Norme tecniche di attuazione del Piano Operativo


Titolo I NORME GENERALI

Capo I Contenuti e livelli di prescrizione

Art. 1 Contenuti e ambito di applicazione

1. Il Piano Operativo PO) è l'atto di governo del territorio che disciplina l'attività urbanistica ed edilizia per l'intero territorio comunale. Esso è redatto secondo le disposizioni nazionali e regionali in materia urbanistica.

2. Esso definisce le regole e le azioni per la tutela, la riqualificazione e la valorizzazione del patrimonio insediativo e territoriale, disciplinando le trasformazioni urbanistiche, edilizie e infrastrutturali con esse compatibili.

3. Le presenti norme sono organizzate nelle seguenti parti:

  • a) Parte I - Generalità: dove sono dettate le disposizioni generali del Piano, valide a tempo indeterminato e per tutto il territorio comunale, le disposizioni derivanti dai piani sovraordinati e le discipline di fattibilità in relazione alle diverse condizioni di pericolosità derivate degli studi geologici di supporto al Piano Strutturale e al Piano Operativo, la disciplina riguardante la tutela delle componenti identitarie del territorio;
  • b) Parte II - Disciplina della gestione degli insediamenti: dove è definita la disciplina per gli insediamenti esistenti, sia per quanto riguarda il territorio urbanizzato che il territorio rurale, valida a tempo indeterminato.
  • c) Parte III - Disciplina della trasformazione degli assetti insediativi, infrastrutturali ed edilizi del territorio: dove è definita la disciplina delle trasformazioni degli assetti insediativi, infrastrutturali ed edilizi del territorio, valida per i 5 anni successivi all'approvazione del Piano Operativo.
  • d) Parte VI - Norme finali e transitorie.

4. Le previsioni del Piano Operativo sono supportate:

  • - dalla ricognizione delle disposizioni del Piano Strutturale concernenti la tutela e la disciplina del patrimonio territoriale, comprendenti il recepimento delle direttive del P.I.T./Piano Paesaggistico Regionale per la tutela dei beni paesaggistici;
  • - dal quadro conoscitivo del patrimonio edilizio esistente, delle aree urbanizzate e delle relative criticità, compresi gli elementi di rischio idrogeologico e sismico;
  • - dalla valutazione di fattibilità geologica, idraulica e sismica degli interventi e dall'individuazione delle misure di prevenzione e mitigazione del rischio idrogeologico;
  • - dal monitoraggio dei dati della domanda e dell'offerta di edilizia residenziale sociale e dall'individuazione delle azioni conseguenti.

5. Attraverso le norme e le discipline sopraindicate il PO conferisce efficacia operativa ai contenuti statutari ed alle strategie dello sviluppo sostenibile del Piano Strutturale (PS), nel rispetto delle disposizioni nazionali e regionali in materia di governo del territorio e dei contenuti degli strumenti di pianificazione territoriale sovraordinati: Piano di Indirizzo Territoriale con valenza di Piano paesaggistico (PIT-PPR) e Piano territoriale di Coordinamento della Provincia di Prato (PTC).

Art. 2 Elaborati del Piano Operativo e rapporti con ulteriore disciplina regolamentare

1. Il Piano Operativo del Comune di Montemurlo è costituito dai seguenti elaborati:

QC - Quadro Conoscitivo:

Documenti (doc):

QC_01 - Schede di Rilievo degli edifici di valore storico, architettonico e ambientale

QC_02 - Schede di Rilievo degli altri edifici di antico impianto

Tavole:

TAV_QC_01 - 1 tavola: Quadro d'unione delle schede di Rilievo (scala 1:10.000)

TAV_QC_02/n - 12 Tavole di Rilievo dell'area urbana (scala 1:2000)

QP -Progetto di Piano:

Documenti (doc):

QP_01 - Relazione illustrativa

QP_02 - Norme tecniche di attuazione con i seguenti allegati:

A) Schede normative e di indirizzo progettuale relative ai Nuclei Storici (NS)

B) Schede degli interventi di trasformazione (AT)

C) Dimensionamento del PO

D) Individuazione dei beni sottoposti a vincolo ai fini espropriativi

QP_03 - Relazione di coerenza con il PS ed il PTC e conformità al PIT - PPR

QP_04 - Programma di Intervento per l'abbattimento delle barriere architettoniche ed urbanistiche, (aggiornamento) costituito da:

A) - Schede del censimento delle barriere architettoniche;

B) - Relazione illustrativa con individuazione delle criticità e delle priorità di intervento;

C) - 3 Tavole relative alle frazioni di Montemurlo, Bagnolo e Oste (scala 1:5000).

Tavole:

TAV_QP01 - Mappa di inquadramento - Il Territorio urbanizzato (scala 1:5000);

TAV_QP02/n - 4 Tavole: Usi del suolo e modalità di intervento - Il territorio rurale (scala 1:5000);

TAV_QP03/n - 12 Tavole: Usi del suolo e modalità di intervento - il territorio urbanizzato (scala 1:2.000);

TAV_QP04 - Zone Omogenee, territorio urbanizzato e UTOE (scala 1:10.000)

QV - Quadro Valutativo VAS:

QV01 - Rapporto ambientale

QV02 - Valutazione d'Incidenza

QV03 - Sintesi non tecnica

QG - Studi geologici :

Documenti (doc):

DOC_QG_01 - Relazione di fattibilità con le seguenti appendici:

Appendice 1: Tabelle di fattibilità geologica idraulica e sismica.

Tavole:

TAV_H1 Carta delle aree presidiate da sistemi arginali ex art. 14 LR41/2018 (scala 1:10000)

TAV_H2 Area con indizi di subsidenza (scala 1:10000)

QG - Studi idraulici:

A) Studio idrologico e idraulico a supporto del Piano Operativo (serie A)

Documenti (doc):

DOC_01_A - Relazione Idrologica e idraulica

DOC_R01_01A - Relazione Integrativa condizioni al contorno

DOC_R01_02A - Relazione Integrativa

DOC_A01_Tabulati

DOC_A02_Sezioni fluviali

Tavole:

TAV_ T01 -- Planimetria dei bacini idrografici e delle immissioni idrologiche (1:25.000)

TAV_T02 -- Carta sinottica delle sezioni fluviali, degli sfioratori, delle paratoie, delle idrovore, delle casse di espansione e del modello digitale del terreno (1:10.000)

TAV_T03A -- Profili longitudinali torrente Agna

TAV_T03B -- Profili longitudinali fosso Agnaccino, Calice, Calicino, Gramigneto e Poltronova

TAV_T03C -- Profili longitudinali torrente Bure

TAV_T03D -- Profili longitudinali fosso Bagnolo

TAV_T03E -- Profili longitudinali fosso ficarello

TAV_T03F -- Profili longitudinali fosso Funandola e diversivo

TAV_T03G -- Profili longitudinali fosso Mendacione

TAV_T03H -- Profili longitudinali fosso Stregale, Selvavecchia e fosso Guardia

TAV_ T04 Carta dei battenti di esondazione e velocità di propagazione Tr 30 anni (1:10.000)

TAV_ T05 Carta dei battenti di esondazione e velocità di propagazione Tr 200 anni (1:10.000)

TAV_ T06_Carta dei battenti di esondazione e velocità di propagazione Tr 500 anni (1:10.000)

TAV_T07 _ Planimetria delle aree inondabili (1:10.000)

TAV_ T08 Carta della pericolosità idraulica ai sensi del 53/R (1:10.000)

TAV _ T09 Carta della pericolosità idraulica ai sensi del P.G.R.A. (1:10.000)

TAV_ T10 Carta della magnitudo ai sensi della LR41/2018 (1:10.000)

B) Ipotesi progettuale per la riduzione del rischio idraulico a Oste (serie B)

Documenti (doc):

DOC_01_B - Relazione Idrologica e idraulica

DOC_01_01B - Relazione Integrativa condizioni al contorno

DOC_01_02B - Relazione Integrativa

DOC_A01_Tabulati

DOC_A02_Sezioni fluviali

Tavole:

TAV_ T01 -- Planimetria dei bacini idrografici e delle immissioni idrologiche (1:25.000)

TAV_T02 -- Carta sinottica delle sezioni fluviali, degli sfioratori, delle paratoie, delle idrovore, delle casse di espansione e del modello digitale del terreno (1:10.000)

TAV_T03A _ Profili longitudinali torrente Agna

TAV_T03B_ Profili longitudinali fosso Agnaccino, Calice, Calicino, Gramigneto e Poltronova

TAV_T03C _Profili longitudinali torrente Bure

TAV_T03D_ Profili longitudinali fosso Bagnolo

TAV_T03E _ Profili longitudinali fosso ficarello

TAV_T03F _Profili longitudinali fosso Funandola e diversivo

TAV_T03G_ Profili longitudinali fosso Mendacione

TAV_T03H_Profili longitudinali fosso Stregale, Selvavecchia e fosso Guardia

TAV_ T04 Carta dei battenti di esondazione e velocità di propagazione Tr 30 anni (1:10.000)

TAV_T04.01 - Confronto battenti TR 30

TAV_ T05 Carta dei battenti di esondazione e velocità di propagazione Tr 200 anni (1:10.000)

TAV_T05.01 _ Confronto battenti TR 200

TAV_T06 _ Battenti di esondazione e velocità di propagazione Tr = 500 anni (1:10.000)

TAV_T07 _ Planimetria delle aree inondabili (1:10.000)

TAV _T08_ Carta della pericolosità idraulica ai sensi del 53/R (1:10.000)

TAV _T09_ Carta della pericolosità idraulica ai sensi del P.G.R.A. (1:10.000)

TAV _T10Carta della magnitudo ai sensi della LR41/2018 (1:10.000)

2. Detti elaborati hanno valore conformativo per gli interventi ammessi limitatamente alle tavole di progetto ed alle presenti norme di attuazione.

3. Fa parte del Piano Operativo il Piano Comunale di Protezione Civile, nella sua versione attuale. Esso dovrà essere modificato una volta che gli studi per i rischi territoriali idraulico e sismico, la cui pericolosità è stata dimensionata per le fattibilità degli interventi previsti dal Piano Operativo, saranno approvati dagli Enti competenti.

4. Concorrono al governo del territorio e degli insediamenti, coordinandosi con il presente PO, tutti i piani e programmi di settore di competenza comunale aventi incidenza sugli assetti territoriali. Tra questi assumono particolare rilievo i seguenti strumenti:

  • - Regolamento Edilizio "Testo coordinato delle disposizioni comunali riguardanti l'edilizia";
  • - Regolamento comunale degli scarichi di acque reflue domestiche in aree non servite da pubblica fognatura;
  • - Regolamento per l'esercizio del gioco lecito;
  • - Piano Urbano della mobilità;
  • - Piano Comunale di classificazione acustica;
  • - Piano di Azione Comunale;
  • - Piano Comunale per la telefonia mobile e telecomunicazioni;
  • - Piano generale degli impianti pubblicitari;
  • - Regolamento per la gestione dei rifiuti urbani e assimilati, per la raccolta differenziata dei rifiuti e di altri servizi di igiene ambientale;
  • - Regolamento del verde pubblico e privato;
  • - Regolamento d'uso per la conduzione dei fondi agricoli minori - norme per la realizzazione di manufatti per l'attività agricola amatoriale e per il ricovero degli animali domestici.

In caso di contrasto, prevalgono le norme del presente Piano Operativo.

5. I piani e programmi di settore approvati dopo l'entrata in vigore del presente Piano Operativo, nonché le varianti sostanziali ai piani e programmi vigenti, sono elaborati in coerenza con i contenuti statutari e strategici del vigente Piano strutturale, si conformano alle previsioni del Piano Operativo e alle presenti Norme tecniche di attuazione, integrandone e articolandone i contenuti limitatamente alla disciplina di settore trattata.

Art. 3 Valore prescrittivo degli elementi costitutivi

1. Il Piano Operativo traduce le direttive e gli indirizzi del Piano Strutturale in norme e prescrizioni.

2. Tutti i documenti costitutivi del Piano, di cui al precedente art. 2, risultano nel loro insieme elementi indispensabili alla corretta lettura ed interpretazione del Piano Operativo.

3. Il Quadro conoscitivo documenta caratteristiche, condizioni e funzioni in atto, del patrimonio edilizio ed urbanistico esistente, risultanti alla data del rilievo condotto per la redazione degli strumenti urbanistici comunali.

4. Assieme al Rapporto Ambientale, la Relazione illustrativa riporta i principi generali che sono stati assunti nella redazione del Piano Operativo ed evidenzia le principali scelte proposte dal piano; ad essa si farà riferimento ogni volta che sia necessaria una interpretazione del testo letterale delle norme tecniche d'attuazione.

5. Le Norme Tecniche di Attuazione hanno carattere prescrittivo e vincolante.

6. Le norme e prescrizioni del Piano Operativo agiscono sull'intero territorio comunale a due livelli:

  • - a livello generale, con le disposizioni generali per la tutela e valorizzazione del Patrimonio territoriale e delle sue componenti identitarie e con la disciplina di tutela e dell'integrità fisica del territorio;
  • - a livello specifico, definendo gli usi del suolo, i principi insediativi e le modalità di intervento e di attuazione, indicando il complesso delle funzioni previste ed ammesse in ogni singola parte del territorio, le modalità per il recupero del patrimonio edilizio esistente e per gli interventi di trasformazione.

7. Le norme di livello specifico contenute nella Parte Seconda corrispondono alla Disciplina per la gestione degli insediamenti esistenti di cui al comma 1, lett. a) dell'art.95 della L.R. 65/2014 e smi.

8. Le norme di livello specifico contenute nella Parte Terza, corrispondono alla Disciplina delle trasformazioni degli assetti insediativi, infrastrutturali ed edilizi di cui al comma 1, lettera b) dell'art. 95 della L.R. 65/2014 e smi.

9. Le Tavole di progetto "Usi del suolo e modalità di intervento" contengono segni grafici, sigle e simboli, il cui carattere prescrittivo è precisato ai successivi commi.

10. Ogni area perimetrata rappresenta una parte di territorio per la quale valgono determinate e specifiche prescrizioni, il cui riferimento normativo è costituito da un gruppo di sigle che indicano l'ambito di appartenenza; tali sigle possono essere accompagnate dalla sigla indicante la destinazione d'uso esclusiva, le cui norme di riferimento sono riportate al Titolo II - Capo IV - Disciplina della Distribuzione e localizzazione delle funzioni;

11. Le aree con specifica campitura, come da legenda, individuano la classificazione degli edifici di valore storico-artistico. Con un perimetro dello stesso colore sono indicati gli ambiti di pertinenza degli edifici che, pur essendo prescrittivi, individuano un ambito di riferimento per la definizione, in sede progettuale di dettaglio, dei limiti effettivi del contesto di pertinenza; sono perciò consentiti aggiustamenti e variazioni geometriche dei perimetri, che dovranno comunque corrispondere, di norma, ad elementi fisici o di divisione esistenti.

12. Le aree con specifica campitura, come da legenda, con la sigla "NS n.", individuano i nuclei storici; il numero che affianca la sigla NS rimanda alle prescrizioni contenute nelle schede normative di cui all'allegato "A" delle presenti NTA.

13. Le aree con specifica campitura, come da legenda con la sigla "ES n.", individuano le emergenze storiche e i relativi ambiti di pertinenza; il numero che affianca la sigla ES rimanda alle prescrizioni contenute al Titolo IV - Capo I .

14. Le aree con specifico perimetro come da legenda, con la sigla "AT n." rappresentano gli interventi di Trasformazione, per i quali si deve fare riferimento a specifiche schede normative, cos&igrave come riportato al Titolo VIII.

15. In caso di incongruenze o di non perfetta corrispondenza tra le elaborazioni cartografiche eseguite su base C.T.R. in scala 1:2.000 e quelle eseguite su base C.T.R. in scala 1: 5.000, ai fini applicativi prevalgono le indicazioni cartografiche alla scala 1:2.000, in ragione del più elevato grado di definizione della base cartografica utilizzata; in sede di piano particolareggiato o progetto unitario, i perimetri delle Aree di trasformazione AT, dei Nuclei storici NS e delle Emergenze storiche ES, si ammettono adattamenti che tengano conto della maggiore precisione del rilievo dell'effettivo stato dei luoghi.

Art. 4 Validità del Piano Operativo

1. Il PO ha validità giuridica a tempo indeterminato, fatte salve le limitazioni di cui ai commi che seguono.

2. Le previsioni del Piano Operativo, contenute nella disciplina delle trasformazioni, dimensionate sulla base del documento "Dimensionamento del PO" (Allegato C delle presenti NTA), che sono valide per i cinque anni successivi all'approvazione del Piano, sono le seguenti:

  • - le aree di trasformazione degli assetti insediativi AT di cui all'art.149;
  • - gli interventi di trasformazione del territorio rurale ;
  • - i vincoli preordinati all'esproprio correlati alle previsioni di attrezzature di interesse generale e alle previsioni di nuove sedi stradali e spazi pubblici ad esse accessori;

3. Le previsioni di cui al comma precedente, nonché gli eventuali vincoli preordinati all'espropriazione ad esse correlati, perdono efficacia nel caso in cui, alla scadenza del quinquennio dall'approvazione del Piano Operativo, non siano stati approvati i relativi Piani attuativi, Progetti Unitari o progetti esecutivi. Per i Piani Attuativi e i Progetti Unitari di iniziativa privata previsti dal Piano Operativo, la perdita di efficacia si verifica allorché entro cinque anni non sia stata stipulata la relativa convenzione ovvero i proponenti non abbiano formato un valido atto unilaterale d'obbligo a favore dell'Amministrazione Comunale. Perdono altres&igrave efficacia gli interventi di nuova edificazione qualora decorsi i 5 anni non sia stato rilasciato il relativo titolo edilizio;

4. Alle previsioni di trasformazione degli assetti insediativi, infrastrutturali ed edilizi del Piano Operativo ed ai vincoli preordinati all'esproprio in esso contenuti, alla scadenza del quinquennio dall'approvazione del Piano o della modifica sostanziale, che li contempla si applicano le specifiche disposizioni dell'art. 95 della LR 65/2014.

CAPO II Articolazione del Piano Operativo

Art. 5 Disposizioni generali

1. Il Piano Operativo rappresenta nella tavola QP_01 "Mappa di Inquadramento" il perimetro del territorio urbanizzato in conformità alle indicazioni del Piano Strutturale; per territorio rurale si intende la parte non ricompresa in tale perimetro.

2. Tutto il territorio comunale, in linea con quanto disposto dallo Statuto del PS, è interessato dalle disposizioni generali per la tutela e valorizzazione del Patrimonio territoriale e delle sue componenti identitarie (Titolo IV)

3. Gli obiettivi di qualità paesaggistica perseguiti in relazione al territorio urbanizzato sono specificati, per ciascun morfotipo insediativo, nelle presenti NTA.

4. La disciplina del territorio urbanizzato si articola in:

  • - Disciplina di gestione degli insediamenti esistenti relativa a:
    • - Insediamenti a prevalente destinazione residenziale
    • - Insediamenti a prevalente destinazione produttiva
    • - Insediamenti a prevalente destinazione terziaria
    • - Aree da assoggettare a riqualificazione insediativa
    • - Aree inedificate del territorio urbanizzato
  • - Disciplina delle aree di trasformazione puntualmente individuate quali comparto di intervento di cui all'allegato "B" delle NTA.

5. Gli obiettivi di qualità paesaggistica perseguiti in relazione al territorio rurale sono specificati, per ciascun ambito, nelle presenti NTA.

6. La disciplina del territorio rurale si articola in:

  • - Disciplina del territorio rurale relativa a:
    • - Ambiti rurali
    • - Nuovi edifici e manufatti a servizio dell'agricoltura
    • - Interventi su patrimonio edilizio esistente
    • - Aree speciali del territorio rurale
  • - Disciplina delle aree di trasformazione puntualmente individuate quali comparto di intervento di cui all'allegato "B" delle NTA.

Art. 6 Il Territorio urbanizzato

1. Il territorio urbanizzato si suddivide nei seguenti tessuti insediativi:

  • a) le urbanizzazioni storiche con funzione prevalentemente residenziale che comprendono:
    • - Tessuti storici TR1
  • b) le urbanizzazioni contemporanee con funzione prevalentemente residenziale o mista che comprendono:
    • - Tessuto consolidato non ordinato - alta densità TR2.1
    • - Tessuto consolidato non ordinato - bassa densità TR2.2
    • - Tessuto consolidato a blocchi TR3
    • - Tessuto residenziale pianificato TR4
    • - Tessuto puntiforme TR5
    • - Tessuto sfrangiato di margine TF
    • - Tessuto Misto TM
  • c) le urbanizzazioni contemporanee con funzioni prevalentemente produttiva o mista che comprendono:
    • - Tessuto a piattaforme produttive TP1
    • - Tessuto misto produttivo terziario TP2
    • - Tessuto produttivo pianificato TP3
  • d) le urbanizzazioni contemporanee con funzione prevalentemente terziaria che comprendono:
    • - Tessuto terziario TT

Art. 7 Il Territorio rurale

1. Il territorio rurale è articolato sulla base dell'insieme degli elementi caratterizzanti riconosciuti attraverso la lettura delle invarianti strutturali del PIT/PPR, come recepite ed approfondite dal Piano Strutturale, in specifici Ambiti di paesaggio. Tali Ambiti sono stati individuati, partendo dalla ripartizione geomorfologica del territorio e incrociando i caratteri ecosistemici e le tipologie dei paesaggi rurali esistenti.

2. Il territorio rurale è suddiviso in ambiti di paesaggio, individuati con apposito segno grafico nella tavole del PO, che si articolano a sua volta in sotto-ambiti rurali:

  • a) A1 Ambito dei Faggi di Javello
  • b) A2 Ambito del Monteferrato:
    • - A2.1 Area agricola di versante
    • - A2.2 Villaggio Focanti
  • c) A3 Ambito della Collina boscata:
    • - A3.1 Aree agricole di Javello e Guzzano
    • - A3.2 Aree agricole di Albiano, Reticaia e Terenzana
  • d) A4 Ambito della Collina Urbana
  • e) A5 Ambito della Piana Agricola
    • - A5.1 Area periurbana di Montemurlo
    • - A5.2 Area periurbana di Bagnolo
  • f) A6 Ambito dell'Agna e dell'ortoflorovivaismo
    • - A6.1 - Area ortoflorovivaistica

Art. 8 Zone territoriali omogenee

1. Le aree e gli ambiti disciplinati dal Piano Operativo sono assimilati alle zone omogenee di cui all'art.2 del DM 1444/1968 sulla base delle seguenti corrispondenze:

  • a) costituiscono la zona omogenea A:
    • - i Nuclei storici NS
  • b) costituiscono la zona omogenea B:
    • - i Tessuti storici TR1
    • - i Tessuti consolidati (TR2)
    • - i Tessuti consolidati a blocchi e i Tessuti pianificati(TR3 e TR4)
    • - i Tessuti puntiformi (TR5)
    • - i Tessuti di frangia (TF)
    • - i Tessuti misti (TM)
    • - le Aree di trasformazione di minore rilevanza relative a lotti di completamento e interventi di riqualificazione insediativa
  • c) costituiscono la zona omogenea C:
    • - le Aree di Trasformazione di maggiore rilevanza
  • d) costituiscono la zona omogenea D:
    • - i Tessuti produttivi (TP)
    • - i Tessuti Terziari (TT)
    • - le Aree di trasformazione di minore rilevanza relative a lotti di completamento a prevalente destinazione produttiva o terziaria
  • e) costituiscono la zona omogenea E:
    • - le Aree rurali (A1, A2, A3, A4, A5 e A6 con i relativi sotto-ambiti);
  • f) costituiscono la zona omogenea F:
    • - le Aree per attrezzature di interesse generale.

CAPO III Valutazione, monitoraggio e dimensionamento del Piano Operativo

Art. 9 Valutazione del Piano operativo e relativa verifica

1. Gli interventi finalizzati alla trasformazione degli assetti insediativi previsti dal Piano Operativo sono assoggettati alla procedura di valutazione ambientale strategica (VAS) ove previsto dalle presenti norme e dalle disposizioni della normativa regionale e nazionale. Fatte salve diverse disposizioni contenute nelle presenti norme, non sono sottoposti a VAS ne' a verifica di assoggettabilità i piani attuativi, comunque denominati, che non comportino variante del PO e che siano stati oggetto di specifica valutazione nell'ambito della procedura di VAS espletata per il Piano Operativo.

2. Per ogni intervento di trasformazione previsto dal Piano Operativo devono essere rispettate le eventuali indicazioni contenute nei documenti di VAS.

In particolare per le aree destinate ad interventi di trasformazione assoggettate a piani attuativi e quelle assoggettate a progetti unitari convenzionati ricadenti fuori dal territorio urbanizzato, devono essere rispettate le prescrizioni contenute nelle schede normative ed attuati gli eventuali interventi di mitigazione ivi previsti. Gli interventi sono sottoposti a specifica verifica secondo i criteri contenuti nella scheda relativa all'intervento, al fine di accertare la rispondenza delle opere agli obiettivi prefissati.

3. I Piani Attuativi, nonché i piani e programmi di settore di competenza comunale, che saranno soggetti a VAS, sono corredati da uno specifico elaborato che evidenzia le risorse del territorio di cui si prevede l'utilizzazione o che risultano comunque interessate dalle azioni di trasformazione. Tale elaborato contiene il prevedibile bilancio complessivo delle risorse derivante dall'attuazione, in coerenza con i contenuti del Piano Strutturale e del Piano Operativo. Ove tali piani e programmi producano effetti diretti sulle risorse del territorio, la valutazione degli effetti ambientali indotti dalle azioni previste è effettuata con la seguente metodologia:

  • - descrizione delle azioni di trasformazione previste dallo strumento di settore (comprese le finalità in termini di obiettivi di piano, nonché i motivi delle scelte rispetto ad altre possibili alternative);
  • - individuazione delle risorse coinvolte e dell'ambito degli effetti, con particolare riferimento a quelle risorse che denotano condizioni di maggiore criticità ambientale;
  • - analisi dello stato di fatto delle risorse soggette a modificazione;
  • - verifica della coerenza con i contenuti del Piano Strutturale (con particolare riferimento agli obiettivi prestazionali e agli indirizzi prioritari di tutela e valorizzazione delle risorse ivi dettati e con le previsioni del Piano Operativo;
  • - stima e descrizione dei prevedibili effetti dell'azione di trasformazione, sia diretti che indiretti;
  • - valutazione delle azioni, in base ai criteri identificati;
  • - eventuali misure di mitigazione atte ad evitare, ridurre o compensare gli effetti negativi.

4. Il grado di approfondimento delle valutazioni degli effetti ambientali è commisurato alla tipologia ed all'entità delle azioni di trasformazione previste da ciascun Piano Attuativo, Progetto Unitario, progetto edilizio o strumento di settore. E' comunque fatto salvo il rispetto di eventuali disposizioni comunitarie, statali o regionali emanate successivamente all'entrata in vigore del Piano Operativo.

5. L'approvazione di piani attuativi e di progetti unitari convenzionati, anche quando non soggetti a VAS, è comunque subordinata all'esito positivo delle verifiche con gli enti erogatori.

6. Tutti gli interventi di trasformazione edilizia ed urbanistica previsti dal Piano Operativo sono assoggettati alle disposizioni dei Titoli III e IV delle presenti norme.

Art. 10 Prescrizioni ambientali

1. Agli interventi eccedenti la ristrutturazione conservativa e agli interventi comunque denominati nei casi previsti dalla normativa vigente, si applicano le disposizioni del presente articolo. Del rispetto delle disposizioni che seguono si dovrà dare conto in una apposita relazione di accompagnamento dei progetti relativi ai piani attuativi, ai progetti unitari, ai permessi a costruire ed alle SCIA.

1.1 Emissioni/immissioni atmosferiche e acustiche

  • a) Compatibilità con il P.C.C.A.: i nuovi insediamenti devono essere pianificati in coerenza con i contenuti del "Piano comunale di classificazione acustica" (P.C.C.A.) e nel rispetto delle disposizioni impartite nel relativo Regolamento Attuativo. In caso di incoerenza, l'intervento non può essere attuato, fino all'eventuale aggiornamento del PCCA. Il Comune, valutata la necessità, avvia il procedimento di aggiornamento del PCCA entro 180 giorni dall'entrata in vigore del Piano Operativo o sue varianti.
  • b) Esposizione degli insediamenti residenziali all'inquinamento atmosferico e acustico: per le trasformazioni degli assetti insediativi e/o le modifiche della destinazione d'uso relative ad insediamenti residenziali ubicati in contesti contraddistinti da criticità acustiche e/o relative alla qualità dell'aria deve essere valutato il grado di esposizione all'inquinamento atmosferico e acustico degli insediamenti, considerando sia la fase di cantiere che la fase di utilizzo delle aree, prescrivendo, se del caso, opportune misure di mitigazione e garantendo l'adozione delle migliori tecnologie disponibili. La progettazione deve essere ottimizzata attraverso lo studio specifico della disposizione dei locali, ponendo particolare attenzione alla presenza di ricettori sensibili.
  • c) Emissioni acustiche ed atmosferiche degli insediamenti: per le trasformazioni degli assetti insediativi e/o le modifiche della destinazione d'uso più rilevanti deve essere verificato l'impatto prodotto in termini di emissioni di inquinanti in atmosfera ed acustiche, sia dirette che indirette (ovvero dovute al traffico indotto).
  • Nell'ambito della verifica degli effetti del traffico indotto, in termini di emissioni, deve essere fatto riferimento all'interazione con i livelli di rumorosità e di inquinamento atmosferico esistente. Deve essere inoltre valutata la fattibilità tecnica, ambientale ed economica di specifiche misure volte a limitare gli impatti. Per le destinazioni d'uso commerciali, artigianali, produttive, deve essere posta specifica attenzione alla valutazione previsionale dell'impatto acustico sui ricettori più esposti, con riferimento particolare all'eventuale presenza di ricettori sensibili (ad es. scuole, strutture per l'infanzia, etc.).
  • In sede di pianificazione attuativa o di progettazione degli interventi edilizi, il soggetto proponente è tenuto a valutare:
    • - i volumi di traffico indotto e le emissioni in atmosfera generati dalle trasformazioni o dall'intervento, la loro interazione con i livelli di traffico e di inquinamento atmosferico esistente;
    • - la realizzazione di interventi compensativi come la realizzazione di aree a verde ed una diffusa piantumazione degli spazi liberi pertinenziali o di aree adiacenti a quelle interessate dagli interventi, prediligendo specie arboree con capacità di assorbimento di inquinanti critici;
    • - la coerenza con Il Piano di Azione Comunale per la qualità dell'aria;
    • - la coerenza con il Piano Urbano della Mobilità sostenibile se approvato;
    • - la dotazione di infrastrutture per la carica di veicoli elettrici.
  • d) Emissioni acustiche e atmosferiche della viabilità: gli interventi comportanti significative modifiche o integrazioni al sistema viario sono sottoposti alla preventiva valutazione dell'impatto relativo alla produzione di emissioni di inquinanti in atmosfera e di emissioni acustiche (con particolare riferimento ai ricettori più esposti), attraverso l'analisi complessiva dei flussi, prevedendo, se del caso, opportune misure di mitigazione. Deve essere valutato, più in generale, il contributo dell'intervento alla realizzazione di un sistema di mobilità più sostenibile, conseguibile favorendo:
    • - la riorganizzazione della circolazione (ai fini dello snellimento del traffico soprattutto nei nodi più critici);
    • - la razionalizzazione e, per quanto possibile, la riduzione dei flussi (con particolare attenzione rivolta al traffico di mezzi pesanti);
    • - l'interconnessione del trasporto privato con il sistema di trasporto pubblico, anche attraverso lo sviluppo di idonei sistemi di scambio intermodale;
    • - la creazione di piste ciclabili e percorsi pedonali interconnessi con gli altri sistemi di spostamento e la dotazione di attrezzature a servizio della mobilità ciclistica;
  • e) Come misura di mitigazione dell'inquinamento da emissioni, dovrà essere prevista una adeguata dotazione di alberature nelle aree verdi private e pubbliche nell'ambito delle trasformazioni edilizie e urbanistiche.

1.2 Approvvigionamenti e scarichi idrici

  • a) Approvvigionamenti idrici: i nuovi insediamenti e/o le modificazioni d'uso di insediamenti esistenti che comportino significativi incrementi dei prelievi idrici sono sottoposti alla preventiva verifica della disponibilità della risorsa. L'ammissibilità degli interventi risulta condizionata alla verifica della compatibilità del bilancio complessivo dei consumi idrici con le disponibilità reperibili o attivabili nell'Ambito Territoriale Ottimale (A.T.O.) di riferimento, a meno della contemporanea programmazione, a livello comunale, di altri interventi di trasformazione atti a compensare il maggior consumo idrico preventivato. Deve essere dato pertanto atto - in fase di redazione del Piano Attuativo, anche in accordo con le competenti Autorità - della disponibilità della risorsa e dell'adeguatezza della rete di approvvigionamento a soddisfare il fabbisogno idrico, ovvero della necessità di soddisfare tale bisogno mediante l'attivazione di specifiche derivazioni idriche ed opere di captazione delle acque di falda, valutandone altresì l'impatto sul sistema idrogeologico, anche in relazione all'eventuale presenza nelle vicinanze di pozzi di alimentazione del pubblico acquedotto, e tenendo conto della necessità di riservare le acque di migliore qualità al consumo umano. Ai fini della suddetta verifica risulta necessario che vengano valutati:
    • - il fabbisogno idrico per i diversi usi, derivante dalla trasformazione;
    • - la fattibilità tecnica, ambientale ed economica di specifiche misure volte alla riduzione dei prelievi idrici ed alla eliminazione degli sprechi quali:
      • - la realizzazione di reti idriche duali fra uso potabile ed altri usi al fine dell'utilizzo di acque meno pregiate per usi compatibili (antincendio, irrigazione,ecc.);
      • - la raccolta e l'impiego delle acque meteoriche per usi compatibili;
      • - Il reimpiego delle acque reflue, depurate e non, per usi compatibili;
      • - l'utilizzo dell'acqua di ricircolo nelle attività di produzione di beni;
      • - l'impiego di metodi e tecniche di risparmio idrico domestico e nei settori industriale, terziario e agricolo.
  • Per tutte le tipologie di trasformazioni previste dalle presenti norme, il soggetto avente titolo ad operare la trasformazione o l'intervento è in ogni caso tenuto a:
    • - prevedere l'istallazione di contatori per il consumo dell'acqua in ogni singola unità abitativa, nonché i contatori differenziali per le attività produttive e del settore terziario esercitate nel contesto urbano;
    • - prevedere la realizzazione di impianti idrici dotati di dispositivi di riduzione del consumo di acqua potabile (quali sistemi di erogazione differenziata , limitatori di flusso degli scarichi, rubinetti a tempo, miscelatori aria/acqua frangigetto, doppia pulsantiera per scarichi del water, ecc.)
  • Deve essere garantita la protezione e il controllo della risorsa idrica disciplinata dal Titolo III – Capo II.
  • b) Scarichi idrici in zone servite dalla pubblica fognatura: Per i nuovi insediamenti e/o per modifiche della destinazione d'uso di insediamenti esistenti comportanti incremento di produzione di reflui in zona servita dalla pubblica fognatura è fatto obbligo di provvedere al relativo allacciamento, previa valutazione del volume e delle caratteristiche delle acque reflue derivanti dalla trasformazione e del relativo impatto sul sistema fognario e depurativo. A tale riguardo deve essere dato atto, anche in accordo con le competenti Autorità, dell'adeguatezza della rete fognaria e della compatibilità del maggior carico indotto alla residua potenzialità del sistema di depurazione esistente. L' immissione di un carico aggiuntivo eccedente la potenzialità del sistema di depurazione è condizionato all'adeguamento tecnico e dimensionale dello stesso o all'individuazione di una soluzione depurativa alternativa, che garantiscano la tutela dei corpi idrici ricettori ed il rispetto di quanto prescritto dalla vigente normativa in materia.
    Nel caso di nuovi insediamenti derivanti da interventi di nuova edificazione o di ristrutturazione urbanistica è fatto obbligo di realizzare reti duali per il riutilizzo delle acque meteoriche di dilavamento delle coperture, destinandole ad usi non pregiati. A tale scopo devono essere previsti serbatoi di accumulo della acque pluviali di capacità pari ad almeno 2 mc ogni 30 mq di copertura (SC). Gli impianti e le attrezzature necessarie a tale scopo devono essere realizzate all'interno dell'area di proprietà.
    Per tutte le tipologie di trasformazione previste dal presente Piano Operativo, il soggetto avente titolo ad operare la trasformazione o l'intervento è tenuto a:
    • - gli scarichi al suolo, anche se con processo di depurazione, possono essere effettuati solo se con apposita relazione geologica ne viene documentata la non pericolosità per la falda in riferimento alle vigenti norme;
    • - ogni trasformazione od intervento che riguardi immobili dei quali facciano parte superfici coperte o scoperte destinabili alla produzione di qualsiasi merce suscettibile di provocare scolo di liquidi inquinanti, devono essere osservate le vigenti disposizioni in materia e deve essere approntato ogni idoneo accorgimento per evitare la dispersione di liquidi di scolo e/o inquinamento anche in relazione agli effetti prodotti dalle prime piogge.
  • c) Scarichi idrici in zone non servite dalla pubblica fognatura: Per i nuovi insediamenti e/o per modifiche della destinazione d'uso di insediamenti esistenti comportanti incremento di produzione di reflui in zona non servita dalla pubblica fognatura è fatto obbligo di verificare, anche in accordo con le competenti autorità, la fattibilità tecnico-economica dell'opera di collettamento alla rete fognaria, al fine di non incrementarne l'attuale livello di deficit. Nel caso in cui tale fattibilità sia verificata è fatto obbligo di effettuare le valutazioni di cui al precedente punto. Nel caso in cui non sia verificata la fattibilità dell'allacciamento, le trasformazioni sono ammissibili solo ove venga garantito un idoneo trattamento depurativo autonomo, e valutato preventivamente l'impatto dello scarico depurato sulla qualità del corpo idrico ricettore, escludendo altresì l'insorgenza di problemi igienico-sanitari connessi al sistema di smaltimento nonché garantendo il rispetto delle condizioni locali di vulnerabilità idrogeologica, nel rispetto comunque delle normative statali e regionali vigenti in materia, nonché di quanto previsto dai vigenti regolamenti comunali. L'idoneo trattamento depurativo autonomo deve essere individuato privilegiando il ricorso a sistemi caratterizzati da bassi consumi energetici, ridotta necessità di manutenzione, flessibilità nei confronti di variazioni di carico, elevati rendimenti depurativi, possibilità di riutilizzo delle acque depurate.
    All'interno delle aree di trasformazione le acque meteoriche dovranno essere recapitate in apposita fognatura separata dalla rete della fognatura nera.

