordinare, per i corsi d'acqua principali, le azioni del Comune di Montemurlo con quelle dei limitrofi Comuni di Montale e Agliana sulla base degli obiettivi e degli indirizzi indicati dal PS e dallo stesso PIT-PPR.

2. Sono obiettivi dei progetti di recupero e valorizzazione dei contesti fluviali:

  • - la tutela dei caratteri morfologici e figurativi dei corsi d'acqua e degli aspetti storico culturali del paesaggio fluviale;
  • - la salvaguardia del valore ambientale ed ecosistemico dei corsi d'acqua;
  • - la messa in sicurezza idraulica del territorio;
  • - la fruizione sostenibile degli ambiti fluviali anche attraverso un sistema attrezzato di punti di sosta e di percorsi di mobilità dolce; la realizzazione coordinata e sostenibile di opere di attraversamento e connessione fra le sponde dei corsi d'acqua, in particolare di quelli di confine.

3. A tali fini i progetti di recupero e valorizzazione dei corsi d'acqua danno coerente attuazione:

  • - agli interventi di rinaturalizzazione dei corsi d'acqua e di salvaguardia della vegetazione d'argine e ripariale;
  • - agli interventi ammessi e/o previsti nelle fasce di rispetto di cui all'art. 41;
  • - agli interventi per la realizzazione di una rete di percorsi naturalistici e ciclopedonali secondo le indicazioni contenute nelle tavole del PO;
  • - alla tutela, al recupero ed alla valorizzazione delle testimonianze di valore storico culturale connesse ai paesaggi fluviali con specifico riferimento alle opere d'arte stradale ed idraulica, agli edifici che utilizzavano l'energia idraulica;
  • - alle previsioni di adeguate connessioni viarie, di percorsi e di attrezzature all'interno del territorio comunale e fra i diversi territori comunali.

4. Il Comune di Montemurlo persegue e promuove la collaborazione con i comuni limitrofi per la redazione dei progetti di recupero e valorizzazione dei contesti fluviali, con particolare riferimento a quello del torrente Agna, sostenendo gli strumenti di partecipazione delle comunità locali, come i contratti di fiume.

Art. 76 Aree agricole soggette a misure di riqualificazione

1. Sono le aree di influenza urbana caratterizzate da un economia agricola marginale, da un punto di vista produttivo, e dove la notevole parcellizzazione della proprietà ha cambiato il paesaggio agrario innescando un processo di degrado dovuto alla proliferazione di colture ed usi promiscui completamente scollegate fra loro.

2. Nelle tavole serie QP_02 - Uso e modalità del suolo - sono state individuate aree soggette a misure coordinate di riqualificazione, per alcune delle quali, il Regolamento Comunale per la conduzione dei fondi agricoli minori prevede specifici "linee guida di sistemazione complessiva".

3. In queste aree sono ammessi gli interventi connessi alle attività consentite al Capo I del Titolo VI con le seguenti limitazioni e/o prescrizioni:

  • - sono vietate le trasformazioni "aree terrazzate" e l'uso di materiali diversi da quelli "lapidei" per la manutenzione dei terrazzamenti";
  • - sono vietate attività che comportino processi di inquinamento o comunque incompatibili con le finalità di salvaguardia.
  • - la realizzazione di annessi per l'agricoltura amatoriale di cui all'art. 130 è ammessa nel rispetto delle indicazioni e limitazioni contenute Regolamento comunale per la conduzione dei fondi agricoli minori.

4. In caso di intervento, sono prescritti interventi di recupero volti al ripristino delle condizioni di efficienza delle sistemazioni agrarie storiche quali terrazzamenti, muri a secco, sistemazioni idrauliche ecc. Suddetti interventi devono garantire il superamento di situazioni di degrado o di perdita di funzionalità dei manufatti, nel rispetto dei caratteri tipologici, formali e costruttivi originari, nonché assicurare livelli prestazionali adeguati in termini di presidio idrogeologico. Sono consentite solo modifiche puntuali, atte a migliorare e razionalizzare gli accessi e le coltivazioni dei fondi.

Art. 77 Cave dismesse

1. Sono le aree, rappresentate nelle tavole del Piano Operativo con apposita campitura, che individuano le cave non più attive, comprensive degli spazi di servizio annessi, che presentano specifico valore di testimonianza e possono assolvere a funzioni didattiche e ricreative. Esse sono puntualmente rappresentate nelle tavole del PO serie QP_02 "Usi del suolo e modalità di intervento" in scala 1:5000.

2. Gli obiettivi prioritari del recupero ambientale dei siti estrattivi dismessi devono essere:

  • - garantire la stabilità dei luoghi;
  • - rimodellare l'area e integrarla nel contesto attraverso l'utilizzo di piante autoctone e del materiale sterile di scopertura;
  • - ricostituire e potenziare gli habitat con particolare attenzione al ciclo dell'acqua;
  • - valorizzare l'area recuperata;

3. In esse vi sono consentiti interventi finalizzati a :

  • - risanamento e sistemazione ambientale previa redazione di uno specifico progetto che ne definisca le condizioni di messa in sicurezza;
  • - riordino del sistema di raccolta delle acque superficiali ed alla ricostituzione di un assetto vegetazionale teso a mitigare l'impatto ambientale delle sezioni di scavo;
  • - salvaguardia degli ambienti umidi e sistemi naturali endogeni;
  • - recupero per attività turistico - ricreative e sportive, anche mediante la realizzazione di piccole attrezzature e strutture di servizio.
  • - recupero ad uso agricolo e forestale

4 Nei siti estrattivi dismessi individuati ai sensi del comma 1, il recupero e riqualificazione ambientale è soggetta all'approvazione di un piano di recupero della cava; per finalità turistico - ricreative sportive il progetto è subordinato anche alla sottoscrizione di apposita convenzione.

