Norme tecniche di attuazione del Piano Operativo


CAPO I Strumenti di attuazione

Art. 14 Disposizioni generali

1. Le previsioni del Piano Operativo si attuano mediante:

  • - Interventi di rigenerazione urbana di cui all'art. 15 dlle presenti norme;
  • - Piani attuativi, di iniziativa pubblica o privata, secondo le varie tipologie indicate all'art. 17;
  • - Progetti unitari convenzionati come disciplinati all'art. 18;
  • - interventi urbanistico edilizi diretti, sulla base di specifico titolo abilitativo (talora con rilascio e/o efficacia subordinata alla sottoscrizione di apposita convenzione o atto unilaterale d'obbligo), di cui all'art.19;
  • - Programma Aziendale (con valore o meno di Piano attuativo), come disciplinato all'art.122.

E' facoltà dell'Amministrazione comunale di dare attuazione a talune previsioni del Piano Operativo con le modalità specificate agli articoli 15 e 16.

2. Gli interventi di trasformazione degli assetti insediativi, infrastrutturali ed edilizi del territorio previsti dal Piano Operativo sono identificati con apposito segno grafico negli elaborati cartografici su base C.R.T in scala 1:5.000 e 1:2.000, serie QP_02 e QP_03 "Usi del suolo e modalità di intervento", e disciplinati da apposite "schede normative e di indirizzo progettuale", il cui repertorio completo è contenuto nell'allegato "B" delle presenti Norme. Nelle schede normative, in ragione della loro natura sono indicate le modalità di attuazione.

3. Sugli immobili e le aree diverse da quelle sopra specificate - salvo ulteriori specifiche disposizioni dettate dalle presenti norme - si opera mediante intervento diretto, secondo le disposizioni contenute all'art. 19

Art. 15 Interventi di rigenerazione urbana

1. Gli interventi di rigenerazione urbana sono finalizzati ad incentivare la razionalizzazione del patrimonio edilizio esistente ed a promuovere ed agevolare la rigenerazione delle aree urbane degradate.

2. Gli interventi di rigenerazione urbana, come sopra definiti, hanno le caratteristiche, i contenuti e l'efficacia degli interventi definiti al Titolo V, Capo III, Sezione I, della LR 65/2014, ed in particolare agli artt. 122 e 125. Ad essi si applicano le procedure e le misure incentivanti previste dalla stessa LR 65/2014

3. Nel presente Piano Operativo sono considerati interventi di rigenerazione urbana, oltre a quelli definiti ai precedenti due commi, il complesso delle previsioni finalizzate a promuovere il recupero, il riuso e la trasformazione fisica e funzionale di parti significative del tessuto urbano, anche nei casi in cui ad esse non si applichino le specifiche procedure e modalità attuative indicate dalla LR 65/2014.

4. E' in ogni caso facoltà dell'Amministrazione Comunale, durante il periodo di validità del Piano Operativo, procedere all'individuazione delle aree e degli edifici da sottoporre ad interventi di rigenerazione urbana tramite una ricognizione con apposito atto ai sensi dell'art. 125 comma 2 della LR 65/2014.

Art. 16 Programmi complessi di riqualificazione insediativa

1. I programmi complessi di riqualificazione insediativa costituiscono strumenti di programmazione attuativa assimilati a piani attuativi. Essi sono finalizzati al recupero e alla riqualificazione degli insediamenti esistenti anche attraverso interventi di nuova edificazione.

2. Tali programmi si caratterizzano per una pluralità di funzioni, di tipologie di intervento e di operatori, sia pubblici che privati e sono localizzati nelle aree connotate da condizioni di degrado.

3. I programmi complessi di riqualificazione insediativa contengono:

  • - lo studio di fattibilità degli interventi;
  • - il progetto preliminare per gli interventi pubblici e privati che il proponente dichiara di voler realizzare;
  • - i termini di inizio e fine lavori nonché l'individuazione dei beni soggetti ad espropriazione.

Art. 17 Piani attuativi

1. Le tipologie di Piani Attuativi previste dal presente Piano Operativo sono le seguenti:

  • - Piano Attuativo di iniziativa pubblica (Piano Particolareggiato)
  • - Piano Attuativo di iniziativa privata (Piano di Lottizzazione)
  • - Piano per l'Edilizia Economica e Popolare (P.E.E.P.)
  • - Piano di Recupero di iniziativa privata
  • - Programma Aziendale con valore di Piano Attuativo

I Piani attuativi costituiscono strumenti di dettaglio di attuazione del Piano Operativo ai fini del coordinamento degli interventi sul territorio.

2. Gli elaborati ed i contenuti minimi di tali piani attuativi sono definiti dal Regolamento Edilizio e da quanto previsto all'art. 109 della LR 65/2014.

3. La progettazione urbanistica preventiva dovrà essere estesa all'intera area di intervento perimetrata, fatte salve diverse disposizioni contenute nelle presenti norme.

4. Il Piano Attuativo è sottoposto all'approvazione del Consiglio Comunale.

Art. 18 Progetti unitari convenzionati

1. In ragione della minore complessità e/o estensione dei singoli interventi, nelle Aree di trasformazione che prevedono interventi di riqualificazione o di completamento edilizio, quando specificatamente previsto dalle schede normative, l'attuazione degli interventi è subordinata all'approvazione di un Progetto Unitario convenzionato.

2. Oltre ai suddetti casi, sono subordinati all'approvazione di un progetto unitario anche gli interventi di nuova costruzione e sostituzione edilizia, in cui è prevista la realizzazione di una SE pari o maggiore di 500 mq, come previsto all'art. 84 delle presenti NTA.

3. Per progetto unitario si intende un progetto architettonico esteso all'intera area di intervento, o all'intera Unità minima di intervento finalizzato alla realizzazione di interventi organici nell'ambito delle aree suddette. Il rilascio dei titoli abilitativi o atti di assenso comunque denominati relativi agli interventi previsti è subordinata, oltre che all'approvazione del Progetto Unitario, alla stipula di una convenzione, ovvero alla sottoscrizione di un atto d'obbligo.

4. Il progetto unitario convenzionato ha le caratteristiche ed i contenuti previsti all'art.121 della LR 65/2014 ed è costituito dagli elaborati ivi elencati, fatte salve più dettagliate indicazioni del Regolamento Edilizio.

5. Il Progetto Unitario è sottoposto all'approvazione del Consiglio Comunale.

Art. 19 Intervento diretto convenzionato

1. Si attuano mediante intervento urbanistico-edilizio diretto tutte le previsioni del Piano Operativo non subordinate alla preventiva approvazione dei Piani Attuativi di cui all'art. 17 o dei Progetti Unitari di cui all'art. 18. I titoli e/o gli atti abilitativi necessari per ciascun intervento urbanistico-edilizio diretto, pubblico o privato, sono stabiliti dalle vigenti norme in materia di disciplina dell'attività edilizia.

2. Il rilascio e/o l'efficacia del titolo abilitativo è subordinata alla stipula di una convenzione, registrata e trascritta a cura e spese dell'interessato, atta a garantire l'interesse pubblico o generale e/o il rispetto di determinate condizioni, nel caso in cui l'intervento urbanistico- edilizio privato:

  • a) comporti la preventiva o contestuale esecuzione di opere di urbanizzazione da parte dell'avente titolo;
  • b) comporti la cessione gratuita di aree o immobili all'Amm./ne Comunale;
  • c) consista nella realizzazione di incrementi volumetrici di edifici o unità immobiliari sedi delle istituzioni, enti ed associazioni;
  • d) interessi un'area a destinazione pubblica (fatta eccezione per gli interventi privati ivi consentiti nelle more della realizzazione delle previsioni del Piano Operativo);
  • e) consista in opere da eseguirsi in attuazione di un Programma Aziendale approvato, come disciplinato dall'art. 122;
  • f) comporti l'esecuzione di interventi di sistemazione ambientale, come disciplinati dall'art. 123;
  • g) interessi le aree per il deposito e lo stoccaggio di materiali edili, di cui all'art. 142;
  • h) rientri in altre fattispecie per le quali la stipula di una convenzione sia prevista dalle presenti norme, o dalle vigenti leggi, compresa la preventiva o contestuale esecuzione di opere di urbanizzazione secondaria a scomputo del contributo dovuto per oneri di urbanizzazione.

Art. 20 Unità minime d'intervento

1. Le Unità minime d'intervento costituiscono l'ambito minimo interessato da uno specifico intervento di trasformazione del territorio: esse comprendono tutte le aree che occorre cedere al Comune o destinare ad opere pubbliche o ad opere di prevenzione del rischio idraulico, se si intende attuare l'intervento previsto per la zona dal Piano Operativo.Il piano attuativo, il progetto unitario o il permesso di costruire convenzionato relativo all'intervento dovrà interessare l'intera area minima pertinente.

2. Tramite le schede normative, o per esplicita disposizione della norma tecnica d'attuazione, sono individuate le aree destinate alla realizzazione di opere pubbliche e le eventuali opere di prevenzione del rischio idraulico la cui cessione e/o realizzazione è condizione per la realizzazione della trasformazione urbanistica prevista.

3. Per ciascun intervento per il quale è stata individuata l'Unità minima di intervento, dovranno essere soddisfatti gli standard urbanistici secondo le specifiche disposizioni contenute nel presente Piano Operativo.

4. E' possibile suddividere l'Unità minima d'intervento tramite apposito piano attuativo o progetto unitario presentato da tutti i proprietari interessati senza che il frazionamento dell'area comporti variante urbanistica.

Art. 21 Comparti edificatori

1. Le aree che il Piano Operativo individua come aree AT (aree di trasformazione) definiscono il comparto dell'intervento cui sono pertinenti. I proprietari di tali aree possono formare un consorzio per la presentazione del piano attuativo e del conseguente schema di convenzione, secondo quanto previsto dall'art. 108 della legge regionale 12 Novembre 2014 n. 65, "Norme per il governo del territorio".

