Norme tecniche di attuazione del Piano Operativo


Art. 46 Fattibilità geologica, idraulica e sismica - Generalità

1. La fattibilità degli interventi ammessi dal Piano Operativo si definisce in relazione alla pericolosità del territorio cos&igrave come individuata nelle specifiche cartografie di sintesi.

Nel Piano Strutturale:

  • - TAV G5 Carta della pericolosità geologica
  • - TAV G6 Carta della pericolosità sismica locale
  • - TAV G7 Carta delle problematiche idrogeologiche
  • - TAV G7.1 Carta Idrogeologica

Nel presente Piano Operativo:

  • - TAV T04 Carta dei battenti di esondazione e velocità di propagazione Tr 30 anni
  • - TAV_T05 Carta dei battenti di esondazione e velocità di propagazione Tr 200 anni
  • - TAV_ T06_Carta dei battenti di esondazione e velocità di propagazione Tr 500 anni
  • - TAV_T07 _ Planimetria delle aree inondabili
  • - TAV_T08_Carta della pericolosità idraulica ai sensi del 53/R
  • - TAV T09 Carta della pericolosità idraulica ai sensi del P.G.R.A.
  • - TAV_T10_Carta della magnitudo ai sensi della LR41/2018

2. La fattibilità delle previsioni del Piano Operativo che si attuano mediante interventi edilizi diretti si definisce mettendo in relazione la classe di pericolosità geologica, idraulica e sismica con la tipologia degli interventi ammessi secondo lo schema a matrice riportato in Appendice (Tabella 1).

3. Per gli interventi unitari la cui realizzazione si attua mediante Piani Attuativi la classificazione di fattibilità geologica, idraulica e sismica è specificata caso per caso nell'Appendice delle presenti norme (Tabella 2).

4. Nella stessa Appendice (Tabella 3) è riportata la matrice attraverso la quale viene attribuita la classe di fattibilità per interventi a vulnerabilità minore all'interno del sistema insediativo e per quelli possibili nelle aree del territorio agricolo.

5. Le condizioni per l'attuazione delle previsioni urbanistiche ed infrastrutturali sono articolate secondo le seguenti categorie di fattibilità:

  • - Fattibilità senza particolari limitazioni (F1): si riferisce alle previsioni urbanistiche ed infrastrutturali per le quali non sono necessarie prescrizioni specifiche ai fini della valida formazione del titolo abilitativo all'attività edilizia.
  • - Fattibilità con normali vincoli (F2): si riferisce alle previsioni urbanistiche ed infrastrutturali per le quali è necessario indicare la tipologia di indagini e/o specifiche prescrizioni ai fini della valida formazione del titolo abilitativo all'attività edilizia.
  • - Fattibilità Condizionata (F3): si riferisce alle previsioni urbanistiche ed infrastrutturali per le quali, ai fini della individuazione delle condizioni di compatibilità degli interventi con le situazioni di pericolosità riscontrate, è necessario definire la tipologia degli approfondimenti di indagine da svolgersi in sede di predisposizione dei piani complessi di intervento o dei piani attuativi o, in loro assenza, in sede di predisposizione dei progetti edilizi.
  • - Fattibilità Limitata (F4): si riferisce alle previsioni urbanistiche ed infrastrutturali la cui attuazione è subordinata alla realizzazione di interventi di messa in sicurezza che vanno individuati e definiti in sede di redazione dello stesso Piano Operativo, sulla base di studi e verifiche atti a determinare gli elementi di base utili per la predisposizione della relativa progettazione.

Art. 47 Fattibilità per fattori geomorfologici

1. Ogni intervento previsto nelle varie zone urbanistiche e ricadente nelle classi di fattibilità evidenziate nelle Tabelle 1, 2 e 3 delle presenti norme è soggetto alle seguenti prescrizioni per la mitigazione del rischio geomorfologico.

2. Classe F 1g: Fattibilità senza particolari limitazioni

Per gli interventi compresi in questa classe le indagini dovranno essere svolte nella fase di progetto esecutivo per ogni singolo intervento ed avranno come obiettivo la caratterizzazione geotecnica del sottosuolo. Nel dimensionamento e nella scelta dei tipi di indagine si dovrà fare riferimento a quanto riportato nel Regolamento 36R e nelle Norme Tecniche per le Costruzioni DM 17/01/2018.

3. Classe F 2.1g: Fattibilità con normali vincoli

I progetti di intervento compresi in questa classe devono essere corredati da indagini geologiche e geotecniche estese ad un'area sufficientemente ampia, a monte e a valle della zona di intervento, da rendere possibile una valutazione della stabilità generale anche in termini qualitativi della zona di intervento.

4. Classe F 2.2g: Fattibilità con normali vincoli.

Per gli interventi ricadenti in questa classe, dovrà essere verificata adeguatamente la stabilità del versante in cui si trova l'area di intervento prima e dopo la realizzazione delle opere tenendo conto anche delle condizioni sismiche; a questo scopo le indagini geognostiche, estese ad un'area sufficientemente ampia, dovranno definire lo spessore e le caratteristiche geotecniche dei depositi di copertura presenti e le qualità geomeccaniche degli eventuali affioramenti rocciosi.

