Norme tecniche di attuazione del Piano Operativo


Art. 52 Nuclei Storici (urbani e rurali) - NS

1. I Nuclei Storici di Bagnolo, Bagnolo di Sopra, La Rocca, Fornacelle e Pieratti rappresentano gli aggregati fondativi storici di Montemurlo, e la loro tutela è fondamentale per il riconoscimento dell'identità del territorio. Essi costituiscono degli insiemi di edifici diversi (per interesse ed usi originari), percorsi e sistemazioni, tali da rendere indispensabile la considerazione globale ed unitaria dei manufatti ai fini dell'individuazione degli interventi e degli usi ammissibili.

2. Nelle Tavole di progetto "Usi del suolo e modalità di intervento" sono individuati (con sigla Ns.n) i perimetri dei nuclei storici, sia in ambito urbano che extraurbano; gli interventi per essi consentiti sono indicati dalle schede normative allegate alle presenti NTA (all.A).

3. Ogni scheda normativa contiene informazioni relative alla crescita storica del nucleo, individua gli elementi peculiari dell'impianto urbanistico da conservare, gli spazi pubblici eventualmente da recuperare o realizzare, gli edifici incongrui da sostituire, le destinazioni d'uso e gli interventi ammissibili su ogni edificio e l'eventuale area di pertinenza.

4. Gli interventi sugli edifici e sulle relative aree di pertinenza, si attuano, attraverso intervento edilizio diretto ovvero, quando espressamente indicato dalla scheda normativa, tramite progetto unitario o piano attuativo.

5. Negli interventi sugli edifici o sugli spazi aperti compresi all'interno delle aree di pertinenza dei nuclei storici si dovranno rispettare le prescrizioni di cui alla parte terza Titolo XI del RE, oltre alle indicazioni specifiche riportate nelle seguenti schede normative.

  • - Nucleo storico di Borgo Pieratti (NS.1)
  • - Nucleo storico di Fornacelle (NS.2)
  • - Nucleo storico Bagnolo (NS.3)
  • - Nucleo rurale di Bagnolo di Sopra (NS.4)
  • - Nucleo storico Borgo La Rocca (NS.5)

6. Nei nuclei storici, ricadenti nel territorio rurale (NS4, NS5) non è consentita la realizzazione di impianti di telefonia mobile o installazioni e/o opere incongrue con evidente impatto visuale, fatto salvo quanto specificato al comma successivo.

7. Solo per evidenti motivi di interesse pubblico, ove si tratti di strutture non altrimenti ubicabili ed a condizione che siano esplicitamente previste e garantite tutte le misure necessarie al contenimento degli impatti ambientali e visuali, nelle aree di cui al presente articolo è ammessa la realizzazione di linee elettriche aeree ad alta e media tensione, nel rispetto delle procedure previste dalle vigenti norme statali e regionali in materia. I relativi progetti devono essere comunque accompagnati da specifici studi di mitigazione degli impatti sul paesaggio.

Tali strutture devono in ogni caso essere collocate nelle posizioni di minore esposizione alle visuali panoramiche ed essere inserite in modo coerente nel sistema dei segni naturali e antropici caratterizzanti la tessitura territoriale (corsi d'acqua, viabilità vicinale e/o poderale, siepi, aree boscate, etc.).

Le linee elettriche a bassa tensione devono essere interrate. Le cabine elettriche devono essere interrate o seminterrate e comunque di altezza contenuta nonché prive di palo di sostegno delle linee aeree.

Art. 53 Emergenze storico architettoniche - ES

1. Nell'ambito dell'obiettivo di salvaguardia del territorio e dei suoi valori storici e paesaggistici il Piano Operativo individua alcune aree omogenee dal punto di vista morfologico, paesistico o di formazione storica, a carattere agricolo, di rilevante valore storico- ambientale, che costituiscono ambiti di pertinenza delle Emergenze storiche. Tali Emergenze storiche con il relativo ambito di pertinenza sono individuate con apposito segno grafico e la sigla ES negli elaborati cartografici serie QP_02 e QP_03 - "Usi del Suolo e modalità di intervento" su base C.T.R. in scala 1:5.000 e 1:2000.

2. Le aree individuate sono le seguenti:

  • - Villa del Barone (ES. 1)
  • - Villa Parugiano (ES. 2)
  • - Villa Strozzi (ES. 3)
  • - Villa Focanti (ES. 4)
  • - Villa Popolesco (ES. 5)
  • - Complesso di Albiano (ES.6)
  • - Villa Javello (ES.7)

3. Per ciascuna di queste aree il PO, oltre alle norme di carattere generale, indicate nel presente articolo, prevede prescrizioni particolari relativamente, alle destinazioni d'uso ammissibili, agli interventi ammessi e le relative modalità di attuazione.

4. In generale in queste aree è prescritta la conservazione degli edifici esistenti di interesse storico e ambientale, il mantenimento dei caratteri morfologico-ambientali caratterizzanti; la tutela delle tracce storiche presenti, la conservazione degli elementi vegetali tradizionali e dei terrazzamenti agricoli.

5. E' fatto divieto di eseguire ogni opera che costituisca pregiudizio all'attuale stato esteriore dei luoghi, quali movimenti di terra, modificazioni della morfologia, della vegetazione e delle colture agricole esistenti. Eventuali interventi di modifica che si rendessero necessari sono soggetti al parere della Commissione per il Paesaggio.

6. Gli interventi sulle colture dovranno tener conto del pregio ambientale dell'area osservando le seguenti prescrizioni:

  • - conservazione della magliatura poderale e della orditura dei campi;
  • - mantenimento della rete dei sentieri poderali. Tali sentieri dovranno conservare la tradizionale pavimentazione in terra battuta;
  • - conservazione delle alberature. In caso di moria la sostituzione degli alberi dovrà avvenire con specie tipiche locali autoctone o storicamente naturalizzate.

7. I nuovi impianti colturali privilegiano in particolare:

  • - le varietà colturali tipiche dei luoghi;
  • - le tecniche di coltivazione tradizionali;
  • - le coltivazioni biologiche.

8. I Programmi Aziendali di cui all'art. 122 e gli interventi di sistemazione ambientale di cui all'art. 123 che interessano porzioni di queste aree, devono contenere un approfondito quadro conoscitivo degli elementi presenti e in essi assume particolare rilievo la tutela e/o il ripristino di tutti gli elementi qualificanti del paesaggio agrario, quali le sistemazioni idraulico-agrarie tradizionali, la viabilità vicinale e poderale, le formazioni arboree decorative, le alberature segnaletiche, le eventuali aree boscate.

9. Salvo diversa specifica indicazione, all'interno delle aree storico-ambientali è vietata:

  • - la realizzazione di nuovi edifici rurali abitativi di cui all'art. 125;
  • - la realizzazione di annessi agricoli stabili (art. 126, 127): L'eventuale realizzazione di annessi agricoli mediante P.A.M.A.A è subordinata alla dimostrazione che non esistono alternative localizzative e che l'intervento si svolga in coerenza con i caratteri paesistici del contesto e con le visuali panoramiche;
  • - gli annessi amatoriali di cui all'art. 130;
  • - l'installazione di serre di cui all'art.128;
  • - l'installazione dei manufatti temporanei di cui all'art. 129;
  • - la realizzazione di impianti di telefonia mobile, installazioni e/o opere incongrue con evidente impatto visuale, fatto salvo quanto specificato al comma successivo;
  • - l'utilizzazione dei terreni a scopo di deposito, anche ove connesso ad operazioni di carattere transitorio.

