Norme tecniche di attuazione del Piano Operativo


Capo I Contenuti e livelli di prescrizione

Art. 1 Contenuti e ambito di applicazione

1. Il Piano Operativo PO) è l'atto di governo del territorio che disciplina l'attività urbanistica ed edilizia per l'intero territorio comunale. Esso è redatto secondo le disposizioni nazionali e regionali in materia urbanistica.

2. Esso definisce le regole e le azioni per la tutela, la riqualificazione e la valorizzazione del patrimonio insediativo e territoriale, disciplinando le trasformazioni urbanistiche, edilizie e infrastrutturali con esse compatibili.

3. Le presenti norme sono organizzate nelle seguenti parti:

  • a) Parte I - Generalità: dove sono dettate le disposizioni generali del Piano, valide a tempo indeterminato e per tutto il territorio comunale, le disposizioni derivanti dai piani sovraordinati e le discipline di fattibilità in relazione alle diverse condizioni di pericolosità derivate degli studi geologici di supporto al Piano Strutturale e al Piano Operativo, la disciplina riguardante la tutela delle componenti identitarie del territorio;
  • b) Parte II - Disciplina della gestione degli insediamenti: dove è definita la disciplina per gli insediamenti esistenti, sia per quanto riguarda il territorio urbanizzato che il territorio rurale, valida a tempo indeterminato.
  • c) Parte III - Disciplina della trasformazione degli assetti insediativi, infrastrutturali ed edilizi del territorio: dove è definita la disciplina delle trasformazioni degli assetti insediativi, infrastrutturali ed edilizi del territorio, valida per i 5 anni successivi all'approvazione del Piano Operativo.
  • d) Parte VI - Norme finali e transitorie.

4. Le previsioni del Piano Operativo sono supportate:

  • - dalla ricognizione delle disposizioni del Piano Strutturale concernenti la tutela e la disciplina del patrimonio territoriale, comprendenti il recepimento delle direttive del P.I.T./Piano Paesaggistico Regionale per la tutela dei beni paesaggistici;
  • - dal quadro conoscitivo del patrimonio edilizio esistente, delle aree urbanizzate e delle relative criticità, compresi gli elementi di rischio idrogeologico e sismico;
  • - dalla valutazione di fattibilità geologica, idraulica e sismica degli interventi e dall'individuazione delle misure di prevenzione e mitigazione del rischio idrogeologico;
  • - dal monitoraggio dei dati della domanda e dell'offerta di edilizia residenziale sociale e dall'individuazione delle azioni conseguenti.

5. Attraverso le norme e le discipline sopraindicate il PO conferisce efficacia operativa ai contenuti statutari ed alle strategie dello sviluppo sostenibile del Piano Strutturale (PS), nel rispetto delle disposizioni nazionali e regionali in materia di governo del territorio e dei contenuti degli strumenti di pianificazione territoriale sovraordinati: Piano di Indirizzo Territoriale con valenza di Piano paesaggistico (PIT-PPR) e Piano territoriale di Coordinamento della Provincia di Prato (PTC).

Art. 2 Elaborati del Piano Operativo e rapporti con ulteriore disciplina regolamentare

1. Il Piano Operativo del Comune di Montemurlo è costituito dai seguenti elaborati:

QC - Quadro Conoscitivo:

Documenti (doc):

QC_01 - Schede di Rilievo degli edifici di valore storico, architettonico e ambientale

QC_02 - Schede di Rilievo degli altri edifici di antico impianto

Tavole:

TAV_QC_01 - 1 tavola: Quadro d'unione delle schede di Rilievo (scala 1:10.000)

TAV_QC_02/n - 12 Tavole di Rilievo dell'area urbana (scala 1:2000)

QP -Progetto di Piano:

Documenti (doc):

QP_01 - Relazione illustrativa

QP_02 - Norme tecniche di attuazione con i seguenti allegati:

A) Schede normative e di indirizzo progettuale relative ai Nuclei Storici (NS)

B) Schede degli interventi di trasformazione (AT)

C) Dimensionamento del PO

D) Individuazione dei beni sottoposti a vincolo ai fini espropriativi

QP_03 - Relazione di coerenza con il PS ed il PTC e conformità al PIT - PPR

QP_04 - Programma di Intervento per l'abbattimento delle barriere architettoniche ed urbanistiche, (aggiornamento) costituito da:

A) - Schede del censimento delle barriere architettoniche;

B) - Relazione illustrativa con individuazione delle criticità e delle priorità di intervento;

C) - 3 Tavole relative alle frazioni di Montemurlo, Bagnolo e Oste (scala 1:5000).

Tavole:

TAV_QP01 - Mappa di inquadramento - Il Territorio urbanizzato (scala 1:5000);

TAV_QP02/n - 4 Tavole: Usi del suolo e modalità di intervento - Il territorio rurale (scala 1:5000);

TAV_QP03/n - 12 Tavole: Usi del suolo e modalità di intervento - il territorio urbanizzato (scala 1:2.000);

TAV_QP04 - Zone Omogenee, territorio urbanizzato e UTOE (scala 1:10.000)

QV - Quadro Valutativo VAS:

QV01 - Rapporto ambientale

QV02 - Valutazione d'Incidenza

QV03 - Sintesi non tecnica

QG - Studi geologici :

Documenti (doc):

DOC_QG_01 - Relazione di fattibilità con le seguenti appendici:

Appendice 1: Tabelle di fattibilità geologica idraulica e sismica.

Tavole:

TAV_H1 Carta delle aree presidiate da sistemi arginali ex art. 14 LR41/2018 (scala 1:10000)

TAV_H2 Area con indizi di subsidenza (scala 1:10000)

QG - Studi idraulici:

A) Studio idrologico e idraulico a supporto del Piano Operativo (serie A)

Documenti (doc):

DOC_01_A - Relazione Idrologica e idraulica

DOC_R01_01A - Relazione Integrativa condizioni al contorno

DOC_R01_02A - Relazione Integrativa

DOC_A01_Tabulati

DOC_A02_Sezioni fluviali

Tavole:

TAV_ T01 -- Planimetria dei bacini idrografici e delle immissioni idrologiche (1:25.000)

TAV_T02 -- Carta sinottica delle sezioni fluviali, degli sfioratori, delle paratoie, delle idrovore, delle casse di espansione e del modello digitale del terreno (1:10.000)

TAV_T03A -- Profili longitudinali torrente Agna

TAV_T03B -- Profili longitudinali fosso Agnaccino, Calice, Calicino, Gramigneto e Poltronova

