Norme tecniche di attuazione del Piano Operativo


Art. 32 Disposizioni generali

1. Le presenti disposizioni disciplinano i mutamenti delle destinazioni d'uso degli immobili attraverso:

  • - la definizione delle funzioni ammesse nelle diverse parti del territorio;
  • - i mutamenti di destinazione comunque soggetti a titolo abilitativo e/o a S.C.I.A.;
  • - le condizioni per il mutamento di destinazione d'uso e i mutamenti di destinazione d'uso soggetti ad oneri di urbanizzazione;
  • - le condizioni per la localizzazione delle funzioni, o di determinate attività, in ambiti specifici.

2. Gli usi insediati o insediabili sul territorio sono quelli elencati al successivo articolo che li identifica in attività. In tali usi debbono anche intendersi comprese le attività complementari afferenti ad altre categorie funzionali, purché strettamente necessarie allo svolgimento dell'attività prevalente ed aventi spazi accessori ad esse collegate e/o correlate. L'elenco riportato di seguito non è esaustivo, ma esemplificativo.

3. Per destinazione d'uso degli immobili si intende il complesso delle funzioni previste e/o ammesse per ogni ambito urbano, insieme di edifici, singoli complessi immobiliari o parti di essi e/o singoli immobili: l'area di pertinenza di un immobile assume la stessa destinazione d'uso dell'immobile medesimo.

4. La destinazione d'uso dell'unità immobiliare è quella prevalente in termine di superficie utile della medesima Unità. Si considera prevalente la destinazione d'uso/attività che supera il 60% della superficie utile complessiva dell'unità immobiliare. I restanti usi (non prevalenti) devono essere complementari e accessori a quello prevalente.

5. Per destinazione d'uso attuale di un immobile si intende quella stabilita dal titolo abilitativo edilizio, comunque denominato, rilasciato/certificato/asseverato ai sensi di legge o, in assenza di tale atto, quella risultante dalla classificazione catastale o da altri documenti probanti ante 1942, attestati da perizia giurata o, in alternativa, ante1959, se riguardanti manufatti posti al di fuori del centro abitato.

6. Fanno eccezione a quanto dettato dal presente titolo le sedi delle associazioni di promozione sociale, che, ai sensi della L. n° 383 del 07/ 12/2000 articolo 32, possono essere insediate in tutte le zone omogenee previste dal DM 1444/68, indipendentemente dalla destinazione urbanistica. Per tutto il periodo di utilizzo da parte dell'associazione la destinazione d'uso dei locali dell'immobile utilizzato, rimane invariata, fermo restando il rispetto di tutte le normative in materia di igiene, sicurezza e di standard urbanistici per l'effettivo utilizzo dell'immobile.

Art. 33 Categorie funzionali e loro articolazioni

Le previsioni del PO e la disciplina della distribuzione e localizzazione delle funzioni sono definite con riferimento alle seguenti categorie funzionali:

  • a) la residenza (R);
  • b) le attività industriali e artigianali (I);
  • c) le attività commerciali all'ingrosso e depositi (CI );
  • d) le attività commerciali al dettaglio (C) ;
  • e) le attività turistico ricettive (TR) ;
  • f) le attività direzionali e servizi privati (D) ;
  • g) attrezzature e servizi pubblici o di uso pubblico (esclusi i servizi privati di uso pubblico) (S);
  • h) le attività agricole e funzioni connesse ai sensi di legge (A)

All'interno di tali categorie sono individuate delle sotto-categorie, cui sono associati elenchi esplicativi e non esaustivi delle attività che possono esservi comprese. Qualora si renda necessario classificare attività non contenute nel suddetto elenco, si procede per analogia.

a) Residenza "R"

La categoria comprende gli edifici e le relative pertinenze utilizzate come:

  • - abitazioni singole, permanenti o temporanee;
  • - cohousing o senior comunity (abitazioni private corredate da spazi comuni: lavanderia, micronido o ambulatori, stanze per gli ospiti, orti e giardini, palestra, piscina, spazi di coworking, sale ricreative collettive, etc);
  • - le attività ricettive extra - alberghiere con le caratteristiche della civile abitazione: bed and breakfast, case ed appartamenti per vacanza, residenze d'epoca, Affittacamere professionali e non professionali;
  • - Le abitazioni con locali per attività lavorative di varia natura, quali studi professionali, attività terziarie e artigianali, a condizione che la SE dell'unità immobiliare sia per almeno il 60% a destinazione residenziale.

