Norme tecniche di attuazione del Piano Operativo


Art. 93 Disposizioni generali

1. Gli insediamenti a prevalente destinazione produttiva sono costituiti dai seguenti tessuti insediativi:

  • - TP1: tessuto a piattaforme produttive
  • - TP2: tessuto misto produttivo terziario
  • - TP3: tessuto produttivo pianificato

I suddetti sottosistemi sono individuati da perimetrazione e rispettive sigle nelle Tavole del R.U. in scala 1:2.000, QP 03 "Usi del suolo e modalità di intervento".

2. La disciplina di ciascun tessuto è articolata nel seguente modo:

  • - obiettivi
  • - destinazioni d'uso
  • - parametri urbanistici
  • - interventi ammessi
  • - interventi ammessi sulle pertinenze

3. Destinazioni d'uso

Salvo diverse e specifiche indicazioni per ogni tessuto di appartenenza, gli usi consentiti sono i seguenti:

  • - residenza (R), solo se già esistente
  • - attività industriali o artigianali (I), con i rispettivi uffici;
  • - attività direzionali e di servizio (D), con esclusione dell'articolazione D.3;
  • - attività turistico ricettive TR, limitatamente all'articolazione TR.1
  • - attività commerciali (con esclusione delle grandi strutture di vendita C.1)
  • - attività commerciali all'ingrosso (CI);
  • - servizi e attrezzature di interesse pubblico limitatamente a Sa, Sr, Ss, St e Sh (limitatamente alle cliniche veterinarie
  • - infrastrutture e attrezzature della mobilità

Non è consentito l'insediamento di Industrie a Incidente rilevante.

L'eventuale localizzazione di industrie insalubri di I° classe e di stabilimenti con emissioni COV indicati nella parte II allegato III alla Parte Quinta del Dlgs 152/2006, è condizionata all'adozione di efficaci misure di protezione dall'inquinamento secondo le migliori tecnologie disponibili come definite dalla lettera I-ter, comma 1, art. 5, del D.Lgs n. 152/2006).

Con esclusione di quanto previsto all'art. 101 "residenze isolate all'interno dei tessuti produttivi", sugli edifici e/o manufatti nei quali alla data di adozione del Piano Operativo risultino legittimamente insediate attività diverse da quelle sopra elencate possono essere oggetto esclusivamente di interventi fino alla ristrutturazione edilizia Rs1. Non è ammesso il frazionamento.

In caso di cambio di destinazione verso gli usi consentiti nei singoli tessuti sono ammessi tutti gli interventi in essi consentiti.

Qualora si realizzi, mediante recupero del patrimonio edilizio esistente o intervento di nuova costruzione, un'aggregazione di medie strutture di vendita avente effetti assimilabili a quelli di una grande struttura di vendita, l'intervento è subordinato alle verifiche previste dall'art. 26 della L.R. 65/2014.

4. criteri comuni per gli interventi

Gli interventi sono essenzialmente finalizzati:

  • - al miglioramento estetico e prestazionale degli edifici;
  • - all'incremento della dotazione di standard;
  • - ad aumentare il gradiente verde, con particolare attenzione alla riqualificazione dei margini e alla riqualificazione delle aree di pertinenza fluviale;
  • - alla diversificazione economica e l'impianto di imprese e servizi innovativi
  • - alla riqualificazione delle aree produttive creando sinergie con il tema delle certificazioni ambientali, secondo i criteri dettati dalle norme regionali per le aree produttive ecologicamente attrezzate APEA

Tutti gli interventi dovranno rispettare le prescrizioni normative relative alla sicurezza ed alla prevenzione del rischio sismico, e quelle contenute nel Titolo III delle presenti Norme.

Salvo diversa specifica indicazione, gli interventi di demolizione e ricostruzione, sostituzione edilizia e le addizioni volumetriche dovranno rispettare le norme vigenti in materia di distanza dai confini, distanze tra i fabbricati, arretramenti derivanti da rispetti stradali o fluviali, dimensionamento dei parcheggi e del verde, secondo quanto stabilito all'art. 25.