1.3 Fabbisogno energetico

  • a) Risparmio energetico e fonti alternative: Per i nuovi insediamenti e/o per modifiche della destinazione d'uso di insediamenti esistenti che comportino significativi incrementi dei consumi energetici è fatto obbligo di soddisfare il fabbisogno energetico facendo ricorso anche a fonti rinnovabili di energia o assimilate, e di provvedere alla realizzazione di ogni impianto, opera ed installazione utili alla conservazione, al risparmio e all'uso razionale dell'energia.
    La progettazione di nuovi edifici - derivanti da interventi di nuova edificazione, di ristrutturazione urbanistica o di sostituzione edilizia, come definiti dalle vigenti norme regionali - persegue il conseguimento di elevate prestazioni energetiche, connesse ai seguenti aspetti:
    • - Prestazioni degli edifici: Fermo il rispetto delle prestazioni energetiche e dei requisiti minimi per la qualità energetica edilizia previsti dalle vigenti norme, l'Amm./ne Comunale, perseguendo l'obiettivo di favorire il raggiungimento di più elevate prestazioni termiche degli involucri edilizi, potrà dettare al riguardo apposite disposizioni regolamentari
    • - Prestazioni degli impianti di climatizzazione: per gli edifici comprendenti più di n. 4 unità immobiliari (con destinazione d'uso residenziale o diversa dalla residenza) è fatto obbligo di realizzare un impianto centralizzato di climatizzazione (riscaldamento e, se previsto, condizionamento) con sistema di termoregolazione e contabilizzazione individuale dei consumi. E' altresì fatto obbligo – senza possibilità di deroghe – di realizzare un impianto centralizzato per la produzione di acqua calda sanitaria alimentato per almeno il 50% da fonti rinnovabili o derivanti da recuperatori di calore
    • - deve essere previsto l'utilizzo di fonti rinnovabili per la copertura dei consumi di calore, di elettricità e per il raffrescamento secondo le prescrizioni minime stabilite dalla normativa vigente in materia, che comunque non si applica sul patrimonio edilizio esistente classificato dal presente piano in classe 1: edifici e complessi edilizi di rilevante valore storico, artistico e architettonico.
  • Ai fini del miglioramento della qualità dell'aria in tutti gli edifici di nuova realizzazione e nelle ristrutturazioni è vietata l'installazione e l'utilizzo di generatori di calore alimentati a biomasse combustibili solide. In caso di interventi edilizi diversi dai suddetti, la sostituzione di generatori di calore alimentati a biomasse può avvenire con sistemi analoghi solo se i nuovi generatori dotati di certificazione superiore alle 4 stelle ai sensi della vigente normativa.
    Nelle aree di trasformazione dovrà essere valutato un assetto che consenta di ottimizzare il diritto al sole rispetto agli impianti a energia solare potenzialmente installabili e già installati.
  • b) Fattori climatici: Nella previsione di nuovi insediamenti sia tenuto conto, per quanto possibile, dei fattori climatici e dei parametri meteorologici (con particolare riferimento all'esposizione ai venti, all'irraggiamento solare, alle specifiche condizioni microclimatiche del sito), al fine di ottimizzare le scelte di assetto urbanistico e di indirizzare le soluzioni progettuali in un'ottica di sostenibilità ambientale, con particolare riferimento al risparmio energetico e di risorse ambientali in generale. Si rimanda a quanto previsto per la realizzazione di nuove aree verdi, parchi, e parcheggi alberati per la mitigazione degli effetti climatici.

1.4 Rifiuti

Negli interventi comportanti la realizzazione di nuovi insediamenti nonché negli interventi di recupero e/o di riqualificazione di insediamenti esistenti, in sede di progettazione degli interventi, il soggetto avente titolo ad operare la trasformazione è tenuto a coordinarsi con l'ente gestore del servizio raccolta rifiuti urbani per:

  • - valutare la quantità e le caratteristiche dei rifiuti che saranno prodotti dalle funzioni insediate e il loro impatto sul sistema di raccolta dei rifiuti esistente (domiciliare ovvero mediante campane e cassonetti);
  • - prevede nell'ambito della trasformazione le eventuali aree/strutture necessarie a soddisfare le esigenze di raccolta, differenziata e non, dei rifiuti prodotti.
  • - nella definizione delle caratteristiche delle strade di nuova realizzazione, o da ristrutturare, e fatto obbligo di tenere conto delle necessita di ubicazione di campane e cassonetti per la raccolta dei rifiuti, differenziata e non, nonché delle necessita di transito e manovra dei mezzi adibiti alla raccolta.
  • Sia in merito ai rifiuti urbani che agli eventuali rifiuti speciali, i piani delle Aree di Trasformazione dovranno valutare forme di incentivazione dell'economia circolare al fine di una riduzione, recupero e riciclo dei rifiuti prodotti.

1.5 Qualità di suolo e sottosuolo

a) Per gli interventi che prevedano il recupero e/o la riqualificazione di aree produttive dismesse devono essere preliminarmente programmate ed eseguite idonee verifiche ambientali, volte ad accertare il grado di eventuale contaminazione di terreni ed acquiferi ed a valutare la necessità di interventi di bonifica ambientale, nel rispetto di quanto disposto dalla normativa vigente (Piano di caratterizzazione del sito) e Regolamento Edilizio del Comune;.

b) Deve in ogni caso essere garantita la fattibilità geologica, idraulica e sismica degli interventi disciplinata dal Titolo III – Capo III;

c) Dovrà essere tutelata la permeabilità dei suoli come previsto dalla normativa vigente individuando consone soluzioni per garantire l'invarianza o la riduzione delle quote di pioggia non assorbite direttamente dal suolo.

1.6 Campi elettromagnetici

a) Gli interventi di trasformazione e/o di riqualificazione degli assetti insediativi suscettibili di determinare permanenze umane prolungate in prossimità degli impianti di radiocomunicazione esistenti devono essere subordinati ad una preventiva valutazione dell'esposizione ai campi elettromagnetici indotti da questi ultimi, al fine di ridurre le nuove esposizioni ai campi elettromagnetici a radiofrequenza al minimo livello possibile, compatibilmente con le esigenze di carattere tecnologico;

b) Gli interventi di trasformazione e/o di riqualificazione degli assetti insediativi suscettibili di determinare permanenze umane prolungate in prossimità di linee elettriche ad alta tensione esistenti sono subordinati alla preventiva valutazione dell'esposizione umana ai campi magnetici, al fine di ridurre le nuove esposizioni ai campi elettromagnetici a bassa frequenza al minimo livello possibile, compatibilmente con le esigenze di carattere tecnologico, e comunque di evitare l'insorgenza di incompatibilità elettromagnetiche con i limiti di esposizione e gli obiettivi di qualità fissati dalla normativa di settore vigente;

c) dovrà in ogni caso essere rispettato quanto previsto dalla normativa in merito al valore di attenzione per gli impianti esistenti e al valore obiettivo di qualità per i nuovi impianti , in zone di prolungata presenza umana, verificando tali limiti sia per gli elettrodotti sia per le linee elettriche, le sottostazioni e le cabine di trasformazione.

d) gli interventi comunque denominati relativi alla rete elettrica AT e MT siano subordinati al rispetto delle linee guida ISPRA, salvo diversi indirizzi di competenza sovracomunale.

1.7 Flora e fauna

a) Gli interventi ricadenti nei siti Natura 2000 "codice IT 5150002 denominato Zone Speciali di Conservazione (ZSC) ovvero i Siti di Importanza Comunitaria (SIC) del Monte Ferrato e M. Iavello" (già Sito di Importanza Comunitaria - SIC) sono disciplinati dall'art. 11.

b) Per gli interventi di cui al presente articolo, nel caso l'area interessata coincida con luoghi di accertati avvistamenti di specie e habitat di interesse naturalistico secondo il Repertorio Naturalistico Toscano, dovranno essere assunte misure di salvaguardia e tutela nei confronti della flora o della fauna attraverso uno specifico studio naturalistico di accompagnamento al piano o progetto di intervento.

c) Gli interventi di recupero di edifici abbandonati devono prevedere l'istallazione di rifugi alternativi per i chirotteri.

d) Nel caso di interventi collocati in aree prossime ai corsi d'acqua, dovrà essere mantenuta la funzione di connessione ecologica e dovranno essere introdotte adeguate mitigazioni (per. es. tramite tratti di sponda inerbiti e a bassa pendenza) finalizzate alla ricostituzione di habitat e vie di fuga per gli anfibi.

e) gli interventi di realizzazione di recinzioni, infrastrutture viarie o altri elementi di potenziale barriera, qualora ricadenti negli ambiti ad elevato grado di naturalità di cui al Titolo VI, dovranno garantire la trasparenza per l'attraversamento della piccola fauna.

Art. 11 Valutazione di incidenza

1. Gli interventi finalizzati alla trasformazione degli assetti insediativi previsti dal Piano Operativo che ricadono o che comunque interferiscono con l'area ZSC del Monteferrato e M. Iavello, sono stati oggetto di studio di incidenza secondo quanto previsto dalla normativa di settore.

2. Per ogni intervento di trasformazione previsto dal Piano Operativo devono essere rispettate le eventuali indicazioni e prescrizioni contenute nei documenti di VAS e nello Studio di incidenza.

3. Gli interventi che interessano in tutto o in parte l'area ZSC del Monteferrato - M. Iavello, anche se ubicati ai margini della stessa area, presentano un apposito studio di incidenza volto ad individuare i principali effetti sul sito, tenuto conto degli obiettivi di conservazione del medesimo. Tale studio è finalizzato al procedimento della valutazione di incidenza, ai sensi dell'art. 5 del d.p.r. 357/1997. Lo studio di incidenza può essere presentato per un singolo intervento o per interventi congiunti.

4. Non sono assoggettati a VINCA gli interventi di cui all'allegato A della DGR 119/2018. Al fine di individuare gli interventi di cui sopra , per area di pertinenza o resede degli edifici, se non individuata nelle Tavole del PO, si intende il lotto urbanistico di riferimento come definito dalla normativa vigente, e comunque un'area a distanza di 50 metri dall'involucro degli edifici.

Art. 12 Monitoraggio del Piano Operativo

1. L'attuazione del Piano Operativo è assoggettata all'attività di monitoraggio dell'Osservatorio Paritetico della Pianificazione, istituito presso la Regione. Tali Attività, svolte con i tempi e le modalità stabilite dalla Regione, sono mirate a verificare il perseguimento delle finalità di cui al Titolo I, capo I, della LR n. 65/2014 e smi, anche al fine di individuare tempestivamente gli impatti negativi imprevisti e di adottare le opportune misure correttive.

2. Il Rapporto Ambientale di VAS imposta le modalità e i tempi di monitoraggio degli effetti territoriali, paesaggistici, ambientali, sociali, economici e sulla salute umana prodotti dagli interventi di trasformazione degli assetti insediativi, infrastrutturali ed edilizi del territorio previsti dal Piano Operativo. Tale monitoraggio si aggiunge a quello del comma 1 e si basa su specifici indicatori, individuati sulla base delle principali criticità rilevate, degli impatti più significativi, tenendo conto dell'effettiva possibilità di reperimento dati.

3. Sono inoltre soggetti a specifico monitoraggio degli effetti ambientali, in applicazione delle vigenti norme statali e regionali:

  • - i piani e programmi di settore di competenza comunale soggetti a valutazione ambientale strategica (VAS);
  • - gli interventi soggetti a valutazione di impatto ambientale (VIA).

Art. 13 Dimensionamento del Piano

1. Nell'allegato "C" alle presenti Norme Tecniche, denominato "Dimensionamento del Piano" è contenuta la verifica di conformità con il Piano strutturale del dimensionamento del Piano Operativo. In essa sono quantificate le potenzialità edificatorie utilizzate dal PO per ciascuna funzione, distinte in interventi di riuso e nuova edificazione, verificate per ciascuna UTOE.

2. Nell'allegato "C" è contenuta altres&igrave la verifica del dimensionamento degli standard urbanistici, sulla base delle regole stabilite nel Piano strutturale.

3. E' fatto obbligo di aggiornare l'allegato "C" ogni qual volta l'Amministrazione approvi una variante urbanistica che incida sul dimensionamento delle potenzialità edificatorie e/o degli standard urbanistici, nel rispetto del Piano strutturale.

4. Al fine di assicurare il rispetto dei limiti previsti dal dimensionamento, il Piano Operativo è sottoposto a monitoraggio con i tempi e le modalità indicati al precedente articolo.

Titolo II ATTUAZIONE DEL PIANO OPERATIVO

CAPO I Strumenti di attuazione

Art. 14 Disposizioni generali

1. Le previsioni del Piano Operativo si attuano mediante:

  • - Interventi di rigenerazione urbana di cui all'art. 15 dlle presenti norme;
  • - Piani attuativi, di iniziativa pubblica o privata, secondo le varie tipologie indicate all'art. 17;
  • - Progetti unitari convenzionati come disciplinati all'art. 18;
  • - interventi urbanistico edilizi diretti, sulla base di specifico titolo abilitativo (talora con rilascio e/o efficacia subordinata alla sottoscrizione di apposita convenzione o atto unilaterale d'obbligo), di cui all'art.19;
  • - Programma Aziendale (con valore o meno di Piano attuativo), come disciplinato all'art.122.

E' facoltà dell'Amministrazione comunale di dare attuazione a talune previsioni del Piano Operativo con le modalità specificate agli articoli 15 e 16.

2. Gli interventi di trasformazione degli assetti insediativi, infrastrutturali ed edilizi del territorio previsti dal Piano Operativo sono identificati con apposito segno grafico negli elaborati cartografici su base C.R.T in scala 1:5.000 e 1:2.000, serie QP_02 e QP_03 "Usi del suolo e modalità di intervento", e disciplinati da apposite "schede normative e di indirizzo progettuale", il cui repertorio completo è contenuto nell'allegato "B" delle presenti Norme. Nelle schede normative, in ragione della loro natura sono indicate le modalità di attuazione.

3. Sugli immobili e le aree diverse da quelle sopra specificate - salvo ulteriori specifiche disposizioni dettate dalle presenti norme - si opera mediante intervento diretto, secondo le disposizioni contenute all'art. 19

Art. 15 Interventi di rigenerazione urbana

1. Gli interventi di rigenerazione urbana sono finalizzati ad incentivare la razionalizzazione del patrimonio edilizio esistente ed a promuovere ed agevolare la rigenerazione delle aree urbane degradate.

2. Gli interventi di rigenerazione urbana, come sopra definiti, hanno le caratteristiche, i contenuti e l'efficacia degli interventi definiti al Titolo V, Capo III, Sezione I, della LR 65/2014, ed in particolare agli artt. 122 e 125. Ad essi si applicano le procedure e le misure incentivanti previste dalla stessa LR 65/2014

3. Nel presente Piano Operativo sono considerati interventi di rigenerazione urbana, oltre a quelli definiti ai precedenti due commi, il complesso delle previsioni finalizzate a promuovere il recupero, il riuso e la trasformazione fisica e funzionale di parti significative del tessuto urbano, anche nei casi in cui ad esse non si applichino le specifiche procedure e modalità attuative indicate dalla LR 65/2014.

4. E' in ogni caso facoltà dell'Amministrazione Comunale, durante il periodo di validità del Piano Operativo, procedere all'individuazione delle aree e degli edifici da sottoporre ad interventi di rigenerazione urbana tramite una ricognizione con apposito atto ai sensi dell'art. 125 comma 2 della LR 65/2014.

Art. 16 Programmi complessi di riqualificazione insediativa

1. I programmi complessi di riqualificazione insediativa costituiscono strumenti di programmazione attuativa assimilati a piani attuativi. Essi sono finalizzati al recupero e alla riqualificazione degli insediamenti esistenti anche attraverso interventi di nuova edificazione.

2. Tali programmi si caratterizzano per una pluralità di funzioni, di tipologie di intervento e di operatori, sia pubblici che privati e sono localizzati nelle aree connotate da condizioni di degrado.

3. I programmi complessi di riqualificazione insediativa contengono:

  • - lo studio di fattibilità degli interventi;
  • - il progetto preliminare per gli interventi pubblici e privati che il proponente dichiara di voler realizzare;
  • - i termini di inizio e fine lavori nonché l'individuazione dei beni soggetti ad espropriazione.

Art. 17 Piani attuativi

1. Le tipologie di Piani Attuativi previste dal presente Piano Operativo sono le seguenti:

  • - Piano Attuativo di iniziativa pubblica (Piano Particolareggiato)
  • - Piano Attuativo di iniziativa privata (Piano di Lottizzazione)
  • - Piano per l'Edilizia Economica e Popolare (P.E.E.P.)
  • - Piano di Recupero di iniziativa privata
  • - Programma Aziendale con valore di Piano Attuativo

I Piani attuativi costituiscono strumenti di dettaglio di attuazione del Piano Operativo ai fini del coordinamento degli interventi sul territorio.

2. Gli elaborati ed i contenuti minimi di tali piani attuativi sono definiti dal Regolamento Edilizio e da quanto previsto all'art. 109 della LR 65/2014.

3. La progettazione urbanistica preventiva dovrà essere estesa all'intera area di intervento perimetrata, fatte salve diverse disposizioni contenute nelle presenti norme.

4. Il Piano Attuativo è sottoposto all'approvazione del Consiglio Comunale.

Art. 18 Progetti unitari convenzionati

1. In ragione della minore complessità e/o estensione dei singoli interventi, nelle Aree di trasformazione che prevedono interventi di riqualificazione o di completamento edilizio, quando specificatamente previsto dalle schede normative, l'attuazione degli interventi è subordinata all'approvazione di un Progetto Unitario convenzionato.

2. Oltre ai suddetti casi, sono subordinati all'approvazione di un progetto unitario anche gli interventi di nuova costruzione e sostituzione edilizia, in cui è prevista la realizzazione di una SE pari o maggiore di 500 mq, come previsto all'art. 84 delle presenti NTA.

3. Per progetto unitario si intende un progetto architettonico esteso all'intera area di intervento, o all'intera Unità minima di intervento finalizzato alla realizzazione di interventi organici nell'ambito delle aree suddette. Il rilascio dei titoli abilitativi o atti di assenso comunque denominati relativi agli interventi previsti è subordinata, oltre che all'approvazione del Progetto Unitario, alla stipula di una convenzione, ovvero alla sottoscrizione di un atto d'obbligo.

4. Il progetto unitario convenzionato ha le caratteristiche ed i contenuti previsti all'art.121 della LR 65/2014 ed è costituito dagli elaborati ivi elencati, fatte salve più dettagliate indicazioni del Regolamento Edilizio.

5. Il Progetto Unitario è sottoposto all'approvazione del Consiglio Comunale.

Art. 19 Intervento diretto convenzionato

1. Si attuano mediante intervento urbanistico-edilizio diretto tutte le previsioni del Piano Operativo non subordinate alla preventiva approvazione dei Piani Attuativi di cui all'art. 17 o dei Progetti Unitari di cui all'art. 18. I titoli e/o gli atti abilitativi necessari per ciascun intervento urbanistico-edilizio diretto, pubblico o privato, sono stabiliti dalle vigenti norme in materia di disciplina dell'attività edilizia.

2. Il rilascio e/o l'efficacia del titolo abilitativo è subordinata alla stipula di una convenzione, registrata e trascritta a cura e spese dell'interessato, atta a garantire l'interesse pubblico o generale e/o il rispetto di determinate condizioni, nel caso in cui l'intervento urbanistico- edilizio privato:

  • a) comporti la preventiva o contestuale esecuzione di opere di urbanizzazione da parte dell'avente titolo;
  • b) comporti la cessione gratuita di aree o immobili all'Amm./ne Comunale;
  • c) consista nella realizzazione di incrementi volumetrici di edifici o unità immobiliari sedi delle istituzioni, enti ed associazioni;
  • d) interessi un'area a destinazione pubblica (fatta eccezione per gli interventi privati ivi consentiti nelle more della realizzazione delle previsioni del Piano Operativo);
  • e) consista in opere da eseguirsi in attuazione di un Programma Aziendale approvato, come disciplinato dall'art. 122;
  • f) comporti l'esecuzione di interventi di sistemazione ambientale, come disciplinati dall'art. 123;
  • g) interessi le aree per il deposito e lo stoccaggio di materiali edili, di cui all'art. 142;
  • h) rientri in altre fattispecie per le quali la stipula di una convenzione sia prevista dalle presenti norme, o dalle vigenti leggi, compresa la preventiva o contestuale esecuzione di opere di urbanizzazione secondaria a scomputo del contributo dovuto per oneri di urbanizzazione.

Art. 20 Unità minime d'intervento

1. Le Unità minime d'intervento costituiscono l'ambito minimo interessato da uno specifico intervento di trasformazione del territorio: esse comprendono tutte le aree che occorre cedere al Comune o destinare ad opere pubbliche o ad opere di prevenzione del rischio idraulico, se si intende attuare l'intervento previsto per la zona dal Piano Operativo.Il piano attuativo, il progetto unitario o il permesso di costruire convenzionato relativo all'intervento dovrà interessare l'intera area minima pertinente.

2. Tramite le schede normative, o per esplicita disposizione della norma tecnica d'attuazione, sono individuate le aree destinate alla realizzazione di opere pubbliche e le eventuali opere di prevenzione del rischio idraulico la cui cessione e/o realizzazione è condizione per la realizzazione della trasformazione urbanistica prevista.

3. Per ciascun intervento per il quale è stata individuata l'Unità minima di intervento, dovranno essere soddisfatti gli standard urbanistici secondo le specifiche disposizioni contenute nel presente Piano Operativo.

4. E' possibile suddividere l'Unità minima d'intervento tramite apposito piano attuativo o progetto unitario presentato da tutti i proprietari interessati senza che il frazionamento dell'area comporti variante urbanistica.

Art. 21 Comparti edificatori

1. Le aree che il Piano Operativo individua come aree AT (aree di trasformazione) definiscono il comparto dell'intervento cui sono pertinenti. I proprietari di tali aree possono formare un consorzio per la presentazione del piano attuativo e del conseguente schema di convenzione, secondo quanto previsto dall'art. 108 della legge regionale 12 Novembre 2014 n. 65, "Norme per il governo del territorio".

2. Tramite le schede di trasformazione AT di cui all'art. 149, all'interno del comparto sono individuate le aree destinate alla realizzazione di opere pubbliche, ad eventuali opere di prevenzione del rischio idraulico e all'edificazione privata, che potrà essere realizzata unicamente in conseguenza del trasferimento della proprietà delle aree di interesse pubblico al Comune e della costruzione e/o del finanziamento delle opere di prevenzione del rischio idraulico necessarie alla messa in sicurezza dell'area d'intervento.

3. All'interno di ciascun comparto, possono essere individuate una o più aree unitarie d'intervento. Un piano particolareggiato di iniziativa pubblica può individuare aree unitarie diverse da quelle individuate nelle schede, senza che la modifica del loro perimetro comporti variante urbanistica.

CAPO II Disposizioni relative agli assetti insediativi

Art. 22 Criteri e norme relative agli standard

1. Il Piano Operativo, in conformità con gli indirizzi del Piano Strutturale e dell'art. 3 del D.M. 1444/68, ha l'obiettivo di conseguire una dotazione di aree pubbliche a standard, come definite al Titolo IX, di mq 30/abitante cos&igrave ripartiti:

  • - aree a verde pubblico attrezzato 18 mq/abitante
  • - aree per l'istruzione dell'obbligo 4,50 mq/abitante
  • - aree per attrezzature di interesse comune 4 mq/abitante
  • - aree per parcheggi 3,50 mq/abitante

2. Il Piano Operativo, in conformità con gli indirizzi del Piano Strutturale e dell'art. 4 punto 5 del D.M. 1444/68, ha l'obiettivo di conseguire una dotazione di attrezzature pubbliche di interesse generale di 17,5 mq/ab cos&igrave ripartiti:

  • - aree per l'istruzione superiore all'obbligo 1,50 mq/abitante
  • - attrezzature sanitarie e ospedaliere 1 mq/abitante
  • - aree per parchi pubblici urbani e territoriali 15,00 mq/abitante

3. Per la verifica del dimensionamento complessivo del Piano Operativo e del calcolo degli abitanti teorici per determinare il fabbisogno di aree da destinare ad opere di urbanizzazione primaria e secondaria al servizio della residenza:

  • - si assume come indice insediativo residenziale (IR) il quantitativo di superficie edificabile o edificata attribuito convenzionalmente a ciascun abitante insediato o insediabile, pari a 40 mq di superficie edificabile per abitante
  • - gli standard minimi di cui devono essere dotati gli insediamenti residenziali sono quelli stabiliti dal DM 2 Aprile 1968, n° 1444: 18 mq per abitante, di cui mq 4,50 per attrezzature scolastiche, mq 2,00 per attrezzature di interesse comune, mq 9,00 per aree verdi e sport, mq 2,50 per parcheggi

4. La dotazione di aree a standard per i Piani attuativi non deve essere inferiore a mq 30 per abitante insediabile per le destinazioni residenziali; a mq.80 ogni mq.100 di superficie edificabile o edificata, di cui almeno la metà a parcheggio, per le attività terziarie (direzionale e commerciale) e di mq. 30 ogni mq. 100 di superficie totale per le attività produttive, escluse le sedi viarie. Per tutti i tipi di insediamenti è in ogni caso prescritto il rispetto delle dotazioni minime di parcheggi: per gli insediamenti residenziali devono essere soddisfatte anche le dotazioni di verde pubblico. Nel caso di piani attuativi che prevedono sia funzioni residenziali che terziarie e/o produttive, le aree a standard sono calcolate in proporzione alle diverse destinazioni d'uso. Sui parametri sopraindicati prevalgono, se superiori, le specifiche previsioni indicate nella disciplina di zona e nelle schede relative agli interventi di trasformazione di cui all'Allegato B delle presenti NTA.

Art. 23 Parcheggi privati

1. Il reperimento di dotazioni di aree destinate a parcheggio ad uso privato è prescritta nella quantità minima prevista nella tabella riportata di seguito, in relazione alle varie destinazioni d'uso ed in riferimento ai vari tipi di intervento edilizio da effettuare.

2. I parcheggi ad uso privato da destinare a pertinenza delle singole unità immobiliari possono essere ubicati nel sottosuolo, nel piano terra degli stessi immobili o nell'area di pertinenza. Nel caso di autorimesse ubicate nel sottosuolo è fatto salvo quanto previsto al Titolo III - delle presenti norme. Il perimetro del parcheggio interrato può eccedere dal perimetro dell'edificio fuori terra, nel rispetto delle ulteriori limitazioni previste nei vari ambiti e della norma generale sulla riduzione dell'impermeabilizzazione superficiale, di eventuali realizzazioni di infrastrutture pubbliche interrate e nel rispetto dell'indice di occupazione del sottosuolo (ROS) indicato per i vari interventi.

3. Nei casi di addizioni volumetriche, i parcheggi privati non andranno reperiti se gli interventi non comportano aumento delle unità immobiliari e/o cambio di destinazione d'uso.

Sono ammessi interventi che prevedano il riutilizzo delle autorimesse esistenti (o parti di esse) ad altri usi residenziali (sia per creazione di Sa che di Su), esclusivamente per la parte eccedente il dimensionamento minimo di 10 mq/100 mc, ovvero quando venga dimostrata l’assoluta impossibilità di utilizzo a parcheggio privato.

5. Nei nuclei storici, nei tessuti storici e nei tessuti urbani ad alta densità, gli spazi a parcheggio privato, ove non realizzabili nell'area di pertinenza dell'edificio, possono essere reperiti anche in altre aree o tessuti, entro un raggio di 200 ml dall'edificio interessato dal progetto per i tessuti storici e i nuclei storici ed entro un raggio di 100 ml, per i tessuti consolidati ad alta densità (TR2.1).

6. Il reperimento delle dotazioni di parcheggio privato, relativamente a nuovi esercizi di vicinato, e per attività di somministrazione cibi e bevande che non superino 150 mq di Superficie edificata (SE), solo ove sia dimostrata l'impossibilità di realizzarli, non è richiesto nel caso di mutamento parziale o totale della destinazione d'uso all'interno di aree urbane centrali o tessuti storici caratterizzati da consistente densità edilizia, e precisamente:

  • - nei "Nuclei storici" (NS) ;
  • - nei Tessuti storici (TR1);
  • - nei Tessuti consolidati ad alta densità (TR2.1)

7. Ai sensi del DPGR 01/04/2009 n. 15/R, art. 27 comma 1 lett.a , l'adeguamento dei parcheggi privati pertinenziali, nel caso di cambio di destinazione verso funzioni commerciali al dettaglio, deve essere maggiorato degli spazi necessari per il parcheggio temporaneo dei mezzi per la movimentazione delle merci, solo nel caso di costruzioni realizzate dopo l'entrata in vigore della L. 122/1989.

Art. 24 Parcheggi di relazione

1. Sono individuati con apposita sigla sulle tavole QP_03 "Usi del suolo e modalità di intervento" in scala 1:2000 i parcheggi di relazione presenti nel territorio comunale.

2. Per l'insediamento di esercizi commerciali, ottenuti da interventi di nuova costruzione, demolizione e ricostruzione e cambi di destinazione d'uso dovrà essere garantita, oltre al rispetto degli standard previsti dal DM 1444/68 di cui al successivo articolo, la dotazione minima di parcheggi previsti dal D.P.G.R. 1/04/2009 n. 15/R e s.m.i., come previsti nella tabella di seguito riportata.

3 Le quantità di cui al comma precedente devono essere garantite anche nel caso di nuovi insediamenti di medie e grandi strutture di vendita in locali commerciali esistenti.

4. Nel caso di ampliamento delle superfici di vendita, devono essere previste adeguate superfici di parcheggio in relazione alla parte ampliata.

5. I parcheggi per la sosta di relazione dovranno essere reperiti all'interno degli edifici o nell'area di pertinenza degli stessi, ovvero in altre aree o edifici, a condizione che ne sia garantito l'uso pubblico nelle ore di apertura degli esercizi, ad una distanza non superiore a 200 ml di collegamento pedonale con la struttura commerciale stessa.

6. Il reperimento delle dotazioni di parcheggio per la sosta di relazione relativamente a nuovi esercizi di vicinato, e per attività di somministrazione cibi e bevande che non superino 150 mq di SV, solo ove sia dimostrata l'impossibilità di realizzarli, non è richiesto nel caso di mutamento parziale o totale della destinazione d'uso all'interno di aree urbane centrali o tessuti storici caratterizzati da consistente densità edilizia, e precisamente:

  • - nei "Nuclei storici" (NS) ;
  • - nei Tessuti storici (TR1);
  • - nei Tessuti consolidati ad alta densità (TR2.1)

7. Le medie e grandi strutture di vendita devono altres&igrave assicurare un'adeguata area per carico e scarico, distinta dai parcheggi per il pubblico e posta fuori dalle strade pubbliche. Tale obbligo sussiste anche quando la somma delle superfici di vendita di più esercizi di vicinato, inseriti in uno stesso immobile con unico accesso, risulti uguale o superiore a mq 300.

8. I parcheggi di cui al presente articolo saranno realizzati a cura del richiedente, senza la possibilità di scomputo dagli oneri di concessione. Il richiedente ne mantiene la proprietà e l'onere della manutenzione, garantendone comunque l'uso pubblico nelle ore di apertura degli esercizi.

9. Le aree a parcheggio esterne localizzate in superficie, devono essere dotate di alberature ad alto fusto,nel rispetto delle Specie vegetali previste per le aree aperte di uso pubblico indicate nel Regolamento edilizio, nella misura minima di un albero ogni 80 mq di parcheggio, fatte salve particolari disposizioni di tutela storica e ambientale. Nel caso che al di sotto di tali parcheggi siano presenti parcheggi interrati, possono essere utilizzati arbusti o siepi ornamentali.

10. Il numero di posti auto che deve essere individuato in relazione alla superficie minima di parcheggio di sosta di relazione non può essere inferiore ad un posto auto ogni 28 metri quadrati di superficie a parcheggio.

Art. 25 Parcheggi pubblici

1. I parcheggi pubblici si distinguono in parcheggi di proprietà pubblica (Pp), realizzati su aree pubbliche o destinate ad essere cedute all'Amministrazione, e i parcheggi di uso pubblico di proprietà privata, che ne deve curare la gestione e manutenzione, e che sono realizzati in forza di convenzioni attuative.

2. I parcheggi di uso pubblico non sono frazionabili e sono destinati all'uso dei visitatori; dovranno soddisfare le stesse esigenze funzionali dei parcheggi pubblici Pp, e dovranno rimanere di pertinenza comune agli edifici. Inoltre dovranno essere collocati preferibilmente all'esterno del sedime dell'edificio e essere di facile accessibilità.

3. La quantità minima di standard per parcheggi pubblici o d'uso pubblico richiesta per gli interventi di nuova edificazione, ristrutturazione urbanistica, o comunque nel caso di cambiamento di destinazione d'uso, con riferimento alla destinazione finale dell'immobile, è quella stabilita nella tabella riassuntiva che segue.

4. Tali parcheggi non possono, in alcun modo essere surrogatori dei parcheggi privati di competenza dei singoli insediamenti. Le quantità minime da rispettare, in base alle varie destinazioni d'uso, sono riassunte nella tabella che segue.

5. Per gli interventi che comportano cambio di destinazione d'uso nelle seguenti aree:

  • - nei Nuclei storici NS
  • - nei tessuti storici TR1
  • - e per gli interventi su edifici per i quali il PO prevede il restauro e risanamento conservativo, non è richiesta la dotazione di parcheggi di cui al presente articolo.

6. Nelle zone omogenee B e D interne alle UTOE 1, 2, 3, in caso di intervento diretto o di sostituzione edilizia, che non ricadono nella aree di trasformazione, nell'accertata impossibilità di raggiungere la superficie richiesta, è ammessa la monetizzazione, anche parziale, degli standard relativi all'intervento secondo le modalità e le procedure previste all'art. 142 - Parte II del R.E.

7. La monetizzazione degli standard non è ammessa quando i suddetti interventi prevedono la realizzazione di 4 o più unità immobiliari ad uso residenziale; qualora sia dimostrata l'impossibilità tecnica di realizzare lo standard, dovrà essere prevista una maggiorazione del 100% dei parcheggi privati, rispetto a quelli indicati nella tabella che segue, di cui il 50% da realizzare sul lotto di pertinenza e non nei locali interrati. In caso di soddisfazione parziale dello standard, oltre al pagamento per la monetizzazione dello standard non realizzato, si dovranno realizzare parcheggi privati in aumento della medesima misura percentuale dello standard non realizzato.

8. Oltre a quanto previsto all'art. 142 del RE per le attività commerciali, per le destinazioni Ss e Sr realizzati dai privati, la monetizzazione è esclusa,

9 Le dotazioni di aree da destinare a parcheggio per i piani attuativi e i progetti unitari sono indicate nelle relative schede normative allegate alle presenti NTA, in riferimento ad ogni intervento previsto. Ove non espressamente indicate si farà riferimento alla seguente tabella.