L'edilizia residenziale pubblica, sempre ammessa ove sia ammessa la destinazione residenziale, è intesa quale attrezzatura pubblica (standard) ai sensi della legislazione statale vigente in materia.

b) industriale e artigianale "I"

La categoria comprende gli edifici e le relative pertinenze utilizzate per attività di produzione, riparazione e trasformazione di beni, nonché alla loro movimentazione,compresi i relativi uffici amministrativi, i depositi e magazzini per lo stoccaggio all'aperto e al coperto delle materie prime e dei prodotti finiti legati all'attività produttiva. Prodotto artigianale e prodotto industriale hanno in realtà molti aspetti in comune. Entrambi fanno ricorso a due fattori di produzione imprescindibili: manodopera e macchinari. Solo che il rapporto strutturale e l'incidenza dei costi nei due contesti sono scambiati di ruolo.

E' definita IMPRESA INDUSTRIALE chi svolge attività di produzione di beni di interesse economico con criterio massivo, trasformando delle materie prime in semilavorati o prodotti finiti.

E' definita IMPRESA ARTIGIANA, l'impresa che, esercitata dall'imprenditore artigiano (colui che la conduce personalmente e professionalmente in qualità di titolare), ha per scopo prevalente lo svolgimento di un attività di produzione di beni, anche semilavorati, o prestazioni di servizi (sono escluse le attività agricole, commerciali, di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande) e entro determinati limiti dimensionali (vedi Legge quadro per l'artigianato n. 443 del'8 agosto 1985 e smi).

In particolare si considerano:

  • - "I.1" lavorazioni artigianali/industriali: filature, tessiture, maglierie, confezioni, roccature, tintorie, rifinizioni e lavanderie, officine meccaniche industriali, Imprese per la produzione di beni o servizi anche in forma associata (coworking artigianale) quali laboratori artigiani ed imprese edili, corrieri, laboratori di riparazione e simili, carrozzerie, attività di preparazione di pasti e piatti pronti in genere/o di produzione diretta di alimenti senza somministrazione degli stessi, quali fornai, pasticcerie, gelaterie, magazzini e depositi;
  • - "I.2" strutture produttive di servizio: impianti di autodemolizioni e di rottamazione, aree ed impianti per deposito, recupero e riciclaggio di materiali, trattamento/smaltimento di materiali di rifiuto ( recupero plastica, vetro, abiti usati, cernita stracci, Etc);

Nelle attività industriali e artigianali sono sempre comprese attività di ricerca e laboratorio finalizzate alla sperimentazione produttiva e rispettivi uffici tecnici, amministrativi e centri di servizio, spazi espositivi connessi, attività integrative, (purché non costituenti unità immobiliari autonome) inerenti l'attività produttiva e a servizio della stessa, quali locali per l'esposizione e la vendita dei prodotti aziendali - entro le dimensioni dell'esercizio di vicinato -, foresterie, alloggi per il custode.

c) commercio all'ingrosso e depositi (CI)

Le attività commerciali all'ingrosso e depositi consistono in attività dirette ad acquistare merci e rivenderle ad altri commercianti, ad utilizzatori professionali o ad altri utilizzatori, oppure in attività di magazzino o deposito, cioè finalizzate in via prevalente od esclusiva al mero stoccaggio di materiali o beni finiti, senza che nella stessa unità si effettuino apprezzabili lavorazioni o trasformazioni dei medesimi o loro commercializzazione al dettaglio. Esse comprendono :