2. Tramite le schede di trasformazione AT di cui all'art. 149, all'interno del comparto sono individuate le aree destinate alla realizzazione di opere pubbliche, ad eventuali opere di prevenzione del rischio idraulico e all'edificazione privata, che potrà essere realizzata unicamente in conseguenza del trasferimento della proprietà delle aree di interesse pubblico al Comune e della costruzione e/o del finanziamento delle opere di prevenzione del rischio idraulico necessarie alla messa in sicurezza dell'area d'intervento.

3. All'interno di ciascun comparto, possono essere individuate una o più aree unitarie d'intervento. Un piano particolareggiato di iniziativa pubblica può individuare aree unitarie diverse da quelle individuate nelle schede, senza che la modifica del loro perimetro comporti variante urbanistica.

CAPO II Disposizioni relative agli assetti insediativi

Art. 22 Criteri e norme relative agli standard

1. Il Piano Operativo, in conformità con gli indirizzi del Piano Strutturale e dell'art. 3 del D.M. 1444/68, ha l'obiettivo di conseguire una dotazione di aree pubbliche a standard, come definite al Titolo IX, di mq 30/abitante cos&igrave ripartiti:

  • - aree a verde pubblico attrezzato 18 mq/abitante
  • - aree per l'istruzione dell'obbligo 4,50 mq/abitante
  • - aree per attrezzature di interesse comune 4 mq/abitante
  • - aree per parcheggi 3,50 mq/abitante

2. Il Piano Operativo, in conformità con gli indirizzi del Piano Strutturale e dell'art. 4 punto 5 del D.M. 1444/68, ha l'obiettivo di conseguire una dotazione di attrezzature pubbliche di interesse generale di 17,5 mq/ab cos&igrave ripartiti:

  • - aree per l'istruzione superiore all'obbligo 1,50 mq/abitante
  • - attrezzature sanitarie e ospedaliere 1 mq/abitante
  • - aree per parchi pubblici urbani e territoriali 15,00 mq/abitante

3. Per la verifica del dimensionamento complessivo del Piano Operativo e del calcolo degli abitanti teorici per determinare il fabbisogno di aree da destinare ad opere di urbanizzazione primaria e secondaria al servizio della residenza:

  • - si assume come indice insediativo residenziale (IR) il quantitativo di superficie edificabile o edificata attribuito convenzionalmente a ciascun abitante insediato o insediabile, pari a 40 mq di superficie edificabile per abitante
  • - gli standard minimi di cui devono essere dotati gli insediamenti residenziali sono quelli stabiliti dal DM 2 Aprile 1968, n° 1444: 18 mq per abitante, di cui mq 4,50 per attrezzature scolastiche, mq 2,00 per attrezzature di interesse comune, mq 9,00 per aree verdi e sport, mq 2,50 per parcheggi

4. La dotazione di aree a standard per i Piani attuativi non deve essere inferiore a mq 30 per abitante insediabile per le destinazioni residenziali; a mq.80 ogni mq.100 di superficie edificabile o edificata, di cui almeno la metà a parcheggio, per le attività terziarie (direzionale e commerciale) e di mq. 30 ogni mq. 100 di superficie totale per le attività produttive, escluse le sedi viarie. Per tutti i tipi di insediamenti è in ogni caso prescritto il rispetto delle dotazioni minime di parcheggi: per gli insediamenti residenziali devono essere soddisfatte anche le dotazioni di verde pubblico. Nel caso di piani attuativi che prevedono sia funzioni residenziali che terziarie e/o produttive, le aree a standard sono calcolate in proporzione alle diverse destinazioni d'uso. Sui parametri sopraindicati prevalgono, se superiori, le specifiche previsioni indicate nella disciplina di zona e nelle schede relative agli interventi di trasformazione di cui all'Allegato B delle presenti NTA.

Art. 23 Parcheggi privati

1. Il reperimento di dotazioni di aree destinate a parcheggio ad uso privato è prescritta nella quantità minima prevista nella tabella riportata di seguito, in relazione alle varie destinazioni d'uso ed in riferimento ai vari tipi di intervento edilizio da effettuare.

2. I parcheggi ad uso privato da destinare a pertinenza delle singole unità immobiliari possono essere ubicati nel sottosuolo, nel piano terra degli stessi immobili o nell'area di pertinenza. Nel caso di autorimesse ubicate nel sottosuolo è fatto salvo quanto previsto al Titolo III - delle presenti norme. Il perimetro del parcheggio interrato può eccedere dal perimetro dell'edificio fuori terra, nel rispetto delle ulteriori limitazioni previste nei vari ambiti e della norma generale sulla riduzione dell'impermeabilizzazione superficiale, di eventuali realizzazioni di infrastrutture pubbliche interrate e nel rispetto dell'indice di occupazione del sottosuolo (ROS) indicato per i vari interventi.

3. Nei casi di addizioni volumetriche, i parcheggi privati non andranno reperiti se gli interventi non comportano aumento delle unità immobiliari e/o cambio di destinazione d'uso.

Sono ammessi interventi che prevedano il riutilizzo delle autorimesse esistenti (o parti di esse) ad altri usi residenziali (sia per creazione di Sa che di Su), esclusivamente per la parte eccedente il dimensionamento minimo di 10 mq/100 mc, ovvero quando venga dimostrata l’assoluta impossibilità di utilizzo a parcheggio privato.

5. Nei nuclei storici, nei tessuti storici e nei tessuti urbani ad alta densità, gli spazi a parcheggio privato, ove non realizzabili nell'area di pertinenza dell'edificio, possono essere reperiti anche in altre aree o tessuti, entro un raggio di 200 ml dall'edificio interessato dal progetto per i tessuti storici e i nuclei storici ed entro un raggio di 100 ml, per i tessuti consolidati ad alta densità (TR2.1).

6. Il reperimento delle dotazioni di parcheggio privato, relativamente a nuovi esercizi di vicinato, e per attività di somministrazione cibi e bevande che non superino 150 mq di Superficie edificata (SE), solo ove sia dimostrata l'impossibilità di realizzarli, non è richiesto nel caso di mutamento parziale o totale della destinazione d'uso all'interno di aree urbane centrali o tessuti storici caratterizzati da consistente densità edilizia, e precisamente:

  • - nei "Nuclei storici" (NS) ;
  • - nei Tessuti storici (TR1);
  • - nei Tessuti consolidati ad alta densità (TR2.1)

7. Ai sensi del DPGR 01/04/2009 n. 15/R, art. 27 comma 1 lett.a , l'adeguamento dei parcheggi privati pertinenziali, nel caso di cambio di destinazione verso funzioni commerciali al dettaglio, deve essere maggiorato degli spazi necessari per il parcheggio temporaneo dei mezzi per la movimentazione delle merci, solo nel caso di costruzioni realizzate dopo l'entrata in vigore della L. 122/1989.

Art. 24 Parcheggi di relazione

1. Sono individuati con apposita sigla sulle tavole QP_03 "Usi del suolo e modalità di intervento" in scala 1:2000 i parcheggi di relazione presenti nel territorio comunale.

2. Per l'insediamento di esercizi commerciali, ottenuti da interventi di nuova costruzione, demolizione e ricostruzione e cambi di destinazione d'uso dovrà essere garantita, oltre al rispetto degli standard previsti dal DM 1444/68 di cui al successivo articolo, la dotazione minima di parcheggi previsti dal D.P.G.R. 1/04/2009 n. 15/R e s.m.i., come previsti nella tabella di seguito riportata.

3 Le quantità di cui al comma precedente devono essere garantite anche nel caso di nuovi insediamenti di medie e grandi strutture di vendita in locali commerciali esistenti.

4. Nel caso di ampliamento delle superfici di vendita, devono essere previste adeguate superfici di parcheggio in relazione alla parte ampliata.

5. I parcheggi per la sosta di relazione dovranno essere reperiti all'interno degli edifici o nell'area di pertinenza degli stessi, ovvero in altre aree o edifici, a condizione che ne sia garantito l'uso pubblico nelle ore di apertura degli esercizi, ad una distanza non superiore a 200 ml di collegamento pedonale con la struttura commerciale stessa.

6. Il reperimento delle dotazioni di parcheggio per la sosta di relazione relativamente a nuovi esercizi di vicinato, e per attività di somministrazione cibi e bevande che non superino 150 mq di SV, solo ove sia dimostrata l'impossibilità di realizzarli, non è richiesto nel caso di mutamento parziale o totale della destinazione d'uso all'interno di aree urbane centrali o tessuti storici caratterizzati da consistente densità edilizia, e precisamente:

  • - nei "Nuclei storici" (NS) ;
  • - nei Tessuti storici (TR1);
  • - nei Tessuti consolidati ad alta densità (TR2.1)

7. Le medie e grandi strutture di vendita devono altres&igrave assicurare un'adeguata area per carico e scarico, distinta dai parcheggi per il pubblico e posta fuori dalle strade pubbliche. Tale obbligo sussiste anche quando la somma delle superfici di vendita di più esercizi di vicinato, inseriti in uno stesso immobile con unico accesso, risulti uguale o superiore a mq 300.

8. I parcheggi di cui al presente articolo saranno realizzati a cura del richiedente, senza la possibilità di scomputo dagli oneri di concessione. Il richiedente ne mantiene la proprietà e l'onere della manutenzione, garantendone comunque l'uso pubblico nelle ore di apertura degli esercizi.

9. Le aree a parcheggio esterne localizzate in superficie, devono essere dotate di alberature ad alto fusto,nel rispetto delle Specie vegetali previste per le aree aperte di uso pubblico indicate nel Regolamento edilizio, nella misura minima di un albero ogni 80 mq di parcheggio, fatte salve particolari disposizioni di tutela storica e ambientale. Nel caso che al di sotto di tali parcheggi siano presenti parcheggi interrati, possono essere utilizzati arbusti o siepi ornamentali.

