Norme tecniche di attuazione del Piano Operativo


Art. 28 Varianti e interventi in deroga

1. Le Varianti al Piano Operativo sono soggette alla procedure previste dal Titolo II della L.R. 65/2014. Esse dovranno risultare conformi alla prescrizioni del Piano Strutturale ed essere compatibili con gli obiettivi e gli indirizzi contenuti in esso.

2. Non costituiscono varianti al PO, fermo restando che l'Amministrazione comunale dovrà provvedere a darne opportuna pubblicità ai sensi di legge:

  • a) le modifiche di contenuti conseguenti all'aggiornamento del Piano strutturale dovuto a modifiche di atti sovracomunali o al superamento di condizioni individuate dal Piano strutturale medesimo (es. elenco beni vincolati o pericolosità idraulica);
  • b) i casi in cui disposizioni di piani, progetti e programmi prevalenti e direttamente operativi dettati da leggi o da atti amministrativi di Enti che per specifica competenza comportino modifiche dirette e non modificabili con atti del Comune, al presente PO;
  • c) le modifiche alla specificazione della destinazione attribuita a spazi e attrezzature pubbliche purché non sia modificata la funzione pubblica.

3. E' sempre ammessa, purché non comportante conseguenze sulla Disciplina, la correzione di meri errori materiali e l'aggiornamento dei quadri conoscitivi. In presenza di studi e analisi più approfondite, di errori cartografici, errori di digitazione è consentito, anche su istanza di soggetti diversi dall'Amministrazione comunale, modificare gli elaborati del PO. La modifica deve essere approvata mediante apposita deliberazione del consiglio comunale e deve essere trasmessa, dopo l'esecutività della delibera, alla Regione Toscana e alla Provincia di Prato al fine dell'aggiornamento degli atti di competenza. Dell' avvenuta approvazione deve essere dato avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana.

4. Sono ammesse deroghe al Piano Operativo nel rispetto delle condizioni previste dall'art. 97 della L.R. 65/2014.

5. Non è consentito il cambio di destinazione d'uso di consistenze edilizie realizzate in deroga alle disposizioni del Piano Operativo o dei previgenti strumenti urbanistici senza preventivo atto di assenso del Consiglio comunale.

Art. 29 Interventi ammissibili su edifici e consistenze edilizie legittimati in forza di provvedimenti di sanatoria straordinaria (condoni edilizi)

1. Alle consistenze edilizie e/o agli edifici esistenti legittimati in forza di provvedimenti di sanatoria edilizia di carattere straordinario si applicano le disposizioni contenute nei vari ambiti di appartenenza, fatte salve le specifiche disposizioni, limitazioni e/o prescrizioni di cui ai successivi punti del presente articolo. In caso di contrasto con la disciplina contenuta nei vari ambiti, o con altre disposizioni contenute nelle presenti norme, si applicano le disposizioni più restrittive.

2. Non possono comunque eccedere la manutenzione straordinaria, senza aumento della Unità immobiliari - previa esplicita rinuncia da parte dell'avente titolo al plusvalore derivante dalle opere realizzate - gli interventi su edifici, consistenze edilizie e/o manufatti sanati ricadenti nelle seguenti aree di previsione:

  • - aree per sedi stradali, piazze e spazi pubblici ad esse accessori, di cui all'art. 174;
  • - fasce di rispetto stradale, di cui all'art. 175;
  • - aree per attrezzature e servizi di interesse pubblico, di cui al titolo IX capo 1 e capo II;
  • - aree cimiteriali, di cui all'art.164;
  • -aree destinate all'Edilizia sociale di cui all'art. 165.

3. Sulle consistenze edilizie, di cui al presente articolo, realizzate in aderenza o in sopraelevazione ad edifici legittimi esistenti - ancorché identificate con la stessa classificazione dell'edificio di riferimento - sono ammessi interventi urbanistico-edilizi fino alla demolizione e ricostruzione, anche con diversa configurazione, a condizione che l'intervento persegua le finalità di cui al successivo punto 5, e che non si determini, rispetto a quanto contenuto nel titolo abilitativo in sanatoria:

  • - modifica della destinazione d'uso per gli annessi rurali;
  • - incremento di superficie coperta (Sc) oltre i limiti consentiti dalle norme relative ai singoli tessuti o aree.

Ove le consistenze edilizie di cui sopra costituiscano modifica o ampliamento di edifici appartenenti alle Classi 1 e 2, gli interventi urbanistico-edilizi di demolizione e ricostruzione sono ammessi solo ove il volume ricostruito risulti pienamente compatibile con la tutela e la conservazione degli elementi tipologici, formali, costruttivi e strutturali che qualificano il valore dell'immobile interessato dall'intervento.

4. Ove gli edifici, le consistenze edilizie e/o i manufatti di cui al presente articolo risultino sanati con destinazioni d'uso in contrasto con la disciplina dettata dal Piano Operativo per i diversi tessuti, aree o ambiti, su di essi sono ammessi interventi fino alla manutenzione straordinaria.

