Norme tecniche di attuazione del Piano Operativo


CAPO I Rischio idraulico

Art. 39 Aree finalizzate alla realizzazione di interventi strutturali per la riduzione del rischio idraulico nel bacino dell'Arno

1. Le aree finalizzate alla realizzazione di interventi strutturali per la riduzione del rischio idraulico nel bacino dell'Arno si distinguono in:

  • - "Aree A", sottoposte a vincolo di inedificabilità (prescritto dalla norma n. 2 del D.P.C.M. 05.11.1999);
  • - "Aree B", sottoposte a vincolo di salvaguardia (prescritto dalla norma n. 3 del D.P.C.M. 05.11.1999).

2. Nel territorio di Montemurlo sono presenti sia "Aree A", che "Aree B" entrambe individuate nella tav. QVS_01 "Vincoli e tutele " del Piano Strutturale, elaborata su base C.T.R. in scala 1:10.000.

3. Le "Aree A" sono sottoposte a vincolo di inedificabilità con l'eccezione dei seguenti interventi (realizzabili a condizione che non si determini un incremento del rischio idraulico e/o di esposizione allo stesso):

  • - interventi idraulici e di sistemazione ambientale atti a ridurre il rischio idraulico e/o atti a perseguire il miglioramento ambientale;
  • - opere di demolizione senza ricostruzione, di manutenzione ordinaria e straordinaria, di restauro e risanamento conservativo, di adeguamento igienico-sanitario di edifici esistenti, purché non comportanti incrementi di superficie coperta (Sc);
  • - interventi volti a mitigare la vulnerabilità degli edifici;
  • - interventi di ampliamento o di ristrutturazione di infrastrutture pubbliche o di interesse pubblico riferite a servizi essenziali, nonché realizzazione di nuove infrastrutture pubbliche o di interesse pubblico parimenti essenziali, che non concorrano ad incrementare il rischio idraulico e non precludano la possibilità di attuare gli interventi previsti dal Piano di Bacino (previa concertazione tra enti ed Autorità di Bacino).

4. Le "Aree B" sono sottoposte a disciplina di salvaguardia e non vi è ammessa l'edificazione ad eccezione degli interventi di cui al precedente comma 3.

Art. 40 Aree per opere di regimazione idraulica

1. Il Piano Operativo individua con apposita campitura le aree destinate alle opere di difesa del territorio dal rischio idraulico, sia esistenti che di progetto: casse di espansione e di laminazione, bacini di accumulo artificiali, risagomatura di corsi d'acqua, costruzione o adeguamento di argini ed opere similari.

2. Le aree per interventi di regimazione idraulica sono preordinate all'acquisizione, anche mediante esproprio, da parte del Comune o degli Enti competenti.

3. Le aree che, pur interessate dall'opera di difesa idraulica e da questa modificate, consentano una qualsiasi attività produttiva di tipo agricolo o simile potranno essere mantenute in proprietà dei privati, con l'obbligo di conservarle allo stato naturale o ad uso agricolo, con la servitù di pubblica utilità. Su tali aree non sono ammesse costruzioni di alcun tipo né trasformazioni che possano pregiudicare, o rendere più onerosa, l'attuazione degli interventi di regimazione idraulica ivi previsti. Nelle more di tale attuazione, le aree sono utilizzabili per l'ordinaria attività agricola, secondo la disciplina della zona in cui ricadono.

4. Al fine di garantire la tutela della funzione ambientale e per il corretto svolgimento delle pratiche agricole, valgono le seguenti prescrizioni:

  • - deve essere assicurata la continuità dei tracciati della viabilità, anche poderale, di matrice storica e la loro valorizzazione nel sistema dei percorsi turistico-escursionistici, anche in funzione della costituzione di una rete ciclo-pedonale;
  • - fatte salve le ordinarie pratiche agricole, non sono ammessi sbancamenti o rialzamenti dei terreni che superino i 30 centimetri rispetto alle quote esistenti o di progetto dell'eventuale cassa d'espansione o che comunque pregiudichino la funzionalità della cassa stessa;
  • - sono vietati interventi di impermeabilizzazione del suolo ed ogni modifica della superficie permeabile esistente;
  • - sono vietati interventi che prevedano la trasformazione irreversibile del terreno vegetale, riguardo alla sua composizione granulometrica-mineralogica e alle caratteristiche chimico biologiche.

5. Le previsioni di cui al presente articolo sono da intendersi integrative e complementari agli interventi strutturali per la riduzione del rischio idraulico nel bacino dell'Arno, di cui al precedente articolo 39.

6. Il Comune può, con apposite varianti al PO e sulla base di ulteriori specifici studi e progetti, individuare altre aree da destinare ad opere di regimazione idraulica, da realizzare nell'arco temporale della sua validità, con particolare riferimento alle aree individuate nei piani dell'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Settentrionale.