FunzioniTipo di interventoParcheggi privatiParcheggi di relazioneParcheggi pubblici
Residenziale (r)Nuova edificazione Ristrutturazione urbanistica10mq/100 mc di VE
almeno 1 posto auto per ogni UI
3,50 mq/40 mq di SE
Sostituzione edilizia
Addizione volumetrica con aumenti di U.I.
1 posto auto ogni U.I2,50 mq/40 mq di SE
ristrutturazione edilizia ricostruttiva con aumento di UI
Ristrutturazione conservativa con aumento di U.I.
1 posto auto ogni U.I
Ristrutturazione: con modifica destinazione d'uso e aumento di carico urbanistico1 posto auto ogni U.I
Industriale
Artigianale
(I)
Nuova edificazione Ristrutturazione urbanistica sostituzione edilizia 5mq/100 mc di VV10% della SF
sostituzione edilizia5 mq/100 mc di VV10% della SF
ristrutturazione ricostruttiva cambio di destinazione con incremento carico urbanistico addizione volumetrica (solo per la parte in ampliamento)5 mq/100 mc di VV5 mq/100 mq di SU
Ristrutturazione conservativa con aumento di U.I.1 posti auto per ogni UI
Attività commerciali (C)
Esercizi di vicinato C.3, C.4 e C.5 (esclusivamente per le attività di commercio al dettaglio e di somministrazione)
Nuova edificazione
Ristrutturazione urbanistica
Sostituzione edilizia, Ristrutturazione edilizia conservativa con aumento di UI
Cambio di destinazione con aumento carico urbanistico,
Ampliamento (solo per la parte in ampliamento)
10 mq su 100 mc di VV con un minimo di un posto auto per ogni UI maggiorato degli spazi necessari per il parcheggio temporaneo dei mezzi per la movimentazione delle merci, solo per costruzioni realizzate dopo l’entrata in vigore della L. 122/1989. 1mq/1 mq di Sv (Superficie di vendita o di somministrazione)30 mq/100 mq di SE
Attività commerciali (C)
Medie strutture di vendita C.2
Nuova edificazione
Ristrutturazione urbanistica
Sostituzione edilizia, ristrutturazione edilizia conservativa con aumento di UI
Cambio di destinazione con aumento carico urbanistico,
Ampliamento (solo per la parte in ampliamento)
10 mq su 100 mc di VV con un minimo di un posto auto per ogni UI maggiorato degli spazi necessari per il parcheggio temporaneo dei mezzi per la movimentazione delle merci, solo per costruzioni realizzate dopo l’entrata in vigore della L. 122/1989.1,5 mq/1 mq di Sv oltre a 1mq/1 mq di Su destinata ad attività complementari a quella di vendita. Sono esclusi dal calcolo gli spazi destinati a corridoi delle gallerie e dei centri commerciali. 40 mq/100 mq di SE
Attività commerciali
Grandi strutture di vendita C.1
Nuova edificazione
Ristrutturazione urbanistica
Sostituzione edilizia, ristrutturazione edilizia conservativa con aumento di UI
Cambio di destinazione con aumento carico urbanistico,
Ampliamento (solo per la parte in ampliamento)
10 mq su 100 mc di VV con un minimo di un posto auto per ogni UI maggiorato degli spazi necessari per il parcheggio temporaneo dei mezzi per la movimentazione delle merci, solo per costruzioni realizzate dopo l’entrata in vigore della L. 122/1989.2 mq/1 mq di Sv oltre a 1,5 mq/1 mq di Su destinata ad attività complementari a quella di vendita
Sono esclusi dal calcolo gli spazi destinati a corridoi delle gallerie dei centri commerciali.
40 mq/100 mq di SU
Attività commerciali all'ingrosso e magazzini - Logistica (C I)Nuova edificazione
Ristrutturazione urbanistica
Sostituzione edilizia
10mq/100 mc di VVIn caso di esercizio congiunto nello stesso locale di attività di commercio all'ingrosso e di commercio al dettaglio devono essere previsti parcheggi di relazione nella misura indicata dal Codice del Commercio10 mq /100 mq di SF
Attività commerciali all'ingrosso e magazzini - Logistica (C I)ristrutturazione edilizia conservativa con aumento di UI
Cambio di destinazione con aumento carico urbanistico,
Ampliamento (solo per la parte in ampliamento)
5 mq/100 mc di VV5 mq /100 mq di SF
Le attività direzionali (D.1, D.3)Nuova edificazione
Ristrutturazione urbanistica
Sostituzione edilizia, ristrutturazione edilizia conservativa con aumento di UI
Cambio di destinazione con aumento carico urbanistico,
Ampliamento (solo per la parte in ampliamento)
10 mq ogni 100 mc con un minimo di un posto auto ad U.I.40 mq /100mq di SE
Attività di servizio alla persona (D.2)Nuova edificazione Ristrutturazione urbanistica sostituzione edilizia 10mq/100 mc di VV 30 mq /100 mq di SE
Ristrutturazione ricostruttiva
cambio di destinazione con incremento carico urbanistico
addizione volumetrica (solo per la parte in ampliamento)
5 mq/100 mc di VV15 mq/100 mq di SE
Ristrutturazione conservativa con aumento di U.I.1 posti auto per ogni UI
Servizi pubblici S o di interesse pubblico D.4Nuova edificazione
Ristrutturazione urbanistica
Sostituzione edilizia, ristrutturazione edilizia conservativa con aumento di UI
Cambio di destinazione con aumento carico urbanistico,
Ampliamento (solo per la parte in ampliamento)
10 mq / 100 mc con un minimo di un posto auto ad U.I. 10% della SF(per Ps)
40 mq/100 mq di Su
Le attività turistico ricettive (TR)Nuova edificazione
Ristrutturazione urbanistica
Sostituzione edilizia, ristrutturazione edilizia conservativa con aumento di UI
Cambio di destinazione con aumento carico urbanistico,
Ampliamento (solo per la parte in ampliamento)
10 mq ogni 100 mc di VE con un minimo di un posto auto camera
In caso di Campeggi deve essere previsto 1 posto auto per ogni piazzola
40 mq /100mq di SE
Attività agricoleNuova edificazione 10 mq ogni 100 mc

Art. 26 Criteri e norme relative alla dotazione di verde pubblico e privato

1. Le dotazioni di verde pubblico e/o d'uso pubblico e di verde privato sono richieste per gli interventi di nuova edificazione, di demolizione con ricostruzione e di cambio di destinazione. Nel caso di intervento di cambio di destinazione in cui è dimostrata l'impossibilità del reperimento delle superfici a verde richieste potrà essere valutata una proposta progettuale comunque migliorativa della situazione preesistente. Sarà l'intervento stesso a definire graficamente la localizzazione e distribuzione del verde tenendo conto di un'eventuale localizzazione prevista dallo strumento urbanistico.

2. Salvo diversa specifica prescrizione contenuta nel presente Piano Operativo, le superfici minime da garantire per la funzionalità ed efficacia delle sistemazioni a verde pubblico e/o di uso pubblico ed a verde privato, non devono essere inferiori alle quantità previste nella seguente tabella:

FunzioniTipo di interventoVerde privato (piantumato)Verde pubblico
Residenziale (r) Nuova edificazione
Ristrutturazione urbanistica
15% della SF 18 mq/abitante
Sostituzione Edilizia 10% della SF 9 mq/ abitante
Ristrutturazione con cambio di destinazione con aumento di carico urbanistico 5% della SF Non richiesto
Industriale Artigianale (I) Nuova edificazione
Ristrutturazione urbanistica
20% della SF 20% della SF
Sostituzione Edilizia 10% della SF 10% della SF
Ristrutturazione con cambio di destinazione con aumento di carico urbanistico 5% della SF Non richiesto
Attività commerciali
Esercizi di vicinato C .3, C.4 e C.5
(esclusivamente per le attività di commercio al dettaglio e di somministrazione)
Nuova edificazione
Ristrutturazione urbanistica
15% della SF 40mq /100 mq SE
Sostituzione Edilizia 10% della SF 20mq /100 mq SE
Ristrutturazione con cambio di destinazione con aumento di carico urbanistico 5% della SF Non richiesto
Impianti di distribuzione carburanti (C.5) Nuova edificazione
Demolizione con ricostruzione
15 % della SF Non richiesto
Attività commerciali
Medie strutture di vendita (C.2)
Nuova edificazione
Ristrutturazione urbanistica
15% della SF 40mq /100 mq SE
Sostituzione Edilizia 10% della SF 20mq /100 mq SE
Ristrutturazione con cambio di destinazione con aumento di carico urbanistico 5% della SF 20mq /100 mq SE
Attività commerciali
Grandi strutture di vendita (C.1)
Nuova edificazione
Ristrutturazione urbanistica
30% della SF 40mq /100 mq SE
Sostituzione Edilizia 20% della SF 20mq /100 mq SE
Ristrutturazione con cambio di destinazione con aumento di carico urbanistico 10% della SF 20mq /100 mq SE
Attività commerciali all'ingrosso e magazzini - Logistica (CI) Nuova edificazione
Ristrutturazione urbanistica
20% della SF 20% della SF
Sostituzione Edilizia 10% della SF 10% della SF
Ristrutturazione con cambio di destinazione con aumento di carico urbanistico 5% della SF Non richiesto
Depositi a cielo aperto, cantieri edili, esposizioni commerciali (CI.3) Nuova edificazione
Ristrutturazione urbanistica
Vedi articolo 143 delle presenti NTA 10% della SF
Le attività direzionali(D.1, D.3) Nuova edificazione
Ristrutturazione urbanistica
25% della SF 40mq /100 mq SE
Sostituzione Edilizia 10 % della SF 20mq /100 mq SE
Ristrutturazione con cambio di destinazione con aumento di carico urbanistico 5 % della SF Non richiesto
Attività di servizio alla persona D.2) Nuova edificazione Ristrutturazione urbanistica sostituzione edilizia 10 % della SF 20mq /100 mq SE
Ristrutturazione ricostruttiva
cambio di destinazione con incremento di carico urbanistico
addizione volumetrica (solo per la parte in ampliamento)
5% della SF Non richiesto
Servizi pubblici S o di interesse pubblico D.4 Nuova edificazione
Ristrutturazione urbanistica
Sostituzione edilizia, ristrutturazione edilizia conservativa con aumento di UI
Cambio di destinazione con aumento carico urbanistico,
Ampliamento (solo per la parte in ampliamento)
30% della Sf 20mq /100 mq SE
Attività turistico ricettive Nuova edificazione
Ristrutturazione urbanistica
25% della SF 40 mq /100 mq SE
Sostituzione Edilizia 25% della SF 20mq /100 mq SE
Ristrutturazione con cambio di destinazione con aumento di carico urbanistico 25% della SF

Art. 27 Incentivi per l'edilizia sostenibile

1. Il Piano Operativo favorisce ed incentiva una qualità edilizia sostenibile ai sensi della vigente normativa nazionale e regionale e pertanto persegue l'utilizzazione di materiali, tecnologie e requisiti delle costruzioni che, in conformità alle indicazioni contenute nel Titolo I Capo III e Titolo III delle presenti NTA, assicurino il benessere fisico delle persone, la salubrità degli immobili e del territorio, il contenimento energetico, il rispetto dei requisiti di fruibilità, accessibilità e sicurezza per ogni tipo di utente estesa al complesso degli insediamenti.

2. A tal fine dovrà essere integrato l'allegato n. 4 "Edilizia Sostenibile e sostenibilità ambientale" del Regolamento Edilizio che dovrà:

  • - contenere specifiche istruzioni tecniche finalizzate a conseguire gli obiettivi di cui al c. 1;
  • - individuare soluzioni tecnologiche volte a favorire l'uso razionale dell'energia e l'uso di fonti energetiche rinnovabili nel rispetto delle indicazioni del Piano Strutturale e del presente Piano Operativo;
  • - fornire indicazioni anche in ordine all'orientamento e alla conformazione degli edifici da realizzare, al fine di massimizzare lo sfruttamento della radiazione solare;
  • - stabilire i requisiti minimi di eco-efficienza da realizzare, sotto i quali non si è ammessi agli incentivi economici o urbanistici di cui al successivo comma.

3. Gli interventi di nuova edificazione, di ristrutturazione urbanistica, di sostituzione e di ristrutturazione edilizia generale o ricostruttiva che, compatibilmente con i caratteri storici ed architettonici degli edifici e dei luoghi, si conformino alle specifiche di edilizia sostenibile di cui al comma precedente beneficiano di:

  • - incentivi di carattere economico consistenti nella riduzione degli oneri di urbanizzazione in misura crescente fino alla misura massima stabilita dal Regolamento Edilizio e comunque nei limiti consentiti dalla vigente normativa regionale;
  • - incentivi di carattere urbanistico, ai sensi della vigente normativa regionale, consistenti nella possibilità di incrementare, fino ad un massimo del 10%, la Superficie Edificabile lorda ammissibile secondo le disposizioni delle presenti norme e come stabilito dal Regolamento Edilizio.

4. Nelle more dell'approvazione del nuovo allegato 4 al Regolamento Edilizio, integrato con le disposizioni di cui al comma 2, per le finalità di cui al presente articolo continuano ad applicarsi, per quanto compatibili con la vigente normativa, le specifiche disposizioni del vigente Regolamento Edilizio.

CAPO III Disposizioni particolari

Art. 28 Varianti e interventi in deroga

1. Le Varianti al Piano Operativo sono soggette alla procedure previste dal Titolo II della L.R. 65/2014. Esse dovranno risultare conformi alla prescrizioni del Piano Strutturale ed essere compatibili con gli obiettivi e gli indirizzi contenuti in esso.

2. Non costituiscono varianti al PO, fermo restando che l'Amministrazione comunale dovrà provvedere a darne opportuna pubblicità ai sensi di legge:

  • a) le modifiche di contenuti conseguenti all'aggiornamento del Piano strutturale dovuto a modifiche di atti sovracomunali o al superamento di condizioni individuate dal Piano strutturale medesimo (es. elenco beni vincolati o pericolosità idraulica);
  • b) i casi in cui disposizioni di piani, progetti e programmi prevalenti e direttamente operativi dettati da leggi o da atti amministrativi di Enti che per specifica competenza comportino modifiche dirette e non modificabili con atti del Comune, al presente PO;
  • c) le modifiche alla specificazione della destinazione attribuita a spazi e attrezzature pubbliche purché non sia modificata la funzione pubblica.

3. E' sempre ammessa, purché non comportante conseguenze sulla Disciplina, la correzione di meri errori materiali e l'aggiornamento dei quadri conoscitivi. In presenza di studi e analisi più approfondite, di errori cartografici, errori di digitazione è consentito, anche su istanza di soggetti diversi dall'Amministrazione comunale, modificare gli elaborati del PO. La modifica deve essere approvata mediante apposita deliberazione del consiglio comunale e deve essere trasmessa, dopo l'esecutività della delibera, alla Regione Toscana e alla Provincia di Prato al fine dell'aggiornamento degli atti di competenza. Dell' avvenuta approvazione deve essere dato avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana.

4. Sono ammesse deroghe al Piano Operativo nel rispetto delle condizioni previste dall'art. 97 della L.R. 65/2014.

5. Non è consentito il cambio di destinazione d'uso di consistenze edilizie realizzate in deroga alle disposizioni del Piano Operativo o dei previgenti strumenti urbanistici senza preventivo atto di assenso del Consiglio comunale.

Art. 29 Interventi ammissibili su edifici e consistenze edilizie legittimati in forza di provvedimenti di sanatoria straordinaria (condoni edilizi)

1. Alle consistenze edilizie e/o agli edifici esistenti legittimati in forza di provvedimenti di sanatoria edilizia di carattere straordinario si applicano le disposizioni contenute nei vari ambiti di appartenenza, fatte salve le specifiche disposizioni, limitazioni e/o prescrizioni di cui ai successivi punti del presente articolo. In caso di contrasto con la disciplina contenuta nei vari ambiti, o con altre disposizioni contenute nelle presenti norme, si applicano le disposizioni più restrittive.

2. Non possono comunque eccedere la manutenzione straordinaria, senza aumento della Unità immobiliari - previa esplicita rinuncia da parte dell'avente titolo al plusvalore derivante dalle opere realizzate - gli interventi su edifici, consistenze edilizie e/o manufatti sanati ricadenti nelle seguenti aree di previsione:

  • - aree per sedi stradali, piazze e spazi pubblici ad esse accessori, di cui all'art. 174;
  • - fasce di rispetto stradale, di cui all'art. 175;
  • - aree per attrezzature e servizi di interesse pubblico, di cui al titolo IX capo 1 e capo II;
  • - aree cimiteriali, di cui all'art.164;
  • -aree destinate all'Edilizia sociale di cui all'art. 165.

3. Sulle consistenze edilizie, di cui al presente articolo, realizzate in aderenza o in sopraelevazione ad edifici legittimi esistenti - ancorché identificate con la stessa classificazione dell'edificio di riferimento - sono ammessi interventi urbanistico-edilizi fino alla demolizione e ricostruzione, anche con diversa configurazione, a condizione che l'intervento persegua le finalità di cui al successivo punto 5, e che non si determini, rispetto a quanto contenuto nel titolo abilitativo in sanatoria:

  • - modifica della destinazione d'uso per gli annessi rurali;
  • - incremento di superficie coperta (Sc) oltre i limiti consentiti dalle norme relative ai singoli tessuti o aree.

Ove le consistenze edilizie di cui sopra costituiscano modifica o ampliamento di edifici appartenenti alle Classi 1 e 2, gli interventi urbanistico-edilizi di demolizione e ricostruzione sono ammessi solo ove il volume ricostruito risulti pienamente compatibile con la tutela e la conservazione degli elementi tipologici, formali, costruttivi e strutturali che qualificano il valore dell'immobile interessato dall'intervento.

4. Ove gli edifici, le consistenze edilizie e/o i manufatti di cui al presente articolo risultino sanati con destinazioni d'uso in contrasto con la disciplina dettata dal Piano Operativo per i diversi tessuti, aree o ambiti, su di essi sono ammessi interventi fino alla manutenzione straordinaria.

5. Ferme restando le limitazioni di cui ai punti precedenti, gli interventi sugli edifici, consistenze edilizie e/o manufatti di cui al presente articolo, sono ammessi a condizione:

  • - del miglioramento estetico e funzionale dei manufatti sanati, ai fini di un più armonico inserimento nel contesto paesaggistico e ambientale di riferimento;
  • - del superamento di situazioni di degrado igienico, architettonico, ambientale, paesaggistico, anche mediante l'eliminazione di elementi dissonanti e/o consistenze incongrue, del contenimento della superficie coperta (SC), dell'incremento delle superfici permeabili di pertinenza. Negli ambiti in cui non sono indicati parametri urbanistici di riferimento, il contenimento della superficie coperta e l'incremento della superficie permeabile non deve risultare inferiore al 10 % di quella esistente.
  • - del rispetto dei parametri urbanistici previsti negli ambiti di riferimento.

Art. 30 Interventi ammissibili su consistenze edilizie oggetto di sanzioni sostitutive della rimessa in pristino

1. Le consistenze edilizie che siano state oggetto di sanzioni amministrative sostitutive della rimessa in pristino, ai sensi delle vigenti norme in materia edilizia, possono essere oggetto degli stessi interventi urbanistico-edilizi previsti, nei vari ambiti di appartenenza, con le limitazioni e/o prescrizioni di seguito specificate.

2. Ove le consistenze edilizie di cui al punto 1 costituiscano modifica o ampliamento di edifici appartenenti alle Classi 1, 2 e 3 e 4, gli interventi urbanistico-edilizi da eseguirsi su di esse non possono determinare modifica della destinazione d'uso né incremento di superficie utile (SU), come definita dall'art. 21 del Regolamento Edilizio.

3. Le consistenze edilizie di cui al punto 1 costituenti incremento di volume (V) rispetto alla porzione legittima dell'edificio concorrono interamente al dimensionamento degli incrementi volumetrici consentiti dal Piano Operativo.

4. La realizzazione di interventi urbanistico-edilizi sulle consistenze di cui al presente articolo è consentita solo dopo l'integrale corresponsione all'Amm./ne Comunale dell'importo della sanzione pecuniaria.

5, Ai fini della legittimità degli edifici esistenti si considerano conformi al PO tutte le costruzioni anteriori al 30/05/1959, data di approvazione del primo Regolamento Edilizio, anche se prive di titolo abilitativo.

Con l'eccezione degli edifici o porzioni di edifici costruiti in zone sottoposte a vincolo in data antecedente la loro costruzione, le consistenze edilizie la cui realizzazione è comprovata in data anteriore al 10 Luglio 1973 (data di approvazione del primo strumento urbanistico del Comune) sono considerate conformi alle disposizioni del PO, salvo il rispetto delle disposizioni del Regolamento Edilizio e fermo restando il pagamento di quanto dovuto per la sanatoria dei volumi non risultanti da titoli abilitativi. Per la conformità al PO delle consistenze di cui sopra devono essere rispettate le seguenti condizioni:

  • - deve essere dimostrato mediante presentazione di idonea documentazione, (catasto, foto, pubblicazioni, etc.) che l'edificio non ha subito modifiche planivolumetriche posteriori alla data del 10 Luglio 1973;
  • - deve essere dimostrato che al momento della loro realizzazione le consistenze edilizie non erano soggette a vincoli di qualsiasi natura;
  • - deve essere effettuato il riordino del lotto di pertinenza mediante demolizione di eventuali consistenze edilizie accessorie o pertinenziali, ad esclusione dei locali adibiti ad autorimessa e compatibili a tale uso, ove non rispettati gli indici e parametri dei singoli tessuti.

Art. 31 Interventi realizzati in applicazione della LR.n. 24/2009 e s.m.i. ("PIANO CASA")

1. Gli ampliamenti realizzati in applicazione degli artt. 3, 3-bis e 4 della L.R. n. 24/2009 e s.m.i. non si cumulano con gli ampliamenti, comunque denominati, consentiti dal presente Piano Operativo sui medesimi edifici. Tale divieto decade decorsi cinque anni dalla comunicazione di ultimazione dei lavori.

2. Non può essere modificata la destinazione d'uso degli edifici abitativi sui quali siano stati realizzati gli interventi di cui agli artt. 3 e 4 della L.R. n. 24/2009 e s.m.i., oppure il numero degli alloggi legittimato dal permesso di costruire o dalla SCIA proposta ai sensi della medesima legge regionale, se non siano decorsi almeno cinque anni dalla comunicazione di ultimazione dei lavori.

3. Non può essere modificata la destinazione d'uso degli edifici a destinazione d'uso industriale o artigianale sui quali siano stati realizzati gli interventi di cui all'art. 3-bis della L.R. n. 24/2009 e s.m.i. se non siano decorsi almeno dieci anni dalla comunicazione di ultimazione dei lavori.

CAPO IV Disciplina della distribuzione e localizzazione delle funzioni

Art. 32 Disposizioni generali

1. Le presenti disposizioni disciplinano i mutamenti delle destinazioni d'uso degli immobili attraverso:

  • - la definizione delle funzioni ammesse nelle diverse parti del territorio;
  • - i mutamenti di destinazione comunque soggetti a titolo abilitativo e/o a S.C.I.A.;
  • - le condizioni per il mutamento di destinazione d'uso e i mutamenti di destinazione d'uso soggetti ad oneri di urbanizzazione;
  • - le condizioni per la localizzazione delle funzioni, o di determinate attività, in ambiti specifici.

2. Gli usi insediati o insediabili sul territorio sono quelli elencati al successivo articolo che li identifica in attività. In tali usi debbono anche intendersi comprese le attività complementari afferenti ad altre categorie funzionali, purché strettamente necessarie allo svolgimento dell'attività prevalente ed aventi spazi accessori ad esse collegate e/o correlate. L'elenco riportato di seguito non è esaustivo, ma esemplificativo.

3. Per destinazione d'uso degli immobili si intende il complesso delle funzioni previste e/o ammesse per ogni ambito urbano, insieme di edifici, singoli complessi immobiliari o parti di essi e/o singoli immobili: l'area di pertinenza di un immobile assume la stessa destinazione d'uso dell'immobile medesimo.

4. La destinazione d'uso dell'unità immobiliare è quella prevalente in termine di superficie utile della medesima Unità. Si considera prevalente la destinazione d'uso/attività che supera il 60% della superficie utile complessiva dell'unità immobiliare. I restanti usi (non prevalenti) devono essere complementari e accessori a quello prevalente.

5. Per destinazione d'uso attuale di un immobile si intende quella stabilita dal titolo abilitativo edilizio, comunque denominato, rilasciato/certificato/asseverato ai sensi di legge o, in assenza di tale atto, quella risultante dalla classificazione catastale o da altri documenti probanti ante 1942, attestati da perizia giurata o, in alternativa, ante1959, se riguardanti manufatti posti al di fuori del centro abitato.

6. Fanno eccezione a quanto dettato dal presente titolo le sedi delle associazioni di promozione sociale, che, ai sensi della L. n° 383 del 07/ 12/2000 articolo 32, possono essere insediate in tutte le zone omogenee previste dal DM 1444/68, indipendentemente dalla destinazione urbanistica. Per tutto il periodo di utilizzo da parte dell'associazione la destinazione d'uso dei locali dell'immobile utilizzato, rimane invariata, fermo restando il rispetto di tutte le normative in materia di igiene, sicurezza e di standard urbanistici per l'effettivo utilizzo dell'immobile.

Art. 33 Categorie funzionali e loro articolazioni

Le previsioni del PO e la disciplina della distribuzione e localizzazione delle funzioni sono definite con riferimento alle seguenti categorie funzionali:

  • a) la residenza (R);
  • b) le attività industriali e artigianali (I);
  • c) le attività commerciali all'ingrosso e depositi (CI );
  • d) le attività commerciali al dettaglio (C) ;
  • e) le attività turistico ricettive (TR) ;
  • f) le attività direzionali e servizi privati (D) ;
  • g) attrezzature e servizi pubblici o di uso pubblico (esclusi i servizi privati di uso pubblico) (S);
  • h) le attività agricole e funzioni connesse ai sensi di legge (A)

All'interno di tali categorie sono individuate delle sotto-categorie, cui sono associati elenchi esplicativi e non esaustivi delle attività che possono esservi comprese. Qualora si renda necessario classificare attività non contenute nel suddetto elenco, si procede per analogia.

a) Residenza "R"

La categoria comprende gli edifici e le relative pertinenze utilizzate come:

  • - abitazioni singole, permanenti o temporanee;
  • - cohousing o senior comunity (abitazioni private corredate da spazi comuni: lavanderia, micronido o ambulatori, stanze per gli ospiti, orti e giardini, palestra, piscina, spazi di coworking, sale ricreative collettive, etc);
  • - le attività ricettive extra - alberghiere con le caratteristiche della civile abitazione: bed and breakfast, case ed appartamenti per vacanza, residenze d'epoca, Affittacamere professionali e non professionali;
  • - Le abitazioni con locali per attività lavorative di varia natura, quali studi professionali, attività terziarie e artigianali, a condizione che la SE dell'unità immobiliare sia per almeno il 60% a destinazione residenziale.

L'edilizia residenziale pubblica, sempre ammessa ove sia ammessa la destinazione residenziale, è intesa quale attrezzatura pubblica (standard) ai sensi della legislazione statale vigente in materia.

b) industriale e artigianale "I"

La categoria comprende gli edifici e le relative pertinenze utilizzate per attività di produzione, riparazione e trasformazione di beni, nonché alla loro movimentazione,compresi i relativi uffici amministrativi, i depositi e magazzini per lo stoccaggio all'aperto e al coperto delle materie prime e dei prodotti finiti legati all'attività produttiva. Prodotto artigianale e prodotto industriale hanno in realtà molti aspetti in comune. Entrambi fanno ricorso a due fattori di produzione imprescindibili: manodopera e macchinari. Solo che il rapporto strutturale e l'incidenza dei costi nei due contesti sono scambiati di ruolo.

E' definita IMPRESA INDUSTRIALE chi svolge attività di produzione di beni di interesse economico con criterio massivo, trasformando delle materie prime in semilavorati o prodotti finiti.

E' definita IMPRESA ARTIGIANA, l'impresa che, esercitata dall'imprenditore artigiano (colui che la conduce personalmente e professionalmente in qualità di titolare), ha per scopo prevalente lo svolgimento di un attività di produzione di beni, anche semilavorati, o prestazioni di servizi (sono escluse le attività agricole, commerciali, di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande) e entro determinati limiti dimensionali (vedi Legge quadro per l'artigianato n. 443 del'8 agosto 1985 e smi).

In particolare si considerano:

  • - "I.1" lavorazioni artigianali/industriali: filature, tessiture, maglierie, confezioni, roccature, tintorie, rifinizioni e lavanderie, officine meccaniche industriali, Imprese per la produzione di beni o servizi anche in forma associata (coworking artigianale) quali laboratori artigiani ed imprese edili, corrieri, laboratori di riparazione e simili, carrozzerie, attività di preparazione di pasti e piatti pronti in genere/o di produzione diretta di alimenti senza somministrazione degli stessi, quali fornai, pasticcerie, gelaterie, magazzini e depositi;
  • - "I.2" strutture produttive di servizio: impianti di autodemolizioni e di rottamazione, aree ed impianti per deposito, recupero e riciclaggio di materiali, trattamento/smaltimento di materiali di rifiuto ( recupero plastica, vetro, abiti usati, cernita stracci, Etc);

Nelle attività industriali e artigianali sono sempre comprese attività di ricerca e laboratorio finalizzate alla sperimentazione produttiva e rispettivi uffici tecnici, amministrativi e centri di servizio, spazi espositivi connessi, attività integrative, (purché non costituenti unità immobiliari autonome) inerenti l'attività produttiva e a servizio della stessa, quali locali per l'esposizione e la vendita dei prodotti aziendali - entro le dimensioni dell'esercizio di vicinato -, foresterie, alloggi per il custode.

c) commercio all'ingrosso e depositi (CI)

Le attività commerciali all'ingrosso e depositi consistono in attività dirette ad acquistare merci e rivenderle ad altri commercianti, ad utilizzatori professionali o ad altri utilizzatori, oppure in attività di magazzino o deposito, cioè finalizzate in via prevalente od esclusiva al mero stoccaggio di materiali o beni finiti, senza che nella stessa unità si effettuino apprezzabili lavorazioni o trasformazioni dei medesimi o loro commercializzazione al dettaglio. Esse comprendono :

  • - CI.1 Commercio all'ingrosso (materie prime agricole ed animali vivi, prodotti alimentari, bevande, e prodotti del tabacco, beni di consumo, apparecchiature ICT, macchine ed attrezzature, in forma specializzata di altri prodotti e non specializzata). E' ammissibile l'esercizio congiunto, cioè l'utilizzo di una parte non prevalente, di una specifica superficie dell'immobile per la vendita al dettaglio, qualora tale superficie sia debitamente separata dal resto del locale tramite adeguati divisori. In ottemperanza alla risoluzione n° 230620 del'8/11/2012 del Ministero dello Sviluppo economico, in caso di utilizzo promiscuo, cioè dell'esercizio nel medesimo immobile di attività di commercio all'ingrosso e di vendita al dettaglio senza specifici divisori che delimitino la superficie sulla base della diversa attività di vendita svolta, non viene applicata la norma relativa all'attività prevalente, ma l'immobile è da considerarsi integralmente ricadente nella funzione C - Commercio al dettaglio, nella classe di superficie corrispondente;
  • - CI.2 Magazzini per la conservazione, smistamento, manipolazione e movimento merci autonomamente organizzato (logistica), esercizi specializzati nella vendita esclusiva di merci ingombranti ed a consegna differita, l'esposizione/depositi a cielo aperto di materiali e manufatti edilizi, di cantiere con vendita (roulotte, autocaravan, legname, materiali edili, ecc.) comprensivi di attività di guardiania, riparazione, manutenzione e lavaggio ;;
  • - CI.3 depositi a cielo aperto di materiali e manufatti edilizi, di cantiere, attività di deposito ed esposizione di merci senza vendita (roulotte, autocaravan, legname, materiali edili, ecc.);

d) - Commercio al dettaglio (C)

Le attività commerciali si dividono nelle seguenti sottocategorie:

  • - C.1 Commercio in grandi strutture di vendita;
  • - C.2 Commercio in medie strutture di vendita;
  • - C.3 Commercio in esercizi di vicinato (anche collocati nei complessi commerciali di vicinato o gallerie commerciali di vicinato);
  • - C.4 Esercizi di somministrazione di alimenti e bevande (anche collocati nei complessi commerciali di vicinato o gallerie commerciali di vicinato): comprendono gli esercizi con laboratori di lavorazione, quali le panetterie, le pasticcerie, le gelaterie, le rosticcerie, le gastronomie, le pizzerie o simili che forniscono cibi da asporto o con consegna a domicilio; vendita diretta da parte di aziende agricole e non alimentari (con superficie di vendita fino a 300 mq.); ristoranti, trattorie, bar, osterie, pub e similari;
  • - C.5 Distribuzione di carburanti (stazioni di servizio) Negli impianti di distribuzione di carburanti sono consentite le seguenti attività:
    • - attività di commercio al dettaglio con superficie di vendita non superiore a quella degli esercizi di vicinato, comprensiva di eventuale vendita di stampa quotidiana e periodica, tabacchi, lotterie e simili, nel rispetto della normativa vigente;
    • - attività di somministrazione di alimenti e bevande al pubblico, con superficie di somministrazione complessiva non superiore a 300 mq; La somma degli spazi di vendita/somministrazione di cui ai punti 1 e 2 non potrà comunque superare i 300 mq;
    • - servizi integrativi all'automobile e all'automobilista, quali officina meccanica, elettrauto, gommista, lavaggio, servizi di lubrificazione, servizi informativi di interesse generale e turistico, bancomat, ecc.

e) Turistico ricettivo (TR)

Le aree ad esclusivo uso turistico ricettivo secondo quanto definito dalla normativa regionale, possono essere articolate in strutture ricettive gestite per la produzione e l'offerta al pubblico di servizi per l'ospitalità:

  • - TR.1: alberghi, residenze turistico-alberghiere, alberghi diffusi, condhotel, residence, pensioni, locande;
  • - TR.2: campeggi, villaggi turistici, camping-village, aree di sosta (camper o altri mezzi di pernottamento autonomi), parchi di vacanza;
  • - TR.3: strutture ricettive extra-alberghiere per l'ospitalità collettiva: case per ferie, ostelli, rifugi, bivacchi fissi.

Le strutture ricettive gestite per la produzione e l'offerta al pubblico di servizi per l'ospitalità comprendono bar e ristoranti, ancorché non ad uso esclusivo dell'attività ricettiva, se inseriti all'interno del complesso degli immobili.

f) Attività direzionali e di servizio (D)

La funzione direzionale e di servizio è articolata nelle seguenti sottocategorie:

  • - D.1 - Studi professionali, uffici privati ed agenzie varie: attività di progettazione, di consulenza legale, di consulenza in genere, di contabilità, di assicurazione, di pubblicità, di comunicazione, di studi di mercato, di coworking professionali, agenzie di assicurazione, di affari, di viaggio, immobiliari, di spettacolo e animazione, servizi di vigilanza e investigazione, uffici amministrativi, bancari, assicurativi, finanziari, di intermediazione, di ricerca, uffici di informazione turistica;
  • D.2 - Artigianato di servizio alla persona, alla manutenzione dei beni di consumo durevoli o degli edifici, svolte da imprese artigiane quali: lavanderie a servizio della residenza, parrucchieri, barbieri, estetisti, tatuatori o piercing, centri benessere, istituti di bellezza toilette per cani, ottici, odontotecnici, orafi, corniciai, sartorie su misura, tappezzerie, onoranze funebri, servizi di autotrasporto merci e persone, imprese di pulizia, di grafica (compresa la realizzazione di insegne luminose) e fotografia, copisterie ed eliografie, depositi di merci e semilavorati, rimessaggi edilizi e finiture edili (escluso cantieri all’aperto), impiantistica elettrica e termoidraulica, riparazione articoli di falegnameria, artigianato artistico, attività di riparazione elettrodomestici, computer, macchine da ufficio, attività di riparazione autoveicoli e motoveicoli quali le officine meccaniche, elettrauto, radiatorista, gommista e carburatorista. Non sono comunque comprese tra queste attività quelle di produzione seriale ed automatica/automatizzata, nonché le attività rumorose, inquinanti o comunque moleste quali carpenterie, carrozzerie, tipografie con rotative, etc.
  • - D.3 Attività di ospitalità temporanea diversa dalle attività ricettive quali studentati, convitti, collegi, pensionati e residenze sociali, foresterie dotate di servizi a comune
  • - D.4 Servizi privati di interesse pubblico quali:
    • - Parcheggi coperti;
    • - Servizi sociali e ricreativi: centri civici e sociali, centri culturali e ricreativi, centri polivalenti; sedi di associazioni: sindacali, politiche, di categoria, culturali, sportive;
    • - Servizi sportivi quali: palestre, piscine, centri sportivi polivalenti, campi sportivi coperti e scoperti;
    • - Servizi per la cultura e lo spettacolo quali: musei, spazi espositivi, teatri, auditori, cinema, multiplex e multisala cinematografici, sale spettacolo, sale convegni e mostre, biblioteche;
    • - Servizi di assistenza socia-sanitaria, quali: centri di assistenza, case di riposo e case di cura, residenze protette; cliniche private, centri medici polispecialistici, ambulatori, poliambulatori e laboratori di analisi, centri fisioterapici, cliniche veterinarie;
    • - Servizi privati per la formazione e/o per servizi a carattere educativo: sedi di università private, scuole private paritarie, scuole materne private, centri di formazione professionale, scuole di alta formazione professionale, scuole di alta formazione e sviluppo d'impresa, campus per la formazione professionale, incubatori e acceleratori d'impresa, scuole private di lingue, informatica, musica, danza, recitazione, autoscuole.
    • - Università e Servizi universitari quali: attrezzature didattiche e di ricerca, compresi i servizi connessi di tipo amministrativo, tecnico, sociale e culturale, residenze universitarie, scuole speciali di livello universitario;
    • - servizi per il culto quali chiese, conventi, oratori, edifici e sale per il culto di qualunque religione;

g) Servizi e attrezzature di uso pubblico (S)

La destinazione d'uso per attrezzature di servizio pubbliche (S) comprende :

  • - Sa: servizi amministrativi riferiti ad uffici amministrativi, protezione civile, tribunali, attrezzature della guardia di finanza, per la pubblica sicurezza e militari, archivi, servizi postelegrafonici e telefonici;
  • - Sb: servizi per l'istruzione di base riferiti ad asili, scuole per l'infanzia, scuole dell'obbligo;
  • - Sc: servizi cimiteriali;
  • - Sd: servizi per il culto quali chiese, conventi, oratori, edifici e sale per il culto di qualunque religione;
  • - Sh: servizi per l'assistenza socio sanitaria riferiti a ospedali, centri di assistenza, cliniche, poliambulatori, servizi per gli anziani, per i portatori di handicap, day hospital, case di riposo, laboratori per analisi cliniche, cliniche veterinarie, centri di riabilitazione, centri sanitari specializzati, residenze protette, campi per famiglie nomadi.
  • - ERS: edilizia sociale di proprietà pubblica
  • - Si: servizi per l'istruzione superiore, scuole speciali;
  • - Sr: servizi culturali, sociali e ricreativi riferiti a musei, teatri, auditori, cinema, sale di spettacolo, biblioteche, mostre ed esposizioni, centri sociali, culturali e ricreativi, ludoteche, centri polivalenti, mense;
  • - Ss: servizi sportivi coperti riferiti a palestre, piscine, palazzi dello sport, campi coperti: rientrano in questa categoria gli impianti sportivi di interesse urbano e di quartiere e altre destinazioni assimilabili, spazi attrezzati per la pratica sportiva di base e/o lo sport agonistico al coperto; possono comprendere eventuali attività commerciali (Ce), limitatamente a somministrazione di alimenti e bevande, se ad uso esclusivo dell'impianto sportivo, e servizi sociali e ricreativi (Ss);
  • - Ssa: impianti sportivi all'aperto; rientrano in questa categoria gli impianti sportivi di interesse urbano e di quartiere e altre destinazioni assimilabili, spazi attrezzati per la pratica sportiva di base e/o lo sport agonistico all'aperto ;
  • - St: servizi tecnici riferiti a stazioni dei trasporti, impianti tecnici per la distribuzione di acqua, energia elettrica e gas, centrali termiche, stazioni telefoniche, impianti per il trattamento dei rifiuti, depuratori, canili, mattatoi, stazioni di sperimentazione per la flora e per la fauna, servizi di soccorso pubblico, pubblica sicurezza e militari.

