Norme tecniche di attuazione del Piano Operativo


Art. 103 Verde e altre aree private prevalentemente non edificate integrative degli insediamenti - Vc

1. Sono denominate "Aree verdi complementari" le parti totalmente o prevalentemente inedificate degli insediamenti, in genere adibite ad usi complementari alle attività insediate nei tessuti contigui. Le aree di cui al presente articolo sono individuate con apposito segno grafico negli elaborati cartografici tavole del PO serie QP03 "Usi del suolo e modalità di intervento in scala 1:2000.

2. Nelle aree di cui trattasi ogni attività, uso o intervento, oltre a garantire la tutela e/o la valorizzazione degli elementi di pregio eventualmente presenti, deve favorire per quanto possibile il raggiungimento dei seguenti obiettivi:

  • - configurazione degli spazi non edificati in coerenza con gli assetti insediativi consolidati delle aree urbane e con gli elementi caratterizzanti della trama fondiaria;
  • - conservazione, recupero e/o integrazione degli impianti arborei e arbustivi, anche al fine di arricchire la dotazione di verde urbano;
  • - mantenimento dell'assetto morfologico esistente e conservazione della copertura vegetale dei suoli, ove presente;
  • - riqualificazione ambientale, funzionale e paesaggistica delle parti in condizioni di degrado;
  • - riqualificazione e definizione dei margini urbani.

3. Nelle aree disciplinate dal presente articolo sono ammesse le forme di utilizzazione previste al comma 4 dell'art. 102.

4. Oltre a quanto previsto nel precedente comma, nelle aree verdi complementari ricadenti nei tessuti produttivi, con esclusione delle aree confinanti con le pertinenze di edifici classificati, sono ammesse, anche ai fini commerciali, le seguenti forme di utilizzazione:

  • a) esposizione e vendita di arredi e attrezzature da giardino e consimili, materiali edili;
  • b) esposizione e vendita di autoveicoli, motoveicoli, caravan, ecc.;
  • c) aree per deposito e stoccaggio di materiale edile;

5. A supporto delle attività di cui al punto 4 lett.b) sono utilizzate le eventuali consistenze legittime esistenti adatte allo scopo.

In assenza di consistenze, possono essere installate, nelle aree di cui trattasi, strutture in materiali leggeri, facilmente asportabili in caso di cessazione dell'attività, purchè sia rispettato un indice di copertura non superiore al 3% dell'area di insediamento, e comunque non eccedenti i 40 mq complessivi di superficie coperta (Sc). Nel calcolo dell'indice di copertura IC e della Superficie coperta massima consentita devono essere comprese le eventuali consistenze edilizie legittime esistenti di cui si preveda il mantenimento.

6. A supporto delle attività di cui al punto 4 lett. a) e c) è ammessa l'installazione di impianti tettoie e/o manufatti facilmente rimovibili, ad uso deposito , ufficio e/o vendita, con altezza massima di mt 3,50. Comprendendo nel calcolo le eventuali consistenze edilizie legittime esistenti, l'installazione di tali manufatti deve rispettare un Indice di copertura (Ic) complessivamente non superiore al 10% dell'area dell'insediamento, e comunque una superficie coperta (Sc) non eccedente i 80 mq complessivi.

7. Sulla base di progetti estesi unitariamente all'intera area è consentita la realizzazione di recinzioni e spazi pavimentati, nella misura strettamente necessaria per le forme di utilizzazione consentite e fino ad un massimo del 30% del lotto, a condizione che l'intervento contribuisca al raggiungimento degli obiettivi di cui al precedente punto 2.

8. Le aree impermeabili devono essere comunque dotate di idonei sistemi di raccolta e trattamento delle acque di prima pioggia, che devono comunque essere recapitate in pubblica fognatura, salvo presenza di impedimenti tecnici adeguatamente motivati.

9. L'efficacia dei titoli abilitativi per la sistemazione delle aree e l'esercizio dell'attività, di cui al comma 4, è in ogni caso condizionata:

  • - all'eliminazione di eventuali condizioni di degrado e/o di consistenze edilizie incongrue;
  • - alla contestuale realizzazione di sistemazioni a verde che si rendano eventualmente necessarie per garantire un adeguato inserimento nel contesto di riferimento, facendo ricorso alle specie arboree e arbustive indicate dal regolamento edilizio.
  • - alla sottoscrizione di un apposito atto d'obbligo, registrato e trascritto, a garanzia della completa esecuzione degli interventi di cui sopra. L'atto d'obbligo garantisce inoltre, in caso di cessazione dell'attività la rimessa in pristino dello stato dei luoghi compresa la rimozione delle strutture reversibili eventualmente installate.

10. Sono fatte salve le limitazioni e prescrizioni previste al Capo I del Titolo IV relativamente alle pertinenze degli edifici classificati.

Ultimo aggiornamento 27 Settembre 2021