Norme tecniche di attuazione del Piano Operativo


Art. 174 Aree per sedi stradali e spazi pubblici ad esse accessori

1. Sono le aree - pubbliche, di uso pubblico, o a destinazione pubblica - che comprendono, oltre alla rete di viabilità comunale e sovracomunale, esistente e di previsione, i relativi spazi accessori, nonché quelli necessari per consentire e organizzare interscambi e interrelazioni fra i diversi mezzi di trasporto pubblici e privati. Sono individuate con apposito segno grafico negli elaborati cartografici in scala 1:5.000 e 1:2.000 serie QP_02 e QP_03 "Usi del suolo e modalità di intervento":

  • - le sedi stradali esistenti
  • - le sedi stradali di progetto (nuovi tracciati e/o interventi di adeguamento della rete esistente)
  • - gli spazi pubblici ad essi accessori (esistenti e di progetto)

2. Sulle aree per sedi stradali, oltre alle carreggiate viarie, è ammessa la realizzazione di:

  • - parcheggi pubblici sul lato stradale, in aggiunta agli standard previsti dal Piano Operativo
  • - spazi di sosta e parcheggio riservati ai mezzi di trasporto pubblico
  • - canalizzazioni per infrastrutture tecnologiche

3. Sugli spazi pubblici accessori, e più in generale sulle aree scoperte non utilizzate per la viabilità e ad essa immediatamente adiacenti, è ammessa la realizzazione di servizi e/o attrezzature pubbliche o di uso pubblico (percorsi pedonali, piste ciclabili, fermate dei mezzi di trasporto, arredo urbano, sistemazioni a verde, ecc). Qualora l'area non fosse di proprietà comunale, o non fosse stato concluso un accordo per la sua cessione bonaria, la realizzazione di tali servizi e/o attrezzature pubbliche dovrà avvenire tramite variante finalizzata all'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio.

4. Sugli spazi pubblici accessori sono altres&igrave ammessi, solo ove non arrechino intralcio o pericolo per la circolazione e previo specifico atto di assenso dell'Amministrazione comunale:

  • - chioschi e/o strutture in materiali leggeri per rivendite dei giornali e biglietti, o per la somministrazione di alimenti e bevande;
  • - installazioni di strutture in materiali leggeri, a carattere stagionale o comunque non permanente, afferenti a pubblici esercizi;
  • - impianti per la distribuzione carburanti, nel rispetto da quanto previsto all'art. 176 delle presenti NTA.;
  • - ogni altro servizio connesso al trasporto pubblico e/o alla viabilità, con particolare riferimento a quella di lunga percorrenza.

4. Gli interventi di manutenzione, di modificazione e/o di integrazione dei tracciati stradali sono riservati all'Amm./ne Comunale e/o agli Enti istituzionalmente competenti. E' tuttavia consentita l'esecuzione di opere viarie (e relativi sottoservizi) da parte di soggetti privati, previo specifico atto di assenso dell'Amm./ne Comunale e stipula di una convenzione a garanzia della corretta e completa esecuzione delle opere.

Ferme restando le aree per sedi stradali e spazi pubblici accessori individuate nelle tavole grafiche del Piano Operativo, la definizione di dettaglio dei singoli interventi di modificazione e/o di integrazione dei tracciati stradali è demandata alla fase di progettazione esecutiva, con la quale devono essere precisati i caratteri planoaltimetrici delle nuove infrastrutture viarie e tutte le sistemazioni di corredo, tenuto conto delle caratteristiche del sedime interessato e del contesto di riferimento.

Ai fini della caratterizzazione e/o della riqualificazione dello spazio pubblico, nonché dell'integrazione della rete comunale dei percorsi ciclabili, la progettazione esecutiva tiene conto delle indicazioni eventualmente contenute nelle ‘schede normative" di cui all'Allegato "B" alle presenti norme, riferite ad una serie di interventi particolarmente significativi e/o strategici.

5. Gli interventi di manutenzione, di modificazione e/o di integrazione dei tracciati stradali ove interessino tracciati viari storici, strade vicinali, elementi ordinatori dello spazio pubblico, o itinerari di interesse panoramico o naturalistico, è prescritto il rispetto delle specifiche disposizioni contenute nel capo I e capo II del Titolo IV delle presenti norme.

6. La progettazione deve essere generalmente improntata al criterio della riduzione dell'inquinamento acustico (tenendo conto delle indicazioni del vigente "Piano comunale di classificazione acustica") e al contenimento dell'impatto paesaggistico dei tracciati.

7. Sulle tavole di piano sono riportate anche le previsioni dei Comuni confinanti, vigenti al momento dell'adozione del Piano Operativo; rappresentazioni prive di effetti in ordine alla pianificazione del territorio ma necessarie per la piena comprensione della struttura della viabilità comunale.

Ultimo aggiornamento 27 Settembre 2021