Norme tecniche di attuazione del Piano Operativo


Art. 63 Viabilità storica

1. Sono i percorsi esistenti al 1954 che hanno costituito la matrice dello sviluppo degli insediamenti sia in ambito urbano che extraurbano. Lo statuto del territorio del Piano strutturale li riconosce come componente identitaria del patrimonio territoriale del Comune. Sono rappresentati graficamente nelle tavole in scala 1:2000 e 1:5000 serie QP_02 e QP_03 "Usi del suolo e modalità di intervento".

2. Sono considerate parti integrante di tali percorsi le sistemazioni laterali del terreno, le opere d'arte, i manufatti votivi presenti lungo il tracciato, le opere per la raccolta ed il deflusso delle acque, i muri di sostegno.

3. Costituiscono elementi di invarianza, quando abbiano rilevanza paesaggistica o di memoria storica:

  • - i caratteri planoaltimetrici generali dei tracciati;
  • - la continuità e la percorribilità dei tracciati;
  • - le opere di raccolta e convogliamento delle acque;
  • - le opere d'arte ed i segnali di viaggio;
  • - le cappelle, i tabernacoli e le croci votive presenti lungo il tracciato;
  • - le opere di sistemazione e contenimento del terreno;
  • - le alberature segnaletiche, gli allineamenti arborei e le siepi ornamentali;
  • - la sistemazione e i materiali del fondo stradale.

4. Gli elementi di invarianza di cui al precedente comma sono soggetti a tutela nella loro consistenza materiale e nelle prestazioni, nonché a valorizzazione. Eventuali tratti degradati dei tacciati devono essere assoggettati ad interventi di ripristino.

5. Le parti realizzate con materiali e tecniche tradizionali devono essere mantenute e conservate, salvo quanto previsto per i percorsi principali individuati sulle tavole del Regolamento. Le parti di nuova realizzazione possono essere realizzate con tecniche costruttive e materiali non tradizionali se coerenti con l'assetto ambientale.

6. Non è ammesso alterare l'andamento dei tracciati delle strade bianche, ad esclusione di quanto necessario per la realizzazione di casse d'espansione od opere di regimazione delle acque e di sicurezza antincendio, e per le altre strade, ad esclusione delle opere di ammodernamento per esigenze di viabilità quali la rettifica e allargamento della carreggiata, innesti, realizzazione di aree di sosta, ecc.

7. In ambito extraurbano, eventuali comprovate necessità di spostamento del tracciato di alcuni tratti di strada possono essere soddisfatte ove ricorrano particolari circostanze, quali ad esempio:

  • - la strada costituisce un interruzione dello spazio definito tra due o più edifici della stessa proprietà;
  • - qualora per problemi dovuti al traffico motorizzato, sia necessario modificare il tracciato per garantire il corretto riuso del patrimonio edilizio esistente in ambito rurale;
  • - le pendenze o i raggi di curvatura costituiscono pericolo alla circolazione veicolare;
  • - il tracciato è frutto di modifiche apportate in epoca recente.

8. Di norma le variazioni del tracciato non devono apportare fratture nelle strutture consolidate del paesaggio agrario. I nuovi tratti devono pertanto aderire alle geometrie fondiarie esistenti in coerenza con il sistema dei segni naturali e antropici esistenti ed in particolare devono:

  • - recuperare percorsi o tracce di percorsi preesistenti;
  • - allinearsi planoaltimetricamente alle tracce fondiarie costituite da discontinuità colturali o sistemazioni del terreno evitando significativi movimenti di terra;
  • - riproporre gli stessi caratteri tipologici e costruttivi del tratto principale.

Le sedi carrabili non più utilizzate devono essere conservate, in quanto testimonianza del patrimonio territoriale storicizzato. Tali interventi sono comunque subordinati all'acquisizione del parere favorevole della Commissione per il paesaggio.

9. I progetti relativi ad interventi di modifica di tratti stradali appartenenti a tracciati viari fondativi sono corredati da specifica documentazione di dettaglio sullo stato di fatto del tracciato (caratteristiche geometriche, materiali, sistemazioni circostanti, etc. ) al fine di evidenziare la coerenza della modifica proposta con il contesto di riferimento.

10. Per gli interventi di manutenzione è prescritto l'impiego dei materiali e delle tecniche costruttive tradizionali. La sede carrabile, ove non già asfaltata, deve conservare il fondo bianco: essa può essere pavimentata con terre stabilizzate che utilizzino l'inerte tipico dei luoghi. Per le parti di nuova realizzazione è ammesso l'uso di tecniche costruttive o materiali non tradizionali, purché coerenti con l'assetto ambientale. Il drenaggio delle acque meteoriche è assolto da canalette trasversali alla carreggiata e/o fossette laterali parallele al percorso.

11. Gli interventi eccedenti la manutenzione ordinaria, riguardanti i tracciati storici, individuati nella Tav. QVS_01 "Vincoli e tutele del Piano Strutturale", come Beni di interesse culturale tutelati Ope Legis, sono subordinati all'autorizzazione della competente soprintendenza.

12. Non è ammessa la realizzazione di nuovi annessi rurali entro la fascia di rispetto di ml 10 dal margine dei percorsi storici;

13. Per i percorsi storici, costituenti anche itinerari di interesse panoramico, le disposizioni di cui al presente articolo sono integrate da quelle contenute all'art. 74. In caso di contrasto si applicano le disposizioni più restrittive.

Ultimo aggiornamento 27 Settembre 2021