7. E' vietata la costruzione di nuovi edifici o manufatti ad una distanza inferiore a ml. 10 dal ciglio di sponda e/o dal piede dell'argine dell'invaso.

Art. 41 Reticolo idrografico superficiale

1. Il reticolo idrografico, rappresentato nella Tav. QVS_01 "vincoli e Tutele" del Piano Strutturale , è definito dalla Regione Toscana ai sensi dell'art. 22 lett. e) della L.R. 79/2012 e periodicamente aggiornato con apposite deliberazioni, la cui rappresentazione ufficiale è consultabile sul portale regionale dedicato.

2. Il reticolo idrografico costituisce componente qualificata della struttura idrogeomorfologica e della struttura ecosistemica del patrimonio territoriale. Esso è pertanto tutelato ai fini idraulici, naturalistici, ambientali e paesaggistici, anche al fine di valorizzare i caratteri morfologici e figurativi dei corsi d'acqua principali e delle loro aree di pertinenza quali elementi identitari potenzialmente attrattori di forme di fruizione ambientale e paesaggistica sostenibile.

3. Per l'intero reticolo idrografico di cui al punto 1, costituiscono ambito di assoluta protezione - oggetto di salvaguardia ai fini idraulici, naturalistici, ambientali e paesaggistici - l'alveo, le aree golenali, le sponde (o gli argini, ove presenti), nonché le aree comprese nelle due fasce di larghezza pari a ml 10 adiacenti al corso d'acqua, misurate a partire dal piede esterno dell'argine per i corsi d'acqua incanalati, e a partire dal ciglio di sponda per i corsi d'acqua non arginati.

4. All'interno dell'ambito di assoluta protezione si applicano le disposizioni contenute nel R.D 523/1904, nell'art. 3 della LR 41/2018 e nel Regolamento approvato con DPGR 42/R/2018.

5. Sul Patrimonio edilizio esistente, legittimamente realizzato, sono sempre consentiti interventi di manutenzione ordinaria e gli interventi volti all'eliminazione delle barriere architettoniche. Sono inoltre ammessi interventi di ristrutturazione edilizia conservativa Rs1. Non sono comunque consentiti i frazionamenti e i mutamenti di destinazione d'uso comportanti la creazione di unità immobiliari con funzione residenziale o turistico - ricettiva o comunque adibite al pernottamento.

6. Gli interventi di regimazione e di sistemazione degli alvei e delle sponde, volti al mantenimento o al ripristino della funzionalità del reticolo idraulico, devono essere finalizzati al riassetto dell'equilibrio idrogeologico, al ripristino della funzionalità della rete del deflusso superficiale , alla messa in sicurezza dei manufatti e delle strutture , alla rinaturalizzazione con specie ripariali autoctone, alla risalita delle specie acquatiche e al generale miglioramento della qualità biologica e della fruizione pubblica e devono prediligere l'uso di tecniche di ingegneria naturalistica;

7. Gli interventi sul reticolo idrografico minore, non ricompreso in a quello definito dalla regione toscna ai sensi della LR 79/2012, e le canalizzazioni agricole, pur non soggette alle disposizioni precedenti devono in ogni caso rispettare le seguenti condizioni:

  • - garantire il mantenimento dell'efficienza delle canalizzazioni, provvedendo in ogni caso al ripristino della loro funzionalità là dove questa risulti essere stata manomessa dagli interventi precedenti.
  • - non deve essere impedito o interrotto, con la costruzione di rilevati, il deflusso superficiale dei fossi e dei canali nelle aree agricole senza prevedere un nuovo e/o diverso recapito per le acque di scorrimento intercettate.
  • - nelle fasce immediatamente adiacenti al reticolo idrografico minore per una profondità di ml 1,5, è vietata la lavorazione del terreno; tali fasce devono essere regolarmente sfalciate dai proprietari frontisti con il divieto di impiego di prodotti diserbanti e l'obbligo dell'asportazione del materiale di risulta ai fini dell'abbattimento dell'effetto eutrofico nelle acque, dei costi di risagomatura delle sponde e della perdita per erosione del suolo

Art. 42 Piani di risanamento idraulico

1. Al fine di coniugare le esigenze di tutela con quelle di recupero del patrimonio edilizio esistente, si possono individuare comparti edificati, anche in parte entro le fasce di rispetto lungo i corsi d'acqua cosi come individuate al precedente articolo, con attenzione anche ai corsi d'acqua intubati ed interni ai nuclei insediativi, ove subordinare gli interventi edilizi alla redazione di appositi Piani di Risanamento Idraulico (PRI ) riferiti nello scopo alla norma 12 del Piano Stralcio Rischio idraulico dell'Autorità di Bacino del fiume Arno.

