Norme tecniche di attuazione del Piano Operativo


Art. 160 Servizi Socio Sanitari (Sh)

1. Con la sigla Sh sono individuate le aree e gli edifici necessari per i servizi per l'assistenza socio sanitaria riferiti a ospedali, centri di assistenza, cliniche, poliambulatori, servizi per gli anziani, per i portatori di handicap, day hospital, case di riposo, laboratori per analisi cliniche, cliniche veterinarie, centri di riabilitazione, centri sanitari specializzati, residenze protette.

2. Fatte salve le specifiche previsioni di nuovi edifici per questo tipo di servizi, contenute nelle tavole del Piano Operativo e sulle schede, gli edifici esistenti all'interno del tessuto residenziale e quelli all'interno degli ambiti rurali, possono essere destinati a questo genere di servizi, purché l'intervento necessario sia compatibile con le esigenze di tutela del fabbricato, quando quest'ultimo sia stato classificato ai sensi del Capo I del Titolo IV delle NTA.

3. In considerazione della pubblica utilità degli interventi, in caso di riuso degli edifici esistenti finalizzati alla realizzazione di servizi per gli anziani o residenze protette sono ammessi tutti gli interventi di ristrutturazione edilizia, ivi compreso l'ampliamento una tantum pari al 20% della SE esistente.

Ultimo aggiornamento 27 Settembre 2021