Norme tecniche di attuazione del Piano Operativo


Art. 34 Mutamento della destinazione d'uso: definizione ed ammissibilità

1. Si considera mutamento della destinazione d'uso, urbanisticamente rilevante, il passaggio dall'una all'altra categoria funzionale ammessa. E' sempre consentito il passaggio dall'una all'altra destinazione d'uso all'interno della stessa categoria funzionale, fatte salve diverse specifiche limitazioni previste nei singoli ambiti dal presente Piano. Sono fatte salve le norme relative ai requisiti di carattere igienico-sanitario necessario per la specifica attività e le specifiche norme di settore.

2. Il mutamento di destinazione d'uso con o senza opere è consentito, previa presentazione di SCIA, ad esclusione dei nuclei storici dove la normativa vigente prescrive la presentazione di permesso di costruire, solo se la nuova destinazione è ammessa dal presente Piano Operativo in riferimento al Tessuto o all'Ambito Rurale e se sia possibile procedere all'adeguamento degli standard urbanistici e/o al reperimento della dotazione di spazi di relazione richiesti con riferimento alla destinazione finale, fatto salvo quanto previsto in tema di monetizzazione degli standard dall'art. 142 del vigente Regolamento Edilizio.

3. Il mutamento di destinazione senza opere è consentito, tramite presentazione di SCIA, quando l'immobile abbia precedentemente al mutamento stesso le caratteristiche di agibilità richieste per la nuova funzione, e la nuova destinazione:

  • - sia ammessa nella zona urbanistica di appartenenza e non esclusa da specifiche disposizioni del presente Piano Operativo;
  • - non richieda opere per l'adeguamento degli standard urbanistici e/o per il reperimento della dotazione di spazi di relazione.

4. Sono gratuiti i mutamenti di destinazione d'uso che non determinano incremento di carichi urbanistici, con riferimento agli standard richiesti per la destinazione finale.

Ultimo aggiornamento 27 Settembre 2021