10. Il numero di posti auto che deve essere individuato in relazione alla superficie minima di parcheggio di sosta di relazione non può essere inferiore ad un posto auto ogni 28 metri quadrati di superficie a parcheggio.

Art. 25 Parcheggi pubblici

1. I parcheggi pubblici si distinguono in parcheggi di proprietà pubblica (Pp), realizzati su aree pubbliche o destinate ad essere cedute all'Amministrazione, e i parcheggi di uso pubblico di proprietà privata, che ne deve curare la gestione e manutenzione, e che sono realizzati in forza di convenzioni attuative.

2. I parcheggi di uso pubblico non sono frazionabili e sono destinati all'uso dei visitatori; dovranno soddisfare le stesse esigenze funzionali dei parcheggi pubblici Pp, e dovranno rimanere di pertinenza comune agli edifici. Inoltre dovranno essere collocati preferibilmente all'esterno del sedime dell'edificio e essere di facile accessibilità.

3. La quantità minima di standard per parcheggi pubblici o d'uso pubblico richiesta per gli interventi di nuova edificazione, ristrutturazione urbanistica, o comunque nel caso di cambiamento di destinazione d'uso, con riferimento alla destinazione finale dell'immobile, è quella stabilita nella tabella riassuntiva che segue.

4. Tali parcheggi non possono, in alcun modo essere surrogatori dei parcheggi privati di competenza dei singoli insediamenti. Le quantità minime da rispettare, in base alle varie destinazioni d'uso, sono riassunte nella tabella che segue.

5. Per gli interventi che comportano cambio di destinazione d'uso nelle seguenti aree:

  • - nei Nuclei storici NS
  • - nei tessuti storici TR1
  • - e per gli interventi su edifici per i quali il PO prevede il restauro e risanamento conservativo, non è richiesta la dotazione di parcheggi di cui al presente articolo.

6. Nelle zone omogenee B e D interne alle UTOE 1, 2, 3, in caso di intervento diretto o di sostituzione edilizia, che non ricadono nella aree di trasformazione, nell'accertata impossibilità di raggiungere la superficie richiesta, è ammessa la monetizzazione, anche parziale, degli standard relativi all'intervento secondo le modalità e le procedure previste all'art. 142 - Parte II del R.E.

7. La monetizzazione degli standard non è ammessa quando i suddetti interventi prevedono la realizzazione di 4 o più unità immobiliari ad uso residenziale; qualora sia dimostrata l'impossibilità tecnica di realizzare lo standard, dovrà essere prevista una maggiorazione del 100% dei parcheggi privati, rispetto a quelli indicati nella tabella che segue, di cui il 50% da realizzare sul lotto di pertinenza e non nei locali interrati. In caso di soddisfazione parziale dello standard, oltre al pagamento per la monetizzazione dello standard non realizzato, si dovranno realizzare parcheggi privati in aumento della medesima misura percentuale dello standard non realizzato.

8. Oltre a quanto previsto all'art. 142 del RE per le attività commerciali, per le destinazioni Ss e Sr realizzati dai privati, la monetizzazione è esclusa,

9 Le dotazioni di aree da destinare a parcheggio per i piani attuativi e i progetti unitari sono indicate nelle relative schede normative allegate alle presenti NTA, in riferimento ad ogni intervento previsto. Ove non espressamente indicate si farà riferimento alla seguente tabella.

FunzioniTipo di interventoParcheggi privatiParcheggi di relazioneParcheggi pubblici
Residenziale (r)Nuova edificazione Ristrutturazione urbanistica10mq/100 mc di VE
almeno 1 posto auto per ogni UI
3,50 mq/40 mq di SE
Sostituzione edilizia
Addizione volumetrica con aumenti di U.I.
1 posto auto ogni U.I2,50 mq/40 mq di SE
ristrutturazione edilizia ricostruttiva con aumento di UI
Ristrutturazione conservativa con aumento di U.I.
1 posto auto ogni U.I
Ristrutturazione: con modifica destinazione d'uso e aumento di carico urbanistico1 posto auto ogni U.I
Industriale
Artigianale
(I)
Nuova edificazione Ristrutturazione urbanistica sostituzione edilizia 5mq/100 mc di VV10% della SF
sostituzione edilizia5 mq/100 mc di VV10% della SF
ristrutturazione ricostruttiva cambio di destinazione con incremento carico urbanistico addizione volumetrica (solo per la parte in ampliamento)5 mq/100 mc di VV5 mq/100 mq di SU
Ristrutturazione conservativa con aumento di U.I.1 posti auto per ogni UI
Attività commerciali (C)
Esercizi di vicinato C.3, C.4 e C.5 (esclusivamente per le attività di commercio al dettaglio e di somministrazione)
Nuova edificazione
Ristrutturazione urbanistica
Sostituzione edilizia, Ristrutturazione edilizia conservativa con aumento di UI
Cambio di destinazione con aumento carico urbanistico,
Ampliamento (solo per la parte in ampliamento)
10 mq su 100 mc di VV con un minimo di un posto auto per ogni UI maggiorato degli spazi necessari per il parcheggio temporaneo dei mezzi per la movimentazione delle merci, solo per costruzioni realizzate dopo l’entrata in vigore della L. 122/1989. 1mq/1 mq di Sv (Superficie di vendita o di somministrazione)30 mq/100 mq di SE
Attività commerciali (C)
Medie strutture di vendita C.2
Nuova edificazione
Ristrutturazione urbanistica
Sostituzione edilizia, ristrutturazione edilizia conservativa con aumento di UI
Cambio di destinazione con aumento carico urbanistico,
Ampliamento (solo per la parte in ampliamento)
10 mq su 100 mc di VV con un minimo di un posto auto per ogni UI maggiorato degli spazi necessari per il parcheggio temporaneo dei mezzi per la movimentazione delle merci, solo per costruzioni realizzate dopo l’entrata in vigore della L. 122/1989.1,5 mq/1 mq di Sv oltre a 1mq/1 mq di Su destinata ad attività complementari a quella di vendita. Sono esclusi dal calcolo gli spazi destinati a corridoi delle gallerie e dei centri commerciali. 40 mq/100 mq di SE
Attività commerciali
Grandi strutture di vendita C.1
Nuova edificazione
Ristrutturazione urbanistica
Sostituzione edilizia, ristrutturazione edilizia conservativa con aumento di UI
Cambio di destinazione con aumento carico urbanistico,
Ampliamento (solo per la parte in ampliamento)
10 mq su 100 mc di VV con un minimo di un posto auto per ogni UI maggiorato degli spazi necessari per il parcheggio temporaneo dei mezzi per la movimentazione delle merci, solo per costruzioni realizzate dopo l’entrata in vigore della L. 122/1989.2 mq/1 mq di Sv oltre a 1,5 mq/1 mq di Su destinata ad attività complementari a quella di vendita
Sono esclusi dal calcolo gli spazi destinati a corridoi delle gallerie dei centri commerciali.
40 mq/100 mq di SU
Attività commerciali all'ingrosso e magazzini - Logistica (C I)Nuova edificazione
Ristrutturazione urbanistica
Sostituzione edilizia
10mq/100 mc di VVIn caso di esercizio congiunto nello stesso locale di attività di commercio all'ingrosso e di commercio al dettaglio devono essere previsti parcheggi di relazione nella misura indicata dal Codice del Commercio10 mq /100 mq di SF
Attività commerciali all'ingrosso e magazzini - Logistica (C I)ristrutturazione edilizia conservativa con aumento di UI
Cambio di destinazione con aumento carico urbanistico,
Ampliamento (solo per la parte in ampliamento)
5 mq/100 mc di VV5 mq /100 mq di SF
Le attività direzionali (D.1, D.3)Nuova edificazione
Ristrutturazione urbanistica
Sostituzione edilizia, ristrutturazione edilizia conservativa con aumento di UI
Cambio di destinazione con aumento carico urbanistico,
Ampliamento (solo per la parte in ampliamento)
10 mq ogni 100 mc con un minimo di un posto auto ad U.I.40 mq /100mq di SE
Attività di servizio alla persona (D.2)Nuova edificazione Ristrutturazione urbanistica sostituzione edilizia 10mq/100 mc di VV 30 mq /100 mq di SE
Ristrutturazione ricostruttiva
cambio di destinazione con incremento carico urbanistico
addizione volumetrica (solo per la parte in ampliamento)
5 mq/100 mc di VV15 mq/100 mq di SE
Ristrutturazione conservativa con aumento di U.I.1 posti auto per ogni UI
Servizi pubblici S o di interesse pubblico D.4Nuova edificazione
Ristrutturazione urbanistica
Sostituzione edilizia, ristrutturazione edilizia conservativa con aumento di UI
Cambio di destinazione con aumento carico urbanistico,
Ampliamento (solo per la parte in ampliamento)
10 mq / 100 mc con un minimo di un posto auto ad U.I. 10% della SF(per Ps)
40 mq/100 mq di Su
Le attività turistico ricettive (TR)Nuova edificazione
Ristrutturazione urbanistica
Sostituzione edilizia, ristrutturazione edilizia conservativa con aumento di UI
Cambio di destinazione con aumento carico urbanistico,
Ampliamento (solo per la parte in ampliamento)
10 mq ogni 100 mc di VE con un minimo di un posto auto camera
In caso di Campeggi deve essere previsto 1 posto auto per ogni piazzola
40 mq /100mq di SE
Attività agricoleNuova edificazione 10 mq ogni 100 mc

Art. 26 Criteri e norme relative alla dotazione di verde pubblico e privato

1. Le dotazioni di verde pubblico e/o d'uso pubblico e di verde privato sono richieste per gli interventi di nuova edificazione, di demolizione con ricostruzione e di cambio di destinazione. Nel caso di intervento di cambio di destinazione in cui è dimostrata l'impossibilità del reperimento delle superfici a verde richieste potrà essere valutata una proposta progettuale comunque migliorativa della situazione preesistente. Sarà l'intervento stesso a definire graficamente la localizzazione e distribuzione del verde tenendo conto di un'eventuale localizzazione prevista dallo strumento urbanistico.