TAV_T03C -- Profili longitudinali torrente Bure

TAV_T03D -- Profili longitudinali fosso Bagnolo

TAV_T03E -- Profili longitudinali fosso ficarello

TAV_T03F -- Profili longitudinali fosso Funandola e diversivo

TAV_T03G -- Profili longitudinali fosso Mendacione

TAV_T03H -- Profili longitudinali fosso Stregale, Selvavecchia e fosso Guardia

TAV_ T04 Carta dei battenti di esondazione e velocità di propagazione Tr 30 anni (1:10.000)

TAV_ T05 Carta dei battenti di esondazione e velocità di propagazione Tr 200 anni (1:10.000)

TAV_ T06_Carta dei battenti di esondazione e velocità di propagazione Tr 500 anni (1:10.000)

TAV_T07 _ Planimetria delle aree inondabili (1:10.000)

TAV_ T08 Carta della pericolosità idraulica ai sensi del 53/R (1:10.000)

TAV _ T09 Carta della pericolosità idraulica ai sensi del P.G.R.A. (1:10.000)

TAV_ T10 Carta della magnitudo ai sensi della LR41/2018 (1:10.000)

B) Ipotesi progettuale per la riduzione del rischio idraulico a Oste (serie B)

Documenti (doc):

DOC_01_B - Relazione Idrologica e idraulica

DOC_01_01B - Relazione Integrativa condizioni al contorno

DOC_01_02B - Relazione Integrativa

DOC_A01_Tabulati

DOC_A02_Sezioni fluviali

Tavole:

TAV_ T01 -- Planimetria dei bacini idrografici e delle immissioni idrologiche (1:25.000)

TAV_T02 -- Carta sinottica delle sezioni fluviali, degli sfioratori, delle paratoie, delle idrovore, delle casse di espansione e del modello digitale del terreno (1:10.000)

TAV_T03A _ Profili longitudinali torrente Agna

TAV_T03B_ Profili longitudinali fosso Agnaccino, Calice, Calicino, Gramigneto e Poltronova

TAV_T03C _Profili longitudinali torrente Bure

TAV_T03D_ Profili longitudinali fosso Bagnolo

TAV_T03E _ Profili longitudinali fosso ficarello

TAV_T03F _Profili longitudinali fosso Funandola e diversivo

TAV_T03G_ Profili longitudinali fosso Mendacione

TAV_T03H_Profili longitudinali fosso Stregale, Selvavecchia e fosso Guardia

TAV_ T04 Carta dei battenti di esondazione e velocità di propagazione Tr 30 anni (1:10.000)

TAV_T04.01 - Confronto battenti TR 30

TAV_ T05 Carta dei battenti di esondazione e velocità di propagazione Tr 200 anni (1:10.000)

TAV_T05.01 _ Confronto battenti TR 200

TAV_T06 _ Battenti di esondazione e velocità di propagazione Tr = 500 anni (1:10.000)

TAV_T07 _ Planimetria delle aree inondabili (1:10.000)

TAV _T08_ Carta della pericolosità idraulica ai sensi del 53/R (1:10.000)

TAV _T09_ Carta della pericolosità idraulica ai sensi del P.G.R.A. (1:10.000)

TAV _T10Carta della magnitudo ai sensi della LR41/2018 (1:10.000)

2. Detti elaborati hanno valore conformativo per gli interventi ammessi limitatamente alle tavole di progetto ed alle presenti norme di attuazione.

3. Fa parte del Piano Operativo il Piano Comunale di Protezione Civile, nella sua versione attuale. Esso dovrà essere modificato una volta che gli studi per i rischi territoriali idraulico e sismico, la cui pericolosità è stata dimensionata per le fattibilità degli interventi previsti dal Piano Operativo, saranno approvati dagli Enti competenti.

4. Concorrono al governo del territorio e degli insediamenti, coordinandosi con il presente PO, tutti i piani e programmi di settore di competenza comunale aventi incidenza sugli assetti territoriali. Tra questi assumono particolare rilievo i seguenti strumenti:

  • - Regolamento Edilizio "Testo coordinato delle disposizioni comunali riguardanti l'edilizia";
  • - Regolamento comunale degli scarichi di acque reflue domestiche in aree non servite da pubblica fognatura;
  • - Regolamento per l'esercizio del gioco lecito;
  • - Piano Urbano della mobilità;
  • - Piano Comunale di classificazione acustica;
  • - Piano di Azione Comunale;
  • - Piano Comunale per la telefonia mobile e telecomunicazioni;
  • - Piano generale degli impianti pubblicitari;
  • - Regolamento per la gestione dei rifiuti urbani e assimilati, per la raccolta differenziata dei rifiuti e di altri servizi di igiene ambientale;
  • - Regolamento del verde pubblico e privato;
  • - Regolamento d'uso per la conduzione dei fondi agricoli minori - norme per la realizzazione di manufatti per l'attività agricola amatoriale e per il ricovero degli animali domestici.

In caso di contrasto, prevalgono le norme del presente Piano Operativo.

5. I piani e programmi di settore approvati dopo l'entrata in vigore del presente Piano Operativo, nonché le varianti sostanziali ai piani e programmi vigenti, sono elaborati in coerenza con i contenuti statutari e strategici del vigente Piano strutturale, si conformano alle previsioni del Piano Operativo e alle presenti Norme tecniche di attuazione, integrandone e articolandone i contenuti limitatamente alla disciplina di settore trattata.

Art. 3 Valore prescrittivo degli elementi costitutivi

1. Il Piano Operativo traduce le direttive e gli indirizzi del Piano Strutturale in norme e prescrizioni.

2. Tutti i documenti costitutivi del Piano, di cui al precedente art. 2, risultano nel loro insieme elementi indispensabili alla corretta lettura ed interpretazione del Piano Operativo.

3. Il Quadro conoscitivo documenta caratteristiche, condizioni e funzioni in atto, del patrimonio edilizio ed urbanistico esistente, risultanti alla data del rilievo condotto per la redazione degli strumenti urbanistici comunali.

4. Assieme al Rapporto Ambientale, la Relazione illustrativa riporta i principi generali che sono stati assunti nella redazione del Piano Operativo ed evidenzia le principali scelte proposte dal piano; ad essa si farà riferimento ogni volta che sia necessaria una interpretazione del testo letterale delle norme tecniche d'attuazione.

