Norme tecniche di attuazione del Piano Operativo


Art. 14 Disposizioni generali

1. Le previsioni del Piano Operativo si attuano mediante:

  • - Interventi di rigenerazione urbana di cui all'art. 15 dlle presenti norme;
  • - Piani attuativi, di iniziativa pubblica o privata, secondo le varie tipologie indicate all'art. 17;
  • - Progetti unitari convenzionati come disciplinati all'art. 18;
  • - interventi urbanistico edilizi diretti, sulla base di specifico titolo abilitativo (talora con rilascio e/o efficacia subordinata alla sottoscrizione di apposita convenzione o atto unilaterale d'obbligo), di cui all'art.19;
  • - Programma Aziendale (con valore o meno di Piano attuativo), come disciplinato all'art.122.

E' facoltà dell'Amministrazione comunale di dare attuazione a talune previsioni del Piano Operativo con le modalità specificate agli articoli 15 e 16.

2. Gli interventi di trasformazione degli assetti insediativi, infrastrutturali ed edilizi del territorio previsti dal Piano Operativo sono identificati con apposito segno grafico negli elaborati cartografici su base C.R.T in scala 1:5.000 e 1:2.000, serie QP_02 e QP_03 "Usi del suolo e modalità di intervento", e disciplinati da apposite "schede normative e di indirizzo progettuale", il cui repertorio completo è contenuto nell'allegato "B" delle presenti Norme. Nelle schede normative, in ragione della loro natura sono indicate le modalità di attuazione.

3. Sugli immobili e le aree diverse da quelle sopra specificate - salvo ulteriori specifiche disposizioni dettate dalle presenti norme - si opera mediante intervento diretto, secondo le disposizioni contenute all'art. 19

Art. 15 Interventi di rigenerazione urbana

1. Gli interventi di rigenerazione urbana sono finalizzati ad incentivare la razionalizzazione del patrimonio edilizio esistente ed a promuovere ed agevolare la rigenerazione delle aree urbane degradate.

2. Gli interventi di rigenerazione urbana, come sopra definiti, hanno le caratteristiche, i contenuti e l'efficacia degli interventi definiti al Titolo V, Capo III, Sezione I, della LR 65/2014, ed in particolare agli artt. 122 e 125. Ad essi si applicano le procedure e le misure incentivanti previste dalla stessa LR 65/2014

3. Nel presente Piano Operativo sono considerati interventi di rigenerazione urbana, oltre a quelli definiti ai precedenti due commi, il complesso delle previsioni finalizzate a promuovere il recupero, il riuso e la trasformazione fisica e funzionale di parti significative del tessuto urbano, anche nei casi in cui ad esse non si applichino le specifiche procedure e modalità attuative indicate dalla LR 65/2014.

4. E' in ogni caso facoltà dell'Amministrazione Comunale, durante il periodo di validità del Piano Operativo, procedere all'individuazione delle aree e degli edifici da sottoporre ad interventi di rigenerazione urbana tramite una ricognizione con apposito atto ai sensi dell'art. 125 comma 2 della LR 65/2014.

Art. 16 Programmi complessi di riqualificazione insediativa

1. I programmi complessi di riqualificazione insediativa costituiscono strumenti di programmazione attuativa assimilati a piani attuativi. Essi sono finalizzati al recupero e alla riqualificazione degli insediamenti esistenti anche attraverso interventi di nuova edificazione.

2. Tali programmi si caratterizzano per una pluralità di funzioni, di tipologie di intervento e di operatori, sia pubblici che privati e sono localizzati nelle aree connotate da condizioni di degrado.

3. I programmi complessi di riqualificazione insediativa contengono:

  • - lo studio di fattibilità degli interventi;
  • - il progetto preliminare per gli interventi pubblici e privati che il proponente dichiara di voler realizzare;
  • - i termini di inizio e fine lavori nonché l'individuazione dei beni soggetti ad espropriazione.

Art. 17 Piani attuativi

1. Le tipologie di Piani Attuativi previste dal presente Piano Operativo sono le seguenti:

  • - Piano Attuativo di iniziativa pubblica (Piano Particolareggiato)
  • - Piano Attuativo di iniziativa privata (Piano di Lottizzazione)
  • - Piano per l'Edilizia Economica e Popolare (P.E.E.P.)
  • - Piano di Recupero di iniziativa privata
  • - Programma Aziendale con valore di Piano Attuativo

I Piani attuativi costituiscono strumenti di dettaglio di attuazione del Piano Operativo ai fini del coordinamento degli interventi sul territorio.

2. Gli elaborati ed i contenuti minimi di tali piani attuativi sono definiti dal Regolamento Edilizio e da quanto previsto all'art. 109 della LR 65/2014.

3. La progettazione urbanistica preventiva dovrà essere estesa all'intera area di intervento perimetrata, fatte salve diverse disposizioni contenute nelle presenti norme.

4. Il Piano Attuativo è sottoposto all'approvazione del Consiglio Comunale.

Art. 18 Progetti unitari convenzionati

1. In ragione della minore complessità e/o estensione dei singoli interventi, nelle Aree di trasformazione che prevedono interventi di riqualificazione o di completamento edilizio, quando specificatamente previsto dalle schede normative, l'attuazione degli interventi è subordinata all'approvazione di un Progetto Unitario convenzionato.