10. Solo per evidenti motivi di interesse pubblico, ove si tratti di strutture non altrimenti collocabili ed a condizione che siano esplicitamente previste e garantite tutte le misure necessarie al contenimento degli impatti ambientali e visuali, nelle aree di cui al presente articolo è ammessa la realizzazione di linee elettriche aeree ad alta e media tensione, nel rispetto delle procedure previste dalle vigenti norme statali e regionali in materia. I relativi progetti devono essere comunque accompagnati da specifici studi di mitigazione degli impatti sul paesaggio.

Tali strutture devono in ogni caso essere collocate nelle posizioni di minore esposizione alle visuali panoramiche ed essere inserite in modo coerente nel sistema dei segni naturali e antropici caratterizzanti la tessitura territoriale (corsi d'acqua, viabilità vicinale e/o poderale, siepi, aree boscate, etc.).

Le linee elettriche a bassa tensione devono essere interrate. Le cabine elettriche devono essere interrate o seminterrate o comunque di altezza contenuta e prive di palo di sostegno delle linee aeree.

11. Prescrizioni specifiche

  • a) ES.1- Villa del Barone: Si tratta del complesso storico monumentale della villa del Barone, Bene di interesse culturale tutelato con DM, e delle aree agricole ad essa collegate. La Villa del Barone è una delle ville più importanti del territorio montemurlese, favorita dalla posizione, ben visibile e predominante sulla piana sottostante. Essa è stata oggetto di lavori di restauro e consolidamento sulla base di un Piano di recupero approvato con DCC 53/2005 che prevedeva la realizzazione di una struttura ricettiva con annessa struttura convegnistica. I lavori non sono stati terminati

Interventi ammessi: Restauro, previa approvazione di piano di recupero

Destinazioni d'uso: attività ricettive, culturali e sociali. Negli edifici esistenti non interessati dal piano di recupero è ammessa la residenza e l'attività agrituristica.

Prescrizioni Particolari:

  • - Gli interventi dovranno rispettare l'unitarietà del complesso per quanto riguarda materiali di finitura, manto di copertura, coloriture, pavimentazioni esterne. Particolare attenzione dovrà essere posta ai caratteri architettonici e artistici degli ambienti interni e ove presenti agli affreschi e alle decorazioni delle pareti e dei soffitti.
  • - Dovrà essere mantenuta l'integrità delle pertinenze esterne.
  • - Per le pertinenze a giardino dovranno essere rispettati i caratteri originari con il mantenimento delle:
  • - essenze arboree pregiate e secolari;
  • - decorazioni scultoree, fontane, tabernacoli;
  • - muri di cinta e delle cancellate;
  • - disegno dell'impianto.
  • b) ES.2 - Villa Parugiano: si tratta del complesso storico monumentale di villa "Il Parugiano" , Bene di interesse culturale tutelato con DM, e del territorio agricolo ad essa connesso. Il complesso è costituito dalla Villa, gli annessi, la Cappella e i giardini. L'impianto originario che proviene probabilmente da una antica casa a torre, ha subito notevoli rimaneggiamenti anche in epoca recente.

Destinazioni d'uso: Attività Turistico ricettive, culturali, sociali e commerciali limitatamente alle articolazioni C.3 e C.4 e residenza.

Interventi ammessi sugli edifici:

  • - Sugli edifici classificati sono ammessi gli interventi previsti al presente Capo;
  • - Sugli edifici non classificati, è ammessa anche la sostituzione edilizia, previa presentazione di un Piano di recupero che riqualifichi l'intera area;
  • - A servizio dell'attività ricettiva/di somministrazione è ammessa la realizzazione di una struttura removibile destinata ad una migliore fruibilità per l'utenza degli spazi già in dotazione dell'esercizio (dehors) della consistenza di 1000 mq di SE complessiva da destinare ad eventi e cerimonie. La struttura dovrà essere realizzata con profili leggeri ed essenziali, preferibilmente con tecnologie bioclimatiche;
  • - E' inoltre ammessa la realizzazione di una piscina con relativi servizi e accessori secondo quanto previsto all'art. 138 delle NTA. Tali opere non dovranno interessare il parco storico della villa e dovranno inserirsi nel contesto con il minor impatto visivo possibile.

Prescrizioni Particolari:

  • - Gli interventi dovranno rispettare l'unitarietà del complesso per quanto riguarda materiali di finitura, manto di copertura, coloriture, pavimentazioni esterne
  • - Particolare attenzione dovrà essere posta ai caratteri architettonici e artistici degli ambienti interni e ove presenti agli affreschi e alle decorazioni delle pareti e dei soffitti
  • - Dovrà essere mantenuta l'integrità delle pertinenze esterne
  • - Per le pertinenze a giardino dovranno essere rispettati i caratteri originari con il mantenimento delle:
  • - essenze arboree pregiate e secolari;
  • - decorazioni scultoree, fontane, tabernacoli;
  • - muri di cinta e delle cancellate;
  • - disegno dell'impianto.
  • c) ES.3 - Villa Strozzi: Bene di interesse culturale tutelato con DM

Complesso costituito dalla villa con i suoi annessi e da alcune case rurali quali il Podere Baragazze e il Podere Bagnolo I.

Destinazione d'uso: Residenziale, agricola, ospitalità alberghiera ed extralberghiera, attività espositive e/o congressuali

Interventi ammessi sugli edifici: Sulla Villa e gli altri edifici sono ammessi gli interventi previsti al presente capo a seconda della loro classificazione.

Prescrizioni particolari:

  • - Gli interventi dovranno rispettare l'unitarietà del complesso per quanto riguarda materiali di finitura, manto di copertura, coloriture, pavimentazioni esterne
  • - Particolare attenzione dovrà essere posta ai caratteri architettonici e artistici degli ambienti interni e ove presenti agli affreschi e alle decorazioni delle pareti e dei soffitti
  • - Dovrà essere mantenuta l'integrità delle pertinenze esterne
  • - Per le pertinenze a giardino dovranno essere rispettati i caratteri originari con il mantenimento delle:
  • - essenze arboree pregiate e secolari;
  • - decorazioni scultoree, fontane, tabernacoli;
  • - muri di cinta e delle cancellate;
  • - disegno dell'impianto.
  • d) ES.4 - Villa Focanti: Complesso costituito dalla villa, i sui annessi a dal podere denominato "I Calamai".

Destinazione d'uso: Residenza, agricola, ospitalità alberghiera ed extralberghiera, attività espositive e/o congressuali.

Interventi ammessi sugli edifici: Sulla Villa e gli altri edifici sono ammessi gli interventi del presente Capo a seconda della loro classificazione

Prescrizioni particolari:

  • - Gli interventi dovranno rispettare l'unitarietà del complesso per quanto riguarda materiali di finitura, manto di copertura, coloriture, pavimentazioni esterne
  • - Particolare attenzione dovrà essere posta ai caratteri architettonici e artistici degli ambienti interni e ove presenti agli affreschi e alle decorazioni delle pareti e dei soffitti
  • - Dovrà essere mantenuta l'integrità delle pertinenze esterne
  • - Per le pertinenze a giardino dovranno essere rispettati i caratteri originari con il mantenimento delle:
  • - essenze arboree pregiate e secolari;
  • - decorazioni scultoree, fontane, tabernacoli;
  • - muri di cinta e delle cancellate;
  • - disegno dell'impianto.
  • e) ES.5 - Villa Popolesco: Complesso costituito dalla villa, gli annessi e l'oratorio interno al volume della villa, il cui impianto risale al XVII secolo. Ne fanno parte inoltre gli edifici colonici costituiti dal Podere Vernaccia e dalle case coloniche poste su via Popolesco.

