Norme tecniche di attuazione del Piano Operativo
Art. 181 Impianti per la produzione di energia
1. Le presenti norme disciplinano l'inserimento degli impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili nelle zone e negli ambiti individuati dal Piano Operativo, al fine di conservare l'integrità degli elementi caratterizzanti l'ambiente e il paesaggio nei contesti di maggior pregio ed in quelli di interesse storico-artistico.
2. Impianti fotovoltaici e solari termici
Gli impianti di produzione di energia, con sistemi fotovoltaici e/o energia termica con pannelli solari, si distinguono, ai fini della presente normativa:
- a) in base alla collocazione:
- - sugli edifici: per edifici, ai fini della presente normativa, si intendono anche le tettoie, i porticati, i volumi tecnici, i pergolati e le casette per il giardino realizzate in conformità alla normativa urbanistica-edilizia
- - sul terreno
- b) in base alle finalità produttive:
- - per autoconsumo, quando il soggetto che realizza l’impianto consuma per sé l’energia che produce e comunque la potenza dell’impianto è dimensionata in base al fabbisogno energetico della unità immobiliare
- - per la cessione di energia (fotovoltaico), quando il soggetto che realizza l’impianto produce energia prevalentemente per cederla alla rete elettrica nazionale
L’installazione di impianti di produzione di energia con sistemi fotovoltaici e/o energia termica con pannelli solari è ammessa nel rispetto delle limitazioni e prescrizioni riportate nei successivi commi 2 e 3 del presente articolo e di quanto disposto dalla L. R. 39/2005 e s.m.i..
3. Impianti sugli edifici: localizzazione e condizioni per la realizzazione
Gli impianti ad energia solare fotovoltaici e/o termici, necessari sia per l’autoconsumo che per la cessione (Punti 1.b1 e 1.b2), sugli edifici sono ammessi ovunque, ferme restando le condizioni e i limiti previsti ai successivi commi 3.1 e 3.2
3.1 La realizzazione di impianti ad energia solare fotovoltaici e/o termici non è ammessa sugli edifici che il Piano Operativo classifica in classe 1, con esclusione degli edifici pubblici. Sugli edifici di classe 2 è ammessa unicamente la realizzazione di impianti solari termici, nel rispetto delle condizioni riportate alle lett. a,b,c del presente comma.
Nei Nuclei storici (NS), sugli edifici di classe 3 e 4, nel Tessuto storico TR1 e negli ambiti rurali della collina (A1, A2, A3, A4), gli impianti ad energia solare sono ammessi, sulle falde dei tetti degli edifici, al verificarsi di tutte le seguenti condizioni:
- a. al fine di ridurre l’effetto di inquinamento visivo e conservare il più possibile l’integrità delle falde, nonché di minimizzarne l’impatto cromatico e visivo, gli elementi degli impianti ad energia solare dovranno essere perfettamente integrati nella copertura, complanari ad essa e sostitutivi del manto: per tali fini si dovrà ricorrere alla migliore tecnologia disponibile.
- b. la realizzazione degli impianti ad energia solare deve essere accompagnata dalla riqualificazione dell’intera copertura dell’edificio, con l’eliminazione degli elementi incongrui (eternit, lucernai atipici o non più necessari, manti di copertura non tradizionali, camini ed altri elementi prefabbricati o di natura precaria, ecc.) che potranno essere sostituiti con materiali ed elementi tradizionali.
- c. gli eventuali serbatoi devono essere posizionati all’interno degli edifici stessi.
3.2 In tutte le altre zone ed ambiti del Piano Operativo, le condizioni di cui alle lettere a) e c ) del punto 3.1 hanno valore di indirizzo, mentre la condizione alla lettera b) è sempre prescrittiva nel caso di manti di copertura in eternit.
4. Impianti sul terreno: localizzazione e condizioni per la realizzazione
Gli impianti ad energia solare realizzati per la cessione di energia (fotovoltaico), sono ammessi all’interno delle aree urbanizzate destinate ad insediamenti produttivi, commerciali e servizi e nelle casse di espansione realizzate, con esclusione delle seguenti aree:
- a) i nuclei storici (Ns) e nel tessuto TR1;
- b) negli ambiti di pertinenza dei nuclei storici di collina;
- c) negli ambiti di pertinenza delle emergenze storiche e architettoniche;
Nel resto del territorio comunale tali impianti sono ammessi, fatta eccezione per le aree non idonee all’installazione elencate al successivo punto.