2. I Piani di risanamento idraulico partendo dall'analisi dello stato di fatto devono:

  • a) prevedere interventi di rimozione e/o correzione delle situazioni difformi, finalizzati a ripristinare o agevolare l'accessibilità ai corsi d'acqua;
  • b) prevedere l'esecuzione di interventi (pubblici o privati) di comparto, finalizzati all'adeguamento e/o miglioramento delle condizioni di sicurezza dell'area di intervento o delle aree contermini;
  • c) subordinare gli interventi edilizi all'interno del comparto all'attuazione del Piano di risanamento idraulico;

Art. 38 Disciplina di tutela dell'integrità fisica del territorio: Contenuti e finalità

1. La disciplina di tutela dell'integrità fisica del territorio di cui al presente Titolo recepisce le vigenti norme statali e regionali in materia e le disposizioni e prescrizioni contenute negli strumenti della pianificazione territoriale e atti di governo del territorio dei diversi soggetti e autorità istituzionalmente competenti in materia geologica, idraulica e sismica, coordinandole con la normativa urbanistico-edilizia e con le previsioni di cui al presente Piano Operativo. Ne fanno parte:

  • - la disciplina finalizzata alla riduzione del rischio idraulico, di cui al Capo I;
  • - le disposizioni finalizzate alla protezione e al governo della risorsa idrica, di cui al Capo II;
  • - le norme relative alla fattibilità degli interventi urbanistico-edilizi ed infrastrutturali nelle aree con pericolosità geologica, idraulica e sismica, di cui al Capo III.

2. La disciplina di cui al presente Titolo si pone in diretta relazione con gli elementi conoscitivi e interpretativi e con le previsioni contenute nei seguenti elaborati cartografici del Piano Strutturale e del Piano Operativo su base C.T.R. in scala 1:10.000:

  • - TAV.QVS_01 "Vincoli e tutele"
  • - TAV. QVS_02 "Salvaguardie e Ambiti di rispetto"
  • - TAV. G5 - "Carta della pericolosità geologica"
  • - TAV. G6 - "Carta della pericolosità sismica locale"
  • - TAV. G7.1 - "Carta idrogeologica "
  • - TAV. G9 - "Carta della pericolosità idraulica ai sensi del P.G.R.A."

e nei seguenti elaborati cartografici del Piano Operativo su base C.T.R. in cala 1:10.000:

  • - TAV_ T04 Carta dei battenti di esondazione e velocità di propagazione Tr 30 anni
  • - TAV_T05 Carta dei battenti di esondazione e velocità di propagazione Tr 200 anni
  • - TAV_ T06 Carta dei battenti di esondazione e velocità di propagazione Tr 500 anni
  • - TAV_T07 Planimetria delle aree inondabili
  • - TAV T08 Carta della pericolosità idraulica ai sensi del 53/R
  • - TAV T09 Carta della pericolosità idraulica ai sensi del P.G.R.A.
  • - TAV T10 Carta della magnitudo ai sensi della LR41/2018

3. Le norme di cui al presente Titolo - e più in generale le disposizioni e le previsioni contenute nel presente Piano Operativo - sono mirate al raggiungimento dei seguenti obiettivi :

  • a) mitigazione della pericolosità idrogeologica mediante:
    • - difesa, sistemazione e regolazione dei corsi d'acqua, con modalità tese alla conservazione e, ovunque possibile, al miglioramento delle condizioni di naturalità;
    • - mantenimento del reticolo idrografico in condizioni di efficienza idraulica ed ambientale, ai fini della ottimizzazione del deflusso superficiale e dell'allungamento dei tempi di corrivazione;
    • - moderazione delle piene, anche mediante interventi di carattere strutturale per la difesa dalle inondazioni e dagli allagamenti;
    • - piena funzionalità delle opere di difesa finalizzate alla sicurezza idraulica e geomorfologica;
    • - contenimento dell'impermeabilizzazione del suolo;
    • - difesa e consolidamento dei versanti e delle aree instabili e loro protezione da fenomeni di erosione accelerata e instabilità mediante il miglioramento delle condizioni di naturalità;
    • - rafforzamento delle attività di risanamento e di prevenzione da parte degli enti operanti sul territorio.
  • b) mitigazione della pericolosità sismica;
  • c) tutela e governo della risorsa idrica, mediante:
    • - protezione degli acquiferi e dei punti di captazione acquedottistica da interventi e/o attività potenzialmente inquinanti;
    • - regolamentazione dell'approvvigionamento idrico autonomo;
    • - incentivazione di soluzioni tecnologiche finalizzate al risparmio idrico (reti differenziate per lo smaltimento e per l'adduzione idrica, riutilizzo delle acque reflue, etc.).