5. Ferme restando le limitazioni di cui ai punti precedenti, gli interventi sugli edifici, consistenze edilizie e/o manufatti di cui al presente articolo, sono ammessi a condizione:

  • - del miglioramento estetico e funzionale dei manufatti sanati, ai fini di un più armonico inserimento nel contesto paesaggistico e ambientale di riferimento;
  • - del superamento di situazioni di degrado igienico, architettonico, ambientale, paesaggistico, anche mediante l'eliminazione di elementi dissonanti e/o consistenze incongrue, del contenimento della superficie coperta (SC), dell'incremento delle superfici permeabili di pertinenza. Negli ambiti in cui non sono indicati parametri urbanistici di riferimento, il contenimento della superficie coperta e l'incremento della superficie permeabile non deve risultare inferiore al 10 % di quella esistente.
  • - del rispetto dei parametri urbanistici previsti negli ambiti di riferimento.

Art. 30 Interventi ammissibili su consistenze edilizie oggetto di sanzioni sostitutive della rimessa in pristino

1. Le consistenze edilizie che siano state oggetto di sanzioni amministrative sostitutive della rimessa in pristino, ai sensi delle vigenti norme in materia edilizia, possono essere oggetto degli stessi interventi urbanistico-edilizi previsti, nei vari ambiti di appartenenza, con le limitazioni e/o prescrizioni di seguito specificate.

2. Ove le consistenze edilizie di cui al punto 1 costituiscano modifica o ampliamento di edifici appartenenti alle Classi 1, 2 e 3 e 4, gli interventi urbanistico-edilizi da eseguirsi su di esse non possono determinare modifica della destinazione d'uso né incremento di superficie utile (SU), come definita dall'art. 21 del Regolamento Edilizio.

3. Le consistenze edilizie di cui al punto 1 costituenti incremento di volume (V) rispetto alla porzione legittima dell'edificio concorrono interamente al dimensionamento degli incrementi volumetrici consentiti dal Piano Operativo.

4. La realizzazione di interventi urbanistico-edilizi sulle consistenze di cui al presente articolo è consentita solo dopo l'integrale corresponsione all'Amm./ne Comunale dell'importo della sanzione pecuniaria.

5, Ai fini della legittimità degli edifici esistenti si considerano conformi al PO tutte le costruzioni anteriori al 30/05/1959, data di approvazione del primo Regolamento Edilizio, anche se prive di titolo abilitativo.

Con l'eccezione degli edifici o porzioni di edifici costruiti in zone sottoposte a vincolo in data antecedente la loro costruzione, le consistenze edilizie la cui realizzazione è comprovata in data anteriore al 10 Luglio 1973 (data di approvazione del primo strumento urbanistico del Comune) sono considerate conformi alle disposizioni del PO, salvo il rispetto delle disposizioni del Regolamento Edilizio e fermo restando il pagamento di quanto dovuto per la sanatoria dei volumi non risultanti da titoli abilitativi. Per la conformità al PO delle consistenze di cui sopra devono essere rispettate le seguenti condizioni:

  • - deve essere dimostrato mediante presentazione di idonea documentazione, (catasto, foto, pubblicazioni, etc.) che l'edificio non ha subito modifiche planivolumetriche posteriori alla data del 10 Luglio 1973;
  • - deve essere dimostrato che al momento della loro realizzazione le consistenze edilizie non erano soggette a vincoli di qualsiasi natura;
  • - deve essere effettuato il riordino del lotto di pertinenza mediante demolizione di eventuali consistenze edilizie accessorie o pertinenziali, ad esclusione dei locali adibiti ad autorimessa e compatibili a tale uso, ove non rispettati gli indici e parametri dei singoli tessuti.

Art. 31 Interventi realizzati in applicazione della LR.n. 24/2009 e s.m.i. ("PIANO CASA")

1. Gli ampliamenti realizzati in applicazione degli artt. 3, 3-bis e 4 della L.R. n. 24/2009 e s.m.i. non si cumulano con gli ampliamenti, comunque denominati, consentiti dal presente Piano Operativo sui medesimi edifici. Tale divieto decade decorsi cinque anni dalla comunicazione di ultimazione dei lavori.

2. Non può essere modificata la destinazione d'uso degli edifici abitativi sui quali siano stati realizzati gli interventi di cui agli artt. 3 e 4 della L.R. n. 24/2009 e s.m.i., oppure il numero degli alloggi legittimato dal permesso di costruire o dalla SCIA proposta ai sensi della medesima legge regionale, se non siano decorsi almeno cinque anni dalla comunicazione di ultimazione dei lavori.

3. Non può essere modificata la destinazione d'uso degli edifici a destinazione d'uso industriale o artigianale sui quali siano stati realizzati gli interventi di cui all'art. 3-bis della L.R. n. 24/2009 e s.m.i. se non siano decorsi almeno dieci anni dalla comunicazione di ultimazione dei lavori.

Ultimo aggiornamento 27 Settembre 2021