Norme tecniche di attuazione del Piano Operativo


Art. 86 TR2.1 - Tessuto consolidato non ordinato - alta densità

1. Sono i tessuti a destinazione prevalentemente residenziale generati dalla crescita delle frazioni a partire dalla seconda metà del secolo scorso che possono includere anche porzioni di tessuto storico.

2. Obiettivi

Tutti gli interventi edilizi nel tessuto TR2,1 devono tendere a:

  • - ricostruire un ordinato assetto urbanistico e edilizio dei tessuti, rispettando con i nuovi volumi gli allineamenti prevalenti, realizzando ove possibile giardini ed aree a verde sui fronti stradali, promuovendo il riordino dei volumi e delle aree pertinenziali
  • - promuovere la qualità architettonica degli edifici
  • - qualificare i fronti urbani verso l'esterno definendo altres&igrave un margine urbano-rurale capace di dare luogo a nuove relazioni con il territorio aperto

3. Destinazione d'uso

Sono ammesse le destinazioni previste al comma 3 dell'articolo 84.

Negli edifici prospettanti gli assi viari, individuati nella tavola QP05 - "Le strategie a livello comunale del Piano Strutturale", come assi commerciali naturali, è da privilegiare l'insediamento, nei piani terra, delle seguenti attività:

  • - attività direzionali e di servizio D;
  • - attività commerciali, limitatamente alle articolazioni C.3 e C.4.

4. Parametri Urbanistici

Indice di copertura max 50 % Ros 60%

H max = 10 ml

5. Interventi ammessi

5.1 Sugli edifici residenziali sono ammessi tutti gli interventi sul patrimonio edilizio esistente fino alla ristrutturazione edilizia ricostruttiva Rs5.

5.2 E' inoltre ammessa la sostituzione edilizia nel rispetto dei parametri urbanistici previsti e con l'applicazione degli incrementi volumetrici consentiti ai successivi commi 5.3 e 5.4;

5.3 Per gli edifici residenziali ad un piano fuori terra esistenti, con esclusione dei volumi accessori, è consentita una tantum, la sopraelevazione di un piano. Per gli edifici costituiti da parti di diversa altezza è consentito, una tantum, la sopraelevazione di un piano della parte a un solo piano terreno. Le integrazioni devono essere realizzate secondo modalità architettoniche congruenti con l'edificio esistente, devono mantenere gli allineamenti e non modificare l'area di sedime dell'edificio. In caso l'intervento sia attuato mediante sostituzione edilizia, deve essere realizzato nel rispetto dei parametri urbanistici indicati al comma 3.

5.4 E' ammesso l'incremento volumetrico una tantum, comprensivo di eventuali interventi di trasformazione di superfici accessorie in superfici abitabili, fino al limite del 20% della SE esistente dell'edificio e comunque non superiore a 70 mq

5.5 Gli edifici ad uso produttivo, che cambiano destinazione verso usi consentiti con il tessuto, possono essere recuperati mediante interventi di ristrutturazione o sostituzione. Al fine di favorire il riordino funzionale della zona, in caso di ristrutturazione edilizia, può essere ridotto l'indice di copertura esistente, in misura tale da ritrovare almeno il 25% di superficie permeabile nel lotto fondiario di riferimento. La SE demolita può essere recuperata all'interno del volume rimanente.

In caso di sostituzione edilizia, la consistenza della nuova costruzione non potrà superare il valore che si ottiene rettificando la superficie edificabile o edificata SE come segue:

  • - per i primi 1000 mq è ammessa l'integrale riutilizzazione
  • - per la parte eccedente applicando il coefficiente 0,50

6. Prescrizioni comuni

Non è ammessa sulle facciate prospicienti la pubblica via:

  • - la realizzazione di terrazze a tasca
  • - la realizzazione di scale esterne
  • - la chiusura porticati

Devono essere rispettati gli allineamenti prevalenti

7. Interventi pertinenziali

E' ammessa la demolizione di manufatti pertinenziali e loro ricostruzione anche in diversa collocazione, a condizione che il manufatto pertinenziale ricostruito all'interno del lotto urbanistico di riferimento presenti parità di superficie coperta o di volume e altezza media netta pari a ml 2,40, con esclusione delle autorimesse. In caso nel lotto urbanistico di riferimento sia superato l'indice di copertura previsto, il riordino delle pertinenze deve dimostrare il raggiungimento del 25% di superfici permeabile nel lotto anche mediante sistemi di auto contenimento come previsti all'art. 27 del RE.

Ai fini della realizzazione di nuova pertinenza fino al 20 % del volume dell'edificio principale, sono comprese nel computo eventuali edifici accessori esistenti. Resta fermo il rispetto dei parametri previsti al comma 4.

Ultimo aggiornamento 27 Settembre 2021