Norme tecniche di attuazione del Piano Operativo


Art. 134 Mutamento della destinazione d'uso agricola

1. Il mutamento della destinazione d'uso agricola è consentito, previa approvazione di programma aziendale, per edifici che fanno parte di aziende agricole che mantengono in produzione superfici fondiarie minime superiori a quelle previste nel PTC vigente, esclusivamente con le modalità e le procedure previste dagli articoli 82 e 83 della legge Regionale 65/2014 e se l' immobile in questione non è più necessario all'azienda agricola o comunque non sussistono alternative che ne consentano il recupero ad uso agricolo.

La prova dell'inutilità dell'immobile, e del mantenimento in produzione delle superfici agrarie minime previste, è fornita dall'approvazione del Programma aziendale di miglioramento agricolo-ambientale, redatto ai sensi della LR 65/2014, o di un piano di recupero riferito all'estensione della proprietà agricola alla data di entrata in vigore della LR 10/1979, che preveda espressamente la deruralizzazione dell'immobile in questione.

L'effettuazione dell'intervento di cambio di destinazione d'uso comporta il divieto, per l'azienda originaria, di costruire nuovi annessi od edifici rurali e dovrà rispettare le seguenti limitazioni:

  • - non è ammesso il mutamento della destinazione d'uso di manufatti a carattere precario ancorché condonati (tipo tettoie,box e ricoveri aperti o semiaperti per veicoli) o dei rustici minori (tipo piccole capanne, forni, pozzi, stalletti, porcilaie, pollai e simili): tali manufatti dovranno mantenere il carattere di locali accessori o di servizio anche nel caso di sostituzione e adeguamento delle strutture e delle finiture
  • - la perdita della destinazione d'uso è consentita esclusivamente verso le destinazioni d'uso ammesse nei singoli ambiti e/o aree rurali in cui ricade l'edificio
  • - l'uso richiesto deve essere compatibile con le principali caratteristiche architettoniche e tipologiche originarie, e gli interventi di trasformazione edilizia, incluso il frazionamento in più unità immobiliari, siano coerenti con la classificazione di valore dell'edificio e del suo intorno ambientale

2. Gli interventi che comportano la perdita della destinazione d'uso agricola degli edifici rurali,con inizio lavori antecedente al 15/4/2007, non attuati da aziende agricole, sono consentiti previa sottoscrizione di convenzione o atto d'obbligo unilaterale, ai sensi dell'art. 83 della L.R. 65/2014. A seguito dell'individuazione delle aree di pertinenza degli edifici, in attuazione dei disposti di cui al comma dell'art. 83 della L.R. 65/2014, per le aree di pertinenza di dimensioni superiori ad 1 ettaro, con la convenzione di cui sopra, i proprietari si impegnano alla realizzazione di interventi di sistemazione ambientale; Per quelle di dimensione inferiore ad 1 ettaro in luogo della convenzione sono corrisposti specifici oneri connessi al miglioramento ambientale del sistema insediativo.

3. Nel caso di mutamento di destinazione d'uso verso la residenza devono essere rispettate le seguenti condizioni :

  • - non possono essere realizzate unita abitative di SE inferiore a 100 mq, salvo minori dimensioni dell'intero edificio interessato o per oggettivi limiti strutturali
  • - deve essere mantenuta la destinazione d‘uso agricola per i volumi necessari alla gestione della pertinenza edilizia ed agricola. I rimessaggi per ricovero attrezzi e mezzi devono essere riferiti a ciascuna unità immobiliare, ricavati, dai volumi esistenti e essere accessibili dall'esterno. Tali rimessaggi devono essere dimensionati secondo le indicazioni del Regolamento Annessi Agricoli Minori per pertinenze agricole inferiori alle 05 Unità Colturali o di dimensioni pari a quelle commisurate alla capacità produttiva del fondo per pertinenze agricole superiori alle 05 UC. Solo ed esclusivamente quando sia impossibile, per dimostrate ragioni strutturali, dimensionali o relative al necessario accesso esterno, ricavare tali rimesse dalle volumetrie esistenti o costituirne un numero pari alle unità abitative da realizzare, potrà esserne valutata la realizzazione secondo quanto prescritto dal precedente art.124, anche in forma di utilizzo a comune.
  • - devono essere individuate le pertinenze edilizie ed agricole dell'edificio nonché di ogni unità immobiliare. La superficie di pertinenza edilizia minima da collegare agli edifici che cambiano la destinazione d'uso agricola è fissata in mq 600 di terreno.

Il mutamento di destinazione d'uso è ammesso solo in aree già dotate o che vengono contestualmente dotate dei servizi necessari. Per l'accesso non è consentita la realizzazione di nuova viabilità, ma solo l'adeguamento di quella esistente, con caratteristiche analoghe a quelle della viabilità poderale.

4. Gli interventi sulle "Aree di pertinenza edilizia" sono soggetti alle disposizioni di cui agli articoli 124, 138 e 139 , ferme restando le limitazioni e/o prescrizioni di cui al Titolo IV - Capo I per le aree di pertinenza degli edifici classificati.

Ultimo aggiornamento 27 Settembre 2021