Norme tecniche di attuazione del Piano Operativo


Art. 51 Disposizioni generali

1. Lo statuto del territorio del Piano Strutturale riconosce quali "componenti identitarie del patrimonio territoriale" gli elementi fisici, economici, sociali e culturali costituenti espressione qualificata del perdurare dei rapporti e valori spaziali insediativi, paesaggistico ambientali, storico culturali del territorio comunale, che, nella lunga durata hanno determinato l'assetto del territorio comunale, qualificandosi come elementi cardine dell'identità dei luoghi.

2. La salvaguardia dei valori qualificanti e durevoli delle componenti identitarie di cui al punto 1 e il mantenimento dei loro livelli prestazionali costituisce obiettivo principale della pianificazione comunale. In applicazione dei contenuti statutari del Piano strutturale, il Piano Operativo detta specifici criteri di utilizzo e limiti di trasformabilità delle componenti identitarie di cui al presente Titolo al fine di garantirne la tutela e la valorizzazione.

3. Ogni attività, uso o intervento posto in essere in applicazione del presente Piano Operativo, deve perseguire il mantenimento o il miglioramento dei livelli prestazionali dei beni e delle risorse individuate quali componenti identitarie del patrimonio territoriale. Eventuali interventi di adeguamento funzionale che si rendano necessari per motivi di rilevante interesse pubblico devono essere progettati ed eseguiti con modalità compatibili con la tutela degli elementi significativi delle componenti identitarie del patrimonio territoriale di cui al presente Titolo.

4. La disciplina di cui al presente titolo è integrata dalle altre disposizioni contenute nelle presenti norme: in caso di contrasto si applicano le disposizioni più restrittive.

5. Le regole e le azioni per la tutela, la riqualificazione e valorizzazione del patrimonio insediativo, territoriale e paesaggistico dettate dal presente titolo sono integrate con le indicazioni e prescrizioni contenute nel capo IV, volte alla tutela dei beni paesaggistici. In caso di contrasto tali disposizioni e prescrizioni prevalgono sulle norme dei rimanenti capi.

CAPO I Elementi di rilevanza storica e insediativa

Art. 52 Nuclei Storici (urbani e rurali) - NS

1. I Nuclei Storici di Bagnolo, Bagnolo di Sopra, La Rocca, Fornacelle e Pieratti rappresentano gli aggregati fondativi storici di Montemurlo, e la loro tutela è fondamentale per il riconoscimento dell'identità del territorio. Essi costituiscono degli insiemi di edifici diversi (per interesse ed usi originari), percorsi e sistemazioni, tali da rendere indispensabile la considerazione globale ed unitaria dei manufatti ai fini dell'individuazione degli interventi e degli usi ammissibili.

2. Nelle Tavole di progetto "Usi del suolo e modalità di intervento" sono individuati (con sigla Ns.n) i perimetri dei nuclei storici, sia in ambito urbano che extraurbano; gli interventi per essi consentiti sono indicati dalle schede normative allegate alle presenti NTA (all.A).

3. Ogni scheda normativa contiene informazioni relative alla crescita storica del nucleo, individua gli elementi peculiari dell'impianto urbanistico da conservare, gli spazi pubblici eventualmente da recuperare o realizzare, gli edifici incongrui da sostituire, le destinazioni d'uso e gli interventi ammissibili su ogni edificio e l'eventuale area di pertinenza.

4. Gli interventi sugli edifici e sulle relative aree di pertinenza, si attuano, attraverso intervento edilizio diretto ovvero, quando espressamente indicato dalla scheda normativa, tramite progetto unitario o piano attuativo.

5. Negli interventi sugli edifici o sugli spazi aperti compresi all'interno delle aree di pertinenza dei nuclei storici si dovranno rispettare le prescrizioni di cui alla parte terza Titolo XI del RE, oltre alle indicazioni specifiche riportate nelle seguenti schede normative.

  • - Nucleo storico di Borgo Pieratti (NS.1)
  • - Nucleo storico di Fornacelle (NS.2)
  • - Nucleo storico Bagnolo (NS.3)
  • - Nucleo rurale di Bagnolo di Sopra (NS.4)
  • - Nucleo storico Borgo La Rocca (NS.5)

6. Nei nuclei storici, ricadenti nel territorio rurale (NS4, NS5) non è consentita la realizzazione di impianti di telefonia mobile o installazioni e/o opere incongrue con evidente impatto visuale, fatto salvo quanto specificato al comma successivo.

7. Solo per evidenti motivi di interesse pubblico, ove si tratti di strutture non altrimenti ubicabili ed a condizione che siano esplicitamente previste e garantite tutte le misure necessarie al contenimento degli impatti ambientali e visuali, nelle aree di cui al presente articolo è ammessa la realizzazione di linee elettriche aeree ad alta e media tensione, nel rispetto delle procedure previste dalle vigenti norme statali e regionali in materia. I relativi progetti devono essere comunque accompagnati da specifici studi di mitigazione degli impatti sul paesaggio.

Tali strutture devono in ogni caso essere collocate nelle posizioni di minore esposizione alle visuali panoramiche ed essere inserite in modo coerente nel sistema dei segni naturali e antropici caratterizzanti la tessitura territoriale (corsi d'acqua, viabilità vicinale e/o poderale, siepi, aree boscate, etc.).

Le linee elettriche a bassa tensione devono essere interrate. Le cabine elettriche devono essere interrate o seminterrate e comunque di altezza contenuta nonché prive di palo di sostegno delle linee aeree.

Art. 53 Emergenze storico architettoniche - ES

1. Nell'ambito dell'obiettivo di salvaguardia del territorio e dei suoi valori storici e paesaggistici il Piano Operativo individua alcune aree omogenee dal punto di vista morfologico, paesistico o di formazione storica, a carattere agricolo, di rilevante valore storico- ambientale, che costituiscono ambiti di pertinenza delle Emergenze storiche. Tali Emergenze storiche con il relativo ambito di pertinenza sono individuate con apposito segno grafico e la sigla ES negli elaborati cartografici serie QP_02 e QP_03 - "Usi del Suolo e modalità di intervento" su base C.T.R. in scala 1:5.000 e 1:2000.

2. Le aree individuate sono le seguenti:

  • - Villa del Barone (ES. 1)
  • - Villa Parugiano (ES. 2)
  • - Villa Strozzi (ES. 3)
  • - Villa Focanti (ES. 4)
  • - Villa Popolesco (ES. 5)
  • - Complesso di Albiano (ES.6)
  • - Villa Javello (ES.7)

3. Per ciascuna di queste aree il PO, oltre alle norme di carattere generale, indicate nel presente articolo, prevede prescrizioni particolari relativamente, alle destinazioni d'uso ammissibili, agli interventi ammessi e le relative modalità di attuazione.

4. In generale in queste aree è prescritta la conservazione degli edifici esistenti di interesse storico e ambientale, il mantenimento dei caratteri morfologico-ambientali caratterizzanti; la tutela delle tracce storiche presenti, la conservazione degli elementi vegetali tradizionali e dei terrazzamenti agricoli.

5. E' fatto divieto di eseguire ogni opera che costituisca pregiudizio all'attuale stato esteriore dei luoghi, quali movimenti di terra, modificazioni della morfologia, della vegetazione e delle colture agricole esistenti. Eventuali interventi di modifica che si rendessero necessari sono soggetti al parere della Commissione per il Paesaggio.

6. Gli interventi sulle colture dovranno tener conto del pregio ambientale dell'area osservando le seguenti prescrizioni:

  • - conservazione della magliatura poderale e della orditura dei campi;
  • - mantenimento della rete dei sentieri poderali. Tali sentieri dovranno conservare la tradizionale pavimentazione in terra battuta;
  • - conservazione delle alberature. In caso di moria la sostituzione degli alberi dovrà avvenire con specie tipiche locali autoctone o storicamente naturalizzate.

7. I nuovi impianti colturali privilegiano in particolare:

  • - le varietà colturali tipiche dei luoghi;
  • - le tecniche di coltivazione tradizionali;
  • - le coltivazioni biologiche.

8. I Programmi Aziendali di cui all'art. 122 e gli interventi di sistemazione ambientale di cui all'art. 123 che interessano porzioni di queste aree, devono contenere un approfondito quadro conoscitivo degli elementi presenti e in essi assume particolare rilievo la tutela e/o il ripristino di tutti gli elementi qualificanti del paesaggio agrario, quali le sistemazioni idraulico-agrarie tradizionali, la viabilità vicinale e poderale, le formazioni arboree decorative, le alberature segnaletiche, le eventuali aree boscate.

9. Salvo diversa specifica indicazione, all'interno delle aree storico-ambientali è vietata:

  • - la realizzazione di nuovi edifici rurali abitativi di cui all'art. 125;
  • - la realizzazione di annessi agricoli stabili (art. 126, 127): L'eventuale realizzazione di annessi agricoli mediante P.A.M.A.A è subordinata alla dimostrazione che non esistono alternative localizzative e che l'intervento si svolga in coerenza con i caratteri paesistici del contesto e con le visuali panoramiche;
  • - gli annessi amatoriali di cui all'art. 130;
  • - l'installazione di serre di cui all'art.128;
  • - l'installazione dei manufatti temporanei di cui all'art. 129;
  • - la realizzazione di impianti di telefonia mobile, installazioni e/o opere incongrue con evidente impatto visuale, fatto salvo quanto specificato al comma successivo;
  • - l'utilizzazione dei terreni a scopo di deposito, anche ove connesso ad operazioni di carattere transitorio.

10. Solo per evidenti motivi di interesse pubblico, ove si tratti di strutture non altrimenti collocabili ed a condizione che siano esplicitamente previste e garantite tutte le misure necessarie al contenimento degli impatti ambientali e visuali, nelle aree di cui al presente articolo è ammessa la realizzazione di linee elettriche aeree ad alta e media tensione, nel rispetto delle procedure previste dalle vigenti norme statali e regionali in materia. I relativi progetti devono essere comunque accompagnati da specifici studi di mitigazione degli impatti sul paesaggio.

Tali strutture devono in ogni caso essere collocate nelle posizioni di minore esposizione alle visuali panoramiche ed essere inserite in modo coerente nel sistema dei segni naturali e antropici caratterizzanti la tessitura territoriale (corsi d'acqua, viabilità vicinale e/o poderale, siepi, aree boscate, etc.).

Le linee elettriche a bassa tensione devono essere interrate. Le cabine elettriche devono essere interrate o seminterrate o comunque di altezza contenuta e prive di palo di sostegno delle linee aeree.

11. Prescrizioni specifiche

  • a) ES.1- Villa del Barone: Si tratta del complesso storico monumentale della villa del Barone, Bene di interesse culturale tutelato con DM, e delle aree agricole ad essa collegate. La Villa del Barone è una delle ville più importanti del territorio montemurlese, favorita dalla posizione, ben visibile e predominante sulla piana sottostante. Essa è stata oggetto di lavori di restauro e consolidamento sulla base di un Piano di recupero approvato con DCC 53/2005 che prevedeva la realizzazione di una struttura ricettiva con annessa struttura convegnistica. I lavori non sono stati terminati

Interventi ammessi: Restauro, previa approvazione di piano di recupero

Destinazioni d'uso: attività ricettive, culturali e sociali. Negli edifici esistenti non interessati dal piano di recupero è ammessa la residenza e l'attività agrituristica.

Prescrizioni Particolari:

  • - Gli interventi dovranno rispettare l'unitarietà del complesso per quanto riguarda materiali di finitura, manto di copertura, coloriture, pavimentazioni esterne. Particolare attenzione dovrà essere posta ai caratteri architettonici e artistici degli ambienti interni e ove presenti agli affreschi e alle decorazioni delle pareti e dei soffitti.
  • - Dovrà essere mantenuta l'integrità delle pertinenze esterne.
  • - Per le pertinenze a giardino dovranno essere rispettati i caratteri originari con il mantenimento delle:
  • - essenze arboree pregiate e secolari;
  • - decorazioni scultoree, fontane, tabernacoli;
  • - muri di cinta e delle cancellate;
  • - disegno dell'impianto.
  • b) ES.2 - Villa Parugiano: si tratta del complesso storico monumentale di villa "Il Parugiano" , Bene di interesse culturale tutelato con DM, e del territorio agricolo ad essa connesso. Il complesso è costituito dalla Villa, gli annessi, la Cappella e i giardini. L'impianto originario che proviene probabilmente da una antica casa a torre, ha subito notevoli rimaneggiamenti anche in epoca recente.

Destinazioni d'uso: Attività Turistico ricettive, culturali, sociali e commerciali limitatamente alle articolazioni C.3 e C.4 e residenza.

Interventi ammessi sugli edifici:

  • - Sugli edifici classificati sono ammessi gli interventi previsti al presente Capo;
  • - Sugli edifici non classificati, è ammessa anche la sostituzione edilizia, previa presentazione di un Piano di recupero che riqualifichi l'intera area;
  • - A servizio dell'attività ricettiva/di somministrazione è ammessa la realizzazione di una struttura removibile destinata ad una migliore fruibilità per l'utenza degli spazi già in dotazione dell'esercizio (dehors) della consistenza di 1000 mq di SE complessiva da destinare ad eventi e cerimonie. La struttura dovrà essere realizzata con profili leggeri ed essenziali, preferibilmente con tecnologie bioclimatiche;
  • - E' inoltre ammessa la realizzazione di una piscina con relativi servizi e accessori secondo quanto previsto all'art. 138 delle NTA. Tali opere non dovranno interessare il parco storico della villa e dovranno inserirsi nel contesto con il minor impatto visivo possibile.

Prescrizioni Particolari:

  • - Gli interventi dovranno rispettare l'unitarietà del complesso per quanto riguarda materiali di finitura, manto di copertura, coloriture, pavimentazioni esterne
  • - Particolare attenzione dovrà essere posta ai caratteri architettonici e artistici degli ambienti interni e ove presenti agli affreschi e alle decorazioni delle pareti e dei soffitti
  • - Dovrà essere mantenuta l'integrità delle pertinenze esterne
  • - Per le pertinenze a giardino dovranno essere rispettati i caratteri originari con il mantenimento delle:
  • - essenze arboree pregiate e secolari;
  • - decorazioni scultoree, fontane, tabernacoli;
  • - muri di cinta e delle cancellate;
  • - disegno dell'impianto.
  • c) ES.3 - Villa Strozzi: Bene di interesse culturale tutelato con DM

Complesso costituito dalla villa con i suoi annessi e da alcune case rurali quali il Podere Baragazze e il Podere Bagnolo I.

Destinazione d'uso: Residenziale, agricola, ospitalità alberghiera ed extralberghiera, attività espositive e/o congressuali

Interventi ammessi sugli edifici: Sulla Villa e gli altri edifici sono ammessi gli interventi previsti al presente capo a seconda della loro classificazione.

Prescrizioni particolari:

  • - Gli interventi dovranno rispettare l'unitarietà del complesso per quanto riguarda materiali di finitura, manto di copertura, coloriture, pavimentazioni esterne
  • - Particolare attenzione dovrà essere posta ai caratteri architettonici e artistici degli ambienti interni e ove presenti agli affreschi e alle decorazioni delle pareti e dei soffitti
  • - Dovrà essere mantenuta l'integrità delle pertinenze esterne
  • - Per le pertinenze a giardino dovranno essere rispettati i caratteri originari con il mantenimento delle:
  • - essenze arboree pregiate e secolari;
  • - decorazioni scultoree, fontane, tabernacoli;
  • - muri di cinta e delle cancellate;
  • - disegno dell'impianto.
  • d) ES.4 - Villa Focanti: Complesso costituito dalla villa, i sui annessi a dal podere denominato "I Calamai".

Destinazione d'uso: Residenza, agricola, ospitalità alberghiera ed extralberghiera, attività espositive e/o congressuali.

Interventi ammessi sugli edifici: Sulla Villa e gli altri edifici sono ammessi gli interventi del presente Capo a seconda della loro classificazione

Prescrizioni particolari:

  • - Gli interventi dovranno rispettare l'unitarietà del complesso per quanto riguarda materiali di finitura, manto di copertura, coloriture, pavimentazioni esterne
  • - Particolare attenzione dovrà essere posta ai caratteri architettonici e artistici degli ambienti interni e ove presenti agli affreschi e alle decorazioni delle pareti e dei soffitti
  • - Dovrà essere mantenuta l'integrità delle pertinenze esterne
  • - Per le pertinenze a giardino dovranno essere rispettati i caratteri originari con il mantenimento delle:
  • - essenze arboree pregiate e secolari;
  • - decorazioni scultoree, fontane, tabernacoli;
  • - muri di cinta e delle cancellate;
  • - disegno dell'impianto.
  • e) ES.5 - Villa Popolesco: Complesso costituito dalla villa, gli annessi e l'oratorio interno al volume della villa, il cui impianto risale al XVII secolo. Ne fanno parte inoltre gli edifici colonici costituiti dal Podere Vernaccia e dalle case coloniche poste su via Popolesco.

Destinazione d'uso: Residenziale, attività ricettive, culturali e sociali.

Interventi ammessi sugli edifici: Sulla Villa e gli altri edifici sono ammessi gli interventi del presente Capo a seconda della loro classificazione.