Salvo diversa specificazione delle norme relative ai tessuti, la ristrutturazione urbanistica è sempre ammessa in tutti gli insediamenti produttivi ed è finalizzata a garantire:

  • - il miglioramento della viabilità, accessibilità e manovra dei mezzi, formazione di percorsi per i mezzi di soccorso; parcheggi adeguati per consistenza e localizzazione;
  • - minore densità edilizia e conseguente formazione di spazi aperti e di fasce verdi lungo le principali strade;
  • - l'introduzione di servizi all'industria;
  • - differenziazione delle attività produttive;
  • - realizzazione di interventi finalizzati a favorire processi di accorpamento aziendale e/o di miglioramento delle condizioni produttive delle aziende presenti.

Gli interventi edilizi, che si configurano come ristrutturazione urbanistica, sono subordinati all'approvazione di un piano attuativo secondo le modalità previste all'art. 17 delle presenti norme.

5. Condizioni per il frazionamento

Salvo diverse specifiche limitazioni previste nei vari tessuti o nelle schede normative dei singoli interventi, il frazionamento è ammesso in tutti i tessuti produttivi alle seguenti condizioni:

  • - non possono essere realizzate Unità immobiliari produttive con superficie utile inferiore a 350 mq.

Ai sensi della LR 65/2014, art.139 può essere ammesso un limite inferiore a quello sopra indicato a condizione che sia mantenuta la medesima destinazione d'uso e che l'intervento non comporti aumento di superficie edificabile o di volume ed è subordinato alla:

  • - presentazione, allo sportello unico da parte dell'imprenditore interessato, di un piano industriale che dimostri la necessità dell'intervento ai fini del mantenimento dell'attività produttiva e della salvaguardia della produzione;
  • - approvazione del piano da parte del comune.

Gli alloggi per i titolari, gestori o custodi dell’attività, non sono ammessi in unità immobiliari produttive di consistenza inferiore a mq. 1.500 di superficie edificabile (o edificata). Nelle Unità immobiliari produttive di consistenza compresa tra mq. 1.500 e mq. 4.000 è ammesso un solo alloggio. Nelle Unità immobiliari produttive di consistenza superiore sono ammessi due alloggi. In ogni caso gli alloggi non possono avere superficie utile superiore a mq. 120 e non possono costituire unità immobiliari autonome. Gli alloggi dovranno rispettare quanto dettato in materia dall’art. 189 del Regolamento Edilizio.

6. Spazi di pertinenza

Tutti gli interventi urbanistico edilizi previsti nei vari sottosistemi devono garantire il rispetto dell'indice di permeabilità non inferiore al 25% della SF (superficie fondiaria); il raggiungimento di tale percentuale potrà essere ottenuto anche mediante sistemi di auto contenimento come previsti all'art. 27 del RE.

Negli interventi di nuova edificazione, ristrutturazione urbanistica e sostituzione, la suddetta quota di superficie permeabile deve essere destinata prioritariamente ad usi pedonali e dovrà essere realizzata secondo le prescrizioni di cui all'art. 27 del Regolamento Edilizio.

Gli interventi che comportano la realizzazione di nuovi edifici o incrementi di superficie coperta per quantità pari o superiore a 500 mq, dovrà essere previsto idoneo impianto per l'accumulo per il riutilizzo delle acque meteoriche dilavanti.

Lo smaltimento delle acque meteoriche provenienti dalle coperture degli edifici e dalle altre superfici totalmente impermeabilizzate o semipermeabili deve avvenire nel reticolo idrografico superficiale o, in seconda istanza, nella pubblica fognatura, comunque limitando l'entità della portata d'acqua a quella scaricata prima dell'intervento, tramite la realizzazione di vasche volano o di altri idonei accorgimenti atti a trattenere temporaneamente gli eccessi di portata meteorica (aree a verde ribassate, fosse e collettori fognari), cos&igrave da ripristinare gli stessi livelli di sicurezza nel sistema di scolo esistente.

Le acque meteoriche, trattenute temporaneamente con le modalità suddette dovranno essere immesse nel reticolo idrografico superficiale o in pubblica fognatura tramite una bocca tarata dimensionata in maniera tale che la massima portata che da essa può defluire sia minore od uguale a 50 l/sec per ettaro di superficie scolante, salvo il caso di piani particolareggiati o progetti unitari per i quali sia stato condotto uno specifico studio idraulico ed idrologico che preveda quantità da stoccare e dimensioni della bocca tarata diverse.