Gli spazi scoperti di uso pubblico, di livello comunale e di interesse generale, possono essere articolati in spazi scoperti a verde:

  • - Vg: giardini;
  • - Vo: orti urbani;
  • - Vp: parchi;
  • - Vpa: parchi agricoli

ed in spazi scoperti:

  • - Mc: mercati coperti e scoperti;
  • - Pp: parcheggi a raso;
  • - Ps: campi sportivi scoperti;
  • - Pz: piazze riferite a spazi pedonali o prevalentemente pedonali

Rientrano nella categoria di destinazione d'uso per attrezzature di servizio pubbliche le attività private D.4 Servizi privati di interesse pubblico che offrano servizi o attrezzature analoghi a quelli pubblici e che comunque rivestano interesse pubblico, realizzate da associazioni e privati, previa stipula di convenzione che ne disciplini l'uso pubblico e le relative condizioni.

h) Le attività agricole e funzioni connesse e complementari (A)

Sono attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, all'allevamento del bestiame e attività connesse. Sono considerate attività connesse a quella agricola:

  • le attività di produzione agricola aziendale - A.1 :
    • - colture permanenti (vigneti, oliveti, frutteti, piante aromatiche, attività vivaistica in pieno campo, etc.)
    • - colture non permanenti (orticoltura, floricoltura, cereali legumi, piante da foraggio, attività vivaistica in vasetteria)
    • - selvicoltura (e relativi impianti e attrezzature)
    • - allevamento di bovini, equini (anche addestramento e custodia di cavalli), suini, ovini, caprini, pollame, conigli e altri animali da cortile;
    • - allevamenti zootecnici minori quali api, chiocciole e lombrichi;
    • - allevamento di fauna selvatica;
    • - pascolo;
    • - Attività di supporto all'agricoltura quali: attività successive alla raccolta, lavorazione delle sementi, servizi di supporto alla selvicoltura e altre attività forestali connesse, lavorazioni tipiche legate al governo del bosco e allo sfruttamento delle risorse forestali;
    • - Impianti aziendali per autoproduzione di energia elettrica e/o calorica da fonti rinnovabili;
  • le attività faunistico-venatorie aziendali - A.2 quali:
    • - Caccia, cattura di animali e servizi connessi; Cinotecnica: attività di allevamento, selezione e addestramento delle razze canine;
    • - Pesca in acque dolci e servizi connessi;
    • - Attività di valorizzazione del territorio rurale e/o del patrimonio forestale mediante utilizzazione di attrezzature o risorse aziendali;
  • Attività connesse alla produzione agricola aziendale - A.3 quali:
    • - agriturismo e turismo rurale (centri rurali di ristoro e degustazione, centri didattici, centri di organizzazione del tempo libero - parchi avventura a gestione aziendale - e centri culturali in territorio rurale);
    • - Cohousing rurale;
    • - Attività integrative commerciali: vendita di prodotti legati alle tradizioni locali e più in generale all'attività agricola;
    • - Attività integrative artigianali: quelle di modeste dimensioni che svolgano funzione di supporto e servizio alle attività agricole o mestieri tradizionali il cui esercizio non comporti impatti negativi in termini di rumore, di impatto ambientale e di visibilità rispetto all'ambiente circostante;
    • - Attività integrative di servizio: sono quelle svolte da un soggetto (persona fisica, associazione o società) che svolge attività di allevamento per animali domestici a scopo commerciale, il loro addestramento e pensione o servizi per attività didattico culturali ricreative.
    • L'imprenditore agricolo può utilizzare immobili a destinazione industriale o commerciale per lo svolgimento dell'attività agricola, secondo quanto stabilito dall'art. 75 della LR n. 65/2014.

Art. 34 Mutamento della destinazione d'uso: definizione ed ammissibilità

1. Si considera mutamento della destinazione d'uso, urbanisticamente rilevante, il passaggio dall'una all'altra categoria funzionale ammessa. E' sempre consentito il passaggio dall'una all'altra destinazione d'uso all'interno della stessa categoria funzionale, fatte salve diverse specifiche limitazioni previste nei singoli ambiti dal presente Piano. Sono fatte salve le norme relative ai requisiti di carattere igienico-sanitario necessario per la specifica attività e le specifiche norme di settore.

2. Il mutamento di destinazione d'uso con o senza opere è consentito, previa presentazione di SCIA, ad esclusione dei nuclei storici dove la normativa vigente prescrive la presentazione di permesso di costruire, solo se la nuova destinazione è ammessa dal presente Piano Operativo in riferimento al Tessuto o all'Ambito Rurale e se sia possibile procedere all'adeguamento degli standard urbanistici e/o al reperimento della dotazione di spazi di relazione richiesti con riferimento alla destinazione finale, fatto salvo quanto previsto in tema di monetizzazione degli standard dall'art. 142 del vigente Regolamento Edilizio.

3. Il mutamento di destinazione senza opere è consentito, tramite presentazione di SCIA, quando l'immobile abbia precedentemente al mutamento stesso le caratteristiche di agibilità richieste per la nuova funzione, e la nuova destinazione:

  • - sia ammessa nella zona urbanistica di appartenenza e non esclusa da specifiche disposizioni del presente Piano Operativo;
  • - non richieda opere per l'adeguamento degli standard urbanistici e/o per il reperimento della dotazione di spazi di relazione.

4. Sono gratuiti i mutamenti di destinazione d'uso che non determinano incremento di carichi urbanistici, con riferimento agli standard richiesti per la destinazione finale.

Art. 35 Compatibilità tra destinazioni d'uso

1. Ove la presente normativa assegni una prevalenza di funzione, si intendono ammesse tutte le sotto-articolazioni della categoria, nonché le funzioni compatibili come di seguito indicato, ancorché non esplicitamente contenute nelle norme, fermo restando l'obbligo del rispetto della salute e del benessere psico-fisico delle persone e la priorità alla protezione ambientale delle attività residenziali.

2. Sono sempre compatibili con la residenza le attività commerciali, ad esclusione della grande distribuzione e di quelle all'ingrosso, le attività direzionali, quelle turistico-ricettive limitatamente a alberghi, residenze turistico-alberghiere, alberghi diffusi, condhotel, residence, pensioni, locande, case per ferie, quelle di servizio private e pubbliche, le attrezzature pubbliche o di uso pubblico. Per quanto riguarda le attività CI magazzini e commerciali all’ingrosso, sono compatibili con la residenza le sedi amministrative e i piccoli depositi merci con superficie edificata non superiore a 400 mq, aventi le caratteristiche delle attività descritte al precedente art. 33 lett.f) D2.

3. Sono sempre compatibili con le attività industriali e artigianali quelle commerciali all'ingrosso e di deposito, gli impianti tecnologici, le infrastrutture per la mobilità e servizi connessi e, ove verificata la compatibilità rispetto ai rischi per la salute e le tipologie delle produzioni industriali presenti, le medie distribuzioni di vendita alimentare e non alimentare, le attività turistico ricettive alberghiere, le attività commerciali, i servizi privati e pubblici o di uso pubblico.

4. Sono sempre compatibili con le attività commerciali quelle direzionali, i servizi privati e pubblici.

Art. 36 Specifiche fattispecie di attività insediabili senza obbligo di cambio di destinazione d'uso

Le specifiche fattispecie di attività commerciali, direzionali e di servizi pubblici e privati riportate nella tabella sottostante, possono insediarsi indifferentemente in locali già legittimati per gli uni o gli altri usi, senza che si configuri la necessità di un cambio di destinazione d'uso, a condizione che siano rispettati i parametri igienico-sanitari e di sicurezza prescritti per l'attività ovvero nel caso avvengano senza opere edilizie o con limitate opere di ridistribuzione degli ambienti interni, nonché con opere necessarie per realizzare ed integrare i servizi igienico sanitari e tecnologici.

La tabella indica puntualmente la corrispondenza tra attività esercitata e destinazione d'uso dei locali in cui questa può essere insediata in ragione della sua natura e della specifica normativa di settore:

AttivitàCategoria funzionaleAltre destinazione d'uso
d'insediamento compatibili
Attività di magazzino o deposito di merci, materiali e beni finiti con SE inferiore a 400 mq . CI.1Commerciale all’ingrosso CIIndustriale e artigianale I.1 in edifici con SE inferiore a 400 mq
Attività con preparazione e vendita di prodotti
alimentari (panetterie, pasticcerie, gelaterie, rosticcerie, pizzerie ecc.)C.4
Commerciale al dettaglio CIndustriale e artigianale I.1
Artigianato di servizio alla manutenzione dei beni di consumo durevoli e degli edifici (elettrauto, officina meccanica, radiatorista, autolavaggio , tipografia, linotipia, produzione artigianale di suppellettili in ceramica, vetro e legno, rimessaggio materiali edili D.2Direzionale e di Servizio DIndustriale e artigianale I.1
Attività di servizio alla persona (lavanderie,
parrucchieri, barbieri, estetisti, centri benessere,
Sartorie ecc.)D.2
Direzionale e di Servizio DCommerciale al dettaglio C.3
Studi professionali, uffici privati ed agenzie varie D.1
Artigianato di servizio alla persona, alla manutenzione dei beni di consumo durevoli e degli edifici D.2
Servizi privati di interesse pubblico D.4
Direzionale e di Servizio DCommerciale al dettaglio C.3
Le associazioni di promozione socialeQualsiasi destinazione d'uso

Art. 37 Limitazione di funzioni ed attività incompatibili per singole zone ed immobili, anche senza cambio della destinazione d'uso

1. In determinati ambiti del territorio, ovvero per gli immobili riconosciuti a diverso titolo meritevoli di salvaguardia, si elencano nelle tabelle sottostanti particolari attività considerate incompatibili e pertanto non insediabili, anche in immobili aventi alla data di adozione del presente Piano destinazione tale da permetterne l'utilizzo.

2. Sono considerate incompatibili rispetto alla caratterizzazione e alle funzioni degli ambiti di cui al comma precedente le seguenti attività, sia all'interno di immobili che all'aperto:

AmbitoAttività incompatibili
"R" Residenzialeattività agricole e funzioni connesse e complementari (A), industriale e artigianale “I”, commercio all’ingrosso e depositi (CI) ad esclusione di deposito di merci/ingrossi e loro sedi amministrative, con dimensioni minori a 400 mq , turistiche ricettive TR.2
Industriale/artigianale ( tessuto P1, P3)Residenziale R, turistico ricettivo TR, Commercio al dettaglio con esclusione dei C.4 e C.5, i servizi privati di interesse pubblico D.4, con esclusione delle cliniche veterinarie .
Industriale/artigianale e direzionale commerciale
(tessuti P2)
Residenziale R, Strutture produttive di servizio I2, ad eccezione di quelle esercitate
all’interno degli edifici, Servizi privati di interesse pubblico D.4, con esclusione delle
cliniche veterinarie, servizi sportivi, sociali ricreativi e parcheggi coperti.
Terziario (tessuto TT1)Residenziale R, industriale e artigianale “I”, Servizi privati di interesse pubblico D.4
con esclusione delle cliniche veterinarie, servizi sportivi, sociali ricreativi e parcheggi coperti.
Nuclei storici ed edifici classificati attività agricole e funzioni connesse e complementari (A), industriale e artigianale
“I”, commercio all’ingrosso e depositi (CI), turistiche ricettive TR.2, oltre alle seguenti attività:
- depositi di merci, mezzi e materiali all’aperto con o senza vendita;
- agenzie di money transfer e d’affari;
- internet point;
- lavanderie a gettone;
- attività di vendita di prodotti alimentari mediante distributori automatici,
esercitata in locale a ciò adibito in maniera esclusiva;
- esercizi per la vendita e noleggio di macchine agricole, macchine operatrici,
ciclomotori, motoveicoli, autoveicoli e relativi accessori e ricambi comprensivi di deposito;
- officine di riparazione auto e/o motoveicoli, carrozzerie, elettrauto;
- compro oro, intesa come attività esclusiva o prevalente di acquisto da privati
di gioielli e/o oggetti preziosi usati, per rimetterli sul mercato, lavorarli o fonderli;
- esercizi per la vendita e noleggio di macchine agricole, macchine operatrici,
ciclomotori, motoveicoli, autoveicoli e relativi accessori e ricambi comprensivi di deposito;
- esercizi di vendita di beni per le imprese industriali e commerciali (materie
prime e semilavorati, macchinari, materiali e componenti per la meccanica,
combustibili solidi e liquidi, prodotti chimici e oli lubrificanti, ecc…);
- impianti di distribuzione carburante e servizi all’automobilista;
Aree agricoleindustriale e artigianale “I”, commercio all’ingrosso e depositi (CI), turistiche ricettive
TR.2 (ad eccezione delle aree di sosta per le attività agrituristiche), oltre alle seguenti attività:
- depositi di merci, mezzi e materiali all’aperto con o senza vendita;
- agenzie di money transfer e d’affari;
- internet point;
- lavanderie a gettone;
- attività di vendita di prodotti alimentari mediante distributori automatici,
esercitata in locale a ciò adibito in maniera esclusiva;
- esercizi per la vendita e noleggio di macchine agricole, macchine operatrici,
ciclomotori, motoveicoli, autoveicoli e relativi accessori e ricambi comprensivi di deposito;
- officine di riparazione auto e/o motoveicoli, carrozzerie, elettrauto;
- compro oro, intesa come attività esclusiva o prevalente di acquisto da privati
di gioielli e/o oggetti preziosi usati, per rimetterli sul mercato, lavorarli o fonderli;
- esercizi di vendita di beni per le imprese industriali e commerciali (materie
prime e semilavorati, macchinari, materiali e componenti per la meccanica, combustibili solidi e liquidi, prodotti chimici e oli lubrificanti, ecc…);
- impianti di distribuzione carburante e servizi all’automobilista;

La compatibilità delle nuove attività con quanto disciplinato dal presente articolo, dovrà essere certificata e dimostrata in sede di formalizzazione dell'apertura dell'esercizio e verificate dal competente ufficio SUAEP.

Titolo III DISCIPLINA DI TUTELA DELLA INTEGRITA' fiSICA DEL TERRITORIO

CAPO I Rischio idraulico

Art. 39 Aree finalizzate alla realizzazione di interventi strutturali per la riduzione del rischio idraulico nel bacino dell'Arno

1. Le aree finalizzate alla realizzazione di interventi strutturali per la riduzione del rischio idraulico nel bacino dell'Arno si distinguono in:

  • - "Aree A", sottoposte a vincolo di inedificabilità (prescritto dalla norma n. 2 del D.P.C.M. 05.11.1999);
  • - "Aree B", sottoposte a vincolo di salvaguardia (prescritto dalla norma n. 3 del D.P.C.M. 05.11.1999).

2. Nel territorio di Montemurlo sono presenti sia "Aree A", che "Aree B" entrambe individuate nella tav. QVS_01 "Vincoli e tutele " del Piano Strutturale, elaborata su base C.T.R. in scala 1:10.000.

3. Le "Aree A" sono sottoposte a vincolo di inedificabilità con l'eccezione dei seguenti interventi (realizzabili a condizione che non si determini un incremento del rischio idraulico e/o di esposizione allo stesso):

  • - interventi idraulici e di sistemazione ambientale atti a ridurre il rischio idraulico e/o atti a perseguire il miglioramento ambientale;
  • - opere di demolizione senza ricostruzione, di manutenzione ordinaria e straordinaria, di restauro e risanamento conservativo, di adeguamento igienico-sanitario di edifici esistenti, purché non comportanti incrementi di superficie coperta (Sc);
  • - interventi volti a mitigare la vulnerabilità degli edifici;
  • - interventi di ampliamento o di ristrutturazione di infrastrutture pubbliche o di interesse pubblico riferite a servizi essenziali, nonché realizzazione di nuove infrastrutture pubbliche o di interesse pubblico parimenti essenziali, che non concorrano ad incrementare il rischio idraulico e non precludano la possibilità di attuare gli interventi previsti dal Piano di Bacino (previa concertazione tra enti ed Autorità di Bacino).

4. Le "Aree B" sono sottoposte a disciplina di salvaguardia e non vi è ammessa l'edificazione ad eccezione degli interventi di cui al precedente comma 3.

Art. 40 Aree per opere di regimazione idraulica

1. Il Piano Operativo individua con apposita campitura le aree destinate alle opere di difesa del territorio dal rischio idraulico, sia esistenti che di progetto: casse di espansione e di laminazione, bacini di accumulo artificiali, risagomatura di corsi d'acqua, costruzione o adeguamento di argini ed opere similari.

2. Le aree per interventi di regimazione idraulica sono preordinate all'acquisizione, anche mediante esproprio, da parte del Comune o degli Enti competenti.

3. Le aree che, pur interessate dall'opera di difesa idraulica e da questa modificate, consentano una qualsiasi attività produttiva di tipo agricolo o simile potranno essere mantenute in proprietà dei privati, con l'obbligo di conservarle allo stato naturale o ad uso agricolo, con la servitù di pubblica utilità. Su tali aree non sono ammesse costruzioni di alcun tipo né trasformazioni che possano pregiudicare, o rendere più onerosa, l'attuazione degli interventi di regimazione idraulica ivi previsti. Nelle more di tale attuazione, le aree sono utilizzabili per l'ordinaria attività agricola, secondo la disciplina della zona in cui ricadono.

4. Al fine di garantire la tutela della funzione ambientale e per il corretto svolgimento delle pratiche agricole, valgono le seguenti prescrizioni:

  • - deve essere assicurata la continuità dei tracciati della viabilità, anche poderale, di matrice storica e la loro valorizzazione nel sistema dei percorsi turistico-escursionistici, anche in funzione della costituzione di una rete ciclo-pedonale;
  • - fatte salve le ordinarie pratiche agricole, non sono ammessi sbancamenti o rialzamenti dei terreni che superino i 30 centimetri rispetto alle quote esistenti o di progetto dell'eventuale cassa d'espansione o che comunque pregiudichino la funzionalità della cassa stessa;
  • - sono vietati interventi di impermeabilizzazione del suolo ed ogni modifica della superficie permeabile esistente;
  • - sono vietati interventi che prevedano la trasformazione irreversibile del terreno vegetale, riguardo alla sua composizione granulometrica-mineralogica e alle caratteristiche chimico biologiche.

5. Le previsioni di cui al presente articolo sono da intendersi integrative e complementari agli interventi strutturali per la riduzione del rischio idraulico nel bacino dell'Arno, di cui al precedente articolo 39.

6. Il Comune può, con apposite varianti al PO e sulla base di ulteriori specifici studi e progetti, individuare altre aree da destinare ad opere di regimazione idraulica, da realizzare nell'arco temporale della sua validità, con particolare riferimento alle aree individuate nei piani dell'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Settentrionale.

7. E' vietata la costruzione di nuovi edifici o manufatti ad una distanza inferiore a ml. 10 dal ciglio di sponda e/o dal piede dell'argine dell'invaso.

Art. 41 Reticolo idrografico superficiale

1. Il reticolo idrografico, rappresentato nella Tav. QVS_01 "vincoli e Tutele" del Piano Strutturale , è definito dalla Regione Toscana ai sensi dell'art. 22 lett. e) della L.R. 79/2012 e periodicamente aggiornato con apposite deliberazioni, la cui rappresentazione ufficiale è consultabile sul portale regionale dedicato.

2. Il reticolo idrografico costituisce componente qualificata della struttura idrogeomorfologica e della struttura ecosistemica del patrimonio territoriale. Esso è pertanto tutelato ai fini idraulici, naturalistici, ambientali e paesaggistici, anche al fine di valorizzare i caratteri morfologici e figurativi dei corsi d'acqua principali e delle loro aree di pertinenza quali elementi identitari potenzialmente attrattori di forme di fruizione ambientale e paesaggistica sostenibile.

3. Per l'intero reticolo idrografico di cui al punto 1, costituiscono ambito di assoluta protezione - oggetto di salvaguardia ai fini idraulici, naturalistici, ambientali e paesaggistici - l'alveo, le aree golenali, le sponde (o gli argini, ove presenti), nonché le aree comprese nelle due fasce di larghezza pari a ml 10 adiacenti al corso d'acqua, misurate a partire dal piede esterno dell'argine per i corsi d'acqua incanalati, e a partire dal ciglio di sponda per i corsi d'acqua non arginati.

4. All'interno dell'ambito di assoluta protezione si applicano le disposizioni contenute nel R.D 523/1904, nell'art. 3 della LR 41/2018 e nel Regolamento approvato con DPGR 42/R/2018.

5. Sul Patrimonio edilizio esistente, legittimamente realizzato, sono sempre consentiti interventi di manutenzione ordinaria e gli interventi volti all'eliminazione delle barriere architettoniche. Sono inoltre ammessi interventi di ristrutturazione edilizia conservativa Rs1. Non sono comunque consentiti i frazionamenti e i mutamenti di destinazione d'uso comportanti la creazione di unità immobiliari con funzione residenziale o turistico - ricettiva o comunque adibite al pernottamento.

6. Gli interventi di regimazione e di sistemazione degli alvei e delle sponde, volti al mantenimento o al ripristino della funzionalità del reticolo idraulico, devono essere finalizzati al riassetto dell'equilibrio idrogeologico, al ripristino della funzionalità della rete del deflusso superficiale , alla messa in sicurezza dei manufatti e delle strutture , alla rinaturalizzazione con specie ripariali autoctone, alla risalita delle specie acquatiche e al generale miglioramento della qualità biologica e della fruizione pubblica e devono prediligere l'uso di tecniche di ingegneria naturalistica;

7. Gli interventi sul reticolo idrografico minore, non ricompreso in a quello definito dalla regione toscna ai sensi della LR 79/2012, e le canalizzazioni agricole, pur non soggette alle disposizioni precedenti devono in ogni caso rispettare le seguenti condizioni:

  • - garantire il mantenimento dell'efficienza delle canalizzazioni, provvedendo in ogni caso al ripristino della loro funzionalità là dove questa risulti essere stata manomessa dagli interventi precedenti.
  • - non deve essere impedito o interrotto, con la costruzione di rilevati, il deflusso superficiale dei fossi e dei canali nelle aree agricole senza prevedere un nuovo e/o diverso recapito per le acque di scorrimento intercettate.
  • - nelle fasce immediatamente adiacenti al reticolo idrografico minore per una profondità di ml 1,5, è vietata la lavorazione del terreno; tali fasce devono essere regolarmente sfalciate dai proprietari frontisti con il divieto di impiego di prodotti diserbanti e l'obbligo dell'asportazione del materiale di risulta ai fini dell'abbattimento dell'effetto eutrofico nelle acque, dei costi di risagomatura delle sponde e della perdita per erosione del suolo

Art. 42 Piani di risanamento idraulico

1. Al fine di coniugare le esigenze di tutela con quelle di recupero del patrimonio edilizio esistente, si possono individuare comparti edificati, anche in parte entro le fasce di rispetto lungo i corsi d'acqua cosi come individuate al precedente articolo, con attenzione anche ai corsi d'acqua intubati ed interni ai nuclei insediativi, ove subordinare gli interventi edilizi alla redazione di appositi Piani di Risanamento Idraulico (PRI ) riferiti nello scopo alla norma 12 del Piano Stralcio Rischio idraulico dell'Autorità di Bacino del fiume Arno.

2. I Piani di risanamento idraulico partendo dall'analisi dello stato di fatto devono:

  • a) prevedere interventi di rimozione e/o correzione delle situazioni difformi, finalizzati a ripristinare o agevolare l'accessibilità ai corsi d'acqua;
  • b) prevedere l'esecuzione di interventi (pubblici o privati) di comparto, finalizzati all'adeguamento e/o miglioramento delle condizioni di sicurezza dell'area di intervento o delle aree contermini;
  • c) subordinare gli interventi edilizi all'interno del comparto all'attuazione del Piano di risanamento idraulico;

Art. 38 Disciplina di tutela dell'integrità fisica del territorio: Contenuti e finalità

1. La disciplina di tutela dell'integrità fisica del territorio di cui al presente Titolo recepisce le vigenti norme statali e regionali in materia e le disposizioni e prescrizioni contenute negli strumenti della pianificazione territoriale e atti di governo del territorio dei diversi soggetti e autorità istituzionalmente competenti in materia geologica, idraulica e sismica, coordinandole con la normativa urbanistico-edilizia e con le previsioni di cui al presente Piano Operativo. Ne fanno parte:

  • - la disciplina finalizzata alla riduzione del rischio idraulico, di cui al Capo I;
  • - le disposizioni finalizzate alla protezione e al governo della risorsa idrica, di cui al Capo II;
  • - le norme relative alla fattibilità degli interventi urbanistico-edilizi ed infrastrutturali nelle aree con pericolosità geologica, idraulica e sismica, di cui al Capo III.

2. La disciplina di cui al presente Titolo si pone in diretta relazione con gli elementi conoscitivi e interpretativi e con le previsioni contenute nei seguenti elaborati cartografici del Piano Strutturale e del Piano Operativo su base C.T.R. in scala 1:10.000:

  • - TAV.QVS_01 "Vincoli e tutele"
  • - TAV. QVS_02 "Salvaguardie e Ambiti di rispetto"
  • - TAV. G5 - "Carta della pericolosità geologica"
  • - TAV. G6 - "Carta della pericolosità sismica locale"
  • - TAV. G7.1 - "Carta idrogeologica "
  • - TAV. G9 - "Carta della pericolosità idraulica ai sensi del P.G.R.A."

e nei seguenti elaborati cartografici del Piano Operativo su base C.T.R. in cala 1:10.000:

  • - TAV_ T04 Carta dei battenti di esondazione e velocità di propagazione Tr 30 anni
  • - TAV_T05 Carta dei battenti di esondazione e velocità di propagazione Tr 200 anni
  • - TAV_ T06 Carta dei battenti di esondazione e velocità di propagazione Tr 500 anni
  • - TAV_T07 Planimetria delle aree inondabili
  • - TAV T08 Carta della pericolosità idraulica ai sensi del 53/R
  • - TAV T09 Carta della pericolosità idraulica ai sensi del P.G.R.A.
  • - TAV T10 Carta della magnitudo ai sensi della LR41/2018

3. Le norme di cui al presente Titolo - e più in generale le disposizioni e le previsioni contenute nel presente Piano Operativo - sono mirate al raggiungimento dei seguenti obiettivi :

  • a) mitigazione della pericolosità idrogeologica mediante:
    • - difesa, sistemazione e regolazione dei corsi d'acqua, con modalità tese alla conservazione e, ovunque possibile, al miglioramento delle condizioni di naturalità;
    • - mantenimento del reticolo idrografico in condizioni di efficienza idraulica ed ambientale, ai fini della ottimizzazione del deflusso superficiale e dell'allungamento dei tempi di corrivazione;
    • - moderazione delle piene, anche mediante interventi di carattere strutturale per la difesa dalle inondazioni e dagli allagamenti;
    • - piena funzionalità delle opere di difesa finalizzate alla sicurezza idraulica e geomorfologica;
    • - contenimento dell'impermeabilizzazione del suolo;
    • - difesa e consolidamento dei versanti e delle aree instabili e loro protezione da fenomeni di erosione accelerata e instabilità mediante il miglioramento delle condizioni di naturalità;
    • - rafforzamento delle attività di risanamento e di prevenzione da parte degli enti operanti sul territorio.
  • b) mitigazione della pericolosità sismica;
  • c) tutela e governo della risorsa idrica, mediante:
    • - protezione degli acquiferi e dei punti di captazione acquedottistica da interventi e/o attività potenzialmente inquinanti;
    • - regolamentazione dell'approvvigionamento idrico autonomo;
    • - incentivazione di soluzioni tecnologiche finalizzate al risparmio idrico (reti differenziate per lo smaltimento e per l'adduzione idrica, riutilizzo delle acque reflue, etc.).

4. Concorrono altres&igrave alla tutela dell'integrità fisica del territorio:

  • - le disposizioni relative alla riduzione dell'impermeabilizzazione superficiale, di cui all'art. 84;
  • - la disciplina delle componenti identitarie del patrimonio territoriale, in particolare quelle di rilevanza paesaggistico ambientale, di cui al Titolo IV;
  • - le disposizioni generali per la tutela e valorizzazione del territorio rurale, di cui al Titolo VI;
  • - le disposizioni del P.I.T./Piano Paesaggistico Regionale recepite dal presente Piano Operativo finalizzate in generale alla tutela della conformazione idrogeomorfologica del paesaggio, ed in particolare alla salvaguardia del sistema idrografico naturale e dei correlati ecosistemi ripariali, in quanto emergenze naturali di valore paesaggistico ivi compresa la disciplina dei beni paesaggistici, di cui al Titolo IV capo IV delle presenti norme.

CAPO II Protezione e controllo della risorsa idrica

Art. 43 Prescrizioni per le aree con pericolosità idrogeologica

1. Le zone a "Vulnerabilità Alta" e "medio alta" individuate nella cartografia serie G_07.1 -"Carta idrogeologica " (scala 1:10.000) del Piano Strutturale sono soggette alle seguenti prescrizioni:

  • - E' fatto divieto di realizzare attività estrattive di ciottoli e ghiaia che metta a giorno la falda freatica.
  • - E' fatto divieto di realizzare impianti di stoccaggio temporaneo o definitivo o di trattamento di rifiuti solidi urbani, rifiuti urbani pericolosi, rifiuti speciali e non pericolosi impianti ed attività industriali particolarmente inquinanti a causa di emissioni, scarichi, residui o materie prime inquinanti;

2. Sono vietate inoltre:

  • - le attività zootecniche industriali e comunque tutte le attività che comportano la produzione di rifiuti azotati;
  • - la produzione agricola intensiva, in special modo quando si tratta di colture tipo granturco, colture a filari ed ortaggi.

3. In queste aree per la realizzazione di collettori fognari dovranno essere previsti accorgimenti specifici per ridurre al minimo il rischio di perdite di sostanze inquinanti

Art. 44 Salvaguardia dei punti di captazione ad uso acquedottistico

1. Nella tav. QVS02 - "Salvaguardie e ambiti di rispetto" (scala 1:10.000) del Piano strutturale, sono individuati con apposito segno grafico i principali punti di captazione ad uso acquedottistico presenti sul territorio comunale. Con riferimento alle vigenti norme sulla tutela delle acque dall'inquinamento (D.Lgs 152/2006), ed al fine di mantenere e migliorare le caratteristiche qualitative delle acque destinate al consumo umano, erogate mediante impianto di acquedotto, nonché per la tutela dello stato di salute delle risorse, sono altres&igrave individuate - con criterio geometrico - le seguenti aree di salvaguardia dei citati punti di captazione:

  • - Zone di tutela assoluta: aree di raggio pari a ml 10, immediatamente circostanti i punti di captazione o derivazione;
  • - Zone di rispetto: includono le zone di tutela assoluta, ed in assenza della individuazione da parte della Regione sono costituite dalle aree di raggio pari a ml 200 intorno ai punti di captazione o derivazione.

A seguito dell'emanazione di specifiche indicazioni regionali, la tav. QVS02-" Salvaguardie e ambiti di rispetto" è inoltre suscettibile di essere integrata ed aggiornata con l'individuazione delle Zone di protezione che tutelano i bacini imbriferi e le aree di ricarica delle falde superficiali e profonde per assicurare la buona qualità delle acque (anche di quelle non ancora utilizzate per l'uso umano) e la protezione del patrimonio idrico.

2. Le "zone di tutela assoluta" devono essere adeguatamente protette ed adibite esclusivamente ad opere di captazione o presa e ad infrastrutture di servizio. A tale scopo devono pertanto essere recintate, provviste di canalizzazioni per le acque meteoriche, protette da esondazioni di corpi idrici limitrofi.

3. Le "zone di rispetto" dei punti di captazione ad uso acquedottistico sono sottoposte a vincoli e destinazioni d'uso tali da tutelare qualitativamente e quantitativamente la risorsa idrica captata. Nelle zone di rispetto sono vietati l'insediamento delle seguenti attività:

  • - dispersione dei fanghi ed acque reflue, anche se depurati;
  • - accumulo di concimi chimici, fertilizzanti o pesticidi;
  • - spandimento di concimi chimici , fertilizzanti o pesticidi, salvo che l'impiego di tali sostanze sia effettuato sulla base delle indicazioni di apposito piano di utilizzazione che tenga conto della natura dei suoli, delle colture compatibili, delle tecniche agronomiche impiegate e della vulnerabilità delle risorse idriche;
  • - dispersione nel sottosuolo di acque meteoriche provenienti da piazzali e strade;
  • - aree cimiteriali;
  • - apertura di cave che possono essere di connessione con la falda;
  • - realizzazione di pozzi, ad eccezione di quelli che estraggono acque destinate al consumo umano e di quelli finalizzati alla variazione dell'estrazioneed alla protezione delle caratteristiche quali-quantitative della risorsa idrica;
  • - attività di gestione rifiuti;
  • - stoccaggio di prodotti, ovvero sostanze, chimiche pericolose e sostanze radioattive;
  • - centri di raccolta, demolizione e rottamazione di autoveicoli;
  • - pozzi perdenti;
  • - pascolo e stabulazione di bestiame che ecceda i 170 kg/ha di azoto presente negli affluenti, al netto delle perdite di stoccaggio e distribuzione;

4. In caso di apertura di nuovi pozzi o di sfruttamento di sorgenti a fini acquedottistici, l'Amm./ne Comunale può procedere al recepimento delle nuove ubicazioni, facendo ricorso alle disposizioni procedimentali regionali semplificate per l'aggiornamento dei quadri conoscitivi. Nelle more di tale aggiornamento cartografico i nuovi punti di captazione ad uso acquedottistico sono in ogni caso assoggettati alle disposizioni di cui al presente articolo.

Art. 45 Approvvigionamento idrico autonomo

1. La disciplina relativa all'approvvigionamento idrico autonomo, di cui al presente articolo, è finalizzata a prevenire i rischi di inquinamento delle falde idriche nonché a controllare e limitare le criticità correlate al loro sovrasfruttamento, ovvero:

  • - i fenomeni di subsidenza;
  • - l'impoverimento progressivo della risorsa.

A tal fine le opere di captazione delle acque sotterranee per uso privato tengono conto della suddivisione del territorio comunale in classi di disponibilità idrica sotterranea operata dal Piano di Bacino dell'Arno - stralcio "bilancio idrico".

2. Le classi di disponibilità idrica sotterranea e le disposizioni e/o prescrizioni ad esse correlate sono di seguito specificate:

  • a) Aree D1: aree ad elevata disponibilità, in cui la ricarica media è superiore ai prelievi in atto.
  • b) Aree D2: aree con disponibilità prossima alla capacità di ricarica, in cui la ricarica media è congruente con i prelievi in atto. In tali aree le concessioni ed autorizzazioni sono rilasciate nel rispetto dei dati di bilancio dell'acquifero;
  • c) Aree D3: aree con disponibilità inferiore alla capacità di ricarica o ricadenti in aree segnalate per fenomeni di subsidenza in atto. In tali aree possono essere rilasciate concessioni a condizione che ne sia dimostrata la sostenibilità;
  • d) Aree D4: aree con disponibilità molto inferiore alla capacità di ricarica. In tali aree sono vietati nuovi prelievi ad eccezione di concessioni ad uso idropotabile comunque limitate e condizionate.

3. Nelle aree D3 e D4: le nuove concessioni al prelievo, il rinnovo delle concessioni in essere e le autorizzazioni alla ricerca di acque sotterranee, potranno essere rilasciate a condizione di attivazione di apposito monitoraggio piezometrico della falda. Sulla base delle risultanze del monitoraggio sarà valutata l'eventuale necessità in merito alla sospensione e/o alla riduzione del prelievo autorizzato. Su tali aree non possono essere autorizzate nuove attività industriali idroesigenti o attività florovivaistiche, a meno che, per le necessità legate all'attività produttiva, non sia dimostrata la possibilità di approvvigionamento idrico alternativo all'acqua di falda.

4. La realizzazione dei pozzi deve essere condotta a regola d'arte, usando tutti gli accorgimenti atti ad evitare l'inquinamento di tutti gli acquiferi intercettati, non solo di quello sfruttato, e tenendo conto altres&igrave degli impatti ambientali della perforazione (sversamento di fanghi, emissioni sonore, etc.).

5. Ferme restando le competenze in materia di approvvigionamento idrico autonomo attribuite a soggetti diversi dall'Amm./ne Comunale, chiunque intenda realizzare opere di captazione delle acque sotterranee (pozzi, captazione da sorgenti, scavi di qualsiasi natura e dimensione in grado di raggiungere falde idriche sotterranee), da destinare a qualsiasi uso, è tenuto ad inviare contestualmente copia dell'istanza di autorizzazione e/o denuncia di nuova captazione - completa di tutti gli elaborati tecnici previsti dalle vigenti norme regionali - anche all'Amm./ne Comunale.

6. E' facoltà degli uffici comunali competenti - svolti gli accertamenti di carattere urbanistico, idrogeologico, ambientale e igienico-sanitario - di esprimere ai competenti uffici regionali motivato dissenso al rilascio dell'autorizzazione, o di impartire specifiche prescrizioni in merito.

CAPO III Fattibilità geologica, idraulica e sismica

Art. 46 Fattibilità geologica, idraulica e sismica - Generalità

1. La fattibilità degli interventi ammessi dal Piano Operativo si definisce in relazione alla pericolosità del territorio cos&igrave come individuata nelle specifiche cartografie di sintesi.