  • - CI.1 Commercio all'ingrosso (materie prime agricole ed animali vivi, prodotti alimentari, bevande, e prodotti del tabacco, beni di consumo, apparecchiature ICT, macchine ed attrezzature, in forma specializzata di altri prodotti e non specializzata). E' ammissibile l'esercizio congiunto, cioè l'utilizzo di una parte non prevalente, di una specifica superficie dell'immobile per la vendita al dettaglio, qualora tale superficie sia debitamente separata dal resto del locale tramite adeguati divisori. In ottemperanza alla risoluzione n° 230620 del'8/11/2012 del Ministero dello Sviluppo economico, in caso di utilizzo promiscuo, cioè dell'esercizio nel medesimo immobile di attività di commercio all'ingrosso e di vendita al dettaglio senza specifici divisori che delimitino la superficie sulla base della diversa attività di vendita svolta, non viene applicata la norma relativa all'attività prevalente, ma l'immobile è da considerarsi integralmente ricadente nella funzione C - Commercio al dettaglio, nella classe di superficie corrispondente;
  • - CI.2 Magazzini per la conservazione, smistamento, manipolazione e movimento merci autonomamente organizzato (logistica), esercizi specializzati nella vendita esclusiva di merci ingombranti ed a consegna differita, l'esposizione/depositi a cielo aperto di materiali e manufatti edilizi, di cantiere con vendita (roulotte, autocaravan, legname, materiali edili, ecc.) comprensivi di attività di guardiania, riparazione, manutenzione e lavaggio ;;
  • - CI.3 depositi a cielo aperto di materiali e manufatti edilizi, di cantiere, attività di deposito ed esposizione di merci senza vendita (roulotte, autocaravan, legname, materiali edili, ecc.);

d) - Commercio al dettaglio (C)

Le attività commerciali si dividono nelle seguenti sottocategorie:

  • - C.1 Commercio in grandi strutture di vendita;
  • - C.2 Commercio in medie strutture di vendita;
  • - C.3 Commercio in esercizi di vicinato (anche collocati nei complessi commerciali di vicinato o gallerie commerciali di vicinato);
  • - C.4 Esercizi di somministrazione di alimenti e bevande (anche collocati nei complessi commerciali di vicinato o gallerie commerciali di vicinato): comprendono gli esercizi con laboratori di lavorazione, quali le panetterie, le pasticcerie, le gelaterie, le rosticcerie, le gastronomie, le pizzerie o simili che forniscono cibi da asporto o con consegna a domicilio; vendita diretta da parte di aziende agricole e non alimentari (con superficie di vendita fino a 300 mq.); ristoranti, trattorie, bar, osterie, pub e similari;
  • - C.5 Distribuzione di carburanti (stazioni di servizio) Negli impianti di distribuzione di carburanti sono consentite le seguenti attività:
    • - attività di commercio al dettaglio con superficie di vendita non superiore a quella degli esercizi di vicinato, comprensiva di eventuale vendita di stampa quotidiana e periodica, tabacchi, lotterie e simili, nel rispetto della normativa vigente;
    • - attività di somministrazione di alimenti e bevande al pubblico, con superficie di somministrazione complessiva non superiore a 300 mq; La somma degli spazi di vendita/somministrazione di cui ai punti 1 e 2 non potrà comunque superare i 300 mq;
    • - servizi integrativi all'automobile e all'automobilista, quali officina meccanica, elettrauto, gommista, lavaggio, servizi di lubrificazione, servizi informativi di interesse generale e turistico, bancomat, ecc.

e) Turistico ricettivo (TR)

Le aree ad esclusivo uso turistico ricettivo secondo quanto definito dalla normativa regionale, possono essere articolate in strutture ricettive gestite per la produzione e l'offerta al pubblico di servizi per l'ospitalità:

  • - TR.1: alberghi, residenze turistico-alberghiere, alberghi diffusi, condhotel, residence, pensioni, locande;
  • - TR.2: campeggi, villaggi turistici, camping-village, aree di sosta (camper o altri mezzi di pernottamento autonomi), parchi di vacanza;
  • - TR.3: strutture ricettive extra-alberghiere per l'ospitalità collettiva: case per ferie, ostelli, rifugi, bivacchi fissi.

