Norme tecniche di attuazione del Piano Operativo


Art. 9 Valutazione del Piano operativo e relativa verifica

1. Gli interventi finalizzati alla trasformazione degli assetti insediativi previsti dal Piano Operativo sono assoggettati alla procedura di valutazione ambientale strategica (VAS) ove previsto dalle presenti norme e dalle disposizioni della normativa regionale e nazionale. Fatte salve diverse disposizioni contenute nelle presenti norme, non sono sottoposti a VAS ne' a verifica di assoggettabilità i piani attuativi, comunque denominati, che non comportino variante del PO e che siano stati oggetto di specifica valutazione nell'ambito della procedura di VAS espletata per il Piano Operativo.

2. Per ogni intervento di trasformazione previsto dal Piano Operativo devono essere rispettate le eventuali indicazioni contenute nei documenti di VAS.

In particolare per le aree destinate ad interventi di trasformazione assoggettate a piani attuativi e quelle assoggettate a progetti unitari convenzionati ricadenti fuori dal territorio urbanizzato, devono essere rispettate le prescrizioni contenute nelle schede normative ed attuati gli eventuali interventi di mitigazione ivi previsti. Gli interventi sono sottoposti a specifica verifica secondo i criteri contenuti nella scheda relativa all'intervento, al fine di accertare la rispondenza delle opere agli obiettivi prefissati.

3. I Piani Attuativi, nonché i piani e programmi di settore di competenza comunale, che saranno soggetti a VAS, sono corredati da uno specifico elaborato che evidenzia le risorse del territorio di cui si prevede l'utilizzazione o che risultano comunque interessate dalle azioni di trasformazione. Tale elaborato contiene il prevedibile bilancio complessivo delle risorse derivante dall'attuazione, in coerenza con i contenuti del Piano Strutturale e del Piano Operativo. Ove tali piani e programmi producano effetti diretti sulle risorse del territorio, la valutazione degli effetti ambientali indotti dalle azioni previste è effettuata con la seguente metodologia:

  • - descrizione delle azioni di trasformazione previste dallo strumento di settore (comprese le finalità in termini di obiettivi di piano, nonché i motivi delle scelte rispetto ad altre possibili alternative);
  • - individuazione delle risorse coinvolte e dell'ambito degli effetti, con particolare riferimento a quelle risorse che denotano condizioni di maggiore criticità ambientale;
  • - analisi dello stato di fatto delle risorse soggette a modificazione;
  • - verifica della coerenza con i contenuti del Piano Strutturale (con particolare riferimento agli obiettivi prestazionali e agli indirizzi prioritari di tutela e valorizzazione delle risorse ivi dettati e con le previsioni del Piano Operativo;
  • - stima e descrizione dei prevedibili effetti dell'azione di trasformazione, sia diretti che indiretti;
  • - valutazione delle azioni, in base ai criteri identificati;
  • - eventuali misure di mitigazione atte ad evitare, ridurre o compensare gli effetti negativi.

4. Il grado di approfondimento delle valutazioni degli effetti ambientali è commisurato alla tipologia ed all'entità delle azioni di trasformazione previste da ciascun Piano Attuativo, Progetto Unitario, progetto edilizio o strumento di settore. E' comunque fatto salvo il rispetto di eventuali disposizioni comunitarie, statali o regionali emanate successivamente all'entrata in vigore del Piano Operativo.

5. L'approvazione di piani attuativi e di progetti unitari convenzionati, anche quando non soggetti a VAS, è comunque subordinata all'esito positivo delle verifiche con gli enti erogatori.

6. Tutti gli interventi di trasformazione edilizia ed urbanistica previsti dal Piano Operativo sono assoggettati alle disposizioni dei Titoli III e IV delle presenti norme.

Art. 10 Prescrizioni ambientali

1. Agli interventi eccedenti la ristrutturazione conservativa e agli interventi comunque denominati nei casi previsti dalla normativa vigente, si applicano le disposizioni del presente articolo. Del rispetto delle disposizioni che seguono si dovrà dare conto in una apposita relazione di accompagnamento dei progetti relativi ai piani attuativi, ai progetti unitari, ai permessi a costruire ed alle SCIA.