5. Le Norme Tecniche di Attuazione hanno carattere prescrittivo e vincolante.

6. Le norme e prescrizioni del Piano Operativo agiscono sull'intero territorio comunale a due livelli:

  • - a livello generale, con le disposizioni generali per la tutela e valorizzazione del Patrimonio territoriale e delle sue componenti identitarie e con la disciplina di tutela e dell'integrità fisica del territorio;
  • - a livello specifico, definendo gli usi del suolo, i principi insediativi e le modalità di intervento e di attuazione, indicando il complesso delle funzioni previste ed ammesse in ogni singola parte del territorio, le modalità per il recupero del patrimonio edilizio esistente e per gli interventi di trasformazione.

7. Le norme di livello specifico contenute nella Parte Seconda corrispondono alla Disciplina per la gestione degli insediamenti esistenti di cui al comma 1, lett. a) dell'art.95 della L.R. 65/2014 e smi.

8. Le norme di livello specifico contenute nella Parte Terza, corrispondono alla Disciplina delle trasformazioni degli assetti insediativi, infrastrutturali ed edilizi di cui al comma 1, lettera b) dell'art. 95 della L.R. 65/2014 e smi.

9. Le Tavole di progetto "Usi del suolo e modalità di intervento" contengono segni grafici, sigle e simboli, il cui carattere prescrittivo è precisato ai successivi commi.

10. Ogni area perimetrata rappresenta una parte di territorio per la quale valgono determinate e specifiche prescrizioni, il cui riferimento normativo è costituito da un gruppo di sigle che indicano l'ambito di appartenenza; tali sigle possono essere accompagnate dalla sigla indicante la destinazione d'uso esclusiva, le cui norme di riferimento sono riportate al Titolo II - Capo IV - Disciplina della Distribuzione e localizzazione delle funzioni;

11. Le aree con specifica campitura, come da legenda, individuano la classificazione degli edifici di valore storico-artistico. Con un perimetro dello stesso colore sono indicati gli ambiti di pertinenza degli edifici che, pur essendo prescrittivi, individuano un ambito di riferimento per la definizione, in sede progettuale di dettaglio, dei limiti effettivi del contesto di pertinenza; sono perciò consentiti aggiustamenti e variazioni geometriche dei perimetri, che dovranno comunque corrispondere, di norma, ad elementi fisici o di divisione esistenti.

12. Le aree con specifica campitura, come da legenda, con la sigla "NS n.", individuano i nuclei storici; il numero che affianca la sigla NS rimanda alle prescrizioni contenute nelle schede normative di cui all'allegato "A" delle presenti NTA.

13. Le aree con specifica campitura, come da legenda con la sigla "ES n.", individuano le emergenze storiche e i relativi ambiti di pertinenza; il numero che affianca la sigla ES rimanda alle prescrizioni contenute al Titolo IV - Capo I .

14. Le aree con specifico perimetro come da legenda, con la sigla "AT n." rappresentano gli interventi di Trasformazione, per i quali si deve fare riferimento a specifiche schede normative, cos&igrave come riportato al Titolo VIII.

15. In caso di incongruenze o di non perfetta corrispondenza tra le elaborazioni cartografiche eseguite su base C.T.R. in scala 1:2.000 e quelle eseguite su base C.T.R. in scala 1: 5.000, ai fini applicativi prevalgono le indicazioni cartografiche alla scala 1:2.000, in ragione del più elevato grado di definizione della base cartografica utilizzata; in sede di piano particolareggiato o progetto unitario, i perimetri delle Aree di trasformazione AT, dei Nuclei storici NS e delle Emergenze storiche ES, si ammettono adattamenti che tengano conto della maggiore precisione del rilievo dell'effettivo stato dei luoghi.

Art. 4 Validità del Piano Operativo

1. Il PO ha validità giuridica a tempo indeterminato, fatte salve le limitazioni di cui ai commi che seguono.

2. Le previsioni del Piano Operativo, contenute nella disciplina delle trasformazioni, dimensionate sulla base del documento "Dimensionamento del PO" (Allegato C delle presenti NTA), che sono valide per i cinque anni successivi all'approvazione del Piano, sono le seguenti:

  • - le aree di trasformazione degli assetti insediativi AT di cui all'art.149;
  • - gli interventi di trasformazione del territorio rurale ;
  • - i vincoli preordinati all'esproprio correlati alle previsioni di attrezzature di interesse generale e alle previsioni di nuove sedi stradali e spazi pubblici ad esse accessori;

3. Le previsioni di cui al comma precedente, nonché gli eventuali vincoli preordinati all'espropriazione ad esse correlati, perdono efficacia nel caso in cui, alla scadenza del quinquennio dall'approvazione del Piano Operativo, non siano stati approvati i relativi Piani attuativi, Progetti Unitari o progetti esecutivi. Per i Piani Attuativi e i Progetti Unitari di iniziativa privata previsti dal Piano Operativo, la perdita di efficacia si verifica allorché entro cinque anni non sia stata stipulata la relativa convenzione ovvero i proponenti non abbiano formato un valido atto unilaterale d'obbligo a favore dell'Amministrazione Comunale. Perdono altres&igrave efficacia gli interventi di nuova edificazione qualora decorsi i 5 anni non sia stato rilasciato il relativo titolo edilizio;

4. Alle previsioni di trasformazione degli assetti insediativi, infrastrutturali ed edilizi del Piano Operativo ed ai vincoli preordinati all'esproprio in esso contenuti, alla scadenza del quinquennio dall'approvazione del Piano o della modifica sostanziale, che li contempla si applicano le specifiche disposizioni dell'art. 95 della LR 65/2014.

CAPO II Articolazione del Piano Operativo

Art. 5 Disposizioni generali

1. Il Piano Operativo rappresenta nella tavola QP_01 "Mappa di Inquadramento" il perimetro del territorio urbanizzato in conformità alle indicazioni del Piano Strutturale; per territorio rurale si intende la parte non ricompresa in tale perimetro.

2. Tutto il territorio comunale, in linea con quanto disposto dallo Statuto del PS, è interessato dalle disposizioni generali per la tutela e valorizzazione del Patrimonio territoriale e delle sue componenti identitarie (Titolo IV)

3. Gli obiettivi di qualità paesaggistica perseguiti in relazione al territorio urbanizzato sono specificati, per ciascun morfotipo insediativo, nelle presenti NTA.

4. La disciplina del territorio urbanizzato si articola in:

  • - Disciplina di gestione degli insediamenti esistenti relativa a:
    • - Insediamenti a prevalente destinazione residenziale
    • - Insediamenti a prevalente destinazione produttiva
    • - Insediamenti a prevalente destinazione terziaria
    • - Aree da assoggettare a riqualificazione insediativa
    • - Aree inedificate del territorio urbanizzato
  • - Disciplina delle aree di trasformazione puntualmente individuate quali comparto di intervento di cui all'allegato "B" delle NTA.