Nel Piano Strutturale:

  • - TAV G5 Carta della pericolosità geologica
  • - TAV G6 Carta della pericolosità sismica locale
  • - TAV G7 Carta delle problematiche idrogeologiche
  • - TAV G7.1 Carta Idrogeologica

Nel presente Piano Operativo:

  • - TAV T04 Carta dei battenti di esondazione e velocità di propagazione Tr 30 anni
  • - TAV_T05 Carta dei battenti di esondazione e velocità di propagazione Tr 200 anni
  • - TAV_ T06_Carta dei battenti di esondazione e velocità di propagazione Tr 500 anni
  • - TAV_T07 _ Planimetria delle aree inondabili
  • - TAV_T08_Carta della pericolosità idraulica ai sensi del 53/R
  • - TAV T09 Carta della pericolosità idraulica ai sensi del P.G.R.A.
  • - TAV_T10_Carta della magnitudo ai sensi della LR41/2018

2. La fattibilità delle previsioni del Piano Operativo che si attuano mediante interventi edilizi diretti si definisce mettendo in relazione la classe di pericolosità geologica, idraulica e sismica con la tipologia degli interventi ammessi secondo lo schema a matrice riportato in Appendice (Tabella 1).

3. Per gli interventi unitari la cui realizzazione si attua mediante Piani Attuativi la classificazione di fattibilità geologica, idraulica e sismica è specificata caso per caso nell'Appendice delle presenti norme (Tabella 2).

4. Nella stessa Appendice (Tabella 3) è riportata la matrice attraverso la quale viene attribuita la classe di fattibilità per interventi a vulnerabilità minore all'interno del sistema insediativo e per quelli possibili nelle aree del territorio agricolo.

5. Le condizioni per l'attuazione delle previsioni urbanistiche ed infrastrutturali sono articolate secondo le seguenti categorie di fattibilità:

  • - Fattibilità senza particolari limitazioni (F1): si riferisce alle previsioni urbanistiche ed infrastrutturali per le quali non sono necessarie prescrizioni specifiche ai fini della valida formazione del titolo abilitativo all'attività edilizia.
  • - Fattibilità con normali vincoli (F2): si riferisce alle previsioni urbanistiche ed infrastrutturali per le quali è necessario indicare la tipologia di indagini e/o specifiche prescrizioni ai fini della valida formazione del titolo abilitativo all'attività edilizia.
  • - Fattibilità Condizionata (F3): si riferisce alle previsioni urbanistiche ed infrastrutturali per le quali, ai fini della individuazione delle condizioni di compatibilità degli interventi con le situazioni di pericolosità riscontrate, è necessario definire la tipologia degli approfondimenti di indagine da svolgersi in sede di predisposizione dei piani complessi di intervento o dei piani attuativi o, in loro assenza, in sede di predisposizione dei progetti edilizi.
  • - Fattibilità Limitata (F4): si riferisce alle previsioni urbanistiche ed infrastrutturali la cui attuazione è subordinata alla realizzazione di interventi di messa in sicurezza che vanno individuati e definiti in sede di redazione dello stesso Piano Operativo, sulla base di studi e verifiche atti a determinare gli elementi di base utili per la predisposizione della relativa progettazione.

Art. 47 Fattibilità per fattori geomorfologici

1. Ogni intervento previsto nelle varie zone urbanistiche e ricadente nelle classi di fattibilità evidenziate nelle Tabelle 1, 2 e 3 delle presenti norme è soggetto alle seguenti prescrizioni per la mitigazione del rischio geomorfologico.

2. Classe F 1g: Fattibilità senza particolari limitazioni

Per gli interventi compresi in questa classe le indagini dovranno essere svolte nella fase di progetto esecutivo per ogni singolo intervento ed avranno come obiettivo la caratterizzazione geotecnica del sottosuolo. Nel dimensionamento e nella scelta dei tipi di indagine si dovrà fare riferimento a quanto riportato nel Regolamento 36R e nelle Norme Tecniche per le Costruzioni DM 17/01/2018.

3. Classe F 2.1g: Fattibilità con normali vincoli

I progetti di intervento compresi in questa classe devono essere corredati da indagini geologiche e geotecniche estese ad un'area sufficientemente ampia, a monte e a valle della zona di intervento, da rendere possibile una valutazione della stabilità generale anche in termini qualitativi della zona di intervento.

4. Classe F 2.2g: Fattibilità con normali vincoli.

Per gli interventi ricadenti in questa classe, dovrà essere verificata adeguatamente la stabilità del versante in cui si trova l'area di intervento prima e dopo la realizzazione delle opere tenendo conto anche delle condizioni sismiche; a questo scopo le indagini geognostiche, estese ad un'area sufficientemente ampia, dovranno definire lo spessore e le caratteristiche geotecniche dei depositi di copertura presenti e le qualità geomeccaniche degli eventuali affioramenti rocciosi.

5. Classe F 3g: Fattibilità condizionata

Gli interventi soggetti a fattibilità geologica condizionata sono attuabili solo a seguito di specifici studi geologici, idrogeologici e geotecnici finalizzati alla verifica delle effettive condizioni di stabilità del contesto locale, da elaborare già a livello di piano attuativo e di permesso di costruire convenzionato o, in loro assenza, in sede di predisposizione del progetto edilizio, in modo da poter valutare la necessità o meno di realizzare preventivamente e/o contestualmente all’intervento eventuali opere di messa in sicurezza secondo i criteri di cui al punto 3.2.1delle direttive allegate al DPGR.n.53/R/11. Le condizioni di utilizzabilità delle aree riguardano la verifica della stabilità del versante prima e dopo la realizzazione delle opere tenendo conto anche delle condizioni sismiche; a questo scopo le indagini geognostiche, dovranno definire lo spessore e le caratteristiche geotecniche dei depositi di copertura presenti e le qualità geomeccaniche degli eventuali affioramenti rocciosi.

6. Classe F4g: Fattibilità limitata

Sono comprese in questa classe di fattibilità le aree inserite in pericolosità geomorfologica G4 in cui sono presenti previsioni con una teorica capacità edificatoria di qualunque natura.

Gli interventi classificati in F4g non risultano compatibili con la situazione di rischio geomorfologico e pertanto non risultano fattibili. In altre parole le zone ricadenti in Classe di pericolosità G4, anche se all'interno di aree con potenzialità edificatoria, dovranno essere escluse da qualunque attività edilizia, anche se potranno concorrere a determinare le capacità edificatorie nelle zone contermini.

7. F4.1g: Fattibilità limitata

Sono compresi in questa classe di fattibilità gli interventi che ricadono all’interno della zona con criticità legate alla subsidenza di cui alla tavola H2 "Area con indizi di subsidenza". In tale area, in attesa dei risultati dello studio a livello di comparto che definisca le dinamiche degli effetti del fenomeno della subsidenza, relativamente alle nuove realizzazioni sono ammessi:

  • - i manufatti temporanei che rientrano nell'attività di "edilizia libera";
  • - gli interventi di nuova edificazione limitati alle tendostrutture e tensostrutture (anche industriali), sia fisse che mobili;
  • - gli interventi edilizi che comportino incrementi di superficie coperta superiore a 300 metri quadrati purché corredati da studi specifici che valutino i possibili effetti della subsidenza sulle nuove strutture e individuino specifiche soluzioni progettuali da adottare.

Art. 48 Fattibilità per fattori idraulici

1. Nelle aree a pericolosità molto elevata (I.4, ovvero P.3 ai sensi del PGRA, ovvero "alluvioni frequenti" ai sensi della LR.n.41/18) indipendentemente dalla magnitudo idraulica non sono ammessi locali interrati. Questi ultimi potranno essere realizzati in aree a pericolosità elevata (I.3, ovvero P.2, ovvero "alluvioni poco frequenti") con magnitudo idraulica moderata e battenti Tr 200 pari o inferiori a 50 cm, a condizione che siano previsti sistemi di difesa dall’ingresso delle acque e/o il rialzamento della soglia di ingresso dei garage rispetto al battente atteso più il franco di sicurezza calcolato secondo le modalità di cui al punto seguente. Tali locali dovranno essere destinati esclusivamente ad autorimesse senza alcuna permanenza, anche saltuaria, di persone.

2. La messa in sicurezza è valutata in riferimento ai livelli attesi con tempo di ritorno 200 anni per le aree destinate a parcheggi, per le autorimesse e i locali tecnici; per i vani abitabili e per i luoghi di lavoro si assumerà invece un franco di sicurezza da sommarsi al battente atteso per Tr200, pari alla metà del battente atteso per il tempo di ritorno di 200 anni con un minimo di 30 cm. ed un massimo di 100 cm

3. Nella realizzazione di nuovi edifici, di ampliamenti di edifici esistenti e di qualunque altro intervento che comporti l'impermeabilizzazione dei suoli, per superfici pari o superiori a 500 mq, dovranno essere previsti impianti di accumulo per l'immagazzinamento e la gestione della restituzione delle acque di pioggia in modo da non aumentare il deflusso delle acque meteoriche nelle aree circostanti.

4. Nei casi in cui, all'interno dell'aree soggette ad alluvioni frequenti (I.4, P3) e/o poco frequenti (I.3, P2), si verifichino condizioni di aggravio del rischio idraulico in altre aree dovute alla realizzazione di un intervento che comporti un aumento delle superfici di ingombro a terra, il superamento delle stesse condizioni di aggravio dovrà essere assicurato mediante la realizzazione delle opere di cui al comma 2 dell’art.8 della LR.n.41/18 o, altrimenti, ove sia dimostrata la non realizzabilità delle opere di cui al suddetto comma 2 dell'art.8, si potranno adottare, dimostrandone pari efficacia, soluzioni di compensazione idraulica riferite sia alla magnitudo idraulica, sia ai volumi sottratti alle acque di esondazione per effetto dei nuovi ingombri.

5. Ogni intervento previsto nelle varie zone urbanistiche e ricadente nelle classi di fattibilità evidenziate nelle Tabelle 1, 2 e 3 in Appendice è realizzabile alle condizioni indicate per ciascuna classe di fattibilità come di seguito elencate:

  • Classe F1i/F2i: Fattibilità senza particolari limitazioni:
  • Le condizioni di realizzabilità degli interventi riguardano la conservazione dell’efficienza del reticolo idraulico esistente, compresi i fossi poderali e quelli intubati; nel caso di interventi che modifichino l’organizzazione della rete di drenaggio esistente dovrà essere assicurata uguale capacità di invaso e di funzionalità al deflusso delle acque di scorrimento superficiale.
  • Classe F4.1i Fattibilità limitata
  • L'attuazione degli interventi viene disciplinata dalle prescrizioni di cui all'art. 11 della Legge Regionale 24 luglio 2018 n.41 e L.R.n.7/2020.
  • Classe F4.2i Fattibilità limitata
  • L'attuazione degli interventi viene disciplinata dalle prescrizioni di cui all'art. 12 della Legge Regionale 24 luglio 2018 n.41 e L.R.n.7/2020.
  • Classe F4.3i Fattibilità limitata
  • L'attuazione degli interventi viene disciplinata dalle prescrizioni di cui all'art. 13 della Legge Regionale 24 luglio 2018 n.41 e L.R.n.7/2020.
  • Classe F4.4i Fattibilità limitata
  • L'attuazione degli interventi viene disciplinata dalle prescrizioni di cui all'art. 16 della Legge Regionale 24 luglio 2018 n.41 e L.R.n.7/2020.

Art. 49 Fattibilità per fattori sismici

1. Ogni intervento previsto nelle varie zone urbanistiche e ricadente nelle classi di fattibilità evidenziate nelle Tabelle 1, 2 e 3 delle presenti norme è soggetto alle seguenti prescrizioni per la mitigazione del rischio sismico:

Classe F1s e F2s: Fattibilità senza particolari limitazioni e con normali vincoli

Gli interventi relativi a queste due classi di fattibilità sono attuabili previa realizzazione, a livello di progetto esecutivo, dei normali studi geologico-tecnici e sismici previsti dalla normativa vigente in materia; in particolare il DPGR.n.36/R/09 e il DM.17.01.2018 (NTC 2018).

Classe F 3s: Fattibilità condizionata

Gli interventi relativi a questa classe di fattibilità dovranno essere supportati già in sede di piano attuativo e di permesso di costruire convenzionato o, in loro assenza, in sede di predisposizione del progetto edilizio, delle indagini geofisiche e geotecniche finalizzate alle verifiche di sicurezza ed alla corretta definizione dell'azione sismica, così come indicate al punto 3.5 delle Direttive allegate al D.P.G.R. n.53/R/11 per le aree caratterizzate da pericolosità sismica elevata (S.3.)

Classe F 4s: Fattibilità limitata

Questa classe comprende gli interventi ricadenti in aree in frana attiva.Non sono ammessi interventi edilizi né trasformazioni morfologiche. Gli interventi classificati in F4s non risultano compatibili con la situazione di rischio geomorfologico e pertanto di fatto non risultano fattibili.

Art. 50 Adeguamento al PAI e al PGRA

1. Il Piano Assetto Idrogeologico dell'Autorità Distrettuale dell'Appennino Settentrionale (approvato con d..p.c.m. 27/10/2016) è sovraordinato rispetto alla disciplina regionale e individua quattro classi di pericolosità geomorfologica all'interno delle quali si applicano le disposizioni di cui agli artt.10, 11 e 12 (rispettivamente per le aree PF.4, PF.3, PF.2 e PF.1) delle rispettive norme di attuazione. Tali disposizioni si aggiungono a quelle riportate nelle presenti norme e, nel caso non ci sia congruenza nella sovrapposizione delle due discipline, risulta vincolante la norma più restrittiva.

2. Il Piano di Gestione per il Rischio Alluvioni norma agli artt. 7, 8, 9 e 10 le attività consentite nelle aree a pericolosità idraulica P3, P2 e P1 corrispondenti, rispettivamente, alle classi di pericolosità I.4, I.3 e I.2 della disciplina regionale (DPGR.n.53/R/11). Le norme del PGRA costituiscono vincolo sovraordinato rispetto alla disciplina regionale, pertanto, laddove si configuri una sovrapposizione delle prescrizioni, sono da applicare quelle più restrittive.

Titolo IV DISPOSIZIONI GENERALI PER LA TUTELA E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO TERRITORIALE E DELLE SUE COMPONENTI IDENTITARIE

Art. 51 Disposizioni generali

1. Lo statuto del territorio del Piano Strutturale riconosce quali "componenti identitarie del patrimonio territoriale" gli elementi fisici, economici, sociali e culturali costituenti espressione qualificata del perdurare dei rapporti e valori spaziali insediativi, paesaggistico ambientali, storico culturali del territorio comunale, che, nella lunga durata hanno determinato l'assetto del territorio comunale, qualificandosi come elementi cardine dell'identità dei luoghi.

2. La salvaguardia dei valori qualificanti e durevoli delle componenti identitarie di cui al punto 1 e il mantenimento dei loro livelli prestazionali costituisce obiettivo principale della pianificazione comunale. In applicazione dei contenuti statutari del Piano strutturale, il Piano Operativo detta specifici criteri di utilizzo e limiti di trasformabilità delle componenti identitarie di cui al presente Titolo al fine di garantirne la tutela e la valorizzazione.

3. Ogni attività, uso o intervento posto in essere in applicazione del presente Piano Operativo, deve perseguire il mantenimento o il miglioramento dei livelli prestazionali dei beni e delle risorse individuate quali componenti identitarie del patrimonio territoriale. Eventuali interventi di adeguamento funzionale che si rendano necessari per motivi di rilevante interesse pubblico devono essere progettati ed eseguiti con modalità compatibili con la tutela degli elementi significativi delle componenti identitarie del patrimonio territoriale di cui al presente Titolo.

4. La disciplina di cui al presente titolo è integrata dalle altre disposizioni contenute nelle presenti norme: in caso di contrasto si applicano le disposizioni più restrittive.

5. Le regole e le azioni per la tutela, la riqualificazione e valorizzazione del patrimonio insediativo, territoriale e paesaggistico dettate dal presente titolo sono integrate con le indicazioni e prescrizioni contenute nel capo IV, volte alla tutela dei beni paesaggistici. In caso di contrasto tali disposizioni e prescrizioni prevalgono sulle norme dei rimanenti capi.

CAPO I Elementi di rilevanza storica e insediativa

Art. 52 Nuclei Storici (urbani e rurali) - NS

1. I Nuclei Storici di Bagnolo, Bagnolo di Sopra, La Rocca, Fornacelle e Pieratti rappresentano gli aggregati fondativi storici di Montemurlo, e la loro tutela è fondamentale per il riconoscimento dell'identità del territorio. Essi costituiscono degli insiemi di edifici diversi (per interesse ed usi originari), percorsi e sistemazioni, tali da rendere indispensabile la considerazione globale ed unitaria dei manufatti ai fini dell'individuazione degli interventi e degli usi ammissibili.

2. Nelle Tavole di progetto "Usi del suolo e modalità di intervento" sono individuati (con sigla Ns.n) i perimetri dei nuclei storici, sia in ambito urbano che extraurbano; gli interventi per essi consentiti sono indicati dalle schede normative allegate alle presenti NTA (all.A).

3. Ogni scheda normativa contiene informazioni relative alla crescita storica del nucleo, individua gli elementi peculiari dell'impianto urbanistico da conservare, gli spazi pubblici eventualmente da recuperare o realizzare, gli edifici incongrui da sostituire, le destinazioni d'uso e gli interventi ammissibili su ogni edificio e l'eventuale area di pertinenza.

4. Gli interventi sugli edifici e sulle relative aree di pertinenza, si attuano, attraverso intervento edilizio diretto ovvero, quando espressamente indicato dalla scheda normativa, tramite progetto unitario o piano attuativo.

5. Negli interventi sugli edifici o sugli spazi aperti compresi all'interno delle aree di pertinenza dei nuclei storici si dovranno rispettare le prescrizioni di cui alla parte terza Titolo XI del RE, oltre alle indicazioni specifiche riportate nelle seguenti schede normative.

  • - Nucleo storico di Borgo Pieratti (NS.1)
  • - Nucleo storico di Fornacelle (NS.2)
  • - Nucleo storico Bagnolo (NS.3)
  • - Nucleo rurale di Bagnolo di Sopra (NS.4)
  • - Nucleo storico Borgo La Rocca (NS.5)

6. Nei nuclei storici, ricadenti nel territorio rurale (NS4, NS5) non è consentita la realizzazione di impianti di telefonia mobile o installazioni e/o opere incongrue con evidente impatto visuale, fatto salvo quanto specificato al comma successivo.

7. Solo per evidenti motivi di interesse pubblico, ove si tratti di strutture non altrimenti ubicabili ed a condizione che siano esplicitamente previste e garantite tutte le misure necessarie al contenimento degli impatti ambientali e visuali, nelle aree di cui al presente articolo è ammessa la realizzazione di linee elettriche aeree ad alta e media tensione, nel rispetto delle procedure previste dalle vigenti norme statali e regionali in materia. I relativi progetti devono essere comunque accompagnati da specifici studi di mitigazione degli impatti sul paesaggio.

Tali strutture devono in ogni caso essere collocate nelle posizioni di minore esposizione alle visuali panoramiche ed essere inserite in modo coerente nel sistema dei segni naturali e antropici caratterizzanti la tessitura territoriale (corsi d'acqua, viabilità vicinale e/o poderale, siepi, aree boscate, etc.).

Le linee elettriche a bassa tensione devono essere interrate. Le cabine elettriche devono essere interrate o seminterrate e comunque di altezza contenuta nonché prive di palo di sostegno delle linee aeree.

Art. 53 Emergenze storico architettoniche - ES

1. Nell'ambito dell'obiettivo di salvaguardia del territorio e dei suoi valori storici e paesaggistici il Piano Operativo individua alcune aree omogenee dal punto di vista morfologico, paesistico o di formazione storica, a carattere agricolo, di rilevante valore storico- ambientale, che costituiscono ambiti di pertinenza delle Emergenze storiche. Tali Emergenze storiche con il relativo ambito di pertinenza sono individuate con apposito segno grafico e la sigla ES negli elaborati cartografici serie QP_02 e QP_03 - "Usi del Suolo e modalità di intervento" su base C.T.R. in scala 1:5.000 e 1:2000.

2. Le aree individuate sono le seguenti:

  • - Villa del Barone (ES. 1)
  • - Villa Parugiano (ES. 2)
  • - Villa Strozzi (ES. 3)
  • - Villa Focanti (ES. 4)
  • - Villa Popolesco (ES. 5)
  • - Complesso di Albiano (ES.6)
  • - Villa Javello (ES.7)

3. Per ciascuna di queste aree il PO, oltre alle norme di carattere generale, indicate nel presente articolo, prevede prescrizioni particolari relativamente, alle destinazioni d'uso ammissibili, agli interventi ammessi e le relative modalità di attuazione.

4. In generale in queste aree è prescritta la conservazione degli edifici esistenti di interesse storico e ambientale, il mantenimento dei caratteri morfologico-ambientali caratterizzanti; la tutela delle tracce storiche presenti, la conservazione degli elementi vegetali tradizionali e dei terrazzamenti agricoli.

5. E' fatto divieto di eseguire ogni opera che costituisca pregiudizio all'attuale stato esteriore dei luoghi, quali movimenti di terra, modificazioni della morfologia, della vegetazione e delle colture agricole esistenti. Eventuali interventi di modifica che si rendessero necessari sono soggetti al parere della Commissione per il Paesaggio.

6. Gli interventi sulle colture dovranno tener conto del pregio ambientale dell'area osservando le seguenti prescrizioni:

  • - conservazione della magliatura poderale e della orditura dei campi;
  • - mantenimento della rete dei sentieri poderali. Tali sentieri dovranno conservare la tradizionale pavimentazione in terra battuta;
  • - conservazione delle alberature. In caso di moria la sostituzione degli alberi dovrà avvenire con specie tipiche locali autoctone o storicamente naturalizzate.

7. I nuovi impianti colturali privilegiano in particolare:

  • - le varietà colturali tipiche dei luoghi;
  • - le tecniche di coltivazione tradizionali;
  • - le coltivazioni biologiche.

8. I Programmi Aziendali di cui all'art. 122 e gli interventi di sistemazione ambientale di cui all'art. 123 che interessano porzioni di queste aree, devono contenere un approfondito quadro conoscitivo degli elementi presenti e in essi assume particolare rilievo la tutela e/o il ripristino di tutti gli elementi qualificanti del paesaggio agrario, quali le sistemazioni idraulico-agrarie tradizionali, la viabilità vicinale e poderale, le formazioni arboree decorative, le alberature segnaletiche, le eventuali aree boscate.

9. Salvo diversa specifica indicazione, all'interno delle aree storico-ambientali è vietata:

  • - la realizzazione di nuovi edifici rurali abitativi di cui all'art. 125;
  • - la realizzazione di annessi agricoli stabili (art. 126, 127): L'eventuale realizzazione di annessi agricoli mediante P.A.M.A.A è subordinata alla dimostrazione che non esistono alternative localizzative e che l'intervento si svolga in coerenza con i caratteri paesistici del contesto e con le visuali panoramiche;
  • - gli annessi amatoriali di cui all'art. 130;
  • - l'installazione di serre di cui all'art.128;
  • - l'installazione dei manufatti temporanei di cui all'art. 129;
  • - la realizzazione di impianti di telefonia mobile, installazioni e/o opere incongrue con evidente impatto visuale, fatto salvo quanto specificato al comma successivo;
  • - l'utilizzazione dei terreni a scopo di deposito, anche ove connesso ad operazioni di carattere transitorio.

10. Solo per evidenti motivi di interesse pubblico, ove si tratti di strutture non altrimenti collocabili ed a condizione che siano esplicitamente previste e garantite tutte le misure necessarie al contenimento degli impatti ambientali e visuali, nelle aree di cui al presente articolo è ammessa la realizzazione di linee elettriche aeree ad alta e media tensione, nel rispetto delle procedure previste dalle vigenti norme statali e regionali in materia. I relativi progetti devono essere comunque accompagnati da specifici studi di mitigazione degli impatti sul paesaggio.

Tali strutture devono in ogni caso essere collocate nelle posizioni di minore esposizione alle visuali panoramiche ed essere inserite in modo coerente nel sistema dei segni naturali e antropici caratterizzanti la tessitura territoriale (corsi d'acqua, viabilità vicinale e/o poderale, siepi, aree boscate, etc.).

Le linee elettriche a bassa tensione devono essere interrate. Le cabine elettriche devono essere interrate o seminterrate o comunque di altezza contenuta e prive di palo di sostegno delle linee aeree.

11. Prescrizioni specifiche

  • a) ES.1- Villa del Barone: Si tratta del complesso storico monumentale della villa del Barone, Bene di interesse culturale tutelato con DM, e delle aree agricole ad essa collegate. La Villa del Barone è una delle ville più importanti del territorio montemurlese, favorita dalla posizione, ben visibile e predominante sulla piana sottostante. Essa è stata oggetto di lavori di restauro e consolidamento sulla base di un Piano di recupero approvato con DCC 53/2005 che prevedeva la realizzazione di una struttura ricettiva con annessa struttura convegnistica. I lavori non sono stati terminati

Interventi ammessi: Restauro, previa approvazione di piano di recupero

Destinazioni d'uso: attività ricettive, culturali e sociali. Negli edifici esistenti non interessati dal piano di recupero è ammessa la residenza e l'attività agrituristica.

Prescrizioni Particolari:

  • - Gli interventi dovranno rispettare l'unitarietà del complesso per quanto riguarda materiali di finitura, manto di copertura, coloriture, pavimentazioni esterne. Particolare attenzione dovrà essere posta ai caratteri architettonici e artistici degli ambienti interni e ove presenti agli affreschi e alle decorazioni delle pareti e dei soffitti.
  • - Dovrà essere mantenuta l'integrità delle pertinenze esterne.
  • - Per le pertinenze a giardino dovranno essere rispettati i caratteri originari con il mantenimento delle:
  • - essenze arboree pregiate e secolari;
  • - decorazioni scultoree, fontane, tabernacoli;
  • - muri di cinta e delle cancellate;
  • - disegno dell'impianto.
  • b) ES.2 - Villa Parugiano: si tratta del complesso storico monumentale di villa "Il Parugiano" , Bene di interesse culturale tutelato con DM, e del territorio agricolo ad essa connesso. Il complesso è costituito dalla Villa, gli annessi, la Cappella e i giardini. L'impianto originario che proviene probabilmente da una antica casa a torre, ha subito notevoli rimaneggiamenti anche in epoca recente.

Destinazioni d'uso: Attività Turistico ricettive, culturali, sociali e commerciali limitatamente alle articolazioni C.3 e C.4 e residenza.

Interventi ammessi sugli edifici:

  • - Sugli edifici classificati sono ammessi gli interventi previsti al presente Capo;
  • - Sugli edifici non classificati, è ammessa anche la sostituzione edilizia, previa presentazione di un Piano di recupero che riqualifichi l'intera area;
  • - A servizio dell'attività ricettiva/di somministrazione è ammessa la realizzazione di una struttura removibile destinata ad una migliore fruibilità per l'utenza degli spazi già in dotazione dell'esercizio (dehors) della consistenza di 1000 mq di SE complessiva da destinare ad eventi e cerimonie. La struttura dovrà essere realizzata con profili leggeri ed essenziali, preferibilmente con tecnologie bioclimatiche;
  • - E' inoltre ammessa la realizzazione di una piscina con relativi servizi e accessori secondo quanto previsto all'art. 138 delle NTA. Tali opere non dovranno interessare il parco storico della villa e dovranno inserirsi nel contesto con il minor impatto visivo possibile.

Prescrizioni Particolari:

  • - Gli interventi dovranno rispettare l'unitarietà del complesso per quanto riguarda materiali di finitura, manto di copertura, coloriture, pavimentazioni esterne
  • - Particolare attenzione dovrà essere posta ai caratteri architettonici e artistici degli ambienti interni e ove presenti agli affreschi e alle decorazioni delle pareti e dei soffitti
  • - Dovrà essere mantenuta l'integrità delle pertinenze esterne
  • - Per le pertinenze a giardino dovranno essere rispettati i caratteri originari con il mantenimento delle:
  • - essenze arboree pregiate e secolari;
  • - decorazioni scultoree, fontane, tabernacoli;
  • - muri di cinta e delle cancellate;
  • - disegno dell'impianto.
  • c) ES.3 - Villa Strozzi: Bene di interesse culturale tutelato con DM

Complesso costituito dalla villa con i suoi annessi e da alcune case rurali quali il Podere Baragazze e il Podere Bagnolo I.

Destinazione d'uso: Residenziale, agricola, ospitalità alberghiera ed extralberghiera, attività espositive e/o congressuali

Interventi ammessi sugli edifici: Sulla Villa e gli altri edifici sono ammessi gli interventi previsti al presente capo a seconda della loro classificazione.

Prescrizioni particolari:

  • - Gli interventi dovranno rispettare l'unitarietà del complesso per quanto riguarda materiali di finitura, manto di copertura, coloriture, pavimentazioni esterne
  • - Particolare attenzione dovrà essere posta ai caratteri architettonici e artistici degli ambienti interni e ove presenti agli affreschi e alle decorazioni delle pareti e dei soffitti
  • - Dovrà essere mantenuta l'integrità delle pertinenze esterne
  • - Per le pertinenze a giardino dovranno essere rispettati i caratteri originari con il mantenimento delle:
  • - essenze arboree pregiate e secolari;
  • - decorazioni scultoree, fontane, tabernacoli;
  • - muri di cinta e delle cancellate;
  • - disegno dell'impianto.
  • d) ES.4 - Villa Focanti: Complesso costituito dalla villa, i sui annessi a dal podere denominato "I Calamai".

Destinazione d'uso: Residenza, agricola, ospitalità alberghiera ed extralberghiera, attività espositive e/o congressuali.

Interventi ammessi sugli edifici: Sulla Villa e gli altri edifici sono ammessi gli interventi del presente Capo a seconda della loro classificazione

Prescrizioni particolari:

  • - Gli interventi dovranno rispettare l'unitarietà del complesso per quanto riguarda materiali di finitura, manto di copertura, coloriture, pavimentazioni esterne
  • - Particolare attenzione dovrà essere posta ai caratteri architettonici e artistici degli ambienti interni e ove presenti agli affreschi e alle decorazioni delle pareti e dei soffitti
  • - Dovrà essere mantenuta l'integrità delle pertinenze esterne
  • - Per le pertinenze a giardino dovranno essere rispettati i caratteri originari con il mantenimento delle:
  • - essenze arboree pregiate e secolari;
  • - decorazioni scultoree, fontane, tabernacoli;
  • - muri di cinta e delle cancellate;
  • - disegno dell'impianto.
  • e) ES.5 - Villa Popolesco: Complesso costituito dalla villa, gli annessi e l'oratorio interno al volume della villa, il cui impianto risale al XVII secolo. Ne fanno parte inoltre gli edifici colonici costituiti dal Podere Vernaccia e dalle case coloniche poste su via Popolesco.

Destinazione d'uso: Residenziale, attività ricettive, culturali e sociali.

Interventi ammessi sugli edifici: Sulla Villa e gli altri edifici sono ammessi gli interventi del presente Capo a seconda della loro classificazione.

Prescrizioni particolari:

  • - Gli interventi dovranno rispettare l'unitarietà del complesso per quanto riguarda materiali di finitura, manto di copertura, coloriture, pavimentazioni esterne
  • - Particolare attenzione dovrà essere posta ai caratteri architettonici e artistici degli ambienti interni e ove presenti agli affreschi e alle decorazioni delle pareti e dei soffitti
  • - Dovrà essere mantenuta l'integrità delle pertinenze esterne
  • - Per le pertinenza a giardino della villa dovranno essere rispettati/ripristinati i caratteri originari con il mantenimento delle:
  • - essenze arboree pregiate e secolari;
  • - decorazioni scultoree, fontane, tabernacoli;
  • - muri di cinta e delle cancellate;
  • - disegno dell'impianto.
  • f) ES.6 - Complesso di Albiano: Bene di interesse culturale vincolato Ope Legis

Complesso costituito dalla chiesa di San Pietro e annessa canonica e da una residenza rurale di rilevane interesse. La chiesa conserva evidenti tracce della struttura romanica risalente al tredicesimo secolo. Gli esterni sono medievali con paramento in alberese. Il campanile è a torre. Gli interni sono del tardo settecento. La chiesa è stata completamente restaurata nel 1985. Attualmente non è più utilizzata per le funzioni religiose, ma la canonica e l'edificio di fronte vengono usati per ritiri spirituali o incontri.

Destinazione d'uso: Attività ricettiva limitatamente al TR.3, Servizi e attrezzature di uso pubblico limitatamente a Sd, Sr e Sh se compatibili con il carattere religioso del complesso.

Interventi ammessi sugli edifici:

  • - Sulla chiesa e la canonica sono ammessi gli interventi previsti al Capo I titolo IV per edifici in classe I. Gli interventi sugli edifici devono garantire la conservazione dei paramenti murari esistenti e l'attuale disegno dei prospetti cos&igrave come risultano dalla scheda di rilievo.
  • - Sull'edificio colonico son ammessi gli interventi previsti al Capo I del Titolo IV per gli edifici di classe II.

Prescrizioni particolari:

  • - Gli spazi di pertinenza della chiesa devono rimanere a verde, mentre può essere pavimentato in pietra il percorso che dalla strada di Albiano scende verso la canonica.
  • - Deve essere recuperato il lavatoio esistente nel rispetto di quanto previsto all'art. 60 delle NTA. Le aree di pertinenza non possono essere recintate e vanno mantenuti i muri di sostegno in pietra esistenti.
  • - Nella pertinenza dell'edificio colonico deve essere sostituita l'attuale pavimentazione in porfido con una pavimentazione in pietra locale (o similare) consona con i caratteri dell'edificio.
  • - ES.7 - Villa Javello: Bene di interesse culturale tutelato con DM

Complesso disposto lungo un perimetro quadrangolare a corte chiusa costituito dalla villa con cappella privata e campanile e contigui annessi agricoli.

Destinazione d'uso: Residenziale, agricola, ospitalità alberghiera ed extralberghiera, attività espositive e/o congressuali

Interventi ammessi sugli edifici: Sulla Villa e gli altri edifici sono ammessi gli interventi previsti al presente capo a seconda della loro classificazione.

Prescrizioni particolari:

  • - Gli interventi dovranno rispettare l'unitarietà del complesso per quanto riguarda materiali di finitura, manto di copertura, coloriture, pavimentazioni esterne
  • - Particolare attenzione dovrà essere posta ai caratteri architettonici e artistici degli ambienti interni e ove presenti agli affreschi e alle decorazioni delle pareti e dei soffitti
  • - Dovrà essere mantenuta l'integrità delle pertinenze esterne
  • - Per le pertinenze a giardino dovranno essere rispettati i caratteri originari con il mantenimento delle:
  • - essenze arboree pregiate e secolari;
  • - decorazioni scultoree, fontane, tabernacoli;
  • - muri di cinta e delle cancellate;
  • - disegno dell'impianto.

Art. 54 Classificazione dell'edificato storico di valore

1. Lo statuto del territorio del Piano strutturale riconosce come componente identitaria del patrimonio territoriale il patrimonio insediativo esistente presente al catasto leopoldino, in quanto testimonianze di un principio insediativo storico coerente. Il Piano strutturale individua inoltre l'edificato presente al 1954, che in taluni casi rappresenta una testimonianza di valore storico e testimoniale.

2. Per questi edifici, costituiscono elementi da salvaguardare le forme generali e storicizzate del rapporto:

  • - edificio/suolo, definite dalle caratteristiche planoaltimetriche del terreno e dalle relative opere di sistemazione (opere relative alle sezioni di terreno, strutture di contenimento, pavimentazioni, pertinenze, etc.)
  • - edificio/ strada, definite dai principali allineamenti e dalle opere di connessione (portici,recinzioni, distacchi dal filo stradale, etc.)
  • - edificio/tessuto insediativo, definite dagli allineamenti planialtimetrici e dagli assetti morfotipologici (marcapiani, ritmo delle aperture, ritmo e misura degli aggetti, gronde, colmi, etc.)

3. Il Piano Operativo, sulla base di un attento e dettagliato rilievo degli edifici esistenti, definisce la classificazione dei singoli edifici, complessi edilizi e consistenze edilizie in genere, sulla base di una valutazione della qualità architettonica, delle valenze storiche-testimoniali, delle caratteristiche morfo-tipologiche delle costruzioni, singole o aggregate, nonché del loro rapporto con il contesto di riferimento e il loro intorno ambientale.

4.Il rilievo degli edifici esistenti, di particolare pregio, è contenuto nelle schede di rilievo di cui agli elaborati QC_01 "schede di rilievo degli edifici di valore storico, architettonico e ambientale" e QC_02 "Schede di rilievo degli altri edifici di antico impianto"; Tali schede sono documenti che integrano il Quadro Conosciitvo ma non hanno carattere esaustivo in relazione all'individuazione degli immobili vincolati Ope Legis ai sensi dell'art. 10 comma 1 del Dlgs 42/2004 e s.m..i.. Si precisa che gli edifici appartenenti allo Stato, alle Regioni o altri enti Pubblici territoriali, nonché ad ogni altro Ente ed Istituto pubblico e a persone giuridiche private senza fine di lucro, ivi compresi gli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, sono da ritenersi sottoposti alla tutela prevista dalla parte II del Codice, fino all'esito negativo della verifica di interesse culturale prevista all'art. 12 del Codice.

5. Nelle tavole del Piano Operativo sono indicati gli edifici ed i complessi edilizi, con le relative pertinenze edilizie, sottoposti a specifica tutela in ragione del loro valore storico, architettonico, ambientale, tipologico o documentario. Il livello di tutela è differenziato in funzione del pregio dell'edificio e si concretizza nella conseguente limitazione degli interventi ammissibili. Gli edifici o complessi edilizi sono distinti nelle seguenti classi:

Classe 1: Edifici o complessi edilizi di rilevante valore storico, artistico ed architettonico

Classe 2: Edifici o complessi rurali di rilevante interesse architettonico ed ambientale

Classe 3: Edifici o complessi edilizi di interesse storico testimoniale

Classe 4: Edifici o complessi edilizi di interesse architettonico o morfologico

6. I progetti relativi agli immobili di cui al comma precedente devono essere corredati da una relazione storica, che documenti gli elementi tipologici, formali e strutturali che qualificano il valore dell'immobile oggetto di intervento e che dimostri la compatibilità degli interventi progettati con la tutela e la conservazione di tali elementi.

