Norme tecniche di attuazione del Piano Operativo


Art. 68 Invasi e bacini artificiali

1. I bacini irrigui, gli invasi collinari e le zone umide sono aree arginate o scavate nelle quali è raccolta l'acqua superficiale.

2. Sono di rilevante importanza per la vita della fauna selvatica e per la diversificazione degli habitat nel territorio comunale. Essi presentano, data la scarsità di acqua accumulata, una vegetazione caratteristica delle aree palustri. Gli elementi di invarianza sono soggetti a tutela nella loro consistenza geomorfologica, chimica, floristica e faunistica, in quanto segmenti dell'infrastrutturazione ecologica del territorio.

3. Nel caso di interventi da realizzare sui suddetti invasi o bacini, si fa riferimento a quanto previsto dalla LR 64/2009 recante disposizioni in materia di progettazione, costruzione ed esercizio degli sbarramenti di ritenuta e dei relativi bacini di accumulo.

4. In ordine generale in queste aree sono vietate:

  • - opere di danneggiamento, eliminazione o prosciugamento dei bacini esistenti;
  • - interventi che possono alterare l'equilibrio, la consistenza, le caratteristiche ambientali e morfologiche della zona;
  • - attività inquinanti, stoccaggio di rifiuti e l'apertura di nuovi pozzi.
  • - la costruzione di nuovi edifici o manufatti ad una distanza inferiore a Ml 10 dal ciglio di sponda dell'invaso.

5. Gli interventi di trasformazione di eventuali edifici presenti nella fascia di rispetto di ml 10 dovranno essere finalizzati a ridurne l'impatto ambientale e paesaggistico.

Ultimo aggiornamento 27 Settembre 2021