Le strutture ricettive gestite per la produzione e l'offerta al pubblico di servizi per l'ospitalità comprendono bar e ristoranti, ancorché non ad uso esclusivo dell'attività ricettiva, se inseriti all'interno del complesso degli immobili.

f) Attività direzionali e di servizio (D)

La funzione direzionale e di servizio è articolata nelle seguenti sottocategorie:

  • - D.1 - Studi professionali, uffici privati ed agenzie varie: attività di progettazione, di consulenza legale, di consulenza in genere, di contabilità, di assicurazione, di pubblicità, di comunicazione, di studi di mercato, di coworking professionali, agenzie di assicurazione, di affari, di viaggio, immobiliari, di spettacolo e animazione, servizi di vigilanza e investigazione, uffici amministrativi, bancari, assicurativi, finanziari, di intermediazione, di ricerca, uffici di informazione turistica;
  • D.2 - Artigianato di servizio alla persona, alla manutenzione dei beni di consumo durevoli o degli edifici, svolte da imprese artigiane quali: lavanderie a servizio della residenza, parrucchieri, barbieri, estetisti, tatuatori o piercing, centri benessere, istituti di bellezza toilette per cani, ottici, odontotecnici, orafi, corniciai, sartorie su misura, tappezzerie, onoranze funebri, servizi di autotrasporto merci e persone, imprese di pulizia, di grafica (compresa la realizzazione di insegne luminose) e fotografia, copisterie ed eliografie, depositi di merci e semilavorati, rimessaggi edilizi e finiture edili (escluso cantieri all’aperto), impiantistica elettrica e termoidraulica, riparazione articoli di falegnameria, artigianato artistico, attività di riparazione elettrodomestici, computer, macchine da ufficio, attività di riparazione autoveicoli e motoveicoli quali le officine meccaniche, elettrauto, radiatorista, gommista e carburatorista. Non sono comunque comprese tra queste attività quelle di produzione seriale ed automatica/automatizzata, nonché le attività rumorose, inquinanti o comunque moleste quali carpenterie, carrozzerie, tipografie con rotative, etc.
  • - D.3 Attività di ospitalità temporanea diversa dalle attività ricettive quali studentati, convitti, collegi, pensionati e residenze sociali, foresterie dotate di servizi a comune
  • - D.4 Servizi privati di interesse pubblico quali:
    • - Parcheggi coperti;
    • - Servizi sociali e ricreativi: centri civici e sociali, centri culturali e ricreativi, centri polivalenti; sedi di associazioni: sindacali, politiche, di categoria, culturali, sportive;
    • - Servizi sportivi quali: palestre, piscine, centri sportivi polivalenti, campi sportivi coperti e scoperti;
    • - Servizi per la cultura e lo spettacolo quali: musei, spazi espositivi, teatri, auditori, cinema, multiplex e multisala cinematografici, sale spettacolo, sale convegni e mostre, biblioteche;
    • - Servizi di assistenza socia-sanitaria, quali: centri di assistenza, case di riposo e case di cura, residenze protette; cliniche private, centri medici polispecialistici, ambulatori, poliambulatori e laboratori di analisi, centri fisioterapici, cliniche veterinarie;
    • - Servizi privati per la formazione e/o per servizi a carattere educativo: sedi di università private, scuole private paritarie, scuole materne private, centri di formazione professionale, scuole di alta formazione professionale, scuole di alta formazione e sviluppo d'impresa, campus per la formazione professionale, incubatori e acceleratori d'impresa, scuole private di lingue, informatica, musica, danza, recitazione, autoscuole.
    • - Università e Servizi universitari quali: attrezzature didattiche e di ricerca, compresi i servizi connessi di tipo amministrativo, tecnico, sociale e culturale, residenze universitarie, scuole speciali di livello universitario;
    • - servizi per il culto quali chiese, conventi, oratori, edifici e sale per il culto di qualunque religione;

g) Servizi e attrezzature di uso pubblico (S)

La destinazione d'uso per attrezzature di servizio pubbliche (S) comprende :