4. Concorrono altres&igrave alla tutela dell'integrità fisica del territorio:

  • - le disposizioni relative alla riduzione dell'impermeabilizzazione superficiale, di cui all'art. 84;
  • - la disciplina delle componenti identitarie del patrimonio territoriale, in particolare quelle di rilevanza paesaggistico ambientale, di cui al Titolo IV;
  • - le disposizioni generali per la tutela e valorizzazione del territorio rurale, di cui al Titolo VI;
  • - le disposizioni del P.I.T./Piano Paesaggistico Regionale recepite dal presente Piano Operativo finalizzate in generale alla tutela della conformazione idrogeomorfologica del paesaggio, ed in particolare alla salvaguardia del sistema idrografico naturale e dei correlati ecosistemi ripariali, in quanto emergenze naturali di valore paesaggistico ivi compresa la disciplina dei beni paesaggistici, di cui al Titolo IV capo IV delle presenti norme.

CAPO II Protezione e controllo della risorsa idrica

Art. 43 Prescrizioni per le aree con pericolosità idrogeologica

1. Le zone a "Vulnerabilità Alta" e "medio alta" individuate nella cartografia serie G_07.1 -"Carta idrogeologica " (scala 1:10.000) del Piano Strutturale sono soggette alle seguenti prescrizioni:

  • - E' fatto divieto di realizzare attività estrattive di ciottoli e ghiaia che metta a giorno la falda freatica.
  • - E' fatto divieto di realizzare impianti di stoccaggio temporaneo o definitivo o di trattamento di rifiuti solidi urbani, rifiuti urbani pericolosi, rifiuti speciali e non pericolosi impianti ed attività industriali particolarmente inquinanti a causa di emissioni, scarichi, residui o materie prime inquinanti;

2. Sono vietate inoltre:

  • - le attività zootecniche industriali e comunque tutte le attività che comportano la produzione di rifiuti azotati;
  • - la produzione agricola intensiva, in special modo quando si tratta di colture tipo granturco, colture a filari ed ortaggi.

3. In queste aree per la realizzazione di collettori fognari dovranno essere previsti accorgimenti specifici per ridurre al minimo il rischio di perdite di sostanze inquinanti

Art. 44 Salvaguardia dei punti di captazione ad uso acquedottistico

1. Nella tav. QVS02 - "Salvaguardie e ambiti di rispetto" (scala 1:10.000) del Piano strutturale, sono individuati con apposito segno grafico i principali punti di captazione ad uso acquedottistico presenti sul territorio comunale. Con riferimento alle vigenti norme sulla tutela delle acque dall'inquinamento (D.Lgs 152/2006), ed al fine di mantenere e migliorare le caratteristiche qualitative delle acque destinate al consumo umano, erogate mediante impianto di acquedotto, nonché per la tutela dello stato di salute delle risorse, sono altres&igrave individuate - con criterio geometrico - le seguenti aree di salvaguardia dei citati punti di captazione:

  • - Zone di tutela assoluta: aree di raggio pari a ml 10, immediatamente circostanti i punti di captazione o derivazione;
  • - Zone di rispetto: includono le zone di tutela assoluta, ed in assenza della individuazione da parte della Regione sono costituite dalle aree di raggio pari a ml 200 intorno ai punti di captazione o derivazione.

A seguito dell'emanazione di specifiche indicazioni regionali, la tav. QVS02-" Salvaguardie e ambiti di rispetto" è inoltre suscettibile di essere integrata ed aggiornata con l'individuazione delle Zone di protezione che tutelano i bacini imbriferi e le aree di ricarica delle falde superficiali e profonde per assicurare la buona qualità delle acque (anche di quelle non ancora utilizzate per l'uso umano) e la protezione del patrimonio idrico.

2. Le "zone di tutela assoluta" devono essere adeguatamente protette ed adibite esclusivamente ad opere di captazione o presa e ad infrastrutture di servizio. A tale scopo devono pertanto essere recintate, provviste di canalizzazioni per le acque meteoriche, protette da esondazioni di corpi idrici limitrofi.

3. Le "zone di rispetto" dei punti di captazione ad uso acquedottistico sono sottoposte a vincoli e destinazioni d'uso tali da tutelare qualitativamente e quantitativamente la risorsa idrica captata. Nelle zone di rispetto sono vietati l'insediamento delle seguenti attività:

  • - dispersione dei fanghi ed acque reflue, anche se depurati;
  • - accumulo di concimi chimici, fertilizzanti o pesticidi;
  • - spandimento di concimi chimici , fertilizzanti o pesticidi, salvo che l'impiego di tali sostanze sia effettuato sulla base delle indicazioni di apposito piano di utilizzazione che tenga conto della natura dei suoli, delle colture compatibili, delle tecniche agronomiche impiegate e della vulnerabilità delle risorse idriche;
  • - dispersione nel sottosuolo di acque meteoriche provenienti da piazzali e strade;
  • - aree cimiteriali;
  • - apertura di cave che possono essere di connessione con la falda;
  • - realizzazione di pozzi, ad eccezione di quelli che estraggono acque destinate al consumo umano e di quelli finalizzati alla variazione dell'estrazioneed alla protezione delle caratteristiche quali-quantitative della risorsa idrica;
  • - attività di gestione rifiuti;
  • - stoccaggio di prodotti, ovvero sostanze, chimiche pericolose e sostanze radioattive;
  • - centri di raccolta, demolizione e rottamazione di autoveicoli;
  • - pozzi perdenti;
  • - pascolo e stabulazione di bestiame che ecceda i 170 kg/ha di azoto presente negli affluenti, al netto delle perdite di stoccaggio e distribuzione;

