Norme tecniche di attuazione del Piano Operativo


Art. 90 TR5 - Tessuto residenziale puntiforme

1. Sono tessuti a bassa densità, caratterizzati da edifici mono e bifamiliari, o comunque edifici pluripiano di modeste altezze, isolati su lotto e circondati da pertinenze private liberamente sistemate a verde o pavimentate e separate da recinzioni di vario genere.

2. Obiettivi

Tutti gli interventi edilizi nel tessuto TR5 devono tendere a:

  • - Progettare il margine urbano con azioni di mitigazione paesaggistica, mantenimento e valorizzazione dei varchi visivi e ridefinizione dei retri urbani;
  • - promuovere progetti di potenziamento degli spazi aperti pubblici in particolare parcheggi e verde;
  • - promuovere insediamento di funzioni accessorie alla residenza sopratutto sulle viabilità principali;

3. Destinazione d'uso

Sono ammesse le destinazioni previste al comma 3 dell'art. 84.

4. Parametri urbanistici

Indice di copertura 40% ROS 50 %

h max 7.50 ml

5. Interventi ammessi

Sugli edifici sono ammessi gli interventi fino alla ristrutturazioni Rs5.

E' ammessa inoltre per gli edifici residenziali, la sostituzione edilizia, nel rispetto dei parametri sopra previsti al comma 3 e con l'applicazione degli incrementi volumetrici consentiti ai commi successivi.

Per gli edifici residenziali ad un piano fuori terra esistenti, con esclusione dei volumi accessori, è consentita, una tantum, la sopraelevazione di un piano. Per gli edifici costituiti da parti di diversa altezza è consentito, una tantum, la sopraelevazione di un piano della parte a solo piano terreno. Le integrazioni devono essere realizzate secondo modalità architettoniche congruenti con l'edificio esistente, devono mantenere gli allineamenti e non modificare l'area di sedime dell'edificio. In caso l'intervento sia attuato mediante sostituzione edilizia, deve essere realizzato nel rispetto dei parametri urbanistici indicati al comma 3.

Per gli edifici residenziali è ammesso l'incremento volumetrico una tantum, comprensivo di eventuali interventi di trasformazione di superfici accessorie in superfici abitabili, fino al limite del 20% della SE esistente dell'edificio e comunque non superiore a 70 mq.

6. Prescrizioni comuni

Non è ammessa sulle facciate prospicienti la pubblica via:

  • - la realizzazione di terrazze a tasca
  • - la realizzazione di scale esterne
  • - la chiusura di porticati

Devono essere rispettati gli allineamenti prevalenti

7. Interventi pertinenziali

E' ammessa la demolizione di manufatti pertinenziali e loro ricostruzione anche in diversa collocazione, a condizione che il manufatto pertinenziale ricostruito all'interno del lotto urbanistico di riferimento presenti parità di superficie coperta o di volume e altezza media netta pari a ml 2,40, con esclusione delle autorimesse. In caso nel lotto urbanistico di riferimento sia superato l'indice di copertura previsto, il riordino delle pertinenze deve dimostrare il raggiungimento del 25% di superfici permeabile nel lotto anche mediante sistemi di auto contenimento come previsti all'art. 27 del RE.

Ai fini della realizzazione di nuova pertinenza fino al 20 % del volume dell'edificio principale, sono comprese nel computo del volume aggiungibile gli eventuali edifici accessori esistenti. Resta fermo il rispetto dell'indice di copertura previsto al comma 3.

Ultimo aggiornamento 27 Settembre 2021