  • - Sa: servizi amministrativi riferiti ad uffici amministrativi, protezione civile, tribunali, attrezzature della guardia di finanza, per la pubblica sicurezza e militari, archivi, servizi postelegrafonici e telefonici;
  • - Sb: servizi per l'istruzione di base riferiti ad asili, scuole per l'infanzia, scuole dell'obbligo;
  • - Sc: servizi cimiteriali;
  • - Sd: servizi per il culto quali chiese, conventi, oratori, edifici e sale per il culto di qualunque religione;
  • - Sh: servizi per l'assistenza socio sanitaria riferiti a ospedali, centri di assistenza, cliniche, poliambulatori, servizi per gli anziani, per i portatori di handicap, day hospital, case di riposo, laboratori per analisi cliniche, cliniche veterinarie, centri di riabilitazione, centri sanitari specializzati, residenze protette, campi per famiglie nomadi.
  • - ERS: edilizia sociale di proprietà pubblica
  • - Si: servizi per l'istruzione superiore, scuole speciali;
  • - Sr: servizi culturali, sociali e ricreativi riferiti a musei, teatri, auditori, cinema, sale di spettacolo, biblioteche, mostre ed esposizioni, centri sociali, culturali e ricreativi, ludoteche, centri polivalenti, mense;
  • - Ss: servizi sportivi coperti riferiti a palestre, piscine, palazzi dello sport, campi coperti: rientrano in questa categoria gli impianti sportivi di interesse urbano e di quartiere e altre destinazioni assimilabili, spazi attrezzati per la pratica sportiva di base e/o lo sport agonistico al coperto; possono comprendere eventuali attività commerciali (Ce), limitatamente a somministrazione di alimenti e bevande, se ad uso esclusivo dell'impianto sportivo, e servizi sociali e ricreativi (Ss);
  • - Ssa: impianti sportivi all'aperto; rientrano in questa categoria gli impianti sportivi di interesse urbano e di quartiere e altre destinazioni assimilabili, spazi attrezzati per la pratica sportiva di base e/o lo sport agonistico all'aperto ;
  • - St: servizi tecnici riferiti a stazioni dei trasporti, impianti tecnici per la distribuzione di acqua, energia elettrica e gas, centrali termiche, stazioni telefoniche, impianti per il trattamento dei rifiuti, depuratori, canili, mattatoi, stazioni di sperimentazione per la flora e per la fauna, servizi di soccorso pubblico, pubblica sicurezza e militari.

Gli spazi scoperti di uso pubblico, di livello comunale e di interesse generale, possono essere articolati in spazi scoperti a verde:

  • - Vg: giardini;
  • - Vo: orti urbani;
  • - Vp: parchi;
  • - Vpa: parchi agricoli

ed in spazi scoperti:

  • - Mc: mercati coperti e scoperti;
  • - Pp: parcheggi a raso;
  • - Ps: campi sportivi scoperti;
  • - Pz: piazze riferite a spazi pedonali o prevalentemente pedonali

Rientrano nella categoria di destinazione d'uso per attrezzature di servizio pubbliche le attività private D.4 Servizi privati di interesse pubblico che offrano servizi o attrezzature analoghi a quelli pubblici e che comunque rivestano interesse pubblico, realizzate da associazioni e privati, previa stipula di convenzione che ne disciplini l'uso pubblico e le relative condizioni.

h) Le attività agricole e funzioni connesse e complementari (A)

Sono attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, all'allevamento del bestiame e attività connesse. Sono considerate attività connesse a quella agricola:

  • le attività di produzione agricola aziendale - A.1 :
    • - colture permanenti (vigneti, oliveti, frutteti, piante aromatiche, attività vivaistica in pieno campo, etc.)
    • - colture non permanenti (orticoltura, floricoltura, cereali legumi, piante da foraggio, attività vivaistica in vasetteria)
    • - selvicoltura (e relativi impianti e attrezzature)
    • - allevamento di bovini, equini (anche addestramento e custodia di cavalli), suini, ovini, caprini, pollame, conigli e altri animali da cortile;
    • - allevamenti zootecnici minori quali api, chiocciole e lombrichi;
    • - allevamento di fauna selvatica;
    • - pascolo;
    • - Attività di supporto all'agricoltura quali: attività successive alla raccolta, lavorazione delle sementi, servizi di supporto alla selvicoltura e altre attività forestali connesse, lavorazioni tipiche legate al governo del bosco e allo sfruttamento delle risorse forestali;
    • - Impianti aziendali per autoproduzione di energia elettrica e/o calorica da fonti rinnovabili;
  • le attività faunistico-venatorie aziendali - A.2 quali:
    • - Caccia, cattura di animali e servizi connessi; Cinotecnica: attività di allevamento, selezione e addestramento delle razze canine;
    • - Pesca in acque dolci e servizi connessi;
    • - Attività di valorizzazione del territorio rurale e/o del patrimonio forestale mediante utilizzazione di attrezzature o risorse aziendali;
  • Attività connesse alla produzione agricola aziendale - A.3 quali:
    • - agriturismo e turismo rurale (centri rurali di ristoro e degustazione, centri didattici, centri di organizzazione del tempo libero - parchi avventura a gestione aziendale - e centri culturali in territorio rurale);
    • - Cohousing rurale;
    • - Attività integrative commerciali: vendita di prodotti legati alle tradizioni locali e più in generale all'attività agricola;
    • - Attività integrative artigianali: quelle di modeste dimensioni che svolgano funzione di supporto e servizio alle attività agricole o mestieri tradizionali il cui esercizio non comporti impatti negativi in termini di rumore, di impatto ambientale e di visibilità rispetto all'ambiente circostante;
    • - Attività integrative di servizio: sono quelle svolte da un soggetto (persona fisica, associazione o società) che svolge attività di allevamento per animali domestici a scopo commerciale, il loro addestramento e pensione o servizi per attività didattico culturali ricreative.
    • L'imprenditore agricolo può utilizzare immobili a destinazione industriale o commerciale per lo svolgimento dell'attività agricola, secondo quanto stabilito dall'art. 75 della LR n. 65/2014.

Art. 34 Mutamento della destinazione d'uso: definizione ed ammissibilità

1. Si considera mutamento della destinazione d'uso, urbanisticamente rilevante, il passaggio dall'una all'altra categoria funzionale ammessa. E' sempre consentito il passaggio dall'una all'altra destinazione d'uso all'interno della stessa categoria funzionale, fatte salve diverse specifiche limitazioni previste nei singoli ambiti dal presente Piano. Sono fatte salve le norme relative ai requisiti di carattere igienico-sanitario necessario per la specifica attività e le specifiche norme di settore.

2. Il mutamento di destinazione d'uso con o senza opere è consentito, previa presentazione di SCIA, ad esclusione dei nuclei storici dove la normativa vigente prescrive la presentazione di permesso di costruire, solo se la nuova destinazione è ammessa dal presente Piano Operativo in riferimento al Tessuto o all'Ambito Rurale e se sia possibile procedere all'adeguamento degli standard urbanistici e/o al reperimento della dotazione di spazi di relazione richiesti con riferimento alla destinazione finale, fatto salvo quanto previsto in tema di monetizzazione degli standard dall'art. 142 del vigente Regolamento Edilizio.

3. Il mutamento di destinazione senza opere è consentito, tramite presentazione di SCIA, quando l'immobile abbia precedentemente al mutamento stesso le caratteristiche di agibilità richieste per la nuova funzione, e la nuova destinazione:

  • - sia ammessa nella zona urbanistica di appartenenza e non esclusa da specifiche disposizioni del presente Piano Operativo;
  • - non richieda opere per l'adeguamento degli standard urbanistici e/o per il reperimento della dotazione di spazi di relazione.

4. Sono gratuiti i mutamenti di destinazione d'uso che non determinano incremento di carichi urbanistici, con riferimento agli standard richiesti per la destinazione finale.

Art. 35 Compatibilità tra destinazioni d'uso

1. Ove la presente normativa assegni una prevalenza di funzione, si intendono ammesse tutte le sotto-articolazioni della categoria, nonché le funzioni compatibili come di seguito indicato, ancorché non esplicitamente contenute nelle norme, fermo restando l'obbligo del rispetto della salute e del benessere psico-fisico delle persone e la priorità alla protezione ambientale delle attività residenziali.