4. In caso di apertura di nuovi pozzi o di sfruttamento di sorgenti a fini acquedottistici, l'Amm./ne Comunale può procedere al recepimento delle nuove ubicazioni, facendo ricorso alle disposizioni procedimentali regionali semplificate per l'aggiornamento dei quadri conoscitivi. Nelle more di tale aggiornamento cartografico i nuovi punti di captazione ad uso acquedottistico sono in ogni caso assoggettati alle disposizioni di cui al presente articolo.

Art. 45 Approvvigionamento idrico autonomo

1. La disciplina relativa all'approvvigionamento idrico autonomo, di cui al presente articolo, è finalizzata a prevenire i rischi di inquinamento delle falde idriche nonché a controllare e limitare le criticità correlate al loro sovrasfruttamento, ovvero:

  • - i fenomeni di subsidenza;
  • - l'impoverimento progressivo della risorsa.

A tal fine le opere di captazione delle acque sotterranee per uso privato tengono conto della suddivisione del territorio comunale in classi di disponibilità idrica sotterranea operata dal Piano di Bacino dell'Arno - stralcio "bilancio idrico".

2. Le classi di disponibilità idrica sotterranea e le disposizioni e/o prescrizioni ad esse correlate sono di seguito specificate:

  • a) Aree D1: aree ad elevata disponibilità, in cui la ricarica media è superiore ai prelievi in atto.
  • b) Aree D2: aree con disponibilità prossima alla capacità di ricarica, in cui la ricarica media è congruente con i prelievi in atto. In tali aree le concessioni ed autorizzazioni sono rilasciate nel rispetto dei dati di bilancio dell'acquifero;
  • c) Aree D3: aree con disponibilità inferiore alla capacità di ricarica o ricadenti in aree segnalate per fenomeni di subsidenza in atto. In tali aree possono essere rilasciate concessioni a condizione che ne sia dimostrata la sostenibilità;
  • d) Aree D4: aree con disponibilità molto inferiore alla capacità di ricarica. In tali aree sono vietati nuovi prelievi ad eccezione di concessioni ad uso idropotabile comunque limitate e condizionate.

3. Nelle aree D3 e D4: le nuove concessioni al prelievo, il rinnovo delle concessioni in essere e le autorizzazioni alla ricerca di acque sotterranee, potranno essere rilasciate a condizione di attivazione di apposito monitoraggio piezometrico della falda. Sulla base delle risultanze del monitoraggio sarà valutata l'eventuale necessità in merito alla sospensione e/o alla riduzione del prelievo autorizzato. Su tali aree non possono essere autorizzate nuove attività industriali idroesigenti o attività florovivaistiche, a meno che, per le necessità legate all'attività produttiva, non sia dimostrata la possibilità di approvvigionamento idrico alternativo all'acqua di falda.

4. La realizzazione dei pozzi deve essere condotta a regola d'arte, usando tutti gli accorgimenti atti ad evitare l'inquinamento di tutti gli acquiferi intercettati, non solo di quello sfruttato, e tenendo conto altres&igrave degli impatti ambientali della perforazione (sversamento di fanghi, emissioni sonore, etc.).

5. Ferme restando le competenze in materia di approvvigionamento idrico autonomo attribuite a soggetti diversi dall'Amm./ne Comunale, chiunque intenda realizzare opere di captazione delle acque sotterranee (pozzi, captazione da sorgenti, scavi di qualsiasi natura e dimensione in grado di raggiungere falde idriche sotterranee), da destinare a qualsiasi uso, è tenuto ad inviare contestualmente copia dell'istanza di autorizzazione e/o denuncia di nuova captazione - completa di tutti gli elaborati tecnici previsti dalle vigenti norme regionali - anche all'Amm./ne Comunale.

6. E' facoltà degli uffici comunali competenti - svolti gli accertamenti di carattere urbanistico, idrogeologico, ambientale e igienico-sanitario - di esprimere ai competenti uffici regionali motivato dissenso al rilascio dell'autorizzazione, o di impartire specifiche prescrizioni in merito.

CAPO III Fattibilità geologica, idraulica e sismica

Art. 46 Fattibilità geologica, idraulica e sismica - Generalità

1. La fattibilità degli interventi ammessi dal Piano Operativo si definisce in relazione alla pericolosità del territorio cos&igrave come individuata nelle specifiche cartografie di sintesi.