7. I progetti edilizi debbono assicurare, documentandola con specifici elaborati, un'adeguata qualificazione degli interventi proposti sotto il profilo storico, morfologico e paesaggistico, attraverso appropriate modalità di intervento e accurata scelta dei materiali e delle tecniche costruttive.

8. In particolare per gli edifici appartenenti alle classi 1, 2 e 3 è prescritto il rispetto dei criteri e requisiti progettuali sotto elencati:

  • - Interpretazione del processo evolutivo dell'organismo edilizio: documentazione delle principali fasi costitutive e dimostrazione della coerenza e della compatibilità degli interventi di trasformazione proposti
  • - Documentazione delle componenti architettoniche e/o decorative: specifica documentazione grafica e/o fotografica delle principali componenti architettoniche e/o decorative dell'organismo edilizio, presenti all'interno e/o nei fronti esterni (scale,camini, colonne, capitelli, etc.).
  • - Documentazione fotografica degli interni: specifica documentazione fotografica dei vani interni, capace di evidenziarne la natura spaziale, le tipologie di pavimentazione e di soffittatura, le caratterizzazioni delle pareti, i materiali di finitura
  • - Modifiche interne coerenti: Interventi interni di razionalizzazione o riqualificazione coerenti con le caratteristiche tipologiche, strutturali, architettoniche, distributive, formali e decorative dell'organismo edilizio, da attuarsi con tecniche preferibilmente reversibili
  • - Conservazione dei fronti esterni principali: conservazione dell'unità formale dei fronti esterni principali. Eventuali modifiche possono essere ammesse solo per il ripristino di aperture già esistenti, per la realizzazione delle aperture dipinte, per la realizzazione di nuove aperture coerenti con i caratteri compositivi e formali storicizzati delle facciate
  • - Abaco delle finiture: finalizzato a specificare le caratteristiche qualitative e cromatiche dell'intervento proposto (tecniche, materiali, coloriture, etc.).

Il rilievo e l'analisi dell'edificio e del suo intorno ambientale devono essere redatti in modo da rendere evidente, oltre allo stato attuale dell'immobile, la successione degli eventuali interventi di ampliamento, la presenza di superfetazioni e l'uso che ha dato origine agli elementi dell'edificio ed alla sistemazione degli spazi esterni.

9. Per le destinazioni d'uso ammesse si fa riferimento alle norme relative ai vari ambiti e in ogni caso devono adattarsi al carattere della configurazione dell'edificio e ne devono recuperare fin dove è possibile l'assetto originario. Per quanto riguarda gli interventi da realizzare sulla pertinenza degli edifici classificati, nel caso in cui in un'unica pertinenza insistono edifici classificati in maniera diversa, vale per l'intera area la norma più restrittiva.

10. L'efficacia di qualsiasi titolo abilitativo/comunicazione è subordinata alla preventiva acquisizione di atti di assenso, comunque denominati:

  • - della Soprintendenza competente per territorio, per gli immobili dichiarati di interesse culturale ai sensi del “Codice dei beni culturali e del paesaggio”, fatte salve le categorie di interventi previsti nell’allegato A del DPR 13/07/2017, n. 31 "Regolamento recante individuazione degli interventi esclusi dall’autorizzazione paesaggistica o sottoposti a procedura autorizzatoria semplificata";
  • - della Commissione per il Paesaggio, per i residui immobili, fatti salvi gli interventi che, non producono modifiche sostanziali all’aspetto esteriore degli immobili e relative pertinenze, e vengono condotti nel rispetto delle caratteristiche architettoniche, morfotipologiche, strutturali, nonché dei materiali e delle finiture esistenti.

Art. 55 Edifici di classe 1: Edifici o complessi edilizi di rilevante valore storico artistico e architettonico

1. E' attribuita la Classe 1 agli edifici e/o complessi edilizi ai quali, per rilevanza storica e architettonica, si riconosce un particolare valore di testimonianza di cultura materiale. Tali edifici e complessi edilizi unitamente alle loro pertinenze, costituiscono componenti fondamentali dell'identità storica - culturale del territorio. La Classe 1 comprende non solo gli immobili dichiarati di interesse culturale ai sensi del "Codice dei beni culturali e del paesaggio" ma anche edifici e /o complessi edilizi ad essi equiparati dal presente Piano Operativo. Gli edifici e/o complessi edilizi di classe 1 sono identificati con apposito segno grafico negli elaborati cartografici Serie QP_02 e QP_03 "Usi del suolo e modalità di intervento" in scala 1:5000 e 1:2000.

2. Sugli edifici e/o complessi edilizi di Classe 1 sono consentite le seguenti categorie di intervento edilizio:

  • - manutenzione ordinaria e straordinaria, purché gli interventi previsti risultino compatibili con la tutela e la conservazione degli elementi tipologici, formali, costruttivi e strutturali che qualificano il valore dell'immobile;
  • - restauro.

In ogni caso, l'intervento dovrà essere progettato ed eseguito nel rispetto dei criteri propri del restauro al fine di perseguire la conservazione degli elementi risultanti dal processo storico, di inibire eventuali processi di degrado fisico e di valorizzare gli elementi significativi del manufatto.

3. Il frazionamento in più unità immobiliari e il cambio di destinazione è consentito, previa approvazione di apposito piano di recupero, solo nell'ambito di interventi di restauro o manutenzione straordinaria conformi a quanto sopra specificato, e che in ogni caso non introducano separazioni o elementi incongrui nelle parti dell'edificio o del complesso edilizio dotate di una propria individualità e unitarietà architettonica e funzionale, né si pongano in contraddizione con le stratificazioni aggregative che hanno dato luogo alla configurazione attuale dell'immobile.

4. E' ammessa la deroga alle vigenti norme igienico-sanitarie per quanto riguarda altezze, rapporti illuminanti, ventilazione naturale, superficie minima dei vani, ove il rispetto puntuale di tali disposizioni comporti contrasto con gli obiettivi culturali e le esigenze di tutela di cui al presente articolo.

5. Gli interventi edilizi sugli immobili di cui al presente articolo, in quanto ricadenti in zona dichiarate a rischio sismico in base alla normativa vigente, comprendono opere di miglioramento strutturale non comportanti modifiche alla sagoma.

6. Prescrizioni inerenti l'area di pertinenza dell'edificio:

  • - non sono consentite nuove recinzioni, o sistemazioni in genere, che alterino il rapporto storicamente consolidato tra edifici e spazi aperti limitrofi (giardini, aree di pertinenza storicizzate, territorio aperto);
  • - le aree di pertinenza, comunque configurate, non possono essere frazionate attraverso recinzioni o separazioni fisiche permanenti di qualunque natura. Tale disposizione si applica anche qualora siano state identificate parti di detta pertinenza ad esclusivo uso di nuove unità abitative;
  • - gli interventi relativi alle componenti stabili di arredo degli spazi aperti (pavimentazioni, illuminazione, cancellate, etc.) devono prevedere l'impiego di materiali nobili e il ricorso a tipologie coerenti con i caratteri storicizzati dell'edificio o del complesso edilizio;
  • - per eventuali nuovi impianti arborei e arbustivi è prescritto il ricorso alle specie autoctone e/o tipiche del paesaggio locale definite dal Regolamento Edilizio.

7. E' consentita la realizzazione di opere autonome a corredo degli edifici, (piscine, tettoie, autorimesse, vani accessori interrati) nel rispetto delle prescrizioni previste all'art. 85 del Titolo V se l'edificio ricade nel sistema insediativo, oppure nel rispetto delle prescrizioni previste al Titolo VI Capo I e Capo III se l'edificio ricade nel territorio rurale. Le suddette opere non devono interferire con l'aspetto esteriore del fabbricato, creando disturbo visivo o impedendone la lettura dei caratteri originari.

8. Non è consentita la realizzazione di impianti e /o installazioni di telefonia mobile e/o telecomunicazione, sui tetti e le pertinenze degli edifici.

9. Sono fatte salve le disposizioni di cui all'art. 137, per gli edifici e/o complessi edilizi di Classe 1 ricadenti nel territorio rurale, nonché le limitazioni e/o prescrizioni di cui agli artt. 29 e 30 per le fattispecie ivi disciplinate.

Art. 56 Edifici di classe 2: Edifici o complessi rurali di rilevante interesse architettonico e ambientale

1. E' attribuita la classe 2 agli edifici e/o complessi edilizi originati dalla civilizzazione e strutturazione agricola del territorio e che costituiscono, nella loro configurazione tipologica ed architettonica nonché nella localizzazione e distribuzione territoriale, componenti qualificate del patrimonio urbano e territoriale. Avendo mantenuto caratteri storico-architettonici e formali di qualità, tali edifici e complessi edilizi, unitamente alle loro pertinenze, costituiscono componenti fondamentali dell'identità storico-culturale del territorio e capisaldi del paesaggio pedecollinare e collinare e/o del sistema insediativo. Gli edifici e/o complessi edilizi di classe 2 sono identificati con apposito segno grafico negli elaborati cartografici Serie QP_02 e QP_03 "Usi del suolo e modalità di intervento" in scala 1:5000 e 1.2000.

2. Sugli edifici e/o complessi edilizi di classe 2 sono consentite le seguenti categorie di intervento edilizio:

  • - manutenzione ordinaria e straordinaria, purché gli interventi previsti risultino compatibili con la tutela degli elementi tipologici, formali e strutturali che qualificano il valore dell'immobile;
  • - restauro;
  • - risanamento conservativo;
  • - previa presentazione di apposito piano di recupero, possono essere consentiti i seguenti interventi:
    - la demolizione di superfetazioni o volumi secondari e loro ricostruzione con pari volumetrie, ove risulti dal rilievo storico e dalla relazione storica (art.54) che alcune porzioni della costruzione siano frutto di ampliamenti non storicizzati e privi di valore.
    - ricostruzione di volumi a condizione che sia prodotta dall'avente titolo documentazione inequivocabile in ordine alla preesistenza e consistenza planivolumetrica dell'edificio originario. La ricostruzione deve avvenire attraverso la ricomposizione della sagoma dedotta dalla documentazione delle parti mancanti, anche mediante reperimento di materiale fotografico storico.
    - il frazionamento dell’immobile che preveda l’aumento di due o più unità immobiliari rispetto al numero originario. Il frazionamento dell’immobile ed il cambio di destinazione d’uso sono ammessi, nel rispetto degli interventi previsti dal risanamento conservativo o manutenzione straordinaria, purché compatibili con le caratteristiche tipologiche, architettoniche e strutturali dell’edificio oggetto di intervento. In particolare l’intervento di frazionamento deve tener conto:
    a) della leggibilità del processo di formazione e accrescimento dell’edificio (o dei singoli edifici del complesso);
    b) delle parti dotate di propria individualità architettonica e funzionale
    Il Piano di recupero deve essere esteso all’intorno ambientale dell’immobile e ne dovrà assicurare la salvaguardia ambientale.

3. Le superfetazioni e i manufatti, anche oggetto di condono, che non siano in armonia con il carattere dell’edificio o arrechino disturbo visivo devono essere rimossi.

4. La realizzazione di cantine, vani accessori e/o volumi tecnici interrati o seminterrati è ammessa solo entro la proiezione dell'edificio soprastante. I volumi tecnici, delle dimensioni strettamente necessarie all'alloggiamento di apparecchiature tecnologiche, possono essere collocati fuori della proiezione dell'edificio soprastante solo ove le vigenti norme di sicurezza non consentano l'utilizzazione di vani esistenti ovvero non consentano la loro collocazione entro la proiezione dell'edificio soprastante, fermo restando comunque il rispetto delle disposizioni che regolano i singoli tessuti, aree o ambiti territoriali.

5. Non è consentita:

  • - la realizzazione di balconi e terrazze di qualsivoglia tipologia, ivi comprese quelle a tasca;
  • - la creazione di aperture a filo tetto, salvo dimostrate esigenze di accesso alla copertura per motivi di manutenzione o di sicurezza

6. E' ammessa la deroga alle vigenti norme igienico-sanitarie per quanto riguarda altezze, rapporti illuminanti, ventilazione naturale, superficie minima dei vani, ove il rispetto puntuale di tali disposizioni comporti contrasto con gli obiettivi culturali e le esigenze di tutela di cui al presente articolo.

7. Prescrizioni inerenti l'area di pertinenza dell'edificio:

  • - non sono consentite nuove recinzioni, o sistemazioni in genere, che alterino il rapporto storicamente consolidato tra edifici e spazi aperti limitrofi (giardini, aree di pertinenza storicizzate, territorio aperto);
  • - le aree di pertinenza, comunque configurate, non possono essere frazionate attraverso recinzioni o separazioni fisiche permanenti di qualunque natura. Tale disposizione si applica anche qualora siano state identificate parti di detta pertinenza ad esclusivo uso di nuove unità abitative;
  • - gli interventi relativi alle componenti stabili di arredo degli spazi aperti (pavimentazioni, illuminazione, cancellate, etc.) devono prevedere l'impiego di materiali nobili e il ricorso a tipologie coerenti con i caratteri storicizzati dell'edificio o del complesso edilizio;
  • - per eventuali nuovi impianti arborei e arbustivi è prescritto il ricorso alle specie autoctone e/o tipiche del paesaggio locale definite dal Regolamento Edilizio
  • - devono essere salvaguardati gli elementi vegetali significativi e caratterizzanti del paesaggio toscano;
  • - è consentita la realizzazione di opere autonome a corredo degli edifici, (piscine, tettoie, autorimesse, vani accessori interrati) nel rispetto delle prescrizioni previste all'art. 84 del Titolo V se l'edificio ricade nel sistema insediativo, oppure nel rispetto delle prescrizioni previste al Titolo VI Capo I e Capo III, se l'edificio ricade nel territorio rurale. Le suddette opere non devono interferire con l'aspetto esteriore del fabbricato, creando disturbo visivo o impedendone la lettura dei caratteri originari;
  • - non è consentita l'alterazione dell'area di pertinenza delle architetture rurali, se non finalizzata alla conservazione e ripristino della morfologia originaria dell'immobile. Devono quindi essere conservate le componenti storiche del paesaggio rurale eventualmente presenti nelle aree di pertinenza (terrazzamenti, pavimentazioni, arredi, vegetazione, etc.), che devono costituire il riferimento per gli eventuali interventi di risistemazione.

Art. 57 Edifici di classe 3: Edifici o complessi edilizi di interesse storico testimoniale

1. E' attribuita la classe 3 agli edifici e/o complessi edilizi di interesse storico testimoniale, che nonostante le trasformazioni subite, presentano ancora elementi significativi (facciate, coperture, apparati decorativi e simili) che evidenziano caratteri costruttivi, tipologici o insediativi meritevoli di tutela e conservazione. Gli edifici e/o complessi edilizi di classe 3 sono identificati con apposito segno grafico negli elaborati cartografici Serie QP_02 e QP_03 "Usi del suolo e modalità di intervento" in scala 1:5000 e 1:2000.

2. Sugli edifici e/o complessi edilizi di Classe 3 sono consentite le seguenti categorie di intervento edilizio:

  • - manutenzione ordinaria e straordinaria, nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali dell'immobile;
  • - restauro
  • - risanamento conservativo;
  • - ristrutturazione edilizia Rs1, come definita nel RE, ad esclusione della realizzazione del cordolo per adeguamento sismico;
  • previa approvazione di apposito progetto unitario convenzionato possono essere realizzati i seguenti interventi:
    -il riordino dei volumi secondari esistenti e loro ricostruzione a parità di volume, anche mediante accorpamento all'edificio principale;
    -la ricostruzione di volumi a condizione che sia prodotta dall'avente titolo documentazione inequivocabile in ordine alla preesistenza e consistenza planivolumetrica dell'edificio originario. La ricostruzione deve avvenire attraverso la ricomposizione della sagoma dedotta dalla documentazione delle parti mancanti, anche mediante reperimento di materiale fotografico storico.

3. E' consentito il frazionamento in più unità immobiliari e il cambio di destinazione d'uso, purché realizzato con modalità compatibili con le caratteristiche tipologiche, architettoniche e strutturali dell'edificio oggetto di intervento e compatibilmente con le categorie di intervento edilizio sopra dette.

4. Non è consentita la realizzazione di balconi e terrazze di qualsivoglia tipologia, ivi comprese quelle a tasca,

5. E' ammessa la deroga alle vigenti norme igienico-sanitarie per quanto riguarda altezze, rapporti illuminanti, ventilazione naturale, superficie minima dei vani, ove il rispetto puntuale di tali disposizioni comporti contrasto con gli obiettivi culturali e le esigenze di tutela di cui al presente articolo.

6. Prescrizioni inerenti l'area di pertinenza dell'edificio:

  • a) per gli edifici ricadenti nel territorio rurale :
    • - vale quanto prescritto al Titolo VI Capo III - in generale le aree di pertinenza, comunque configurate, non possono essere frazionate attraverso recinzioni o separazioni fisiche permanenti: tale disposizione si applica anche qualora siano state identificate parti di detta pertinenza ad esclusivo uso di nuove unità abitative
    • - devono essere conservate le componenti storiche del paesaggio rurale eventualmente presenti nelle aree di pertinenza (terrazzamenti, pavimentazioni, arredi, vegetazione, etc.), che devono costituire il riferimento fondamentale e condizionante per eventuali interventi di risistemazione coerente e garantire il mantenimento delle caratteristiche di ruralità dell'area di pertinenza.
    • - gli interventi relativi alle componenti stabili di arredo degli spazi aperti (pavimentazioni, illuminazione, cancellate, etc.) devono prevedere l'impiego di materiali appropriati e il ricorso a tipologie coerenti con i caratteri storicizzati dell'edificio o del complesso edilizio.
    • - per eventuali nuovi impianti arborei e arbustivi è prescritto il ricorso alle specie autoctone e/o tipiche del paesaggio locale definite dal Regolamento Edilizio.
  • a) per gli edifici ricadenti nel territorio urbanizzato:
    • - è prescritta la conservazione dei seguenti elementi, se di rilevanza storica o testimoniale:
    • - sistemazioni arboree costituite da individui adulti e sistemazioni vegetali a impianto preordinato in genere, cancelli, recinzioni, pavimentazioni, arredi fissi in genere, eventuali opere di sistemazione del terreno (muri di sostegno, terrazzamenti etc.) La realizzazione di nuove sistemazioni o elementi di arredo (recinzioni, cancelli, pavimentazioni, sistemazioni arboree, etc.) è attuata con criteri e tecniche costruttive coerenti con il contesto e garantisce comunque la salvaguardia degli elementi di cui sopra
    • - la realizzazione di cantine, vani accessori e/o volumi tecnici preferibilmente interrati o seminterrati è ammessa solo entro la proiezione dell'edificio soprastante. I volumi tecnici, delle dimensioni strettamente necessarie all'alloggiamento di apparecchiature tecnologiche, possono essere collocati fuori della proiezione dell'edificio soprastante solo ove le vigenti norme di sicurezza non consentano l'utilizzazione di vani esistenti ovvero non consentano la loro collocazione entro la proiezione dell'edificio soprastante, fermo restando comunque il rispetto delle disposizioni che regolano i singoli tessuti, aree o ambiti territoriali.

Art. 58 Edifici di classe 4: Edifici o complessi edilizi di interesse architettonico o morfologico

1. E' attribuita la classe 4 agli edifici e/o complessi edilizi di valore architettonico e morfologico, in genere di più recente costruzione o, se di impianto storico, significativamente alterati rispetto al loro carattere originario, ma che in ragione della loro localizzazione, conformazione o tipologia, costituiscono comunque una significativa testimonianza del sistema insediativo. Gli edifici e/o complessi edilizi di classe 4 sono identificati con apposito segno grafico negli elaborati cartografici Serie QP 02 e QP 03 "Usi del suolo e modalità di intervento" in scala 1:5000 e 1:2000.

2. Sugli edifici di classe 4 sono ammesse le seguenti categorie di intervento edilizio:

  • - manutenzione ordinaria e straordinaria, in coerenza con gli elementi tipologici, formali e strutturali dell'immobile;
  • - restauro;
  • - risanamento conservativo;
  • - ristrutturazione edilizia Rs1 come definita nel RE, con le limitazioni previste nel presente articolo;
  • - interventi di demolizione e ricostruzione a parità di volumetria di superfetazioni o volumi secondari, anche con diversa collocazione sul lotto di pertinenza o mediante accorpamento all'edificio principale, ove risulti dal rilievo storico e dalla relazione storica che queste porzioni della costruzione siano frutto di ampliamenti non storicizzati o incongrui con i caratteri architettonici e morfologici dell'edificio. L'intervento è realizzato nel rispetto delle seguenti condizioni:
  • - il volume, se non realizzato in sopraelevazione o all'interno della sagoma edilizia, deve essere collocato preferibilmente in aderenza alla facciata posteriore dell'edificio e comunque non interessare la facciata principale (per gli edifici posti nel territorio urbanizzato);
  • - l'intervento risulti compatibile con i caratteri tipologici, formali, costruttivi e strutturali dell'edificio preesistente e garantisca un corretto inserimento nel contesto di riferimento, a tal fine la soluzione progettuale analizza in particolare i rapporti planoaltimetrici dell'intervento sia con l'edificio che con il tessuto circostante;
  • - incrementi della Superficie utile abitabile attuati mediante realizzazione di nuove strutture orizzontali o traslazione di quelle esistenti, che comunque non comportino modifiche, alla sagoma e al volume e che non determinino lo svuotamento dell'edificio;
  • - ricostruzione di volumi a condizione che sia prodotta dall'avente titolo documentazione inequivocabile in ordine alla preesistenza e consistenza planivolumetrica dell'edificio originario. La ricostruzione deve avvenire attraverso la ricomposizione della sagoma dedotta dalla documentazione delle parti mancanti, anche mediante reperimento di materiale fotografico storico;

3. Con modalità coerenti e compatibili con le caratteristiche tipologiche, architettoniche e strutturali dell'edificio oggetto di intervento, è consentita per gli edifici ricadenti nel territorio urbanizzato:

  • - la realizzazione, solo sul fronte tergale e comunque non su prospetti prospicienti la pubblica via, di balconi e terrazze, ivi comprese quelle a tasca;
  • - la realizzazione di cantine e/o volumi tecnici preferibilmente interrati o seminterrati sotto la proiezione dell'edificio e con il solo accesso dall'interno dall'edificio medesimo

4. E' consentito il frazionamento e il cambio di destinazione d'uso in più unità immobiliari, purché realizzato con modalità compatibili con le caratteristiche tipologiche, architettoniche e strutturali dell'edificio oggetto di intervento e compatibilmente con le categorie di intervento edilizio sopra dette.

5. Prescrizioni inerenti l'area di pertinenza dell'edificio:

  • a) per gli edifici ricadenti in territorio rurale :
    • - vale quanto prescritto al Titolo VI Capo III - in generale le aree di pertinenza, comunque configurate, non possono essere frazionate attraverso recinzioni o separazioni fisiche permanenti: tale disposizione si applica anche qualora siano state identificate parti di detta pertinenza ad esclusivo uso di nuove unità abitative
    • - devono essere conservate le componenti storiche del paesaggio rurale eventualmente presenti nelle aree di pertinenza (terrazzamenti, pavimentazioni, arredi, vegetazione, etc.), che devono costituire il riferimento fondamentale e condizionante per eventuali interventi di risistemazione coerente e garantire il mantenimento delle caratteristiche di ruralità dell'area di pertinenza ;
    • - gli interventi relativi alle componenti stabili di arredo degli spazi aperti (pavimentazioni, illuminazione, cancellate, etc.) devono prevedere l'impiego di materiali appropriati e il ricorso a tipologie coerenti con i caratteri storicizzati dell'edificio o del complesso edilizio
    • - per eventuali nuovi impianti arborei e arbustivi è prescritto il ricorso alle specie autoctone e/o tipiche del paesaggio locale definite dal Regolamento Edilizio
  • a) per gli edifici ricadenti nel territorio urbanizzato:
    • - è prescritta la conservazione dei seguenti elementi, se di rilevanza storica o testimoniale:
    • - sistemazioni arboree costituite da individui adulti e sistemazioni vegetali a impianto preordinato in genere;
    • - cancelli, recinzioni, pavimentazioni, arredi fissi in genere;
    • - eventuali opere di sistemazione del terreno (muri di sostegno, terrazzamenti etc.).

La realizzazione di nuove sistemazioni o elementi di arredo (recinzioni, cancelli, pavimentazioni, sistemazioni arboree, etc.) è attuata con criteri e tecniche costruttive coerenti con il contesto e garantisce comunque la salvaguardia degli elementi di cui sopra;

  • - I volumi tecnici interrati, delle dimensioni strettamente necessarie all'alloggiamento di apparecchiature tecnologiche, possono essere collocati fuori della proiezione dell'edificio soprastante solo ove le vigenti norme di sicurezza non consentano l'utilizzazione di vani esistenti ovvero non consentano la loro collocazione entro la proiezione dell'edificio soprastante, fermo restando comunque il rispetto delle disposizioni che regolano i singoli tessuti, aree o ambiti territoriali.

Art. 59 Testimonianze della cultura religiosa

1. Comprendono le cappelle, le edicole votive e i tabernacoli che rappresentano una significativa espressione della vita civile e religiosa della comunità locale e pertanto assolvono una funzione di testimonianza della cultura locale.

2. Su tali manufatti sono ammessi solo interventi di manutenzione e di restauro, associati, ove possibile, ad interventi di sistemazione ambientale delle aree immediatamente adiacenti ai tratti di percorso che li affiancano. Nel caso in cui la conservazione di tali manufatti risultasse in contrasto con interventi infrastrutturali od opere di risanamento strutturale degli edifici su cui sono collocati, può essere valutata, sulla base di un progetto esteso ad un adeguato contesto, la possibilità di spostare i manufatti.

3. Gli interventi eccedenti la manutenzione ordinaria, riguardanti i tabernacoli, individuati nella Tav. QVS1 _Vincoli e tutele del Piano Strutturale, come Beni di interesse culturale tutelati Ope legis, sono subordinati all'autorizzazione della competente soprintendenza.

4. E' compito dell'Amministrazione Comunale definire specifici protocolli per la manutenzione e la pulizia di detti manufatti.

Art. 60 Testimonianze della cultura civile

1. Comprendono: fonti, fontane, tratti di muratura, lavatoi, botti, e sistemazioni idrauliche storiche etc. che costituiscono significative testimonianze del processo di antropizzazione del territorio e di costruzione del paesaggio agrario della collina e della pianura.

2. Su tali manufatti sono ammessi solo interventi di manutenzione e restauro. Interventi diversi possono essere consentiti solo se indispensabili ad opere di regimazione idraulica o di ristrutturazione della viabilità.

Art. 61 Parchi e giardini storici

1. Sono i parchi e giardini a corredo di ville ed edifici storici, che lo statuto del territorio del Piano strutturale riconosce come componente identitaria del patrimonio territoriale. Essi presentano distinte e rilevanti peculiarità storiche, artistiche, architettoniche o paesaggistiche, si rapportano direttamente con gli edifici di pregio dei quali costituiscono diretta pertinenza. Le aree di cui al presente articolo sono individuate con apposito segno grafico negli elaborati cartografici serie PQ_02 e PQ_03 "usi del suolo e modalità di intervento" scala 1:2000 e 1:5000.

2. In dette aree non sono consentite modificazioni suscettibili di pregiudicare i caratteri di pregio di seguito specificati:

  • - le recinzioni e gli accessi aventi rilevanza di memoria storica;
  • - le sistemazioni e la continuità con le ville ed i complessi edilizi in genere;
  • - gli assi visuali aventi origine nelle sistemazioni dei giardini;
  • - le sistemazioni planoaltimetriche e le relative opere;
  • - i percorsi e le sistemazioni al suolo;
  • - le opere e gli elementi decorativi.

3. Gli elementi di pregio sopra detti sono soggetti a tutela nella loro consistenza materiale e floristica, nonché a valorizzazione culturale del loro contenuto testimoniale, simbolico e d'uso. A tal fine i parchi storici e i giardini formali possono essere oggetto esclusivamente di interventi di manutenzione e di restauro, e non possono essere frazionati attraverso recinzioni o separazioni fisiche permanenti di qualsiasi natura. Devono conservare l'unitarietà formale storicizzata, mantenendo gli assetti vegetazionali, le opere di arredo, nonché gli elementi decorativi con essa coerenti. Gli impianti arborei ed arbustivi, comprese eventuali formazioni a filare, devono essere conservati e completati mediante reintegro degli esemplari mancanti, morti o ammalorati, nel rispetto delle specie arboree e arbustive e delle sedi di impianto originarie. Tali impianti devono in ogni caso conservare i rapporti di continuità fisica e funzionale con gli edifici che ne costituiscono il principale riferimento storico.

4. Sugli edifici accessori e manufatti esistenti in dette aree sono ammessi esclusivamente interventi di manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria e di restauro e risanamento conservativo; le destinazioni d'uso ammesse sono quelle previste per gli edifici storici di cui costituiscono corredo.

5. All'interno dei parchi storici e dei giardini formali è vietata:

  • a) ogni nuova costruzione stabile o precaria; è comunque consentita, se autorizzata dagli Enti ed organi competenti, e fermo restando il rispetto degli elementi di pregio di cui al comma 2, la realizzazione di piccoli manufatti di servizio per sorveglianza o manutenzione del parco, delle dimensioni strettamente necessarie allo scopo e comunque privi di autonoma commerciabilità. L'efficacia del titolo abilitativo è subordinata alla sottoscrizione di apposito atto unilaterale d'obbligo, registrato e trascritto, a garanzia del mantenimento a tempo indeterminato della destinazione d'uso accessoria;
  • b) l'installazione delle serre con copertura stagionale;
  • c) la realizzazione di recinzioni che alterino il rapporto tradizionale tra edifici e spazi aperti limitrofi;
  • d) l'utilizzazione dei terreni a scopo di deposito, anche ove connesso ad operazioni di carattere transitorio;
  • e) la realizzazione fuori terra di linee elettriche aeree o di installazioni e/o impianti per telefonia mobile o telecomunicazione, nonché di ogni altra infrastruttura incongrua con evidente impatto visuale.

6. Fermo restando il divieto di ogni nuova volumetria, l'eventuale realizzazione di piscine o l'inserimento di nuovi arredi può essere ammesso solo se coerente con l'impianto distributivo e formale storicizzato.

7. Il presente articolo integra quanto previsto relativamente alle pertinenze degli edifici classificati.

Art. 62 Area a rischio archeologico

1. Si tratta dell'area a rischio archeologico, individuata nella tavola QV_01 Vincoli e Tutele" in scala 1:10.000 del Piano Strutturale, derivante dalla "Carta Archeologica della Provincia di Prato. Dalla Preistoria all'età Romana."

2. Nell'area classificate a rischio archeologico, al fine di tutelare i beni accertati e le aree suscettibili di potenziali ulteriori ritrovamenti, tutti gli interventi che comportino modificazione dei suoli e, in particolare, scavi per una profondità eccedente l'asportazione dell'humus superficiale, dovranno essere preventivamente comunicati alla competente Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per la città metropolitana di firenze e le province di Pistoia e Prato ed eseguiti secondo le disposizioni da essa impartite e sotto il suo diretto controllo.

3 Resta fermo l'obbligo, che qualora nel corso dei eventuali lavori di escavazione di qualsiasi genere si verificassero scoperte archeologiche, di sospendere i lavori e avvertire la competente Soprintendenza o l'Autorità di Pubblica Sicurezza competente per territorio, e provvedere alla conservazione temporanea dei beni rinvenuti.

Art. 63 Viabilità storica

1. Sono i percorsi esistenti al 1954 che hanno costituito la matrice dello sviluppo degli insediamenti sia in ambito urbano che extraurbano. Lo statuto del territorio del Piano strutturale li riconosce come componente identitaria del patrimonio territoriale del Comune. Sono rappresentati graficamente nelle tavole in scala 1:2000 e 1:5000 serie QP_02 e QP_03 "Usi del suolo e modalità di intervento".

2. Sono considerate parti integrante di tali percorsi le sistemazioni laterali del terreno, le opere d'arte, i manufatti votivi presenti lungo il tracciato, le opere per la raccolta ed il deflusso delle acque, i muri di sostegno.

3. Costituiscono elementi di invarianza, quando abbiano rilevanza paesaggistica o di memoria storica:

  • - i caratteri planoaltimetrici generali dei tracciati;
  • - la continuità e la percorribilità dei tracciati;
  • - le opere di raccolta e convogliamento delle acque;
  • - le opere d'arte ed i segnali di viaggio;
  • - le cappelle, i tabernacoli e le croci votive presenti lungo il tracciato;
  • - le opere di sistemazione e contenimento del terreno;
  • - le alberature segnaletiche, gli allineamenti arborei e le siepi ornamentali;
  • - la sistemazione e i materiali del fondo stradale.

4. Gli elementi di invarianza di cui al precedente comma sono soggetti a tutela nella loro consistenza materiale e nelle prestazioni, nonché a valorizzazione. Eventuali tratti degradati dei tacciati devono essere assoggettati ad interventi di ripristino.

5. Le parti realizzate con materiali e tecniche tradizionali devono essere mantenute e conservate, salvo quanto previsto per i percorsi principali individuati sulle tavole del Regolamento. Le parti di nuova realizzazione possono essere realizzate con tecniche costruttive e materiali non tradizionali se coerenti con l'assetto ambientale.

6. Non è ammesso alterare l'andamento dei tracciati delle strade bianche, ad esclusione di quanto necessario per la realizzazione di casse d'espansione od opere di regimazione delle acque e di sicurezza antincendio, e per le altre strade, ad esclusione delle opere di ammodernamento per esigenze di viabilità quali la rettifica e allargamento della carreggiata, innesti, realizzazione di aree di sosta, ecc.

7. In ambito extraurbano, eventuali comprovate necessità di spostamento del tracciato di alcuni tratti di strada possono essere soddisfatte ove ricorrano particolari circostanze, quali ad esempio:

  • - la strada costituisce un interruzione dello spazio definito tra due o più edifici della stessa proprietà;
  • - qualora per problemi dovuti al traffico motorizzato, sia necessario modificare il tracciato per garantire il corretto riuso del patrimonio edilizio esistente in ambito rurale;
  • - le pendenze o i raggi di curvatura costituiscono pericolo alla circolazione veicolare;
  • - il tracciato è frutto di modifiche apportate in epoca recente.

8. Di norma le variazioni del tracciato non devono apportare fratture nelle strutture consolidate del paesaggio agrario. I nuovi tratti devono pertanto aderire alle geometrie fondiarie esistenti in coerenza con il sistema dei segni naturali e antropici esistenti ed in particolare devono:

  • - recuperare percorsi o tracce di percorsi preesistenti;
  • - allinearsi planoaltimetricamente alle tracce fondiarie costituite da discontinuità colturali o sistemazioni del terreno evitando significativi movimenti di terra;
  • - riproporre gli stessi caratteri tipologici e costruttivi del tratto principale.

Le sedi carrabili non più utilizzate devono essere conservate, in quanto testimonianza del patrimonio territoriale storicizzato. Tali interventi sono comunque subordinati all'acquisizione del parere favorevole della Commissione per il paesaggio.

9. I progetti relativi ad interventi di modifica di tratti stradali appartenenti a tracciati viari fondativi sono corredati da specifica documentazione di dettaglio sullo stato di fatto del tracciato (caratteristiche geometriche, materiali, sistemazioni circostanti, etc. ) al fine di evidenziare la coerenza della modifica proposta con il contesto di riferimento.

10. Per gli interventi di manutenzione è prescritto l'impiego dei materiali e delle tecniche costruttive tradizionali. La sede carrabile, ove non già asfaltata, deve conservare il fondo bianco: essa può essere pavimentata con terre stabilizzate che utilizzino l'inerte tipico dei luoghi. Per le parti di nuova realizzazione è ammesso l'uso di tecniche costruttive o materiali non tradizionali, purché coerenti con l'assetto ambientale. Il drenaggio delle acque meteoriche è assolto da canalette trasversali alla carreggiata e/o fossette laterali parallele al percorso.

11. Gli interventi eccedenti la manutenzione ordinaria, riguardanti i tracciati storici, individuati nella Tav. QVS_01 "Vincoli e tutele del Piano Strutturale", come Beni di interesse culturale tutelati Ope Legis, sono subordinati all'autorizzazione della competente soprintendenza.

12. Non è ammessa la realizzazione di nuovi annessi rurali entro la fascia di rispetto di ml 10 dal margine dei percorsi storici;

13. Per i percorsi storici, costituenti anche itinerari di interesse panoramico, le disposizioni di cui al presente articolo sono integrate da quelle contenute all'art. 74. In caso di contrasto si applicano le disposizioni più restrittive.

CAPO II Elementi di rilevanza paesaggistico ambientale

Art. 64 Area di salvaguardia ambientale naturale del Monteferrato

1. Sulla Tav. QP_02 - "Usi del suolo e modalità di intervento" scala 1:5000 è riportato il perimetro dell'area di salvaguardia Ambientale del Monteferrato cosi come modificato con il Piano Strutturale. Essa comprende gli ambiti agricoli collinari del territorio comunale e gli ambiti di maggior valore naturalistico.

3. Ne fanno parte le aree della rete ecologica europea, denominata "Natura 2000", per le quali è prioritaria la conservazione dell'habitat esistente e la prevenzione del degrado dell'ambiente. Queste aree infatti sono caratterizzate dalla presenza di Habitat e specie di interesse comunitario e regionale.

4. Nell'ambito del perimetro dell'area di salvaguardia naturale potranno essere individuati ambiti che per caratteristiche ambientali e naturali, possono essere idonei per l'istituzione di aree naturali protette regionali, ai sensi della LR 30/2015 e s.m.i., in quanto porzioni di territorio caratterizzate da singolarità naturale, geologica, florifaunistica, ecologica, morfologica, paesaggistica, di coltura agraria e forestale, ovvero da forme di antropizzazione di particolare interesse storico documentale. Tali qualità ambientali e naturali, sussistenti o potenzialmente recuperabili, rendono gli ambiti di cui al presente articolo particolarmente indicati per una fruizione finalizzata ad attività culturali e ricreative, alla frequentazione delle emergenze storico-ambientali, all'osservazione e studio dei fenomeni naturali, ad attività motorie all'aria aperta, che tenga conto della finalità di salvaguardia delle emergenze tutelate, anche in rapporto con la presenza di ecosistemi della fauna e della flora.

