Norme tecniche di attuazione del Piano Operativo


Art. 49 Fattibilità per fattori sismici

1. Ogni intervento previsto nelle varie zone urbanistiche e ricadente nelle classi di fattibilità evidenziate nelle Tabelle 1, 2 e 3 delle presenti norme è soggetto alle seguenti prescrizioni per la mitigazione del rischio sismico:

Classe F1s e F2s: Fattibilità senza particolari limitazioni e con normali vincoli

Gli interventi relativi a queste due classi di fattibilità sono attuabili previa realizzazione, a livello di progetto esecutivo, dei normali studi geologico-tecnici e sismici previsti dalla normativa vigente in materia; in particolare il DPGR.n.36/R/09 e il DM.17.01.2018 (NTC 2018).

Classe F 3s: Fattibilità condizionata

Gli interventi relativi a questa classe di fattibilità dovranno essere supportati già in sede di piano attuativo e di permesso di costruire convenzionato o, in loro assenza, in sede di predisposizione del progetto edilizio, delle indagini geofisiche e geotecniche finalizzate alle verifiche di sicurezza ed alla corretta definizione dell'azione sismica, così come indicate al punto 3.5 delle Direttive allegate al D.P.G.R. n.53/R/11 per le aree caratterizzate da pericolosità sismica elevata (S.3.)

Classe F 4s: Fattibilità limitata

Questa classe comprende gli interventi ricadenti in aree in frana attiva.Non sono ammessi interventi edilizi né trasformazioni morfologiche. Gli interventi classificati in F4s non risultano compatibili con la situazione di rischio geomorfologico e pertanto di fatto non risultano fattibili.

Ultimo aggiornamento 27 Settembre 2021