5. Gli obiettivi di qualità paesaggistica perseguiti in relazione al territorio rurale sono specificati, per ciascun ambito, nelle presenti NTA.

6. La disciplina del territorio rurale si articola in:

  • - Disciplina del territorio rurale relativa a:
    • - Ambiti rurali
    • - Nuovi edifici e manufatti a servizio dell'agricoltura
    • - Interventi su patrimonio edilizio esistente
    • - Aree speciali del territorio rurale
  • - Disciplina delle aree di trasformazione puntualmente individuate quali comparto di intervento di cui all'allegato "B" delle NTA.

Art. 6 Il Territorio urbanizzato

1. Il territorio urbanizzato si suddivide nei seguenti tessuti insediativi:

  • a) le urbanizzazioni storiche con funzione prevalentemente residenziale che comprendono:
    • - Tessuti storici TR1
  • b) le urbanizzazioni contemporanee con funzione prevalentemente residenziale o mista che comprendono:
    • - Tessuto consolidato non ordinato - alta densità TR2.1
    • - Tessuto consolidato non ordinato - bassa densità TR2.2
    • - Tessuto consolidato a blocchi TR3
    • - Tessuto residenziale pianificato TR4
    • - Tessuto puntiforme TR5
    • - Tessuto sfrangiato di margine TF
    • - Tessuto Misto TM
  • c) le urbanizzazioni contemporanee con funzioni prevalentemente produttiva o mista che comprendono:
    • - Tessuto a piattaforme produttive TP1
    • - Tessuto misto produttivo terziario TP2
    • - Tessuto produttivo pianificato TP3
  • d) le urbanizzazioni contemporanee con funzione prevalentemente terziaria che comprendono:
    • - Tessuto terziario TT

Art. 7 Il Territorio rurale

1. Il territorio rurale è articolato sulla base dell'insieme degli elementi caratterizzanti riconosciuti attraverso la lettura delle invarianti strutturali del PIT/PPR, come recepite ed approfondite dal Piano Strutturale, in specifici Ambiti di paesaggio. Tali Ambiti sono stati individuati, partendo dalla ripartizione geomorfologica del territorio e incrociando i caratteri ecosistemici e le tipologie dei paesaggi rurali esistenti.

2. Il territorio rurale è suddiviso in ambiti di paesaggio, individuati con apposito segno grafico nella tavole del PO, che si articolano a sua volta in sotto-ambiti rurali:

  • a) A1 Ambito dei Faggi di Javello
  • b) A2 Ambito del Monteferrato:
    • - A2.1 Area agricola di versante
    • - A2.2 Villaggio Focanti
  • c) A3 Ambito della Collina boscata:
    • - A3.1 Aree agricole di Javello e Guzzano
    • - A3.2 Aree agricole di Albiano, Reticaia e Terenzana
  • d) A4 Ambito della Collina Urbana
  • e) A5 Ambito della Piana Agricola
    • - A5.1 Area periurbana di Montemurlo
    • - A5.2 Area periurbana di Bagnolo
  • f) A6 Ambito dell'Agna e dell'ortoflorovivaismo
    • - A6.1 - Area ortoflorovivaistica

Art. 8 Zone territoriali omogenee

1. Le aree e gli ambiti disciplinati dal Piano Operativo sono assimilati alle zone omogenee di cui all'art.2 del DM 1444/1968 sulla base delle seguenti corrispondenze:

  • a) costituiscono la zona omogenea A:
    • - i Nuclei storici NS
  • b) costituiscono la zona omogenea B:
    • - i Tessuti storici TR1
    • - i Tessuti consolidati (TR2)
    • - i Tessuti consolidati a blocchi e i Tessuti pianificati(TR3 e TR4)
    • - i Tessuti puntiformi (TR5)
    • - i Tessuti di frangia (TF)
    • - i Tessuti misti (TM)
    • - le Aree di trasformazione di minore rilevanza relative a lotti di completamento e interventi di riqualificazione insediativa
  • c) costituiscono la zona omogenea C:
    • - le Aree di Trasformazione di maggiore rilevanza
  • d) costituiscono la zona omogenea D:
    • - i Tessuti produttivi (TP)
    • - i Tessuti Terziari (TT)
    • - le Aree di trasformazione di minore rilevanza relative a lotti di completamento a prevalente destinazione produttiva o terziaria
  • e) costituiscono la zona omogenea E:
    • - le Aree rurali (A1, A2, A3, A4, A5 e A6 con i relativi sotto-ambiti);
  • f) costituiscono la zona omogenea F:
    • - le Aree per attrezzature di interesse generale.

CAPO III Valutazione, monitoraggio e dimensionamento del Piano Operativo

Art. 9 Valutazione del Piano operativo e relativa verifica

1. Gli interventi finalizzati alla trasformazione degli assetti insediativi previsti dal Piano Operativo sono assoggettati alla procedura di valutazione ambientale strategica (VAS) ove previsto dalle presenti norme e dalle disposizioni della normativa regionale e nazionale. Fatte salve diverse disposizioni contenute nelle presenti norme, non sono sottoposti a VAS ne' a verifica di assoggettabilità i piani attuativi, comunque denominati, che non comportino variante del PO e che siano stati oggetto di specifica valutazione nell'ambito della procedura di VAS espletata per il Piano Operativo.

2. Per ogni intervento di trasformazione previsto dal Piano Operativo devono essere rispettate le eventuali indicazioni contenute nei documenti di VAS.

In particolare per le aree destinate ad interventi di trasformazione assoggettate a piani attuativi e quelle assoggettate a progetti unitari convenzionati ricadenti fuori dal territorio urbanizzato, devono essere rispettate le prescrizioni contenute nelle schede normative ed attuati gli eventuali interventi di mitigazione ivi previsti. Gli interventi sono sottoposti a specifica verifica secondo i criteri contenuti nella scheda relativa all'intervento, al fine di accertare la rispondenza delle opere agli obiettivi prefissati.