2. Sono sempre compatibili con la residenza le attività commerciali, ad esclusione della grande distribuzione e di quelle all'ingrosso, le attività direzionali, quelle turistico-ricettive limitatamente a alberghi, residenze turistico-alberghiere, alberghi diffusi, condhotel, residence, pensioni, locande, case per ferie, quelle di servizio private e pubbliche, le attrezzature pubbliche o di uso pubblico. Per quanto riguarda le attività CI magazzini e commerciali all’ingrosso, sono compatibili con la residenza le sedi amministrative e i piccoli depositi merci con superficie edificata non superiore a 400 mq, aventi le caratteristiche delle attività descritte al precedente art. 33 lett.f) D2.

3. Sono sempre compatibili con le attività industriali e artigianali quelle commerciali all'ingrosso e di deposito, gli impianti tecnologici, le infrastrutture per la mobilità e servizi connessi e, ove verificata la compatibilità rispetto ai rischi per la salute e le tipologie delle produzioni industriali presenti, le medie distribuzioni di vendita alimentare e non alimentare, le attività turistico ricettive alberghiere, le attività commerciali, i servizi privati e pubblici o di uso pubblico.

4. Sono sempre compatibili con le attività commerciali quelle direzionali, i servizi privati e pubblici.

Art. 36 Specifiche fattispecie di attività insediabili senza obbligo di cambio di destinazione d'uso

Le specifiche fattispecie di attività commerciali, direzionali e di servizi pubblici e privati riportate nella tabella sottostante, possono insediarsi indifferentemente in locali già legittimati per gli uni o gli altri usi, senza che si configuri la necessità di un cambio di destinazione d'uso, a condizione che siano rispettati i parametri igienico-sanitari e di sicurezza prescritti per l'attività ovvero nel caso avvengano senza opere edilizie o con limitate opere di ridistribuzione degli ambienti interni, nonché con opere necessarie per realizzare ed integrare i servizi igienico sanitari e tecnologici.

La tabella indica puntualmente la corrispondenza tra attività esercitata e destinazione d'uso dei locali in cui questa può essere insediata in ragione della sua natura e della specifica normativa di settore:

AttivitàCategoria funzionaleAltre destinazione d'uso
d'insediamento compatibili
Attività di magazzino o deposito di merci, materiali e beni finiti con SE inferiore a 400 mq . CI.1Commerciale all’ingrosso CIIndustriale e artigianale I.1 in edifici con SE inferiore a 400 mq
Attività con preparazione e vendita di prodotti
alimentari (panetterie, pasticcerie, gelaterie, rosticcerie, pizzerie ecc.)C.4
Commerciale al dettaglio CIndustriale e artigianale I.1
Artigianato di servizio alla manutenzione dei beni di consumo durevoli e degli edifici (elettrauto, officina meccanica, radiatorista, autolavaggio , tipografia, linotipia, produzione artigianale di suppellettili in ceramica, vetro e legno, rimessaggio materiali edili D.2Direzionale e di Servizio DIndustriale e artigianale I.1
Attività di servizio alla persona (lavanderie,
parrucchieri, barbieri, estetisti, centri benessere,
Sartorie ecc.)D.2
Direzionale e di Servizio DCommerciale al dettaglio C.3
Studi professionali, uffici privati ed agenzie varie D.1
Artigianato di servizio alla persona, alla manutenzione dei beni di consumo durevoli e degli edifici D.2
Servizi privati di interesse pubblico D.4
Direzionale e di Servizio DCommerciale al dettaglio C.3
Le associazioni di promozione socialeQualsiasi destinazione d'uso

Art. 37 Limitazione di funzioni ed attività incompatibili per singole zone ed immobili, anche senza cambio della destinazione d'uso

1. In determinati ambiti del territorio, ovvero per gli immobili riconosciuti a diverso titolo meritevoli di salvaguardia, si elencano nelle tabelle sottostanti particolari attività considerate incompatibili e pertanto non insediabili, anche in immobili aventi alla data di adozione del presente Piano destinazione tale da permetterne l'utilizzo.