Salvo diverse e ulteriori individuazioni contenute nei provvedimenti statali o regionali emanati successivamente all’entrata in vigore del presente articolo, sono da considerarsi “non idonee” all’installazione di specifiche tipologie di impianti fotovoltaici a terra per la produzione di energia elettrica, ai sensi delle vigenti disposizioni regionali, le seguenti aree, così come individuate dalla Regione Toscana con DCR del 26 ottobre 2011 n. 68 :
Aree e beni immobili di notevole interesse culturale art. 10 e 11 D.Lgs. 42/2004 | Impianto con potenza 5 KW e < o = 20KW (senza eccezioni) Impianti con potenza > 20 KW e < o = 200 KW(senza eccezioni) Impianti con potenza > 200 KW (senza eccezioni) |
Aree vincolate ex art 142 D.Lgs 42/ 2004 (ex Galasso) | Impianti con potenza > 20 KW e < o = 200KW (fatte salve le eccezioni alla non idoneità di cui al punto 5) impianti con potenza > 200 KW (fatte salve le eccezioni alla non idoneità di cui al punto 5 lett. b)i) |
Aree interne a coni visivi e panoramici | Impianti con potenza > 20 KW e < o = 200KW (fatte salve le eccezioni alla non idoneità di cui al punto 5) impianti con potenza > 200 KW (senza eccezioni) |
SiC | Impianti con potenza > 20 KW e > o = 200 KW (fatte salve le eccezioni alla non idoneità di cui al punto 3.4) impianti con potenza > 200 KW (fatte salve le eccezioni di cui al punto 5 ) |
Aree IGT – Indicazione Geografica Tipica | Impianti con potenza > 20 KW e > o = 200 KW (fatte salve le eccezioni alla non idoneità di cui al punto 5) impianti con potenza > 200 KW (fatte salve le eccezioni di cui al punto 3.4 lett. b e c |
5. Costituiscono eccezione alla non idoneità delle aree di cui al punto 4:
- a) le aree già urbanizzate prive di valore culturale - paesaggistico e le aree di pertinenza dell’edificato privo di valore storico – architettonico, come specificate al successivo punto 6;
- b) le aree degradate, intendendosi per tali le cave dismesse e non ripristinate, nonché le aree ove è stata condotta l’attività di discarica o di deposito di materiali inerti – fatto salvo quanto previsto dalle normativa di settore in materia di bonifica dei siti inquinati e ripristino ambientale dei siti di cava dismessi – purché l’impianto sia inserito con modalità tali da assicurare il minor impatto paesaggistico e privo di platee in cemento a terra;
- c) le attività connesse all’agricoltura come specificate al successivo punto 6, purché l’impianto sia inserito con modalità tali da assicurare il minor impatto paesaggistico e, privo di platee in cemento a terra, e comunque entro il limite massimo di 1MW;
6. Con riferimento alle eccezioni alla non idoneità di cui al punto 5 lett. a) e c) – salvo diverse disposizioni o indicazioni dettate dal legislatore regionale – si applicano i seguenti indirizzi interpretativi:
- - per “aree urbanizzate prive di valore culturale-paesaggistico” si intendono le parti ricadenti all’interno del perimetro del territorio urbanizzato, disciplinate dal Titolo V delle presenti norme, fatta eccezione per le porzioni identificate dal Piano Operativo come ‘tessuto storici TR1, Nuclei storici, gli edifici classificati e relative pertinenze , parchi e giardini storici;
- - per “edificato privo di valore storico architettonico” si intendono gli edifici esistenti non classificati. Come “aree di pertinenza” dell’edificato si considerano i lotti urbanistici di riferimento per gli edifici ricadenti nelle aree urbane e le “pertinenze edilizie” degli edifici ricadenti nel territorio rurale.
- - Costituiscono attività connesse all’agricoltura le attività svolte da imprenditori agricoli ai sensi dell’art. 2135 del Codice Civile, nei limiti indicati dalla circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 32/E del 06 Luglio 2009.
7. Gli impianti ad energia solare realizzati per la cessione di energia possono essere autorizzati nelle aree classificate Vi – aree per opere di regimazione idraulica ove sono state già realizzate ed in esercizio , fatto salvo il rispetto di quanto stabilito dalla normativa di settore e, in particolare , da quella in materia di difesa del suolo.
8. Al fine di prevenire ogni pregiudizio a carico dell’ambiente e del paesaggio, in relazione all’effetto cumulativo derivante dalla realizzazione di più impianti fotovoltaici a terra tra loro vicini, la distanza minima tra gli impianti di potenza superiore a 20KW è di 200 metri. La stessa distanza si applica agli impianti ricadenti nelle aree agricole di particolare pregio e nelle aree interne a coni panoramici e visivi. Per gli altri impianti la distanza da rispettare è pari a 100 m.