2. Salvo diversa specifica prescrizione contenuta nel presente Piano Operativo, le superfici minime da garantire per la funzionalità ed efficacia delle sistemazioni a verde pubblico e/o di uso pubblico ed a verde privato, non devono essere inferiori alle quantità previste nella seguente tabella:

FunzioniTipo di interventoVerde privato (piantumato)Verde pubblico
Residenziale (r) Nuova edificazione
Ristrutturazione urbanistica
15% della SF 18 mq/abitante
Sostituzione Edilizia 10% della SF 9 mq/ abitante
Ristrutturazione con cambio di destinazione con aumento di carico urbanistico 5% della SF Non richiesto
Industriale Artigianale (I) Nuova edificazione
Ristrutturazione urbanistica
20% della SF 20% della SF
Sostituzione Edilizia 10% della SF 10% della SF
Ristrutturazione con cambio di destinazione con aumento di carico urbanistico 5% della SF Non richiesto
Attività commerciali
Esercizi di vicinato C .3, C.4 e C.5
(esclusivamente per le attività di commercio al dettaglio e di somministrazione)
Nuova edificazione
Ristrutturazione urbanistica
15% della SF 40mq /100 mq SE
Sostituzione Edilizia 10% della SF 20mq /100 mq SE
Ristrutturazione con cambio di destinazione con aumento di carico urbanistico 5% della SF Non richiesto
Impianti di distribuzione carburanti (C.5) Nuova edificazione
Demolizione con ricostruzione
15 % della SF Non richiesto
Attività commerciali
Medie strutture di vendita (C.2)
Nuova edificazione
Ristrutturazione urbanistica
15% della SF 40mq /100 mq SE
Sostituzione Edilizia 10% della SF 20mq /100 mq SE
Ristrutturazione con cambio di destinazione con aumento di carico urbanistico 5% della SF 20mq /100 mq SE
Attività commerciali
Grandi strutture di vendita (C.1)
Nuova edificazione
Ristrutturazione urbanistica
30% della SF 40mq /100 mq SE
Sostituzione Edilizia 20% della SF 20mq /100 mq SE
Ristrutturazione con cambio di destinazione con aumento di carico urbanistico 10% della SF 20mq /100 mq SE
Attività commerciali all'ingrosso e magazzini - Logistica (CI) Nuova edificazione
Ristrutturazione urbanistica
20% della SF 20% della SF
Sostituzione Edilizia 10% della SF 10% della SF
Ristrutturazione con cambio di destinazione con aumento di carico urbanistico 5% della SF Non richiesto
Depositi a cielo aperto, cantieri edili, esposizioni commerciali (CI.3) Nuova edificazione
Ristrutturazione urbanistica
Vedi articolo 143 delle presenti NTA 10% della SF
Le attività direzionali(D.1, D.3) Nuova edificazione
Ristrutturazione urbanistica
25% della SF 40mq /100 mq SE
Sostituzione Edilizia 10 % della SF 20mq /100 mq SE
Ristrutturazione con cambio di destinazione con aumento di carico urbanistico 5 % della SF Non richiesto
Attività di servizio alla persona D.2) Nuova edificazione Ristrutturazione urbanistica sostituzione edilizia 10 % della SF 20mq /100 mq SE
Ristrutturazione ricostruttiva
cambio di destinazione con incremento di carico urbanistico
addizione volumetrica (solo per la parte in ampliamento)
5% della SF Non richiesto
Servizi pubblici S o di interesse pubblico D.4 Nuova edificazione
Ristrutturazione urbanistica
Sostituzione edilizia, ristrutturazione edilizia conservativa con aumento di UI
Cambio di destinazione con aumento carico urbanistico,
Ampliamento (solo per la parte in ampliamento)
30% della Sf 20mq /100 mq SE
Attività turistico ricettive Nuova edificazione
Ristrutturazione urbanistica
25% della SF 40 mq /100 mq SE
Sostituzione Edilizia 25% della SF 20mq /100 mq SE
Ristrutturazione con cambio di destinazione con aumento di carico urbanistico 25% della SF

Art. 27 Incentivi per l'edilizia sostenibile

1. Il Piano Operativo favorisce ed incentiva una qualità edilizia sostenibile ai sensi della vigente normativa nazionale e regionale e pertanto persegue l'utilizzazione di materiali, tecnologie e requisiti delle costruzioni che, in conformità alle indicazioni contenute nel Titolo I Capo III e Titolo III delle presenti NTA, assicurino il benessere fisico delle persone, la salubrità degli immobili e del territorio, il contenimento energetico, il rispetto dei requisiti di fruibilità, accessibilità e sicurezza per ogni tipo di utente estesa al complesso degli insediamenti.

2. A tal fine dovrà essere integrato l'allegato n. 4 "Edilizia Sostenibile e sostenibilità ambientale" del Regolamento Edilizio che dovrà:

  • - contenere specifiche istruzioni tecniche finalizzate a conseguire gli obiettivi di cui al c. 1;
  • - individuare soluzioni tecnologiche volte a favorire l'uso razionale dell'energia e l'uso di fonti energetiche rinnovabili nel rispetto delle indicazioni del Piano Strutturale e del presente Piano Operativo;
  • - fornire indicazioni anche in ordine all'orientamento e alla conformazione degli edifici da realizzare, al fine di massimizzare lo sfruttamento della radiazione solare;
  • - stabilire i requisiti minimi di eco-efficienza da realizzare, sotto i quali non si è ammessi agli incentivi economici o urbanistici di cui al successivo comma.

3. Gli interventi di nuova edificazione, di ristrutturazione urbanistica, di sostituzione e di ristrutturazione edilizia generale o ricostruttiva che, compatibilmente con i caratteri storici ed architettonici degli edifici e dei luoghi, si conformino alle specifiche di edilizia sostenibile di cui al comma precedente beneficiano di:

  • - incentivi di carattere economico consistenti nella riduzione degli oneri di urbanizzazione in misura crescente fino alla misura massima stabilita dal Regolamento Edilizio e comunque nei limiti consentiti dalla vigente normativa regionale;
  • - incentivi di carattere urbanistico, ai sensi della vigente normativa regionale, consistenti nella possibilità di incrementare, fino ad un massimo del 10%, la Superficie Edificabile lorda ammissibile secondo le disposizioni delle presenti norme e come stabilito dal Regolamento Edilizio.

4. Nelle more dell'approvazione del nuovo allegato 4 al Regolamento Edilizio, integrato con le disposizioni di cui al comma 2, per le finalità di cui al presente articolo continuano ad applicarsi, per quanto compatibili con la vigente normativa, le specifiche disposizioni del vigente Regolamento Edilizio.

CAPO III Disposizioni particolari

Art. 28 Varianti e interventi in deroga

1. Le Varianti al Piano Operativo sono soggette alla procedure previste dal Titolo II della L.R. 65/2014. Esse dovranno risultare conformi alla prescrizioni del Piano Strutturale ed essere compatibili con gli obiettivi e gli indirizzi contenuti in esso.

2. Non costituiscono varianti al PO, fermo restando che l'Amministrazione comunale dovrà provvedere a darne opportuna pubblicità ai sensi di legge:

  • a) le modifiche di contenuti conseguenti all'aggiornamento del Piano strutturale dovuto a modifiche di atti sovracomunali o al superamento di condizioni individuate dal Piano strutturale medesimo (es. elenco beni vincolati o pericolosità idraulica);
  • b) i casi in cui disposizioni di piani, progetti e programmi prevalenti e direttamente operativi dettati da leggi o da atti amministrativi di Enti che per specifica competenza comportino modifiche dirette e non modificabili con atti del Comune, al presente PO;
  • c) le modifiche alla specificazione della destinazione attribuita a spazi e attrezzature pubbliche purché non sia modificata la funzione pubblica.

3. E' sempre ammessa, purché non comportante conseguenze sulla Disciplina, la correzione di meri errori materiali e l'aggiornamento dei quadri conoscitivi. In presenza di studi e analisi più approfondite, di errori cartografici, errori di digitazione è consentito, anche su istanza di soggetti diversi dall'Amministrazione comunale, modificare gli elaborati del PO. La modifica deve essere approvata mediante apposita deliberazione del consiglio comunale e deve essere trasmessa, dopo l'esecutività della delibera, alla Regione Toscana e alla Provincia di Prato al fine dell'aggiornamento degli atti di competenza. Dell' avvenuta approvazione deve essere dato avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana.

4. Sono ammesse deroghe al Piano Operativo nel rispetto delle condizioni previste dall'art. 97 della L.R. 65/2014.

5. Non è consentito il cambio di destinazione d'uso di consistenze edilizie realizzate in deroga alle disposizioni del Piano Operativo o dei previgenti strumenti urbanistici senza preventivo atto di assenso del Consiglio comunale.

Art. 29 Interventi ammissibili su edifici e consistenze edilizie legittimati in forza di provvedimenti di sanatoria straordinaria (condoni edilizi)

1. Alle consistenze edilizie e/o agli edifici esistenti legittimati in forza di provvedimenti di sanatoria edilizia di carattere straordinario si applicano le disposizioni contenute nei vari ambiti di appartenenza, fatte salve le specifiche disposizioni, limitazioni e/o prescrizioni di cui ai successivi punti del presente articolo. In caso di contrasto con la disciplina contenuta nei vari ambiti, o con altre disposizioni contenute nelle presenti norme, si applicano le disposizioni più restrittive.