Destinazione d'uso: Residenziale, attività ricettive, culturali e sociali.

Interventi ammessi sugli edifici: Sulla Villa e gli altri edifici sono ammessi gli interventi del presente Capo a seconda della loro classificazione.

Prescrizioni particolari:

  • - Gli interventi dovranno rispettare l'unitarietà del complesso per quanto riguarda materiali di finitura, manto di copertura, coloriture, pavimentazioni esterne
  • - Particolare attenzione dovrà essere posta ai caratteri architettonici e artistici degli ambienti interni e ove presenti agli affreschi e alle decorazioni delle pareti e dei soffitti
  • - Dovrà essere mantenuta l'integrità delle pertinenze esterne
  • - Per le pertinenza a giardino della villa dovranno essere rispettati/ripristinati i caratteri originari con il mantenimento delle:
  • - essenze arboree pregiate e secolari;
  • - decorazioni scultoree, fontane, tabernacoli;
  • - muri di cinta e delle cancellate;
  • - disegno dell'impianto.
  • f) ES.6 - Complesso di Albiano: Bene di interesse culturale vincolato Ope Legis

Complesso costituito dalla chiesa di San Pietro e annessa canonica e da una residenza rurale di rilevane interesse. La chiesa conserva evidenti tracce della struttura romanica risalente al tredicesimo secolo. Gli esterni sono medievali con paramento in alberese. Il campanile è a torre. Gli interni sono del tardo settecento. La chiesa è stata completamente restaurata nel 1985. Attualmente non è più utilizzata per le funzioni religiose, ma la canonica e l'edificio di fronte vengono usati per ritiri spirituali o incontri.

Destinazione d'uso: Attività ricettiva limitatamente al TR.3, Servizi e attrezzature di uso pubblico limitatamente a Sd, Sr e Sh se compatibili con il carattere religioso del complesso.

Interventi ammessi sugli edifici:

  • - Sulla chiesa e la canonica sono ammessi gli interventi previsti al Capo I titolo IV per edifici in classe I. Gli interventi sugli edifici devono garantire la conservazione dei paramenti murari esistenti e l'attuale disegno dei prospetti cos&igrave come risultano dalla scheda di rilievo.
  • - Sull'edificio colonico son ammessi gli interventi previsti al Capo I del Titolo IV per gli edifici di classe II.

Prescrizioni particolari:

  • - Gli spazi di pertinenza della chiesa devono rimanere a verde, mentre può essere pavimentato in pietra il percorso che dalla strada di Albiano scende verso la canonica.
  • - Deve essere recuperato il lavatoio esistente nel rispetto di quanto previsto all'art. 60 delle NTA. Le aree di pertinenza non possono essere recintate e vanno mantenuti i muri di sostegno in pietra esistenti.
  • - Nella pertinenza dell'edificio colonico deve essere sostituita l'attuale pavimentazione in porfido con una pavimentazione in pietra locale (o similare) consona con i caratteri dell'edificio.
  • - ES.7 - Villa Javello: Bene di interesse culturale tutelato con DM

Complesso disposto lungo un perimetro quadrangolare a corte chiusa costituito dalla villa con cappella privata e campanile e contigui annessi agricoli.

Destinazione d'uso: Residenziale, agricola, ospitalità alberghiera ed extralberghiera, attività espositive e/o congressuali

Interventi ammessi sugli edifici: Sulla Villa e gli altri edifici sono ammessi gli interventi previsti al presente capo a seconda della loro classificazione.

Prescrizioni particolari:

  • - Gli interventi dovranno rispettare l'unitarietà del complesso per quanto riguarda materiali di finitura, manto di copertura, coloriture, pavimentazioni esterne
  • - Particolare attenzione dovrà essere posta ai caratteri architettonici e artistici degli ambienti interni e ove presenti agli affreschi e alle decorazioni delle pareti e dei soffitti
  • - Dovrà essere mantenuta l'integrità delle pertinenze esterne
  • - Per le pertinenze a giardino dovranno essere rispettati i caratteri originari con il mantenimento delle:
  • - essenze arboree pregiate e secolari;
  • - decorazioni scultoree, fontane, tabernacoli;
  • - muri di cinta e delle cancellate;
  • - disegno dell'impianto.

Art. 54 Classificazione dell'edificato storico di valore

1. Lo statuto del territorio del Piano strutturale riconosce come componente identitaria del patrimonio territoriale il patrimonio insediativo esistente presente al catasto leopoldino, in quanto testimonianze di un principio insediativo storico coerente. Il Piano strutturale individua inoltre l'edificato presente al 1954, che in taluni casi rappresenta una testimonianza di valore storico e testimoniale.

2. Per questi edifici, costituiscono elementi da salvaguardare le forme generali e storicizzate del rapporto:

  • - edificio/suolo, definite dalle caratteristiche planoaltimetriche del terreno e dalle relative opere di sistemazione (opere relative alle sezioni di terreno, strutture di contenimento, pavimentazioni, pertinenze, etc.)
  • - edificio/ strada, definite dai principali allineamenti e dalle opere di connessione (portici,recinzioni, distacchi dal filo stradale, etc.)
  • - edificio/tessuto insediativo, definite dagli allineamenti planialtimetrici e dagli assetti morfotipologici (marcapiani, ritmo delle aperture, ritmo e misura degli aggetti, gronde, colmi, etc.)

3. Il Piano Operativo, sulla base di un attento e dettagliato rilievo degli edifici esistenti, definisce la classificazione dei singoli edifici, complessi edilizi e consistenze edilizie in genere, sulla base di una valutazione della qualità architettonica, delle valenze storiche-testimoniali, delle caratteristiche morfo-tipologiche delle costruzioni, singole o aggregate, nonché del loro rapporto con il contesto di riferimento e il loro intorno ambientale.

4.Il rilievo degli edifici esistenti, di particolare pregio, è contenuto nelle schede di rilievo di cui agli elaborati QC_01 "schede di rilievo degli edifici di valore storico, architettonico e ambientale" e QC_02 "Schede di rilievo degli altri edifici di antico impianto"; Tali schede sono documenti che integrano il Quadro Conosciitvo ma non hanno carattere esaustivo in relazione all'individuazione degli immobili vincolati Ope Legis ai sensi dell'art. 10 comma 1 del Dlgs 42/2004 e s.m..i.. Si precisa che gli edifici appartenenti allo Stato, alle Regioni o altri enti Pubblici territoriali, nonché ad ogni altro Ente ed Istituto pubblico e a persone giuridiche private senza fine di lucro, ivi compresi gli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, sono da ritenersi sottoposti alla tutela prevista dalla parte II del Codice, fino all'esito negativo della verifica di interesse culturale prevista all'art. 12 del Codice.

5. Nelle tavole del Piano Operativo sono indicati gli edifici ed i complessi edilizi, con le relative pertinenze edilizie, sottoposti a specifica tutela in ragione del loro valore storico, architettonico, ambientale, tipologico o documentario. Il livello di tutela è differenziato in funzione del pregio dell'edificio e si concretizza nella conseguente limitazione degli interventi ammissibili. Gli edifici o complessi edilizi sono distinti nelle seguenti classi:

Classe 1: Edifici o complessi edilizi di rilevante valore storico, artistico ed architettonico

Classe 2: Edifici o complessi rurali di rilevante interesse architettonico ed ambientale

Classe 3: Edifici o complessi edilizi di interesse storico testimoniale

Classe 4: Edifici o complessi edilizi di interesse architettonico o morfologico

6. I progetti relativi agli immobili di cui al comma precedente devono essere corredati da una relazione storica, che documenti gli elementi tipologici, formali e strutturali che qualificano il valore dell'immobile oggetto di intervento e che dimostri la compatibilità degli interventi progettati con la tutela e la conservazione di tali elementi.