4. Le norme di tutela dell'area sono contenute nel presente titolo e nella disciplina contenuta nei vari ambiti agricoli - forestali individuati dal presente PO.

Art. 65 Aree con sistemazioni agrarie storiche

1. Sono le aree caratterizzate da presenza e diffusione delle consociazioni più tipiche del paesaggio collinare toscano (vite e olivo), seminativo (vitato e/o olivato) e delle sistemazioni idraulico-agrarie tipiche (terrazzamenti, ciglionamenti, ecc.) nonché da una particolare concentrazione di architetture rurali di rilevante interesse. Esse sono contrassegnate con apposito segno grafico nelle tavole QP_02"Usi del suolo e modalità di intervento" scala 1: 5000.

2. Costituiscono elementi da tutelare:

  • - le opere di contenimento (muri a secco, lunette, ciglioni. Ecc.);
  • - le caratteristiche plani-altimetriche delle sistemazioni;
  • - la rete della viabilità campestre;
  • - le alberature segnaletiche;
  • - il microreticolo idrografico e le sistemazioni idrauliche agrarie.

3. Il P.O. in conformità al PIT/PPR, tutela le sistemazioni agrarie tradizionali e la vegetazione non colturale, per cui valgono le seguenti prescrizioni:

  • - si dovrà mantenere la rete della viabilità campestre e la vegetazione tradizionale in tutte le forme che segnano il paesaggio (filari, siepi, alberature isolate, a gruppi, vegetazione riparia, ecc.), anche attraverso operazioni di ripristino, sostituzione e integrazione;
  • - saranno possibili solo limitati accorpamenti di campi, che comunque non comportino significativi rimodellamenti del suolo e che non riducano la capacità di invaso della rete scolante;

Negli interventi edilizi e in quelli riguardanti gli spazi aperti eventuali trasformazioni, anche sostanziali, degli elementi sopra indicati, potranno essere ammesse purché corredate da un'analisi progettuale che dimostri le caratteristiche migliorative dell'intervento, dal punto di vista idraulico, tecnico-agronomico e paesistico ambientale.

4. In caso di intervento, sono prescritti interventi di recupero volti al ripristino delle condizioni di efficienza delle sistemazioni agrarie storiche quali terrazzamenti, muri a secco, sistemazioni idrauliche ecc. Suddetti interventi devono garantire il superamento di situazioni di degrado o di perdita di funzionalità dei manufatti, nel rispetto dei caratteri tipologici, formali e costruttivi originari, nonché assicurare livelli prestazionali adeguati in termini di presidio idrogeologico. Sono consentite solo modifiche puntuali, atte a migliorare e razionalizzare gli accessi e le coltivazioni dei fondi.

Qualora le sistemazioni agrarie storiche abbiano perso la funzionalità originaria, o siano in condizioni di degrado, le stesse devono essere ripristinate o sostituite con altre che assicurino le stesse prestazioni funzionali e che presentino caratteristiche costruttive simili a quelle originarie.

5. Nelle aree con sistemazioni agrarie storiche è vietata la realizzazione di:

  • - nuovi edifici rurali abitativi di cui all'art. 125;
  • - annessi agricoli e manufatti aziendali di cui all'art. 126
  • - annessi agricoli per produzioni agricole minori di cui all'art. 127
  • - l'istallazione di serre con durata superiore a due anni di cui all'art. 128
  • - l'istallazione di manufatti temporanei con durata superiore a 2 anni di cui all'art. 129
  • - l'utilizzazione a scopo di deposito, anche a carattere transitorio
  • - la realizzazione di linee elettriche aeree, nonché altra infrastruttura incongrua con evidente impatto visuale.

6. I Programmi Aziendali di cui all'art. 122 ed i progetti degli interventi di sistemazione ambientale di cui all'art. 123, ove comprendenti aree con sistemazioni agrarie storiche, sono corredati da un apposito quadro conoscitivo atto ad individuare eventuali situazioni di degrado localizzato o di perdita di funzionalità, e in tal caso prevedono idonei interventi di ripristino.

7. E' facoltà dell'amministrazione comunale di prevedere incentivi economici per il recupero delle sistemazioni agrarie storiche;

8. Qualora l'individuazione delle sistemazioni agrarie storiche riportata sulla tavole del Piano Operativo si dimostrasse inesatta o non corrispondente alla situazione reale, i soggetti interessati posso presentare idonea documentazione atta a dimostrare l'effettivo stato dei luoghi. Le disposizioni del presente articolo non trovano applicazione in caso sia dimostrata l'assenza di sistemazioni agrarie storiche.

Art. 66 Ambiti di pertinenza dei nuclei storici

1. Sono le aree, di rilevante valore paesaggistico ambientale e testimoniale, che individuano e caratterizzano gli intorni dei nuclei storici situati nel territorio rurale. Trattasi di aree ad uso agricolo ancora integre nei loro assetti colturali tradizionali, e che assolvono ad un importante ruolo di complementarietà paesaggistica e funzionale a nuclei ed insediamenti storici situati prevalentemente in ambito collinare. Le aree di cui al presente articolo sono individuate con apposito segno grafico negli elaborati cartografici QP_02 "Usi del suolo e modalità di Intervento" in scala 1: 5.000.

2. In queste aree il Piano Operativo persegue:

  • - la tutela e la conservazione dei caratteri di matrice storica e delle relazioni spaziali, funzionali e percettive spaziali tra l'insediamento storico e/o emergenza storica e il contesto paesaggistico
  • - la salvaguardia del paesaggio agrario ed in collina delle tipiche sistemazioni idraulico-agrarie che caratterizzano l'ambito e la tutela e la manutenzione delle testimonianze di valore storico documentale e paesaggistico ambientale

3. In queste aree valgono le seguenti prescrizioni:

  • - gli interventi sul patrimonio edilizio esistente, ancorché privo di valore, devono mirare a conservare e, se alterati, a ripristinare i caratteri tipici dell'edilizia rurale;
  • - ogni intervento deve garantire la conservazione, e ove necessario, il recupero delle sistemazioni idraulico agrarie tradizionali (in area collinare dei terrazzamenti e ciglionamenti) dei muri di contenimento lungo le strade e di tutti i documenti di cultura materiale che costituiscono significativi elementi del paesaggio e deve inoltre prevedere la conservazione delle essenze arboree d'alto fusto esistenti e ove necessario la loro sostituzione ed integrazione.
  • - sono vietate le discariche nonché la formazione di depositi all'aperto, anche a carattere provvisorio;
  • - tutti gli interventi di trasformazione debbono essere corredati di un'analisi progettuale che dimostri il rispetto delle caratteristiche dei luoghi o il loro miglioramento dal punto di vista idraulico, tecnico-agronomico e paesistico-ambientale.

4. Sono usi caratterizzanti gli spazi aperti:

  • - attività agricole
  • - spazi scoperti di uso privato e pubblico

5. Destinazioni d'uso: negli edifici esistenti, nel rispetto dei caratteri tipologici, formali e costruttivi di ciascun edificio e della sua pertinenza, sono ammesse le seguenti destinazioni d'uso:

  • - attività agricole;
  • - attività agrituristiche, non è ammesso l'uso di spazi di pertinenza per la sosta di ospiti campeggiatori;
  • - residenza;
  • - turistico- ricettiva limitatamente alle strutture compatibili con il contesto rurale tipo: piccoli alberghi e dimore d'epoca, albergo diffuso, strutture extra-alberghiere per l'accoglienza collettiva;
  • - servizi pubblici utili alla permanenza degli insediamenti esistenti, all'esercizio delle attività agricole ed alla valorizzazione turistica del territorio.

6. Interventi sul patrimonio edilizio esistente: fatte salve le limitazioni e prescrizioni previste per gli edifici classificati di cui al Capo I del presente Titolo, negli altri edifici si applicano le norme di cui al Titolo VI Capo III. Non sono comunque ammessi interventi che alterino i caratteri originari delle pertinenze esterne e danneggino le visuali del Nucleo e/o emergenza storica architettonica.

7. Interventi di nuova edificazione: è vietata la realizzazione di:

  • - nuovi edifici rurali abitativi di cui all'art. 125;
  • - annessi agricoli di qualsiasi natura compresi quelli temporanei: L'eventuale realizzazione di annessi agricoli mediante P.A.M.A.A è subordinata alla dimostrazione che non esistono alternative localizzative e che l'intervento si svolga in coerenza con i caratteri paesistici del contesto e con le visuali panoramiche;
  • - la realizzazione di impianti di telefonia mobile, installazioni e/o opere incongrue con evidente impatto visuale;
  • - l'utilizzazione dei terreni a scopo di deposito, anche ove connesso ad operazioni di carattere transitorio.

8. Gli interventi sulle culture dovranno tener conto del pregio ambientale dell'area osservando le seguenti prescrizioni :

  • - conservazione della magliatura poderale e della orditura dei campi;
  • - mantenimento della rete dei sentieri poderali. Tali sentieri dovranno conservare la tradizionale pavimentazione in terra battuta;
  • - conservazione delle alberature. In caso di moria la sostituzione degli alberi dovrà avvenire con essenze dello stesso tipo.

I nuovi impianti colturali dovranno privilegiare in particolare:

  • - le varietà colturali tipiche dei luoghi;
  • - le tecniche di coltivazione tradizionali;
  • - le coltivazioni biologiche.

9. I Programmi Aziendali di cui all'art. 122 e gli interventi di sistemazione ambientale di cui all'art.123 che interessano porzioni di queste ambito devono contenere un approfondito quadro conoscitivo degli elementi presenti e in essi assume particolare rilievo la tutela e/o il ripristino di tutti gli elementi qualificanti del paesaggio agrario, quali le sistemazioni idraulico-agrarie tradizionali, la viabilità vicinale e poderale, le formazioni arboree decorative, le alberature segnaletiche, le eventuali aree boscate.

Art. 67 Ambiti di pertinenza fluviale

1. Il Piano Operativo individua con apposita campitura, per i principali corsi d'acqua della pianura e della collina, gli ambiti di pertinenza fluviale costituiti da: alvei, argini, opere idrauliche, formazioni ripariali, percorsi d'argine nonché dalle aree strettamente connesse ai corsi d'acqua.

2. Fatto salvo quanto disposto all'art.41 delle presenti norme, nei suddetti ambiti di pertinenza sono da tutelare:

  • - la qualità fisico-chimica dei corsi d'acqua;
  • - le sistemazioni planoaltimetriche del terreno, fatti salvi gli interventi di compensazione o regimazione idraulica;
  • - le formazioni arboree di ripa e di golena, se non rappresentano ostacolo al regolare deflusso delle acque;
  • - le superfici libere golenali;
  • - la continuità ambientale necessaria agli spostamenti della fauna.

3. All'interno degli ambiti di pertinenza fluviale, il Piano Operativo, fatta salva la competenza dell'autorità idraulica al rilascio di atti di autorizzazione o concessione idraulica, promuove le seguenti azioni:

  • - interventi finalizzati alla regimazione delle acque ed alla messa in sicurezza idraulica, inclusi gli interventi di sistemazione e consolidamento dei corsi d'acqua da realizzare con tecniche tradizionali o riconducibili all'ingegneria naturalistica;
  • - interventi di rinaturalizzazione dei corsi d'acqua, attraverso opere di conservazione o ripristino degli elementi naturali e la riqualificazione e piantumazione della vegetazione ripariale;
  • - privilegiare forme di gestione sostenibile, orientate verso interventi di rinaturalizzazione e recupero ambientale, attraverso opere di conservazione o ripristino degli elementi naturali e la riqualificazione e piantumazione della vegetazione ripariale, secondo quanto previsto all'art.69;
  • - interventi di realizzazione di percorsi pedonali, ciclabili o equestri, di passerelle pedonali di attraversamento e di spazi di sosta attrezzati;
  • - interventi che assicurino l'incremento delle superfici permeabili e degli spazi aperti incentivandone la fruizione collettiva, anche attraverso interventi finalizzati alla rimozione di eventuali elementi artificiali che compromettano le visuali connotate da un elevato valore estetico percettivo;
  • - l'esecuzione dei lavori di ripulitura e manutenzione fluviale solo nei casi di documentata e grave ostruzione del regolare deflusso delle acque e in ogni caso, senza alterare l'ambiente fluviale, qualora vi siano insediate specie faunistiche e/o botaniche protette o di evidente valore paesaggistico.

Art. 68 Invasi e bacini artificiali

1. I bacini irrigui, gli invasi collinari e le zone umide sono aree arginate o scavate nelle quali è raccolta l'acqua superficiale.

2. Sono di rilevante importanza per la vita della fauna selvatica e per la diversificazione degli habitat nel territorio comunale. Essi presentano, data la scarsità di acqua accumulata, una vegetazione caratteristica delle aree palustri. Gli elementi di invarianza sono soggetti a tutela nella loro consistenza geomorfologica, chimica, floristica e faunistica, in quanto segmenti dell'infrastrutturazione ecologica del territorio.

3. Nel caso di interventi da realizzare sui suddetti invasi o bacini, si fa riferimento a quanto previsto dalla LR 64/2009 recante disposizioni in materia di progettazione, costruzione ed esercizio degli sbarramenti di ritenuta e dei relativi bacini di accumulo.

4. In ordine generale in queste aree sono vietate:

  • - opere di danneggiamento, eliminazione o prosciugamento dei bacini esistenti;
  • - interventi che possono alterare l'equilibrio, la consistenza, le caratteristiche ambientali e morfologiche della zona;
  • - attività inquinanti, stoccaggio di rifiuti e l'apertura di nuovi pozzi.
  • - la costruzione di nuovi edifici o manufatti ad una distanza inferiore a Ml 10 dal ciglio di sponda dell'invaso.

5. Gli interventi di trasformazione di eventuali edifici presenti nella fascia di rispetto di ml 10 dovranno essere finalizzati a ridurne l'impatto ambientale e paesaggistico.

Art. 69 Vegetazione ripariale

1. Lo statuto del territorio del Piano strutturale riconosce alla vegetazione ripariale esistente un importante ruolo ecosistemico in quanto svolge importanti funzioni:

  • - di carattere idrogeologico, per la prevenzione dei fenomeni di erosione e dilavamento;
  • - di carattere ambientale, per il mantenimento e/o il ripristino dell'equilibrio ecologico;
  • - di carattere paesaggistico, per la diversificazione degli assetti vegetazionali e la caratterizzazione del reticolo idrografico superficiale, anche al fine di valorizzare i corsi d'acqua principali quali elementi identitari potenzialmente attrattori di forme di fruizione ambientale e paesaggistica sostenibile.

2. Ferme restando le competenze attribuite per legge ai soggetti preposti alla tutela idrogeologica, relative ai corpi idrici censiti nel reticolo idrografico e di gestione individuato dalla Regione Toscana ai sensi della LR79/2012, gli interventi che interessano aree prossime ai corsi d'acqua devono conservare e qualificare la vegetazione ripariale esistente, rimuovendo quella morta o esogena e favorendo il graduale sopravvento di quella naturale potenziale. Sono comunque consentiti i tagli delle piante che ostruiscono l'alveo e i diradamenti di quelle che potrebbero generare sbarramento al regolare deflusso delle acque.

3. I P.A.P.M.A.A. di cui all'art. 122 ed i progetti degli interventi di sistemazione ambientale di cui all'art. 123, ove comprendenti aree con vegetazione ripariale da ricostituire, sono corredati da specifici progetti di reimpianto, tesi a reintegrare la continuità delle fasce di vegetazione ripariale, facendo ricorso a idonee specie vegetali autoctone o tipiche dei luoghi.

4. Al fine di favorire la conservazione e lo sviluppo dei processi autodepurativi, tali interventi verificano altres&igrave la fattibilità della creazione di "ecosistemi filtro" e di sistemi di fitodepurazione nelle aree di golena o di fondovalle, mediante conservazione e messa a dimora lungo le fasce adiacenti al corso d'acqua, ove opportuno e possibile, di piante con adeguata capacità fitodepurativa.

Art. 70 Aree boscate

1. Le parti di territorio coperte da boschi nelle quali si riscontrano le caratteristiche definite dalle vigenti norme regionali in materia forestale (quali boschi cedui, formazioni a fustaia, circoscritte aree cespugliate, etc.), sono riconosciute quali componenti essenziali del patrimonio ambientale e della qualità paesaggistica del territorio.

2. Fatte salve diverse disposizioni dettate dalle norme regionali di riferimento, e fermo restando il rispetto delle eventuali indicazioni e/o prescrizioni delle autorità preposte, le norme di cui al presente articolo si applicano comunque a tutte le parti di territorio identificabili come bosco ai sensi delle vigenti norme regionali in materia forestale.

3. Per tutte le aree boscate, di cui ai precedenti punti 1 e 2, si applicano le disposizioni di cui al presente articolo, fatte salve diverse e/o più restrittive disposizioni dettate dai Titoli III e VI. Gli usi e le attività consentiti gli interventi e le forme di utilizzazione che seguono:

  • - governo del bosco e del sottobosco;
  • - riqualificazione, rinaturalizzazione e assestamento delle aree forestali;
  • - miglioramento qualitativo dei soprassuoli forestali;
  • - opere di prevenzione e riassetto idrogeologico e idraulico;
  • - pratiche fitosanitarie;
  • - rimboschimenti;
  • - tutela degli alberi monumentali;
  • - opere di servizio forestale e di prevenzione incendi;
  • - recupero delle aree percorse dal fuoco;
  • - attività agricole e selvicolturali;
  • - agriturismo;
  • - raccolta dei prodotti del sottobosco (nei limiti di cui alle vigenti norme);
  • - attività escursionistiche, motorietà ed esercizio del tempo libero;
  • - attività faunistiche e faunistico-venatorie compatibili con la tutela dell'assetto faunistico (con possibilità per le aziende faunistico-venatorie, per la conduzione di particolari attività adeguatamente pianificate mediante i Programmi Aziendali, di recingere porzioni di bosco e di dotarsi di strutture per il ricovero, l'addestramento dei cani da caccia);
  • - prevenzione e/o eliminazione del degrado (usi impropri, discariche abusive, etc.)
  • - manutenzione dei sentieri e della viabilità forestale.
  • - pascolo non intensivo di bestiame.

4. La recinzione dei boschi, o di parte di essi, è proibita e può essere autorizzata, nelle modalità e condizioni previste all'art. 99 comma 1 del DPGR 48/R/2003, previa realizzazione di idonei percorsi pubblici di attraversamento o di circonvallazione delle parti recintate, solo per documentate esigenze naturalistiche, di allevamento zootecnico e in presenza di istituti faunistici.

5. Il pascolamento semibrado in bosco è consentito, nei limiti e condizioni previste all'art. 86 del DPGR 48/2003 e se la specie e il numero degli animali da immettere e le modalità di pascolo sono commisurati alla effettiva possibilità di pascolo ed in modo da evitare danni al bosco. Tale sostenibilità deve essere dimostrata tramite presentazione di idonea relazione tecnica agronomica che analizzi:

  • - la tipologia di bosco;
  • - composizione dei suoli
  • - presenza di un buon cotico erboso
  • - carico animale massimo consentito
  • - il tempo max di permanenza della mandria in un'unica parcella che deve comunque garantire adeguati periodi di riposo per la ricostituzione del cotico erboso.

6. Sono inoltre consentiti, nel rispetto delle eventuali indicazioni e/o prescrizioni delle autorità preposte e di quanto stabilito al Titolo IX Capo IV interventi di captazione idrica e realizzazione di impianti a rete per l'approvvigionamento idrico e la realizzazione di linee elettriche aeree e di installazioni e/o impianti per telefonia mobile e telecomunicazione, solo per comprovati motivi di interesse pubblico, ed a condizione che:

  • a) sia dimostrato che tali infrastrutture e/o installazioni non sono altrimenti localizzabili;
  • b) non comportino modifiche significative della dotazione boschiva mediante il taglio di individui arborei adulti;
  • c) siano esplicitamente previste e garantite tutte le misure necessarie al contenimento degli impatti ambientali e visuali;

7. Sulla base di congrua documentazione a testimonianza della presenza di terrazzamenti in aree boscate - esito di fenomeni di abbandono di terreni coltivati - è ammesso il ripristino dei terrazzamenti; similmente potranno essere consentiti interventi di recupero dei coltivi incolti in transizione verso il bosco.

8. All'interno delle aree boscate di cui al presente articolo sono vietati i seguenti interventi:

  • - realizzazione di nuove strade carrabili, eccetto quelle previste sulle tavole di piano e quelle di servizio alla silvicoltura ed alla tutela ambientale;
  • - realizzazione di nuove costruzioni stabili di qualsiasi genere;
  • - installazione di serre di qualsiasi natura, di cui all'art.128;
  • - realizzazione di parcheggi, salvo limitate aree perimetrali per attrezzature pubbliche o di interesse pubblico e/o per attività legate al tempo libero;
  • - l'inserimento di manufatti (ivi incluse le strutture per la cartellonistica e la segnaletica non indispensabili per la sicurezza stradale) che possano interferire o limitare negativamente le visuali panoramiche;
  • - utilizzazione dei terreni a scopo di deposito, anche se connesso ad operazioni di carattere transitorio;

9. Fatte salve eventuali limitazioni e/o prescrizioni dettate dalle autorità preposte, e solo ove si tratti di interventi posti a servizio della tutela ambientale, della selvicoltura e delle attività delle aziende faunistico venatorie, è consentita:

  • - l'installazione dei manufatti aziendali temporanei, di durata inferiore a due anni di cui all'art. 129
  • - la realizzazione di strutture e manufatti per servizi di prevenzione incendi.

10. I Programmi Aziendali di cui all'art. 122 e i progetti di interventi di sistemazione ambientale di cui all'art.123, ove comprendenti porzioni di aree boscate, prevedono adeguati interventi di tutela e valorizzazione della risorsa forestale, privilegiando le seguenti attività:

  • - governo del bosco e del sottobosco;
  • - prevenzione degli incendi boschivi;
  • - pratiche fitosanitarie;
  • - tutela degli alberi monumentali;
  • - sistemazioni idrauliche - forestali;
  • - miglioramento qualitativo dei soprassuoli forestali;
  • - recupero delle aree percorse dal fuoco;
  • - prevenzione e/o eliminazione del degrado (usi impropri, discariche abusive, ecc.);
  • - manutenzione dei sentieri e della viabilità forestale;
  • - mantenimento per la salvaguardia della biodiversità di quote di soprassuoli o individui arborei deperienti o caduti.

11. Le aree boscate di cui al presente articolo costituiscono:

  • - ambiti soggetti a vincolo idrogeologico ai sensi delle vigenti norme regionali in materia forestale.
  • - aree soggette a tutela paesaggistica per legge, sottoposte alle disposizioni e prescrizioni di cui all'art. 83 delle presenti norme.

12. Qualora i perimetri delle aree comprendenti boschi cosi come indicati nella tavola QVS01 "Vincoli e Tutele" del Piano strutturale si dimostrassero inesatti o non aggiornati alla situazione reale, i soggetti interessati possono produrre idonea documentazione atta a dimostrare il reale stato di fatto dei terreni.

Art. 71 Alberi monumentali e tutela di piante non ricadenti in area boscata

1. Sono riconosciute come componenti identitarie del Patrimonio territoriale gli elementi naturalistici puntuali e lineari di pregio, quali filari, viali, alberi monumentali, ecc. Sono individuate simbolicamente nelle Tavole serie QP_02 e QP_03 "Usi del suolo e modalità di intervento " in scala 1:5000 e 1:2000. Il numero riportato nelle Tavole corrisponde al seguente elenco:

Numero Toponimo Alberi monumentali ai sensi
della L.14/01/2013 n. 10
codice identificativo
Scheda di rilievo
01Quercia Bessi01 Am086 - ptc
02Olivo di Randazzo02 Am087 - ptc
03Quercia del Molino03 Am133 ptc
05Gelso di Cicignano2805/f572/po/09
06Cipresso di Pian di scalino2906
07Quercia di Spicchio07 Am 093 ptc
08Quercia di Sasso Nero3008/f572/po/09
09Castagno del Castegnatino3109/f572/po/09
10Sughera di Terenziana3210/f572/po/09
11Cerro di Reticaia Lago dei Lupi11
12Quercia Casa Vaiani al Poggiaccio3312/f572/po/09
13Cedro 1 Rocca3413/f572/po/09
14Cipresso giardino Rocca3514/f572/po/09
15Quercia dei Termini15 Am099- ptc
16Faggio di Javello3616/f572/po/09
17Leccio del Barone17
18Platani del Barone3718/f572/po/09
19Leccio del Barone19
20Alloro del Barone20
21Cedro 2 Rocca3821/f572/po/09
22Leccio Monte Lopi Termini22
23Gelso della Casaccia3923/f572/po/09
24Gelso pratone di Javello4024/f572/po/09
25Leccio Fattoria di Javello4125/f572/po/09
26Platani Fattoria di Javello4226/f572/po/09
27Gelso Sasso Nero4327/f572/po/09
28Acero di Cicignano4428 Am011
29Gelso del Pagliai29 Am013 - ptc
30Gelso del Podere Masseto4530/f572/po/09
31Roverella di Cicignano31 Am095 - ptc
32Roverella Podere Il Poggetto32 Am189 - ptc
33Quercia di San Giorgio33 Am009 - ptc
34Cipresso della Rocca4634/f572/po/09
35Platano di Bagnolo di Sopra4735/f572/po/09
36Cipresso di Bagnolo36 Am008 - ptc
37Roverella zona industriale di Bagnolo37 Am230 - ptc
38Roverella a Bagnolo38 Am273 - ptc
39Cerro di Bagnolo sentiero dei patriarchi39 Am272 - ptc
40Cerro di Bagnolo40 Am271 - ptc
41Cerro La Casaccia41 Am270 - ptc
42Platano Villa Giamari4842/f572/po/09

L'elenco include sia gli alberi monumentali, riconosciuti a livello nazionale e approvati con DM 23/10/2013, con il relativo codice identificativo a livello nazionale, sia gli alberi riconosciuti di pregio a livello comunale/provinciale (censimento contenuto nel PTC 2008). Per ciascun esemplare è indicata la scheda di rilievo di riferimento.

2. Costituiscono inoltre elementi da tutelare:

  • - le specie arboree esistenti con diametro superiore a cm. 40, a cm. 30 per cipresso e cm. 10 per tasso, specie arbustive con diametro superiore a cm. 20;
  • - specie arboree ed arbustive di rarità botanica, in pericolo di estinzione o di valore ecologico per le specie faunistiche in esse insediate;
  • - le sedi di impianto e la consistenza quantitativa degli allineamenti ;
  • - le sistemazioni del suolo finalizzate alla formazione e/o manutenzione delle sedi di impianto.

3. Gli elementi, di cui al comma 2, sono soggetti a tutela nella loro consistenza materiale, botanica e simbolica, anche mediante azioni di ripristino degli elementi mancanti, nonché la valorizzazione culturale in quanto capisaldi visivi del paesaggi. A tal fine:

  • - l'impianto di alberature e siepi è limitato al reintegro di esemplari mancanti, morti o ammalorati, nel rispetto delle specie arboree e arbustive e delle sedi di impianto originarie;
  • - le formazioni a filare possono essere eventualmente potenziate attraverso l'impianto di esemplari della stessa specie lungo l'allineamento storicizzato;
  • - I percorsi e gli assi visuali che strutturano i rapporti di continuità fisica e funzionale tra le trasformazioni arboree decorative e gli edifici/ strutture paesaggistiche che ne costituiscono il principale riferimento storico devono essere conservati nei loro caratteri planoaltimetrici, evitando l'introduzione di qualsiasi elemento che determini ostacolo visivo o soluzione di continuità fisica e/o funzionale, se non per evidenti e inderogabili motivi di interesse pubblico.

4. In adiacenza o prossimità di formazioni arboree decorative, ed in particolare in una fascia di larghezza non inferiore a ml 50 dalle sedi dell'impianto delle formazioni a filare, e dalla proiezione delle chiome dagli elementi vegetali puntuali, e per una superficie pari almeno al doppio dell'area di insidenza della chioma nel caso degli alberi monumentali, è vietata:

  • - ogni nuova costruzione stabile di qualsiasi tipo (esclusi eventuali interventi di sostituzione dell'esistente), compresi gli annessi agricoli stabili di cui all'art.126 e 127;
  • - installazione di manufatti aziendali temporanei di cui all'art. 129 e 130;
  • - installazione di serre di qualsiasi tipologia di cui all'art. 128 ;
  • - la realizzazione di linee elettriche o di installazioni e/o impianti per la telefonia mobile o telecomunicazione, nonché ogni altra infrastruttura incongrua con evidente impatto visuale.

5. Per la tutela delle piante forestali non ricomprese nei boschi e ricadenti in aree agricole valgono le disposizioni del regolamento forestale DPGR 48/R/2003.

6. Qualsiasi azione eseguita direttamente sulle piante o che coinvolga l'area ad essa contermine (area coperta dalla proiezione a terra della chioma) e che possa pregiudicare l'integrità morfologica e sanitaria e la stabilità meccanica della stessa, dovrà essere preventivamente autorizzata dall'Amministrazione Comunale. L'abbattimento di piante potrà avvenire solo per motivi di pubblica incolumità o per esigenze fitosanitarie, da documentare con perizia tecnica che accerti l'impossibilità di adottare soluzioni alternative.

7. L'abbattimento di piante non ricomprese nell'elenco nazionale degli alberi monumentali o al precedente comma 2 , ed aventi le seguenti caratteristiche:

  • - specie arboree con diametro, misurato a 1,30 m da terra, superiore a cm 40 , a cm 30 per il cipresso e cm 10 per il tasso
  • - specie arbustive con diametro superiore a cm 20
  • - specie arboree ed arbustive di rarità botanica, pericolo di estinzione o di valore ecologico per le specie faunistiche

è soggetto ad autorizzazione comunale, previo parere del Collegio del Paesaggio , e potrà avvenire solo se le piante costituiscono pericolo per la pubblica incolumità o la stabilità di costruzioni o manufatti, o per esigenze fitosanitarie, da documentare con perizia tecnica-forestale che accerti l'impossibilità di adottare soluzioni alternative.

8. Gli interventi di abbattimento, modifica della chioma e dell'apparato radicale, riguardanti gli alberi monumentali, facenti parte dell'elenco nazionale, approvato con DM 23 ottobre 2014, possono essere realizzati solo per casi motivati e improcrastinabili per i quali sia accertata l'impossibilità di adottare soluzioni alternative e sono subordinati all'ottenimento dell'autorizzazione comunale, di cui al comma precedente, e al parere vincolante del Corpo Forestale.

Art. 72 Altri elementi vegetali di pregio

1. Sono riconosciute come componenti identitarie del Patrimonio territoriale le emergenze vegetazionali rappresentate dalla Cerrete monospecifiche d'alto fusto presso la Fattoria di Javello e presso l'Agna, dagli Ostrieti di Monte Lopi e di Poggio di Becco, dai lembi relitti di faggete abissali sui versanti nord-occidentali che dalla fattoria di Javello scendono verso il torrente Agna, dalla Cenosi di vaccinum Myrtillus L. a settentrione delle faggete delle Cavallaie e dalle Aree ofiolitiche del Monteferrato. Esse sono individuate nella Tavola QP_01 - "Il Patrimonio territoriale" del Piano strutturale

2. In queste aree è vietata qualsiasi forma di alterazione dei luoghi, fatta eccezione delle opere relative ai percorsi pedonali e le opere di controllo e valorizzazione.

3. Sono consentiti gli interventi che riguardano esclusivamente opere rivolte a mantenere i caratteri naturalistici specifici dell'area, costituiti da:

  • - opere per la difesa idrogeologica e antincendio;
  • - opere necessarie alla tutela dell'ecosistema e al mantenimento degli habitat;
  • - opere di manutenzione della viabilità esistente;
  • - recupero dei castagneti da frutto;
  • - uso produttivo del bosco ceduo attraverso le normali attività agroforestali e le conseguenti opere di esbosco con le limitazioni imposte dalla normativa forestale vigente;

4. Non sono invece ammessi i seguenti interventi:

  • - disboscamenti, trasformazioni morfologiche, vegetazionali, e dell'assetto faunistico;
  • - interventi che possano interferire con gli attuali assetti e/o processi evolutivi in atto nelle aree interessate dalle coltivazioni ad alto fusto delle "Faggete di Javello";
  • - l'introduzione di specie esotiche vegetali e animali;
  • - interventi che comportano processi di inquinamento o incompatibili con le finalità di conservazione degli ecosistemi.

Art. 73 I varchi territoriali

1. In conformità alle indicazioni del PS, sono individuati nella tav. QP01 "Mappa di inquadramento - Territorio urbanizzato" scala 1:5000, con apposito segno grafico, i varchi territoriali, ovvero le aree libere a lato della viabilità sulle quali non sono consentiti interventi che limitano la dimensione dei varchi e la continuità del sistema ambientale di riferimento.

2. In corrispondenza di detti varchi non sono consentite nuove edificazioni, né trasformazioni degli assetti insediativi ed infrastrutturali che possono alterare i punti di vista panoramici o configurarsi come saldatura dei centri abitati o degli aggregati edilizi. Non costituiscono diminuzione della funzionalità dei varchi la realizzazione di addizioni funzionali e di opere pertinenziali degli edifici esistenti e la realizzazione di modesti annessi agricoli a condizione che siano posti ad una adeguata distanza dall'asse stradale, di norma non inferiore a 50 mt , e che siano corredati di opere di sistemazione ambientale e di elementi vegetazione per un loro corretto inserimento nel contesto paesaggistico

Art. 74 Percorsi e punti di vista panoramici

1. Sono i percorsi di interesse panoramico che collegano gli insediamenti della piana con le aree di contro crinale situate tra la Villa del Barone e la Rocca, il nucleo di Cicignano con Montemurlo e il Nucleo di Albiano con Bagnolo e Schignano, il complesso di Villa di Iavello con l'insediamento della piana e le strade pedecollinari del comune di Montale. Sono rappresentati graficamente nelle tav. serie QP_02 "Usi del suolo e modalità di intervento" in scala 1:5000

2. Costituiscono elementi di invarianza, quando abbiano rilevanza paesaggistica o di memoria storica:

  • - i caratteri planoaltimetrici generali dei tracciati;
  • - la continuità e la percorribilità dei tracciati;
  • - le opere di raccolta e convogliamento delle acque;
  • - le opere d'arte ed i segnali di viaggio;
  • - le cappelle, i tabernacoli e le croci votive presenti lungo il tracciato;
  • - le opere di sistemazione e contenimento del terreno;
  • - le alberature segnaletiche, gli allineamenti arborei e le siepi ornamentali;
  • - la sistemazione e i materiali del fondo stradale.

3. Gli elementi di invarianza di cui al precedente comma sono soggetti a tutela nella loro consistenza materiale e nelle prestazioni, nonché a valorizzazione. Eventuali tratti degradati dei tacciati devono essere assoggettati ad interventi di ripristino.

4. Le parti realizzate con materiali e tecniche tradizionali devono essere mantenute e conservate. Le parti di nuova realizzazione possono essere realizzate con tecniche costruttive e materiali coerenti con il contesto ambientale.

5. Non è ammesso alterare l'andamento dei tracciati ad esclusione delle opere di ammodernamento per esigenze di viabilità quali la rettifica e allargamento della carreggiata, innesti, realizzazione di aree di sosta, ecc.

6. Non sono ammessi interventi che possono alterare o limitare la veduta panoramica dei percorsi e delle loro adiacenze;

7. Per assicurare il rispetto delle disposizioni di cui al comma precedente, qualsiasi progetto pubblico o privato che preveda nuove costruzioni o recinzioni in zone adiacenti ai percorsi di interesse panoramico dovrà essere corredato da uno specifico studio sulle veduta che da essi si godono e dovrà dare dimostrazione che il manufatto non le limita o compromette.

CAPO III Progetti di recupero paesaggistico ambientale

Art. 75 Contesti fluviali

1. Il Piano Operativo, fatta salva la competenza dell'Autorità idraulica al rilascio di atti di autorizzazione o concessione idraulica, promuove la redazione di progetti di recupero e valorizzazione dei contesti fluviali dei torrenti Agna e Bagnolo, rappresentati sulla tav.QP_01 "Mappa di inquadramento - territorio urbanizzato" in scala 1:5000. Tali progetti sono assimilabili per finalità e contenuti ai progetti di paesaggio dell'art.34 della Disciplina del PIT-PPR ed assumono il compito di coordinare, per i corsi d'acqua principali, le azioni del Comune di Montemurlo con quelle dei limitrofi Comuni di Montale e Agliana sulla base degli obiettivi e degli indirizzi indicati dal PS e dallo stesso PIT-PPR.

2. Sono obiettivi dei progetti di recupero e valorizzazione dei contesti fluviali:

  • - la tutela dei caratteri morfologici e figurativi dei corsi d'acqua e degli aspetti storico culturali del paesaggio fluviale;
  • - la salvaguardia del valore ambientale ed ecosistemico dei corsi d'acqua;
  • - la messa in sicurezza idraulica del territorio;
  • - la fruizione sostenibile degli ambiti fluviali anche attraverso un sistema attrezzato di punti di sosta e di percorsi di mobilità dolce; la realizzazione coordinata e sostenibile di opere di attraversamento e connessione fra le sponde dei corsi d'acqua, in particolare di quelli di confine.

3. A tali fini i progetti di recupero e valorizzazione dei corsi d'acqua danno coerente attuazione:

  • - agli interventi di rinaturalizzazione dei corsi d'acqua e di salvaguardia della vegetazione d'argine e ripariale;
  • - agli interventi ammessi e/o previsti nelle fasce di rispetto di cui all'art. 41;
  • - agli interventi per la realizzazione di una rete di percorsi naturalistici e ciclopedonali secondo le indicazioni contenute nelle tavole del PO;
  • - alla tutela, al recupero ed alla valorizzazione delle testimonianze di valore storico culturale connesse ai paesaggi fluviali con specifico riferimento alle opere d'arte stradale ed idraulica, agli edifici che utilizzavano l'energia idraulica;
  • - alle previsioni di adeguate connessioni viarie, di percorsi e di attrezzature all'interno del territorio comunale e fra i diversi territori comunali.

