Norme tecniche di attuazione del Piano Operativo


Art. 179 Reti e impianti per il trasporto e la distribuzione dell'energia elettrica

1. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo si assumono le seguenti definizioni:

  • - Elettrodotto: insieme delle linee elettriche (in ogni loro componente: conduttori o cavi, sostegni, isolatori e ogni altro accessorio), delle sottostazioni e delle cabine di trasformazione;
  • - Alta tensione: tensione superiore a 30 kV;
  • - Media tensione: tensione compresa tra 1 e 30 kV;
  • - Bassa tensione: tensione inferiore a 1 kV.
  • - Fasce di rispetto degli elettrodotti: spazio circostante l'elettrodotto, che comprende tutti i punti caratterizzati da un'induzione magnetica maggiore o uguale all'obiettivo di qualità stabilito dalle vigenti normative in materia di tutela dall'inquinamento magnetico.
  • - Fasce di attenzione degli elettrodotti: ambiti di riferimento, relativi ad elettrodotti ad alta tensione esistenti, la cui ampiezza è stabilita con criterio puramente geometrico, individuati ai fini della progressiva riduzione dei livelli di esposizione della popolazione ai campi magnetici.

2. Nell'ottica di garantire la sostenibilità dello sviluppo e la tutela dell'ambiente e della salute, la progettazione di nuovi elettrodotti, o di modifiche agli elettrodotti esistenti, deve assicurare il rispetto dei limiti di esposizione e degli obiettivi di qualità fissati dalle vigenti normative per i campi magnetici indotti, nonché dei valori estetici del paesaggio su tutto il territorio comunale.

3. Per le medesime finalità di cui al precedente punto 2, la progettazione di interventi urbanistico edilizi in prossimità di elettrodotti esistenti deve essere subordinata alla verifica della compatibilità elettromagnetica, con riferimento ai limiti di esposizione ed agli obiettivi di qualità fissati dalla normativa vigente per il campo magnetico.

4 All'interno delle "fasce di rispetto" degli elettrodotti esistenti, cos&igrave come definite al precedente punto 1, è vietata la realizzazione di nuovi edifici ad uso residenziale, scolastico, sanitario, ovvero ad uso che comporti una permanenza umana uguale o superiore a 4 ore giornaliere. E' altres&igrave vietato l'ampliamento volumetrico di edifici esistenti, laddove siano previste destinazioni d'uso comportanti permanenze umane uguali o superiori a 4 ore giornaliere. All'interno delle suddette fasce la modifica delle forme di utilizzazione e/o della destinazione d'uso degli edifici esistenti è ammessa solo a condizione che non comporti permanenze umane uguali o superiori a 4 ore giornaliere.

5. Al fine di ridurre progressivamente l'esposizione umana ai campi elettromagnetici a bassa frequenza, nelle aree ed edifici - o porzioni di essi - posti in ambiti che subiscono gli effetti di elettrodotti a media tensione, le forme di utilizzazione e/o le destinazioni d'uso comportanti la permanenza prolungata di persone (superiore a 4 ore giornaliere) sono subordinate alla preventiva valutazione dell'intensità del campo magnetico. Sulla base dell'esito della valutazione effettuata possono essere prescritte idonee misure di mitigazione.

6. Sono in ogni caso fatte salve le distanze minime tra edifici ed elettrodotti previste dalle vigenti norme in materia di sicurezza elettrica.

7. Elettrodotti ad alta tensione

La progettazione di nuovi elettrodotti ad alta tensione - o di modifiche sostanziali agli elettrodotti esistenti - è sottoposta, nei casi previsti dalle vigenti norme statali e regionali, a Valutazione di Impatto Ambientale (VIA).

Per le linee elettriche aeree ad alta tensione che interessino le aree di seguito elencate si rinvia alle limitazioni e/o prescrizioni contenute nei rispettivi articoli dei Titoli VI delle presenti norme:

  • - ambito rurali A1, A2 e A3;
  • - aree boscate (art. 70).

Nei centri abitati e nei nuclei rurali ricadenti nelle fasce pedecollinari e nelle aree collinari, nonché nella porzione di territorio compresa in un raggio di ml 100 misurati a partire dal relativo perimetro, la realizzazione di linee elettriche aeree ad alta tensione è consentita solo per comprovati motivi di interesse pubblico, ove si tratti di strutture e tracciati non altrimenti ubicabili ed a condizione che siano esplicitamente previste e garantite tutte le misure necessarie al contenimento degli impatti ambientali e visuali.