2. Sono considerate incompatibili rispetto alla caratterizzazione e alle funzioni degli ambiti di cui al comma precedente le seguenti attività, sia all'interno di immobili che all'aperto:

AmbitoAttività incompatibili
"R" Residenzialeattività agricole e funzioni connesse e complementari (A), industriale e artigianale “I”, commercio all’ingrosso e depositi (CI) ad esclusione di deposito di merci/ingrossi e loro sedi amministrative, con dimensioni minori a 400 mq , turistiche ricettive TR.2
Industriale/artigianale ( tessuto P1, P3)Residenziale R, turistico ricettivo TR, Commercio al dettaglio con esclusione dei C.4 e C.5, i servizi privati di interesse pubblico D.4, con esclusione delle cliniche veterinarie .
Industriale/artigianale e direzionale commerciale
(tessuti P2)
Residenziale R, Strutture produttive di servizio I2, ad eccezione di quelle esercitate
all’interno degli edifici, Servizi privati di interesse pubblico D.4, con esclusione delle
cliniche veterinarie, servizi sportivi, sociali ricreativi e parcheggi coperti.
Terziario (tessuto TT1)Residenziale R, industriale e artigianale “I”, Servizi privati di interesse pubblico D.4
con esclusione delle cliniche veterinarie, servizi sportivi, sociali ricreativi e parcheggi coperti.
Nuclei storici ed edifici classificati attività agricole e funzioni connesse e complementari (A), industriale e artigianale
“I”, commercio all’ingrosso e depositi (CI), turistiche ricettive TR.2, oltre alle seguenti attività:
- depositi di merci, mezzi e materiali all’aperto con o senza vendita;
- agenzie di money transfer e d’affari;
- internet point;
- lavanderie a gettone;
- attività di vendita di prodotti alimentari mediante distributori automatici,
esercitata in locale a ciò adibito in maniera esclusiva;
- esercizi per la vendita e noleggio di macchine agricole, macchine operatrici,
ciclomotori, motoveicoli, autoveicoli e relativi accessori e ricambi comprensivi di deposito;
- officine di riparazione auto e/o motoveicoli, carrozzerie, elettrauto;
- compro oro, intesa come attività esclusiva o prevalente di acquisto da privati
di gioielli e/o oggetti preziosi usati, per rimetterli sul mercato, lavorarli o fonderli;
- esercizi per la vendita e noleggio di macchine agricole, macchine operatrici,
ciclomotori, motoveicoli, autoveicoli e relativi accessori e ricambi comprensivi di deposito;
- esercizi di vendita di beni per le imprese industriali e commerciali (materie
prime e semilavorati, macchinari, materiali e componenti per la meccanica,
combustibili solidi e liquidi, prodotti chimici e oli lubrificanti, ecc…);
- impianti di distribuzione carburante e servizi all’automobilista;
Aree agricoleindustriale e artigianale “I”, commercio all’ingrosso e depositi (CI), turistiche ricettive
TR.2 (ad eccezione delle aree di sosta per le attività agrituristiche), oltre alle seguenti attività:
- depositi di merci, mezzi e materiali all’aperto con o senza vendita;
- agenzie di money transfer e d’affari;
- internet point;
- lavanderie a gettone;
- attività di vendita di prodotti alimentari mediante distributori automatici,
esercitata in locale a ciò adibito in maniera esclusiva;
- esercizi per la vendita e noleggio di macchine agricole, macchine operatrici,
ciclomotori, motoveicoli, autoveicoli e relativi accessori e ricambi comprensivi di deposito;
- officine di riparazione auto e/o motoveicoli, carrozzerie, elettrauto;
- compro oro, intesa come attività esclusiva o prevalente di acquisto da privati
di gioielli e/o oggetti preziosi usati, per rimetterli sul mercato, lavorarli o fonderli;
- esercizi di vendita di beni per le imprese industriali e commerciali (materie
prime e semilavorati, macchinari, materiali e componenti per la meccanica, combustibili solidi e liquidi, prodotti chimici e oli lubrificanti, ecc…);
- impianti di distribuzione carburante e servizi all’automobilista;

La compatibilità delle nuove attività con quanto disciplinato dal presente articolo, dovrà essere certificata e dimostrata in sede di formalizzazione dell'apertura dell'esercizio e verificate dal competente ufficio SUAEP.

Ultimo aggiornamento 27 Settembre 2021