5. Classe F 3g: Fattibilità condizionata

Gli interventi soggetti a fattibilità geologica condizionata sono attuabili solo a seguito di specifici studi geologici, idrogeologici e geotecnici finalizzati alla verifica delle effettive condizioni di stabilità del contesto locale, da elaborare già a livello di piano attuativo e di permesso di costruire convenzionato o, in loro assenza, in sede di predisposizione del progetto edilizio, in modo da poter valutare la necessità o meno di realizzare preventivamente e/o contestualmente all’intervento eventuali opere di messa in sicurezza secondo i criteri di cui al punto 3.2.1delle direttive allegate al DPGR.n.53/R/11. Le condizioni di utilizzabilità delle aree riguardano la verifica della stabilità del versante prima e dopo la realizzazione delle opere tenendo conto anche delle condizioni sismiche; a questo scopo le indagini geognostiche, dovranno definire lo spessore e le caratteristiche geotecniche dei depositi di copertura presenti e le qualità geomeccaniche degli eventuali affioramenti rocciosi.

6. Classe F4g: Fattibilità limitata

Sono comprese in questa classe di fattibilità le aree inserite in pericolosità geomorfologica G4 in cui sono presenti previsioni con una teorica capacità edificatoria di qualunque natura.

Gli interventi classificati in F4g non risultano compatibili con la situazione di rischio geomorfologico e pertanto non risultano fattibili. In altre parole le zone ricadenti in Classe di pericolosità G4, anche se all'interno di aree con potenzialità edificatoria, dovranno essere escluse da qualunque attività edilizia, anche se potranno concorrere a determinare le capacità edificatorie nelle zone contermini.

7. F4.1g: Fattibilità limitata

Sono compresi in questa classe di fattibilità gli interventi che ricadono all’interno della zona con criticità legate alla subsidenza di cui alla tavola H2 "Area con indizi di subsidenza". In tale area, in attesa dei risultati dello studio a livello di comparto che definisca le dinamiche degli effetti del fenomeno della subsidenza, relativamente alle nuove realizzazioni sono ammessi:

  • - i manufatti temporanei che rientrano nell'attività di "edilizia libera";
  • - gli interventi di nuova edificazione limitati alle tendostrutture e tensostrutture (anche industriali), sia fisse che mobili;
  • - gli interventi edilizi che comportino incrementi di superficie coperta superiore a 300 metri quadrati purché corredati da studi specifici che valutino i possibili effetti della subsidenza sulle nuove strutture e individuino specifiche soluzioni progettuali da adottare.

Art. 48 Fattibilità per fattori idraulici

1. Nelle aree a pericolosità molto elevata (I.4, ovvero P.3 ai sensi del PGRA, ovvero "alluvioni frequenti" ai sensi della LR.n.41/18) indipendentemente dalla magnitudo idraulica non sono ammessi locali interrati. Questi ultimi potranno essere realizzati in aree a pericolosità elevata (I.3, ovvero P.2, ovvero "alluvioni poco frequenti") con magnitudo idraulica moderata e battenti Tr 200 pari o inferiori a 50 cm, a condizione che siano previsti sistemi di difesa dall’ingresso delle acque e/o il rialzamento della soglia di ingresso dei garage rispetto al battente atteso più il franco di sicurezza calcolato secondo le modalità di cui al punto seguente. Tali locali dovranno essere destinati esclusivamente ad autorimesse senza alcuna permanenza, anche saltuaria, di persone.

2. La messa in sicurezza è valutata in riferimento ai livelli attesi con tempo di ritorno 200 anni per le aree destinate a parcheggi, per le autorimesse e i locali tecnici; per i vani abitabili e per i luoghi di lavoro si assumerà invece un franco di sicurezza da sommarsi al battente atteso per Tr200, pari alla metà del battente atteso per il tempo di ritorno di 200 anni con un minimo di 30 cm. ed un massimo di 100 cm

3. Nella realizzazione di nuovi edifici, di ampliamenti di edifici esistenti e di qualunque altro intervento che comporti l'impermeabilizzazione dei suoli, per superfici pari o superiori a 500 mq, dovranno essere previsti impianti di accumulo per l'immagazzinamento e la gestione della restituzione delle acque di pioggia in modo da non aumentare il deflusso delle acque meteoriche nelle aree circostanti.

4. Nei casi in cui, all'interno dell'aree soggette ad alluvioni frequenti (I.4, P3) e/o poco frequenti (I.3, P2), si verifichino condizioni di aggravio del rischio idraulico in altre aree dovute alla realizzazione di un intervento che comporti un aumento delle superfici di ingombro a terra, il superamento delle stesse condizioni di aggravio dovrà essere assicurato mediante la realizzazione delle opere di cui al comma 2 dell’art.8 della LR.n.41/18 o, altrimenti, ove sia dimostrata la non realizzabilità delle opere di cui al suddetto comma 2 dell'art.8, si potranno adottare, dimostrandone pari efficacia, soluzioni di compensazione idraulica riferite sia alla magnitudo idraulica, sia ai volumi sottratti alle acque di esondazione per effetto dei nuovi ingombri.