Nel Piano Strutturale:

  • - TAV G5 Carta della pericolosità geologica
  • - TAV G6 Carta della pericolosità sismica locale
  • - TAV G7 Carta delle problematiche idrogeologiche
  • - TAV G7.1 Carta Idrogeologica

Nel presente Piano Operativo:

  • - TAV T04 Carta dei battenti di esondazione e velocità di propagazione Tr 30 anni
  • - TAV_T05 Carta dei battenti di esondazione e velocità di propagazione Tr 200 anni
  • - TAV_ T06_Carta dei battenti di esondazione e velocità di propagazione Tr 500 anni
  • - TAV_T07 _ Planimetria delle aree inondabili
  • - TAV_T08_Carta della pericolosità idraulica ai sensi del 53/R
  • - TAV T09 Carta della pericolosità idraulica ai sensi del P.G.R.A.
  • - TAV_T10_Carta della magnitudo ai sensi della LR41/2018

2. La fattibilità delle previsioni del Piano Operativo che si attuano mediante interventi edilizi diretti si definisce mettendo in relazione la classe di pericolosità geologica, idraulica e sismica con la tipologia degli interventi ammessi secondo lo schema a matrice riportato in Appendice (Tabella 1).

3. Per gli interventi unitari la cui realizzazione si attua mediante Piani Attuativi la classificazione di fattibilità geologica, idraulica e sismica è specificata caso per caso nell'Appendice delle presenti norme (Tabella 2).

4. Nella stessa Appendice (Tabella 3) è riportata la matrice attraverso la quale viene attribuita la classe di fattibilità per interventi a vulnerabilità minore all'interno del sistema insediativo e per quelli possibili nelle aree del territorio agricolo.

5. Le condizioni per l'attuazione delle previsioni urbanistiche ed infrastrutturali sono articolate secondo le seguenti categorie di fattibilità:

  • - Fattibilità senza particolari limitazioni (F1): si riferisce alle previsioni urbanistiche ed infrastrutturali per le quali non sono necessarie prescrizioni specifiche ai fini della valida formazione del titolo abilitativo all'attività edilizia.
  • - Fattibilità con normali vincoli (F2): si riferisce alle previsioni urbanistiche ed infrastrutturali per le quali è necessario indicare la tipologia di indagini e/o specifiche prescrizioni ai fini della valida formazione del titolo abilitativo all'attività edilizia.
  • - Fattibilità Condizionata (F3): si riferisce alle previsioni urbanistiche ed infrastrutturali per le quali, ai fini della individuazione delle condizioni di compatibilità degli interventi con le situazioni di pericolosità riscontrate, è necessario definire la tipologia degli approfondimenti di indagine da svolgersi in sede di predisposizione dei piani complessi di intervento o dei piani attuativi o, in loro assenza, in sede di predisposizione dei progetti edilizi.
  • - Fattibilità Limitata (F4): si riferisce alle previsioni urbanistiche ed infrastrutturali la cui attuazione è subordinata alla realizzazione di interventi di messa in sicurezza che vanno individuati e definiti in sede di redazione dello stesso Piano Operativo, sulla base di studi e verifiche atti a determinare gli elementi di base utili per la predisposizione della relativa progettazione.

Art. 47 Fattibilità per fattori geomorfologici

1. Ogni intervento previsto nelle varie zone urbanistiche e ricadente nelle classi di fattibilità evidenziate nelle Tabelle 1, 2 e 3 delle presenti norme è soggetto alle seguenti prescrizioni per la mitigazione del rischio geomorfologico.

2. Classe F 1g: Fattibilità senza particolari limitazioni

Per gli interventi compresi in questa classe le indagini dovranno essere svolte nella fase di progetto esecutivo per ogni singolo intervento ed avranno come obiettivo la caratterizzazione geotecnica del sottosuolo. Nel dimensionamento e nella scelta dei tipi di indagine si dovrà fare riferimento a quanto riportato nel Regolamento 36R e nelle Norme Tecniche per le Costruzioni DM 17/01/2018.

3. Classe F 2.1g: Fattibilità con normali vincoli

I progetti di intervento compresi in questa classe devono essere corredati da indagini geologiche e geotecniche estese ad un'area sufficientemente ampia, a monte e a valle della zona di intervento, da rendere possibile una valutazione della stabilità generale anche in termini qualitativi della zona di intervento.

4. Classe F 2.2g: Fattibilità con normali vincoli.

Per gli interventi ricadenti in questa classe, dovrà essere verificata adeguatamente la stabilità del versante in cui si trova l'area di intervento prima e dopo la realizzazione delle opere tenendo conto anche delle condizioni sismiche; a questo scopo le indagini geognostiche, estese ad un'area sufficientemente ampia, dovranno definire lo spessore e le caratteristiche geotecniche dei depositi di copertura presenti e le qualità geomeccaniche degli eventuali affioramenti rocciosi.