1.1 Emissioni/immissioni atmosferiche e acustiche

  • a) Compatibilità con il P.C.C.A.: i nuovi insediamenti devono essere pianificati in coerenza con i contenuti del "Piano comunale di classificazione acustica" (P.C.C.A.) e nel rispetto delle disposizioni impartite nel relativo Regolamento Attuativo. In caso di incoerenza, l'intervento non può essere attuato, fino all'eventuale aggiornamento del PCCA. Il Comune, valutata la necessità, avvia il procedimento di aggiornamento del PCCA entro 180 giorni dall'entrata in vigore del Piano Operativo o sue varianti.
  • b) Esposizione degli insediamenti residenziali all'inquinamento atmosferico e acustico: per le trasformazioni degli assetti insediativi e/o le modifiche della destinazione d'uso relative ad insediamenti residenziali ubicati in contesti contraddistinti da criticità acustiche e/o relative alla qualità dell'aria deve essere valutato il grado di esposizione all'inquinamento atmosferico e acustico degli insediamenti, considerando sia la fase di cantiere che la fase di utilizzo delle aree, prescrivendo, se del caso, opportune misure di mitigazione e garantendo l'adozione delle migliori tecnologie disponibili. La progettazione deve essere ottimizzata attraverso lo studio specifico della disposizione dei locali, ponendo particolare attenzione alla presenza di ricettori sensibili.
  • c) Emissioni acustiche ed atmosferiche degli insediamenti: per le trasformazioni degli assetti insediativi e/o le modifiche della destinazione d'uso più rilevanti deve essere verificato l'impatto prodotto in termini di emissioni di inquinanti in atmosfera ed acustiche, sia dirette che indirette (ovvero dovute al traffico indotto).
  • Nell'ambito della verifica degli effetti del traffico indotto, in termini di emissioni, deve essere fatto riferimento all'interazione con i livelli di rumorosità e di inquinamento atmosferico esistente. Deve essere inoltre valutata la fattibilità tecnica, ambientale ed economica di specifiche misure volte a limitare gli impatti. Per le destinazioni d'uso commerciali, artigianali, produttive, deve essere posta specifica attenzione alla valutazione previsionale dell'impatto acustico sui ricettori più esposti, con riferimento particolare all'eventuale presenza di ricettori sensibili (ad es. scuole, strutture per l'infanzia, etc.).
  • In sede di pianificazione attuativa o di progettazione degli interventi edilizi, il soggetto proponente è tenuto a valutare:
    • - i volumi di traffico indotto e le emissioni in atmosfera generati dalle trasformazioni o dall'intervento, la loro interazione con i livelli di traffico e di inquinamento atmosferico esistente;
    • - la realizzazione di interventi compensativi come la realizzazione di aree a verde ed una diffusa piantumazione degli spazi liberi pertinenziali o di aree adiacenti a quelle interessate dagli interventi, prediligendo specie arboree con capacità di assorbimento di inquinanti critici;
    • - la coerenza con Il Piano di Azione Comunale per la qualità dell'aria;
    • - la coerenza con il Piano Urbano della Mobilità sostenibile se approvato;
    • - la dotazione di infrastrutture per la carica di veicoli elettrici.
  • d) Emissioni acustiche e atmosferiche della viabilità: gli interventi comportanti significative modifiche o integrazioni al sistema viario sono sottoposti alla preventiva valutazione dell'impatto relativo alla produzione di emissioni di inquinanti in atmosfera e di emissioni acustiche (con particolare riferimento ai ricettori più esposti), attraverso l'analisi complessiva dei flussi, prevedendo, se del caso, opportune misure di mitigazione. Deve essere valutato, più in generale, il contributo dell'intervento alla realizzazione di un sistema di mobilità più sostenibile, conseguibile favorendo:
    • - la riorganizzazione della circolazione (ai fini dello snellimento del traffico soprattutto nei nodi più critici);
    • - la razionalizzazione e, per quanto possibile, la riduzione dei flussi (con particolare attenzione rivolta al traffico di mezzi pesanti);
    • - l'interconnessione del trasporto privato con il sistema di trasporto pubblico, anche attraverso lo sviluppo di idonei sistemi di scambio intermodale;
    • - la creazione di piste ciclabili e percorsi pedonali interconnessi con gli altri sistemi di spostamento e la dotazione di attrezzature a servizio della mobilità ciclistica;
  • e) Come misura di mitigazione dell'inquinamento da emissioni, dovrà essere prevista una adeguata dotazione di alberature nelle aree verdi private e pubbliche nell'ambito delle trasformazioni edilizie e urbanistiche.

