Norme tecniche di attuazione del Piano Operativo


Art. 138 Interventi pertinenziali, piscine e altre opere autonome a corredo degli edifici

1. La realizzazione di autorimesse pertinenziali, all’interno del territorio rurale, è consentita solo all’interno della pertinenza edilizia, così come definita al precedente articolo e a condizione che:

  • - i manufatti risultino completamente interrati, con esclusione della sola apertura di accesso; negli ambiti A5 e A6 sono ammesse anche fuori terra;
  • - la superficie di calpestio dell’autorimessa non superi i mq 18 per ogni unità immobiliare abitativa di riferimento, fermo restando il limite massimo di mq 120 complessivi per ogni edificio o complesso edilizio interessato;
  • - l’intervento non presupponga la realizzazione di rampe di accesso o l’alterazione del profilo morfologico dei terreni;
  • - l’intervento non sia incompatibile con eventuali limitazioni e/o prescrizioni dettate dalle norme di cui ai Titoli III e IV delle presenti norme;

Eventuali nuovi innesti, viali di accesso o collegamenti tra insediamenti e annessi, accessi alle aree poderali devono essere realizzati esclusivamente in terra battuta, stabilizzato o comunque con soluzioni tecniche equivalenti compatibili con il contesto rurale, ed inseriti rispettando l’orientamento e la disposizione del mosaico agrario, nonché il sistema di impianto ed essere organicamente inseriti nel sistema di impianto degli insediamenti di valore storico testimoniale e loro ambiti di tutela di cui al Titolo IV Capo I .

Nel caso in cui l’accesso all’area di pertinenza edilizia, avvenga da una viabilità principale esistente, il cancello può essere realizzato in fregio a tale viabilità anche se non corrisponde alla pertinenza edilizia dell'edificio. In caso di frazionamento eventuali nuovi accessi alle singole UI devono essere realizzati mediante diramazioni dell’accesso principale.

Le aree private per la sosta dei veicoli devono essere realizzate in terra battuta, o comunque con soluzioni tecniche equivalenti, compatibili con il contesto rurale, devono essere ombreggiate con l’uso di vegetazione arborea o di specie rampicante sostenute da idonea struttura. La loro collocazione non deve compromettere la percezione dell’unitarietà e ruralità degli spazi pertinenziali esistenti e non assumere caratteri tipici del sistema insediativo urbano sia per quanto riguarda i materiali, le recinzioni, l’uso dell’illuminazione.

A servizio degli edifici esistenti possono essere inoltre realizzati:

  • - locali interrati o seminterrati destinati a cantine, purché localizzati entro la proiezione dell’edificio soprastante e solamente con accesso interno;
  • - volumi tecnici preferibilmente interrati, delle dimensioni strettamente necessarie all’alloggiamento di apparecchiature tecnologiche. Tali volumi devono essere localizzati entro la proiezione dell’edificio soprastante, salvo eccezionali e comprovate ipotesi motivate dal rispetto delle vigenti norme di sicurezza. E’ fatto salvo quanto disposto al successivo art. 138 punto 4 riguardo ai vani tecnici relativi alle piscine.
  • - volumi tecnici fuori terra, della dimensione strettamente necessaria all’installazione di impianti. Nelle aree all’interno dei sistemi A1 e A2 deve essere dimostrato che tali manufatti non sono ricavabili all’interno dei volumi già esistenti.
  • - tettoie o porticati per una superficie coperta non superiore al 15% di quella dell’edificio principale, fermo restando il limite massimo di 120 mq . Devono essere realizzati in posizione e con materiali consoni al contesto edilizio. Non è comunque ammessa la realizzazione di porticati e tettoie perimetrali su tutti i lati degli edifici esistenti o di progetto.
  • - le eventuali cisterne per la raccolta dell’acqua piovana devono essere localizzate in modo tale da non interferire con l’intorno ambientale dell’edificio ed avere una superficie massima di mq 9.

2. Gli interventi di demolizione e ricostruzione di volumi pertinenziali di edifici, sia a destinazione agricola che non agricola, debbono portare alla realizzazione di manufatti aventi le seguenti caratteristiche:

  • - altezza di norma non superiore a mt 3,50 (all'intradosso del colmo di copertura)
  • - accorpamento dei volumi edilizi e loro ubicazione in prossimità dei fabbricati esistenti e preferibilmente in aderenza al fabbricato principale
  • - tipologie, forme e materiali tipici dell'edilizia rurale con coperture inclinate e manti in cotto.

I manufatti di servizio ricostruiti a destinazione non agricola devono essere vincolati come pertinenze all’edificio principale con atto pubblico registrato e trascritto.

3. In tutto il territorio rurale è ammessa la realizzazione di opere autonome a corredo degli edifici, quali le attrezzature sportive ad uso privato di seguito elencate:

  • - piscine;
  • - campi da tennis;
  • - campi da calcetto;
  • - maneggi

con le limitazioni previste ai commi successivi.