7. I progetti edilizi debbono assicurare, documentandola con specifici elaborati, un'adeguata qualificazione degli interventi proposti sotto il profilo storico, morfologico e paesaggistico, attraverso appropriate modalità di intervento e accurata scelta dei materiali e delle tecniche costruttive.

8. In particolare per gli edifici appartenenti alle classi 1, 2 e 3 è prescritto il rispetto dei criteri e requisiti progettuali sotto elencati:

  • - Interpretazione del processo evolutivo dell'organismo edilizio: documentazione delle principali fasi costitutive e dimostrazione della coerenza e della compatibilità degli interventi di trasformazione proposti
  • - Documentazione delle componenti architettoniche e/o decorative: specifica documentazione grafica e/o fotografica delle principali componenti architettoniche e/o decorative dell'organismo edilizio, presenti all'interno e/o nei fronti esterni (scale,camini, colonne, capitelli, etc.).
  • - Documentazione fotografica degli interni: specifica documentazione fotografica dei vani interni, capace di evidenziarne la natura spaziale, le tipologie di pavimentazione e di soffittatura, le caratterizzazioni delle pareti, i materiali di finitura
  • - Modifiche interne coerenti: Interventi interni di razionalizzazione o riqualificazione coerenti con le caratteristiche tipologiche, strutturali, architettoniche, distributive, formali e decorative dell'organismo edilizio, da attuarsi con tecniche preferibilmente reversibili
  • - Conservazione dei fronti esterni principali: conservazione dell'unità formale dei fronti esterni principali. Eventuali modifiche possono essere ammesse solo per il ripristino di aperture già esistenti, per la realizzazione delle aperture dipinte, per la realizzazione di nuove aperture coerenti con i caratteri compositivi e formali storicizzati delle facciate
  • - Abaco delle finiture: finalizzato a specificare le caratteristiche qualitative e cromatiche dell'intervento proposto (tecniche, materiali, coloriture, etc.).

Il rilievo e l'analisi dell'edificio e del suo intorno ambientale devono essere redatti in modo da rendere evidente, oltre allo stato attuale dell'immobile, la successione degli eventuali interventi di ampliamento, la presenza di superfetazioni e l'uso che ha dato origine agli elementi dell'edificio ed alla sistemazione degli spazi esterni.

9. Per le destinazioni d'uso ammesse si fa riferimento alle norme relative ai vari ambiti e in ogni caso devono adattarsi al carattere della configurazione dell'edificio e ne devono recuperare fin dove è possibile l'assetto originario. Per quanto riguarda gli interventi da realizzare sulla pertinenza degli edifici classificati, nel caso in cui in un'unica pertinenza insistono edifici classificati in maniera diversa, vale per l'intera area la norma più restrittiva.

10. L'efficacia di qualsiasi titolo abilitativo/comunicazione è subordinata alla preventiva acquisizione di atti di assenso, comunque denominati:

  • - della Soprintendenza competente per territorio, per gli immobili dichiarati di interesse culturale ai sensi del “Codice dei beni culturali e del paesaggio”, fatte salve le categorie di interventi previsti nell’allegato A del DPR 13/07/2017, n. 31 "Regolamento recante individuazione degli interventi esclusi dall’autorizzazione paesaggistica o sottoposti a procedura autorizzatoria semplificata";
  • - della Commissione per il Paesaggio, per i residui immobili, fatti salvi gli interventi che, non producono modifiche sostanziali all’aspetto esteriore degli immobili e relative pertinenze, e vengono condotti nel rispetto delle caratteristiche architettoniche, morfotipologiche, strutturali, nonché dei materiali e delle finiture esistenti.

Art. 55 Edifici di classe 1: Edifici o complessi edilizi di rilevante valore storico artistico e architettonico

1. E' attribuita la Classe 1 agli edifici e/o complessi edilizi ai quali, per rilevanza storica e architettonica, si riconosce un particolare valore di testimonianza di cultura materiale. Tali edifici e complessi edilizi unitamente alle loro pertinenze, costituiscono componenti fondamentali dell'identità storica - culturale del territorio. La Classe 1 comprende non solo gli immobili dichiarati di interesse culturale ai sensi del "Codice dei beni culturali e del paesaggio" ma anche edifici e /o complessi edilizi ad essi equiparati dal presente Piano Operativo. Gli edifici e/o complessi edilizi di classe 1 sono identificati con apposito segno grafico negli elaborati cartografici Serie QP_02 e QP_03 "Usi del suolo e modalità di intervento" in scala 1:5000 e 1:2000.

2. Sugli edifici e/o complessi edilizi di Classe 1 sono consentite le seguenti categorie di intervento edilizio:

  • - manutenzione ordinaria e straordinaria, purché gli interventi previsti risultino compatibili con la tutela e la conservazione degli elementi tipologici, formali, costruttivi e strutturali che qualificano il valore dell'immobile;
  • - restauro.

In ogni caso, l'intervento dovrà essere progettato ed eseguito nel rispetto dei criteri propri del restauro al fine di perseguire la conservazione degli elementi risultanti dal processo storico, di inibire eventuali processi di degrado fisico e di valorizzare gli elementi significativi del manufatto.

3. Il frazionamento in più unità immobiliari e il cambio di destinazione è consentito, previa approvazione di apposito piano di recupero, solo nell'ambito di interventi di restauro o manutenzione straordinaria conformi a quanto sopra specificato, e che in ogni caso non introducano separazioni o elementi incongrui nelle parti dell'edificio o del complesso edilizio dotate di una propria individualità e unitarietà architettonica e funzionale, né si pongano in contraddizione con le stratificazioni aggregative che hanno dato luogo alla configurazione attuale dell'immobile.

4. E' ammessa la deroga alle vigenti norme igienico-sanitarie per quanto riguarda altezze, rapporti illuminanti, ventilazione naturale, superficie minima dei vani, ove il rispetto puntuale di tali disposizioni comporti contrasto con gli obiettivi culturali e le esigenze di tutela di cui al presente articolo.

5. Gli interventi edilizi sugli immobili di cui al presente articolo, in quanto ricadenti in zona dichiarate a rischio sismico in base alla normativa vigente, comprendono opere di miglioramento strutturale non comportanti modifiche alla sagoma.

6. Prescrizioni inerenti l'area di pertinenza dell'edificio:

  • - non sono consentite nuove recinzioni, o sistemazioni in genere, che alterino il rapporto storicamente consolidato tra edifici e spazi aperti limitrofi (giardini, aree di pertinenza storicizzate, territorio aperto);
  • - le aree di pertinenza, comunque configurate, non possono essere frazionate attraverso recinzioni o separazioni fisiche permanenti di qualunque natura. Tale disposizione si applica anche qualora siano state identificate parti di detta pertinenza ad esclusivo uso di nuove unità abitative;
  • - gli interventi relativi alle componenti stabili di arredo degli spazi aperti (pavimentazioni, illuminazione, cancellate, etc.) devono prevedere l'impiego di materiali nobili e il ricorso a tipologie coerenti con i caratteri storicizzati dell'edificio o del complesso edilizio;
  • - per eventuali nuovi impianti arborei e arbustivi è prescritto il ricorso alle specie autoctone e/o tipiche del paesaggio locale definite dal Regolamento Edilizio.