1.2 Approvvigionamenti e scarichi idrici

  • a) Approvvigionamenti idrici: i nuovi insediamenti e/o le modificazioni d'uso di insediamenti esistenti che comportino significativi incrementi dei prelievi idrici sono sottoposti alla preventiva verifica della disponibilità della risorsa. L'ammissibilità degli interventi risulta condizionata alla verifica della compatibilità del bilancio complessivo dei consumi idrici con le disponibilità reperibili o attivabili nell'Ambito Territoriale Ottimale (A.T.O.) di riferimento, a meno della contemporanea programmazione, a livello comunale, di altri interventi di trasformazione atti a compensare il maggior consumo idrico preventivato. Deve essere dato pertanto atto - in fase di redazione del Piano Attuativo, anche in accordo con le competenti Autorità - della disponibilità della risorsa e dell'adeguatezza della rete di approvvigionamento a soddisfare il fabbisogno idrico, ovvero della necessità di soddisfare tale bisogno mediante l'attivazione di specifiche derivazioni idriche ed opere di captazione delle acque di falda, valutandone altresì l'impatto sul sistema idrogeologico, anche in relazione all'eventuale presenza nelle vicinanze di pozzi di alimentazione del pubblico acquedotto, e tenendo conto della necessità di riservare le acque di migliore qualità al consumo umano. Ai fini della suddetta verifica risulta necessario che vengano valutati:
    • - il fabbisogno idrico per i diversi usi, derivante dalla trasformazione;
    • - la fattibilità tecnica, ambientale ed economica di specifiche misure volte alla riduzione dei prelievi idrici ed alla eliminazione degli sprechi quali:
      • - la realizzazione di reti idriche duali fra uso potabile ed altri usi al fine dell'utilizzo di acque meno pregiate per usi compatibili (antincendio, irrigazione,ecc.);
      • - la raccolta e l'impiego delle acque meteoriche per usi compatibili;
      • - Il reimpiego delle acque reflue, depurate e non, per usi compatibili;
      • - l'utilizzo dell'acqua di ricircolo nelle attività di produzione di beni;
      • - l'impiego di metodi e tecniche di risparmio idrico domestico e nei settori industriale, terziario e agricolo.
  • Per tutte le tipologie di trasformazioni previste dalle presenti norme, il soggetto avente titolo ad operare la trasformazione o l'intervento è in ogni caso tenuto a:
    • - prevedere l'istallazione di contatori per il consumo dell'acqua in ogni singola unità abitativa, nonché i contatori differenziali per le attività produttive e del settore terziario esercitate nel contesto urbano;
    • - prevedere la realizzazione di impianti idrici dotati di dispositivi di riduzione del consumo di acqua potabile (quali sistemi di erogazione differenziata , limitatori di flusso degli scarichi, rubinetti a tempo, miscelatori aria/acqua frangigetto, doppia pulsantiera per scarichi del water, ecc.)
  • Deve essere garantita la protezione e il controllo della risorsa idrica disciplinata dal Titolo III – Capo II.
  • b) Scarichi idrici in zone servite dalla pubblica fognatura: Per i nuovi insediamenti e/o per modifiche della destinazione d'uso di insediamenti esistenti comportanti incremento di produzione di reflui in zona servita dalla pubblica fognatura è fatto obbligo di provvedere al relativo allacciamento, previa valutazione del volume e delle caratteristiche delle acque reflue derivanti dalla trasformazione e del relativo impatto sul sistema fognario e depurativo. A tale riguardo deve essere dato atto, anche in accordo con le competenti Autorità, dell'adeguatezza della rete fognaria e della compatibilità del maggior carico indotto alla residua potenzialità del sistema di depurazione esistente. L' immissione di un carico aggiuntivo eccedente la potenzialità del sistema di depurazione è condizionato all'adeguamento tecnico e dimensionale dello stesso o all'individuazione di una soluzione depurativa alternativa, che garantiscano la tutela dei corpi idrici ricettori ed il rispetto di quanto prescritto dalla vigente normativa in materia.