Prescrizioni particolari:

  • - Gli interventi dovranno rispettare l'unitarietà del complesso per quanto riguarda materiali di finitura, manto di copertura, coloriture, pavimentazioni esterne
  • - Particolare attenzione dovrà essere posta ai caratteri architettonici e artistici degli ambienti interni e ove presenti agli affreschi e alle decorazioni delle pareti e dei soffitti
  • - Dovrà essere mantenuta l'integrità delle pertinenze esterne
  • - Per le pertinenza a giardino della villa dovranno essere rispettati/ripristinati i caratteri originari con il mantenimento delle:
  • - essenze arboree pregiate e secolari;
  • - decorazioni scultoree, fontane, tabernacoli;
  • - muri di cinta e delle cancellate;
  • - disegno dell'impianto.
  • f) ES.6 - Complesso di Albiano: Bene di interesse culturale vincolato Ope Legis

Complesso costituito dalla chiesa di San Pietro e annessa canonica e da una residenza rurale di rilevane interesse. La chiesa conserva evidenti tracce della struttura romanica risalente al tredicesimo secolo. Gli esterni sono medievali con paramento in alberese. Il campanile è a torre. Gli interni sono del tardo settecento. La chiesa è stata completamente restaurata nel 1985. Attualmente non è più utilizzata per le funzioni religiose, ma la canonica e l'edificio di fronte vengono usati per ritiri spirituali o incontri.

Destinazione d'uso: Attività ricettiva limitatamente al TR.3, Servizi e attrezzature di uso pubblico limitatamente a Sd, Sr e Sh se compatibili con il carattere religioso del complesso.

Interventi ammessi sugli edifici:

  • - Sulla chiesa e la canonica sono ammessi gli interventi previsti al Capo I titolo IV per edifici in classe I. Gli interventi sugli edifici devono garantire la conservazione dei paramenti murari esistenti e l'attuale disegno dei prospetti cos&igrave come risultano dalla scheda di rilievo.
  • - Sull'edificio colonico son ammessi gli interventi previsti al Capo I del Titolo IV per gli edifici di classe II.

Prescrizioni particolari:

  • - Gli spazi di pertinenza della chiesa devono rimanere a verde, mentre può essere pavimentato in pietra il percorso che dalla strada di Albiano scende verso la canonica.
  • - Deve essere recuperato il lavatoio esistente nel rispetto di quanto previsto all'art. 60 delle NTA. Le aree di pertinenza non possono essere recintate e vanno mantenuti i muri di sostegno in pietra esistenti.
  • - Nella pertinenza dell'edificio colonico deve essere sostituita l'attuale pavimentazione in porfido con una pavimentazione in pietra locale (o similare) consona con i caratteri dell'edificio.
  • - ES.7 - Villa Javello: Bene di interesse culturale tutelato con DM

Complesso disposto lungo un perimetro quadrangolare a corte chiusa costituito dalla villa con cappella privata e campanile e contigui annessi agricoli.

Destinazione d'uso: Residenziale, agricola, ospitalità alberghiera ed extralberghiera, attività espositive e/o congressuali

Interventi ammessi sugli edifici: Sulla Villa e gli altri edifici sono ammessi gli interventi previsti al presente capo a seconda della loro classificazione.

Prescrizioni particolari:

  • - Gli interventi dovranno rispettare l'unitarietà del complesso per quanto riguarda materiali di finitura, manto di copertura, coloriture, pavimentazioni esterne
  • - Particolare attenzione dovrà essere posta ai caratteri architettonici e artistici degli ambienti interni e ove presenti agli affreschi e alle decorazioni delle pareti e dei soffitti
  • - Dovrà essere mantenuta l'integrità delle pertinenze esterne
  • - Per le pertinenze a giardino dovranno essere rispettati i caratteri originari con il mantenimento delle:
  • - essenze arboree pregiate e secolari;
  • - decorazioni scultoree, fontane, tabernacoli;
  • - muri di cinta e delle cancellate;
  • - disegno dell'impianto.

Art. 54 Classificazione dell'edificato storico di valore

1. Lo statuto del territorio del Piano strutturale riconosce come componente identitaria del patrimonio territoriale il patrimonio insediativo esistente presente al catasto leopoldino, in quanto testimonianze di un principio insediativo storico coerente. Il Piano strutturale individua inoltre l'edificato presente al 1954, che in taluni casi rappresenta una testimonianza di valore storico e testimoniale.

2. Per questi edifici, costituiscono elementi da salvaguardare le forme generali e storicizzate del rapporto:

  • - edificio/suolo, definite dalle caratteristiche planoaltimetriche del terreno e dalle relative opere di sistemazione (opere relative alle sezioni di terreno, strutture di contenimento, pavimentazioni, pertinenze, etc.)
  • - edificio/ strada, definite dai principali allineamenti e dalle opere di connessione (portici,recinzioni, distacchi dal filo stradale, etc.)
  • - edificio/tessuto insediativo, definite dagli allineamenti planialtimetrici e dagli assetti morfotipologici (marcapiani, ritmo delle aperture, ritmo e misura degli aggetti, gronde, colmi, etc.)

3. Il Piano Operativo, sulla base di un attento e dettagliato rilievo degli edifici esistenti, definisce la classificazione dei singoli edifici, complessi edilizi e consistenze edilizie in genere, sulla base di una valutazione della qualità architettonica, delle valenze storiche-testimoniali, delle caratteristiche morfo-tipologiche delle costruzioni, singole o aggregate, nonché del loro rapporto con il contesto di riferimento e il loro intorno ambientale.

4.Il rilievo degli edifici esistenti, di particolare pregio, è contenuto nelle schede di rilievo di cui agli elaborati QC_01 "schede di rilievo degli edifici di valore storico, architettonico e ambientale" e QC_02 "Schede di rilievo degli altri edifici di antico impianto"; Tali schede sono documenti che integrano il Quadro Conosciitvo ma non hanno carattere esaustivo in relazione all'individuazione degli immobili vincolati Ope Legis ai sensi dell'art. 10 comma 1 del Dlgs 42/2004 e s.m..i.. Si precisa che gli edifici appartenenti allo Stato, alle Regioni o altri enti Pubblici territoriali, nonché ad ogni altro Ente ed Istituto pubblico e a persone giuridiche private senza fine di lucro, ivi compresi gli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, sono da ritenersi sottoposti alla tutela prevista dalla parte II del Codice, fino all'esito negativo della verifica di interesse culturale prevista all'art. 12 del Codice.

5. Nelle tavole del Piano Operativo sono indicati gli edifici ed i complessi edilizi, con le relative pertinenze edilizie, sottoposti a specifica tutela in ragione del loro valore storico, architettonico, ambientale, tipologico o documentario. Il livello di tutela è differenziato in funzione del pregio dell'edificio e si concretizza nella conseguente limitazione degli interventi ammissibili. Gli edifici o complessi edilizi sono distinti nelle seguenti classi:

Classe 1: Edifici o complessi edilizi di rilevante valore storico, artistico ed architettonico

Classe 2: Edifici o complessi rurali di rilevante interesse architettonico ed ambientale

Classe 3: Edifici o complessi edilizi di interesse storico testimoniale

Classe 4: Edifici o complessi edilizi di interesse architettonico o morfologico

6. I progetti relativi agli immobili di cui al comma precedente devono essere corredati da una relazione storica, che documenti gli elementi tipologici, formali e strutturali che qualificano il valore dell'immobile oggetto di intervento e che dimostri la compatibilità degli interventi progettati con la tutela e la conservazione di tali elementi.

7. I progetti edilizi debbono assicurare, documentandola con specifici elaborati, un'adeguata qualificazione degli interventi proposti sotto il profilo storico, morfologico e paesaggistico, attraverso appropriate modalità di intervento e accurata scelta dei materiali e delle tecniche costruttive.

8. In particolare per gli edifici appartenenti alle classi 1, 2 e 3 è prescritto il rispetto dei criteri e requisiti progettuali sotto elencati:

  • - Interpretazione del processo evolutivo dell'organismo edilizio: documentazione delle principali fasi costitutive e dimostrazione della coerenza e della compatibilità degli interventi di trasformazione proposti
  • - Documentazione delle componenti architettoniche e/o decorative: specifica documentazione grafica e/o fotografica delle principali componenti architettoniche e/o decorative dell'organismo edilizio, presenti all'interno e/o nei fronti esterni (scale,camini, colonne, capitelli, etc.).
  • - Documentazione fotografica degli interni: specifica documentazione fotografica dei vani interni, capace di evidenziarne la natura spaziale, le tipologie di pavimentazione e di soffittatura, le caratterizzazioni delle pareti, i materiali di finitura
  • - Modifiche interne coerenti: Interventi interni di razionalizzazione o riqualificazione coerenti con le caratteristiche tipologiche, strutturali, architettoniche, distributive, formali e decorative dell'organismo edilizio, da attuarsi con tecniche preferibilmente reversibili
  • - Conservazione dei fronti esterni principali: conservazione dell'unità formale dei fronti esterni principali. Eventuali modifiche possono essere ammesse solo per il ripristino di aperture già esistenti, per la realizzazione delle aperture dipinte, per la realizzazione di nuove aperture coerenti con i caratteri compositivi e formali storicizzati delle facciate
  • - Abaco delle finiture: finalizzato a specificare le caratteristiche qualitative e cromatiche dell'intervento proposto (tecniche, materiali, coloriture, etc.).

Il rilievo e l'analisi dell'edificio e del suo intorno ambientale devono essere redatti in modo da rendere evidente, oltre allo stato attuale dell'immobile, la successione degli eventuali interventi di ampliamento, la presenza di superfetazioni e l'uso che ha dato origine agli elementi dell'edificio ed alla sistemazione degli spazi esterni.

9. Per le destinazioni d'uso ammesse si fa riferimento alle norme relative ai vari ambiti e in ogni caso devono adattarsi al carattere della configurazione dell'edificio e ne devono recuperare fin dove è possibile l'assetto originario. Per quanto riguarda gli interventi da realizzare sulla pertinenza degli edifici classificati, nel caso in cui in un'unica pertinenza insistono edifici classificati in maniera diversa, vale per l'intera area la norma più restrittiva.

10. L'efficacia di qualsiasi titolo abilitativo/comunicazione è subordinata alla preventiva acquisizione di atti di assenso, comunque denominati:

  • - della Soprintendenza competente per territorio, per gli immobili dichiarati di interesse culturale ai sensi del “Codice dei beni culturali e del paesaggio”, fatte salve le categorie di interventi previsti nell’allegato A del DPR 13/07/2017, n. 31 "Regolamento recante individuazione degli interventi esclusi dall’autorizzazione paesaggistica o sottoposti a procedura autorizzatoria semplificata";
  • - della Commissione per il Paesaggio, per i residui immobili, fatti salvi gli interventi che, non producono modifiche sostanziali all’aspetto esteriore degli immobili e relative pertinenze, e vengono condotti nel rispetto delle caratteristiche architettoniche, morfotipologiche, strutturali, nonché dei materiali e delle finiture esistenti.

Art. 55 Edifici di classe 1: Edifici o complessi edilizi di rilevante valore storico artistico e architettonico

1. E' attribuita la Classe 1 agli edifici e/o complessi edilizi ai quali, per rilevanza storica e architettonica, si riconosce un particolare valore di testimonianza di cultura materiale. Tali edifici e complessi edilizi unitamente alle loro pertinenze, costituiscono componenti fondamentali dell'identità storica - culturale del territorio. La Classe 1 comprende non solo gli immobili dichiarati di interesse culturale ai sensi del "Codice dei beni culturali e del paesaggio" ma anche edifici e /o complessi edilizi ad essi equiparati dal presente Piano Operativo. Gli edifici e/o complessi edilizi di classe 1 sono identificati con apposito segno grafico negli elaborati cartografici Serie QP_02 e QP_03 "Usi del suolo e modalità di intervento" in scala 1:5000 e 1:2000.

2. Sugli edifici e/o complessi edilizi di Classe 1 sono consentite le seguenti categorie di intervento edilizio:

  • - manutenzione ordinaria e straordinaria, purché gli interventi previsti risultino compatibili con la tutela e la conservazione degli elementi tipologici, formali, costruttivi e strutturali che qualificano il valore dell'immobile;
  • - restauro.

In ogni caso, l'intervento dovrà essere progettato ed eseguito nel rispetto dei criteri propri del restauro al fine di perseguire la conservazione degli elementi risultanti dal processo storico, di inibire eventuali processi di degrado fisico e di valorizzare gli elementi significativi del manufatto.

3. Il frazionamento in più unità immobiliari e il cambio di destinazione è consentito, previa approvazione di apposito piano di recupero, solo nell'ambito di interventi di restauro o manutenzione straordinaria conformi a quanto sopra specificato, e che in ogni caso non introducano separazioni o elementi incongrui nelle parti dell'edificio o del complesso edilizio dotate di una propria individualità e unitarietà architettonica e funzionale, né si pongano in contraddizione con le stratificazioni aggregative che hanno dato luogo alla configurazione attuale dell'immobile.

4. E' ammessa la deroga alle vigenti norme igienico-sanitarie per quanto riguarda altezze, rapporti illuminanti, ventilazione naturale, superficie minima dei vani, ove il rispetto puntuale di tali disposizioni comporti contrasto con gli obiettivi culturali e le esigenze di tutela di cui al presente articolo.

5. Gli interventi edilizi sugli immobili di cui al presente articolo, in quanto ricadenti in zona dichiarate a rischio sismico in base alla normativa vigente, comprendono opere di miglioramento strutturale non comportanti modifiche alla sagoma.

6. Prescrizioni inerenti l'area di pertinenza dell'edificio:

  • - non sono consentite nuove recinzioni, o sistemazioni in genere, che alterino il rapporto storicamente consolidato tra edifici e spazi aperti limitrofi (giardini, aree di pertinenza storicizzate, territorio aperto);
  • - le aree di pertinenza, comunque configurate, non possono essere frazionate attraverso recinzioni o separazioni fisiche permanenti di qualunque natura. Tale disposizione si applica anche qualora siano state identificate parti di detta pertinenza ad esclusivo uso di nuove unità abitative;
  • - gli interventi relativi alle componenti stabili di arredo degli spazi aperti (pavimentazioni, illuminazione, cancellate, etc.) devono prevedere l'impiego di materiali nobili e il ricorso a tipologie coerenti con i caratteri storicizzati dell'edificio o del complesso edilizio;
  • - per eventuali nuovi impianti arborei e arbustivi è prescritto il ricorso alle specie autoctone e/o tipiche del paesaggio locale definite dal Regolamento Edilizio.

7. E' consentita la realizzazione di opere autonome a corredo degli edifici, (piscine, tettoie, autorimesse, vani accessori interrati) nel rispetto delle prescrizioni previste all'art. 85 del Titolo V se l'edificio ricade nel sistema insediativo, oppure nel rispetto delle prescrizioni previste al Titolo VI Capo I e Capo III se l'edificio ricade nel territorio rurale. Le suddette opere non devono interferire con l'aspetto esteriore del fabbricato, creando disturbo visivo o impedendone la lettura dei caratteri originari.

8. Non è consentita la realizzazione di impianti e /o installazioni di telefonia mobile e/o telecomunicazione, sui tetti e le pertinenze degli edifici.

9. Sono fatte salve le disposizioni di cui all'art. 137, per gli edifici e/o complessi edilizi di Classe 1 ricadenti nel territorio rurale, nonché le limitazioni e/o prescrizioni di cui agli artt. 29 e 30 per le fattispecie ivi disciplinate.

Art. 56 Edifici di classe 2: Edifici o complessi rurali di rilevante interesse architettonico e ambientale

1. E' attribuita la classe 2 agli edifici e/o complessi edilizi originati dalla civilizzazione e strutturazione agricola del territorio e che costituiscono, nella loro configurazione tipologica ed architettonica nonché nella localizzazione e distribuzione territoriale, componenti qualificate del patrimonio urbano e territoriale. Avendo mantenuto caratteri storico-architettonici e formali di qualità, tali edifici e complessi edilizi, unitamente alle loro pertinenze, costituiscono componenti fondamentali dell'identità storico-culturale del territorio e capisaldi del paesaggio pedecollinare e collinare e/o del sistema insediativo. Gli edifici e/o complessi edilizi di classe 2 sono identificati con apposito segno grafico negli elaborati cartografici Serie QP_02 e QP_03 "Usi del suolo e modalità di intervento" in scala 1:5000 e 1.2000.

2. Sugli edifici e/o complessi edilizi di classe 2 sono consentite le seguenti categorie di intervento edilizio:

  • - manutenzione ordinaria e straordinaria, purché gli interventi previsti risultino compatibili con la tutela degli elementi tipologici, formali e strutturali che qualificano il valore dell'immobile;
  • - restauro;
  • - risanamento conservativo;
  • - previa presentazione di apposito piano di recupero, possono essere consentiti i seguenti interventi:
    - la demolizione di superfetazioni o volumi secondari e loro ricostruzione con pari volumetrie, ove risulti dal rilievo storico e dalla relazione storica (art.54) che alcune porzioni della costruzione siano frutto di ampliamenti non storicizzati e privi di valore.
    - ricostruzione di volumi a condizione che sia prodotta dall'avente titolo documentazione inequivocabile in ordine alla preesistenza e consistenza planivolumetrica dell'edificio originario. La ricostruzione deve avvenire attraverso la ricomposizione della sagoma dedotta dalla documentazione delle parti mancanti, anche mediante reperimento di materiale fotografico storico.
    - il frazionamento dell’immobile che preveda l’aumento di due o più unità immobiliari rispetto al numero originario. Il frazionamento dell’immobile ed il cambio di destinazione d’uso sono ammessi, nel rispetto degli interventi previsti dal risanamento conservativo o manutenzione straordinaria, purché compatibili con le caratteristiche tipologiche, architettoniche e strutturali dell’edificio oggetto di intervento. In particolare l’intervento di frazionamento deve tener conto:
    a) della leggibilità del processo di formazione e accrescimento dell’edificio (o dei singoli edifici del complesso);
    b) delle parti dotate di propria individualità architettonica e funzionale
    Il Piano di recupero deve essere esteso all’intorno ambientale dell’immobile e ne dovrà assicurare la salvaguardia ambientale.