5. Ogni intervento previsto nelle varie zone urbanistiche e ricadente nelle classi di fattibilità evidenziate nelle Tabelle 1, 2 e 3 in Appendice è realizzabile alle condizioni indicate per ciascuna classe di fattibilità come di seguito elencate:

  • Classe F1i/F2i: Fattibilità senza particolari limitazioni:
  • Le condizioni di realizzabilità degli interventi riguardano la conservazione dell’efficienza del reticolo idraulico esistente, compresi i fossi poderali e quelli intubati; nel caso di interventi che modifichino l’organizzazione della rete di drenaggio esistente dovrà essere assicurata uguale capacità di invaso e di funzionalità al deflusso delle acque di scorrimento superficiale.
  • Classe F4.1i Fattibilità limitata
  • L'attuazione degli interventi viene disciplinata dalle prescrizioni di cui all'art. 11 della Legge Regionale 24 luglio 2018 n.41 e L.R.n.7/2020.
  • Classe F4.2i Fattibilità limitata
  • L'attuazione degli interventi viene disciplinata dalle prescrizioni di cui all'art. 12 della Legge Regionale 24 luglio 2018 n.41 e L.R.n.7/2020.
  • Classe F4.3i Fattibilità limitata
  • L'attuazione degli interventi viene disciplinata dalle prescrizioni di cui all'art. 13 della Legge Regionale 24 luglio 2018 n.41 e L.R.n.7/2020.
  • Classe F4.4i Fattibilità limitata
  • L'attuazione degli interventi viene disciplinata dalle prescrizioni di cui all'art. 16 della Legge Regionale 24 luglio 2018 n.41 e L.R.n.7/2020.

Art. 49 Fattibilità per fattori sismici

1. Ogni intervento previsto nelle varie zone urbanistiche e ricadente nelle classi di fattibilità evidenziate nelle Tabelle 1, 2 e 3 delle presenti norme è soggetto alle seguenti prescrizioni per la mitigazione del rischio sismico:

Classe F1s e F2s: Fattibilità senza particolari limitazioni e con normali vincoli

Gli interventi relativi a queste due classi di fattibilità sono attuabili previa realizzazione, a livello di progetto esecutivo, dei normali studi geologico-tecnici e sismici previsti dalla normativa vigente in materia; in particolare il DPGR.n.36/R/09 e il DM.17.01.2018 (NTC 2018).

Classe F 3s: Fattibilità condizionata

Gli interventi relativi a questa classe di fattibilità dovranno essere supportati già in sede di piano attuativo e di permesso di costruire convenzionato o, in loro assenza, in sede di predisposizione del progetto edilizio, delle indagini geofisiche e geotecniche finalizzate alle verifiche di sicurezza ed alla corretta definizione dell'azione sismica, così come indicate al punto 3.5 delle Direttive allegate al D.P.G.R. n.53/R/11 per le aree caratterizzate da pericolosità sismica elevata (S.3.)

Classe F 4s: Fattibilità limitata

Questa classe comprende gli interventi ricadenti in aree in frana attiva.Non sono ammessi interventi edilizi né trasformazioni morfologiche. Gli interventi classificati in F4s non risultano compatibili con la situazione di rischio geomorfologico e pertanto di fatto non risultano fattibili.

Art. 50 Adeguamento al PAI e al PGRA

1. Il Piano Assetto Idrogeologico dell'Autorità Distrettuale dell'Appennino Settentrionale (approvato con d..p.c.m. 27/10/2016) è sovraordinato rispetto alla disciplina regionale e individua quattro classi di pericolosità geomorfologica all'interno delle quali si applicano le disposizioni di cui agli artt.10, 11 e 12 (rispettivamente per le aree PF.4, PF.3, PF.2 e PF.1) delle rispettive norme di attuazione. Tali disposizioni si aggiungono a quelle riportate nelle presenti norme e, nel caso non ci sia congruenza nella sovrapposizione delle due discipline, risulta vincolante la norma più restrittiva.

2. Il Piano di Gestione per il Rischio Alluvioni norma agli artt. 7, 8, 9 e 10 le attività consentite nelle aree a pericolosità idraulica P3, P2 e P1 corrispondenti, rispettivamente, alle classi di pericolosità I.4, I.3 e I.2 della disciplina regionale (DPGR.n.53/R/11). Le norme del PGRA costituiscono vincolo sovraordinato rispetto alla disciplina regionale, pertanto, laddove si configuri una sovrapposizione delle prescrizioni, sono da applicare quelle più restrittive.

Ultimo aggiornamento 27 Settembre 2021