    Nel caso di nuovi insediamenti derivanti da interventi di nuova edificazione o di ristrutturazione urbanistica è fatto obbligo di realizzare reti duali per il riutilizzo delle acque meteoriche di dilavamento delle coperture, destinandole ad usi non pregiati. A tale scopo devono essere previsti serbatoi di accumulo della acque pluviali di capacità pari ad almeno 2 mc ogni 30 mq di copertura (SC). Gli impianti e le attrezzature necessarie a tale scopo devono essere realizzate all'interno dell'area di proprietà.
    Per tutte le tipologie di trasformazione previste dal presente Piano Operativo, il soggetto avente titolo ad operare la trasformazione o l'intervento è tenuto a:
    • - gli scarichi al suolo, anche se con processo di depurazione, possono essere effettuati solo se con apposita relazione geologica ne viene documentata la non pericolosità per la falda in riferimento alle vigenti norme;
    • - ogni trasformazione od intervento che riguardi immobili dei quali facciano parte superfici coperte o scoperte destinabili alla produzione di qualsiasi merce suscettibile di provocare scolo di liquidi inquinanti, devono essere osservate le vigenti disposizioni in materia e deve essere approntato ogni idoneo accorgimento per evitare la dispersione di liquidi di scolo e/o inquinamento anche in relazione agli effetti prodotti dalle prime piogge.
  • c) Scarichi idrici in zone non servite dalla pubblica fognatura: Per i nuovi insediamenti e/o per modifiche della destinazione d'uso di insediamenti esistenti comportanti incremento di produzione di reflui in zona non servita dalla pubblica fognatura è fatto obbligo di verificare, anche in accordo con le competenti autorità, la fattibilità tecnico-economica dell'opera di collettamento alla rete fognaria, al fine di non incrementarne l'attuale livello di deficit. Nel caso in cui tale fattibilità sia verificata è fatto obbligo di effettuare le valutazioni di cui al precedente punto. Nel caso in cui non sia verificata la fattibilità dell'allacciamento, le trasformazioni sono ammissibili solo ove venga garantito un idoneo trattamento depurativo autonomo, e valutato preventivamente l'impatto dello scarico depurato sulla qualità del corpo idrico ricettore, escludendo altresì l'insorgenza di problemi igienico-sanitari connessi al sistema di smaltimento nonché garantendo il rispetto delle condizioni locali di vulnerabilità idrogeologica, nel rispetto comunque delle normative statali e regionali vigenti in materia, nonché di quanto previsto dai vigenti regolamenti comunali. L'idoneo trattamento depurativo autonomo deve essere individuato privilegiando il ricorso a sistemi caratterizzati da bassi consumi energetici, ridotta necessità di manutenzione, flessibilità nei confronti di variazioni di carico, elevati rendimenti depurativi, possibilità di riutilizzo delle acque depurate.
    All'interno delle aree di trasformazione le acque meteoriche dovranno essere recapitate in apposita fognatura separata dalla rete della fognatura nera.