2. Non possono comunque eccedere la manutenzione straordinaria, senza aumento della Unità immobiliari - previa esplicita rinuncia da parte dell'avente titolo al plusvalore derivante dalle opere realizzate - gli interventi su edifici, consistenze edilizie e/o manufatti sanati ricadenti nelle seguenti aree di previsione:

  • - aree per sedi stradali, piazze e spazi pubblici ad esse accessori, di cui all'art. 174;
  • - fasce di rispetto stradale, di cui all'art. 175;
  • - aree per attrezzature e servizi di interesse pubblico, di cui al titolo IX capo 1 e capo II;
  • - aree cimiteriali, di cui all'art.164;
  • -aree destinate all'Edilizia sociale di cui all'art. 165.

3. Sulle consistenze edilizie, di cui al presente articolo, realizzate in aderenza o in sopraelevazione ad edifici legittimi esistenti - ancorché identificate con la stessa classificazione dell'edificio di riferimento - sono ammessi interventi urbanistico-edilizi fino alla demolizione e ricostruzione, anche con diversa configurazione, a condizione che l'intervento persegua le finalità di cui al successivo punto 5, e che non si determini, rispetto a quanto contenuto nel titolo abilitativo in sanatoria:

  • - modifica della destinazione d'uso per gli annessi rurali;
  • - incremento di superficie coperta (Sc) oltre i limiti consentiti dalle norme relative ai singoli tessuti o aree.

Ove le consistenze edilizie di cui sopra costituiscano modifica o ampliamento di edifici appartenenti alle Classi 1 e 2, gli interventi urbanistico-edilizi di demolizione e ricostruzione sono ammessi solo ove il volume ricostruito risulti pienamente compatibile con la tutela e la conservazione degli elementi tipologici, formali, costruttivi e strutturali che qualificano il valore dell'immobile interessato dall'intervento.

4. Ove gli edifici, le consistenze edilizie e/o i manufatti di cui al presente articolo risultino sanati con destinazioni d'uso in contrasto con la disciplina dettata dal Piano Operativo per i diversi tessuti, aree o ambiti, su di essi sono ammessi interventi fino alla manutenzione straordinaria.

5. Ferme restando le limitazioni di cui ai punti precedenti, gli interventi sugli edifici, consistenze edilizie e/o manufatti di cui al presente articolo, sono ammessi a condizione:

  • - del miglioramento estetico e funzionale dei manufatti sanati, ai fini di un più armonico inserimento nel contesto paesaggistico e ambientale di riferimento;
  • - del superamento di situazioni di degrado igienico, architettonico, ambientale, paesaggistico, anche mediante l'eliminazione di elementi dissonanti e/o consistenze incongrue, del contenimento della superficie coperta (SC), dell'incremento delle superfici permeabili di pertinenza. Negli ambiti in cui non sono indicati parametri urbanistici di riferimento, il contenimento della superficie coperta e l'incremento della superficie permeabile non deve risultare inferiore al 10 % di quella esistente.
  • - del rispetto dei parametri urbanistici previsti negli ambiti di riferimento.

Art. 30 Interventi ammissibili su consistenze edilizie oggetto di sanzioni sostitutive della rimessa in pristino

1. Le consistenze edilizie che siano state oggetto di sanzioni amministrative sostitutive della rimessa in pristino, ai sensi delle vigenti norme in materia edilizia, possono essere oggetto degli stessi interventi urbanistico-edilizi previsti, nei vari ambiti di appartenenza, con le limitazioni e/o prescrizioni di seguito specificate.

2. Ove le consistenze edilizie di cui al punto 1 costituiscano modifica o ampliamento di edifici appartenenti alle Classi 1, 2 e 3 e 4, gli interventi urbanistico-edilizi da eseguirsi su di esse non possono determinare modifica della destinazione d'uso né incremento di superficie utile (SU), come definita dall'art. 21 del Regolamento Edilizio.

3. Le consistenze edilizie di cui al punto 1 costituenti incremento di volume (V) rispetto alla porzione legittima dell'edificio concorrono interamente al dimensionamento degli incrementi volumetrici consentiti dal Piano Operativo.

4. La realizzazione di interventi urbanistico-edilizi sulle consistenze di cui al presente articolo è consentita solo dopo l'integrale corresponsione all'Amm./ne Comunale dell'importo della sanzione pecuniaria.

5, Ai fini della legittimità degli edifici esistenti si considerano conformi al PO tutte le costruzioni anteriori al 30/05/1959, data di approvazione del primo Regolamento Edilizio, anche se prive di titolo abilitativo.

Con l'eccezione degli edifici o porzioni di edifici costruiti in zone sottoposte a vincolo in data antecedente la loro costruzione, le consistenze edilizie la cui realizzazione è comprovata in data anteriore al 10 Luglio 1973 (data di approvazione del primo strumento urbanistico del Comune) sono considerate conformi alle disposizioni del PO, salvo il rispetto delle disposizioni del Regolamento Edilizio e fermo restando il pagamento di quanto dovuto per la sanatoria dei volumi non risultanti da titoli abilitativi. Per la conformità al PO delle consistenze di cui sopra devono essere rispettate le seguenti condizioni:

  • - deve essere dimostrato mediante presentazione di idonea documentazione, (catasto, foto, pubblicazioni, etc.) che l'edificio non ha subito modifiche planivolumetriche posteriori alla data del 10 Luglio 1973;
  • - deve essere dimostrato che al momento della loro realizzazione le consistenze edilizie non erano soggette a vincoli di qualsiasi natura;
  • - deve essere effettuato il riordino del lotto di pertinenza mediante demolizione di eventuali consistenze edilizie accessorie o pertinenziali, ad esclusione dei locali adibiti ad autorimessa e compatibili a tale uso, ove non rispettati gli indici e parametri dei singoli tessuti.

Art. 31 Interventi realizzati in applicazione della LR.n. 24/2009 e s.m.i. ("PIANO CASA")

1. Gli ampliamenti realizzati in applicazione degli artt. 3, 3-bis e 4 della L.R. n. 24/2009 e s.m.i. non si cumulano con gli ampliamenti, comunque denominati, consentiti dal presente Piano Operativo sui medesimi edifici. Tale divieto decade decorsi cinque anni dalla comunicazione di ultimazione dei lavori.

2. Non può essere modificata la destinazione d'uso degli edifici abitativi sui quali siano stati realizzati gli interventi di cui agli artt. 3 e 4 della L.R. n. 24/2009 e s.m.i., oppure il numero degli alloggi legittimato dal permesso di costruire o dalla SCIA proposta ai sensi della medesima legge regionale, se non siano decorsi almeno cinque anni dalla comunicazione di ultimazione dei lavori.

3. Non può essere modificata la destinazione d'uso degli edifici a destinazione d'uso industriale o artigianale sui quali siano stati realizzati gli interventi di cui all'art. 3-bis della L.R. n. 24/2009 e s.m.i. se non siano decorsi almeno dieci anni dalla comunicazione di ultimazione dei lavori.

CAPO IV Disciplina della distribuzione e localizzazione delle funzioni

Art. 32 Disposizioni generali

1. Le presenti disposizioni disciplinano i mutamenti delle destinazioni d'uso degli immobili attraverso:

  • - la definizione delle funzioni ammesse nelle diverse parti del territorio;
  • - i mutamenti di destinazione comunque soggetti a titolo abilitativo e/o a S.C.I.A.;
  • - le condizioni per il mutamento di destinazione d'uso e i mutamenti di destinazione d'uso soggetti ad oneri di urbanizzazione;
  • - le condizioni per la localizzazione delle funzioni, o di determinate attività, in ambiti specifici.

2. Gli usi insediati o insediabili sul territorio sono quelli elencati al successivo articolo che li identifica in attività. In tali usi debbono anche intendersi comprese le attività complementari afferenti ad altre categorie funzionali, purché strettamente necessarie allo svolgimento dell'attività prevalente ed aventi spazi accessori ad esse collegate e/o correlate. L'elenco riportato di seguito non è esaustivo, ma esemplificativo.

3. Per destinazione d'uso degli immobili si intende il complesso delle funzioni previste e/o ammesse per ogni ambito urbano, insieme di edifici, singoli complessi immobiliari o parti di essi e/o singoli immobili: l'area di pertinenza di un immobile assume la stessa destinazione d'uso dell'immobile medesimo.

4. La destinazione d'uso dell'unità immobiliare è quella prevalente in termine di superficie utile della medesima Unità. Si considera prevalente la destinazione d'uso/attività che supera il 60% della superficie utile complessiva dell'unità immobiliare. I restanti usi (non prevalenti) devono essere complementari e accessori a quello prevalente.

5. Per destinazione d'uso attuale di un immobile si intende quella stabilita dal titolo abilitativo edilizio, comunque denominato, rilasciato/certificato/asseverato ai sensi di legge o, in assenza di tale atto, quella risultante dalla classificazione catastale o da altri documenti probanti ante 1942, attestati da perizia giurata o, in alternativa, ante1959, se riguardanti manufatti posti al di fuori del centro abitato.

6. Fanno eccezione a quanto dettato dal presente titolo le sedi delle associazioni di promozione sociale, che, ai sensi della L. n° 383 del 07/ 12/2000 articolo 32, possono essere insediate in tutte le zone omogenee previste dal DM 1444/68, indipendentemente dalla destinazione urbanistica. Per tutto il periodo di utilizzo da parte dell'associazione la destinazione d'uso dei locali dell'immobile utilizzato, rimane invariata, fermo restando il rispetto di tutte le normative in materia di igiene, sicurezza e di standard urbanistici per l'effettivo utilizzo dell'immobile.