3. I Piani Attuativi, nonché i piani e programmi di settore di competenza comunale, che saranno soggetti a VAS, sono corredati da uno specifico elaborato che evidenzia le risorse del territorio di cui si prevede l'utilizzazione o che risultano comunque interessate dalle azioni di trasformazione. Tale elaborato contiene il prevedibile bilancio complessivo delle risorse derivante dall'attuazione, in coerenza con i contenuti del Piano Strutturale e del Piano Operativo. Ove tali piani e programmi producano effetti diretti sulle risorse del territorio, la valutazione degli effetti ambientali indotti dalle azioni previste è effettuata con la seguente metodologia:

  • - descrizione delle azioni di trasformazione previste dallo strumento di settore (comprese le finalità in termini di obiettivi di piano, nonché i motivi delle scelte rispetto ad altre possibili alternative);
  • - individuazione delle risorse coinvolte e dell'ambito degli effetti, con particolare riferimento a quelle risorse che denotano condizioni di maggiore criticità ambientale;
  • - analisi dello stato di fatto delle risorse soggette a modificazione;
  • - verifica della coerenza con i contenuti del Piano Strutturale (con particolare riferimento agli obiettivi prestazionali e agli indirizzi prioritari di tutela e valorizzazione delle risorse ivi dettati e con le previsioni del Piano Operativo;
  • - stima e descrizione dei prevedibili effetti dell'azione di trasformazione, sia diretti che indiretti;
  • - valutazione delle azioni, in base ai criteri identificati;
  • - eventuali misure di mitigazione atte ad evitare, ridurre o compensare gli effetti negativi.

4. Il grado di approfondimento delle valutazioni degli effetti ambientali è commisurato alla tipologia ed all'entità delle azioni di trasformazione previste da ciascun Piano Attuativo, Progetto Unitario, progetto edilizio o strumento di settore. E' comunque fatto salvo il rispetto di eventuali disposizioni comunitarie, statali o regionali emanate successivamente all'entrata in vigore del Piano Operativo.

5. L'approvazione di piani attuativi e di progetti unitari convenzionati, anche quando non soggetti a VAS, è comunque subordinata all'esito positivo delle verifiche con gli enti erogatori.

6. Tutti gli interventi di trasformazione edilizia ed urbanistica previsti dal Piano Operativo sono assoggettati alle disposizioni dei Titoli III e IV delle presenti norme.

Art. 10 Prescrizioni ambientali

1. Agli interventi eccedenti la ristrutturazione conservativa e agli interventi comunque denominati nei casi previsti dalla normativa vigente, si applicano le disposizioni del presente articolo. Del rispetto delle disposizioni che seguono si dovrà dare conto in una apposita relazione di accompagnamento dei progetti relativi ai piani attuativi, ai progetti unitari, ai permessi a costruire ed alle SCIA.

1.1 Emissioni/immissioni atmosferiche e acustiche

  • a) Compatibilità con il P.C.C.A.: i nuovi insediamenti devono essere pianificati in coerenza con i contenuti del "Piano comunale di classificazione acustica" (P.C.C.A.) e nel rispetto delle disposizioni impartite nel relativo Regolamento Attuativo. In caso di incoerenza, l'intervento non può essere attuato, fino all'eventuale aggiornamento del PCCA. Il Comune, valutata la necessità, avvia il procedimento di aggiornamento del PCCA entro 180 giorni dall'entrata in vigore del Piano Operativo o sue varianti.
  • b) Esposizione degli insediamenti residenziali all'inquinamento atmosferico e acustico: per le trasformazioni degli assetti insediativi e/o le modifiche della destinazione d'uso relative ad insediamenti residenziali ubicati in contesti contraddistinti da criticità acustiche e/o relative alla qualità dell'aria deve essere valutato il grado di esposizione all'inquinamento atmosferico e acustico degli insediamenti, considerando sia la fase di cantiere che la fase di utilizzo delle aree, prescrivendo, se del caso, opportune misure di mitigazione e garantendo l'adozione delle migliori tecnologie disponibili. La progettazione deve essere ottimizzata attraverso lo studio specifico della disposizione dei locali, ponendo particolare attenzione alla presenza di ricettori sensibili.
  • c) Emissioni acustiche ed atmosferiche degli insediamenti: per le trasformazioni degli assetti insediativi e/o le modifiche della destinazione d'uso più rilevanti deve essere verificato l'impatto prodotto in termini di emissioni di inquinanti in atmosfera ed acustiche, sia dirette che indirette (ovvero dovute al traffico indotto).
  • Nell'ambito della verifica degli effetti del traffico indotto, in termini di emissioni, deve essere fatto riferimento all'interazione con i livelli di rumorosità e di inquinamento atmosferico esistente. Deve essere inoltre valutata la fattibilità tecnica, ambientale ed economica di specifiche misure volte a limitare gli impatti. Per le destinazioni d'uso commerciali, artigianali, produttive, deve essere posta specifica attenzione alla valutazione previsionale dell'impatto acustico sui ricettori più esposti, con riferimento particolare all'eventuale presenza di ricettori sensibili (ad es. scuole, strutture per l'infanzia, etc.).
  • In sede di pianificazione attuativa o di progettazione degli interventi edilizi, il soggetto proponente è tenuto a valutare:
    • - i volumi di traffico indotto e le emissioni in atmosfera generati dalle trasformazioni o dall'intervento, la loro interazione con i livelli di traffico e di inquinamento atmosferico esistente;
    • - la realizzazione di interventi compensativi come la realizzazione di aree a verde ed una diffusa piantumazione degli spazi liberi pertinenziali o di aree adiacenti a quelle interessate dagli interventi, prediligendo specie arboree con capacità di assorbimento di inquinanti critici;
    • - la coerenza con Il Piano di Azione Comunale per la qualità dell'aria;
    • - la coerenza con il Piano Urbano della Mobilità sostenibile se approvato;
    • - la dotazione di infrastrutture per la carica di veicoli elettrici.
  • d) Emissioni acustiche e atmosferiche della viabilità: gli interventi comportanti significative modifiche o integrazioni al sistema viario sono sottoposti alla preventiva valutazione dell'impatto relativo alla produzione di emissioni di inquinanti in atmosfera e di emissioni acustiche (con particolare riferimento ai ricettori più esposti), attraverso l'analisi complessiva dei flussi, prevedendo, se del caso, opportune misure di mitigazione. Deve essere valutato, più in generale, il contributo dell'intervento alla realizzazione di un sistema di mobilità più sostenibile, conseguibile favorendo:
    • - la riorganizzazione della circolazione (ai fini dello snellimento del traffico soprattutto nei nodi più critici);
    • - la razionalizzazione e, per quanto possibile, la riduzione dei flussi (con particolare attenzione rivolta al traffico di mezzi pesanti);
    • - l'interconnessione del trasporto privato con il sistema di trasporto pubblico, anche attraverso lo sviluppo di idonei sistemi di scambio intermodale;
    • - la creazione di piste ciclabili e percorsi pedonali interconnessi con gli altri sistemi di spostamento e la dotazione di attrezzature a servizio della mobilità ciclistica;
  • e) Come misura di mitigazione dell'inquinamento da emissioni, dovrà essere prevista una adeguata dotazione di alberature nelle aree verdi private e pubbliche nell'ambito delle trasformazioni edilizie e urbanistiche.