7. E' consentita la realizzazione di opere autonome a corredo degli edifici, (piscine, tettoie, autorimesse, vani accessori interrati) nel rispetto delle prescrizioni previste all'art. 85 del Titolo V se l'edificio ricade nel sistema insediativo, oppure nel rispetto delle prescrizioni previste al Titolo VI Capo I e Capo III se l'edificio ricade nel territorio rurale. Le suddette opere non devono interferire con l'aspetto esteriore del fabbricato, creando disturbo visivo o impedendone la lettura dei caratteri originari.

8. Non è consentita la realizzazione di impianti e /o installazioni di telefonia mobile e/o telecomunicazione, sui tetti e le pertinenze degli edifici.

9. Sono fatte salve le disposizioni di cui all'art. 137, per gli edifici e/o complessi edilizi di Classe 1 ricadenti nel territorio rurale, nonché le limitazioni e/o prescrizioni di cui agli artt. 29 e 30 per le fattispecie ivi disciplinate.

Art. 56 Edifici di classe 2: Edifici o complessi rurali di rilevante interesse architettonico e ambientale

1. E' attribuita la classe 2 agli edifici e/o complessi edilizi originati dalla civilizzazione e strutturazione agricola del territorio e che costituiscono, nella loro configurazione tipologica ed architettonica nonché nella localizzazione e distribuzione territoriale, componenti qualificate del patrimonio urbano e territoriale. Avendo mantenuto caratteri storico-architettonici e formali di qualità, tali edifici e complessi edilizi, unitamente alle loro pertinenze, costituiscono componenti fondamentali dell'identità storico-culturale del territorio e capisaldi del paesaggio pedecollinare e collinare e/o del sistema insediativo. Gli edifici e/o complessi edilizi di classe 2 sono identificati con apposito segno grafico negli elaborati cartografici Serie QP_02 e QP_03 "Usi del suolo e modalità di intervento" in scala 1:5000 e 1.2000.

2. Sugli edifici e/o complessi edilizi di classe 2 sono consentite le seguenti categorie di intervento edilizio:

  • - manutenzione ordinaria e straordinaria, purché gli interventi previsti risultino compatibili con la tutela degli elementi tipologici, formali e strutturali che qualificano il valore dell'immobile;
  • - restauro;
  • - risanamento conservativo;
  • - previa presentazione di apposito piano di recupero, possono essere consentiti i seguenti interventi:
    - la demolizione di superfetazioni o volumi secondari e loro ricostruzione con pari volumetrie, ove risulti dal rilievo storico e dalla relazione storica (art.54) che alcune porzioni della costruzione siano frutto di ampliamenti non storicizzati e privi di valore.
    - ricostruzione di volumi a condizione che sia prodotta dall'avente titolo documentazione inequivocabile in ordine alla preesistenza e consistenza planivolumetrica dell'edificio originario. La ricostruzione deve avvenire attraverso la ricomposizione della sagoma dedotta dalla documentazione delle parti mancanti, anche mediante reperimento di materiale fotografico storico.
    - il frazionamento dell’immobile che preveda l’aumento di due o più unità immobiliari rispetto al numero originario. Il frazionamento dell’immobile ed il cambio di destinazione d’uso sono ammessi, nel rispetto degli interventi previsti dal risanamento conservativo o manutenzione straordinaria, purché compatibili con le caratteristiche tipologiche, architettoniche e strutturali dell’edificio oggetto di intervento. In particolare l’intervento di frazionamento deve tener conto:
    a) della leggibilità del processo di formazione e accrescimento dell’edificio (o dei singoli edifici del complesso);
    b) delle parti dotate di propria individualità architettonica e funzionale
    Il Piano di recupero deve essere esteso all’intorno ambientale dell’immobile e ne dovrà assicurare la salvaguardia ambientale.

3. Le superfetazioni e i manufatti, anche oggetto di condono, che non siano in armonia con il carattere dell’edificio o arrechino disturbo visivo devono essere rimossi.

4. La realizzazione di cantine, vani accessori e/o volumi tecnici interrati o seminterrati è ammessa solo entro la proiezione dell'edificio soprastante. I volumi tecnici, delle dimensioni strettamente necessarie all'alloggiamento di apparecchiature tecnologiche, possono essere collocati fuori della proiezione dell'edificio soprastante solo ove le vigenti norme di sicurezza non consentano l'utilizzazione di vani esistenti ovvero non consentano la loro collocazione entro la proiezione dell'edificio soprastante, fermo restando comunque il rispetto delle disposizioni che regolano i singoli tessuti, aree o ambiti territoriali.

5. Non è consentita:

  • - la realizzazione di balconi e terrazze di qualsivoglia tipologia, ivi comprese quelle a tasca;
  • - la creazione di aperture a filo tetto, salvo dimostrate esigenze di accesso alla copertura per motivi di manutenzione o di sicurezza

6. E' ammessa la deroga alle vigenti norme igienico-sanitarie per quanto riguarda altezze, rapporti illuminanti, ventilazione naturale, superficie minima dei vani, ove il rispetto puntuale di tali disposizioni comporti contrasto con gli obiettivi culturali e le esigenze di tutela di cui al presente articolo.

7. Prescrizioni inerenti l'area di pertinenza dell'edificio:

  • - non sono consentite nuove recinzioni, o sistemazioni in genere, che alterino il rapporto storicamente consolidato tra edifici e spazi aperti limitrofi (giardini, aree di pertinenza storicizzate, territorio aperto);
  • - le aree di pertinenza, comunque configurate, non possono essere frazionate attraverso recinzioni o separazioni fisiche permanenti di qualunque natura. Tale disposizione si applica anche qualora siano state identificate parti di detta pertinenza ad esclusivo uso di nuove unità abitative;
  • - gli interventi relativi alle componenti stabili di arredo degli spazi aperti (pavimentazioni, illuminazione, cancellate, etc.) devono prevedere l'impiego di materiali nobili e il ricorso a tipologie coerenti con i caratteri storicizzati dell'edificio o del complesso edilizio;
  • - per eventuali nuovi impianti arborei e arbustivi è prescritto il ricorso alle specie autoctone e/o tipiche del paesaggio locale definite dal Regolamento Edilizio
  • - devono essere salvaguardati gli elementi vegetali significativi e caratterizzanti del paesaggio toscano;
  • - è consentita la realizzazione di opere autonome a corredo degli edifici, (piscine, tettoie, autorimesse, vani accessori interrati) nel rispetto delle prescrizioni previste all'art. 84 del Titolo V se l'edificio ricade nel sistema insediativo, oppure nel rispetto delle prescrizioni previste al Titolo VI Capo I e Capo III, se l'edificio ricade nel territorio rurale. Le suddette opere non devono interferire con l'aspetto esteriore del fabbricato, creando disturbo visivo o impedendone la lettura dei caratteri originari;
  • - non è consentita l'alterazione dell'area di pertinenza delle architetture rurali, se non finalizzata alla conservazione e ripristino della morfologia originaria dell'immobile. Devono quindi essere conservate le componenti storiche del paesaggio rurale eventualmente presenti nelle aree di pertinenza (terrazzamenti, pavimentazioni, arredi, vegetazione, etc.), che devono costituire il riferimento per gli eventuali interventi di risistemazione.

Art. 57 Edifici di classe 3: Edifici o complessi edilizi di interesse storico testimoniale

1. E' attribuita la classe 3 agli edifici e/o complessi edilizi di interesse storico testimoniale, che nonostante le trasformazioni subite, presentano ancora elementi significativi (facciate, coperture, apparati decorativi e simili) che evidenziano caratteri costruttivi, tipologici o insediativi meritevoli di tutela e conservazione. Gli edifici e/o complessi edilizi di classe 3 sono identificati con apposito segno grafico negli elaborati cartografici Serie QP_02 e QP_03 "Usi del suolo e modalità di intervento" in scala 1:5000 e 1:2000.