3. Le superfetazioni e i manufatti, anche oggetto di condono, che non siano in armonia con il carattere dell’edificio o arrechino disturbo visivo devono essere rimossi.

4. La realizzazione di cantine, vani accessori e/o volumi tecnici interrati o seminterrati è ammessa solo entro la proiezione dell'edificio soprastante. I volumi tecnici, delle dimensioni strettamente necessarie all'alloggiamento di apparecchiature tecnologiche, possono essere collocati fuori della proiezione dell'edificio soprastante solo ove le vigenti norme di sicurezza non consentano l'utilizzazione di vani esistenti ovvero non consentano la loro collocazione entro la proiezione dell'edificio soprastante, fermo restando comunque il rispetto delle disposizioni che regolano i singoli tessuti, aree o ambiti territoriali.

5. Non è consentita:

  • - la realizzazione di balconi e terrazze di qualsivoglia tipologia, ivi comprese quelle a tasca;
  • - la creazione di aperture a filo tetto, salvo dimostrate esigenze di accesso alla copertura per motivi di manutenzione o di sicurezza

6. E' ammessa la deroga alle vigenti norme igienico-sanitarie per quanto riguarda altezze, rapporti illuminanti, ventilazione naturale, superficie minima dei vani, ove il rispetto puntuale di tali disposizioni comporti contrasto con gli obiettivi culturali e le esigenze di tutela di cui al presente articolo.

7. Prescrizioni inerenti l'area di pertinenza dell'edificio:

  • - non sono consentite nuove recinzioni, o sistemazioni in genere, che alterino il rapporto storicamente consolidato tra edifici e spazi aperti limitrofi (giardini, aree di pertinenza storicizzate, territorio aperto);
  • - le aree di pertinenza, comunque configurate, non possono essere frazionate attraverso recinzioni o separazioni fisiche permanenti di qualunque natura. Tale disposizione si applica anche qualora siano state identificate parti di detta pertinenza ad esclusivo uso di nuove unità abitative;
  • - gli interventi relativi alle componenti stabili di arredo degli spazi aperti (pavimentazioni, illuminazione, cancellate, etc.) devono prevedere l'impiego di materiali nobili e il ricorso a tipologie coerenti con i caratteri storicizzati dell'edificio o del complesso edilizio;
  • - per eventuali nuovi impianti arborei e arbustivi è prescritto il ricorso alle specie autoctone e/o tipiche del paesaggio locale definite dal Regolamento Edilizio
  • - devono essere salvaguardati gli elementi vegetali significativi e caratterizzanti del paesaggio toscano;
  • - è consentita la realizzazione di opere autonome a corredo degli edifici, (piscine, tettoie, autorimesse, vani accessori interrati) nel rispetto delle prescrizioni previste all'art. 84 del Titolo V se l'edificio ricade nel sistema insediativo, oppure nel rispetto delle prescrizioni previste al Titolo VI Capo I e Capo III, se l'edificio ricade nel territorio rurale. Le suddette opere non devono interferire con l'aspetto esteriore del fabbricato, creando disturbo visivo o impedendone la lettura dei caratteri originari;
  • - non è consentita l'alterazione dell'area di pertinenza delle architetture rurali, se non finalizzata alla conservazione e ripristino della morfologia originaria dell'immobile. Devono quindi essere conservate le componenti storiche del paesaggio rurale eventualmente presenti nelle aree di pertinenza (terrazzamenti, pavimentazioni, arredi, vegetazione, etc.), che devono costituire il riferimento per gli eventuali interventi di risistemazione.

Art. 57 Edifici di classe 3: Edifici o complessi edilizi di interesse storico testimoniale

1. E' attribuita la classe 3 agli edifici e/o complessi edilizi di interesse storico testimoniale, che nonostante le trasformazioni subite, presentano ancora elementi significativi (facciate, coperture, apparati decorativi e simili) che evidenziano caratteri costruttivi, tipologici o insediativi meritevoli di tutela e conservazione. Gli edifici e/o complessi edilizi di classe 3 sono identificati con apposito segno grafico negli elaborati cartografici Serie QP_02 e QP_03 "Usi del suolo e modalità di intervento" in scala 1:5000 e 1:2000.

2. Sugli edifici e/o complessi edilizi di Classe 3 sono consentite le seguenti categorie di intervento edilizio:

  • - manutenzione ordinaria e straordinaria, nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali dell'immobile;
  • - restauro
  • - risanamento conservativo;
  • - ristrutturazione edilizia Rs1, come definita nel RE, ad esclusione della realizzazione del cordolo per adeguamento sismico;
  • previa approvazione di apposito progetto unitario convenzionato possono essere realizzati i seguenti interventi:
    -il riordino dei volumi secondari esistenti e loro ricostruzione a parità di volume, anche mediante accorpamento all'edificio principale;
    -la ricostruzione di volumi a condizione che sia prodotta dall'avente titolo documentazione inequivocabile in ordine alla preesistenza e consistenza planivolumetrica dell'edificio originario. La ricostruzione deve avvenire attraverso la ricomposizione della sagoma dedotta dalla documentazione delle parti mancanti, anche mediante reperimento di materiale fotografico storico.

3. E' consentito il frazionamento in più unità immobiliari e il cambio di destinazione d'uso, purché realizzato con modalità compatibili con le caratteristiche tipologiche, architettoniche e strutturali dell'edificio oggetto di intervento e compatibilmente con le categorie di intervento edilizio sopra dette.

4. Non è consentita la realizzazione di balconi e terrazze di qualsivoglia tipologia, ivi comprese quelle a tasca,

5. E' ammessa la deroga alle vigenti norme igienico-sanitarie per quanto riguarda altezze, rapporti illuminanti, ventilazione naturale, superficie minima dei vani, ove il rispetto puntuale di tali disposizioni comporti contrasto con gli obiettivi culturali e le esigenze di tutela di cui al presente articolo.

6. Prescrizioni inerenti l'area di pertinenza dell'edificio:

  • a) per gli edifici ricadenti nel territorio rurale :
    • - vale quanto prescritto al Titolo VI Capo III - in generale le aree di pertinenza, comunque configurate, non possono essere frazionate attraverso recinzioni o separazioni fisiche permanenti: tale disposizione si applica anche qualora siano state identificate parti di detta pertinenza ad esclusivo uso di nuove unità abitative
    • - devono essere conservate le componenti storiche del paesaggio rurale eventualmente presenti nelle aree di pertinenza (terrazzamenti, pavimentazioni, arredi, vegetazione, etc.), che devono costituire il riferimento fondamentale e condizionante per eventuali interventi di risistemazione coerente e garantire il mantenimento delle caratteristiche di ruralità dell'area di pertinenza.
    • - gli interventi relativi alle componenti stabili di arredo degli spazi aperti (pavimentazioni, illuminazione, cancellate, etc.) devono prevedere l'impiego di materiali appropriati e il ricorso a tipologie coerenti con i caratteri storicizzati dell'edificio o del complesso edilizio.
    • - per eventuali nuovi impianti arborei e arbustivi è prescritto il ricorso alle specie autoctone e/o tipiche del paesaggio locale definite dal Regolamento Edilizio.
  • a) per gli edifici ricadenti nel territorio urbanizzato:
    • - è prescritta la conservazione dei seguenti elementi, se di rilevanza storica o testimoniale:
    • - sistemazioni arboree costituite da individui adulti e sistemazioni vegetali a impianto preordinato in genere, cancelli, recinzioni, pavimentazioni, arredi fissi in genere, eventuali opere di sistemazione del terreno (muri di sostegno, terrazzamenti etc.) La realizzazione di nuove sistemazioni o elementi di arredo (recinzioni, cancelli, pavimentazioni, sistemazioni arboree, etc.) è attuata con criteri e tecniche costruttive coerenti con il contesto e garantisce comunque la salvaguardia degli elementi di cui sopra
    • - la realizzazione di cantine, vani accessori e/o volumi tecnici preferibilmente interrati o seminterrati è ammessa solo entro la proiezione dell'edificio soprastante. I volumi tecnici, delle dimensioni strettamente necessarie all'alloggiamento di apparecchiature tecnologiche, possono essere collocati fuori della proiezione dell'edificio soprastante solo ove le vigenti norme di sicurezza non consentano l'utilizzazione di vani esistenti ovvero non consentano la loro collocazione entro la proiezione dell'edificio soprastante, fermo restando comunque il rispetto delle disposizioni che regolano i singoli tessuti, aree o ambiti territoriali.

Art. 58 Edifici di classe 4: Edifici o complessi edilizi di interesse architettonico o morfologico

1. E' attribuita la classe 4 agli edifici e/o complessi edilizi di valore architettonico e morfologico, in genere di più recente costruzione o, se di impianto storico, significativamente alterati rispetto al loro carattere originario, ma che in ragione della loro localizzazione, conformazione o tipologia, costituiscono comunque una significativa testimonianza del sistema insediativo. Gli edifici e/o complessi edilizi di classe 4 sono identificati con apposito segno grafico negli elaborati cartografici Serie QP 02 e QP 03 "Usi del suolo e modalità di intervento" in scala 1:5000 e 1:2000.

2. Sugli edifici di classe 4 sono ammesse le seguenti categorie di intervento edilizio:

  • - manutenzione ordinaria e straordinaria, in coerenza con gli elementi tipologici, formali e strutturali dell'immobile;
  • - restauro;
  • - risanamento conservativo;
  • - ristrutturazione edilizia Rs1 come definita nel RE, con le limitazioni previste nel presente articolo;
  • - interventi di demolizione e ricostruzione a parità di volumetria di superfetazioni o volumi secondari, anche con diversa collocazione sul lotto di pertinenza o mediante accorpamento all'edificio principale, ove risulti dal rilievo storico e dalla relazione storica che queste porzioni della costruzione siano frutto di ampliamenti non storicizzati o incongrui con i caratteri architettonici e morfologici dell'edificio. L'intervento è realizzato nel rispetto delle seguenti condizioni:
  • - il volume, se non realizzato in sopraelevazione o all'interno della sagoma edilizia, deve essere collocato preferibilmente in aderenza alla facciata posteriore dell'edificio e comunque non interessare la facciata principale (per gli edifici posti nel territorio urbanizzato);
  • - l'intervento risulti compatibile con i caratteri tipologici, formali, costruttivi e strutturali dell'edificio preesistente e garantisca un corretto inserimento nel contesto di riferimento, a tal fine la soluzione progettuale analizza in particolare i rapporti planoaltimetrici dell'intervento sia con l'edificio che con il tessuto circostante;
  • - incrementi della Superficie utile abitabile attuati mediante realizzazione di nuove strutture orizzontali o traslazione di quelle esistenti, che comunque non comportino modifiche, alla sagoma e al volume e che non determinino lo svuotamento dell'edificio;
  • - ricostruzione di volumi a condizione che sia prodotta dall'avente titolo documentazione inequivocabile in ordine alla preesistenza e consistenza planivolumetrica dell'edificio originario. La ricostruzione deve avvenire attraverso la ricomposizione della sagoma dedotta dalla documentazione delle parti mancanti, anche mediante reperimento di materiale fotografico storico;

3. Con modalità coerenti e compatibili con le caratteristiche tipologiche, architettoniche e strutturali dell'edificio oggetto di intervento, è consentita per gli edifici ricadenti nel territorio urbanizzato:

  • - la realizzazione, solo sul fronte tergale e comunque non su prospetti prospicienti la pubblica via, di balconi e terrazze, ivi comprese quelle a tasca;
  • - la realizzazione di cantine e/o volumi tecnici preferibilmente interrati o seminterrati sotto la proiezione dell'edificio e con il solo accesso dall'interno dall'edificio medesimo

4. E' consentito il frazionamento e il cambio di destinazione d'uso in più unità immobiliari, purché realizzato con modalità compatibili con le caratteristiche tipologiche, architettoniche e strutturali dell'edificio oggetto di intervento e compatibilmente con le categorie di intervento edilizio sopra dette.

5. Prescrizioni inerenti l'area di pertinenza dell'edificio:

  • a) per gli edifici ricadenti in territorio rurale :
    • - vale quanto prescritto al Titolo VI Capo III - in generale le aree di pertinenza, comunque configurate, non possono essere frazionate attraverso recinzioni o separazioni fisiche permanenti: tale disposizione si applica anche qualora siano state identificate parti di detta pertinenza ad esclusivo uso di nuove unità abitative
    • - devono essere conservate le componenti storiche del paesaggio rurale eventualmente presenti nelle aree di pertinenza (terrazzamenti, pavimentazioni, arredi, vegetazione, etc.), che devono costituire il riferimento fondamentale e condizionante per eventuali interventi di risistemazione coerente e garantire il mantenimento delle caratteristiche di ruralità dell'area di pertinenza ;
    • - gli interventi relativi alle componenti stabili di arredo degli spazi aperti (pavimentazioni, illuminazione, cancellate, etc.) devono prevedere l'impiego di materiali appropriati e il ricorso a tipologie coerenti con i caratteri storicizzati dell'edificio o del complesso edilizio
    • - per eventuali nuovi impianti arborei e arbustivi è prescritto il ricorso alle specie autoctone e/o tipiche del paesaggio locale definite dal Regolamento Edilizio
  • a) per gli edifici ricadenti nel territorio urbanizzato:
    • - è prescritta la conservazione dei seguenti elementi, se di rilevanza storica o testimoniale:
    • - sistemazioni arboree costituite da individui adulti e sistemazioni vegetali a impianto preordinato in genere;
    • - cancelli, recinzioni, pavimentazioni, arredi fissi in genere;
    • - eventuali opere di sistemazione del terreno (muri di sostegno, terrazzamenti etc.).

La realizzazione di nuove sistemazioni o elementi di arredo (recinzioni, cancelli, pavimentazioni, sistemazioni arboree, etc.) è attuata con criteri e tecniche costruttive coerenti con il contesto e garantisce comunque la salvaguardia degli elementi di cui sopra;

  • - I volumi tecnici interrati, delle dimensioni strettamente necessarie all'alloggiamento di apparecchiature tecnologiche, possono essere collocati fuori della proiezione dell'edificio soprastante solo ove le vigenti norme di sicurezza non consentano l'utilizzazione di vani esistenti ovvero non consentano la loro collocazione entro la proiezione dell'edificio soprastante, fermo restando comunque il rispetto delle disposizioni che regolano i singoli tessuti, aree o ambiti territoriali.

Art. 59 Testimonianze della cultura religiosa

1. Comprendono le cappelle, le edicole votive e i tabernacoli che rappresentano una significativa espressione della vita civile e religiosa della comunità locale e pertanto assolvono una funzione di testimonianza della cultura locale.

2. Su tali manufatti sono ammessi solo interventi di manutenzione e di restauro, associati, ove possibile, ad interventi di sistemazione ambientale delle aree immediatamente adiacenti ai tratti di percorso che li affiancano. Nel caso in cui la conservazione di tali manufatti risultasse in contrasto con interventi infrastrutturali od opere di risanamento strutturale degli edifici su cui sono collocati, può essere valutata, sulla base di un progetto esteso ad un adeguato contesto, la possibilità di spostare i manufatti.

3. Gli interventi eccedenti la manutenzione ordinaria, riguardanti i tabernacoli, individuati nella Tav. QVS1 _Vincoli e tutele del Piano Strutturale, come Beni di interesse culturale tutelati Ope legis, sono subordinati all'autorizzazione della competente soprintendenza.

4. E' compito dell'Amministrazione Comunale definire specifici protocolli per la manutenzione e la pulizia di detti manufatti.

Art. 60 Testimonianze della cultura civile

1. Comprendono: fonti, fontane, tratti di muratura, lavatoi, botti, e sistemazioni idrauliche storiche etc. che costituiscono significative testimonianze del processo di antropizzazione del territorio e di costruzione del paesaggio agrario della collina e della pianura.

2. Su tali manufatti sono ammessi solo interventi di manutenzione e restauro. Interventi diversi possono essere consentiti solo se indispensabili ad opere di regimazione idraulica o di ristrutturazione della viabilità.

Art. 61 Parchi e giardini storici

1. Sono i parchi e giardini a corredo di ville ed edifici storici, che lo statuto del territorio del Piano strutturale riconosce come componente identitaria del patrimonio territoriale. Essi presentano distinte e rilevanti peculiarità storiche, artistiche, architettoniche o paesaggistiche, si rapportano direttamente con gli edifici di pregio dei quali costituiscono diretta pertinenza. Le aree di cui al presente articolo sono individuate con apposito segno grafico negli elaborati cartografici serie PQ_02 e PQ_03 "usi del suolo e modalità di intervento" scala 1:2000 e 1:5000.

2. In dette aree non sono consentite modificazioni suscettibili di pregiudicare i caratteri di pregio di seguito specificati:

  • - le recinzioni e gli accessi aventi rilevanza di memoria storica;
  • - le sistemazioni e la continuità con le ville ed i complessi edilizi in genere;
  • - gli assi visuali aventi origine nelle sistemazioni dei giardini;
  • - le sistemazioni planoaltimetriche e le relative opere;
  • - i percorsi e le sistemazioni al suolo;
  • - le opere e gli elementi decorativi.