1.2 Approvvigionamenti e scarichi idrici

  • a) Approvvigionamenti idrici: i nuovi insediamenti e/o le modificazioni d'uso di insediamenti esistenti che comportino significativi incrementi dei prelievi idrici sono sottoposti alla preventiva verifica della disponibilità della risorsa. L'ammissibilità degli interventi risulta condizionata alla verifica della compatibilità del bilancio complessivo dei consumi idrici con le disponibilità reperibili o attivabili nell'Ambito Territoriale Ottimale (A.T.O.) di riferimento, a meno della contemporanea programmazione, a livello comunale, di altri interventi di trasformazione atti a compensare il maggior consumo idrico preventivato. Deve essere dato pertanto atto - in fase di redazione del Piano Attuativo, anche in accordo con le competenti Autorità - della disponibilità della risorsa e dell'adeguatezza della rete di approvvigionamento a soddisfare il fabbisogno idrico, ovvero della necessità di soddisfare tale bisogno mediante l'attivazione di specifiche derivazioni idriche ed opere di captazione delle acque di falda, valutandone altresì l'impatto sul sistema idrogeologico, anche in relazione all'eventuale presenza nelle vicinanze di pozzi di alimentazione del pubblico acquedotto, e tenendo conto della necessità di riservare le acque di migliore qualità al consumo umano. Ai fini della suddetta verifica risulta necessario che vengano valutati:
    • - il fabbisogno idrico per i diversi usi, derivante dalla trasformazione;
    • - la fattibilità tecnica, ambientale ed economica di specifiche misure volte alla riduzione dei prelievi idrici ed alla eliminazione degli sprechi quali:
      • - la realizzazione di reti idriche duali fra uso potabile ed altri usi al fine dell'utilizzo di acque meno pregiate per usi compatibili (antincendio, irrigazione,ecc.);
      • - la raccolta e l'impiego delle acque meteoriche per usi compatibili;
      • - Il reimpiego delle acque reflue, depurate e non, per usi compatibili;
      • - l'utilizzo dell'acqua di ricircolo nelle attività di produzione di beni;
      • - l'impiego di metodi e tecniche di risparmio idrico domestico e nei settori industriale, terziario e agricolo.
  • Per tutte le tipologie di trasformazioni previste dalle presenti norme, il soggetto avente titolo ad operare la trasformazione o l'intervento è in ogni caso tenuto a:
    • - prevedere l'istallazione di contatori per il consumo dell'acqua in ogni singola unità abitativa, nonché i contatori differenziali per le attività produttive e del settore terziario esercitate nel contesto urbano;
    • - prevedere la realizzazione di impianti idrici dotati di dispositivi di riduzione del consumo di acqua potabile (quali sistemi di erogazione differenziata , limitatori di flusso degli scarichi, rubinetti a tempo, miscelatori aria/acqua frangigetto, doppia pulsantiera per scarichi del water, ecc.)
  • Deve essere garantita la protezione e il controllo della risorsa idrica disciplinata dal Titolo III – Capo II.
  • b) Scarichi idrici in zone servite dalla pubblica fognatura: Per i nuovi insediamenti e/o per modifiche della destinazione d'uso di insediamenti esistenti comportanti incremento di produzione di reflui in zona servita dalla pubblica fognatura è fatto obbligo di provvedere al relativo allacciamento, previa valutazione del volume e delle caratteristiche delle acque reflue derivanti dalla trasformazione e del relativo impatto sul sistema fognario e depurativo. A tale riguardo deve essere dato atto, anche in accordo con le competenti Autorità, dell'adeguatezza della rete fognaria e della compatibilità del maggior carico indotto alla residua potenzialità del sistema di depurazione esistente. L' immissione di un carico aggiuntivo eccedente la potenzialità del sistema di depurazione è condizionato all'adeguamento tecnico e dimensionale dello stesso o all'individuazione di una soluzione depurativa alternativa, che garantiscano la tutela dei corpi idrici ricettori ed il rispetto di quanto prescritto dalla vigente normativa in materia.
    Nel caso di nuovi insediamenti derivanti da interventi di nuova edificazione o di ristrutturazione urbanistica è fatto obbligo di realizzare reti duali per il riutilizzo delle acque meteoriche di dilavamento delle coperture, destinandole ad usi non pregiati. A tale scopo devono essere previsti serbatoi di accumulo della acque pluviali di capacità pari ad almeno 2 mc ogni 30 mq di copertura (SC). Gli impianti e le attrezzature necessarie a tale scopo devono essere realizzate all'interno dell'area di proprietà.
    Per tutte le tipologie di trasformazione previste dal presente Piano Operativo, il soggetto avente titolo ad operare la trasformazione o l'intervento è tenuto a:
    • - gli scarichi al suolo, anche se con processo di depurazione, possono essere effettuati solo se con apposita relazione geologica ne viene documentata la non pericolosità per la falda in riferimento alle vigenti norme;
    • - ogni trasformazione od intervento che riguardi immobili dei quali facciano parte superfici coperte o scoperte destinabili alla produzione di qualsiasi merce suscettibile di provocare scolo di liquidi inquinanti, devono essere osservate le vigenti disposizioni in materia e deve essere approntato ogni idoneo accorgimento per evitare la dispersione di liquidi di scolo e/o inquinamento anche in relazione agli effetti prodotti dalle prime piogge.
  • c) Scarichi idrici in zone non servite dalla pubblica fognatura: Per i nuovi insediamenti e/o per modifiche della destinazione d'uso di insediamenti esistenti comportanti incremento di produzione di reflui in zona non servita dalla pubblica fognatura è fatto obbligo di verificare, anche in accordo con le competenti autorità, la fattibilità tecnico-economica dell'opera di collettamento alla rete fognaria, al fine di non incrementarne l'attuale livello di deficit. Nel caso in cui tale fattibilità sia verificata è fatto obbligo di effettuare le valutazioni di cui al precedente punto. Nel caso in cui non sia verificata la fattibilità dell'allacciamento, le trasformazioni sono ammissibili solo ove venga garantito un idoneo trattamento depurativo autonomo, e valutato preventivamente l'impatto dello scarico depurato sulla qualità del corpo idrico ricettore, escludendo altresì l'insorgenza di problemi igienico-sanitari connessi al sistema di smaltimento nonché garantendo il rispetto delle condizioni locali di vulnerabilità idrogeologica, nel rispetto comunque delle normative statali e regionali vigenti in materia, nonché di quanto previsto dai vigenti regolamenti comunali. L'idoneo trattamento depurativo autonomo deve essere individuato privilegiando il ricorso a sistemi caratterizzati da bassi consumi energetici, ridotta necessità di manutenzione, flessibilità nei confronti di variazioni di carico, elevati rendimenti depurativi, possibilità di riutilizzo delle acque depurate.
    All'interno delle aree di trasformazione le acque meteoriche dovranno essere recapitate in apposita fognatura separata dalla rete della fognatura nera.