Art. 33 Categorie funzionali e loro articolazioni

Le previsioni del PO e la disciplina della distribuzione e localizzazione delle funzioni sono definite con riferimento alle seguenti categorie funzionali:

  • a) la residenza (R);
  • b) le attività industriali e artigianali (I);
  • c) le attività commerciali all'ingrosso e depositi (CI );
  • d) le attività commerciali al dettaglio (C) ;
  • e) le attività turistico ricettive (TR) ;
  • f) le attività direzionali e servizi privati (D) ;
  • g) attrezzature e servizi pubblici o di uso pubblico (esclusi i servizi privati di uso pubblico) (S);
  • h) le attività agricole e funzioni connesse ai sensi di legge (A)

All'interno di tali categorie sono individuate delle sotto-categorie, cui sono associati elenchi esplicativi e non esaustivi delle attività che possono esservi comprese. Qualora si renda necessario classificare attività non contenute nel suddetto elenco, si procede per analogia.

a) Residenza "R"

La categoria comprende gli edifici e le relative pertinenze utilizzate come:

  • - abitazioni singole, permanenti o temporanee;
  • - cohousing o senior comunity (abitazioni private corredate da spazi comuni: lavanderia, micronido o ambulatori, stanze per gli ospiti, orti e giardini, palestra, piscina, spazi di coworking, sale ricreative collettive, etc);
  • - le attività ricettive extra - alberghiere con le caratteristiche della civile abitazione: bed and breakfast, case ed appartamenti per vacanza, residenze d'epoca, Affittacamere professionali e non professionali;
  • - Le abitazioni con locali per attività lavorative di varia natura, quali studi professionali, attività terziarie e artigianali, a condizione che la SE dell'unità immobiliare sia per almeno il 60% a destinazione residenziale.

L'edilizia residenziale pubblica, sempre ammessa ove sia ammessa la destinazione residenziale, è intesa quale attrezzatura pubblica (standard) ai sensi della legislazione statale vigente in materia.

b) industriale e artigianale "I"

La categoria comprende gli edifici e le relative pertinenze utilizzate per attività di produzione, riparazione e trasformazione di beni, nonché alla loro movimentazione,compresi i relativi uffici amministrativi, i depositi e magazzini per lo stoccaggio all'aperto e al coperto delle materie prime e dei prodotti finiti legati all'attività produttiva. Prodotto artigianale e prodotto industriale hanno in realtà molti aspetti in comune. Entrambi fanno ricorso a due fattori di produzione imprescindibili: manodopera e macchinari. Solo che il rapporto strutturale e l'incidenza dei costi nei due contesti sono scambiati di ruolo.

E' definita IMPRESA INDUSTRIALE chi svolge attività di produzione di beni di interesse economico con criterio massivo, trasformando delle materie prime in semilavorati o prodotti finiti.

E' definita IMPRESA ARTIGIANA, l'impresa che, esercitata dall'imprenditore artigiano (colui che la conduce personalmente e professionalmente in qualità di titolare), ha per scopo prevalente lo svolgimento di un attività di produzione di beni, anche semilavorati, o prestazioni di servizi (sono escluse le attività agricole, commerciali, di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande) e entro determinati limiti dimensionali (vedi Legge quadro per l'artigianato n. 443 del'8 agosto 1985 e smi).

In particolare si considerano:

  • - "I.1" lavorazioni artigianali/industriali: filature, tessiture, maglierie, confezioni, roccature, tintorie, rifinizioni e lavanderie, officine meccaniche industriali, Imprese per la produzione di beni o servizi anche in forma associata (coworking artigianale) quali laboratori artigiani ed imprese edili, corrieri, laboratori di riparazione e simili, carrozzerie, attività di preparazione di pasti e piatti pronti in genere/o di produzione diretta di alimenti senza somministrazione degli stessi, quali fornai, pasticcerie, gelaterie, magazzini e depositi;
  • - "I.2" strutture produttive di servizio: impianti di autodemolizioni e di rottamazione, aree ed impianti per deposito, recupero e riciclaggio di materiali, trattamento/smaltimento di materiali di rifiuto ( recupero plastica, vetro, abiti usati, cernita stracci, Etc);

Nelle attività industriali e artigianali sono sempre comprese attività di ricerca e laboratorio finalizzate alla sperimentazione produttiva e rispettivi uffici tecnici, amministrativi e centri di servizio, spazi espositivi connessi, attività integrative, (purché non costituenti unità immobiliari autonome) inerenti l'attività produttiva e a servizio della stessa, quali locali per l'esposizione e la vendita dei prodotti aziendali - entro le dimensioni dell'esercizio di vicinato -, foresterie, alloggi per il custode.

c) commercio all'ingrosso e depositi (CI)

Le attività commerciali all'ingrosso e depositi consistono in attività dirette ad acquistare merci e rivenderle ad altri commercianti, ad utilizzatori professionali o ad altri utilizzatori, oppure in attività di magazzino o deposito, cioè finalizzate in via prevalente od esclusiva al mero stoccaggio di materiali o beni finiti, senza che nella stessa unità si effettuino apprezzabili lavorazioni o trasformazioni dei medesimi o loro commercializzazione al dettaglio. Esse comprendono :

  • - CI.1 Commercio all'ingrosso (materie prime agricole ed animali vivi, prodotti alimentari, bevande, e prodotti del tabacco, beni di consumo, apparecchiature ICT, macchine ed attrezzature, in forma specializzata di altri prodotti e non specializzata). E' ammissibile l'esercizio congiunto, cioè l'utilizzo di una parte non prevalente, di una specifica superficie dell'immobile per la vendita al dettaglio, qualora tale superficie sia debitamente separata dal resto del locale tramite adeguati divisori. In ottemperanza alla risoluzione n° 230620 del'8/11/2012 del Ministero dello Sviluppo economico, in caso di utilizzo promiscuo, cioè dell'esercizio nel medesimo immobile di attività di commercio all'ingrosso e di vendita al dettaglio senza specifici divisori che delimitino la superficie sulla base della diversa attività di vendita svolta, non viene applicata la norma relativa all'attività prevalente, ma l'immobile è da considerarsi integralmente ricadente nella funzione C - Commercio al dettaglio, nella classe di superficie corrispondente;
  • - CI.2 Magazzini per la conservazione, smistamento, manipolazione e movimento merci autonomamente organizzato (logistica), esercizi specializzati nella vendita esclusiva di merci ingombranti ed a consegna differita, l'esposizione/depositi a cielo aperto di materiali e manufatti edilizi, di cantiere con vendita (roulotte, autocaravan, legname, materiali edili, ecc.) comprensivi di attività di guardiania, riparazione, manutenzione e lavaggio ;;
  • - CI.3 depositi a cielo aperto di materiali e manufatti edilizi, di cantiere, attività di deposito ed esposizione di merci senza vendita (roulotte, autocaravan, legname, materiali edili, ecc.);

d) - Commercio al dettaglio (C)

Le attività commerciali si dividono nelle seguenti sottocategorie:

  • - C.1 Commercio in grandi strutture di vendita;
  • - C.2 Commercio in medie strutture di vendita;
  • - C.3 Commercio in esercizi di vicinato (anche collocati nei complessi commerciali di vicinato o gallerie commerciali di vicinato);
  • - C.4 Esercizi di somministrazione di alimenti e bevande (anche collocati nei complessi commerciali di vicinato o gallerie commerciali di vicinato): comprendono gli esercizi con laboratori di lavorazione, quali le panetterie, le pasticcerie, le gelaterie, le rosticcerie, le gastronomie, le pizzerie o simili che forniscono cibi da asporto o con consegna a domicilio; vendita diretta da parte di aziende agricole e non alimentari (con superficie di vendita fino a 300 mq.); ristoranti, trattorie, bar, osterie, pub e similari;
  • - C.5 Distribuzione di carburanti (stazioni di servizio) Negli impianti di distribuzione di carburanti sono consentite le seguenti attività:
    • - attività di commercio al dettaglio con superficie di vendita non superiore a quella degli esercizi di vicinato, comprensiva di eventuale vendita di stampa quotidiana e periodica, tabacchi, lotterie e simili, nel rispetto della normativa vigente;
    • - attività di somministrazione di alimenti e bevande al pubblico, con superficie di somministrazione complessiva non superiore a 300 mq; La somma degli spazi di vendita/somministrazione di cui ai punti 1 e 2 non potrà comunque superare i 300 mq;
    • - servizi integrativi all'automobile e all'automobilista, quali officina meccanica, elettrauto, gommista, lavaggio, servizi di lubrificazione, servizi informativi di interesse generale e turistico, bancomat, ecc.

e) Turistico ricettivo (TR)

Le aree ad esclusivo uso turistico ricettivo secondo quanto definito dalla normativa regionale, possono essere articolate in strutture ricettive gestite per la produzione e l'offerta al pubblico di servizi per l'ospitalità:

  • - TR.1: alberghi, residenze turistico-alberghiere, alberghi diffusi, condhotel, residence, pensioni, locande;
  • - TR.2: campeggi, villaggi turistici, camping-village, aree di sosta (camper o altri mezzi di pernottamento autonomi), parchi di vacanza;
  • - TR.3: strutture ricettive extra-alberghiere per l'ospitalità collettiva: case per ferie, ostelli, rifugi, bivacchi fissi.