3. Gli elementi di pregio sopra detti sono soggetti a tutela nella loro consistenza materiale e floristica, nonché a valorizzazione culturale del loro contenuto testimoniale, simbolico e d'uso. A tal fine i parchi storici e i giardini formali possono essere oggetto esclusivamente di interventi di manutenzione e di restauro, e non possono essere frazionati attraverso recinzioni o separazioni fisiche permanenti di qualsiasi natura. Devono conservare l'unitarietà formale storicizzata, mantenendo gli assetti vegetazionali, le opere di arredo, nonché gli elementi decorativi con essa coerenti. Gli impianti arborei ed arbustivi, comprese eventuali formazioni a filare, devono essere conservati e completati mediante reintegro degli esemplari mancanti, morti o ammalorati, nel rispetto delle specie arboree e arbustive e delle sedi di impianto originarie. Tali impianti devono in ogni caso conservare i rapporti di continuità fisica e funzionale con gli edifici che ne costituiscono il principale riferimento storico.

4. Sugli edifici accessori e manufatti esistenti in dette aree sono ammessi esclusivamente interventi di manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria e di restauro e risanamento conservativo; le destinazioni d'uso ammesse sono quelle previste per gli edifici storici di cui costituiscono corredo.

5. All'interno dei parchi storici e dei giardini formali è vietata:

  • a) ogni nuova costruzione stabile o precaria; è comunque consentita, se autorizzata dagli Enti ed organi competenti, e fermo restando il rispetto degli elementi di pregio di cui al comma 2, la realizzazione di piccoli manufatti di servizio per sorveglianza o manutenzione del parco, delle dimensioni strettamente necessarie allo scopo e comunque privi di autonoma commerciabilità. L'efficacia del titolo abilitativo è subordinata alla sottoscrizione di apposito atto unilaterale d'obbligo, registrato e trascritto, a garanzia del mantenimento a tempo indeterminato della destinazione d'uso accessoria;
  • b) l'installazione delle serre con copertura stagionale;
  • c) la realizzazione di recinzioni che alterino il rapporto tradizionale tra edifici e spazi aperti limitrofi;
  • d) l'utilizzazione dei terreni a scopo di deposito, anche ove connesso ad operazioni di carattere transitorio;
  • e) la realizzazione fuori terra di linee elettriche aeree o di installazioni e/o impianti per telefonia mobile o telecomunicazione, nonché di ogni altra infrastruttura incongrua con evidente impatto visuale.

6. Fermo restando il divieto di ogni nuova volumetria, l'eventuale realizzazione di piscine o l'inserimento di nuovi arredi può essere ammesso solo se coerente con l'impianto distributivo e formale storicizzato.

7. Il presente articolo integra quanto previsto relativamente alle pertinenze degli edifici classificati.

Art. 62 Area a rischio archeologico

1. Si tratta dell'area a rischio archeologico, individuata nella tavola QV_01 Vincoli e Tutele" in scala 1:10.000 del Piano Strutturale, derivante dalla "Carta Archeologica della Provincia di Prato. Dalla Preistoria all'età Romana."

2. Nell'area classificate a rischio archeologico, al fine di tutelare i beni accertati e le aree suscettibili di potenziali ulteriori ritrovamenti, tutti gli interventi che comportino modificazione dei suoli e, in particolare, scavi per una profondità eccedente l'asportazione dell'humus superficiale, dovranno essere preventivamente comunicati alla competente Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per la città metropolitana di firenze e le province di Pistoia e Prato ed eseguiti secondo le disposizioni da essa impartite e sotto il suo diretto controllo.

3 Resta fermo l'obbligo, che qualora nel corso dei eventuali lavori di escavazione di qualsiasi genere si verificassero scoperte archeologiche, di sospendere i lavori e avvertire la competente Soprintendenza o l'Autorità di Pubblica Sicurezza competente per territorio, e provvedere alla conservazione temporanea dei beni rinvenuti.

Art. 63 Viabilità storica

1. Sono i percorsi esistenti al 1954 che hanno costituito la matrice dello sviluppo degli insediamenti sia in ambito urbano che extraurbano. Lo statuto del territorio del Piano strutturale li riconosce come componente identitaria del patrimonio territoriale del Comune. Sono rappresentati graficamente nelle tavole in scala 1:2000 e 1:5000 serie QP_02 e QP_03 "Usi del suolo e modalità di intervento".

2. Sono considerate parti integrante di tali percorsi le sistemazioni laterali del terreno, le opere d'arte, i manufatti votivi presenti lungo il tracciato, le opere per la raccolta ed il deflusso delle acque, i muri di sostegno.

3. Costituiscono elementi di invarianza, quando abbiano rilevanza paesaggistica o di memoria storica:

  • - i caratteri planoaltimetrici generali dei tracciati;
  • - la continuità e la percorribilità dei tracciati;
  • - le opere di raccolta e convogliamento delle acque;
  • - le opere d'arte ed i segnali di viaggio;
  • - le cappelle, i tabernacoli e le croci votive presenti lungo il tracciato;
  • - le opere di sistemazione e contenimento del terreno;
  • - le alberature segnaletiche, gli allineamenti arborei e le siepi ornamentali;
  • - la sistemazione e i materiali del fondo stradale.

4. Gli elementi di invarianza di cui al precedente comma sono soggetti a tutela nella loro consistenza materiale e nelle prestazioni, nonché a valorizzazione. Eventuali tratti degradati dei tacciati devono essere assoggettati ad interventi di ripristino.

5. Le parti realizzate con materiali e tecniche tradizionali devono essere mantenute e conservate, salvo quanto previsto per i percorsi principali individuati sulle tavole del Regolamento. Le parti di nuova realizzazione possono essere realizzate con tecniche costruttive e materiali non tradizionali se coerenti con l'assetto ambientale.

6. Non è ammesso alterare l'andamento dei tracciati delle strade bianche, ad esclusione di quanto necessario per la realizzazione di casse d'espansione od opere di regimazione delle acque e di sicurezza antincendio, e per le altre strade, ad esclusione delle opere di ammodernamento per esigenze di viabilità quali la rettifica e allargamento della carreggiata, innesti, realizzazione di aree di sosta, ecc.

7. In ambito extraurbano, eventuali comprovate necessità di spostamento del tracciato di alcuni tratti di strada possono essere soddisfatte ove ricorrano particolari circostanze, quali ad esempio:

  • - la strada costituisce un interruzione dello spazio definito tra due o più edifici della stessa proprietà;
  • - qualora per problemi dovuti al traffico motorizzato, sia necessario modificare il tracciato per garantire il corretto riuso del patrimonio edilizio esistente in ambito rurale;
  • - le pendenze o i raggi di curvatura costituiscono pericolo alla circolazione veicolare;
  • - il tracciato è frutto di modifiche apportate in epoca recente.

8. Di norma le variazioni del tracciato non devono apportare fratture nelle strutture consolidate del paesaggio agrario. I nuovi tratti devono pertanto aderire alle geometrie fondiarie esistenti in coerenza con il sistema dei segni naturali e antropici esistenti ed in particolare devono:

  • - recuperare percorsi o tracce di percorsi preesistenti;
  • - allinearsi planoaltimetricamente alle tracce fondiarie costituite da discontinuità colturali o sistemazioni del terreno evitando significativi movimenti di terra;
  • - riproporre gli stessi caratteri tipologici e costruttivi del tratto principale.

Le sedi carrabili non più utilizzate devono essere conservate, in quanto testimonianza del patrimonio territoriale storicizzato. Tali interventi sono comunque subordinati all'acquisizione del parere favorevole della Commissione per il paesaggio.

9. I progetti relativi ad interventi di modifica di tratti stradali appartenenti a tracciati viari fondativi sono corredati da specifica documentazione di dettaglio sullo stato di fatto del tracciato (caratteristiche geometriche, materiali, sistemazioni circostanti, etc. ) al fine di evidenziare la coerenza della modifica proposta con il contesto di riferimento.

10. Per gli interventi di manutenzione è prescritto l'impiego dei materiali e delle tecniche costruttive tradizionali. La sede carrabile, ove non già asfaltata, deve conservare il fondo bianco: essa può essere pavimentata con terre stabilizzate che utilizzino l'inerte tipico dei luoghi. Per le parti di nuova realizzazione è ammesso l'uso di tecniche costruttive o materiali non tradizionali, purché coerenti con l'assetto ambientale. Il drenaggio delle acque meteoriche è assolto da canalette trasversali alla carreggiata e/o fossette laterali parallele al percorso.

11. Gli interventi eccedenti la manutenzione ordinaria, riguardanti i tracciati storici, individuati nella Tav. QVS_01 "Vincoli e tutele del Piano Strutturale", come Beni di interesse culturale tutelati Ope Legis, sono subordinati all'autorizzazione della competente soprintendenza.

12. Non è ammessa la realizzazione di nuovi annessi rurali entro la fascia di rispetto di ml 10 dal margine dei percorsi storici;

13. Per i percorsi storici, costituenti anche itinerari di interesse panoramico, le disposizioni di cui al presente articolo sono integrate da quelle contenute all'art. 74. In caso di contrasto si applicano le disposizioni più restrittive.

CAPO II Elementi di rilevanza paesaggistico ambientale

Art. 64 Area di salvaguardia ambientale naturale del Monteferrato

1. Sulla Tav. QP_02 - "Usi del suolo e modalità di intervento" scala 1:5000 è riportato il perimetro dell'area di salvaguardia Ambientale del Monteferrato cosi come modificato con il Piano Strutturale. Essa comprende gli ambiti agricoli collinari del territorio comunale e gli ambiti di maggior valore naturalistico.

3. Ne fanno parte le aree della rete ecologica europea, denominata "Natura 2000", per le quali è prioritaria la conservazione dell'habitat esistente e la prevenzione del degrado dell'ambiente. Queste aree infatti sono caratterizzate dalla presenza di Habitat e specie di interesse comunitario e regionale.

4. Nell'ambito del perimetro dell'area di salvaguardia naturale potranno essere individuati ambiti che per caratteristiche ambientali e naturali, possono essere idonei per l'istituzione di aree naturali protette regionali, ai sensi della LR 30/2015 e s.m.i., in quanto porzioni di territorio caratterizzate da singolarità naturale, geologica, florifaunistica, ecologica, morfologica, paesaggistica, di coltura agraria e forestale, ovvero da forme di antropizzazione di particolare interesse storico documentale. Tali qualità ambientali e naturali, sussistenti o potenzialmente recuperabili, rendono gli ambiti di cui al presente articolo particolarmente indicati per una fruizione finalizzata ad attività culturali e ricreative, alla frequentazione delle emergenze storico-ambientali, all'osservazione e studio dei fenomeni naturali, ad attività motorie all'aria aperta, che tenga conto della finalità di salvaguardia delle emergenze tutelate, anche in rapporto con la presenza di ecosistemi della fauna e della flora.

4. Le norme di tutela dell'area sono contenute nel presente titolo e nella disciplina contenuta nei vari ambiti agricoli - forestali individuati dal presente PO.

Art. 65 Aree con sistemazioni agrarie storiche

1. Sono le aree caratterizzate da presenza e diffusione delle consociazioni più tipiche del paesaggio collinare toscano (vite e olivo), seminativo (vitato e/o olivato) e delle sistemazioni idraulico-agrarie tipiche (terrazzamenti, ciglionamenti, ecc.) nonché da una particolare concentrazione di architetture rurali di rilevante interesse. Esse sono contrassegnate con apposito segno grafico nelle tavole QP_02"Usi del suolo e modalità di intervento" scala 1: 5000.

2. Costituiscono elementi da tutelare:

  • - le opere di contenimento (muri a secco, lunette, ciglioni. Ecc.);
  • - le caratteristiche plani-altimetriche delle sistemazioni;
  • - la rete della viabilità campestre;
  • - le alberature segnaletiche;
  • - il microreticolo idrografico e le sistemazioni idrauliche agrarie.

3. Il P.O. in conformità al PIT/PPR, tutela le sistemazioni agrarie tradizionali e la vegetazione non colturale, per cui valgono le seguenti prescrizioni:

  • - si dovrà mantenere la rete della viabilità campestre e la vegetazione tradizionale in tutte le forme che segnano il paesaggio (filari, siepi, alberature isolate, a gruppi, vegetazione riparia, ecc.), anche attraverso operazioni di ripristino, sostituzione e integrazione;
  • - saranno possibili solo limitati accorpamenti di campi, che comunque non comportino significativi rimodellamenti del suolo e che non riducano la capacità di invaso della rete scolante;

Negli interventi edilizi e in quelli riguardanti gli spazi aperti eventuali trasformazioni, anche sostanziali, degli elementi sopra indicati, potranno essere ammesse purché corredate da un'analisi progettuale che dimostri le caratteristiche migliorative dell'intervento, dal punto di vista idraulico, tecnico-agronomico e paesistico ambientale.

4. In caso di intervento, sono prescritti interventi di recupero volti al ripristino delle condizioni di efficienza delle sistemazioni agrarie storiche quali terrazzamenti, muri a secco, sistemazioni idrauliche ecc. Suddetti interventi devono garantire il superamento di situazioni di degrado o di perdita di funzionalità dei manufatti, nel rispetto dei caratteri tipologici, formali e costruttivi originari, nonché assicurare livelli prestazionali adeguati in termini di presidio idrogeologico. Sono consentite solo modifiche puntuali, atte a migliorare e razionalizzare gli accessi e le coltivazioni dei fondi.

Qualora le sistemazioni agrarie storiche abbiano perso la funzionalità originaria, o siano in condizioni di degrado, le stesse devono essere ripristinate o sostituite con altre che assicurino le stesse prestazioni funzionali e che presentino caratteristiche costruttive simili a quelle originarie.

5. Nelle aree con sistemazioni agrarie storiche è vietata la realizzazione di:

  • - nuovi edifici rurali abitativi di cui all'art. 125;
  • - annessi agricoli e manufatti aziendali di cui all'art. 126
  • - annessi agricoli per produzioni agricole minori di cui all'art. 127
  • - l'istallazione di serre con durata superiore a due anni di cui all'art. 128
  • - l'istallazione di manufatti temporanei con durata superiore a 2 anni di cui all'art. 129
  • - l'utilizzazione a scopo di deposito, anche a carattere transitorio
  • - la realizzazione di linee elettriche aeree, nonché altra infrastruttura incongrua con evidente impatto visuale.

6. I Programmi Aziendali di cui all'art. 122 ed i progetti degli interventi di sistemazione ambientale di cui all'art. 123, ove comprendenti aree con sistemazioni agrarie storiche, sono corredati da un apposito quadro conoscitivo atto ad individuare eventuali situazioni di degrado localizzato o di perdita di funzionalità, e in tal caso prevedono idonei interventi di ripristino.

7. E' facoltà dell'amministrazione comunale di prevedere incentivi economici per il recupero delle sistemazioni agrarie storiche;

8. Qualora l'individuazione delle sistemazioni agrarie storiche riportata sulla tavole del Piano Operativo si dimostrasse inesatta o non corrispondente alla situazione reale, i soggetti interessati posso presentare idonea documentazione atta a dimostrare l'effettivo stato dei luoghi. Le disposizioni del presente articolo non trovano applicazione in caso sia dimostrata l'assenza di sistemazioni agrarie storiche.

Art. 66 Ambiti di pertinenza dei nuclei storici

1. Sono le aree, di rilevante valore paesaggistico ambientale e testimoniale, che individuano e caratterizzano gli intorni dei nuclei storici situati nel territorio rurale. Trattasi di aree ad uso agricolo ancora integre nei loro assetti colturali tradizionali, e che assolvono ad un importante ruolo di complementarietà paesaggistica e funzionale a nuclei ed insediamenti storici situati prevalentemente in ambito collinare. Le aree di cui al presente articolo sono individuate con apposito segno grafico negli elaborati cartografici QP_02 "Usi del suolo e modalità di Intervento" in scala 1: 5.000.

2. In queste aree il Piano Operativo persegue:

  • - la tutela e la conservazione dei caratteri di matrice storica e delle relazioni spaziali, funzionali e percettive spaziali tra l'insediamento storico e/o emergenza storica e il contesto paesaggistico
  • - la salvaguardia del paesaggio agrario ed in collina delle tipiche sistemazioni idraulico-agrarie che caratterizzano l'ambito e la tutela e la manutenzione delle testimonianze di valore storico documentale e paesaggistico ambientale

3. In queste aree valgono le seguenti prescrizioni:

  • - gli interventi sul patrimonio edilizio esistente, ancorché privo di valore, devono mirare a conservare e, se alterati, a ripristinare i caratteri tipici dell'edilizia rurale;
  • - ogni intervento deve garantire la conservazione, e ove necessario, il recupero delle sistemazioni idraulico agrarie tradizionali (in area collinare dei terrazzamenti e ciglionamenti) dei muri di contenimento lungo le strade e di tutti i documenti di cultura materiale che costituiscono significativi elementi del paesaggio e deve inoltre prevedere la conservazione delle essenze arboree d'alto fusto esistenti e ove necessario la loro sostituzione ed integrazione.
  • - sono vietate le discariche nonché la formazione di depositi all'aperto, anche a carattere provvisorio;
  • - tutti gli interventi di trasformazione debbono essere corredati di un'analisi progettuale che dimostri il rispetto delle caratteristiche dei luoghi o il loro miglioramento dal punto di vista idraulico, tecnico-agronomico e paesistico-ambientale.