5. Classe F 3g: Fattibilità condizionata

Gli interventi soggetti a fattibilità geologica condizionata sono attuabili solo a seguito di specifici studi geologici, idrogeologici e geotecnici finalizzati alla verifica delle effettive condizioni di stabilità del contesto locale, da elaborare già a livello di piano attuativo e di permesso di costruire convenzionato o, in loro assenza, in sede di predisposizione del progetto edilizio, in modo da poter valutare la necessità o meno di realizzare preventivamente e/o contestualmente all’intervento eventuali opere di messa in sicurezza secondo i criteri di cui al punto 3.2.1delle direttive allegate al DPGR.n.53/R/11. Le condizioni di utilizzabilità delle aree riguardano la verifica della stabilità del versante prima e dopo la realizzazione delle opere tenendo conto anche delle condizioni sismiche; a questo scopo le indagini geognostiche, dovranno definire lo spessore e le caratteristiche geotecniche dei depositi di copertura presenti e le qualità geomeccaniche degli eventuali affioramenti rocciosi.

6. Classe F4g: Fattibilità limitata

Sono comprese in questa classe di fattibilità le aree inserite in pericolosità geomorfologica G4 in cui sono presenti previsioni con una teorica capacità edificatoria di qualunque natura.

Gli interventi classificati in F4g non risultano compatibili con la situazione di rischio geomorfologico e pertanto non risultano fattibili. In altre parole le zone ricadenti in Classe di pericolosità G4, anche se all'interno di aree con potenzialità edificatoria, dovranno essere escluse da qualunque attività edilizia, anche se potranno concorrere a determinare le capacità edificatorie nelle zone contermini.

7. F4.1g: Fattibilità limitata

Sono compresi in questa classe di fattibilità gli interventi che ricadono all’interno della zona con criticità legate alla subsidenza di cui alla tavola H2 "Area con indizi di subsidenza". In tale area, in attesa dei risultati dello studio a livello di comparto che definisca le dinamiche degli effetti del fenomeno della subsidenza, relativamente alle nuove realizzazioni sono ammessi:

  • - i manufatti temporanei che rientrano nell'attività di "edilizia libera";
  • - gli interventi di nuova edificazione limitati alle tendostrutture e tensostrutture (anche industriali), sia fisse che mobili;
  • - gli interventi edilizi che comportino incrementi di superficie coperta superiore a 300 metri quadrati purché corredati da studi specifici che valutino i possibili effetti della subsidenza sulle nuove strutture e individuino specifiche soluzioni progettuali da adottare.

Art. 48 Fattibilità per fattori idraulici

1. Nelle aree a pericolosità molto elevata (I.4, ovvero P.3 ai sensi del PGRA, ovvero "alluvioni frequenti" ai sensi della LR.n.41/18) indipendentemente dalla magnitudo idraulica non sono ammessi locali interrati. Questi ultimi potranno essere realizzati in aree a pericolosità elevata (I.3, ovvero P.2, ovvero "alluvioni poco frequenti") con magnitudo idraulica moderata e battenti Tr 200 pari o inferiori a 50 cm, a condizione che siano previsti sistemi di difesa dall’ingresso delle acque e/o il rialzamento della soglia di ingresso dei garage rispetto al battente atteso più il franco di sicurezza calcolato secondo le modalità di cui al punto seguente. Tali locali dovranno essere destinati esclusivamente ad autorimesse senza alcuna permanenza, anche saltuaria, di persone.

2. La messa in sicurezza è valutata in riferimento ai livelli attesi con tempo di ritorno 200 anni per le aree destinate a parcheggi, per le autorimesse e i locali tecnici; per i vani abitabili e per i luoghi di lavoro si assumerà invece un franco di sicurezza da sommarsi al battente atteso per Tr200, pari alla metà del battente atteso per il tempo di ritorno di 200 anni con un minimo di 30 cm. ed un massimo di 100 cm

3. Nella realizzazione di nuovi edifici, di ampliamenti di edifici esistenti e di qualunque altro intervento che comporti l'impermeabilizzazione dei suoli, per superfici pari o superiori a 500 mq, dovranno essere previsti impianti di accumulo per l'immagazzinamento e la gestione della restituzione delle acque di pioggia in modo da non aumentare il deflusso delle acque meteoriche nelle aree circostanti.

4. Nei casi in cui, all'interno dell'aree soggette ad alluvioni frequenti (I.4, P3) e/o poco frequenti (I.3, P2), si verifichino condizioni di aggravio del rischio idraulico in altre aree dovute alla realizzazione di un intervento che comporti un aumento delle superfici di ingombro a terra, il superamento delle stesse condizioni di aggravio dovrà essere assicurato mediante la realizzazione delle opere di cui al comma 2 dell’art.8 della LR.n.41/18 o, altrimenti, ove sia dimostrata la non realizzabilità delle opere di cui al suddetto comma 2 dell'art.8, si potranno adottare, dimostrandone pari efficacia, soluzioni di compensazione idraulica riferite sia alla magnitudo idraulica, sia ai volumi sottratti alle acque di esondazione per effetto dei nuovi ingombri.