1.3 Fabbisogno energetico

  • a) Risparmio energetico e fonti alternative: Per i nuovi insediamenti e/o per modifiche della destinazione d'uso di insediamenti esistenti che comportino significativi incrementi dei consumi energetici è fatto obbligo di soddisfare il fabbisogno energetico facendo ricorso anche a fonti rinnovabili di energia o assimilate, e di provvedere alla realizzazione di ogni impianto, opera ed installazione utili alla conservazione, al risparmio e all'uso razionale dell'energia.
    La progettazione di nuovi edifici - derivanti da interventi di nuova edificazione, di ristrutturazione urbanistica o di sostituzione edilizia, come definiti dalle vigenti norme regionali - persegue il conseguimento di elevate prestazioni energetiche, connesse ai seguenti aspetti:
    • - Prestazioni degli edifici: Fermo il rispetto delle prestazioni energetiche e dei requisiti minimi per la qualità energetica edilizia previsti dalle vigenti norme, l'Amm./ne Comunale, perseguendo l'obiettivo di favorire il raggiungimento di più elevate prestazioni termiche degli involucri edilizi, potrà dettare al riguardo apposite disposizioni regolamentari
    • - Prestazioni degli impianti di climatizzazione: per gli edifici comprendenti più di n. 4 unità immobiliari (con destinazione d'uso residenziale o diversa dalla residenza) è fatto obbligo di realizzare un impianto centralizzato di climatizzazione (riscaldamento e, se previsto, condizionamento) con sistema di termoregolazione e contabilizzazione individuale dei consumi. E' altresì fatto obbligo – senza possibilità di deroghe – di realizzare un impianto centralizzato per la produzione di acqua calda sanitaria alimentato per almeno il 50% da fonti rinnovabili o derivanti da recuperatori di calore
    • - deve essere previsto l'utilizzo di fonti rinnovabili per la copertura dei consumi di calore, di elettricità e per il raffrescamento secondo le prescrizioni minime stabilite dalla normativa vigente in materia, che comunque non si applica sul patrimonio edilizio esistente classificato dal presente piano in classe 1: edifici e complessi edilizi di rilevante valore storico, artistico e architettonico.
  • Ai fini del miglioramento della qualità dell'aria in tutti gli edifici di nuova realizzazione e nelle ristrutturazioni è vietata l'installazione e l'utilizzo di generatori di calore alimentati a biomasse combustibili solide. In caso di interventi edilizi diversi dai suddetti, la sostituzione di generatori di calore alimentati a biomasse può avvenire con sistemi analoghi solo se i nuovi generatori dotati di certificazione superiore alle 4 stelle ai sensi della vigente normativa.
    Nelle aree di trasformazione dovrà essere valutato un assetto che consenta di ottimizzare il diritto al sole rispetto agli impianti a energia solare potenzialmente installabili e già installati.
  • b) Fattori climatici: Nella previsione di nuovi insediamenti sia tenuto conto, per quanto possibile, dei fattori climatici e dei parametri meteorologici (con particolare riferimento all'esposizione ai venti, all'irraggiamento solare, alle specifiche condizioni microclimatiche del sito), al fine di ottimizzare le scelte di assetto urbanistico e di indirizzare le soluzioni progettuali in un'ottica di sostenibilità ambientale, con particolare riferimento al risparmio energetico e di risorse ambientali in generale. Si rimanda a quanto previsto per la realizzazione di nuove aree verdi, parchi, e parcheggi alberati per la mitigazione degli effetti climatici.

1.4 Rifiuti

Negli interventi comportanti la realizzazione di nuovi insediamenti nonché negli interventi di recupero e/o di riqualificazione di insediamenti esistenti, in sede di progettazione degli interventi, il soggetto avente titolo ad operare la trasformazione è tenuto a coordinarsi con l'ente gestore del servizio raccolta rifiuti urbani per:

  • - valutare la quantità e le caratteristiche dei rifiuti che saranno prodotti dalle funzioni insediate e il loro impatto sul sistema di raccolta dei rifiuti esistente (domiciliare ovvero mediante campane e cassonetti);
  • - prevede nell'ambito della trasformazione le eventuali aree/strutture necessarie a soddisfare le esigenze di raccolta, differenziata e non, dei rifiuti prodotti.
  • - nella definizione delle caratteristiche delle strade di nuova realizzazione, o da ristrutturare, e fatto obbligo di tenere conto delle necessita di ubicazione di campane e cassonetti per la raccolta dei rifiuti, differenziata e non, nonché delle necessita di transito e manovra dei mezzi adibiti alla raccolta.
  • Sia in merito ai rifiuti urbani che agli eventuali rifiuti speciali, i piani delle Aree di Trasformazione dovranno valutare forme di incentivazione dell'economia circolare al fine di una riduzione, recupero e riciclo dei rifiuti prodotti.

1.5 Qualità di suolo e sottosuolo

a) Per gli interventi che prevedano il recupero e/o la riqualificazione di aree produttive dismesse devono essere preliminarmente programmate ed eseguite idonee verifiche ambientali, volte ad accertare il grado di eventuale contaminazione di terreni ed acquiferi ed a valutare la necessità di interventi di bonifica ambientale, nel rispetto di quanto disposto dalla normativa vigente (Piano di caratterizzazione del sito) e Regolamento Edilizio del Comune;.

b) Deve in ogni caso essere garantita la fattibilità geologica, idraulica e sismica degli interventi disciplinata dal Titolo III – Capo III;

c) Dovrà essere tutelata la permeabilità dei suoli come previsto dalla normativa vigente individuando consone soluzioni per garantire l'invarianza o la riduzione delle quote di pioggia non assorbite direttamente dal suolo.

