Norme tecniche di attuazione del Piano Operativo


Art. 106 Ambiti ad elevato grado di naturalità. Generalità

1. Comprendono gli ambiti del territorio rurale coperto da boschi, con prevalente funzione di connessione ecosistemica che hanno una connotazione sia paesaggistica e naturalistica, sia insediativa ed economica legata sopratutto alla coltivazione forestale. Tale attività economica ha una funzione fondamentale sia a livello produttivo sia in termini di presidio del territorio e di salvaguardia e caratterizzazione del paesaggio e viene in alcuni casi affiancata e integrata da attività turistica ricreativa. Assumono un importante valore paesaggistico le aree agricole inserite all'interno del sistema forestale che conservano una struttura agricola poderale tradizionale, anche se presentano delle criticità legate a fenomeni di abbandono.

2. Le aree a elevato grado naturalistico, individuate nelle Tavole serie QP02 "Il territorio Rurale" in scala 1:5000, si articolano nei seguenti ambiti territoriali:

  • - Ambito A1 - Area dei Faggi di Javello
  • - Ambito A2 - Monteferrato
  • - Ambito A3 - Collina boscata

La disciplina di cui al presente articolo è integrata dalle specificazioni e limitazioni di cui agli articoli seguenti che disciplinano i singoli ambiti sopra elencati .

3. Componenti identitarie

  • - Emergenze storiche architettoniche di cui all'art.53
  • - parchi e giardini storici di cui all'art. 61
  • - viabilità storica di cui all'art.63
  • - le aree con sistemazioni agrarie storiche di cui all'art.65
  • - invasi e bacini artificiali di cui all'art. 68
  • - vegetazione ripariale di cui all'art. 69
  • - le aree boscate di cui all'art. 70;
  • - alberi monumentali di cui all'art. 71;
  • - aree con altri elementi vegetali di pregio di cui all'art. 72;
  • - percorsi e punti di vista panoramici di cui all'art. 74
  • - le cave dismesse di cui all'art.77;

Altre discipline:

  • - aree di trasformazione AT4_01 Casa Cave e AT4_02 Campo Solare.
  • - aree speciali nel territorio rurale di cui al Capo IV del Titolo VI;
  • - aree agricole soggette a misure di riqualificazione di cui all'art. 76
  • - aree soggette a norme di salvaguardia ambientale di cui all'art. 79

4. attività consentite

Fatte salve le disposizioni limitazioni e/o prescrizioni contenute nei vari ambiti, nelle aree a elevato grado naturalistico sono ammessi gli interventi connessi con le seguenti attività come definite, articolate e dettagliate dalla disciplina delle funzioni di cui al Titolo II capo IV delle presenti NTA:

  • - attività agricole, orientate alla salvaguardia delle varietà colturali e delle forme di coltivazione tradizionale, con esclusione dell'attività cinotecnica;
  • - interventi di riforestazione che non interessino ex aree di pascolo ed ex coltivi;
  • - attività di studio, didattica e ricerca;
  • - spazi scoperti di uso pubblico;
  • - le attività sportive (equitazione, escursionismo, cicloturismo, trekking) che si svolgono prevalentemente all'aperto in stretta relazione con l'ambiente naturale nel quale trovano la loro sede e con questo sono compatibili. Non sono ritenute compatibili quelle che producono inquinamento, anche sonoro, o la manomissione dell'ambiente con opere rilevanti.

5. Salvo diversa specifica prescrizione, sono consentiti, negli edifici esistenti, nel rispetto delle prescrizioni contenute nel Capo III del presente titolo e nel Capo I del Titolo IV , le seguenti destinazioni d'uso:

  • - servizi ed attrezzature di uso pubblico limitatamente ai servizi culturali, sociali, sociosanitarie e ricreativi;
  • - residenza;
  • - attività agrituristiche, è ammesso l'uso di spazi di pertinenza per la sosta di ospiti campeggiatori con la limitazioni previste dalla L.R. 30/2003 ad esclusione del Glam-Camping;
  • - esercizi commerciali di vicinato, esercizi di somministrazione di alimenti e bevande al pubblico (enoteche, trattorie , bar , locali con degustazione e vendita di prodotti tipici)
  • - ospitalità extralberghiera (bed & breakfast, affittacamere, alberghi e locande di campagna)

L'utilizzazione degli edifici esistenti per attività connesse con il turismo (attività ricettive, ricreative, sportive, di tempo libero, agriturismo o turismo rurale) è ammessa solo se vengono rispettate le norme previste per l'intorno ambientale degli edifici di cui al capo I del Titolo IV e Capo III del presente titolo.

