Norme tecniche di attuazione del Piano Operativo


Art. 176 Impianti di distribuzione carburanti

1. Sulle tavole del Piano Operativo sono individuati esclusivamente gli impianti di distribuzione carburante esistenti.

2. Ai fini della realizzazione di nuovi impianti di distribuzione carburante devono essere rispettati i seguenti criteri localizzativi:

  • - Non è consentita la realizzazione di nuovi impianti nelle aree appartenenti ai Nuclei storici NS, ai tessuti storici TR1 e ai tessuti consolidati residenziali
  • - Nei tessuti produttivi è ammessa la realizzazione di nuovi impianti di distribuzione ad esclusione delle strade locali secondarie
  • - Nel territorio rurale sono ammessi nuovi impianti di distribuzione carburanti, esclusivamente nelle aree agricole al di sotto della nuova Montalese
  • - In nessuna zona sono ammessi nuovi impianti che dovessero ricadere nelle condizioni indicate all'art. 53. bis e 53.ter della L.R. 28/2005 e s.m.i.
  • - La localizzazione dei nuovi impianti di distribuzione carburante deve essere tale da non impedire la visuale anche parziale dei beni di interesse storico, artistico, architettonico e dei contesti di valore ambientale; tali impianti non devono inoltre costituire elemento di sovrapposizione e/o di interferenza con particolari aggregati urbani di pregio architettonico-ambientale
  • - E' vietata l'installazione di nuovi impianti di distribuzione carburanti sia pubblici che privati nelle aree di pertinenza o limitrofe ad edifici tutelati ai sensi del D. Lgs 42/2004

3. Per l'insediamento di nuovi impianti, o per la rilocalizzazione di quelli esistenti, debbono osservarsi i seguenti parametri urbanistici:

  • - Superficie coperta non superiore al 15% dell'intera area interessata, escluse le pensiline;
  • - pensiline per una dimensione max di mq 400;
  • - altezza massima non superiore a ml. 4,50;
  • - distanza minima dai confini mt. 5.00;
  • - distanza minima del bordo stradale ml. 20.00;
  • - distanza minima dalle costruzioni limitrofe ml. 20.00;
  • - spazi verdi in misura non inferiore al 25% dell'intera area, con alberi di alto fusto su almeno il 75% di detta area .

4. Nelle fasce di rispetto della viabilità possono essere installati esclusivamente gli impianti e le pertinenze necessari all'erogazione dei carburanti (colonnine, serbatoi, pensiline et.) ed i relativi manufatti. Sono consentiti anche la realizzazione del ricovero per il gestore con annessi i servizi nonché gli impianti per il lavaggio degli autoveicoli che comunque non potranno essere collocati ad una distanza inferiore a ml 20.00 dalla carreggiata stradale. Tutte le altre strutture (bar, officina, ecc.) dovranno essere edificate al di fuori delle fasce di rispetto.

5. Nei nuovi impianti o in caso di eventuali modifiche di quelli esistenti dovrà essere garantita la continuità ed integrità delle opere di raccolta, canalizzazione e smaltimento delle acque stradali; le acque di qualsiasi genere, provenienti dagli impianti di distribuzione carburanti e dai servizi annessi, non potranno essere convogliate nelle opere idrauliche a servizio della strada pubblica.

6. Gli edifici residenziali ricadenti in questi ambiti possono essere oggetto esclusivamente di interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria e ristrutturazione edilizia Rs1, Non è ammesso il frazionamento.

7. Gli edifici produttivi, ricadenti in questi ambiti, non direttamente connessi all'attività principale, possono essere oggetto esclusivamente di interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria e ristrutturazione edilizia Rs1, Il cambio di destinazione è ammesso verso gli usi consentiti dall'ambito di appartenenza a condizione che non vengano realizzate nuove U.I. residenziali.

Ultimo aggiornamento 27 Settembre 2021