4. Il Comune di Montemurlo persegue e promuove la collaborazione con i comuni limitrofi per la redazione dei progetti di recupero e valorizzazione dei contesti fluviali, con particolare riferimento a quello del torrente Agna, sostenendo gli strumenti di partecipazione delle comunità locali, come i contratti di fiume.

Art. 76 Aree agricole soggette a misure di riqualificazione

1. Sono le aree di influenza urbana caratterizzate da un economia agricola marginale, da un punto di vista produttivo, e dove la notevole parcellizzazione della proprietà ha cambiato il paesaggio agrario innescando un processo di degrado dovuto alla proliferazione di colture ed usi promiscui completamente scollegate fra loro.

2. Nelle tavole serie QP_02 - Uso e modalità del suolo - sono state individuate aree soggette a misure coordinate di riqualificazione, per alcune delle quali, il Regolamento Comunale per la conduzione dei fondi agricoli minori prevede specifici "linee guida di sistemazione complessiva".

3. In queste aree sono ammessi gli interventi connessi alle attività consentite al Capo I del Titolo VI con le seguenti limitazioni e/o prescrizioni:

  • - sono vietate le trasformazioni "aree terrazzate" e l'uso di materiali diversi da quelli "lapidei" per la manutenzione dei terrazzamenti";
  • - sono vietate attività che comportino processi di inquinamento o comunque incompatibili con le finalità di salvaguardia.
  • - la realizzazione di annessi per l'agricoltura amatoriale di cui all'art. 130 è ammessa nel rispetto delle indicazioni e limitazioni contenute Regolamento comunale per la conduzione dei fondi agricoli minori.

4. In caso di intervento, sono prescritti interventi di recupero volti al ripristino delle condizioni di efficienza delle sistemazioni agrarie storiche quali terrazzamenti, muri a secco, sistemazioni idrauliche ecc. Suddetti interventi devono garantire il superamento di situazioni di degrado o di perdita di funzionalità dei manufatti, nel rispetto dei caratteri tipologici, formali e costruttivi originari, nonché assicurare livelli prestazionali adeguati in termini di presidio idrogeologico. Sono consentite solo modifiche puntuali, atte a migliorare e razionalizzare gli accessi e le coltivazioni dei fondi.

Art. 77 Cave dismesse

1. Sono le aree, rappresentate nelle tavole del Piano Operativo con apposita campitura, che individuano le cave non più attive, comprensive degli spazi di servizio annessi, che presentano specifico valore di testimonianza e possono assolvere a funzioni didattiche e ricreative. Esse sono puntualmente rappresentate nelle tavole del PO serie QP_02 "Usi del suolo e modalità di intervento" in scala 1:5000.

2. Gli obiettivi prioritari del recupero ambientale dei siti estrattivi dismessi devono essere:

  • - garantire la stabilità dei luoghi;
  • - rimodellare l'area e integrarla nel contesto attraverso l'utilizzo di piante autoctone e del materiale sterile di scopertura;
  • - ricostituire e potenziare gli habitat con particolare attenzione al ciclo dell'acqua;
  • - valorizzare l'area recuperata;

3. In esse vi sono consentiti interventi finalizzati a :

  • - risanamento e sistemazione ambientale previa redazione di uno specifico progetto che ne definisca le condizioni di messa in sicurezza;
  • - riordino del sistema di raccolta delle acque superficiali ed alla ricostituzione di un assetto vegetazionale teso a mitigare l'impatto ambientale delle sezioni di scavo;
  • - salvaguardia degli ambienti umidi e sistemi naturali endogeni;
  • - recupero per attività turistico - ricreative e sportive, anche mediante la realizzazione di piccole attrezzature e strutture di servizio.
  • - recupero ad uso agricolo e forestale

4 Nei siti estrattivi dismessi individuati ai sensi del comma 1, il recupero e riqualificazione ambientale è soggetta all'approvazione di un piano di recupero della cava; per finalità turistico - ricreative sportive il progetto è subordinato anche alla sottoscrizione di apposita convenzione.

5. Per il sito estrattivo dismesso di Boscofondo il piano di recupero della cava, in funzione delle necessità del corretto recupero del sito, può prevedere attività di escavazione e commercializzazione di modeste quantità di materiale, comunque non superiore a 2000 metri cubi, esclusivamente finalizzata e funzionale al recupero ambientale e di messa in sicurezza del sito estrattivo .

6. Dato che le rocce ofiolitiche contengono minerali di amianto, tutti gli interventi che interessano le aree di cava di serpentino devono prevedere idonee misure atte a verificare l'effettiva presenza di amianto (rilievi geologici, campionamenti della roccia e sui cumuli, campionamenti delle acque superficiali) e misure atte al contenimento delle fibre, per impedire, mitigare, contenere la dispersione degli inquinanti (bagnatura sistematica dei fronti, cumuli, piazzali, strade, eventuale messa in opera di manti/strati antipolvere, operazioni di carico e scarico con minima altezza, trasporto su mezzi coperti, limitazione della velocità di transito a 10km/h) secondo quanto previsto dalla L. 27/1992 e dal DM 14/05/1996.

7. Nelle cave storiche, individuate dal PRAER, dal Piano Regionale Cave (PRC), e individuate con apposita campitura nelle tavole serie QP _02 "Usi del suolo e modalità di intervento" in scala 1: 5000, per il reperimento dei materiali ornamentali storici per il restauro di monumenti, è ammesso il prelievo di modesti quantitativi di materiale nel rispetto dell'art. 49 della LR 35/2015

Art. 78 Riqualificazione dei margini urbani

1. Gli interventi di riqualificazione dei margini urbani sono individuati con apposito simbolo grafico sulle tavole del PO ed interessano le aree di contatto degli insediamenti con il territorio rurale che richiedono interventi mirati di riordino delle aree pertinenziali urbane e di ridefinizione dei confini con la zona agricola mediante:

  • - il riordino dei manufatti pertinenziali che preveda la demolizione di manufatti incongrui o precari e, per quelli legittimi o condonati, una ricostruzione coerente con le qualità paesaggistiche del contesto,
  • - interventi di ricucitura di assi viari e di percorsi pedonali fra l'ambito urbano e quello rurale e la tutela delle testimonianze di valore storico culturale che caratterizzano le aree di margine,
  • - la riqualificazione degli spazi aperti e la piantumazione di essenze arboree ed arbustive sul confine dei lotti in modo da assicurare l'integrazione paesaggistica fra gli insediamenti urbani ed il contesto rurale.

2. Al fine di garantire la qualità ed il coordinamento di tali interventi l'Amministrazione Comunale può, con una specifica appendice del Regolamento Edilizio, fornire indicazioni ed esemplificazioni per la progettazione e la realizzazione degli interventi di riordino delle aree pertinenziali e di riqualificazione paesaggistica dei confini città - campagna.

3. Sono assimilabili agli interventi di riqualificazione dei margini urbani gli interventi, all'interno del territorio urbanizzato, di realizzazione di viali alberati, di filari, di alberate in genere, che definiscono e caratterizzano nuovi assi viari ed i margini di nuovi insediamenti, risultanti da interventi di trasformazione urbana. Per i filari e le alberate di progetto debbono preferibilmente essere impiegate essenze autoctone o comunque già presenti in ambito urbano. Per la realizzazione di filari campestri e di margine urbano è necessario curare con particolare attenzione l'inserimento paesistico del nuovo impianto vegetazionale facendo ricorso alla tradizione rurale con l'uso di specie tipiche di percorsi e delimitazioni poderali.

4. Nelle aree prossime ai confini con il territorio rurale, la realizzazione dei filari lungo la viabilità o sui confini degli insediamenti deve essere coordinata con gli interventi di riqualificazione dei margini urbani sopraindicati. L'impossibilità di rispettare le indicazioni di cui al presente comma deve essere motivata da oggettive esigenze tecniche o da insuperabili rischi per la sicurezza stradale: la mancata realizzazione degli interventi previsti deve essere compensata con la realizzazione di equivalenti interventi in altra parte degli ambiti urbani.

Art. 79 Aree soggette a norme di salvaguardia ambientale

1. Sono individuati con apposito segno grafico negli elaborati cartografici serie QP_02 Usi del suolo e modalità di intervento su base C.T.R. in 1:5.000 le perimetrazioni delle aree inserite nell'anagrafe dei siti contaminati o delle aree in corso di bonifica o risanamento in cui sono presenti vincoli per il loro riutilizzo.

2. Le suddette aree sono soggette alle vigenti disposizioni di legge che disciplinano gli interventi di bonifica e ripristino ambientale dei siti contaminati e definiscono le procedure, i criteri e le modalità per lo svolgimento delle operazioni necessarie per l'eliminazione delle sorgenti dell'inquinamento e comunque per la riduzione delle concentrazioni di sostanze inquinanti, in armonia con i principi e le prescrizioni delle norme comunitarie.

3. Queste aree una volta risanate o bonificate potranno essere riutilizzate secondo le destinazioni e previsioni previste dal presente Piano operativo.

CAPO IV Vincoli sovraordinati

Art. 80 Aspetti generali

1. I beni paesaggistici vincolati ai sensi del D.Lgs 42/2004 (Codice dei beni culturali e del Paesaggio) sono assoggettati alla disciplina del PIT/PPR e sono sottoposti ad autorizzazione paesaggistica.

2. Nel Territorio del comune di Montemurlo sono presenti le seguenti aree Tutelate per legge ai sensi dell'art. 142 del Codice, come individuate nella Tavola QVS01 "Vincoli e tutele" in scala 1:10000 del Piano strutturale e sono:

  • - Territori contermini ai laghi compresi in una fascia di profondità di 300 m dalla linea di Battigia, anche con riferimento ai territori elevati sui laghi.
  • - I fiumi, i torrenti, i corsi d'acqua iscritti negli elenchi previsti dal R.D. 11 dicembre 1933 n. 1775, e le relative sponde o piedi degli argini per una fascia di 150 metri ciascuna.
  • - I territori coperti da foreste e da boschi, ancorché percorsi o danneggiati dal fuoco e quelli sottoposti a vincolo di rimboschimento, come definiti all'art. 2, commi 2 e 6 del decreto legislativo 18 Maggio 2001, n. 227.

3. Si fa presente, in relazione all'individuazione dei sopraddetti Beni paesaggistici, che la rappresentazione contenuta nel PIT - PPR è stata aggiornata a seguito delle verifiche effettuate in sede di approvazione del Piano Strutturale comunale e a seguito delle conferenze paesaggistiche del 03/10/2018 e del 16/01/2019;

Art. 81 Laghi vincolati di cui all'art. 142, comma 1 lett. b) del D.lgs 42/04.

1. Sono soggette a tutela paesaggistica, ai sensi dell'art. 142, comma 1 lett. b) del Codice i territori contermini ai laghi. Per laghi si intendono i corpi idrici superficiali interni fermi a carattere permanente, naturali o modificati e/o artificiali , compresi gli invasi artificiali. Sono esclusi i laghi con lunghezza della linea di Battigia inferiore a 500 m, ad eccezione di quelli ricompresi nei SIR e gli invasi realizzati per finalità produttive aziendali e agricole.

Per linea di battigia si intende, per gli invasi artificiali, la linea che individua i confini del lago alla quota raggiunta dal volume di massimo invaso. La tutela paesaggistica si estende in una fascia di 300 m dalla linea di battigia come sopra definita e comprende anche l'intero invaso.

2. Le aree soggette a tutela si cui al punto 1 sono individuate con apposito segno grafico nella tav. QVS 01 Vincoli e Tutele del Piano Strutturale, elaborata su base C.T.R. in scala 1:10.000, e riguarda la fascia di territorio comprendente e circostante l'invaso sito in loc. Bagnolo .

3. Per la tutela e valorizzazione delle aree di cui al presente articolo il P.I.T. / Piano Paesaggistico Regionale individua i seguenti obiettivi con valore di indirizzo:

  • a) tutelare la permanenza e la riconoscibilità dei caratteri naturalistici, storico-identitari ed estetico percettivi dei territori contermini ai laghi salvaguardando la varietà e la tipicità dei paesaggi lacustri;
  • b) salvaguardare la continuità ecologica, le relazioni ecosistemiche, funzionali e percettive dei territori contermini ai laghi;
  • c) evitare i processi di artificializzazione dei territori contermini ai laghi e garantire che gli interventi di trasformazione non compromettano gli ecosistemi, e non alterino i rapporti figurativi consolidati dei paesaggi lacustri;
  • d) garantire l'accessibilità e la fruibilità sostenibile dei territori perilacuali anche attraverso la creazione o il mantenimento di adeguati accessi pubblici e varchi visuali verso il lago;
  • e) favorire la ricostituzione della conformazione naturale dei territori perilacuali interessati da processi di antropizzazione ed il recupero e la riqualificazione delle aree compromesse o degradate.

4. Agli obiettivi di cui alle lettere a), b) c), d), ed e) - correlati agli invasi assoggettati a tutela paesaggistica dal P.I.T. / Piano Paesaggistico Regionale per una fascia di 300 metri dalla linea di battigia - sono riferite le seguenti prescrizioni:

A) Gli interventi di trasformazione, compresi quelli urbanistici ed edilizi, ove consentiti, fatti comunque salvi quelli necessari alla sicurezza idraulica, sono ammessi a condizione che:

  • - non alterino l'assetto idrogeologico e garantiscano la conservazione dei valori ecosistemici paesaggistici, la salvaguardia delle opere di sistemazione idraulico agraria con particolare riferimento a quelle di interesse storico e/o paesaggistico testimoniale;
  • - si inseriscano nel contesto perilacuale secondo principi di coerenza paesaggistica, ne rispettino le caratteristiche morfologiche e le regole insediative storiche preservandone il valore, anche attraverso l'uso di materiali e tecnologie con esso compatibili;
  • - non compromettano le visuali connotate da elevato valore estetico percettivo;
  • - non modifichino i caratteri tipologici e architettonici del patrimonio insediativo di valore storico ed identitario;
  • - non occludano i varchi e le visuali panoramiche, che si aprono lungo le rive e dai tracciati accessibili al pubblico verso i laghi e non concorrano alla formazione di fronti urbani continui;
  • - non riducano l'accessibilità alle rive dei laghi.

B) Le opere e gli interventi relativi alle infrastrutture viarie, ferroviarie ed a rete (pubbliche o di interesse pubblico) sono ammesse a condizione che il tracciato dell'infrastruttura non comprometta i caratteri morfologici, ecosistemici dell'area perilacuale e garantisca, attraverso la qualità progettuale e le più moderne tecnologie di realizzazione, il minor impatto visivo possibile.

C) La realizzazione di nuove strutture a carattere temporaneo e rimovibile, ivi incluse quelle connesse all'attività agricola e turistico-ricreativa, è ammessa a condizione che gli interventi non alterino negativamente la qualità percettiva dei luoghi, l'accessibilità e la fruibilità delle rive e prevedano altres&igrave il ricorso a tecniche e materiali ecocompatibili, garantendo il ripristino dei luoghi e la riciclabilità o il recupero delle componenti utilizzate.

D) Gli interventi che interessano l'assetto geomorfologico ed idraulico devono garantire il migliore inserimento paesaggistico privilegiando, ove possibile, l'utilizzo di tecniche di ingegneria naturalistica.

E) Fatti salvi gli adeguamenti e gli ampliamenti di edifici o infrastrutture esistenti alle condizioni di cui alla lettera a) del presente comma , non sono ammesse nuove previsioni, fuori dal territorio urbanizzato, di:

  • - attività produttive industriali/artigianali;
  • - medie e grandi strutture di vendita;
  • - depositi a cielo aperto di qualunque natura che non adottino soluzioni atte a minimizzare l'impatto visivo e di quelli riconducibili ad attività di cantiere;
  • - discariche e impianti di incenerimento dei rifiuti autorizzati come impianti di smaltimento (All.B parte IV del D.Lgs. 152/06);

F) Non sono ammessi interventi che possano compromettere la conservazione degli ecosistemi lacustri di rilevante valore paesaggistico e naturalistico (con particolare riferimento alle aree interessate dalla presenza di habitat di interesse comunitario e/o regionale e di specie vegetali e animali di interesse conservazionistico). All'interno di tali formazioni non sono ammessi nuovi interventi che possano comportare l'impermeabilizzazione del suolo e l'aumento dei livelli di artificializzazione.

5. Le prescrizioni di cui al precedente punto 4:

  • a) costituiscono disciplina di riferimento per le autorizzazioni paesaggistiche e per i correlati atti abilitativi di natura edilizia relativi alle opere e interventi da realizzarsi nelle aree di cui al presente articolo, e prevalgono altres&igrave su ogni eventuale disposizione pianificatoria o regolamentare comunale che risulti in tutto o in parte in contrasto con esse
  • b) integrano, con riferimento ai beni paesaggistici di cui al presente articolo:
    • - nelle porzioni coperte da foreste e da boschi, le prescrizioni di cui all'articolo 83 della presente disciplina.
    • - nelle porzioni ricadenti nella fascia di 150 metri dai fiumi vincolati, le prescrizioni riportate nel successivo articolo 82.

6. Gli interventi pubblici e privati che interessano le fasce di cui al presente articolo garantiscono la tutela e la valorizzazione delle componenti identitarie del patrimonio territoriale in esse ricadenti. Le disposizioni di cui al precedente punto 4, in particolare, integrano la disciplina contenuta all'art. 68 invasi e bacini artificiali.

Art. 82 fiumi, torrenti, corsi d'acqua di cui all'art. 142 comma 1 lettera c) del D.lgs 42/04.

1. Sono soggette a tutela paesaggistica per legge, ai sensi dell'art. 142, comma 1, lett. c), del Codice dei beni culturali e del paesaggio, e alla disciplina del RD 523/1904 e norme correlate dei corpi idrici censiti nel reticolo idrografico di cui alla LR 79/2012, i fiumi, torrenti e corsi d'acqua del territorio comunale iscritti negli elenchi previsti dal Testo Unico sulle acque ed impianti elettrici (R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775) e relative sponde o piedi degli argini per una fascia di 150 metri ciascuna. Sono esclusi i tratti dei corsi d'acqua individuati nella Deliberazione del Consiglio Regionale 11.03.1986, n. 95 (Determinazione dei fiumi, torrenti e corsi d'acqua classificati pubblici da escludere, in tutto o in parte, dal vincolo paesaggistico per la loro irrilevanza a tali fini / legge 8 agosto 1985 n. 342, art. 1/quater; approvazione elenco regionale dei tratti esclusi).

2, La tutela paesaggistica delle fasce circostanti ai fiumi, torrenti e corsi d'acqua si estende per una profondità di 150 metri, da misurarsi in proiezione orizzontale a partire dal ciglio di sponda o dal piede esterno degli argini, quando esistenti, sulla base del'"Abaco grafico-tipologico per l'individuazione della linea generatrice del buffer relativo ai corpi idrici" (Allegato D all'elaborato 8B del P.I.T. / Piano Paesaggistico Regionale), precisando che:

  • - per "ciglio di sponda" si intende il limite esterno delle sponde fluviali, individuato al di sopra del livello di piena ordinaria, dalla rottura di pendenza generata dall'intersezione fra la sponda fluviale - intesa come forma geomorfologica attiva - ed il piano campagna, secondo la definizione riportata all'art. 2 del DPGR 42/R/2018. Il ciglio di sponda viene individuato anche tramite la verifica di presenze vegetazionali ed arboree più o meno stabili;
  • - per "argine" si intende l'opera idraulica, a diversa tipologia costruttiva, che svolge funzioni di difesa dalle esondazioni impedendo che le acque inondino il territorio circostante. Gli argini possono essere in froldo o remoti, ovvero posti a diretto contatto con il flusso idrico, oppure ad una certa distanza da esso. In quest'ultimo caso la fascia di terreno compresa tra l'alveo attivo e l'argine prende il nome di "golena".

La tutela paesaggistica comprende non solo le fasce laterali, bens&igrave l'intero corso d'acqua.

2. Le aree soggette a tutela si cui al punto 1 sono individuate con apposito segno grafico nella tav. QVS_01 "Vincoli e Tutele" del Piano Strutturale, elaborata su base C.T.R. in scala 1:10.000, e riguardano in sintesi le fasce di territorio comprendenti e circostanti:

  • - il torrente Agna;
  • - il torrente Bagnolo;
  • - il torrente Meldancione.

3. L'individuazione e perimetrazione di dettaglio delle aree di cui al presente articolo ha carattere ricognitivo ed assume pertanto valenza indicativa. Qualora i perimetri, cos&igrave come individuati nell'elaborato cartografico di cui sopra, si dimostrassero inesatti o non aggiornati alla situazione reale, i soggetti interessati possono produrre idonea documentazione atta a dimostrare il reale stato dei luoghi e la sussistenza o meno dei presupposti di legge per la tutela paesaggistica, sulla base dei criteri di cui al precedente punto 1.

4. Per la tutela e valorizzazione delle aree di cui al presente articolo il P.I.T./Piano Paesaggistico Regionale individua i seguenti obiettivi con valore di indirizzo:

  • a) tutelare la permanenza e la riconoscibilità dei caratteri naturalistici, storico-identitari ed estetico-percettivi delle sponde e delle relative fasce di tutela salvaguardando la varietà e la tipicità dei paesaggi fluviali, le visuali panoramiche che si aprono dalle sponde ed in particolare dai ponti quali luoghi privilegiati per l'ampia percezione che offrono verso il paesaggio fluviale;
  • b) evitare i processi di artificializzazione degli alvei e delle fasce fluviali e garantire che gli interventi di trasformazione non compromettano i rapporti figurativi consolidati dei paesaggi fluviali, la qualità delle acque e degli ecosistemi;
  • c) limitare i processi di antropizzazione e favorire il ripristino della morfologia naturale dei corsi d'acqua e delle relative sponde, con particolare riferimento alla vegetazione ripariale;
  • d) migliorare la qualità ecosistemica dell'ambiente fluviale con particolare riferimento ai corridoi ecologici indicati come "direttrici di connessione fluviali da riqualificare" nelle elaborazioni del P.I.T. / Piano Paesaggistico Regionale;
  • e) riqualificare e recuperare i paesaggi fluviali degradati;
  • f) promuovere forme di fruizione sostenibile del fiume e delle fasce fluviali.

5. Agli obiettivi di cui alle lettere a), b) c), d), e) ed f) - correlati in termini generali ai fiumi, torrenti e corsi d'acqua assoggettati a tutela paesaggistica dal P.I.T./Piano Paesaggistico Regionale e alle relative sponde o piedi degli argini per una fascia di 150 metri ciascuna - sono riferite le seguenti prescrizioni:

5.1. Fermo restando il rispetto dei requisiti tecnici derivanti da obblighi di legge relativi alla sicurezza idraulica, gli interventi di trasformazione dello stato dei luoghi sono ammessi a condizione che:

  • - non compromettano la vegetazione ripariale, i caratteri ecosistemici caratterizzanti il paesaggio fluviale e i loro livelli di continuità ecologica;
  • - non impediscano l'accessibilità al corso d'acqua, la sua manutenzione e la possibilità di fruire delle fasce fluviali;
  • - non impediscano la possibilità di divagazione dell'alveo, al fine di consentire il perseguimento di condizioni di equilibrio dinamico e di configurazioni morfologiche meno vincolate e più stabili;
  • - non compromettano la permanenza e la riconoscibilità dei caratteri e dei valori paesaggistici e storico-identitari dei luoghi, anche con riferimento a quelli riconosciuti dal P.I.T. / Piano Paesaggistico Regionale.

5.2. Le trasformazioni sul sistema idrografico, conseguenti alla realizzazione di interventi per la mitigazione del rischio idraulico, necessari per la sicurezza degli insediamenti e delle infrastrutture e non diversamente localizzabili, sono ammesse a condizione che sia garantito, compatibilmente con le esigenze di funzionalità idraulica, il mantenimento dei caratteri e dei valori paesaggistici, anche con riferimento a quelli riconosciuti dal P.I.T./Piano Paesaggistico Regionale.

5.3. Gli interventi di trasformazione, compresi gli adeguamenti e gli ampliamenti di edifici o infrastrutture esistenti, ove consentiti, e fatti salvi gli interventi necessari alla sicurezza idraulica, sono ammessi a condizione che:

  • - mantengano la relazione funzionale e quindi le dinamiche naturali tra il corpo idrico e il territorio di pertinenza fluviale;
  • - siano coerenti con le caratteristiche morfologiche proprie del contesto e garantiscano l'integrazione paesaggistica, il mantenimento dei caratteri e dei valori paesaggistici, anche con riferimento a quelli riconosciuti dal P.I.T. / Piano Paesaggistico Regionale;
  • - non compromettano le visuali connotate da elevato valore estetico percettivo;
  • - non modifichino i caratteri tipologici e architettonici del patrimonio insediativo di valore storico ed identitario;
  • - non occludano i varchi e le visuali panoramiche, da e verso il corso d'acqua, che si aprono lungo le rive e dai tracciati accessibili al pubblico e non concorrano alla formazione di fronti urbani continui.

5.4. Le opere e gli interventi relativi alle infrastrutture viarie, ferroviarie ed a rete (pubbliche e di interesse pubblico), anche finalizzate all'attraversamento del corpo idrico, sono ammesse a condizione che il tracciato dell'infrastruttura non comprometta i caratteri morfologici, idrodinamici ed ecosistemici del corpo idrico e garantiscano l'integrazione paesaggistica, il mantenimento dei valori identificati dal P.I.T. / Piano Paesaggistico Regionale e il minor impatto visivo possibile.

5.5. Le nuove aree destinate a parcheggio fuori dalle aree urbanizzate sono ammesse a condizione che gli interventi non comportino aumento dell'impermeabilizzazione del suolo e siano realizzati con tecniche e materiali ecocompatibili evitando l'utilizzo di nuove strutture in muratura.

5.6. La realizzazione di nuove strutture a carattere temporaneo e rimovibili, ivi incluse quelle connesse alle attività turistico-ricreative e agricole, è ammessa a condizione che gli interventi non alterino negativamente la qualità percettiva dei luoghi, l'accessibilità e la fruibilità delle rive, e prevedano altres&igrave il ricorso a tecniche e materiali ecocompatibili, garantendo il ripristino dei luoghi e la riciclabilità o il recupero delle componenti utilizzate.

5.7. Non sono ammesse nuove previsioni, fuori dal territorio urbanizzato, di:

  • - edifici di carattere permanente ad eccezione degli annessi rurali;
  • - depositi a cielo aperto di qualunque natura che non adottino soluzioni atte a minimizzare l'impatto visivo o che non siano riconducibili ad attività di cantiere;
  • - discariche e impianti di incenerimento dei rifiuti autorizzati come impianti di smaltimento (Allegato B parte IV del D.Lgs. 152/06).

Sono ammessi alle condizioni di cui al precedente punto 6.3:

  • - gli impianti per la depurazione delle acque reflue;
  • - impianti per la produzione di energia;
  • - gli interventi di rilocalizzazione di strutture esistenti funzionali al loro allontanamento dalle aree di pertinenza fluviale e alla riqualificazione di queste ultime, come individuati e disciplinati dagli atti di pianificazione.

5.8. Non è ammesso l'inserimento di manufatti (ivi incluse le strutture per la cartellonistica e la segnaletica non indispensabili per la sicurezza stradale) che possano interferire negativamente o limitare le visuali panoramiche.

6. Le prescrizioni di cui al precedente punto 5:

  • a) costituiscono disciplina di riferimento per le autorizzazioni paesaggistiche e per i correlati atti abilitativi di natura edilizia relativi alle opere e interventi da realizzarsi nelle aree di cui al presente articolo, e prevalgono altres&igrave su ogni eventuale disposizione pianificatoria o regolamentare comunale che risulti in tutto o in parte in contrasto con esse;

b ) integrano, con riferimento ai beni paesaggistici di cui al presente articolo:

  • - nelle porzioni coperte da foreste e da boschi, le prescrizioni di cui al successivo articolo.
  • - nelle porzioni che interessano la fascia di 300 metri dall'invaso vincolato, le prescrizioni di cui al precedente articolo.

7. Gli interventi pubblici e privati che interessano i corsi d'acqua e le fasce di cui al presente articolo garantiscono la tutela e la valorizzazione delle componenti identitarie del patrimonio territoriale in esse ricadenti. Le disposizioni di cui al precedente punto 5 integrano la disciplina contenuta nei seguenti articoli delle NTA:

  • - art. 67 - Ambiti di pertinenza fluviale
  • - art. 69 - Vegetazione ripariale

Art. 83 Territori coperti da foreste e boschi di cui all'art. 142 comma 1 lettera g) del D.lgs 42/04

1. Sono soggette a tutela paesaggistica per legge, ai sensi dell'art. 142, comma 1, lett. g), del Codice dei beni culturali e del paesaggio, le porzioni del territorio comunale coperte da foreste e da boschi, ancorché percorse o danneggiate dal fuoco, e quelle sottoposte a vincolo di rimboschimento, come definite dalle vigenti norme regionali in materia forestale.

Ai fini della tutela paesaggistica per legge si identifica come bosco qualsiasi area, di estensione non inferiore a 2.000 mq e di larghezza maggiore di 20 ml, misurata al piede delle piante di confine, coperta da vegetazione arborea forestale spontanea o d'origine artificiale, in qualsiasi stadio di sviluppo, che abbia una densità non inferiore a 500 piante per ettaro, oppure tale da determinare, con la proiezione delle chiome sul piano orizzontale, una copertura del suolo pari ad almeno il 20%.

Costituiscono altres&igrave bosco (o sono ad esso assimilati):

  • - i castagneti da frutto e le sugherete;
  • - le aree già boscate, nelle quali l'assenza del soprassuolo arboreo o una sua copertura inferiore al 20% abbiano carattere temporaneo e siano ascrivibili ad interventi selvicolturali o d'utilizzazione oppure a danni per eventi naturali, accidentali o per incendio;
  • - le formazioni costituite da vegetazione forestale arbustiva esercitanti una copertura del suolo pari ad almeno il 40%, fermo restando il rispetto degli altri requisiti sopra specificati.

La continuità della vegetazione forestale non è considerata interrotta dalla presenza di infrastrutture o aree di qualsiasi uso e natura che ricadano all'interno del bosco o che lo attraversino e che abbiano ampiezza inferiore a 2.000 mq e larghezza mediamente inferiore a 20 ml. Restano comunque esclusi:

  • - i parchi urbani, i giardini, gli orti botanici e i vivai;
  • - gli impianti per arboricoltura da legno, i noceti, i noccioleti specializzati e le altre colture specializzate realizzate con alberi ed arbusti forestali e soggette a pratiche agronomiche;
  • - le formazioni arbustive ed arboree insediatesi nei terreni già destinati a colture agrarie e a pascolo, abbandonate per un periodo inferiore a 15 anni.

Per le ulteriori condizioni e specificazioni cui è soggetta l'individuazione delle aree assimilabili a bosco si fa diretto rinvio al Regolamento Forestale della Toscana .

2. Le aree soggette a tutela si cui al punto 1 sono individuate con apposito segno grafico nella tav. QVS_01 "Vincoli e Tutele" del Piano Strutturale, elaborata su base C.T.R. in scala 1:10.000, e riguardano prevalentemente gli ambiti rurali A1, A2 e A3 ad elevato grado di naturalità.

L'individuazione e perimetrazione di dettaglio delle aree di cui al presente articolo ha carattere ricognitivo ed assume pertanto valenza indicativa. Qualora i perimetri, cos&igrave come individuati nell'elaborato cartografico di cui sopra, si dimostrassero inesatti o non aggiornati alla situazione reale, i soggetti interessati possono produrre idonea documentazione, consistente in una relazione redatta da un tecnico abilitato secondo gli ordinamenti professionali vigenti, atta a dimostrare il reale stato dei luoghi e la sussistenza o meno dei presupposti di legge per la tutela paesaggistica.

Fermo restando il rispetto delle eventuali indicazioni e/o prescrizioni delle autorità preposte, le norme di cui al presente articolo si applicano comunque a tutte le parti di territorio identificabili come bosco ai sensi delle vigenti norme regionali in materia forestale, indipendentemente dalle individuazioni contenute nella tav. QVS_01 "Vincoli e Tutele" e/o nelle altre tavole grafiche del Piano Strutturale.

Ferme restando le disposizioni regionali riferite all'aggiornamento degli elementi del quadro conoscitivo del P.I.T./Piano Paesaggistico Regionale, l'aggiornamento cartografico dei perimetri delle aree di cui al presente articolo, avendo ad oggetto riferimenti di natura documentale e descrittiva, può essere eseguito con singola Deliberazione del Consiglio Comunale, senza che ciò costituisca variante al Piano Strutturale.

3. In tutte le aree boscate presenti sul territorio comunale si riscontra diffusamente la sussistenza dei valori paesaggistici che la tutela per legge intende salvaguardare. Le formazioni forestali e boschive di cui trattasi presentano infatti rilevante valore ambientale e paesaggistico per la consistenza e rilevanza formale delle formazioni, per il governo a fustaia, nonché per la diversificazione ed articolazione delle specie arboree e arbustive presenti.

4. Per la tutela e valorizzazione delle aree boscate di cui al presente articolo il P.I.T./Piano Paesaggistico Regionale individua i seguenti obiettivi con valore di indirizzo:

  • a) migliorare l'efficacia dei sistemi forestali ai fini della tutela degli equilibri idrogeologici del territorio e della protezione dei rischi derivanti da caduta massi;
  • b) tutelare la permanenza e la riconoscibilità dei caratteri e dei valori paesaggistici e storico-identitari dei territori coperti da boschi salvaguardando la varietà e la tipicità degli ambienti forestali;
  • c) tutelare e conservare gli elementi forestali periurbani e planiziali per le loro funzioni di continuità paesaggistica tra questi e le matrici forestali collinari e montane;
  • d) salvaguardare la varietà e la qualità degli ecosistemi forestali, con particolare riferimento alle specie e agli habitat forestali di interesse comunitario e regionale e ai nodi primari e secondari della rete ecologica forestale riconosciuti tali dalle elaborazioni del P.I.T./Piano Paesaggistico Regionale;
  • e) garantire che gli interventi di trasformazione non alterino i rapporti figurativi consolidati dei paesaggi forestali e non ne compromettano i valori ecosistemici, storico-culturali ed estetico-percettivi;
  • f) recuperare i paesaggi agrari e pastorali di interesse storico, soggetti a ricolonizzazione forestale;
  • g) contrastare la perdita delle aree agricole ad alto valore naturale e preservare le radure identificabili come pratipascoli, ancorché arborati, mediante la salvaguardia delle tradizionali attività agro-silvo-pastorali;
  • h) promuovere la valorizzazione e la fruizione delle risorse del patrimonio storico-artistico, ambientale e paesaggistico rappresentato dal bosco, con particolare riferimento alle zone a rischio di abbandono;
  • i) valorizzare le produzioni locali legate alla presenza del bosco e promuoverne forme di fruizione sostenibile, anche al fine di ricostituire le relazioni tra il bosco e le comunità.

5. Agli obiettivi di cui alle lettere a), b) c), d), e), f), g), h) ed i) - correlati in termini generali ai territori coperti da foreste e da boschi - sono riferite le seguenti prescrizioni:

5.1. Gli interventi di trasformazione, compresi quelli urbanistici ed edilizi, ove consentiti, sono ammessi a condizione che:

  • - non comportino l'alterazione significativa permanente, in termini qualitativi e quantitativi, dei valori ecosistemici e paesaggistici e culturali e del rapporto storico e percettivo tra ecosistemi forestali, agroecosistemi e insediamenti storici. Sono comunque fatti salvi i manufatti funzionali alla manutenzione e coltivazione del patrimonio boschivo o alle attività antincendio, nonché gli interventi di recupero degli edifici esistenti e le strutture rimovibili funzionali alla fruizione pubblica dei boschi;
  • - non modifichino i caratteri tipologici-architettonici del patrimonio insediativo di valore storico ed identitario, mantenendo la gerarchia tra gli edifici (quali ville, fattorie, cascine, fienili, stalle);
  • - garantiscano il mantenimento, il recupero e il ripristino dei valori paesaggistici dei luoghi, anche tramite l'utilizzo di soluzioni formali, finiture esterne e cromie compatibili con i caratteri del contesto paesaggistico.

5.2. Non sono ammessi:

  • - nuove previsioni edificatorie che comportino consumo di suolo all'interno delle formazioni boschive planiziarie, cos&igrave come riconosciute dal P.I.T. / Piano Paesaggistico Regionale nella "Carta dei boschi planiziari e costieri" di cui all'Abaco regionale della Invariante "I caratteri ecosistemici dei paesaggi", ad eccezione delle infrastrutture per la mobilità non diversamente localizzabili e di strutture a carattere temporaneo e rimovibile. La prescrizione di cui trattasi non è riferibile al territorio Montemurlo, nel quale non sono presenti formazioni boschive planiziarie;
  • - l'inserimento di manufatti (ivi incluse le strutture per la cartellonistica e la segnaletica non indispensabili per la sicurezza stradale) che possano interferire o limitare negativamente le visuali panoramiche.

6. Le prescrizioni di cui al precedente punto 5:

  • - costituiscono disciplina di riferimento per le autorizzazioni paesaggistiche e per i correlati atti abilitativi di natura edilizia relativi alle opere e interventi da realizzarsi nelle aree di cui al presente articolo, e prevalgono altres&igrave su ogni eventuale disposizione pianificatoria o regolamentare comunale che risulti in tutto o in parte in contrasto con esse;
  • - integrano, con riferimento ai beni paesaggistici di cui al presente articolo:
  • - nelle porzioni ricadenti nelle fasce circostanti l'invaso di Bagnolo per una profondità di 300 metri, le prescrizioni di cui al precedente articolo 81;
  • - nelle porzioni ricadenti in fasce circostanti a fiumi, torrenti e corsi d'acqua per una profondità di 150 metri, le prescrizioni di cui al precedente l'art. 82
Ultimo aggiornamento 27 Settembre 2021