2. Sugli edifici e/o complessi edilizi di Classe 3 sono consentite le seguenti categorie di intervento edilizio:

  • - manutenzione ordinaria e straordinaria, nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali dell'immobile;
  • - restauro
  • - risanamento conservativo;
  • - ristrutturazione edilizia Rs1, come definita nel RE, ad esclusione della realizzazione del cordolo per adeguamento sismico;
  • previa approvazione di apposito progetto unitario convenzionato possono essere realizzati i seguenti interventi:
    -il riordino dei volumi secondari esistenti e loro ricostruzione a parità di volume, anche mediante accorpamento all'edificio principale;
    -la ricostruzione di volumi a condizione che sia prodotta dall'avente titolo documentazione inequivocabile in ordine alla preesistenza e consistenza planivolumetrica dell'edificio originario. La ricostruzione deve avvenire attraverso la ricomposizione della sagoma dedotta dalla documentazione delle parti mancanti, anche mediante reperimento di materiale fotografico storico.

3. E' consentito il frazionamento in più unità immobiliari e il cambio di destinazione d'uso, purché realizzato con modalità compatibili con le caratteristiche tipologiche, architettoniche e strutturali dell'edificio oggetto di intervento e compatibilmente con le categorie di intervento edilizio sopra dette.

4. Non è consentita la realizzazione di balconi e terrazze di qualsivoglia tipologia, ivi comprese quelle a tasca,

5. E' ammessa la deroga alle vigenti norme igienico-sanitarie per quanto riguarda altezze, rapporti illuminanti, ventilazione naturale, superficie minima dei vani, ove il rispetto puntuale di tali disposizioni comporti contrasto con gli obiettivi culturali e le esigenze di tutela di cui al presente articolo.

6. Prescrizioni inerenti l'area di pertinenza dell'edificio:

  • a) per gli edifici ricadenti nel territorio rurale :
    • - vale quanto prescritto al Titolo VI Capo III - in generale le aree di pertinenza, comunque configurate, non possono essere frazionate attraverso recinzioni o separazioni fisiche permanenti: tale disposizione si applica anche qualora siano state identificate parti di detta pertinenza ad esclusivo uso di nuove unità abitative
    • - devono essere conservate le componenti storiche del paesaggio rurale eventualmente presenti nelle aree di pertinenza (terrazzamenti, pavimentazioni, arredi, vegetazione, etc.), che devono costituire il riferimento fondamentale e condizionante per eventuali interventi di risistemazione coerente e garantire il mantenimento delle caratteristiche di ruralità dell'area di pertinenza.
    • - gli interventi relativi alle componenti stabili di arredo degli spazi aperti (pavimentazioni, illuminazione, cancellate, etc.) devono prevedere l'impiego di materiali appropriati e il ricorso a tipologie coerenti con i caratteri storicizzati dell'edificio o del complesso edilizio.
    • - per eventuali nuovi impianti arborei e arbustivi è prescritto il ricorso alle specie autoctone e/o tipiche del paesaggio locale definite dal Regolamento Edilizio.
  • a) per gli edifici ricadenti nel territorio urbanizzato:
    • - è prescritta la conservazione dei seguenti elementi, se di rilevanza storica o testimoniale:
    • - sistemazioni arboree costituite da individui adulti e sistemazioni vegetali a impianto preordinato in genere, cancelli, recinzioni, pavimentazioni, arredi fissi in genere, eventuali opere di sistemazione del terreno (muri di sostegno, terrazzamenti etc.) La realizzazione di nuove sistemazioni o elementi di arredo (recinzioni, cancelli, pavimentazioni, sistemazioni arboree, etc.) è attuata con criteri e tecniche costruttive coerenti con il contesto e garantisce comunque la salvaguardia degli elementi di cui sopra
    • - la realizzazione di cantine, vani accessori e/o volumi tecnici preferibilmente interrati o seminterrati è ammessa solo entro la proiezione dell'edificio soprastante. I volumi tecnici, delle dimensioni strettamente necessarie all'alloggiamento di apparecchiature tecnologiche, possono essere collocati fuori della proiezione dell'edificio soprastante solo ove le vigenti norme di sicurezza non consentano l'utilizzazione di vani esistenti ovvero non consentano la loro collocazione entro la proiezione dell'edificio soprastante, fermo restando comunque il rispetto delle disposizioni che regolano i singoli tessuti, aree o ambiti territoriali.

Art. 58 Edifici di classe 4: Edifici o complessi edilizi di interesse architettonico o morfologico

1. E' attribuita la classe 4 agli edifici e/o complessi edilizi di valore architettonico e morfologico, in genere di più recente costruzione o, se di impianto storico, significativamente alterati rispetto al loro carattere originario, ma che in ragione della loro localizzazione, conformazione o tipologia, costituiscono comunque una significativa testimonianza del sistema insediativo. Gli edifici e/o complessi edilizi di classe 4 sono identificati con apposito segno grafico negli elaborati cartografici Serie QP 02 e QP 03 "Usi del suolo e modalità di intervento" in scala 1:5000 e 1:2000.

2. Sugli edifici di classe 4 sono ammesse le seguenti categorie di intervento edilizio:

  • - manutenzione ordinaria e straordinaria, in coerenza con gli elementi tipologici, formali e strutturali dell'immobile;
  • - restauro;
  • - risanamento conservativo;
  • - ristrutturazione edilizia Rs1 come definita nel RE, con le limitazioni previste nel presente articolo;
  • - interventi di demolizione e ricostruzione a parità di volumetria di superfetazioni o volumi secondari, anche con diversa collocazione sul lotto di pertinenza o mediante accorpamento all'edificio principale, ove risulti dal rilievo storico e dalla relazione storica che queste porzioni della costruzione siano frutto di ampliamenti non storicizzati o incongrui con i caratteri architettonici e morfologici dell'edificio. L'intervento è realizzato nel rispetto delle seguenti condizioni:
  • - il volume, se non realizzato in sopraelevazione o all'interno della sagoma edilizia, deve essere collocato preferibilmente in aderenza alla facciata posteriore dell'edificio e comunque non interessare la facciata principale (per gli edifici posti nel territorio urbanizzato);
  • - l'intervento risulti compatibile con i caratteri tipologici, formali, costruttivi e strutturali dell'edificio preesistente e garantisca un corretto inserimento nel contesto di riferimento, a tal fine la soluzione progettuale analizza in particolare i rapporti planoaltimetrici dell'intervento sia con l'edificio che con il tessuto circostante;
  • - incrementi della Superficie utile abitabile attuati mediante realizzazione di nuove strutture orizzontali o traslazione di quelle esistenti, che comunque non comportino modifiche, alla sagoma e al volume e che non determinino lo svuotamento dell'edificio;
  • - ricostruzione di volumi a condizione che sia prodotta dall'avente titolo documentazione inequivocabile in ordine alla preesistenza e consistenza planivolumetrica dell'edificio originario. La ricostruzione deve avvenire attraverso la ricomposizione della sagoma dedotta dalla documentazione delle parti mancanti, anche mediante reperimento di materiale fotografico storico;

3. Con modalità coerenti e compatibili con le caratteristiche tipologiche, architettoniche e strutturali dell'edificio oggetto di intervento, è consentita per gli edifici ricadenti nel territorio urbanizzato:

  • - la realizzazione, solo sul fronte tergale e comunque non su prospetti prospicienti la pubblica via, di balconi e terrazze, ivi comprese quelle a tasca;
  • - la realizzazione di cantine e/o volumi tecnici preferibilmente interrati o seminterrati sotto la proiezione dell'edificio e con il solo accesso dall'interno dall'edificio medesimo

4. E' consentito il frazionamento e il cambio di destinazione d'uso in più unità immobiliari, purché realizzato con modalità compatibili con le caratteristiche tipologiche, architettoniche e strutturali dell'edificio oggetto di intervento e compatibilmente con le categorie di intervento edilizio sopra dette.