2. Oltre ai suddetti casi, sono subordinati all'approvazione di un progetto unitario anche gli interventi di nuova costruzione e sostituzione edilizia, in cui è prevista la realizzazione di una SE pari o maggiore di 500 mq, come previsto all'art. 84 delle presenti NTA.

3. Per progetto unitario si intende un progetto architettonico esteso all'intera area di intervento, o all'intera Unità minima di intervento finalizzato alla realizzazione di interventi organici nell'ambito delle aree suddette. Il rilascio dei titoli abilitativi o atti di assenso comunque denominati relativi agli interventi previsti è subordinata, oltre che all'approvazione del Progetto Unitario, alla stipula di una convenzione, ovvero alla sottoscrizione di un atto d'obbligo.

4. Il progetto unitario convenzionato ha le caratteristiche ed i contenuti previsti all'art.121 della LR 65/2014 ed è costituito dagli elaborati ivi elencati, fatte salve più dettagliate indicazioni del Regolamento Edilizio.

5. Il Progetto Unitario è sottoposto all'approvazione del Consiglio Comunale.

Art. 19 Intervento diretto convenzionato

1. Si attuano mediante intervento urbanistico-edilizio diretto tutte le previsioni del Piano Operativo non subordinate alla preventiva approvazione dei Piani Attuativi di cui all'art. 17 o dei Progetti Unitari di cui all'art. 18. I titoli e/o gli atti abilitativi necessari per ciascun intervento urbanistico-edilizio diretto, pubblico o privato, sono stabiliti dalle vigenti norme in materia di disciplina dell'attività edilizia.

2. Il rilascio e/o l'efficacia del titolo abilitativo è subordinata alla stipula di una convenzione, registrata e trascritta a cura e spese dell'interessato, atta a garantire l'interesse pubblico o generale e/o il rispetto di determinate condizioni, nel caso in cui l'intervento urbanistico- edilizio privato:

  • a) comporti la preventiva o contestuale esecuzione di opere di urbanizzazione da parte dell'avente titolo;
  • b) comporti la cessione gratuita di aree o immobili all'Amm./ne Comunale;
  • c) consista nella realizzazione di incrementi volumetrici di edifici o unità immobiliari sedi delle istituzioni, enti ed associazioni;
  • d) interessi un'area a destinazione pubblica (fatta eccezione per gli interventi privati ivi consentiti nelle more della realizzazione delle previsioni del Piano Operativo);
  • e) consista in opere da eseguirsi in attuazione di un Programma Aziendale approvato, come disciplinato dall'art. 122;
  • f) comporti l'esecuzione di interventi di sistemazione ambientale, come disciplinati dall'art. 123;
  • g) interessi le aree per il deposito e lo stoccaggio di materiali edili, di cui all'art. 142;
  • h) rientri in altre fattispecie per le quali la stipula di una convenzione sia prevista dalle presenti norme, o dalle vigenti leggi, compresa la preventiva o contestuale esecuzione di opere di urbanizzazione secondaria a scomputo del contributo dovuto per oneri di urbanizzazione.

Art. 20 Unità minime d'intervento

1. Le Unità minime d'intervento costituiscono l'ambito minimo interessato da uno specifico intervento di trasformazione del territorio: esse comprendono tutte le aree che occorre cedere al Comune o destinare ad opere pubbliche o ad opere di prevenzione del rischio idraulico, se si intende attuare l'intervento previsto per la zona dal Piano Operativo.Il piano attuativo, il progetto unitario o il permesso di costruire convenzionato relativo all'intervento dovrà interessare l'intera area minima pertinente.

2. Tramite le schede normative, o per esplicita disposizione della norma tecnica d'attuazione, sono individuate le aree destinate alla realizzazione di opere pubbliche e le eventuali opere di prevenzione del rischio idraulico la cui cessione e/o realizzazione è condizione per la realizzazione della trasformazione urbanistica prevista.

3. Per ciascun intervento per il quale è stata individuata l'Unità minima di intervento, dovranno essere soddisfatti gli standard urbanistici secondo le specifiche disposizioni contenute nel presente Piano Operativo.

4. E' possibile suddividere l'Unità minima d'intervento tramite apposito piano attuativo o progetto unitario presentato da tutti i proprietari interessati senza che il frazionamento dell'area comporti variante urbanistica.

Art. 21 Comparti edificatori

1. Le aree che il Piano Operativo individua come aree AT (aree di trasformazione) definiscono il comparto dell'intervento cui sono pertinenti. I proprietari di tali aree possono formare un consorzio per la presentazione del piano attuativo e del conseguente schema di convenzione, secondo quanto previsto dall'art. 108 della legge regionale 12 Novembre 2014 n. 65, "Norme per il governo del territorio".

2. Tramite le schede di trasformazione AT di cui all'art. 149, all'interno del comparto sono individuate le aree destinate alla realizzazione di opere pubbliche, ad eventuali opere di prevenzione del rischio idraulico e all'edificazione privata, che potrà essere realizzata unicamente in conseguenza del trasferimento della proprietà delle aree di interesse pubblico al Comune e della costruzione e/o del finanziamento delle opere di prevenzione del rischio idraulico necessarie alla messa in sicurezza dell'area d'intervento.

3. All'interno di ciascun comparto, possono essere individuate una o più aree unitarie d'intervento. Un piano particolareggiato di iniziativa pubblica può individuare aree unitarie diverse da quelle individuate nelle schede, senza che la modifica del loro perimetro comporti variante urbanistica.

Ultimo aggiornamento 27 Settembre 2021