Norme tecniche di attuazione del Piano Operativo


Art. 48 Fattibilità per fattori idraulici

1. Nelle aree a pericolosità molto elevata (I.4, ovvero P.3 ai sensi del PGRA, ovvero "alluvioni frequenti" ai sensi della LR.n.41/18) indipendentemente dalla magnitudo idraulica non sono ammessi locali interrati. Questi ultimi potranno essere realizzati in aree a pericolosità elevata (I.3, ovvero P.2, ovvero "alluvioni poco frequenti") con magnitudo idraulica moderata e battenti Tr 200 pari o inferiori a 50 cm, a condizione che siano previsti sistemi di difesa dall’ingresso delle acque e/o il rialzamento della soglia di ingresso dei garage rispetto al battente atteso più il franco di sicurezza calcolato secondo le modalità di cui al punto seguente. Tali locali dovranno essere destinati esclusivamente ad autorimesse senza alcuna permanenza, anche saltuaria, di persone.

2. La messa in sicurezza è valutata in riferimento ai livelli attesi con tempo di ritorno 200 anni per le aree destinate a parcheggi, per le autorimesse e i locali tecnici; per i vani abitabili e per i luoghi di lavoro si assumerà invece un franco di sicurezza da sommarsi al battente atteso per Tr200, pari alla metà del battente atteso per il tempo di ritorno di 200 anni con un minimo di 30 cm. ed un massimo di 100 cm

3. Nella realizzazione di nuovi edifici, di ampliamenti di edifici esistenti e di qualunque altro intervento che comporti l'impermeabilizzazione dei suoli, per superfici pari o superiori a 500 mq, dovranno essere previsti impianti di accumulo per l'immagazzinamento e la gestione della restituzione delle acque di pioggia in modo da non aumentare il deflusso delle acque meteoriche nelle aree circostanti.

4. Nei casi in cui, all'interno dell'aree soggette ad alluvioni frequenti (I.4, P3) e/o poco frequenti (I.3, P2), si verifichino condizioni di aggravio del rischio idraulico in altre aree dovute alla realizzazione di un intervento che comporti un aumento delle superfici di ingombro a terra, il superamento delle stesse condizioni di aggravio dovrà essere assicurato mediante la realizzazione delle opere di cui al comma 2 dell’art.8 della LR.n.41/18 o, altrimenti, ove sia dimostrata la non realizzabilità delle opere di cui al suddetto comma 2 dell'art.8, si potranno adottare, dimostrandone pari efficacia, soluzioni di compensazione idraulica riferite sia alla magnitudo idraulica, sia ai volumi sottratti alle acque di esondazione per effetto dei nuovi ingombri.

5. Ogni intervento previsto nelle varie zone urbanistiche e ricadente nelle classi di fattibilità evidenziate nelle Tabelle 1, 2 e 3 in Appendice è realizzabile alle condizioni indicate per ciascuna classe di fattibilità come di seguito elencate:

  • Classe F1i/F2i: Fattibilità senza particolari limitazioni:
  • Le condizioni di realizzabilità degli interventi riguardano la conservazione dell’efficienza del reticolo idraulico esistente, compresi i fossi poderali e quelli intubati; nel caso di interventi che modifichino l’organizzazione della rete di drenaggio esistente dovrà essere assicurata uguale capacità di invaso e di funzionalità al deflusso delle acque di scorrimento superficiale.
  • Classe F4.1i Fattibilità limitata
  • L'attuazione degli interventi viene disciplinata dalle prescrizioni di cui all'art. 11 della Legge Regionale 24 luglio 2018 n.41 e L.R.n.7/2020.
  • Classe F4.2i Fattibilità limitata
  • L'attuazione degli interventi viene disciplinata dalle prescrizioni di cui all'art. 12 della Legge Regionale 24 luglio 2018 n.41 e L.R.n.7/2020.
  • Classe F4.3i Fattibilità limitata
  • L'attuazione degli interventi viene disciplinata dalle prescrizioni di cui all'art. 13 della Legge Regionale 24 luglio 2018 n.41 e L.R.n.7/2020.
  • Classe F4.4i Fattibilità limitata
  • L'attuazione degli interventi viene disciplinata dalle prescrizioni di cui all'art. 16 della Legge Regionale 24 luglio 2018 n.41 e L.R.n.7/2020.
Ultimo aggiornamento 27 Settembre 2021