7. Verde e Parcheggi

Per quanto riguarda la dotazione di verde e di parcheggi pubblici o privati da rispettare in conseguenza della categoria dell'intervento che si intende eseguire, si deve fare riferimento a quanto previsto al Titolo II Capo II delle presenti NTA.

8. Prescrizioni particolari

Gli interventi riguardanti gli edifici o manufatti posti nella fascia di 10 ml dai fiumi devono rispettare le seguenti condizioni :

  • a) sugli edifici legittimamente realizzati nella fascia dei dieci metri sono ammessi gli interventi previsti all'art. 41 comma 5 delle presenti NTA.
  • b) sugli edifici esistenti realizzati dopo l'istituzione del vincolo è ammessa solo la manutenzione ordinaria. Gli interventi eccedenti la manutenzione ordinaria possono essere realizzati nel rispetto delle seguenti limitazioni:
    • - In caso di demolizione degli edifici o di parte di essi e conseguente adeguamento della distanza dai corsi d'acqua, sono consentiti tutti gli interventi previsti nei vari tessuti di appartenenza, ivi compreso il recupero integrale della SE (superficie edificata) demolita mediante interventi di sopraelevazione, nel caso in cui non possa essere aumentata la superficie coperta del lotto. In caso di attuazione dell'intervento deve essere ceduta all'amministrazione comunale o gravata da servitù di passo una fascia di terreno di profondità pari a 4 ml dal fiume;
    • - In caso di interventi, su edifici che insistano anche in parte nella fascia di rispetto del corso d'acqua, vengono consentiti ampliamenti, sostituzione edilizia, ristrutturazione urbanistica, solo se subordinati alla presentazione e attuazione dei Piani di risanamento idraulico cos&igrave come disciplinati all'art. 42 delle presenti NTA. Il rilascio dei permessi a costruire è subordinato alla cessione delle aree necessarie alla realizzazione degli interventi di risanamento idraulico e delle successive manutenzioni. I margini dei lotti saranno sistemati a verde e piantumati secondo indicazioni da riportare nel permesso a costruire.

In funzione della riqualificazione igienico-ambientale del distretto produttivo che presenta attualmente densità edilizia e rapporti di copertura troppo elevati, nel caso di demolizione e ricostruzione di edifici o parti di essi danneggiati da incendi o da calamità naturali è possibile recuperare la SE originaria sviluppando l'edificio su più piani fino all'altezza massima prevista per i vari tessuti di appartenenza. Quando la parte danneggiata da ricostruire è inferiore al 20% della Sc dell'intero fabbricato è ammessa la ricostruzione di tale parte per la Superficie coperta originaria;

9. Interventi di riqualificazione paesaggistica

Negli interventi eccedenti la ristrutturazione conservativa, su edifici produttivi che si affacciano su viabilità pubblica e limitrofi ai tessuti insediativi è prescritta la realizzazione di adeguate schermature arboree e barriere antirumore.

Nei tessuti che confinano con il territorio rurale, in cui Il Piano Operativo prevede interventi di riqualificazione dei margini, gli interventi eccedenti la ristrutturazione conservativa e/o che prevedono l'aumento del carico urbanistico, e prescritta la realizzazione dei seguenti interventi:

  • - riordino delle aree pertinenziali, prevedendo la demolizione di manufatti incongrui o precari, e per quelli urbanisticamente legittimi, una ricostruzione coerente con le qualità paesaggistiche del contesto;
  • - un'accurata sistemazione degli spazi aperti e la piantumazione di essenze arboree ed arbustive sul confine dei lotti in modo da assicurare l'integrazione paesaggistica fra gli insediamenti urbani ed il contesto rurale.
  • - i progetti devono contenere specifico elaborato con indicazione e localizzazione delle delle alberature, da scegliere secondo quanto previsto nel regolamento comunale sul verde e all'art. 198 del RE;

Allo scopo di ottenere ordine e uniformità sui fronti stradali urbani dovrà essere rispettato quanto previsto nella Parte III° Titoli X del Regolamento Edilizio.

Gli interventi che comportano la realizzazione di nuovi standard o l'ampliamento degli standard esistenti, qualora, non ci sia la possibilità di realizzare il verde pubblico o si determinino aree di piccole dimensioni, in luogo della monetizzazione, e prescritta la realizzazione di idonei interventi di piantumazione su aree pubbliche già esistenti ricadenti sulle principali viabilità pubbliche .

Ultimo aggiornamento 27 Settembre 2021