Norme tecniche di attuazione del Piano Operativo


Art. 41 Reticolo idrografico superficiale

1. Il reticolo idrografico, rappresentato nella Tav. QVS_01 "vincoli e Tutele" del Piano Strutturale , è definito dalla Regione Toscana ai sensi dell'art. 22 lett. e) della L.R. 79/2012 e periodicamente aggiornato con apposite deliberazioni, la cui rappresentazione ufficiale è consultabile sul portale regionale dedicato.

2. Il reticolo idrografico costituisce componente qualificata della struttura idrogeomorfologica e della struttura ecosistemica del patrimonio territoriale. Esso è pertanto tutelato ai fini idraulici, naturalistici, ambientali e paesaggistici, anche al fine di valorizzare i caratteri morfologici e figurativi dei corsi d'acqua principali e delle loro aree di pertinenza quali elementi identitari potenzialmente attrattori di forme di fruizione ambientale e paesaggistica sostenibile.

3. Per l'intero reticolo idrografico di cui al punto 1, costituiscono ambito di assoluta protezione - oggetto di salvaguardia ai fini idraulici, naturalistici, ambientali e paesaggistici - l'alveo, le aree golenali, le sponde (o gli argini, ove presenti), nonché le aree comprese nelle due fasce di larghezza pari a ml 10 adiacenti al corso d'acqua, misurate a partire dal piede esterno dell'argine per i corsi d'acqua incanalati, e a partire dal ciglio di sponda per i corsi d'acqua non arginati.

4. All'interno dell'ambito di assoluta protezione si applicano le disposizioni contenute nel R.D 523/1904, nell'art. 3 della LR 41/2018 e nel Regolamento approvato con DPGR 42/R/2018.

5. Sul Patrimonio edilizio esistente, legittimamente realizzato, sono sempre consentiti interventi di manutenzione ordinaria e gli interventi volti all'eliminazione delle barriere architettoniche. Sono inoltre ammessi interventi di ristrutturazione edilizia conservativa Rs1. Non sono comunque consentiti i frazionamenti e i mutamenti di destinazione d'uso comportanti la creazione di unità immobiliari con funzione residenziale o turistico - ricettiva o comunque adibite al pernottamento.

6. Gli interventi di regimazione e di sistemazione degli alvei e delle sponde, volti al mantenimento o al ripristino della funzionalità del reticolo idraulico, devono essere finalizzati al riassetto dell'equilibrio idrogeologico, al ripristino della funzionalità della rete del deflusso superficiale , alla messa in sicurezza dei manufatti e delle strutture , alla rinaturalizzazione con specie ripariali autoctone, alla risalita delle specie acquatiche e al generale miglioramento della qualità biologica e della fruizione pubblica e devono prediligere l'uso di tecniche di ingegneria naturalistica;

7. Gli interventi sul reticolo idrografico minore, non ricompreso in a quello definito dalla regione toscna ai sensi della LR 79/2012, e le canalizzazioni agricole, pur non soggette alle disposizioni precedenti devono in ogni caso rispettare le seguenti condizioni:

  • - garantire il mantenimento dell'efficienza delle canalizzazioni, provvedendo in ogni caso al ripristino della loro funzionalità là dove questa risulti essere stata manomessa dagli interventi precedenti.
  • - non deve essere impedito o interrotto, con la costruzione di rilevati, il deflusso superficiale dei fossi e dei canali nelle aree agricole senza prevedere un nuovo e/o diverso recapito per le acque di scorrimento intercettate.
  • - nelle fasce immediatamente adiacenti al reticolo idrografico minore per una profondità di ml 1,5, è vietata la lavorazione del terreno; tali fasce devono essere regolarmente sfalciate dai proprietari frontisti con il divieto di impiego di prodotti diserbanti e l'obbligo dell'asportazione del materiale di risulta ai fini dell'abbattimento dell'effetto eutrofico nelle acque, dei costi di risagomatura delle sponde e della perdita per erosione del suolo
Ultimo aggiornamento 27 Settembre 2021