5. Per il sito estrattivo dismesso di Boscofondo il piano di recupero della cava, in funzione delle necessità del corretto recupero del sito, può prevedere attività di escavazione e commercializzazione di modeste quantità di materiale, comunque non superiore a 2000 metri cubi, esclusivamente finalizzata e funzionale al recupero ambientale e di messa in sicurezza del sito estrattivo .

6. Dato che le rocce ofiolitiche contengono minerali di amianto, tutti gli interventi che interessano le aree di cava di serpentino devono prevedere idonee misure atte a verificare l'effettiva presenza di amianto (rilievi geologici, campionamenti della roccia e sui cumuli, campionamenti delle acque superficiali) e misure atte al contenimento delle fibre, per impedire, mitigare, contenere la dispersione degli inquinanti (bagnatura sistematica dei fronti, cumuli, piazzali, strade, eventuale messa in opera di manti/strati antipolvere, operazioni di carico e scarico con minima altezza, trasporto su mezzi coperti, limitazione della velocità di transito a 10km/h) secondo quanto previsto dalla L. 27/1992 e dal DM 14/05/1996.

7. Nelle cave storiche, individuate dal PRAER, dal Piano Regionale Cave (PRC), e individuate con apposita campitura nelle tavole serie QP _02 "Usi del suolo e modalità di intervento" in scala 1: 5000, per il reperimento dei materiali ornamentali storici per il restauro di monumenti, è ammesso il prelievo di modesti quantitativi di materiale nel rispetto dell'art. 49 della LR 35/2015

Art. 78 Riqualificazione dei margini urbani

1. Gli interventi di riqualificazione dei margini urbani sono individuati con apposito simbolo grafico sulle tavole del PO ed interessano le aree di contatto degli insediamenti con il territorio rurale che richiedono interventi mirati di riordino delle aree pertinenziali urbane e di ridefinizione dei confini con la zona agricola mediante:

  • - il riordino dei manufatti pertinenziali che preveda la demolizione di manufatti incongrui o precari e, per quelli legittimi o condonati, una ricostruzione coerente con le qualità paesaggistiche del contesto,
  • - interventi di ricucitura di assi viari e di percorsi pedonali fra l'ambito urbano e quello rurale e la tutela delle testimonianze di valore storico culturale che caratterizzano le aree di margine,
  • - la riqualificazione degli spazi aperti e la piantumazione di essenze arboree ed arbustive sul confine dei lotti in modo da assicurare l'integrazione paesaggistica fra gli insediamenti urbani ed il contesto rurale.

2. Al fine di garantire la qualità ed il coordinamento di tali interventi l'Amministrazione Comunale può, con una specifica appendice del Regolamento Edilizio, fornire indicazioni ed esemplificazioni per la progettazione e la realizzazione degli interventi di riordino delle aree pertinenziali e di riqualificazione paesaggistica dei confini città - campagna.

3. Sono assimilabili agli interventi di riqualificazione dei margini urbani gli interventi, all'interno del territorio urbanizzato, di realizzazione di viali alberati, di filari, di alberate in genere, che definiscono e caratterizzano nuovi assi viari ed i margini di nuovi insediamenti, risultanti da interventi di trasformazione urbana. Per i filari e le alberate di progetto debbono preferibilmente essere impiegate essenze autoctone o comunque già presenti in ambito urbano. Per la realizzazione di filari campestri e di margine urbano è necessario curare con particolare attenzione l'inserimento paesistico del nuovo impianto vegetazionale facendo ricorso alla tradizione rurale con l'uso di specie tipiche di percorsi e delimitazioni poderali.

4. Nelle aree prossime ai confini con il territorio rurale, la realizzazione dei filari lungo la viabilità o sui confini degli insediamenti deve essere coordinata con gli interventi di riqualificazione dei margini urbani sopraindicati. L'impossibilità di rispettare le indicazioni di cui al presente comma deve essere motivata da oggettive esigenze tecniche o da insuperabili rischi per la sicurezza stradale: la mancata realizzazione degli interventi previsti deve essere compensata con la realizzazione di equivalenti interventi in altra parte degli ambiti urbani.

Art. 79 Aree soggette a norme di salvaguardia ambientale

1. Sono individuati con apposito segno grafico negli elaborati cartografici serie QP_02 Usi del suolo e modalità di intervento su base C.T.R. in 1:5.000 le perimetrazioni delle aree inserite nell'anagrafe dei siti contaminati o delle aree in corso di bonifica o risanamento in cui sono presenti vincoli per il loro riutilizzo.

2. Le suddette aree sono soggette alle vigenti disposizioni di legge che disciplinano gli interventi di bonifica e ripristino ambientale dei siti contaminati e definiscono le procedure, i criteri e le modalità per lo svolgimento delle operazioni necessarie per l'eliminazione delle sorgenti dell'inquinamento e comunque per la riduzione delle concentrazioni di sostanze inquinanti, in armonia con i principi e le prescrizioni delle norme comunitarie.

3. Queste aree una volta risanate o bonificate potranno essere riutilizzate secondo le destinazioni e previsioni previste dal presente Piano operativo.

Ultimo aggiornamento 27 Settembre 2021