4. E' consentita di norma la realizzazione di una sola opera autonoma di corredo (piscina, o campo da tennis, o maneggio, o altra attrezzatura sportiva consimile ad uso privato) per ogni complesso edilizio unitario, ovvero per ogni edificio isolato non facente parte di un complesso edilizio unitario, a prescindere dal numero di unità immobiliari esistenti o derivanti da eventuali frazionamenti. Una seconda opera autonoma di corredo è consentita solo nel caso di complessi edilizi unitari il cui volume (V) totale risulti superiore a mc 3.000

5. Sono da considerarsi ‘complessi edilizi unitari':

  • - i nuclei costituiti da due o più edifici tra loro contigui legati tra loro da nessi funzionali storicizzati e consolidati;
  • - i nuclei costituiti da due o più edifici tra loro contigui, con evidenti relazioni sotto il profilo insediativo e/o paesaggistico.

Nell'ipotesi di pluralità di proprietari, è richiesto esplicito atto di assenso da parte di tutti gli aventi titolo.

6. La realizzazione di opere autonome a corredo degli edifici è consentita a condizione che gli interventi:

  • - non comportino sensibili trasformazioni planoaltimetriche alla giacitura dei terreni interessando solo quelli con pendenza non superiore al 20% (certificata dal rilievo quotato da allegare al progetto);
  • - non presuppongano la demolizione di sistemazioni agrarie storiche o tradizionali (muri a secco, muri di contenimento in pietra, terrazzamenti, ciglioni, acquidocci, viabilità campestre, rete drenante superficiale);
  • - non prevedano volumetrie che fuoriescano dal profilo originario del terreno;
  • - garantiscano un corretto inserimento paesaggistico mediante soluzioni morfologiche, localizzazioni e sistemazioni a verde delle aree circostanti coerenti con la semiologia dei luoghi, rispettando in particolare i segni della tessitura territoriale (allineamenti con muri a retta, balzi, filari, siepi, etc.) e gli assetti vegetazionali esistenti;
  • - possano usufruire di un approvvigionamento idrico autonomo, senza gravare sull'acquedotto pubblico;
  • - prevedano sistemi di raccolta congiunta delle acque di scarico e delle acque meteoriche, con loro riutilizzo ai fini irrigui.
  • - il vano tecnico deve essere interrato ed avere una superficie Edificabile (SE) massima di mq 6,00, con una altezza tra pavimento e intradosso del solaio di copertura non superiore a ml 2,20. Il ciclo idraulico deve essere a circuito chiuso, con apposito sistema di smaltimento per la svuotatura e per la pulizia stagionale

7. Le piscine possono essere realizzate solo nelle "aree di pertinenza edilizia" degli edifici non agricoli nel rispetto di quanto disposto dall'art. 137 e ferme restando le limitazioni e/o prescrizioni di cui ai Titoli III, IV e VI, ovvero all'interno delle superfici fondiarie di aziende che svolgano attività agrituristica.

8. Le piscine ad uso privato non possono avere dimensioni superiori a mq 70 (superficie netta della vasca) per ogni U.I di riferimento e comunque fino ad un massimo di 200 mq nei complessi edilizi con più U.I.

9. A corredo dei complessi agrituristici, salvo diversa specifica disposizione, è ammessa la realizzazione di maneggi con strutture smontabili, preferibilmente eseguite in legno e tali da garantire alla cessazione dell'attività il ripristino della situazione originaria dei luoghi. E' ammessa inoltre la realizzazione di impianti sportivi ad esclusivo uso e in numero adeguato alla dimensione e categoria di esercizio. Le piscine non possono avere dimensioni superiori a mq 120.

10. A corredo delle strutture turistico-ricettive o extralberghiere, è consentita la realizzazione di piscine fino alla dimensione massima di mq 200 (superficie netta della vasca) e la realizzazione di manufatto di servizio, delle dimensioni di 120 mq da adibire a servizi di ristoro e locali spogliatoio.

11. I campi da tennis o da calcetto ad uso privato possono essere realizzati solo nelle "aree di pertinenza agricola" degli edifici non agricoli, ferme restando le limitazioni e/o prescrizioni di cui ai Titoli III, IV e VI ovvero all'interno delle superfici fondiarie di aziende che svolgano attività agrituristica. Il fondo dei campi deve essere realizzato in terra battuta o in erba. La recinzione, ove necessaria, deve essere realizzata con rete a maglia sciolta di altezza non superiore a 4,00 ml.

12. I maneggi ad uso privato possono essere realizzati solo nelle "aree di pertinenza agricola" degli edifici non agricoli ovvero all'interno delle superfici fondiarie di aziende che svolgano attività agrituristica, e possono essere recintati esclusivamente con staccionate di legno di altezza adeguata.

13. I progetti delle opere di cui al presente articolo devono essere corredati:

  • - da uno studio di inserimento paesaggistico (con raffronto tra lo stato di fatto e quello di progetto);
  • - dalla indicazione dettagliata dei movimenti di terra;
  • - da una relazione geologica - tecnica atta a dimostrare la fattibilità dell'intervento.
Ultimo aggiornamento 27 Settembre 2021