Sono altres&igrave consentiti:

  • - eventuali usi specialistici indicati nella disciplina dei singoli ambiti territoriali;
  • - la realizzazione di spazi a parcheggio a servizio delle attività ammesse;
  • - la realizzazione di reti ed impianti tecnologici per la distribuzione di acqua, energia e gas. Tali impianti dovranno essere realizzati con il criterio del minore impatto ambientale e comunque dovranno essere sottoposti a valutazione degli effetti ambientali.

Solo per evidenti motivi di interesse pubblico, e ove si tratti di strutture non altrimenti ubicabili ed a condizione che siano esplicitamente previste e garantite tutte le misure necessarie al contenimento degli impatti ambientali e visuali, è ammessa la realizzazione di:

  • - installazioni di impianti per telefonia mobile e/o telecomunicazione, puntuali ed episodiche;
  • - linee elettriche aeree ad alta e media tensione, nel rispetto delle procedure previste dalle vigenti norme statali e regionali in materia. I relativi progetti devono essere comunque accompagnati da specifici studi di mitigazione degli impatti sul paesaggio.

Tali strutture devono in ogni caso essere collocate nelle posizioni di minore esposizione alle visuali panoramiche ed essere inserite in modo coerente nel sistema dei segni naturali e antropici caratterizzanti la tessitura territoriale (corsi d'acqua, viabilità vicinale e/o poderale, siepi, aree boscate, etc.).

Non è consentita la realizzazione di qualsiasi impianto per il trattamento di residui e rifiuti di qualunque natura e specie ed in particolare:

  • - impianti industriali per la gassificazione e l'incenerimento dei rifiuti urbani,assimilati, speciali e tossici e nocivi;
  • - impianti di selezione ed aree di compostaggio;
  • - impianti per lo stoccaggio definitivo dei rifiuti e residui, quali discariche di prima, di seconda (di tipo A,B,C) e terza categoria.
  • - l'abbandono e la discarica di rifiuti di qualsiasi tipo,la formazione di depositi o l'immagazzinamento all'aperto di stracci, rottami, auto in demolizione, materiali industriali di rifiuto e simili.
  • - il deposito di mezzi meccanici di qualsiasi tipo, salvo quanto necessario per i mezzi agricoli strettamente collegati alla conduzione agricola/forestale del fondo

Non è consentito altres&igrave lo svolgimento di attività sportive impattanti come ciclocross e motocross. Resta il divieto generalizzato di percorrere le aree collinari e boscate con mezzi motorizzati al di fuori delle strade pubbliche, ad eccezione di quelli adibiti alla sorveglianza, alla gestione del patrimonio boschivo, di quelli impiegati per lo svolgimento delle attività lavorative e per i residenti.

Gli interventi suscettibili di produrre effetti sull'area ZSC, ivi comprese le trasformazioni colturali, sono subordinati alla redazione della relazione di incidenza (ai sensi dell'art. 5 del DPR 357/97 e dell'art. 15 della L.R. 56/2000, la quale dimostri che gli interventi previsti non pregiudicano l'integrità del sito interessato.

6. interventi sugli edifici esistenti

Fatte salve le limitazioni e prescrizioni previste per gli edifici classificati di cui al Titolo IV Capo I, si applicano le norme di cui all'art. 138 e al capo III del presente titolo.

7. interventi di nuova edificazione

Nelle aree di elevato grado naturalistico non è consentita la costruzione di nuovi edifici per abitazioni rurali, anche mediante recupero di volumi dismessi.

La realizzazione di nuovi annessi agricoli di qualsiasi natura è regolata dai successivi articoli che disciplinano i singoli ambiti territoriali e dall'art. 124 delle presenti NTA.

8. disciplina beni paesaggistici

Le regole e le azioni per la tutela, la riqualificazione e la valorizzazione del patrimonio insediativo, territoriale e paesaggistico dettate dal presente articolo e dagli articoli successivi che disciplinano i singoli ambiti territoriali sono integrati dalle disposizioni contenute nel Titolo IV e dalle disposizioni dettate dal PIT/PPR, volte alla tutela e valorizzazione dei beni paesaggistici (ivi comprese le specifiche prescrizioni d'uso, il cui repertorio completo è espressamente recepito nel titolo IV Capo IV delle presenti NTA. In caso di contrasto tali disposizioni e prescrizioni prevalgono.

Ultimo aggiornamento 27 Settembre 2021