1.3 Fabbisogno energetico

  • a) Risparmio energetico e fonti alternative: Per i nuovi insediamenti e/o per modifiche della destinazione d'uso di insediamenti esistenti che comportino significativi incrementi dei consumi energetici è fatto obbligo di soddisfare il fabbisogno energetico facendo ricorso anche a fonti rinnovabili di energia o assimilate, e di provvedere alla realizzazione di ogni impianto, opera ed installazione utili alla conservazione, al risparmio e all'uso razionale dell'energia.
    La progettazione di nuovi edifici - derivanti da interventi di nuova edificazione, di ristrutturazione urbanistica o di sostituzione edilizia, come definiti dalle vigenti norme regionali - persegue il conseguimento di elevate prestazioni energetiche, connesse ai seguenti aspetti:
    • - Prestazioni degli edifici: Fermo il rispetto delle prestazioni energetiche e dei requisiti minimi per la qualità energetica edilizia previsti dalle vigenti norme, l'Amm./ne Comunale, perseguendo l'obiettivo di favorire il raggiungimento di più elevate prestazioni termiche degli involucri edilizi, potrà dettare al riguardo apposite disposizioni regolamentari
    • - Prestazioni degli impianti di climatizzazione: per gli edifici comprendenti più di n. 4 unità immobiliari (con destinazione d'uso residenziale o diversa dalla residenza) è fatto obbligo di realizzare un impianto centralizzato di climatizzazione (riscaldamento e, se previsto, condizionamento) con sistema di termoregolazione e contabilizzazione individuale dei consumi. E' altresì fatto obbligo – senza possibilità di deroghe – di realizzare un impianto centralizzato per la produzione di acqua calda sanitaria alimentato per almeno il 50% da fonti rinnovabili o derivanti da recuperatori di calore
    • - deve essere previsto l'utilizzo di fonti rinnovabili per la copertura dei consumi di calore, di elettricità e per il raffrescamento secondo le prescrizioni minime stabilite dalla normativa vigente in materia, che comunque non si applica sul patrimonio edilizio esistente classificato dal presente piano in classe 1: edifici e complessi edilizi di rilevante valore storico, artistico e architettonico.
  • Ai fini del miglioramento della qualità dell'aria in tutti gli edifici di nuova realizzazione e nelle ristrutturazioni è vietata l'installazione e l'utilizzo di generatori di calore alimentati a biomasse combustibili solide. In caso di interventi edilizi diversi dai suddetti, la sostituzione di generatori di calore alimentati a biomasse può avvenire con sistemi analoghi solo se i nuovi generatori dotati di certificazione superiore alle 4 stelle ai sensi della vigente normativa.
    Nelle aree di trasformazione dovrà essere valutato un assetto che consenta di ottimizzare il diritto al sole rispetto agli impianti a energia solare potenzialmente installabili e già installati.
  • b) Fattori climatici: Nella previsione di nuovi insediamenti sia tenuto conto, per quanto possibile, dei fattori climatici e dei parametri meteorologici (con particolare riferimento all'esposizione ai venti, all'irraggiamento solare, alle specifiche condizioni microclimatiche del sito), al fine di ottimizzare le scelte di assetto urbanistico e di indirizzare le soluzioni progettuali in un'ottica di sostenibilità ambientale, con particolare riferimento al risparmio energetico e di risorse ambientali in generale. Si rimanda a quanto previsto per la realizzazione di nuove aree verdi, parchi, e parcheggi alberati per la mitigazione degli effetti climatici.

1.4 Rifiuti

Negli interventi comportanti la realizzazione di nuovi insediamenti nonché negli interventi di recupero e/o di riqualificazione di insediamenti esistenti, in sede di progettazione degli interventi, il soggetto avente titolo ad operare la trasformazione è tenuto a coordinarsi con l'ente gestore del servizio raccolta rifiuti urbani per:

  • - valutare la quantità e le caratteristiche dei rifiuti che saranno prodotti dalle funzioni insediate e il loro impatto sul sistema di raccolta dei rifiuti esistente (domiciliare ovvero mediante campane e cassonetti);
  • - prevede nell'ambito della trasformazione le eventuali aree/strutture necessarie a soddisfare le esigenze di raccolta, differenziata e non, dei rifiuti prodotti.
  • - nella definizione delle caratteristiche delle strade di nuova realizzazione, o da ristrutturare, e fatto obbligo di tenere conto delle necessita di ubicazione di campane e cassonetti per la raccolta dei rifiuti, differenziata e non, nonché delle necessita di transito e manovra dei mezzi adibiti alla raccolta.
  • Sia in merito ai rifiuti urbani che agli eventuali rifiuti speciali, i piani delle Aree di Trasformazione dovranno valutare forme di incentivazione dell'economia circolare al fine di una riduzione, recupero e riciclo dei rifiuti prodotti.

