Norme tecniche di attuazione del Piano Operativo


Art. 85 TR1 - Tessuto residenziale storico

1. Sono ricomprese nel tessuto storico le parti del territorio urbanizzato in cui prevale una edificazione precedente al 1954. Il tessuto residenziale storico è costituito in prevalenza da edifici e complessi edilizi classificati dal presente PO.

2. Obiettivi

Tutti gli interventi edilizi nel tessuto TR1 devono:

  • - mirare al mantenimento e, ove necessario ed opportuno, e al ripristino degli originari caratteri del tessuto o complesso storico.
  • - garantire il rispetto delle regole insediative consolidate nel contesto storicizzato di riferimento (allineamenti, profili, scansioni dei prospetti sugli spazi pubblici etc.)
  • - eliminare gli elementi di incoerenza o disarmonia eventualmente presenti;
  • - migliorare la permeabilità del lotto di pertinenza;
  • - riqualificare spazi di pertinenza posti ai margini del territorio urbanizzato.

3. Destinazione d'uso

Sono ammesse le destinazioni previste al comma 3 del precedente articolo.

Negli edifici prospettanti gli assi viari, individuati nella tavola QP05 – "Le strategie a livello comunale del Piano Strutturale", come assi commerciali naturali, è da privilegiare l'insediamento, nei piani terra, delle seguenti attività:

  • - attività direzionali e di servizio (D);
  • - attività commerciali, limitatamente a quelle comprese nell'articolazione C.3 e C4.

4. Parametri Urbanistici (da rispettare solo per interventi Rs5)

Indice di copertura max 50% e altezza pari all'esistente o all'altezza prevalente negli edifici limitrofi.

5. Interventi ammessi

5.1. Sugli edifici classificati gli interventi devono rispettare quanto previsto al Titolo IV capo I delle presenti norme.

5.2 Sugli edifici non classificati, realizzati prima del 1954, sono ammessi tutti gli interventi fino alla ristrutturazione edilizia conservativa Rs1 con le seguenti limitazioni:

  • - Le modifiche alla quota dei solai, con esclusione del solaio di copertura, è ammessa al solo fine di migliorare l'abitabilità dei vani e senza alterare la posizione e la funzionalità delle aperture presenti nelle facciate. Qualora le facciate siano state manomesse in modo incongruo, i progetti di ristrutturazione ne devono prevedere il ripristino della redazione originaria;
  • - non è ammesso l'adeguamento sismico di trenta cm se edificio fa parte di una schiera e comporta disallineamento;

5.3 Sugli edifici residenziali realizzati dopo il 1954, sono ammessi gli interventi fino alla ristrutturazione ricostruttiva Rs5.

5.4 Sono ammessi inoltre interventi di addizione volumetrica, da realizzare mediante riordino di manufatti pertinenziali e il loro accorpamento all'edificio principale, con cambio di destinazione. Tale ampliamento può essere realizzato fino alla concorrenza massima del 20% della SE dell'edificio con un massimo di 45 mq. Sugli edifici residenziali realizzati dopo il 1954, tale addizione può essere realizzata anche con interventi si sostituzione edilizia.

5.5 Negli edifici non residenziali esistenti è ammessa la sostituzione edilizia a parità di volume virtuale cosi come definito dal DPGR 39/R/2018.

Gli interventi di cui ai commi 5.3, 5.4 e 5.5 sono realizzati a condizione che gli edifici da ricostruire siano progettati e realizzati con regole formali e con materiali che garantiscono un organico e coerente inserimento nel tessuto storico. A tal fine i progetti dovranno essere corredati da uno specifico studio del tessuto nel quale si andrà ad inserire la costruzione nonché dalla dimostrazione della coerenza ed organicità della soluzione progettuale, che in nessun caso potrà alterare o pregiudicare la percezione dei caratteri fondativi del tessuto storico.

Gli interventi di restauro, risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia degli edifici e degli spazi aperti effettuati nel tessuto storico TR1 dovranno conformarsi alle indicazioni contenute nella Parte terza, titolo XI del Regolamento Edilizio.

6. Prescrizioni comuni:

Non è ammessa sulle facciate prospicienti la pubblica via:

  • - la realizzazione di terrazze o balconi di qualsivoglia tipologia
  • - la realizzazione di scale esterne, come previsto all'art. 156 del RE
  • - la chiusura di porticati

Devono essere rispettati gli allineamenti esistenti.

7. Interventi pertinenziali

E' ammessa la realizzazione di volumi tecnici e cantine interrati, preferibilmente con accesso unicamente dall'interno dell'edificio, all'interno della sagoma dell'edificio principale di riferimento.

E' ammessa la demolizione di manufatti pertinenziali e loro ricostruzione anche in diversa collocazione, a condizione che il manufatto pertinenziale ricostruito all'interno del lotto urbanistico di riferimento presenti parità di superficie coperta o di volume e altezza media netta pari a ml 2,40, con esclusione delle autorimesse. In caso nel lotto urbanistico di riferimento sia superato l'indice di copertura previsto, il riordino delle pertinenze deve dimostrare il raggiungimento del 25% di superfici permeabile nel lotto anche mediante sistemi di auto contenimento come previsti all'art. 27 del RE.

Gli interventi pertinenziali sono ammessi unicamente se garantiscono - per caratteri morfotipologici, assetto della pertinenza e trattamento del verde esistente, tecniche costruttive e materiali usati - un corretto inserimento nel contesto storicizzato di riferimento.

Ultimo aggiornamento 27 Settembre 2021