Non è consentita la realizzazione di linee elettriche aeree ad alta tensione all'interno delle seguenti aree, ed in un raggio di ml 100 misurati a partire dal relativo perimetro:

  • - parchi e giardini storici (art. 61);

Lo stesso divieto vige anche in adiacenza o in prossimità di:

  • - sistemazioni agrarie storiche (art. 65)
  • - altri elementi vegetali di pregio (art. 72)
  • - alberi monumentali ( art. 71)

In caso di dismissione di elettrodotti ad alta tensione è prescritta la rimozione completa di tutte le componenti e il ripristino dello stato dei luoghi.

7. Elettrodotti a media e bassa tensione

La progettazione di nuovi elettrodotti a media tensione, o di modifiche sostanziali agli elettrodotti esistenti, deve essere accompagnata da specifica valutazione della compatibilità elettromagnetica con gli insediamenti e le destinazioni d'uso esistenti, con riferimento ai limiti di esposizione ed agli obiettivi di qualità fissati dalla vigente normativa.

Nel territorio rurale di cui al Titolo VI delle presenti norme i nuovi tracciati delle linee elettriche aeree a media e bassa tensione devono risultare coerenti con il sistema dei segni naturali e antropici caratterizzanti la tessitura territoriale (corsi d'acqua, viabilità vicinale e/o poderale, siepi, aree boscate, etc.).

Negli ambiti A1 - Faggi di Javello, A2 - Monteferrato, A3 - Collina boscata, A4 - Collina Urbana, i progetti delle linee elettriche aeree a media tensione devono essere accompagnati da specifici studi di mitigazione degli impatti sul paesaggio.

Si rinvia alle limitazioni e/o prescrizioni contenute nei rispettivi articoli per le linee elettriche a media e bassa tensione che interessino le seguenti aree:

  • - emergenze storiche e architettoniche (art.53);
  • - pertinenze dei nuclei storici (art. 58);
  • - aree boscate (art. 70);

Nei centri abitati ricadenti nelle fasce pedecollinari e nelle aree collinari, nonché nella porzione di territorio compresa in un raggio di ml 100 misurati a partire dal relativo perimetro, la realizzazione di linee elettriche aeree a media e bassa tensione è consentita solo per comprovati motivi di interesse pubblico, ove si tratti di strutture e tracciati non altrimenti ubicabili ed a condizione che siano esplicitamente previste e garantite tutte le misure necessarie al contenimento degli impatti ambientali e visuali. Le linee a bassa tensione devono essere di norma interrate.

Non è consentita la realizzazione di linee elettriche aeree a media e bassa tensione all'interno delle seguenti aree, ed in un raggio di ml 100 misurati a partire dal relativo perimetro:

  • - parchi e giardini storici (art. 61);
  • - emergenze storiche architettoniche (art.53);

Lo stesso divieto vige anche in adiacenza o in prossimità di:

  • - pertinenze dei nuclei storici (art. 58);
  • - alberi monumentali (art. 71)
  • - altri elementi vegetali di pregio (art. 72)

In caso di dismissione di elettrodotti a media o bassa tensione è prescritta la rimozione completa di tutte le componenti e il ripristino dello stato dei luoghi.

8. Disposizioni specifiche per la realizzazione di cabine elettriche

Nelle seguenti aree, nonché entro un raggio di ml 100 dai rispettivi perimetri - cos&igrave come risultanti dalle tavole serie QP _02 e QP_03 "Usi del suolo e modalità di intervento" su base C.T.R. in scala 1:5.000 e 1:2.000 - le nuove cabine elettriche, ivi comprese quelle previste in sostituzione di cabine esistenti, devono essere obbligatoriamente interrate - ovvero seminterrate, e comunque di altezza contenuta - nonché prive di palo di sostegno delle linee aeree:

  • - Nuclei storici ricadenti nel territorio rurale
  • - ambiti di pertinenza dei nuclei storici
  • - ambiti di pertinenza delle emergenze storiche
  • - pertinenze degli edifici classificati
  • - parchi giardini storici (art. 61);

Le stesse prescrizioni vigono anche in adiacenza o in prossimità di :

  • - sistemazioni agrarie storiche (art. 65)
  • - alberi monumentali(art. 71)
  • - altrI elementi vegetali di pregio (art.72)
Ultimo aggiornamento 27 Settembre 2021