Norme tecniche di attuazione del Piano Operativo


Art. 135 Interventi sul patrimonio edilizio esistente con destinazione d'uso non agricola

1. Sugli edifici con destinazione d'uso non agricola esistenti nelle zone con esclusiva o prevalente funzione agricola, sono sempre consentiti interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, di restauro e di risanamento conservativo.

2. Fatte salve le limitazioni previste per gli edifici classificati, di cui al Capo I del titolo IV delle presenti NTA, nonché le restrizioni disposte dalle norme relative ai singoli ambiti rurali, sugli edifici ad uso abitativo sono ammessi:

  • - Interventi di ristrutturazione edilizia ricostruttiva Rs5;
  • - Interventi pertinenziali alle condizioni indicate all'art. 138;
  • - il ripristino di edifici, o parti di essi, crollati o demoliti;
  • - la realizzazione di le piscine, nonché deggli impianti sportivi di uso privato, nei limiti e condizioni indicate all'art. 138;
  • - per gli alloggi di dimensione pari o inferiori ai 50 mq di SE , che non siano il risultato di frazionamenti di edifici avvenuti nei 10 anni precedenti l'adozione del presente Piano Operativo, è consentito un ampliamento una tantum pari a 30 mq di SE per ciascun alloggio, senza che l'intervento comporti l'incremento del numero delle Unità immobiliari ad uso abitativo.

3. Le destinazioni ammesse sono quelle indicate per i singoli ambiti rurali.

4. Gli interventi relativi al riutilizzo dei manufatti agricoli dismessi, sono attuati mediante sostituzione edilizia, se il manufatto non ha le caratteristiche tipologiche e morfologiche conformi con il contesto paesaggistico di riferimento, o tramite interventi di recupero dei volumi esistenti. Tali interventi sono consentiti solo se riferiti a edifici e/o manufatti non più utilizzati per le attività produttive delle aziende agricole, costruiti con inizio lavori antecedente al 15 aprile 2007 e se sono inseriti in contesti dove siano già presenti edifici e strutture ad uso residenziale o ricettivo. Gli interventi di cui al presente comma si attuano all'interno degli ambiti di pertinenza delle architetture di rilevante interesse rurale, solo se l'intervento è conforme con le limitazioni e prescrizioni previste dal Titolo IV - Capo I delle presenti NTA.

5. E' ammesso il recupero di edifici isolati (realizzati antecedentemente alla data del 15/04/2007) che non fanno parte degli ambiti di pertinenza di edifici ad uso abitativo o ricettivo solo alle seguenti condizioni:

  • - Il riutilizzo per scopi non agricoli di annessi isolati (fienili, frantoi, rimesse in muratura) con volume inferiore a 400 mc può comportare la realizzazione di una sola unità immobiliare per edificio. Al di sopra di tale soglia volumetrica si applicano i limiti minimi di superficie per unità immobiliari indicati al comma successivo
  • - l'intervento non deve comportare la realizzazione di nuove strade

6. Le nuove unità immobiliari ad uso abitativo che vengono a formarsi in conseguenza di mutamenti di destinazione d'uso e/o di frazionamenti degli edifici esistenti non possono avere SE inferiore a mq. 100.

7. Il cambiamento di destinazione d'uso effettuato nell'ambito degli interventi di cui al presente articolo è comunque attuabile solo nel caso in cui l'area di intervento sia dotata o venga contestualmente dotata dei servizi necessari per il nuovo uso previsto.

Ultimo aggiornamento 27 Settembre 2021