Le disposizioni suddette non si applicano:
- - agli impianti con potenza inferiore a 20 KW;
- - agli impianti localizzati in aree degradate, come descritte al comma 5;
- - agli impianti localizzati nelle aree urbanizzate;
- - agli impianti realizzati nelle casse di espansione;
9. Nelle zone agricole ove è consentito installare impianti ad energia solare, per la cessione di energia, la realizzazione degli impianti sul terreno deve comunque perseguire il minimo impatto sul territorio, ricorrendo alle migliori tecnologie disponibili. Ogni intervento deve prevedere le opere di mitigazione necessarie ad attutirne l’interferenza visiva con efficaci barriere arboree o arbustive, tenendo conto delle visuali panoramiche, paesaggistiche e della visibilità da strade e da ogni altro spazio pubblico, nonché della vicinanza ad edifici di interesse documentario o artistico. A tal fine occorre utilizzare elementi impiantistici di modesta altezza, compatibilmente con le tecnologie disponibili. Costituiscono elemento per la valutazione positiva dei progetti i criteri e le modalità di installazione delle diverse tipologie di impianti fotovoltaici a terra definiti dal Consiglio Regionale della Toscana ( D.C.R. n. 18 del 06/02/2012) , nel rispetto della normativa statale di riferimento.
10. Nel territorio rurale, gli interventi per l’installazione di nuovi impianti per la produzione di energia, sia finalizzati all’autoconsumo che alla cessione di energia,non devono alterare la naturale pendenza dei terreni e l’assetto idrogeologico dei suoli e non devono in alcun modo comportare la costruzione di nuove palificate per il trasporto dell’energia elettrica: eventuali nuove linee dovranno essere realizzate in cavi sotterranei.
11. Ogni adeguamento della presente disciplina a disposizioni statali o regionali emanate successivamente all’entrata in vigore del presente articolo è effettuato con singola deliberazione del Consiglio Comunale, senza che ciò costituisca variante.
12. Impianti eolici
L’ installazione degli impianti eolici è ammessa nel rispetto delle seguenti limitazioni e prescrizioni:
Aree e beni immobili di notevole interesse culturale art. 10 e 11 D.Lgs. 42/2004 | Non ammessi |
Nuclei storici NS art. 52 ambiti dei nuclei storici art.66 ambiti delle emergenze storico architettoniche art.65 edifici classificati in classe 1 e 2 | Non ammessi |
Aree interne a coni visivi e panoramici | Ammessi solo singoli generatori eolici con altezza complessiva non superiore a 1,5 m e diametro non superiore a 1 m, posti ad una distanza dall’impianto più vicino già autorizzato pari ad almeno otto volte la media delle altezze, comprensive della pala, dell’aerogeneratore in progetto ed dell’aerogeneratore più vicino autorizzato |
SIC | Ammessi solo impianti per autoproduzione con potenza complessiva non superiore a 20 KW |
Tessuti residenziali | Ammessi solo singoli generatori eolici con altezza complessiva non superiore a 1,5 m e diametro non superiore a 1 m, posti ad una distanza dall’impianto più vicino già autorizzato pari ad almeno otto volte la media delle altezze , comprensive della pala , dell’aerogeneratore in progetto ed dell’aerogeneratore più vicino autorizzato |
Tessuti a destinazione commerciale e terziaria TT1 art. 119 | Sono ammessi: - singoli generatori eolici con altezza complessiva non superiore a 1,5 m e diametro non superiore a 1 m, posti ad una distanza dall’impianto più vicino già autorizzato pari ad almeno otto volte la media delle altezze , comprensive della pala, dell’aerogeneratore in progetto ed dell’aerogeneratore più vicino autorizzato - Singoli generatori eolici con altezza rotore inferiore a 15 metri a condizione che l’aerogeneratore più vicino ad un edificio mantiene dallo stesso edificio una distanza minima pari all’altezza dell’aerogeneratore compresa la pala. |
Aree a destinazione industriale tessuti TP1, TP2 e TP3 | Sono ammessi Singoli generatori eolici con altezza rotore inferiore a 15 metri a condizione che l’aerogeneratore più vicino ad un edificio mantiene dallo stesso edificio una distanza minima pari all’altezza dell’aerogeneratore compresa la pala |
Aree agricole | Sono Ammessi:
- impianti per autoproduzione con potenza complessiva non superiore a 20 KW - singoli generatori eolici con altezza complessiva non superiore a 1,5 m e diametro non superiore a 1 m, posti ad una distanza dall’impianto più vicino già autorizzato pari ad almeno otto volte la media delle altezze , comprensive della pala, dell’aerogeneratore in progetto ed dell’aerogeneratore più vicino autorizzato |