Norme tecniche di attuazione del Piano Operativo


Art. 67 Ambiti di pertinenza fluviale

1. Il Piano Operativo individua con apposita campitura, per i principali corsi d'acqua della pianura e della collina, gli ambiti di pertinenza fluviale costituiti da: alvei, argini, opere idrauliche, formazioni ripariali, percorsi d'argine nonché dalle aree strettamente connesse ai corsi d'acqua.

2. Fatto salvo quanto disposto all'art.41 delle presenti norme, nei suddetti ambiti di pertinenza sono da tutelare:

  • - la qualità fisico-chimica dei corsi d'acqua;
  • - le sistemazioni planoaltimetriche del terreno, fatti salvi gli interventi di compensazione o regimazione idraulica;
  • - le formazioni arboree di ripa e di golena, se non rappresentano ostacolo al regolare deflusso delle acque;
  • - le superfici libere golenali;
  • - la continuità ambientale necessaria agli spostamenti della fauna.

3. All'interno degli ambiti di pertinenza fluviale, il Piano Operativo, fatta salva la competenza dell'autorità idraulica al rilascio di atti di autorizzazione o concessione idraulica, promuove le seguenti azioni:

  • - interventi finalizzati alla regimazione delle acque ed alla messa in sicurezza idraulica, inclusi gli interventi di sistemazione e consolidamento dei corsi d'acqua da realizzare con tecniche tradizionali o riconducibili all'ingegneria naturalistica;
  • - interventi di rinaturalizzazione dei corsi d'acqua, attraverso opere di conservazione o ripristino degli elementi naturali e la riqualificazione e piantumazione della vegetazione ripariale;
  • - privilegiare forme di gestione sostenibile, orientate verso interventi di rinaturalizzazione e recupero ambientale, attraverso opere di conservazione o ripristino degli elementi naturali e la riqualificazione e piantumazione della vegetazione ripariale, secondo quanto previsto all'art.69;
  • - interventi di realizzazione di percorsi pedonali, ciclabili o equestri, di passerelle pedonali di attraversamento e di spazi di sosta attrezzati;
  • - interventi che assicurino l'incremento delle superfici permeabili e degli spazi aperti incentivandone la fruizione collettiva, anche attraverso interventi finalizzati alla rimozione di eventuali elementi artificiali che compromettano le visuali connotate da un elevato valore estetico percettivo;
  • - l'esecuzione dei lavori di ripulitura e manutenzione fluviale solo nei casi di documentata e grave ostruzione del regolare deflusso delle acque e in ogni caso, senza alterare l'ambiente fluviale, qualora vi siano insediate specie faunistiche e/o botaniche protette o di evidente valore paesaggistico.
Ultimo aggiornamento 27 Settembre 2021