5. Ogni intervento previsto nelle varie zone urbanistiche e ricadente nelle classi di fattibilità evidenziate nelle Tabelle 1, 2 e 3 in Appendice è realizzabile alle condizioni indicate per ciascuna classe di fattibilità come di seguito elencate:

  • Classe F1i/F2i: Fattibilità senza particolari limitazioni:
  • Le condizioni di realizzabilità degli interventi riguardano la conservazione dell’efficienza del reticolo idraulico esistente, compresi i fossi poderali e quelli intubati; nel caso di interventi che modifichino l’organizzazione della rete di drenaggio esistente dovrà essere assicurata uguale capacità di invaso e di funzionalità al deflusso delle acque di scorrimento superficiale.
  • Classe F4.1i Fattibilità limitata
  • L'attuazione degli interventi viene disciplinata dalle prescrizioni di cui all'art. 11 della Legge Regionale 24 luglio 2018 n.41 e L.R.n.7/2020.
  • Classe F4.2i Fattibilità limitata
  • L'attuazione degli interventi viene disciplinata dalle prescrizioni di cui all'art. 12 della Legge Regionale 24 luglio 2018 n.41 e L.R.n.7/2020.
  • Classe F4.3i Fattibilità limitata
  • L'attuazione degli interventi viene disciplinata dalle prescrizioni di cui all'art. 13 della Legge Regionale 24 luglio 2018 n.41 e L.R.n.7/2020.
  • Classe F4.4i Fattibilità limitata
  • L'attuazione degli interventi viene disciplinata dalle prescrizioni di cui all'art. 16 della Legge Regionale 24 luglio 2018 n.41 e L.R.n.7/2020.

Art. 49 Fattibilità per fattori sismici

1. Ogni intervento previsto nelle varie zone urbanistiche e ricadente nelle classi di fattibilità evidenziate nelle Tabelle 1, 2 e 3 delle presenti norme è soggetto alle seguenti prescrizioni per la mitigazione del rischio sismico:

Classe F1s e F2s: Fattibilità senza particolari limitazioni e con normali vincoli

Gli interventi relativi a queste due classi di fattibilità sono attuabili previa realizzazione, a livello di progetto esecutivo, dei normali studi geologico-tecnici e sismici previsti dalla normativa vigente in materia; in particolare il DPGR.n.36/R/09 e il DM.17.01.2018 (NTC 2018).

Classe F 3s: Fattibilità condizionata

Gli interventi relativi a questa classe di fattibilità dovranno essere supportati già in sede di piano attuativo e di permesso di costruire convenzionato o, in loro assenza, in sede di predisposizione del progetto edilizio, delle indagini geofisiche e geotecniche finalizzate alle verifiche di sicurezza ed alla corretta definizione dell'azione sismica, così come indicate al punto 3.5 delle Direttive allegate al D.P.G.R. n.53/R/11 per le aree caratterizzate da pericolosità sismica elevata (S.3.)

Classe F 4s: Fattibilità limitata

Questa classe comprende gli interventi ricadenti in aree in frana attiva.Non sono ammessi interventi edilizi né trasformazioni morfologiche. Gli interventi classificati in F4s non risultano compatibili con la situazione di rischio geomorfologico e pertanto di fatto non risultano fattibili.

Art. 50 Adeguamento al PAI e al PGRA

1. Il Piano Assetto Idrogeologico dell'Autorità Distrettuale dell'Appennino Settentrionale (approvato con d..p.c.m. 27/10/2016) è sovraordinato rispetto alla disciplina regionale e individua quattro classi di pericolosità geomorfologica all'interno delle quali si applicano le disposizioni di cui agli artt.10, 11 e 12 (rispettivamente per le aree PF.4, PF.3, PF.2 e PF.1) delle rispettive norme di attuazione. Tali disposizioni si aggiungono a quelle riportate nelle presenti norme e, nel caso non ci sia congruenza nella sovrapposizione delle due discipline, risulta vincolante la norma più restrittiva.

2. Il Piano di Gestione per il Rischio Alluvioni norma agli artt. 7, 8, 9 e 10 le attività consentite nelle aree a pericolosità idraulica P3, P2 e P1 corrispondenti, rispettivamente, alle classi di pericolosità I.4, I.3 e I.2 della disciplina regionale (DPGR.n.53/R/11). Le norme del PGRA costituiscono vincolo sovraordinato rispetto alla disciplina regionale, pertanto, laddove si configuri una sovrapposizione delle prescrizioni, sono da applicare quelle più restrittive.

Ultimo aggiornamento 27 Settembre 2021