5. Prescrizioni inerenti l'area di pertinenza dell'edificio:

  • a) per gli edifici ricadenti in territorio rurale :
    • - vale quanto prescritto al Titolo VI Capo III - in generale le aree di pertinenza, comunque configurate, non possono essere frazionate attraverso recinzioni o separazioni fisiche permanenti: tale disposizione si applica anche qualora siano state identificate parti di detta pertinenza ad esclusivo uso di nuove unità abitative
    • - devono essere conservate le componenti storiche del paesaggio rurale eventualmente presenti nelle aree di pertinenza (terrazzamenti, pavimentazioni, arredi, vegetazione, etc.), che devono costituire il riferimento fondamentale e condizionante per eventuali interventi di risistemazione coerente e garantire il mantenimento delle caratteristiche di ruralità dell'area di pertinenza ;
    • - gli interventi relativi alle componenti stabili di arredo degli spazi aperti (pavimentazioni, illuminazione, cancellate, etc.) devono prevedere l'impiego di materiali appropriati e il ricorso a tipologie coerenti con i caratteri storicizzati dell'edificio o del complesso edilizio
    • - per eventuali nuovi impianti arborei e arbustivi è prescritto il ricorso alle specie autoctone e/o tipiche del paesaggio locale definite dal Regolamento Edilizio
  • a) per gli edifici ricadenti nel territorio urbanizzato:
    • - è prescritta la conservazione dei seguenti elementi, se di rilevanza storica o testimoniale:
    • - sistemazioni arboree costituite da individui adulti e sistemazioni vegetali a impianto preordinato in genere;
    • - cancelli, recinzioni, pavimentazioni, arredi fissi in genere;
    • - eventuali opere di sistemazione del terreno (muri di sostegno, terrazzamenti etc.).

La realizzazione di nuove sistemazioni o elementi di arredo (recinzioni, cancelli, pavimentazioni, sistemazioni arboree, etc.) è attuata con criteri e tecniche costruttive coerenti con il contesto e garantisce comunque la salvaguardia degli elementi di cui sopra;

  • - I volumi tecnici interrati, delle dimensioni strettamente necessarie all'alloggiamento di apparecchiature tecnologiche, possono essere collocati fuori della proiezione dell'edificio soprastante solo ove le vigenti norme di sicurezza non consentano l'utilizzazione di vani esistenti ovvero non consentano la loro collocazione entro la proiezione dell'edificio soprastante, fermo restando comunque il rispetto delle disposizioni che regolano i singoli tessuti, aree o ambiti territoriali.

Art. 59 Testimonianze della cultura religiosa

1. Comprendono le cappelle, le edicole votive e i tabernacoli che rappresentano una significativa espressione della vita civile e religiosa della comunità locale e pertanto assolvono una funzione di testimonianza della cultura locale.

2. Su tali manufatti sono ammessi solo interventi di manutenzione e di restauro, associati, ove possibile, ad interventi di sistemazione ambientale delle aree immediatamente adiacenti ai tratti di percorso che li affiancano. Nel caso in cui la conservazione di tali manufatti risultasse in contrasto con interventi infrastrutturali od opere di risanamento strutturale degli edifici su cui sono collocati, può essere valutata, sulla base di un progetto esteso ad un adeguato contesto, la possibilità di spostare i manufatti.

3. Gli interventi eccedenti la manutenzione ordinaria, riguardanti i tabernacoli, individuati nella Tav. QVS1 _Vincoli e tutele del Piano Strutturale, come Beni di interesse culturale tutelati Ope legis, sono subordinati all'autorizzazione della competente soprintendenza.

4. E' compito dell'Amministrazione Comunale definire specifici protocolli per la manutenzione e la pulizia di detti manufatti.

Art. 60 Testimonianze della cultura civile

1. Comprendono: fonti, fontane, tratti di muratura, lavatoi, botti, e sistemazioni idrauliche storiche etc. che costituiscono significative testimonianze del processo di antropizzazione del territorio e di costruzione del paesaggio agrario della collina e della pianura.

2. Su tali manufatti sono ammessi solo interventi di manutenzione e restauro. Interventi diversi possono essere consentiti solo se indispensabili ad opere di regimazione idraulica o di ristrutturazione della viabilità.

Art. 61 Parchi e giardini storici

1. Sono i parchi e giardini a corredo di ville ed edifici storici, che lo statuto del territorio del Piano strutturale riconosce come componente identitaria del patrimonio territoriale. Essi presentano distinte e rilevanti peculiarità storiche, artistiche, architettoniche o paesaggistiche, si rapportano direttamente con gli edifici di pregio dei quali costituiscono diretta pertinenza. Le aree di cui al presente articolo sono individuate con apposito segno grafico negli elaborati cartografici serie PQ_02 e PQ_03 "usi del suolo e modalità di intervento" scala 1:2000 e 1:5000.

2. In dette aree non sono consentite modificazioni suscettibili di pregiudicare i caratteri di pregio di seguito specificati:

  • - le recinzioni e gli accessi aventi rilevanza di memoria storica;
  • - le sistemazioni e la continuità con le ville ed i complessi edilizi in genere;
  • - gli assi visuali aventi origine nelle sistemazioni dei giardini;
  • - le sistemazioni planoaltimetriche e le relative opere;
  • - i percorsi e le sistemazioni al suolo;
  • - le opere e gli elementi decorativi.

3. Gli elementi di pregio sopra detti sono soggetti a tutela nella loro consistenza materiale e floristica, nonché a valorizzazione culturale del loro contenuto testimoniale, simbolico e d'uso. A tal fine i parchi storici e i giardini formali possono essere oggetto esclusivamente di interventi di manutenzione e di restauro, e non possono essere frazionati attraverso recinzioni o separazioni fisiche permanenti di qualsiasi natura. Devono conservare l'unitarietà formale storicizzata, mantenendo gli assetti vegetazionali, le opere di arredo, nonché gli elementi decorativi con essa coerenti. Gli impianti arborei ed arbustivi, comprese eventuali formazioni a filare, devono essere conservati e completati mediante reintegro degli esemplari mancanti, morti o ammalorati, nel rispetto delle specie arboree e arbustive e delle sedi di impianto originarie. Tali impianti devono in ogni caso conservare i rapporti di continuità fisica e funzionale con gli edifici che ne costituiscono il principale riferimento storico.

4. Sugli edifici accessori e manufatti esistenti in dette aree sono ammessi esclusivamente interventi di manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria e di restauro e risanamento conservativo; le destinazioni d'uso ammesse sono quelle previste per gli edifici storici di cui costituiscono corredo.