1.5 Qualità di suolo e sottosuolo

a) Per gli interventi che prevedano il recupero e/o la riqualificazione di aree produttive dismesse devono essere preliminarmente programmate ed eseguite idonee verifiche ambientali, volte ad accertare il grado di eventuale contaminazione di terreni ed acquiferi ed a valutare la necessità di interventi di bonifica ambientale, nel rispetto di quanto disposto dalla normativa vigente (Piano di caratterizzazione del sito) e Regolamento Edilizio del Comune;.

b) Deve in ogni caso essere garantita la fattibilità geologica, idraulica e sismica degli interventi disciplinata dal Titolo III – Capo III;

c) Dovrà essere tutelata la permeabilità dei suoli come previsto dalla normativa vigente individuando consone soluzioni per garantire l'invarianza o la riduzione delle quote di pioggia non assorbite direttamente dal suolo.

1.6 Campi elettromagnetici

a) Gli interventi di trasformazione e/o di riqualificazione degli assetti insediativi suscettibili di determinare permanenze umane prolungate in prossimità degli impianti di radiocomunicazione esistenti devono essere subordinati ad una preventiva valutazione dell'esposizione ai campi elettromagnetici indotti da questi ultimi, al fine di ridurre le nuove esposizioni ai campi elettromagnetici a radiofrequenza al minimo livello possibile, compatibilmente con le esigenze di carattere tecnologico;

b) Gli interventi di trasformazione e/o di riqualificazione degli assetti insediativi suscettibili di determinare permanenze umane prolungate in prossimità di linee elettriche ad alta tensione esistenti sono subordinati alla preventiva valutazione dell'esposizione umana ai campi magnetici, al fine di ridurre le nuove esposizioni ai campi elettromagnetici a bassa frequenza al minimo livello possibile, compatibilmente con le esigenze di carattere tecnologico, e comunque di evitare l'insorgenza di incompatibilità elettromagnetiche con i limiti di esposizione e gli obiettivi di qualità fissati dalla normativa di settore vigente;

c) dovrà in ogni caso essere rispettato quanto previsto dalla normativa in merito al valore di attenzione per gli impianti esistenti e al valore obiettivo di qualità per i nuovi impianti , in zone di prolungata presenza umana, verificando tali limiti sia per gli elettrodotti sia per le linee elettriche, le sottostazioni e le cabine di trasformazione.

d) gli interventi comunque denominati relativi alla rete elettrica AT e MT siano subordinati al rispetto delle linee guida ISPRA, salvo diversi indirizzi di competenza sovracomunale.

1.7 Flora e fauna

a) Gli interventi ricadenti nei siti Natura 2000 "codice IT 5150002 denominato Zone Speciali di Conservazione (ZSC) ovvero i Siti di Importanza Comunitaria (SIC) del Monte Ferrato e M. Iavello" (già Sito di Importanza Comunitaria - SIC) sono disciplinati dall'art. 11.

b) Per gli interventi di cui al presente articolo, nel caso l'area interessata coincida con luoghi di accertati avvistamenti di specie e habitat di interesse naturalistico secondo il Repertorio Naturalistico Toscano, dovranno essere assunte misure di salvaguardia e tutela nei confronti della flora o della fauna attraverso uno specifico studio naturalistico di accompagnamento al piano o progetto di intervento.

c) Gli interventi di recupero di edifici abbandonati devono prevedere l'istallazione di rifugi alternativi per i chirotteri.

d) Nel caso di interventi collocati in aree prossime ai corsi d'acqua, dovrà essere mantenuta la funzione di connessione ecologica e dovranno essere introdotte adeguate mitigazioni (per. es. tramite tratti di sponda inerbiti e a bassa pendenza) finalizzate alla ricostituzione di habitat e vie di fuga per gli anfibi.

e) gli interventi di realizzazione di recinzioni, infrastrutture viarie o altri elementi di potenziale barriera, qualora ricadenti negli ambiti ad elevato grado di naturalità di cui al Titolo VI, dovranno garantire la trasparenza per l'attraversamento della piccola fauna.

