Norme tecniche di attuazione del Piano Operativo


Art. 23 Parcheggi privati

1. Il reperimento di dotazioni di aree destinate a parcheggio ad uso privato è prescritta nella quantità minima prevista nella tabella riportata di seguito, in relazione alle varie destinazioni d'uso ed in riferimento ai vari tipi di intervento edilizio da effettuare.

2. I parcheggi ad uso privato da destinare a pertinenza delle singole unità immobiliari possono essere ubicati nel sottosuolo, nel piano terra degli stessi immobili o nell'area di pertinenza. Nel caso di autorimesse ubicate nel sottosuolo è fatto salvo quanto previsto al Titolo III - delle presenti norme. Il perimetro del parcheggio interrato può eccedere dal perimetro dell'edificio fuori terra, nel rispetto delle ulteriori limitazioni previste nei vari ambiti e della norma generale sulla riduzione dell'impermeabilizzazione superficiale, di eventuali realizzazioni di infrastrutture pubbliche interrate e nel rispetto dell'indice di occupazione del sottosuolo (ROS) indicato per i vari interventi.

3. Nei casi di addizioni volumetriche, i parcheggi privati non andranno reperiti se gli interventi non comportano aumento delle unità immobiliari e/o cambio di destinazione d'uso.

Sono ammessi interventi che prevedano il riutilizzo delle autorimesse esistenti (o parti di esse) ad altri usi residenziali (sia per creazione di Sa che di Su), esclusivamente per la parte eccedente il dimensionamento minimo di 10 mq/100 mc, ovvero quando venga dimostrata l’assoluta impossibilità di utilizzo a parcheggio privato.

5. Nei nuclei storici, nei tessuti storici e nei tessuti urbani ad alta densità, gli spazi a parcheggio privato, ove non realizzabili nell'area di pertinenza dell'edificio, possono essere reperiti anche in altre aree o tessuti, entro un raggio di 200 ml dall'edificio interessato dal progetto per i tessuti storici e i nuclei storici ed entro un raggio di 100 ml, per i tessuti consolidati ad alta densità (TR2.1).

6. Il reperimento delle dotazioni di parcheggio privato, relativamente a nuovi esercizi di vicinato, e per attività di somministrazione cibi e bevande che non superino 150 mq di Superficie edificata (SE), solo ove sia dimostrata l'impossibilità di realizzarli, non è richiesto nel caso di mutamento parziale o totale della destinazione d'uso all'interno di aree urbane centrali o tessuti storici caratterizzati da consistente densità edilizia, e precisamente:

  • - nei "Nuclei storici" (NS) ;
  • - nei Tessuti storici (TR1);
  • - nei Tessuti consolidati ad alta densità (TR2.1)

7. Ai sensi del DPGR 01/04/2009 n. 15/R, art. 27 comma 1 lett.a , l'adeguamento dei parcheggi privati pertinenziali, nel caso di cambio di destinazione verso funzioni commerciali al dettaglio, deve essere maggiorato degli spazi necessari per il parcheggio temporaneo dei mezzi per la movimentazione delle merci, solo nel caso di costruzioni realizzate dopo l'entrata in vigore della L. 122/1989.

Ultimo aggiornamento 27 Settembre 2021