4. Sono usi caratterizzanti gli spazi aperti:

  • - attività agricole
  • - spazi scoperti di uso privato e pubblico

5. Destinazioni d'uso: negli edifici esistenti, nel rispetto dei caratteri tipologici, formali e costruttivi di ciascun edificio e della sua pertinenza, sono ammesse le seguenti destinazioni d'uso:

  • - attività agricole;
  • - attività agrituristiche, non è ammesso l'uso di spazi di pertinenza per la sosta di ospiti campeggiatori;
  • - residenza;
  • - turistico- ricettiva limitatamente alle strutture compatibili con il contesto rurale tipo: piccoli alberghi e dimore d'epoca, albergo diffuso, strutture extra-alberghiere per l'accoglienza collettiva;
  • - servizi pubblici utili alla permanenza degli insediamenti esistenti, all'esercizio delle attività agricole ed alla valorizzazione turistica del territorio.

6. Interventi sul patrimonio edilizio esistente: fatte salve le limitazioni e prescrizioni previste per gli edifici classificati di cui al Capo I del presente Titolo, negli altri edifici si applicano le norme di cui al Titolo VI Capo III. Non sono comunque ammessi interventi che alterino i caratteri originari delle pertinenze esterne e danneggino le visuali del Nucleo e/o emergenza storica architettonica.

7. Interventi di nuova edificazione: è vietata la realizzazione di:

  • - nuovi edifici rurali abitativi di cui all'art. 125;
  • - annessi agricoli di qualsiasi natura compresi quelli temporanei: L'eventuale realizzazione di annessi agricoli mediante P.A.M.A.A è subordinata alla dimostrazione che non esistono alternative localizzative e che l'intervento si svolga in coerenza con i caratteri paesistici del contesto e con le visuali panoramiche;
  • - la realizzazione di impianti di telefonia mobile, installazioni e/o opere incongrue con evidente impatto visuale;
  • - l'utilizzazione dei terreni a scopo di deposito, anche ove connesso ad operazioni di carattere transitorio.

8. Gli interventi sulle culture dovranno tener conto del pregio ambientale dell'area osservando le seguenti prescrizioni :

  • - conservazione della magliatura poderale e della orditura dei campi;
  • - mantenimento della rete dei sentieri poderali. Tali sentieri dovranno conservare la tradizionale pavimentazione in terra battuta;
  • - conservazione delle alberature. In caso di moria la sostituzione degli alberi dovrà avvenire con essenze dello stesso tipo.

I nuovi impianti colturali dovranno privilegiare in particolare:

  • - le varietà colturali tipiche dei luoghi;
  • - le tecniche di coltivazione tradizionali;
  • - le coltivazioni biologiche.

9. I Programmi Aziendali di cui all'art. 122 e gli interventi di sistemazione ambientale di cui all'art.123 che interessano porzioni di queste ambito devono contenere un approfondito quadro conoscitivo degli elementi presenti e in essi assume particolare rilievo la tutela e/o il ripristino di tutti gli elementi qualificanti del paesaggio agrario, quali le sistemazioni idraulico-agrarie tradizionali, la viabilità vicinale e poderale, le formazioni arboree decorative, le alberature segnaletiche, le eventuali aree boscate.

Art. 67 Ambiti di pertinenza fluviale

1. Il Piano Operativo individua con apposita campitura, per i principali corsi d'acqua della pianura e della collina, gli ambiti di pertinenza fluviale costituiti da: alvei, argini, opere idrauliche, formazioni ripariali, percorsi d'argine nonché dalle aree strettamente connesse ai corsi d'acqua.

2. Fatto salvo quanto disposto all'art.41 delle presenti norme, nei suddetti ambiti di pertinenza sono da tutelare:

  • - la qualità fisico-chimica dei corsi d'acqua;
  • - le sistemazioni planoaltimetriche del terreno, fatti salvi gli interventi di compensazione o regimazione idraulica;
  • - le formazioni arboree di ripa e di golena, se non rappresentano ostacolo al regolare deflusso delle acque;
  • - le superfici libere golenali;
  • - la continuità ambientale necessaria agli spostamenti della fauna.

3. All'interno degli ambiti di pertinenza fluviale, il Piano Operativo, fatta salva la competenza dell'autorità idraulica al rilascio di atti di autorizzazione o concessione idraulica, promuove le seguenti azioni:

  • - interventi finalizzati alla regimazione delle acque ed alla messa in sicurezza idraulica, inclusi gli interventi di sistemazione e consolidamento dei corsi d'acqua da realizzare con tecniche tradizionali o riconducibili all'ingegneria naturalistica;
  • - interventi di rinaturalizzazione dei corsi d'acqua, attraverso opere di conservazione o ripristino degli elementi naturali e la riqualificazione e piantumazione della vegetazione ripariale;
  • - privilegiare forme di gestione sostenibile, orientate verso interventi di rinaturalizzazione e recupero ambientale, attraverso opere di conservazione o ripristino degli elementi naturali e la riqualificazione e piantumazione della vegetazione ripariale, secondo quanto previsto all'art.69;
  • - interventi di realizzazione di percorsi pedonali, ciclabili o equestri, di passerelle pedonali di attraversamento e di spazi di sosta attrezzati;
  • - interventi che assicurino l'incremento delle superfici permeabili e degli spazi aperti incentivandone la fruizione collettiva, anche attraverso interventi finalizzati alla rimozione di eventuali elementi artificiali che compromettano le visuali connotate da un elevato valore estetico percettivo;
  • - l'esecuzione dei lavori di ripulitura e manutenzione fluviale solo nei casi di documentata e grave ostruzione del regolare deflusso delle acque e in ogni caso, senza alterare l'ambiente fluviale, qualora vi siano insediate specie faunistiche e/o botaniche protette o di evidente valore paesaggistico.

Art. 68 Invasi e bacini artificiali

1. I bacini irrigui, gli invasi collinari e le zone umide sono aree arginate o scavate nelle quali è raccolta l'acqua superficiale.

2. Sono di rilevante importanza per la vita della fauna selvatica e per la diversificazione degli habitat nel territorio comunale. Essi presentano, data la scarsità di acqua accumulata, una vegetazione caratteristica delle aree palustri. Gli elementi di invarianza sono soggetti a tutela nella loro consistenza geomorfologica, chimica, floristica e faunistica, in quanto segmenti dell'infrastrutturazione ecologica del territorio.

3. Nel caso di interventi da realizzare sui suddetti invasi o bacini, si fa riferimento a quanto previsto dalla LR 64/2009 recante disposizioni in materia di progettazione, costruzione ed esercizio degli sbarramenti di ritenuta e dei relativi bacini di accumulo.

4. In ordine generale in queste aree sono vietate:

  • - opere di danneggiamento, eliminazione o prosciugamento dei bacini esistenti;
  • - interventi che possono alterare l'equilibrio, la consistenza, le caratteristiche ambientali e morfologiche della zona;
  • - attività inquinanti, stoccaggio di rifiuti e l'apertura di nuovi pozzi.
  • - la costruzione di nuovi edifici o manufatti ad una distanza inferiore a Ml 10 dal ciglio di sponda dell'invaso.

5. Gli interventi di trasformazione di eventuali edifici presenti nella fascia di rispetto di ml 10 dovranno essere finalizzati a ridurne l'impatto ambientale e paesaggistico.

Art. 69 Vegetazione ripariale

1. Lo statuto del territorio del Piano strutturale riconosce alla vegetazione ripariale esistente un importante ruolo ecosistemico in quanto svolge importanti funzioni:

  • - di carattere idrogeologico, per la prevenzione dei fenomeni di erosione e dilavamento;
  • - di carattere ambientale, per il mantenimento e/o il ripristino dell'equilibrio ecologico;
  • - di carattere paesaggistico, per la diversificazione degli assetti vegetazionali e la caratterizzazione del reticolo idrografico superficiale, anche al fine di valorizzare i corsi d'acqua principali quali elementi identitari potenzialmente attrattori di forme di fruizione ambientale e paesaggistica sostenibile.

2. Ferme restando le competenze attribuite per legge ai soggetti preposti alla tutela idrogeologica, relative ai corpi idrici censiti nel reticolo idrografico e di gestione individuato dalla Regione Toscana ai sensi della LR79/2012, gli interventi che interessano aree prossime ai corsi d'acqua devono conservare e qualificare la vegetazione ripariale esistente, rimuovendo quella morta o esogena e favorendo il graduale sopravvento di quella naturale potenziale. Sono comunque consentiti i tagli delle piante che ostruiscono l'alveo e i diradamenti di quelle che potrebbero generare sbarramento al regolare deflusso delle acque.

3. I P.A.P.M.A.A. di cui all'art. 122 ed i progetti degli interventi di sistemazione ambientale di cui all'art. 123, ove comprendenti aree con vegetazione ripariale da ricostituire, sono corredati da specifici progetti di reimpianto, tesi a reintegrare la continuità delle fasce di vegetazione ripariale, facendo ricorso a idonee specie vegetali autoctone o tipiche dei luoghi.

4. Al fine di favorire la conservazione e lo sviluppo dei processi autodepurativi, tali interventi verificano altres&igrave la fattibilità della creazione di "ecosistemi filtro" e di sistemi di fitodepurazione nelle aree di golena o di fondovalle, mediante conservazione e messa a dimora lungo le fasce adiacenti al corso d'acqua, ove opportuno e possibile, di piante con adeguata capacità fitodepurativa.

Art. 70 Aree boscate

1. Le parti di territorio coperte da boschi nelle quali si riscontrano le caratteristiche definite dalle vigenti norme regionali in materia forestale (quali boschi cedui, formazioni a fustaia, circoscritte aree cespugliate, etc.), sono riconosciute quali componenti essenziali del patrimonio ambientale e della qualità paesaggistica del territorio.

2. Fatte salve diverse disposizioni dettate dalle norme regionali di riferimento, e fermo restando il rispetto delle eventuali indicazioni e/o prescrizioni delle autorità preposte, le norme di cui al presente articolo si applicano comunque a tutte le parti di territorio identificabili come bosco ai sensi delle vigenti norme regionali in materia forestale.

3. Per tutte le aree boscate, di cui ai precedenti punti 1 e 2, si applicano le disposizioni di cui al presente articolo, fatte salve diverse e/o più restrittive disposizioni dettate dai Titoli III e VI. Gli usi e le attività consentiti gli interventi e le forme di utilizzazione che seguono:

  • - governo del bosco e del sottobosco;
  • - riqualificazione, rinaturalizzazione e assestamento delle aree forestali;
  • - miglioramento qualitativo dei soprassuoli forestali;
  • - opere di prevenzione e riassetto idrogeologico e idraulico;
  • - pratiche fitosanitarie;
  • - rimboschimenti;
  • - tutela degli alberi monumentali;
  • - opere di servizio forestale e di prevenzione incendi;
  • - recupero delle aree percorse dal fuoco;
  • - attività agricole e selvicolturali;
  • - agriturismo;
  • - raccolta dei prodotti del sottobosco (nei limiti di cui alle vigenti norme);
  • - attività escursionistiche, motorietà ed esercizio del tempo libero;
  • - attività faunistiche e faunistico-venatorie compatibili con la tutela dell'assetto faunistico (con possibilità per le aziende faunistico-venatorie, per la conduzione di particolari attività adeguatamente pianificate mediante i Programmi Aziendali, di recingere porzioni di bosco e di dotarsi di strutture per il ricovero, l'addestramento dei cani da caccia);
  • - prevenzione e/o eliminazione del degrado (usi impropri, discariche abusive, etc.)
  • - manutenzione dei sentieri e della viabilità forestale.
  • - pascolo non intensivo di bestiame.

4. La recinzione dei boschi, o di parte di essi, è proibita e può essere autorizzata, nelle modalità e condizioni previste all'art. 99 comma 1 del DPGR 48/R/2003, previa realizzazione di idonei percorsi pubblici di attraversamento o di circonvallazione delle parti recintate, solo per documentate esigenze naturalistiche, di allevamento zootecnico e in presenza di istituti faunistici.

5. Il pascolamento semibrado in bosco è consentito, nei limiti e condizioni previste all'art. 86 del DPGR 48/2003 e se la specie e il numero degli animali da immettere e le modalità di pascolo sono commisurati alla effettiva possibilità di pascolo ed in modo da evitare danni al bosco. Tale sostenibilità deve essere dimostrata tramite presentazione di idonea relazione tecnica agronomica che analizzi:

  • - la tipologia di bosco;
  • - composizione dei suoli
  • - presenza di un buon cotico erboso
  • - carico animale massimo consentito
  • - il tempo max di permanenza della mandria in un'unica parcella che deve comunque garantire adeguati periodi di riposo per la ricostituzione del cotico erboso.

6. Sono inoltre consentiti, nel rispetto delle eventuali indicazioni e/o prescrizioni delle autorità preposte e di quanto stabilito al Titolo IX Capo IV interventi di captazione idrica e realizzazione di impianti a rete per l'approvvigionamento idrico e la realizzazione di linee elettriche aeree e di installazioni e/o impianti per telefonia mobile e telecomunicazione, solo per comprovati motivi di interesse pubblico, ed a condizione che:

  • a) sia dimostrato che tali infrastrutture e/o installazioni non sono altrimenti localizzabili;
  • b) non comportino modifiche significative della dotazione boschiva mediante il taglio di individui arborei adulti;
  • c) siano esplicitamente previste e garantite tutte le misure necessarie al contenimento degli impatti ambientali e visuali;

7. Sulla base di congrua documentazione a testimonianza della presenza di terrazzamenti in aree boscate - esito di fenomeni di abbandono di terreni coltivati - è ammesso il ripristino dei terrazzamenti; similmente potranno essere consentiti interventi di recupero dei coltivi incolti in transizione verso il bosco.

8. All'interno delle aree boscate di cui al presente articolo sono vietati i seguenti interventi:

  • - realizzazione di nuove strade carrabili, eccetto quelle previste sulle tavole di piano e quelle di servizio alla silvicoltura ed alla tutela ambientale;
  • - realizzazione di nuove costruzioni stabili di qualsiasi genere;
  • - installazione di serre di qualsiasi natura, di cui all'art.128;
  • - realizzazione di parcheggi, salvo limitate aree perimetrali per attrezzature pubbliche o di interesse pubblico e/o per attività legate al tempo libero;
  • - l'inserimento di manufatti (ivi incluse le strutture per la cartellonistica e la segnaletica non indispensabili per la sicurezza stradale) che possano interferire o limitare negativamente le visuali panoramiche;
  • - utilizzazione dei terreni a scopo di deposito, anche se connesso ad operazioni di carattere transitorio;

9. Fatte salve eventuali limitazioni e/o prescrizioni dettate dalle autorità preposte, e solo ove si tratti di interventi posti a servizio della tutela ambientale, della selvicoltura e delle attività delle aziende faunistico venatorie, è consentita:

  • - l'installazione dei manufatti aziendali temporanei, di durata inferiore a due anni di cui all'art. 129
  • - la realizzazione di strutture e manufatti per servizi di prevenzione incendi.

10. I Programmi Aziendali di cui all'art. 122 e i progetti di interventi di sistemazione ambientale di cui all'art.123, ove comprendenti porzioni di aree boscate, prevedono adeguati interventi di tutela e valorizzazione della risorsa forestale, privilegiando le seguenti attività:

  • - governo del bosco e del sottobosco;
  • - prevenzione degli incendi boschivi;
  • - pratiche fitosanitarie;
  • - tutela degli alberi monumentali;
  • - sistemazioni idrauliche - forestali;
  • - miglioramento qualitativo dei soprassuoli forestali;
  • - recupero delle aree percorse dal fuoco;
  • - prevenzione e/o eliminazione del degrado (usi impropri, discariche abusive, ecc.);
  • - manutenzione dei sentieri e della viabilità forestale;
  • - mantenimento per la salvaguardia della biodiversità di quote di soprassuoli o individui arborei deperienti o caduti.

11. Le aree boscate di cui al presente articolo costituiscono:

  • - ambiti soggetti a vincolo idrogeologico ai sensi delle vigenti norme regionali in materia forestale.
  • - aree soggette a tutela paesaggistica per legge, sottoposte alle disposizioni e prescrizioni di cui all'art. 83 delle presenti norme.

12. Qualora i perimetri delle aree comprendenti boschi cosi come indicati nella tavola QVS01 "Vincoli e Tutele" del Piano strutturale si dimostrassero inesatti o non aggiornati alla situazione reale, i soggetti interessati possono produrre idonea documentazione atta a dimostrare il reale stato di fatto dei terreni.