Le strutture ricettive gestite per la produzione e l'offerta al pubblico di servizi per l'ospitalità comprendono bar e ristoranti, ancorché non ad uso esclusivo dell'attività ricettiva, se inseriti all'interno del complesso degli immobili.

f) Attività direzionali e di servizio (D)

La funzione direzionale e di servizio è articolata nelle seguenti sottocategorie:

  • - D.1 - Studi professionali, uffici privati ed agenzie varie: attività di progettazione, di consulenza legale, di consulenza in genere, di contabilità, di assicurazione, di pubblicità, di comunicazione, di studi di mercato, di coworking professionali, agenzie di assicurazione, di affari, di viaggio, immobiliari, di spettacolo e animazione, servizi di vigilanza e investigazione, uffici amministrativi, bancari, assicurativi, finanziari, di intermediazione, di ricerca, uffici di informazione turistica;
  • D.2 - Artigianato di servizio alla persona, alla manutenzione dei beni di consumo durevoli o degli edifici, svolte da imprese artigiane quali: lavanderie a servizio della residenza, parrucchieri, barbieri, estetisti, tatuatori o piercing, centri benessere, istituti di bellezza toilette per cani, ottici, odontotecnici, orafi, corniciai, sartorie su misura, tappezzerie, onoranze funebri, servizi di autotrasporto merci e persone, imprese di pulizia, di grafica (compresa la realizzazione di insegne luminose) e fotografia, copisterie ed eliografie, depositi di merci e semilavorati, rimessaggi edilizi e finiture edili (escluso cantieri all’aperto), impiantistica elettrica e termoidraulica, riparazione articoli di falegnameria, artigianato artistico, attività di riparazione elettrodomestici, computer, macchine da ufficio, attività di riparazione autoveicoli e motoveicoli quali le officine meccaniche, elettrauto, radiatorista, gommista e carburatorista. Non sono comunque comprese tra queste attività quelle di produzione seriale ed automatica/automatizzata, nonché le attività rumorose, inquinanti o comunque moleste quali carpenterie, carrozzerie, tipografie con rotative, etc.
  • - D.3 Attività di ospitalità temporanea diversa dalle attività ricettive quali studentati, convitti, collegi, pensionati e residenze sociali, foresterie dotate di servizi a comune
  • - D.4 Servizi privati di interesse pubblico quali:
    • - Parcheggi coperti;
    • - Servizi sociali e ricreativi: centri civici e sociali, centri culturali e ricreativi, centri polivalenti; sedi di associazioni: sindacali, politiche, di categoria, culturali, sportive;
    • - Servizi sportivi quali: palestre, piscine, centri sportivi polivalenti, campi sportivi coperti e scoperti;
    • - Servizi per la cultura e lo spettacolo quali: musei, spazi espositivi, teatri, auditori, cinema, multiplex e multisala cinematografici, sale spettacolo, sale convegni e mostre, biblioteche;
    • - Servizi di assistenza socia-sanitaria, quali: centri di assistenza, case di riposo e case di cura, residenze protette; cliniche private, centri medici polispecialistici, ambulatori, poliambulatori e laboratori di analisi, centri fisioterapici, cliniche veterinarie;
    • - Servizi privati per la formazione e/o per servizi a carattere educativo: sedi di università private, scuole private paritarie, scuole materne private, centri di formazione professionale, scuole di alta formazione professionale, scuole di alta formazione e sviluppo d'impresa, campus per la formazione professionale, incubatori e acceleratori d'impresa, scuole private di lingue, informatica, musica, danza, recitazione, autoscuole.
    • - Università e Servizi universitari quali: attrezzature didattiche e di ricerca, compresi i servizi connessi di tipo amministrativo, tecnico, sociale e culturale, residenze universitarie, scuole speciali di livello universitario;
    • - servizi per il culto quali chiese, conventi, oratori, edifici e sale per il culto di qualunque religione;

g) Servizi e attrezzature di uso pubblico (S)

La destinazione d'uso per attrezzature di servizio pubbliche (S) comprende :

  • - Sa: servizi amministrativi riferiti ad uffici amministrativi, protezione civile, tribunali, attrezzature della guardia di finanza, per la pubblica sicurezza e militari, archivi, servizi postelegrafonici e telefonici;
  • - Sb: servizi per l'istruzione di base riferiti ad asili, scuole per l'infanzia, scuole dell'obbligo;
  • - Sc: servizi cimiteriali;
  • - Sd: servizi per il culto quali chiese, conventi, oratori, edifici e sale per il culto di qualunque religione;
  • - Sh: servizi per l'assistenza socio sanitaria riferiti a ospedali, centri di assistenza, cliniche, poliambulatori, servizi per gli anziani, per i portatori di handicap, day hospital, case di riposo, laboratori per analisi cliniche, cliniche veterinarie, centri di riabilitazione, centri sanitari specializzati, residenze protette, campi per famiglie nomadi.
  • - ERS: edilizia sociale di proprietà pubblica
  • - Si: servizi per l'istruzione superiore, scuole speciali;
  • - Sr: servizi culturali, sociali e ricreativi riferiti a musei, teatri, auditori, cinema, sale di spettacolo, biblioteche, mostre ed esposizioni, centri sociali, culturali e ricreativi, ludoteche, centri polivalenti, mense;
  • - Ss: servizi sportivi coperti riferiti a palestre, piscine, palazzi dello sport, campi coperti: rientrano in questa categoria gli impianti sportivi di interesse urbano e di quartiere e altre destinazioni assimilabili, spazi attrezzati per la pratica sportiva di base e/o lo sport agonistico al coperto; possono comprendere eventuali attività commerciali (Ce), limitatamente a somministrazione di alimenti e bevande, se ad uso esclusivo dell'impianto sportivo, e servizi sociali e ricreativi (Ss);
  • - Ssa: impianti sportivi all'aperto; rientrano in questa categoria gli impianti sportivi di interesse urbano e di quartiere e altre destinazioni assimilabili, spazi attrezzati per la pratica sportiva di base e/o lo sport agonistico all'aperto ;
  • - St: servizi tecnici riferiti a stazioni dei trasporti, impianti tecnici per la distribuzione di acqua, energia elettrica e gas, centrali termiche, stazioni telefoniche, impianti per il trattamento dei rifiuti, depuratori, canili, mattatoi, stazioni di sperimentazione per la flora e per la fauna, servizi di soccorso pubblico, pubblica sicurezza e militari.

Gli spazi scoperti di uso pubblico, di livello comunale e di interesse generale, possono essere articolati in spazi scoperti a verde:

  • - Vg: giardini;
  • - Vo: orti urbani;
  • - Vp: parchi;
  • - Vpa: parchi agricoli

ed in spazi scoperti:

  • - Mc: mercati coperti e scoperti;
  • - Pp: parcheggi a raso;
  • - Ps: campi sportivi scoperti;
  • - Pz: piazze riferite a spazi pedonali o prevalentemente pedonali

Rientrano nella categoria di destinazione d'uso per attrezzature di servizio pubbliche le attività private D.4 Servizi privati di interesse pubblico che offrano servizi o attrezzature analoghi a quelli pubblici e che comunque rivestano interesse pubblico, realizzate da associazioni e privati, previa stipula di convenzione che ne disciplini l'uso pubblico e le relative condizioni.

h) Le attività agricole e funzioni connesse e complementari (A)

Sono attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, all'allevamento del bestiame e attività connesse. Sono considerate attività connesse a quella agricola:

  • le attività di produzione agricola aziendale - A.1 :
    • - colture permanenti (vigneti, oliveti, frutteti, piante aromatiche, attività vivaistica in pieno campo, etc.)
    • - colture non permanenti (orticoltura, floricoltura, cereali legumi, piante da foraggio, attività vivaistica in vasetteria)
    • - selvicoltura (e relativi impianti e attrezzature)
    • - allevamento di bovini, equini (anche addestramento e custodia di cavalli), suini, ovini, caprini, pollame, conigli e altri animali da cortile;
    • - allevamenti zootecnici minori quali api, chiocciole e lombrichi;
    • - allevamento di fauna selvatica;
    • - pascolo;
    • - Attività di supporto all'agricoltura quali: attività successive alla raccolta, lavorazione delle sementi, servizi di supporto alla selvicoltura e altre attività forestali connesse, lavorazioni tipiche legate al governo del bosco e allo sfruttamento delle risorse forestali;
    • - Impianti aziendali per autoproduzione di energia elettrica e/o calorica da fonti rinnovabili;
  • le attività faunistico-venatorie aziendali - A.2 quali:
    • - Caccia, cattura di animali e servizi connessi; Cinotecnica: attività di allevamento, selezione e addestramento delle razze canine;
    • - Pesca in acque dolci e servizi connessi;
    • - Attività di valorizzazione del territorio rurale e/o del patrimonio forestale mediante utilizzazione di attrezzature o risorse aziendali;
  • Attività connesse alla produzione agricola aziendale - A.3 quali:
    • - agriturismo e turismo rurale (centri rurali di ristoro e degustazione, centri didattici, centri di organizzazione del tempo libero - parchi avventura a gestione aziendale - e centri culturali in territorio rurale);
    • - Cohousing rurale;
    • - Attività integrative commerciali: vendita di prodotti legati alle tradizioni locali e più in generale all'attività agricola;
    • - Attività integrative artigianali: quelle di modeste dimensioni che svolgano funzione di supporto e servizio alle attività agricole o mestieri tradizionali il cui esercizio non comporti impatti negativi in termini di rumore, di impatto ambientale e di visibilità rispetto all'ambiente circostante;
    • - Attività integrative di servizio: sono quelle svolte da un soggetto (persona fisica, associazione o società) che svolge attività di allevamento per animali domestici a scopo commerciale, il loro addestramento e pensione o servizi per attività didattico culturali ricreative.
    • L'imprenditore agricolo può utilizzare immobili a destinazione industriale o commerciale per lo svolgimento dell'attività agricola, secondo quanto stabilito dall'art. 75 della LR n. 65/2014.

Art. 34 Mutamento della destinazione d'uso: definizione ed ammissibilità

1. Si considera mutamento della destinazione d'uso, urbanisticamente rilevante, il passaggio dall'una all'altra categoria funzionale ammessa. E' sempre consentito il passaggio dall'una all'altra destinazione d'uso all'interno della stessa categoria funzionale, fatte salve diverse specifiche limitazioni previste nei singoli ambiti dal presente Piano. Sono fatte salve le norme relative ai requisiti di carattere igienico-sanitario necessario per la specifica attività e le specifiche norme di settore.