Art. 11 Valutazione di incidenza

1. Gli interventi finalizzati alla trasformazione degli assetti insediativi previsti dal Piano Operativo che ricadono o che comunque interferiscono con l'area ZSC del Monteferrato e M. Iavello, sono stati oggetto di studio di incidenza secondo quanto previsto dalla normativa di settore.

2. Per ogni intervento di trasformazione previsto dal Piano Operativo devono essere rispettate le eventuali indicazioni e prescrizioni contenute nei documenti di VAS e nello Studio di incidenza.

3. Gli interventi che interessano in tutto o in parte l'area ZSC del Monteferrato - M. Iavello, anche se ubicati ai margini della stessa area, presentano un apposito studio di incidenza volto ad individuare i principali effetti sul sito, tenuto conto degli obiettivi di conservazione del medesimo. Tale studio è finalizzato al procedimento della valutazione di incidenza, ai sensi dell'art. 5 del d.p.r. 357/1997. Lo studio di incidenza può essere presentato per un singolo intervento o per interventi congiunti.

4. Non sono assoggettati a VINCA gli interventi di cui all'allegato A della DGR 119/2018. Al fine di individuare gli interventi di cui sopra , per area di pertinenza o resede degli edifici, se non individuata nelle Tavole del PO, si intende il lotto urbanistico di riferimento come definito dalla normativa vigente, e comunque un'area a distanza di 50 metri dall'involucro degli edifici.

Art. 12 Monitoraggio del Piano Operativo

1. L'attuazione del Piano Operativo è assoggettata all'attività di monitoraggio dell'Osservatorio Paritetico della Pianificazione, istituito presso la Regione. Tali Attività, svolte con i tempi e le modalità stabilite dalla Regione, sono mirate a verificare il perseguimento delle finalità di cui al Titolo I, capo I, della LR n. 65/2014 e smi, anche al fine di individuare tempestivamente gli impatti negativi imprevisti e di adottare le opportune misure correttive.

2. Il Rapporto Ambientale di VAS imposta le modalità e i tempi di monitoraggio degli effetti territoriali, paesaggistici, ambientali, sociali, economici e sulla salute umana prodotti dagli interventi di trasformazione degli assetti insediativi, infrastrutturali ed edilizi del territorio previsti dal Piano Operativo. Tale monitoraggio si aggiunge a quello del comma 1 e si basa su specifici indicatori, individuati sulla base delle principali criticità rilevate, degli impatti più significativi, tenendo conto dell'effettiva possibilità di reperimento dati.

3. Sono inoltre soggetti a specifico monitoraggio degli effetti ambientali, in applicazione delle vigenti norme statali e regionali:

  • - i piani e programmi di settore di competenza comunale soggetti a valutazione ambientale strategica (VAS);
  • - gli interventi soggetti a valutazione di impatto ambientale (VIA).

Art. 13 Dimensionamento del Piano

1. Nell'allegato "C" alle presenti Norme Tecniche, denominato "Dimensionamento del Piano" è contenuta la verifica di conformità con il Piano strutturale del dimensionamento del Piano Operativo. In essa sono quantificate le potenzialità edificatorie utilizzate dal PO per ciascuna funzione, distinte in interventi di riuso e nuova edificazione, verificate per ciascuna UTOE.

2. Nell'allegato "C" è contenuta altres&igrave la verifica del dimensionamento degli standard urbanistici, sulla base delle regole stabilite nel Piano strutturale.

3. E' fatto obbligo di aggiornare l'allegato "C" ogni qual volta l'Amministrazione approvi una variante urbanistica che incida sul dimensionamento delle potenzialità edificatorie e/o degli standard urbanistici, nel rispetto del Piano strutturale.

4. Al fine di assicurare il rispetto dei limiti previsti dal dimensionamento, il Piano Operativo è sottoposto a monitoraggio con i tempi e le modalità indicati al precedente articolo.

Ultimo aggiornamento 27 Settembre 2021