Art. 71 Alberi monumentali e tutela di piante non ricadenti in area boscata

1. Sono riconosciute come componenti identitarie del Patrimonio territoriale gli elementi naturalistici puntuali e lineari di pregio, quali filari, viali, alberi monumentali, ecc. Sono individuate simbolicamente nelle Tavole serie QP_02 e QP_03 "Usi del suolo e modalità di intervento " in scala 1:5000 e 1:2000. Il numero riportato nelle Tavole corrisponde al seguente elenco:

Numero Toponimo Alberi monumentali ai sensi
della L.14/01/2013 n. 10
codice identificativo
Scheda di rilievo
01Quercia Bessi01 Am086 - ptc
02Olivo di Randazzo02 Am087 - ptc
03Quercia del Molino03 Am133 ptc
05Gelso di Cicignano2805/f572/po/09
06Cipresso di Pian di scalino2906
07Quercia di Spicchio07 Am 093 ptc
08Quercia di Sasso Nero3008/f572/po/09
09Castagno del Castegnatino3109/f572/po/09
10Sughera di Terenziana3210/f572/po/09
11Cerro di Reticaia Lago dei Lupi11
12Quercia Casa Vaiani al Poggiaccio3312/f572/po/09
13Cedro 1 Rocca3413/f572/po/09
14Cipresso giardino Rocca3514/f572/po/09
15Quercia dei Termini15 Am099- ptc
16Faggio di Javello3616/f572/po/09
17Leccio del Barone17
18Platani del Barone3718/f572/po/09
19Leccio del Barone19
20Alloro del Barone20
21Cedro 2 Rocca3821/f572/po/09
22Leccio Monte Lopi Termini22
23Gelso della Casaccia3923/f572/po/09
24Gelso pratone di Javello4024/f572/po/09
25Leccio Fattoria di Javello4125/f572/po/09
26Platani Fattoria di Javello4226/f572/po/09
27Gelso Sasso Nero4327/f572/po/09
28Acero di Cicignano4428 Am011
29Gelso del Pagliai29 Am013 - ptc
30Gelso del Podere Masseto4530/f572/po/09
31Roverella di Cicignano31 Am095 - ptc
32Roverella Podere Il Poggetto32 Am189 - ptc
33Quercia di San Giorgio33 Am009 - ptc
34Cipresso della Rocca4634/f572/po/09
35Platano di Bagnolo di Sopra4735/f572/po/09
36Cipresso di Bagnolo36 Am008 - ptc
37Roverella zona industriale di Bagnolo37 Am230 - ptc
38Roverella a Bagnolo38 Am273 - ptc
39Cerro di Bagnolo sentiero dei patriarchi39 Am272 - ptc
40Cerro di Bagnolo40 Am271 - ptc
41Cerro La Casaccia41 Am270 - ptc
42Platano Villa Giamari4842/f572/po/09

L'elenco include sia gli alberi monumentali, riconosciuti a livello nazionale e approvati con DM 23/10/2013, con il relativo codice identificativo a livello nazionale, sia gli alberi riconosciuti di pregio a livello comunale/provinciale (censimento contenuto nel PTC 2008). Per ciascun esemplare è indicata la scheda di rilievo di riferimento.

2. Costituiscono inoltre elementi da tutelare:

  • - le specie arboree esistenti con diametro superiore a cm. 40, a cm. 30 per cipresso e cm. 10 per tasso, specie arbustive con diametro superiore a cm. 20;
  • - specie arboree ed arbustive di rarità botanica, in pericolo di estinzione o di valore ecologico per le specie faunistiche in esse insediate;
  • - le sedi di impianto e la consistenza quantitativa degli allineamenti ;
  • - le sistemazioni del suolo finalizzate alla formazione e/o manutenzione delle sedi di impianto.

3. Gli elementi, di cui al comma 2, sono soggetti a tutela nella loro consistenza materiale, botanica e simbolica, anche mediante azioni di ripristino degli elementi mancanti, nonché la valorizzazione culturale in quanto capisaldi visivi del paesaggi. A tal fine:

  • - l'impianto di alberature e siepi è limitato al reintegro di esemplari mancanti, morti o ammalorati, nel rispetto delle specie arboree e arbustive e delle sedi di impianto originarie;
  • - le formazioni a filare possono essere eventualmente potenziate attraverso l'impianto di esemplari della stessa specie lungo l'allineamento storicizzato;
  • - I percorsi e gli assi visuali che strutturano i rapporti di continuità fisica e funzionale tra le trasformazioni arboree decorative e gli edifici/ strutture paesaggistiche che ne costituiscono il principale riferimento storico devono essere conservati nei loro caratteri planoaltimetrici, evitando l'introduzione di qualsiasi elemento che determini ostacolo visivo o soluzione di continuità fisica e/o funzionale, se non per evidenti e inderogabili motivi di interesse pubblico.

4. In adiacenza o prossimità di formazioni arboree decorative, ed in particolare in una fascia di larghezza non inferiore a ml 50 dalle sedi dell'impianto delle formazioni a filare, e dalla proiezione delle chiome dagli elementi vegetali puntuali, e per una superficie pari almeno al doppio dell'area di insidenza della chioma nel caso degli alberi monumentali, è vietata:

  • - ogni nuova costruzione stabile di qualsiasi tipo (esclusi eventuali interventi di sostituzione dell'esistente), compresi gli annessi agricoli stabili di cui all'art.126 e 127;
  • - installazione di manufatti aziendali temporanei di cui all'art. 129 e 130;
  • - installazione di serre di qualsiasi tipologia di cui all'art. 128 ;
  • - la realizzazione di linee elettriche o di installazioni e/o impianti per la telefonia mobile o telecomunicazione, nonché ogni altra infrastruttura incongrua con evidente impatto visuale.

5. Per la tutela delle piante forestali non ricomprese nei boschi e ricadenti in aree agricole valgono le disposizioni del regolamento forestale DPGR 48/R/2003.

6. Qualsiasi azione eseguita direttamente sulle piante o che coinvolga l'area ad essa contermine (area coperta dalla proiezione a terra della chioma) e che possa pregiudicare l'integrità morfologica e sanitaria e la stabilità meccanica della stessa, dovrà essere preventivamente autorizzata dall'Amministrazione Comunale. L'abbattimento di piante potrà avvenire solo per motivi di pubblica incolumità o per esigenze fitosanitarie, da documentare con perizia tecnica che accerti l'impossibilità di adottare soluzioni alternative.

7. L'abbattimento di piante non ricomprese nell'elenco nazionale degli alberi monumentali o al precedente comma 2 , ed aventi le seguenti caratteristiche:

  • - specie arboree con diametro, misurato a 1,30 m da terra, superiore a cm 40 , a cm 30 per il cipresso e cm 10 per il tasso
  • - specie arbustive con diametro superiore a cm 20
  • - specie arboree ed arbustive di rarità botanica, pericolo di estinzione o di valore ecologico per le specie faunistiche

è soggetto ad autorizzazione comunale, previo parere del Collegio del Paesaggio , e potrà avvenire solo se le piante costituiscono pericolo per la pubblica incolumità o la stabilità di costruzioni o manufatti, o per esigenze fitosanitarie, da documentare con perizia tecnica-forestale che accerti l'impossibilità di adottare soluzioni alternative.

8. Gli interventi di abbattimento, modifica della chioma e dell'apparato radicale, riguardanti gli alberi monumentali, facenti parte dell'elenco nazionale, approvato con DM 23 ottobre 2014, possono essere realizzati solo per casi motivati e improcrastinabili per i quali sia accertata l'impossibilità di adottare soluzioni alternative e sono subordinati all'ottenimento dell'autorizzazione comunale, di cui al comma precedente, e al parere vincolante del Corpo Forestale.

Art. 72 Altri elementi vegetali di pregio

1. Sono riconosciute come componenti identitarie del Patrimonio territoriale le emergenze vegetazionali rappresentate dalla Cerrete monospecifiche d'alto fusto presso la Fattoria di Javello e presso l'Agna, dagli Ostrieti di Monte Lopi e di Poggio di Becco, dai lembi relitti di faggete abissali sui versanti nord-occidentali che dalla fattoria di Javello scendono verso il torrente Agna, dalla Cenosi di vaccinum Myrtillus L. a settentrione delle faggete delle Cavallaie e dalle Aree ofiolitiche del Monteferrato. Esse sono individuate nella Tavola QP_01 - "Il Patrimonio territoriale" del Piano strutturale

2. In queste aree è vietata qualsiasi forma di alterazione dei luoghi, fatta eccezione delle opere relative ai percorsi pedonali e le opere di controllo e valorizzazione.

3. Sono consentiti gli interventi che riguardano esclusivamente opere rivolte a mantenere i caratteri naturalistici specifici dell'area, costituiti da:

  • - opere per la difesa idrogeologica e antincendio;
  • - opere necessarie alla tutela dell'ecosistema e al mantenimento degli habitat;
  • - opere di manutenzione della viabilità esistente;
  • - recupero dei castagneti da frutto;
  • - uso produttivo del bosco ceduo attraverso le normali attività agroforestali e le conseguenti opere di esbosco con le limitazioni imposte dalla normativa forestale vigente;

4. Non sono invece ammessi i seguenti interventi:

  • - disboscamenti, trasformazioni morfologiche, vegetazionali, e dell'assetto faunistico;
  • - interventi che possano interferire con gli attuali assetti e/o processi evolutivi in atto nelle aree interessate dalle coltivazioni ad alto fusto delle "Faggete di Javello";
  • - l'introduzione di specie esotiche vegetali e animali;
  • - interventi che comportano processi di inquinamento o incompatibili con le finalità di conservazione degli ecosistemi.

Art. 73 I varchi territoriali

1. In conformità alle indicazioni del PS, sono individuati nella tav. QP01 "Mappa di inquadramento - Territorio urbanizzato" scala 1:5000, con apposito segno grafico, i varchi territoriali, ovvero le aree libere a lato della viabilità sulle quali non sono consentiti interventi che limitano la dimensione dei varchi e la continuità del sistema ambientale di riferimento.

2. In corrispondenza di detti varchi non sono consentite nuove edificazioni, né trasformazioni degli assetti insediativi ed infrastrutturali che possono alterare i punti di vista panoramici o configurarsi come saldatura dei centri abitati o degli aggregati edilizi. Non costituiscono diminuzione della funzionalità dei varchi la realizzazione di addizioni funzionali e di opere pertinenziali degli edifici esistenti e la realizzazione di modesti annessi agricoli a condizione che siano posti ad una adeguata distanza dall'asse stradale, di norma non inferiore a 50 mt , e che siano corredati di opere di sistemazione ambientale e di elementi vegetazione per un loro corretto inserimento nel contesto paesaggistico

Art. 74 Percorsi e punti di vista panoramici

1. Sono i percorsi di interesse panoramico che collegano gli insediamenti della piana con le aree di contro crinale situate tra la Villa del Barone e la Rocca, il nucleo di Cicignano con Montemurlo e il Nucleo di Albiano con Bagnolo e Schignano, il complesso di Villa di Iavello con l'insediamento della piana e le strade pedecollinari del comune di Montale. Sono rappresentati graficamente nelle tav. serie QP_02 "Usi del suolo e modalità di intervento" in scala 1:5000

2. Costituiscono elementi di invarianza, quando abbiano rilevanza paesaggistica o di memoria storica:

  • - i caratteri planoaltimetrici generali dei tracciati;
  • - la continuità e la percorribilità dei tracciati;
  • - le opere di raccolta e convogliamento delle acque;
  • - le opere d'arte ed i segnali di viaggio;
  • - le cappelle, i tabernacoli e le croci votive presenti lungo il tracciato;
  • - le opere di sistemazione e contenimento del terreno;
  • - le alberature segnaletiche, gli allineamenti arborei e le siepi ornamentali;
  • - la sistemazione e i materiali del fondo stradale.

3. Gli elementi di invarianza di cui al precedente comma sono soggetti a tutela nella loro consistenza materiale e nelle prestazioni, nonché a valorizzazione. Eventuali tratti degradati dei tacciati devono essere assoggettati ad interventi di ripristino.

4. Le parti realizzate con materiali e tecniche tradizionali devono essere mantenute e conservate. Le parti di nuova realizzazione possono essere realizzate con tecniche costruttive e materiali coerenti con il contesto ambientale.

5. Non è ammesso alterare l'andamento dei tracciati ad esclusione delle opere di ammodernamento per esigenze di viabilità quali la rettifica e allargamento della carreggiata, innesti, realizzazione di aree di sosta, ecc.

6. Non sono ammessi interventi che possono alterare o limitare la veduta panoramica dei percorsi e delle loro adiacenze;

7. Per assicurare il rispetto delle disposizioni di cui al comma precedente, qualsiasi progetto pubblico o privato che preveda nuove costruzioni o recinzioni in zone adiacenti ai percorsi di interesse panoramico dovrà essere corredato da uno specifico studio sulle veduta che da essi si godono e dovrà dare dimostrazione che il manufatto non le limita o compromette.

CAPO III Progetti di recupero paesaggistico ambientale

Art. 75 Contesti fluviali

1. Il Piano Operativo, fatta salva la competenza dell'Autorità idraulica al rilascio di atti di autorizzazione o concessione idraulica, promuove la redazione di progetti di recupero e valorizzazione dei contesti fluviali dei torrenti Agna e Bagnolo, rappresentati sulla tav.QP_01 "Mappa di inquadramento - territorio urbanizzato" in scala 1:5000. Tali progetti sono assimilabili per finalità e contenuti ai progetti di paesaggio dell'art.34 della Disciplina del PIT-PPR ed assumono il compito di coordinare, per i corsi d'acqua principali, le azioni del Comune di Montemurlo con quelle dei limitrofi Comuni di Montale e Agliana sulla base degli obiettivi e degli indirizzi indicati dal PS e dallo stesso PIT-PPR.

2. Sono obiettivi dei progetti di recupero e valorizzazione dei contesti fluviali:

  • - la tutela dei caratteri morfologici e figurativi dei corsi d'acqua e degli aspetti storico culturali del paesaggio fluviale;
  • - la salvaguardia del valore ambientale ed ecosistemico dei corsi d'acqua;
  • - la messa in sicurezza idraulica del territorio;
  • - la fruizione sostenibile degli ambiti fluviali anche attraverso un sistema attrezzato di punti di sosta e di percorsi di mobilità dolce; la realizzazione coordinata e sostenibile di opere di attraversamento e connessione fra le sponde dei corsi d'acqua, in particolare di quelli di confine.

3. A tali fini i progetti di recupero e valorizzazione dei corsi d'acqua danno coerente attuazione:

  • - agli interventi di rinaturalizzazione dei corsi d'acqua e di salvaguardia della vegetazione d'argine e ripariale;
  • - agli interventi ammessi e/o previsti nelle fasce di rispetto di cui all'art. 41;
  • - agli interventi per la realizzazione di una rete di percorsi naturalistici e ciclopedonali secondo le indicazioni contenute nelle tavole del PO;
  • - alla tutela, al recupero ed alla valorizzazione delle testimonianze di valore storico culturale connesse ai paesaggi fluviali con specifico riferimento alle opere d'arte stradale ed idraulica, agli edifici che utilizzavano l'energia idraulica;
  • - alle previsioni di adeguate connessioni viarie, di percorsi e di attrezzature all'interno del territorio comunale e fra i diversi territori comunali.

4. Il Comune di Montemurlo persegue e promuove la collaborazione con i comuni limitrofi per la redazione dei progetti di recupero e valorizzazione dei contesti fluviali, con particolare riferimento a quello del torrente Agna, sostenendo gli strumenti di partecipazione delle comunità locali, come i contratti di fiume.

Art. 76 Aree agricole soggette a misure di riqualificazione

1. Sono le aree di influenza urbana caratterizzate da un economia agricola marginale, da un punto di vista produttivo, e dove la notevole parcellizzazione della proprietà ha cambiato il paesaggio agrario innescando un processo di degrado dovuto alla proliferazione di colture ed usi promiscui completamente scollegate fra loro.

2. Nelle tavole serie QP_02 - Uso e modalità del suolo - sono state individuate aree soggette a misure coordinate di riqualificazione, per alcune delle quali, il Regolamento Comunale per la conduzione dei fondi agricoli minori prevede specifici "linee guida di sistemazione complessiva".

3. In queste aree sono ammessi gli interventi connessi alle attività consentite al Capo I del Titolo VI con le seguenti limitazioni e/o prescrizioni:

  • - sono vietate le trasformazioni "aree terrazzate" e l'uso di materiali diversi da quelli "lapidei" per la manutenzione dei terrazzamenti";
  • - sono vietate attività che comportino processi di inquinamento o comunque incompatibili con le finalità di salvaguardia.
  • - la realizzazione di annessi per l'agricoltura amatoriale di cui all'art. 130 è ammessa nel rispetto delle indicazioni e limitazioni contenute Regolamento comunale per la conduzione dei fondi agricoli minori.

4. In caso di intervento, sono prescritti interventi di recupero volti al ripristino delle condizioni di efficienza delle sistemazioni agrarie storiche quali terrazzamenti, muri a secco, sistemazioni idrauliche ecc. Suddetti interventi devono garantire il superamento di situazioni di degrado o di perdita di funzionalità dei manufatti, nel rispetto dei caratteri tipologici, formali e costruttivi originari, nonché assicurare livelli prestazionali adeguati in termini di presidio idrogeologico. Sono consentite solo modifiche puntuali, atte a migliorare e razionalizzare gli accessi e le coltivazioni dei fondi.

Art. 77 Cave dismesse

1. Sono le aree, rappresentate nelle tavole del Piano Operativo con apposita campitura, che individuano le cave non più attive, comprensive degli spazi di servizio annessi, che presentano specifico valore di testimonianza e possono assolvere a funzioni didattiche e ricreative. Esse sono puntualmente rappresentate nelle tavole del PO serie QP_02 "Usi del suolo e modalità di intervento" in scala 1:5000.