5. All'interno dei parchi storici e dei giardini formali è vietata:

  • a) ogni nuova costruzione stabile o precaria; è comunque consentita, se autorizzata dagli Enti ed organi competenti, e fermo restando il rispetto degli elementi di pregio di cui al comma 2, la realizzazione di piccoli manufatti di servizio per sorveglianza o manutenzione del parco, delle dimensioni strettamente necessarie allo scopo e comunque privi di autonoma commerciabilità. L'efficacia del titolo abilitativo è subordinata alla sottoscrizione di apposito atto unilaterale d'obbligo, registrato e trascritto, a garanzia del mantenimento a tempo indeterminato della destinazione d'uso accessoria;
  • b) l'installazione delle serre con copertura stagionale;
  • c) la realizzazione di recinzioni che alterino il rapporto tradizionale tra edifici e spazi aperti limitrofi;
  • d) l'utilizzazione dei terreni a scopo di deposito, anche ove connesso ad operazioni di carattere transitorio;
  • e) la realizzazione fuori terra di linee elettriche aeree o di installazioni e/o impianti per telefonia mobile o telecomunicazione, nonché di ogni altra infrastruttura incongrua con evidente impatto visuale.

6. Fermo restando il divieto di ogni nuova volumetria, l'eventuale realizzazione di piscine o l'inserimento di nuovi arredi può essere ammesso solo se coerente con l'impianto distributivo e formale storicizzato.

7. Il presente articolo integra quanto previsto relativamente alle pertinenze degli edifici classificati.

Art. 62 Area a rischio archeologico

1. Si tratta dell'area a rischio archeologico, individuata nella tavola QV_01 Vincoli e Tutele" in scala 1:10.000 del Piano Strutturale, derivante dalla "Carta Archeologica della Provincia di Prato. Dalla Preistoria all'età Romana."

2. Nell'area classificate a rischio archeologico, al fine di tutelare i beni accertati e le aree suscettibili di potenziali ulteriori ritrovamenti, tutti gli interventi che comportino modificazione dei suoli e, in particolare, scavi per una profondità eccedente l'asportazione dell'humus superficiale, dovranno essere preventivamente comunicati alla competente Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per la città metropolitana di firenze e le province di Pistoia e Prato ed eseguiti secondo le disposizioni da essa impartite e sotto il suo diretto controllo.

3 Resta fermo l'obbligo, che qualora nel corso dei eventuali lavori di escavazione di qualsiasi genere si verificassero scoperte archeologiche, di sospendere i lavori e avvertire la competente Soprintendenza o l'Autorità di Pubblica Sicurezza competente per territorio, e provvedere alla conservazione temporanea dei beni rinvenuti.

Art. 63 Viabilità storica

1. Sono i percorsi esistenti al 1954 che hanno costituito la matrice dello sviluppo degli insediamenti sia in ambito urbano che extraurbano. Lo statuto del territorio del Piano strutturale li riconosce come componente identitaria del patrimonio territoriale del Comune. Sono rappresentati graficamente nelle tavole in scala 1:2000 e 1:5000 serie QP_02 e QP_03 "Usi del suolo e modalità di intervento".

2. Sono considerate parti integrante di tali percorsi le sistemazioni laterali del terreno, le opere d'arte, i manufatti votivi presenti lungo il tracciato, le opere per la raccolta ed il deflusso delle acque, i muri di sostegno.

3. Costituiscono elementi di invarianza, quando abbiano rilevanza paesaggistica o di memoria storica:

  • - i caratteri planoaltimetrici generali dei tracciati;
  • - la continuità e la percorribilità dei tracciati;
  • - le opere di raccolta e convogliamento delle acque;
  • - le opere d'arte ed i segnali di viaggio;
  • - le cappelle, i tabernacoli e le croci votive presenti lungo il tracciato;
  • - le opere di sistemazione e contenimento del terreno;
  • - le alberature segnaletiche, gli allineamenti arborei e le siepi ornamentali;
  • - la sistemazione e i materiali del fondo stradale.

4. Gli elementi di invarianza di cui al precedente comma sono soggetti a tutela nella loro consistenza materiale e nelle prestazioni, nonché a valorizzazione. Eventuali tratti degradati dei tacciati devono essere assoggettati ad interventi di ripristino.

5. Le parti realizzate con materiali e tecniche tradizionali devono essere mantenute e conservate, salvo quanto previsto per i percorsi principali individuati sulle tavole del Regolamento. Le parti di nuova realizzazione possono essere realizzate con tecniche costruttive e materiali non tradizionali se coerenti con l'assetto ambientale.

6. Non è ammesso alterare l'andamento dei tracciati delle strade bianche, ad esclusione di quanto necessario per la realizzazione di casse d'espansione od opere di regimazione delle acque e di sicurezza antincendio, e per le altre strade, ad esclusione delle opere di ammodernamento per esigenze di viabilità quali la rettifica e allargamento della carreggiata, innesti, realizzazione di aree di sosta, ecc.

7. In ambito extraurbano, eventuali comprovate necessità di spostamento del tracciato di alcuni tratti di strada possono essere soddisfatte ove ricorrano particolari circostanze, quali ad esempio:

  • - la strada costituisce un interruzione dello spazio definito tra due o più edifici della stessa proprietà;
  • - qualora per problemi dovuti al traffico motorizzato, sia necessario modificare il tracciato per garantire il corretto riuso del patrimonio edilizio esistente in ambito rurale;
  • - le pendenze o i raggi di curvatura costituiscono pericolo alla circolazione veicolare;
  • - il tracciato è frutto di modifiche apportate in epoca recente.

8. Di norma le variazioni del tracciato non devono apportare fratture nelle strutture consolidate del paesaggio agrario. I nuovi tratti devono pertanto aderire alle geometrie fondiarie esistenti in coerenza con il sistema dei segni naturali e antropici esistenti ed in particolare devono:

  • - recuperare percorsi o tracce di percorsi preesistenti;
  • - allinearsi planoaltimetricamente alle tracce fondiarie costituite da discontinuità colturali o sistemazioni del terreno evitando significativi movimenti di terra;
  • - riproporre gli stessi caratteri tipologici e costruttivi del tratto principale.

Le sedi carrabili non più utilizzate devono essere conservate, in quanto testimonianza del patrimonio territoriale storicizzato. Tali interventi sono comunque subordinati all'acquisizione del parere favorevole della Commissione per il paesaggio.

9. I progetti relativi ad interventi di modifica di tratti stradali appartenenti a tracciati viari fondativi sono corredati da specifica documentazione di dettaglio sullo stato di fatto del tracciato (caratteristiche geometriche, materiali, sistemazioni circostanti, etc. ) al fine di evidenziare la coerenza della modifica proposta con il contesto di riferimento.

10. Per gli interventi di manutenzione è prescritto l'impiego dei materiali e delle tecniche costruttive tradizionali. La sede carrabile, ove non già asfaltata, deve conservare il fondo bianco: essa può essere pavimentata con terre stabilizzate che utilizzino l'inerte tipico dei luoghi. Per le parti di nuova realizzazione è ammesso l'uso di tecniche costruttive o materiali non tradizionali, purché coerenti con l'assetto ambientale. Il drenaggio delle acque meteoriche è assolto da canalette trasversali alla carreggiata e/o fossette laterali parallele al percorso.

11. Gli interventi eccedenti la manutenzione ordinaria, riguardanti i tracciati storici, individuati nella Tav. QVS_01 "Vincoli e tutele del Piano Strutturale", come Beni di interesse culturale tutelati Ope Legis, sono subordinati all'autorizzazione della competente soprintendenza.

12. Non è ammessa la realizzazione di nuovi annessi rurali entro la fascia di rispetto di ml 10 dal margine dei percorsi storici;

13. Per i percorsi storici, costituenti anche itinerari di interesse panoramico, le disposizioni di cui al presente articolo sono integrate da quelle contenute all'art. 74. In caso di contrasto si applicano le disposizioni più restrittive.

Ultimo aggiornamento 27 Settembre 2021