2. Il mutamento di destinazione d'uso con o senza opere è consentito, previa presentazione di SCIA, ad esclusione dei nuclei storici dove la normativa vigente prescrive la presentazione di permesso di costruire, solo se la nuova destinazione è ammessa dal presente Piano Operativo in riferimento al Tessuto o all'Ambito Rurale e se sia possibile procedere all'adeguamento degli standard urbanistici e/o al reperimento della dotazione di spazi di relazione richiesti con riferimento alla destinazione finale, fatto salvo quanto previsto in tema di monetizzazione degli standard dall'art. 142 del vigente Regolamento Edilizio.

3. Il mutamento di destinazione senza opere è consentito, tramite presentazione di SCIA, quando l'immobile abbia precedentemente al mutamento stesso le caratteristiche di agibilità richieste per la nuova funzione, e la nuova destinazione:

  • - sia ammessa nella zona urbanistica di appartenenza e non esclusa da specifiche disposizioni del presente Piano Operativo;
  • - non richieda opere per l'adeguamento degli standard urbanistici e/o per il reperimento della dotazione di spazi di relazione.

4. Sono gratuiti i mutamenti di destinazione d'uso che non determinano incremento di carichi urbanistici, con riferimento agli standard richiesti per la destinazione finale.

Art. 35 Compatibilità tra destinazioni d'uso

1. Ove la presente normativa assegni una prevalenza di funzione, si intendono ammesse tutte le sotto-articolazioni della categoria, nonché le funzioni compatibili come di seguito indicato, ancorché non esplicitamente contenute nelle norme, fermo restando l'obbligo del rispetto della salute e del benessere psico-fisico delle persone e la priorità alla protezione ambientale delle attività residenziali.

2. Sono sempre compatibili con la residenza le attività commerciali, ad esclusione della grande distribuzione e di quelle all'ingrosso, le attività direzionali, quelle turistico-ricettive limitatamente a alberghi, residenze turistico-alberghiere, alberghi diffusi, condhotel, residence, pensioni, locande, case per ferie, quelle di servizio private e pubbliche, le attrezzature pubbliche o di uso pubblico. Per quanto riguarda le attività CI magazzini e commerciali all’ingrosso, sono compatibili con la residenza le sedi amministrative e i piccoli depositi merci con superficie edificata non superiore a 400 mq, aventi le caratteristiche delle attività descritte al precedente art. 33 lett.f) D2.

3. Sono sempre compatibili con le attività industriali e artigianali quelle commerciali all'ingrosso e di deposito, gli impianti tecnologici, le infrastrutture per la mobilità e servizi connessi e, ove verificata la compatibilità rispetto ai rischi per la salute e le tipologie delle produzioni industriali presenti, le medie distribuzioni di vendita alimentare e non alimentare, le attività turistico ricettive alberghiere, le attività commerciali, i servizi privati e pubblici o di uso pubblico.

4. Sono sempre compatibili con le attività commerciali quelle direzionali, i servizi privati e pubblici.

Art. 36 Specifiche fattispecie di attività insediabili senza obbligo di cambio di destinazione d'uso

Le specifiche fattispecie di attività commerciali, direzionali e di servizi pubblici e privati riportate nella tabella sottostante, possono insediarsi indifferentemente in locali già legittimati per gli uni o gli altri usi, senza che si configuri la necessità di un cambio di destinazione d'uso, a condizione che siano rispettati i parametri igienico-sanitari e di sicurezza prescritti per l'attività ovvero nel caso avvengano senza opere edilizie o con limitate opere di ridistribuzione degli ambienti interni, nonché con opere necessarie per realizzare ed integrare i servizi igienico sanitari e tecnologici.

La tabella indica puntualmente la corrispondenza tra attività esercitata e destinazione d'uso dei locali in cui questa può essere insediata in ragione della sua natura e della specifica normativa di settore:

AttivitàCategoria funzionaleAltre destinazione d'uso
d'insediamento compatibili
Attività di magazzino o deposito di merci, materiali e beni finiti con SE inferiore a 400 mq . CI.1Commerciale all’ingrosso CIIndustriale e artigianale I.1 in edifici con SE inferiore a 400 mq
Attività con preparazione e vendita di prodotti
alimentari (panetterie, pasticcerie, gelaterie, rosticcerie, pizzerie ecc.)C.4
Commerciale al dettaglio CIndustriale e artigianale I.1
Artigianato di servizio alla manutenzione dei beni di consumo durevoli e degli edifici (elettrauto, officina meccanica, radiatorista, autolavaggio , tipografia, linotipia, produzione artigianale di suppellettili in ceramica, vetro e legno, rimessaggio materiali edili D.2Direzionale e di Servizio DIndustriale e artigianale I.1
Attività di servizio alla persona (lavanderie,
parrucchieri, barbieri, estetisti, centri benessere,
Sartorie ecc.)D.2
Direzionale e di Servizio DCommerciale al dettaglio C.3
Studi professionali, uffici privati ed agenzie varie D.1
Artigianato di servizio alla persona, alla manutenzione dei beni di consumo durevoli e degli edifici D.2
Servizi privati di interesse pubblico D.4
Direzionale e di Servizio DCommerciale al dettaglio C.3
Le associazioni di promozione socialeQualsiasi destinazione d'uso

Art. 37 Limitazione di funzioni ed attività incompatibili per singole zone ed immobili, anche senza cambio della destinazione d'uso

1. In determinati ambiti del territorio, ovvero per gli immobili riconosciuti a diverso titolo meritevoli di salvaguardia, si elencano nelle tabelle sottostanti particolari attività considerate incompatibili e pertanto non insediabili, anche in immobili aventi alla data di adozione del presente Piano destinazione tale da permetterne l'utilizzo.

2. Sono considerate incompatibili rispetto alla caratterizzazione e alle funzioni degli ambiti di cui al comma precedente le seguenti attività, sia all'interno di immobili che all'aperto:

AmbitoAttività incompatibili
"R" Residenzialeattività agricole e funzioni connesse e complementari (A), industriale e artigianale “I”, commercio all’ingrosso e depositi (CI) ad esclusione di deposito di merci/ingrossi e loro sedi amministrative, con dimensioni minori a 400 mq , turistiche ricettive TR.2
Industriale/artigianale ( tessuto P1, P3)Residenziale R, turistico ricettivo TR, Commercio al dettaglio con esclusione dei C.4 e C.5, i servizi privati di interesse pubblico D.4, con esclusione delle cliniche veterinarie .
Industriale/artigianale e direzionale commerciale
(tessuti P2)
Residenziale R, Strutture produttive di servizio I2, ad eccezione di quelle esercitate
all’interno degli edifici, Servizi privati di interesse pubblico D.4, con esclusione delle
cliniche veterinarie, servizi sportivi, sociali ricreativi e parcheggi coperti.
Terziario (tessuto TT1)Residenziale R, industriale e artigianale “I”, Servizi privati di interesse pubblico D.4
con esclusione delle cliniche veterinarie, servizi sportivi, sociali ricreativi e parcheggi coperti.
Nuclei storici ed edifici classificati attività agricole e funzioni connesse e complementari (A), industriale e artigianale
“I”, commercio all’ingrosso e depositi (CI), turistiche ricettive TR.2, oltre alle seguenti attività:
- depositi di merci, mezzi e materiali all’aperto con o senza vendita;
- agenzie di money transfer e d’affari;
- internet point;
- lavanderie a gettone;
- attività di vendita di prodotti alimentari mediante distributori automatici,
esercitata in locale a ciò adibito in maniera esclusiva;
- esercizi per la vendita e noleggio di macchine agricole, macchine operatrici,
ciclomotori, motoveicoli, autoveicoli e relativi accessori e ricambi comprensivi di deposito;
- officine di riparazione auto e/o motoveicoli, carrozzerie, elettrauto;
- compro oro, intesa come attività esclusiva o prevalente di acquisto da privati
di gioielli e/o oggetti preziosi usati, per rimetterli sul mercato, lavorarli o fonderli;
- esercizi per la vendita e noleggio di macchine agricole, macchine operatrici,
ciclomotori, motoveicoli, autoveicoli e relativi accessori e ricambi comprensivi di deposito;
- esercizi di vendita di beni per le imprese industriali e commerciali (materie
prime e semilavorati, macchinari, materiali e componenti per la meccanica,
combustibili solidi e liquidi, prodotti chimici e oli lubrificanti, ecc…);
- impianti di distribuzione carburante e servizi all’automobilista;
Aree agricoleindustriale e artigianale “I”, commercio all’ingrosso e depositi (CI), turistiche ricettive
TR.2 (ad eccezione delle aree di sosta per le attività agrituristiche), oltre alle seguenti attività:
- depositi di merci, mezzi e materiali all’aperto con o senza vendita;
- agenzie di money transfer e d’affari;
- internet point;
- lavanderie a gettone;
- attività di vendita di prodotti alimentari mediante distributori automatici,
esercitata in locale a ciò adibito in maniera esclusiva;
- esercizi per la vendita e noleggio di macchine agricole, macchine operatrici,
ciclomotori, motoveicoli, autoveicoli e relativi accessori e ricambi comprensivi di deposito;
- officine di riparazione auto e/o motoveicoli, carrozzerie, elettrauto;
- compro oro, intesa come attività esclusiva o prevalente di acquisto da privati
di gioielli e/o oggetti preziosi usati, per rimetterli sul mercato, lavorarli o fonderli;
- esercizi di vendita di beni per le imprese industriali e commerciali (materie
prime e semilavorati, macchinari, materiali e componenti per la meccanica, combustibili solidi e liquidi, prodotti chimici e oli lubrificanti, ecc…);
- impianti di distribuzione carburante e servizi all’automobilista;

La compatibilità delle nuove attività con quanto disciplinato dal presente articolo, dovrà essere certificata e dimostrata in sede di formalizzazione dell'apertura dell'esercizio e verificate dal competente ufficio SUAEP.

Ultimo aggiornamento 27 Settembre 2021