2. Gli obiettivi prioritari del recupero ambientale dei siti estrattivi dismessi devono essere:

  • - garantire la stabilità dei luoghi;
  • - rimodellare l'area e integrarla nel contesto attraverso l'utilizzo di piante autoctone e del materiale sterile di scopertura;
  • - ricostituire e potenziare gli habitat con particolare attenzione al ciclo dell'acqua;
  • - valorizzare l'area recuperata;

3. In esse vi sono consentiti interventi finalizzati a :

  • - risanamento e sistemazione ambientale previa redazione di uno specifico progetto che ne definisca le condizioni di messa in sicurezza;
  • - riordino del sistema di raccolta delle acque superficiali ed alla ricostituzione di un assetto vegetazionale teso a mitigare l'impatto ambientale delle sezioni di scavo;
  • - salvaguardia degli ambienti umidi e sistemi naturali endogeni;
  • - recupero per attività turistico - ricreative e sportive, anche mediante la realizzazione di piccole attrezzature e strutture di servizio.
  • - recupero ad uso agricolo e forestale

4 Nei siti estrattivi dismessi individuati ai sensi del comma 1, il recupero e riqualificazione ambientale è soggetta all'approvazione di un piano di recupero della cava; per finalità turistico - ricreative sportive il progetto è subordinato anche alla sottoscrizione di apposita convenzione.

5. Per il sito estrattivo dismesso di Boscofondo il piano di recupero della cava, in funzione delle necessità del corretto recupero del sito, può prevedere attività di escavazione e commercializzazione di modeste quantità di materiale, comunque non superiore a 2000 metri cubi, esclusivamente finalizzata e funzionale al recupero ambientale e di messa in sicurezza del sito estrattivo .

6. Dato che le rocce ofiolitiche contengono minerali di amianto, tutti gli interventi che interessano le aree di cava di serpentino devono prevedere idonee misure atte a verificare l'effettiva presenza di amianto (rilievi geologici, campionamenti della roccia e sui cumuli, campionamenti delle acque superficiali) e misure atte al contenimento delle fibre, per impedire, mitigare, contenere la dispersione degli inquinanti (bagnatura sistematica dei fronti, cumuli, piazzali, strade, eventuale messa in opera di manti/strati antipolvere, operazioni di carico e scarico con minima altezza, trasporto su mezzi coperti, limitazione della velocità di transito a 10km/h) secondo quanto previsto dalla L. 27/1992 e dal DM 14/05/1996.

7. Nelle cave storiche, individuate dal PRAER, dal Piano Regionale Cave (PRC), e individuate con apposita campitura nelle tavole serie QP _02 "Usi del suolo e modalità di intervento" in scala 1: 5000, per il reperimento dei materiali ornamentali storici per il restauro di monumenti, è ammesso il prelievo di modesti quantitativi di materiale nel rispetto dell'art. 49 della LR 35/2015

Art. 78 Riqualificazione dei margini urbani

1. Gli interventi di riqualificazione dei margini urbani sono individuati con apposito simbolo grafico sulle tavole del PO ed interessano le aree di contatto degli insediamenti con il territorio rurale che richiedono interventi mirati di riordino delle aree pertinenziali urbane e di ridefinizione dei confini con la zona agricola mediante:

  • - il riordino dei manufatti pertinenziali che preveda la demolizione di manufatti incongrui o precari e, per quelli legittimi o condonati, una ricostruzione coerente con le qualità paesaggistiche del contesto,
  • - interventi di ricucitura di assi viari e di percorsi pedonali fra l'ambito urbano e quello rurale e la tutela delle testimonianze di valore storico culturale che caratterizzano le aree di margine,
  • - la riqualificazione degli spazi aperti e la piantumazione di essenze arboree ed arbustive sul confine dei lotti in modo da assicurare l'integrazione paesaggistica fra gli insediamenti urbani ed il contesto rurale.

2. Al fine di garantire la qualità ed il coordinamento di tali interventi l'Amministrazione Comunale può, con una specifica appendice del Regolamento Edilizio, fornire indicazioni ed esemplificazioni per la progettazione e la realizzazione degli interventi di riordino delle aree pertinenziali e di riqualificazione paesaggistica dei confini città - campagna.

3. Sono assimilabili agli interventi di riqualificazione dei margini urbani gli interventi, all'interno del territorio urbanizzato, di realizzazione di viali alberati, di filari, di alberate in genere, che definiscono e caratterizzano nuovi assi viari ed i margini di nuovi insediamenti, risultanti da interventi di trasformazione urbana. Per i filari e le alberate di progetto debbono preferibilmente essere impiegate essenze autoctone o comunque già presenti in ambito urbano. Per la realizzazione di filari campestri e di margine urbano è necessario curare con particolare attenzione l'inserimento paesistico del nuovo impianto vegetazionale facendo ricorso alla tradizione rurale con l'uso di specie tipiche di percorsi e delimitazioni poderali.

4. Nelle aree prossime ai confini con il territorio rurale, la realizzazione dei filari lungo la viabilità o sui confini degli insediamenti deve essere coordinata con gli interventi di riqualificazione dei margini urbani sopraindicati. L'impossibilità di rispettare le indicazioni di cui al presente comma deve essere motivata da oggettive esigenze tecniche o da insuperabili rischi per la sicurezza stradale: la mancata realizzazione degli interventi previsti deve essere compensata con la realizzazione di equivalenti interventi in altra parte degli ambiti urbani.

Art. 79 Aree soggette a norme di salvaguardia ambientale

1. Sono individuati con apposito segno grafico negli elaborati cartografici serie QP_02 Usi del suolo e modalità di intervento su base C.T.R. in 1:5.000 le perimetrazioni delle aree inserite nell'anagrafe dei siti contaminati o delle aree in corso di bonifica o risanamento in cui sono presenti vincoli per il loro riutilizzo.

2. Le suddette aree sono soggette alle vigenti disposizioni di legge che disciplinano gli interventi di bonifica e ripristino ambientale dei siti contaminati e definiscono le procedure, i criteri e le modalità per lo svolgimento delle operazioni necessarie per l'eliminazione delle sorgenti dell'inquinamento e comunque per la riduzione delle concentrazioni di sostanze inquinanti, in armonia con i principi e le prescrizioni delle norme comunitarie.

3. Queste aree una volta risanate o bonificate potranno essere riutilizzate secondo le destinazioni e previsioni previste dal presente Piano operativo.

CAPO IV Vincoli sovraordinati

Art. 80 Aspetti generali

1. I beni paesaggistici vincolati ai sensi del D.Lgs 42/2004 (Codice dei beni culturali e del Paesaggio) sono assoggettati alla disciplina del PIT/PPR e sono sottoposti ad autorizzazione paesaggistica.

2. Nel Territorio del comune di Montemurlo sono presenti le seguenti aree Tutelate per legge ai sensi dell'art. 142 del Codice, come individuate nella Tavola QVS01 "Vincoli e tutele" in scala 1:10000 del Piano strutturale e sono:

  • - Territori contermini ai laghi compresi in una fascia di profondità di 300 m dalla linea di Battigia, anche con riferimento ai territori elevati sui laghi.
  • - I fiumi, i torrenti, i corsi d'acqua iscritti negli elenchi previsti dal R.D. 11 dicembre 1933 n. 1775, e le relative sponde o piedi degli argini per una fascia di 150 metri ciascuna.
  • - I territori coperti da foreste e da boschi, ancorché percorsi o danneggiati dal fuoco e quelli sottoposti a vincolo di rimboschimento, come definiti all'art. 2, commi 2 e 6 del decreto legislativo 18 Maggio 2001, n. 227.

3. Si fa presente, in relazione all'individuazione dei sopraddetti Beni paesaggistici, che la rappresentazione contenuta nel PIT - PPR è stata aggiornata a seguito delle verifiche effettuate in sede di approvazione del Piano Strutturale comunale e a seguito delle conferenze paesaggistiche del 03/10/2018 e del 16/01/2019;

Art. 81 Laghi vincolati di cui all'art. 142, comma 1 lett. b) del D.lgs 42/04.

1. Sono soggette a tutela paesaggistica, ai sensi dell'art. 142, comma 1 lett. b) del Codice i territori contermini ai laghi. Per laghi si intendono i corpi idrici superficiali interni fermi a carattere permanente, naturali o modificati e/o artificiali , compresi gli invasi artificiali. Sono esclusi i laghi con lunghezza della linea di Battigia inferiore a 500 m, ad eccezione di quelli ricompresi nei SIR e gli invasi realizzati per finalità produttive aziendali e agricole.

Per linea di battigia si intende, per gli invasi artificiali, la linea che individua i confini del lago alla quota raggiunta dal volume di massimo invaso. La tutela paesaggistica si estende in una fascia di 300 m dalla linea di battigia come sopra definita e comprende anche l'intero invaso.

2. Le aree soggette a tutela si cui al punto 1 sono individuate con apposito segno grafico nella tav. QVS 01 Vincoli e Tutele del Piano Strutturale, elaborata su base C.T.R. in scala 1:10.000, e riguarda la fascia di territorio comprendente e circostante l'invaso sito in loc. Bagnolo .

3. Per la tutela e valorizzazione delle aree di cui al presente articolo il P.I.T. / Piano Paesaggistico Regionale individua i seguenti obiettivi con valore di indirizzo:

  • a) tutelare la permanenza e la riconoscibilità dei caratteri naturalistici, storico-identitari ed estetico percettivi dei territori contermini ai laghi salvaguardando la varietà e la tipicità dei paesaggi lacustri;
  • b) salvaguardare la continuità ecologica, le relazioni ecosistemiche, funzionali e percettive dei territori contermini ai laghi;
  • c) evitare i processi di artificializzazione dei territori contermini ai laghi e garantire che gli interventi di trasformazione non compromettano gli ecosistemi, e non alterino i rapporti figurativi consolidati dei paesaggi lacustri;
  • d) garantire l'accessibilità e la fruibilità sostenibile dei territori perilacuali anche attraverso la creazione o il mantenimento di adeguati accessi pubblici e varchi visuali verso il lago;
  • e) favorire la ricostituzione della conformazione naturale dei territori perilacuali interessati da processi di antropizzazione ed il recupero e la riqualificazione delle aree compromesse o degradate.

4. Agli obiettivi di cui alle lettere a), b) c), d), ed e) - correlati agli invasi assoggettati a tutela paesaggistica dal P.I.T. / Piano Paesaggistico Regionale per una fascia di 300 metri dalla linea di battigia - sono riferite le seguenti prescrizioni:

A) Gli interventi di trasformazione, compresi quelli urbanistici ed edilizi, ove consentiti, fatti comunque salvi quelli necessari alla sicurezza idraulica, sono ammessi a condizione che:

  • - non alterino l'assetto idrogeologico e garantiscano la conservazione dei valori ecosistemici paesaggistici, la salvaguardia delle opere di sistemazione idraulico agraria con particolare riferimento a quelle di interesse storico e/o paesaggistico testimoniale;
  • - si inseriscano nel contesto perilacuale secondo principi di coerenza paesaggistica, ne rispettino le caratteristiche morfologiche e le regole insediative storiche preservandone il valore, anche attraverso l'uso di materiali e tecnologie con esso compatibili;
  • - non compromettano le visuali connotate da elevato valore estetico percettivo;
  • - non modifichino i caratteri tipologici e architettonici del patrimonio insediativo di valore storico ed identitario;
  • - non occludano i varchi e le visuali panoramiche, che si aprono lungo le rive e dai tracciati accessibili al pubblico verso i laghi e non concorrano alla formazione di fronti urbani continui;
  • - non riducano l'accessibilità alle rive dei laghi.

B) Le opere e gli interventi relativi alle infrastrutture viarie, ferroviarie ed a rete (pubbliche o di interesse pubblico) sono ammesse a condizione che il tracciato dell'infrastruttura non comprometta i caratteri morfologici, ecosistemici dell'area perilacuale e garantisca, attraverso la qualità progettuale e le più moderne tecnologie di realizzazione, il minor impatto visivo possibile.

C) La realizzazione di nuove strutture a carattere temporaneo e rimovibile, ivi incluse quelle connesse all'attività agricola e turistico-ricreativa, è ammessa a condizione che gli interventi non alterino negativamente la qualità percettiva dei luoghi, l'accessibilità e la fruibilità delle rive e prevedano altres&igrave il ricorso a tecniche e materiali ecocompatibili, garantendo il ripristino dei luoghi e la riciclabilità o il recupero delle componenti utilizzate.

D) Gli interventi che interessano l'assetto geomorfologico ed idraulico devono garantire il migliore inserimento paesaggistico privilegiando, ove possibile, l'utilizzo di tecniche di ingegneria naturalistica.

E) Fatti salvi gli adeguamenti e gli ampliamenti di edifici o infrastrutture esistenti alle condizioni di cui alla lettera a) del presente comma , non sono ammesse nuove previsioni, fuori dal territorio urbanizzato, di:

  • - attività produttive industriali/artigianali;
  • - medie e grandi strutture di vendita;
  • - depositi a cielo aperto di qualunque natura che non adottino soluzioni atte a minimizzare l'impatto visivo e di quelli riconducibili ad attività di cantiere;
  • - discariche e impianti di incenerimento dei rifiuti autorizzati come impianti di smaltimento (All.B parte IV del D.Lgs. 152/06);

F) Non sono ammessi interventi che possano compromettere la conservazione degli ecosistemi lacustri di rilevante valore paesaggistico e naturalistico (con particolare riferimento alle aree interessate dalla presenza di habitat di interesse comunitario e/o regionale e di specie vegetali e animali di interesse conservazionistico). All'interno di tali formazioni non sono ammessi nuovi interventi che possano comportare l'impermeabilizzazione del suolo e l'aumento dei livelli di artificializzazione.

5. Le prescrizioni di cui al precedente punto 4:

  • a) costituiscono disciplina di riferimento per le autorizzazioni paesaggistiche e per i correlati atti abilitativi di natura edilizia relativi alle opere e interventi da realizzarsi nelle aree di cui al presente articolo, e prevalgono altres&igrave su ogni eventuale disposizione pianificatoria o regolamentare comunale che risulti in tutto o in parte in contrasto con esse
  • b) integrano, con riferimento ai beni paesaggistici di cui al presente articolo:
    • - nelle porzioni coperte da foreste e da boschi, le prescrizioni di cui all'articolo 83 della presente disciplina.
    • - nelle porzioni ricadenti nella fascia di 150 metri dai fiumi vincolati, le prescrizioni riportate nel successivo articolo 82.

6. Gli interventi pubblici e privati che interessano le fasce di cui al presente articolo garantiscono la tutela e la valorizzazione delle componenti identitarie del patrimonio territoriale in esse ricadenti. Le disposizioni di cui al precedente punto 4, in particolare, integrano la disciplina contenuta all'art. 68 invasi e bacini artificiali.

Art. 82 fiumi, torrenti, corsi d'acqua di cui all'art. 142 comma 1 lettera c) del D.lgs 42/04.

1. Sono soggette a tutela paesaggistica per legge, ai sensi dell'art. 142, comma 1, lett. c), del Codice dei beni culturali e del paesaggio, e alla disciplina del RD 523/1904 e norme correlate dei corpi idrici censiti nel reticolo idrografico di cui alla LR 79/2012, i fiumi, torrenti e corsi d'acqua del territorio comunale iscritti negli elenchi previsti dal Testo Unico sulle acque ed impianti elettrici (R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775) e relative sponde o piedi degli argini per una fascia di 150 metri ciascuna. Sono esclusi i tratti dei corsi d'acqua individuati nella Deliberazione del Consiglio Regionale 11.03.1986, n. 95 (Determinazione dei fiumi, torrenti e corsi d'acqua classificati pubblici da escludere, in tutto o in parte, dal vincolo paesaggistico per la loro irrilevanza a tali fini / legge 8 agosto 1985 n. 342, art. 1/quater; approvazione elenco regionale dei tratti esclusi).

2, La tutela paesaggistica delle fasce circostanti ai fiumi, torrenti e corsi d'acqua si estende per una profondità di 150 metri, da misurarsi in proiezione orizzontale a partire dal ciglio di sponda o dal piede esterno degli argini, quando esistenti, sulla base del'"Abaco grafico-tipologico per l'individuazione della linea generatrice del buffer relativo ai corpi idrici" (Allegato D all'elaborato 8B del P.I.T. / Piano Paesaggistico Regionale), precisando che:

  • - per "ciglio di sponda" si intende il limite esterno delle sponde fluviali, individuato al di sopra del livello di piena ordinaria, dalla rottura di pendenza generata dall'intersezione fra la sponda fluviale - intesa come forma geomorfologica attiva - ed il piano campagna, secondo la definizione riportata all'art. 2 del DPGR 42/R/2018. Il ciglio di sponda viene individuato anche tramite la verifica di presenze vegetazionali ed arboree più o meno stabili;
  • - per "argine" si intende l'opera idraulica, a diversa tipologia costruttiva, che svolge funzioni di difesa dalle esondazioni impedendo che le acque inondino il territorio circostante. Gli argini possono essere in froldo o remoti, ovvero posti a diretto contatto con il flusso idrico, oppure ad una certa distanza da esso. In quest'ultimo caso la fascia di terreno compresa tra l'alveo attivo e l'argine prende il nome di "golena".

La tutela paesaggistica comprende non solo le fasce laterali, bens&igrave l'intero corso d'acqua.

2. Le aree soggette a tutela si cui al punto 1 sono individuate con apposito segno grafico nella tav. QVS_01 "Vincoli e Tutele" del Piano Strutturale, elaborata su base C.T.R. in scala 1:10.000, e riguardano in sintesi le fasce di territorio comprendenti e circostanti:

  • - il torrente Agna;
  • - il torrente Bagnolo;
  • - il torrente Meldancione.

3. L'individuazione e perimetrazione di dettaglio delle aree di cui al presente articolo ha carattere ricognitivo ed assume pertanto valenza indicativa. Qualora i perimetri, cos&igrave come individuati nell'elaborato cartografico di cui sopra, si dimostrassero inesatti o non aggiornati alla situazione reale, i soggetti interessati possono produrre idonea documentazione atta a dimostrare il reale stato dei luoghi e la sussistenza o meno dei presupposti di legge per la tutela paesaggistica, sulla base dei criteri di cui al precedente punto 1.