1.6 Campi elettromagnetici

a) Gli interventi di trasformazione e/o di riqualificazione degli assetti insediativi suscettibili di determinare permanenze umane prolungate in prossimità degli impianti di radiocomunicazione esistenti devono essere subordinati ad una preventiva valutazione dell'esposizione ai campi elettromagnetici indotti da questi ultimi, al fine di ridurre le nuove esposizioni ai campi elettromagnetici a radiofrequenza al minimo livello possibile, compatibilmente con le esigenze di carattere tecnologico;

b) Gli interventi di trasformazione e/o di riqualificazione degli assetti insediativi suscettibili di determinare permanenze umane prolungate in prossimità di linee elettriche ad alta tensione esistenti sono subordinati alla preventiva valutazione dell'esposizione umana ai campi magnetici, al fine di ridurre le nuove esposizioni ai campi elettromagnetici a bassa frequenza al minimo livello possibile, compatibilmente con le esigenze di carattere tecnologico, e comunque di evitare l'insorgenza di incompatibilità elettromagnetiche con i limiti di esposizione e gli obiettivi di qualità fissati dalla normativa di settore vigente;

c) dovrà in ogni caso essere rispettato quanto previsto dalla normativa in merito al valore di attenzione per gli impianti esistenti e al valore obiettivo di qualità per i nuovi impianti , in zone di prolungata presenza umana, verificando tali limiti sia per gli elettrodotti sia per le linee elettriche, le sottostazioni e le cabine di trasformazione.

d) gli interventi comunque denominati relativi alla rete elettrica AT e MT siano subordinati al rispetto delle linee guida ISPRA, salvo diversi indirizzi di competenza sovracomunale.

1.7 Flora e fauna

a) Gli interventi ricadenti nei siti Natura 2000 "codice IT 5150002 denominato Zone Speciali di Conservazione (ZSC) ovvero i Siti di Importanza Comunitaria (SIC) del Monte Ferrato e M. Iavello" (già Sito di Importanza Comunitaria - SIC) sono disciplinati dall'art. 11.

b) Per gli interventi di cui al presente articolo, nel caso l'area interessata coincida con luoghi di accertati avvistamenti di specie e habitat di interesse naturalistico secondo il Repertorio Naturalistico Toscano, dovranno essere assunte misure di salvaguardia e tutela nei confronti della flora o della fauna attraverso uno specifico studio naturalistico di accompagnamento al piano o progetto di intervento.

c) Gli interventi di recupero di edifici abbandonati devono prevedere l'istallazione di rifugi alternativi per i chirotteri.

d) Nel caso di interventi collocati in aree prossime ai corsi d'acqua, dovrà essere mantenuta la funzione di connessione ecologica e dovranno essere introdotte adeguate mitigazioni (per. es. tramite tratti di sponda inerbiti e a bassa pendenza) finalizzate alla ricostituzione di habitat e vie di fuga per gli anfibi.

e) gli interventi di realizzazione di recinzioni, infrastrutture viarie o altri elementi di potenziale barriera, qualora ricadenti negli ambiti ad elevato grado di naturalità di cui al Titolo VI, dovranno garantire la trasparenza per l'attraversamento della piccola fauna.

Art. 11 Valutazione di incidenza

1. Gli interventi finalizzati alla trasformazione degli assetti insediativi previsti dal Piano Operativo che ricadono o che comunque interferiscono con l'area ZSC del Monteferrato e M. Iavello, sono stati oggetto di studio di incidenza secondo quanto previsto dalla normativa di settore.

2. Per ogni intervento di trasformazione previsto dal Piano Operativo devono essere rispettate le eventuali indicazioni e prescrizioni contenute nei documenti di VAS e nello Studio di incidenza.

3. Gli interventi che interessano in tutto o in parte l'area ZSC del Monteferrato - M. Iavello, anche se ubicati ai margini della stessa area, presentano un apposito studio di incidenza volto ad individuare i principali effetti sul sito, tenuto conto degli obiettivi di conservazione del medesimo. Tale studio è finalizzato al procedimento della valutazione di incidenza, ai sensi dell'art. 5 del d.p.r. 357/1997. Lo studio di incidenza può essere presentato per un singolo intervento o per interventi congiunti.

4. Non sono assoggettati a VINCA gli interventi di cui all'allegato A della DGR 119/2018. Al fine di individuare gli interventi di cui sopra , per area di pertinenza o resede degli edifici, se non individuata nelle Tavole del PO, si intende il lotto urbanistico di riferimento come definito dalla normativa vigente, e comunque un'area a distanza di 50 metri dall'involucro degli edifici.

Art. 12 Monitoraggio del Piano Operativo

1. L'attuazione del Piano Operativo è assoggettata all'attività di monitoraggio dell'Osservatorio Paritetico della Pianificazione, istituito presso la Regione. Tali Attività, svolte con i tempi e le modalità stabilite dalla Regione, sono mirate a verificare il perseguimento delle finalità di cui al Titolo I, capo I, della LR n. 65/2014 e smi, anche al fine di individuare tempestivamente gli impatti negativi imprevisti e di adottare le opportune misure correttive.

2. Il Rapporto Ambientale di VAS imposta le modalità e i tempi di monitoraggio degli effetti territoriali, paesaggistici, ambientali, sociali, economici e sulla salute umana prodotti dagli interventi di trasformazione degli assetti insediativi, infrastrutturali ed edilizi del territorio previsti dal Piano Operativo. Tale monitoraggio si aggiunge a quello del comma 1 e si basa su specifici indicatori, individuati sulla base delle principali criticità rilevate, degli impatti più significativi, tenendo conto dell'effettiva possibilità di reperimento dati.

3. Sono inoltre soggetti a specifico monitoraggio degli effetti ambientali, in applicazione delle vigenti norme statali e regionali:

  • - i piani e programmi di settore di competenza comunale soggetti a valutazione ambientale strategica (VAS);
  • - gli interventi soggetti a valutazione di impatto ambientale (VIA).

Art. 13 Dimensionamento del Piano

1. Nell'allegato "C" alle presenti Norme Tecniche, denominato "Dimensionamento del Piano" è contenuta la verifica di conformità con il Piano strutturale del dimensionamento del Piano Operativo. In essa sono quantificate le potenzialità edificatorie utilizzate dal PO per ciascuna funzione, distinte in interventi di riuso e nuova edificazione, verificate per ciascuna UTOE.

2. Nell'allegato "C" è contenuta altres&igrave la verifica del dimensionamento degli standard urbanistici, sulla base delle regole stabilite nel Piano strutturale.

3. E' fatto obbligo di aggiornare l'allegato "C" ogni qual volta l'Amministrazione approvi una variante urbanistica che incida sul dimensionamento delle potenzialità edificatorie e/o degli standard urbanistici, nel rispetto del Piano strutturale.

4. Al fine di assicurare il rispetto dei limiti previsti dal dimensionamento, il Piano Operativo è sottoposto a monitoraggio con i tempi e le modalità indicati al precedente articolo.

Ultimo aggiornamento 27 Settembre 2021