Norme tecniche di attuazione del Piano Operativo


Art. 162 Servizi Tecnici (St)

1. Con la sigla St sono indicati tutti quegli edifici necessari allo svolgimento di specifici servizi, quali: servizi tecnici riferiti a stazioni dei trasporti, impianti tecnici per la distribuzione di acqua, energia elettrica e gas, centrali termiche, stazioni telefoniche, impianti per il trattamento dei rifiuti, depuratori, canili, mattatoi, edifici annonari, servizi di soccorso pubblico.

2. I perimetri delle aree di pertinenza delle attrezzature e degli impianti tecnologici sono individuati nelle tavole del Piano Operativo sulla base della loro attuale consistenza e dei prevedibili ampliamenti futuri.

3. Modalità di attuazione: interventi edilizio diretto da parte dell'ente competente.

Ultimo aggiornamento 27 Settembre 2021