Norme tecniche di attuazione del Piano Operativo


Art. 136 Disposizioni per le residenze rurali abbandonate e caratterizzate da condizioni di degrado

1. Per residenze rurali abbandonate si intendono gli edifici abitativi con destinazione d'uso agricola che risultano non utilizzati da almeno cinque anni alla data di entrata in vigore della medesima L.R. n. 3/2017 (2 marzo 2017).

2. Per edifici in condizioni di degrado fisico o igienico-sanitario si intendono quelli connotati dalla sussistenza di una o più delle seguenti condizioni:

  • - precarie condizioni di staticità, dovute all'usura del tempo o ad inadeguate tecniche costruttive;
  • - diffusa fatiscenza delle strutture e delle finiture degli edifici, oppure inadeguatezza tipologica degli edifici rispetto alle esigenze funzionali anche per carenza o insufficienza degli impianti tecnologici;
  • - mancanza o insufficienza degli impianti igienico-sanitari, sia come dotazione, sia come organizzazione funzionale;
  • - ridotte condizioni di abitabilità e di utilizzazione in relazione alla presenza di condizioni generali di insalubrità.

3. Alle residenze rurali abbandonate e caratterizzate da condizioni di degrado, ricadenti nel territorio rurale, si applicano, ferme restando le limitazioni di cui al successivo punto 4 - le disposizioni di cui al presente articolo.

4. Per favorire il recupero funzionale dei suddetti edifici sono ammessi una tantum , e ferme restando le limitazioni di cui ai Titoli III e IV delle presenti norme - interventi di addizione volumetrica pari al 20% della superficie utile (SU) legittima esistente alla data di entrata in vigore della L.R. n. 3/2017 (2 marzo 2017), fino ad un massimo complessivo di 100 mq.

Tali addizioni volumetriche sono ammesse, solo ove non ricorrano le condizioni di esclusione di cui all’art.1 comma 4 della LR n.3/2017, alle seguenti condizioni:

  • - sono realizzate in coerenza con i caratteri morfo-tipologici, architettonici e decorativi che qualificano l'edificio ed i relativi spazi di pertinenza;
  • - non si cumulano con altri incrementi volumetrici consentiti dalle presenti norme
  • - sono ammesse anche su gli edifici in classe 3 e 4, previa approvazione di apposito progetto unitario, redatto nel rispetto di quanto previsto agli articoli 57 e 58 delle presenti NTA.

5. Ai fini della realizzazione degli interventi di cui al punto 4, i proprietari degli immobili allegano alla richiesta di permesso di costruire le dichiarazioni necessarie alla verifica:

  • a) dello stato di abbandono dell'immobile, mediante dichiarazione sostitutiva di atto notorio a cura del richiedente che attesti l'assenza di fornitura di energia elettrica per uso domestico nei cinque anni precedenti la data di entrata in vigore della presente legge o l’esistenza di altre condizioni in grado di dimostrare lo stato di abbandono dell’immobile nel medesimo periodo;
  • b) della presenza delle condizioni di degrado definite al punto 2, nell'ambito della relazione tecnica di asseverazione.

6. Gli interventi di cui al punto 4 possono comportare il contestuale mutamento della destinazione d’uso agricola verso altre destinazioni, con la sola esclusione delle seguenti categorie funzionali:

  • - industriale e artigianale;
  • - commerciale al dettaglio, limitatamente alle medie e grandi strutture di vendita;
  • - commerciale all’ingrosso e depositi.

7. Per gli interventi di cui al presente articolo, gli specifici “oneri verdi” di cui all’art. 83, comma 5, della L.R. 65/2014 potranno essere ridotti secondo le modalità previste dalla Legge regionale n. 3/2017.

8. Alla scadenza di ogni quinquennio il quadro conoscitivo del Piano Operativo è integrato con i dati disponibili o reperibili sulla presenza nel territorio rurale di edifici abitativi con destinazione d'uso agricola abbandonati e caratterizzati da condizioni di degrado.

Ultimo aggiornamento 27 Settembre 2021