4. Per la tutela e valorizzazione delle aree di cui al presente articolo il P.I.T./Piano Paesaggistico Regionale individua i seguenti obiettivi con valore di indirizzo:

  • a) tutelare la permanenza e la riconoscibilità dei caratteri naturalistici, storico-identitari ed estetico-percettivi delle sponde e delle relative fasce di tutela salvaguardando la varietà e la tipicità dei paesaggi fluviali, le visuali panoramiche che si aprono dalle sponde ed in particolare dai ponti quali luoghi privilegiati per l'ampia percezione che offrono verso il paesaggio fluviale;
  • b) evitare i processi di artificializzazione degli alvei e delle fasce fluviali e garantire che gli interventi di trasformazione non compromettano i rapporti figurativi consolidati dei paesaggi fluviali, la qualità delle acque e degli ecosistemi;
  • c) limitare i processi di antropizzazione e favorire il ripristino della morfologia naturale dei corsi d'acqua e delle relative sponde, con particolare riferimento alla vegetazione ripariale;
  • d) migliorare la qualità ecosistemica dell'ambiente fluviale con particolare riferimento ai corridoi ecologici indicati come "direttrici di connessione fluviali da riqualificare" nelle elaborazioni del P.I.T. / Piano Paesaggistico Regionale;
  • e) riqualificare e recuperare i paesaggi fluviali degradati;
  • f) promuovere forme di fruizione sostenibile del fiume e delle fasce fluviali.

5. Agli obiettivi di cui alle lettere a), b) c), d), e) ed f) - correlati in termini generali ai fiumi, torrenti e corsi d'acqua assoggettati a tutela paesaggistica dal P.I.T./Piano Paesaggistico Regionale e alle relative sponde o piedi degli argini per una fascia di 150 metri ciascuna - sono riferite le seguenti prescrizioni:

5.1. Fermo restando il rispetto dei requisiti tecnici derivanti da obblighi di legge relativi alla sicurezza idraulica, gli interventi di trasformazione dello stato dei luoghi sono ammessi a condizione che:

  • - non compromettano la vegetazione ripariale, i caratteri ecosistemici caratterizzanti il paesaggio fluviale e i loro livelli di continuità ecologica;
  • - non impediscano l'accessibilità al corso d'acqua, la sua manutenzione e la possibilità di fruire delle fasce fluviali;
  • - non impediscano la possibilità di divagazione dell'alveo, al fine di consentire il perseguimento di condizioni di equilibrio dinamico e di configurazioni morfologiche meno vincolate e più stabili;
  • - non compromettano la permanenza e la riconoscibilità dei caratteri e dei valori paesaggistici e storico-identitari dei luoghi, anche con riferimento a quelli riconosciuti dal P.I.T. / Piano Paesaggistico Regionale.

5.2. Le trasformazioni sul sistema idrografico, conseguenti alla realizzazione di interventi per la mitigazione del rischio idraulico, necessari per la sicurezza degli insediamenti e delle infrastrutture e non diversamente localizzabili, sono ammesse a condizione che sia garantito, compatibilmente con le esigenze di funzionalità idraulica, il mantenimento dei caratteri e dei valori paesaggistici, anche con riferimento a quelli riconosciuti dal P.I.T./Piano Paesaggistico Regionale.

5.3. Gli interventi di trasformazione, compresi gli adeguamenti e gli ampliamenti di edifici o infrastrutture esistenti, ove consentiti, e fatti salvi gli interventi necessari alla sicurezza idraulica, sono ammessi a condizione che:

  • - mantengano la relazione funzionale e quindi le dinamiche naturali tra il corpo idrico e il territorio di pertinenza fluviale;
  • - siano coerenti con le caratteristiche morfologiche proprie del contesto e garantiscano l'integrazione paesaggistica, il mantenimento dei caratteri e dei valori paesaggistici, anche con riferimento a quelli riconosciuti dal P.I.T. / Piano Paesaggistico Regionale;
  • - non compromettano le visuali connotate da elevato valore estetico percettivo;
  • - non modifichino i caratteri tipologici e architettonici del patrimonio insediativo di valore storico ed identitario;
  • - non occludano i varchi e le visuali panoramiche, da e verso il corso d'acqua, che si aprono lungo le rive e dai tracciati accessibili al pubblico e non concorrano alla formazione di fronti urbani continui.

5.4. Le opere e gli interventi relativi alle infrastrutture viarie, ferroviarie ed a rete (pubbliche e di interesse pubblico), anche finalizzate all'attraversamento del corpo idrico, sono ammesse a condizione che il tracciato dell'infrastruttura non comprometta i caratteri morfologici, idrodinamici ed ecosistemici del corpo idrico e garantiscano l'integrazione paesaggistica, il mantenimento dei valori identificati dal P.I.T. / Piano Paesaggistico Regionale e il minor impatto visivo possibile.

5.5. Le nuove aree destinate a parcheggio fuori dalle aree urbanizzate sono ammesse a condizione che gli interventi non comportino aumento dell'impermeabilizzazione del suolo e siano realizzati con tecniche e materiali ecocompatibili evitando l'utilizzo di nuove strutture in muratura.

5.6. La realizzazione di nuove strutture a carattere temporaneo e rimovibili, ivi incluse quelle connesse alle attività turistico-ricreative e agricole, è ammessa a condizione che gli interventi non alterino negativamente la qualità percettiva dei luoghi, l'accessibilità e la fruibilità delle rive, e prevedano altres&igrave il ricorso a tecniche e materiali ecocompatibili, garantendo il ripristino dei luoghi e la riciclabilità o il recupero delle componenti utilizzate.

5.7. Non sono ammesse nuove previsioni, fuori dal territorio urbanizzato, di:

  • - edifici di carattere permanente ad eccezione degli annessi rurali;
  • - depositi a cielo aperto di qualunque natura che non adottino soluzioni atte a minimizzare l'impatto visivo o che non siano riconducibili ad attività di cantiere;
  • - discariche e impianti di incenerimento dei rifiuti autorizzati come impianti di smaltimento (Allegato B parte IV del D.Lgs. 152/06).

Sono ammessi alle condizioni di cui al precedente punto 6.3:

  • - gli impianti per la depurazione delle acque reflue;
  • - impianti per la produzione di energia;
  • - gli interventi di rilocalizzazione di strutture esistenti funzionali al loro allontanamento dalle aree di pertinenza fluviale e alla riqualificazione di queste ultime, come individuati e disciplinati dagli atti di pianificazione.

5.8. Non è ammesso l'inserimento di manufatti (ivi incluse le strutture per la cartellonistica e la segnaletica non indispensabili per la sicurezza stradale) che possano interferire negativamente o limitare le visuali panoramiche.

6. Le prescrizioni di cui al precedente punto 5:

  • a) costituiscono disciplina di riferimento per le autorizzazioni paesaggistiche e per i correlati atti abilitativi di natura edilizia relativi alle opere e interventi da realizzarsi nelle aree di cui al presente articolo, e prevalgono altres&igrave su ogni eventuale disposizione pianificatoria o regolamentare comunale che risulti in tutto o in parte in contrasto con esse;

b ) integrano, con riferimento ai beni paesaggistici di cui al presente articolo:

  • - nelle porzioni coperte da foreste e da boschi, le prescrizioni di cui al successivo articolo.
  • - nelle porzioni che interessano la fascia di 300 metri dall'invaso vincolato, le prescrizioni di cui al precedente articolo.

7. Gli interventi pubblici e privati che interessano i corsi d'acqua e le fasce di cui al presente articolo garantiscono la tutela e la valorizzazione delle componenti identitarie del patrimonio territoriale in esse ricadenti. Le disposizioni di cui al precedente punto 5 integrano la disciplina contenuta nei seguenti articoli delle NTA:

  • - art. 67 - Ambiti di pertinenza fluviale
  • - art. 69 - Vegetazione ripariale

Art. 83 Territori coperti da foreste e boschi di cui all'art. 142 comma 1 lettera g) del D.lgs 42/04

1. Sono soggette a tutela paesaggistica per legge, ai sensi dell'art. 142, comma 1, lett. g), del Codice dei beni culturali e del paesaggio, le porzioni del territorio comunale coperte da foreste e da boschi, ancorché percorse o danneggiate dal fuoco, e quelle sottoposte a vincolo di rimboschimento, come definite dalle vigenti norme regionali in materia forestale.

Ai fini della tutela paesaggistica per legge si identifica come bosco qualsiasi area, di estensione non inferiore a 2.000 mq e di larghezza maggiore di 20 ml, misurata al piede delle piante di confine, coperta da vegetazione arborea forestale spontanea o d'origine artificiale, in qualsiasi stadio di sviluppo, che abbia una densità non inferiore a 500 piante per ettaro, oppure tale da determinare, con la proiezione delle chiome sul piano orizzontale, una copertura del suolo pari ad almeno il 20%.

Costituiscono altres&igrave bosco (o sono ad esso assimilati):

  • - i castagneti da frutto e le sugherete;
  • - le aree già boscate, nelle quali l'assenza del soprassuolo arboreo o una sua copertura inferiore al 20% abbiano carattere temporaneo e siano ascrivibili ad interventi selvicolturali o d'utilizzazione oppure a danni per eventi naturali, accidentali o per incendio;
  • - le formazioni costituite da vegetazione forestale arbustiva esercitanti una copertura del suolo pari ad almeno il 40%, fermo restando il rispetto degli altri requisiti sopra specificati.

La continuità della vegetazione forestale non è considerata interrotta dalla presenza di infrastrutture o aree di qualsiasi uso e natura che ricadano all'interno del bosco o che lo attraversino e che abbiano ampiezza inferiore a 2.000 mq e larghezza mediamente inferiore a 20 ml. Restano comunque esclusi:

  • - i parchi urbani, i giardini, gli orti botanici e i vivai;
  • - gli impianti per arboricoltura da legno, i noceti, i noccioleti specializzati e le altre colture specializzate realizzate con alberi ed arbusti forestali e soggette a pratiche agronomiche;
  • - le formazioni arbustive ed arboree insediatesi nei terreni già destinati a colture agrarie e a pascolo, abbandonate per un periodo inferiore a 15 anni.

Per le ulteriori condizioni e specificazioni cui è soggetta l'individuazione delle aree assimilabili a bosco si fa diretto rinvio al Regolamento Forestale della Toscana .

2. Le aree soggette a tutela si cui al punto 1 sono individuate con apposito segno grafico nella tav. QVS_01 "Vincoli e Tutele" del Piano Strutturale, elaborata su base C.T.R. in scala 1:10.000, e riguardano prevalentemente gli ambiti rurali A1, A2 e A3 ad elevato grado di naturalità.

L'individuazione e perimetrazione di dettaglio delle aree di cui al presente articolo ha carattere ricognitivo ed assume pertanto valenza indicativa. Qualora i perimetri, cos&igrave come individuati nell'elaborato cartografico di cui sopra, si dimostrassero inesatti o non aggiornati alla situazione reale, i soggetti interessati possono produrre idonea documentazione, consistente in una relazione redatta da un tecnico abilitato secondo gli ordinamenti professionali vigenti, atta a dimostrare il reale stato dei luoghi e la sussistenza o meno dei presupposti di legge per la tutela paesaggistica.

Fermo restando il rispetto delle eventuali indicazioni e/o prescrizioni delle autorità preposte, le norme di cui al presente articolo si applicano comunque a tutte le parti di territorio identificabili come bosco ai sensi delle vigenti norme regionali in materia forestale, indipendentemente dalle individuazioni contenute nella tav. QVS_01 "Vincoli e Tutele" e/o nelle altre tavole grafiche del Piano Strutturale.

Ferme restando le disposizioni regionali riferite all'aggiornamento degli elementi del quadro conoscitivo del P.I.T./Piano Paesaggistico Regionale, l'aggiornamento cartografico dei perimetri delle aree di cui al presente articolo, avendo ad oggetto riferimenti di natura documentale e descrittiva, può essere eseguito con singola Deliberazione del Consiglio Comunale, senza che ciò costituisca variante al Piano Strutturale.

3. In tutte le aree boscate presenti sul territorio comunale si riscontra diffusamente la sussistenza dei valori paesaggistici che la tutela per legge intende salvaguardare. Le formazioni forestali e boschive di cui trattasi presentano infatti rilevante valore ambientale e paesaggistico per la consistenza e rilevanza formale delle formazioni, per il governo a fustaia, nonché per la diversificazione ed articolazione delle specie arboree e arbustive presenti.

4. Per la tutela e valorizzazione delle aree boscate di cui al presente articolo il P.I.T./Piano Paesaggistico Regionale individua i seguenti obiettivi con valore di indirizzo:

  • a) migliorare l'efficacia dei sistemi forestali ai fini della tutela degli equilibri idrogeologici del territorio e della protezione dei rischi derivanti da caduta massi;
  • b) tutelare la permanenza e la riconoscibilità dei caratteri e dei valori paesaggistici e storico-identitari dei territori coperti da boschi salvaguardando la varietà e la tipicità degli ambienti forestali;
  • c) tutelare e conservare gli elementi forestali periurbani e planiziali per le loro funzioni di continuità paesaggistica tra questi e le matrici forestali collinari e montane;
  • d) salvaguardare la varietà e la qualità degli ecosistemi forestali, con particolare riferimento alle specie e agli habitat forestali di interesse comunitario e regionale e ai nodi primari e secondari della rete ecologica forestale riconosciuti tali dalle elaborazioni del P.I.T./Piano Paesaggistico Regionale;
  • e) garantire che gli interventi di trasformazione non alterino i rapporti figurativi consolidati dei paesaggi forestali e non ne compromettano i valori ecosistemici, storico-culturali ed estetico-percettivi;
  • f) recuperare i paesaggi agrari e pastorali di interesse storico, soggetti a ricolonizzazione forestale;
  • g) contrastare la perdita delle aree agricole ad alto valore naturale e preservare le radure identificabili come pratipascoli, ancorché arborati, mediante la salvaguardia delle tradizionali attività agro-silvo-pastorali;
  • h) promuovere la valorizzazione e la fruizione delle risorse del patrimonio storico-artistico, ambientale e paesaggistico rappresentato dal bosco, con particolare riferimento alle zone a rischio di abbandono;
  • i) valorizzare le produzioni locali legate alla presenza del bosco e promuoverne forme di fruizione sostenibile, anche al fine di ricostituire le relazioni tra il bosco e le comunità.

5. Agli obiettivi di cui alle lettere a), b) c), d), e), f), g), h) ed i) - correlati in termini generali ai territori coperti da foreste e da boschi - sono riferite le seguenti prescrizioni:

5.1. Gli interventi di trasformazione, compresi quelli urbanistici ed edilizi, ove consentiti, sono ammessi a condizione che:

  • - non comportino l'alterazione significativa permanente, in termini qualitativi e quantitativi, dei valori ecosistemici e paesaggistici e culturali e del rapporto storico e percettivo tra ecosistemi forestali, agroecosistemi e insediamenti storici. Sono comunque fatti salvi i manufatti funzionali alla manutenzione e coltivazione del patrimonio boschivo o alle attività antincendio, nonché gli interventi di recupero degli edifici esistenti e le strutture rimovibili funzionali alla fruizione pubblica dei boschi;
  • - non modifichino i caratteri tipologici-architettonici del patrimonio insediativo di valore storico ed identitario, mantenendo la gerarchia tra gli edifici (quali ville, fattorie, cascine, fienili, stalle);
  • - garantiscano il mantenimento, il recupero e il ripristino dei valori paesaggistici dei luoghi, anche tramite l'utilizzo di soluzioni formali, finiture esterne e cromie compatibili con i caratteri del contesto paesaggistico.

5.2. Non sono ammessi:

  • - nuove previsioni edificatorie che comportino consumo di suolo all'interno delle formazioni boschive planiziarie, cos&igrave come riconosciute dal P.I.T. / Piano Paesaggistico Regionale nella "Carta dei boschi planiziari e costieri" di cui all'Abaco regionale della Invariante "I caratteri ecosistemici dei paesaggi", ad eccezione delle infrastrutture per la mobilità non diversamente localizzabili e di strutture a carattere temporaneo e rimovibile. La prescrizione di cui trattasi non è riferibile al territorio Montemurlo, nel quale non sono presenti formazioni boschive planiziarie;
  • - l'inserimento di manufatti (ivi incluse le strutture per la cartellonistica e la segnaletica non indispensabili per la sicurezza stradale) che possano interferire o limitare negativamente le visuali panoramiche.

6. Le prescrizioni di cui al precedente punto 5:

  • - costituiscono disciplina di riferimento per le autorizzazioni paesaggistiche e per i correlati atti abilitativi di natura edilizia relativi alle opere e interventi da realizzarsi nelle aree di cui al presente articolo, e prevalgono altres&igrave su ogni eventuale disposizione pianificatoria o regolamentare comunale che risulti in tutto o in parte in contrasto con esse;
  • - integrano, con riferimento ai beni paesaggistici di cui al presente articolo:
  • - nelle porzioni ricadenti nelle fasce circostanti l'invaso di Bagnolo per una profondità di 300 metri, le prescrizioni di cui al precedente articolo 81;
  • - nelle porzioni ricadenti in fasce circostanti a fiumi, torrenti e corsi d'acqua per una profondità di 150 metri, le prescrizioni di cui al precedente l'art. 82
Ultimo aggiornamento 27 Settembre 2021