Norme tecniche di attuazione del Piano Operativo


Art. 139 Recinzioni e muretti di contenimento

1. Nel territorio rurale appartenente agli ambiti A1, A2, A3 e A4, per la recinzione dei terreni agricoli o forestali, dei terreni utilizzati per finalità produttive, e comunque di tutti i terreni che non costituiscono la pertinenza edilizia definita all'art. 137 comma 2, dovranno essere rispettate le disposizioni contenute nel Regolamento edilizio. In tutto il territorio rurale le recinzioni dovranno comunque garantire il mantenimento dei percorsi di uso pubblico esistenti.

2. Per quanto riguarda le recinzioni relative alle aree di pertinenza edilizia degli edifici, è prescritta la valorizzazione delle recinzioni murarie originali tradizionali e dei muri di sostegno di antica origine, per i quali sono obbligatori interventi di consolidamento e recupero ed è vietato l'abbattimento o la sostituzione con recinzioni di altra tipologia, materiale o finitura.

3. Per gli edifici classificati dovranno essere recuperate le recinzioni o gli elementi di separazione esistenti, utilizzando materiali di recupero o comunque confacenti con l'edificio di riferimento. Per gli altri edifici sono consentiti nuove recinzioni limitate all'area di pertinenza degli edifici, secondo tipologia, forma, dimensioni, materiali, disegni e tecnologie compatibili con i caratteri edilizi e costruttivi tradizionali, con le caratteristiche delle recinzioni limitrofe e con le rifiniture esterne dell'edificio di cui costituiscono sistemazione.

4. Le recinzioni del precedente comma, dovranno conformarsi alle seguenti tipologie:

  • - muretto basso intonacato;
  • - muro alto intonacato;
  • - siepe di essenze autoctone con o senza muretto, con e senza rete;
  • - staccionate di legno;
  • - altra tipologia documentata come tradizionale e caratteristica dei luoghi e preesistente.

Sarà consentita l'installazione di cancelli metallici purché gli stessi siano di dimensioni limitate in altezza e larghezza, di disegno lineare e con le caratteristiche tipologiche rapportate a quelle dell'edifico principale.

5. Qualora la recinzione sia realizzata su pertinenze di edifici rurali od ex rurali, queste dovranno essere improntate alle tipologie adottate tradizionalmente per quel tipo di edifici e dovranno essere generalmente costituite da muretti in materiali a faccia vista o in muratura intonacata di altezza contenuta, che non impediscano la percezione dell'edificio e delle visuali panoramiche del paesaggio e che si assimilino alle vecchie murature perimetrali delle aie coloniche ovvero con altra tipologia di cui sia dimostrato il carattere originario nel contesto di riferimento (pianura, collina, ecc.) Eventuali divisioni interne, legate all'articolazione delle proprietà, vanno realizzate esclusivamente mediante siepi, che non impediscano la percezione dell'edificio e delle visuali panoramiche del paesaggio. Per tutti gli edifici dovranno essere recuperati gli accessi esistenti.

6. I muri di sostegno dei terrapieni, qualora, per cause di forza maggiore, debbano venire sostituiti, vanno ripristinati, nel loro aspetto originario, raccordandoli, nel caso di sostituzioni di parti, a quelli interessati da lavori. Qualsiasi modifica dell'originario piano di campagna deve essere chiaramente descritta nei grafici di progetto; gli scavi di sbancamento devono essere limitati ed il terreno di riporto sistemato in modo da ripristinare l'originaria fisionomia del terreno.

7. Eventuali nuovi muri di sostegno dei terrapieni, salvo il caso di rampe di accesso a locali interrati o scannafossi, non devono superare, di norma l'altezza di ml. 1,50; devono essere intervallati da terrazzamenti della profondità non inferiore a m. 2 e dovranno essere realizzati con materiali tipici o compatibili con l'ambiente circostante ed in modo da mascherare le parti in calcestruzzo, mediante opportuni accorgimenti, quali il rivestimento in pietra.

Ultimo aggiornamento 27 Settembre 2021